Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 16/05/2025, n. 335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 335 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.: dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente rel. dott. Eugenio Scopelliti Consigliere dott.ssa Maria Antonietta Naso Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA in grado di appello nel procedimento iscritto al n. 843/2022 R.G.L., vertente TRA
(C.F. – P.IVA Parte_1 P.IVA_1
), con sede in Roma, in persona del Presidente e legale rappresentante pro- P.IVA_2 tempore, rappresentato e difeso, dagli avvocati Dario Adornato, Angelo Labrini, Angela Fazio, Valeria Grandizio ( ed Ettore Triolo in virtù di procura generale C.F._1 alle liti per atto Notar in Roma in data 21.07.2015 (repertorio 80974 – rogito Persona_1 21569) ed elettivamente domiciliato in Reggio Calabria Viale Calabria n. 82, presso i procuratori che lo difendono congiuntamente o separatamente, pec t Email_1 appellante CONTRO
, nata a [...] il [...], residente a [...], c.da Gonia 87, c.f. Controparte_1
, titolare dell'omonima ditta individuale, rappresentata e difesa C.F._2 dall'Avv. Giuseppe Oppedisano, CF , con domicilio in Reggio C.F._3 Calabria, via Spagnolio 36, presso Avv. Valentina Palamara, numero telefax 0964/380751, con elezione di domicilio telematico pec Email_2 appellata/appellante incidentale condizionata E
, in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_2 appellata contumace
CONCLUSIONI Come da scritti difensivi e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il giudizio di primo grado. Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Palmi il 17.05.2019, Controparte_1 proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 394 2019 00003565 20 000, notificato il 27.04.2019. Eccepiva l'invalidità della notifica effettuata attraverso file in formato “.pdf” in luogo di
“.p7m”, nonché la violazione dell'articolo 7, comma 3, del D.M. 24/10/2007 non essendo state le note di rettifica contenuta nell'avviso, precedute da un invito a regolarizzare la posizione contributiva.
Infine, rilevando la violazione dell'art. 25, d.lgs. 46/99, eccepiva l'assenza di qualsiasi irregolarità contributiva, avendo effettuato la corresponsione di tutti i contributi dovuti, anche attraverso lo strumento della rateizzazione. Costituitosi, l che, oltre a rilevare il difetto di legittimazione passiva della Pt_1 [...]
affermava l'infondatezza delle eccezioni relative all'invalidità della notifica e alla CP_3 violazione dell'art. 25, d.lgs. 46/99. Nel merito rilevava che l'avviso di addebito impugnato aveva ad oggetto “l'omesso versamento dei contributi dovuti alla gestione aziende con dipendenti, per i mesi da agosto 2015 a giugno 2018 (note di rettifica), che conseguivano al DURC per agevolazioni n. 13263215 richiesto il 29.11.2018 e validato con esito irregolare il 28.12.2018”. Con riguardo a tale documento andava effettuata la valutazione dell'inadempimento del ricorrente, con conseguente recupero delle agevolazioni contributive già ottenute. Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso. Restava contumace . Controparte_2
2. La sentenza emessa dal Tribunale. Con sentenza n. 1431/2022 pubblicata 08.07.2022, il Tribunale di Palmi accoglieva il ricorso e annullava l'avviso di addebito n. 394 2019 00003565 20 000. Compensava le spese di lite. Preliminarmente dichiarava il difetto di legittimazione passiva della non CP_3 controvertendosi di cessione di crediti contributivi, bensì di recupero di questi ultimi e, comunque, l'art. 13 l. 448/98 aveva disciplinato la cessione dei contributi sino al 31.12.2008, sicché quelli oggetto del procedimento risultavano estranei alla procedura di cessione. Nel merito, in disparte i vizi di carattere formale sollevati dalla ricorrente, in omaggio al principio della ragione più liquida (Cass. n. 11458 del 2018; Cass. n. 12002 del 2014; SS.UU. n. 9936 del 2014), esaminava la dedotta illegittimità del recupero dei benefici contributivi ottenuti nel tempo dall'istante, in ragione della intervenuta sanatoria delle omissioni contributive registrate dall' . Pt_1
La ricorrente contestava la revoca delle agevolazioni contributive per periodi pregressi rispetto a quello in cui il rilascio del DURC era stato negato. Posto che l'avviso di addebito impugnato era stato emesso sulla scorta di precedenti note di rettifica, relative a presunte omissioni contributive del periodo agosto 2015-giugno 2018, in cui la ricorrente aveva sempre ottenuto il rilascio del DURC, nella specie, l'assenza del DURC era stata limitata ad un tempo circoscritto e successivo al 28.12.2018. Ricostruita la disciplina normativa, esaminava condotta dell' al fine di verificare Pt_1 se fosse legittimo il recupero di agevolazioni contributive godute da datori di lavoro, in possesso del DURC al momento della fruizione degli sgravi, i quali fossero stati individuati dall' come inadempienti per irregolarità contributive solo in un momento successivo. Pt_1
“In altri termini occorre verificare se, alla luce dell'interpretazione sistematica delle norme citate, il mancato rilascio del DURC per qualsiasi asserita irregolarità contributiva, anche pregressa, abiliti l'Istituto al recupero di tutte le agevolazioni contributive ovvero ne impedisca, al più, la fruizione di nuovi”. Verificando le conseguenze dell'assenza del DURC, osservava come essa, vista la mancanza di una previsione normativa di segno contrario, determinasse il venir meno dei benefici limitatamente al solo periodo in cui il documento non fosse stato rilasciato, senza caducare retroattivamente i periodi connotati da regolarità contributiva. In tal senso deponevano non solo l'art. 1, comma 1175, l. 296/2006, ma anche l'art. 4 D.M. 30 gennaio 2015, che, specificando le modalità per sanare l'accertata situazione di irregolarità contributiva, aveva previsto, quale effetto della mancata sanatoria, esclusivamente la comunicazione dell'attuale irregolarità contributiva ai soggetti interessati. 3
Solo da tale permanente situazione di irregolarità contributiva discendeva l'impossibilità di fruire pro futuro degli sgravi contributivi sino ad allora ottenuti proprio grazie al costante rilascio del DURC. Altresì, nella circolare n. 3/2017 dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, era indicato che
“l'eventuale assenza del DURC (che può peraltro derivare da un'accertata violazione di legge e/o di contratto) incide sulla intera compagine aziendale e quindi sulla fruizione, per tutto il periodo di scopertura, dei benefici (…)”. Ciò avvalorava la tesi secondo cui nessuna efficacia retroattiva poteva attribuirsi ad irregolarità contributive che fossero state contestate in relazione a periodi per i quali, al contrario, il DURC fosse stato rilasciato. Nel caso di specie, prima dell'invio, in data 30.11.2018, della nota con la quale l Pt_1 aveva chiesto la regolarizzazione contributiva successivamente alla richiesta di rilascio del DURC da parte della ricorrente, il documento citato era stato sempre rilasciato, a testimonianza del fatto che i versamenti contributivi erano sempre risultati regolarmente effettuati. D'altra parte, lo stesso aveva evidenziato come il mancato rilascio del DURC Pt_1 n. 13263215, fosse dipeso dalla presenza di due avvisi di addebito relativi al solo anno 2018, ovvero il n. 394201800002957103000 per € 1.469,72, relativo alle inadempienze da DM ordinario per i mesi di marzo e maggio 2018 e il n. 394201800001469911007 per € 2.248,17, relativo alle inadempienze da DM ordinario per i mesi di dicembre 2017, gennaio e febbraio 2018. La collocazione temporale delle omissioni contributive, contestate con tali avvisi, impediva il rilascio pro futuro del DURC, ma non abilitava l'Istituto al recupero delle pregresse agevolazioni contributive, relative ad anni precedenti. L'avviso di addebito risultava illegittimo e il ricorso meritava accoglimento. La particolarità delle questioni giuridiche affrontate giustificava la compensazione delle spese di lite.
3. Il giudizio in grado di appello. La sentenza veniva gravata dall'appello proposto da . Pt_1 Affermava la nullità della sentenza per vizio di motivazione- omessa pronunzia- contraddittorietà-violazione di legge. L'avviso di addebito n. 394-2019-0000356520000 aveva ad oggetto l'omesso versamento dei contributi dovuti alla gestione aziende con dipendenti, per i mesi da agosto 2015 a giugno 2018 e scaturenti dal recupero delle agevolazioni contributive, diritto venuto meno a seguito dell'accertamento di inadempienze nelle quali era incorsa l'azienda, come da note di rettifica per le quali era stato notificato invito a regolarizzare in data 30.11.2018 L'invito a regolarizzare si riferiva alle contestazioni di seguito elencate:
- avviso di addebito n. 394201800002957103000 per €. 1.469,72, relativo alle inadempienze da DM ordinario per i mesi di marzo e maggio 2018;
- avviso di addebito n.394201800001469911007 per €. 2248,17, relativo alle inadempienze da DM ordinario per i mesi di dicembre 2017, gennaio e febbraio 2018;
- assenza del flusso uniemens e del relativo pagamento per il mese di luglio 2017, pervenuti soltanto in data 13.02.2019 per un importo pari ad €. 567,00. Gli avvisi di addebito risultavano rateizzati il 01.02.2019 e quindi successivamente alla definizione del DURC con esito irregolare avvenuta il 28.12.2018. L'opponente aveva assunto che il Durc positivo del 19.02.2019 avrebbe precluso la valutazione di eventuali irregolarità riferite al periodo precedente. In contrario, il Durc regolare, per come indicato in ricorso, recava la data del 19.02.2019, laddove il Durc negativo era di data antecedente, vale a dire del 28.12.2018. 4
Rispetto a questo dovevano valutarsi le inadempienze e la mancata e tempestiva adesione all'invito a regolarizzare. A seguito dell'invito a regolarizzare del 30.11.2018 rimasto inevaso, dell'invio delle note di rettifica e del Durc negativo del 28.12.2018, la parte aveva provveduto ad effettuare i pagamenti nel mese di febbraio 2019. Essendo stati effettuati pagamenti/rateizzazioni, era stato successivamente emesso Durc positivo, ma ciò non assumeva rilievo rispetto alla materia del contendere e le irregolarità di cui alle note di rettifica non erano state sanate nei termini prescritti. Trascorso il termine assegnato per il ripristino della regolarità, coincidente con la data di pagamento della nota di rettifica, permanendo la condizione di irregolarità in capo all'azienda, l'agevolazione conguagliata nel mese elaborato, non poteva più essere riconosciuta (msg. 23075 del 16/10/2008). L' aveva invitato parte ricorrente a regolarizzare, indicando il termine di 15 giorni Pt_1
a tal scopo;
aveva dovuto escludere i benefici contributivi e emettere le note di rettifica poste a fondamento dell'avviso di addebito opposto. Non poteva condividersi la valutazione del giudice di primo grado secondo cui “alcuna efficacia retroattiva può attribuirsi ad irregolarità contributive che siano contestate in relazione a periodi per i quali, al contrario, il DURC sia stato rilasciato”. In tal modo sarebbe stata preclusa la possibilità per l di accertare, in sede Pt_1 ispettiva o amministrativa, qualsivoglia posizione di illegittimità o irregolarità dell'azienda, in una sorta di sanatoria omnicomprensiva. Il richiamo nella motivazione della sentenza all'art. 1, comma 1175, L.296/2006 e all'art. 4 del D.M. 30 gennaio 2015 era irrilevante ed inconferente, considerato che dette norme, specificando le modalità per sanare l'accertata situazione di irregolarità contributiva, avevano previsto, quale effetto della mancata sanatoria, esclusivamente la comunicazione dell'attuale irregolarità contributiva ai soggetti interessati. In conclusione, il Tribunale non aveva in alcun modo considerato la circostanza di fatto che, alla data del 28.12.2018, sussisteva una situazione di irregolarità ed era stato emesso un Durc negativo e la circostanza che, successivamente, fosse stato emesso un Durc positivo (evidentemente a seguito della tardiva regolarizzazione), non poteva essere considerata ostativa rispetto all'accertamento di inadempienze pregresse e preclusive alla fruizione delle agevolazioni contributive. Costituitasi, , resisteva all'appello e proponeva appello incidentale Controparte_1 condizionato. Eccepiva l'inammissibilità e improcedibilità dell'appello non essendo dato comprendere se l'appellante avesse inteso censurare l'interpretazione della normativa relativa al rilascio del Durc ovvero se avesse riguardato l'intero periodo oggetto dell'avviso di addebito. Non risultava contestata l'attestazione circa la sostanziale regolarità contributiva della Ditta in relazione al Durc prodotto. Dall'invito a regolarizzare del 30/11/2018 di € 4.281,04 era provenuto l'avviso di addebito n. 394 2019 00003565 20 000, formato il 19/04/2019 notificato il 27/4/2019 per l'importo complessivo di € 50.764,46. Nel frangente, l aveva ottenuto il Durc regolare il 19/02/2019. Pt_2
L'appellante aveva riprodotto le difese già azionate in primo grado senza confrontarsi in alcun modo, come era suo onere, con il contenuto e le conclusioni del Tribunale. L' avviso impugnato riguardava il recupero dei benefici contributivi (Modello DM/10 rettificativo, contributi) previsti dalla L. 407/90 art. 8 co. 9, dei quali avrebbe erroneamente fruito la ricorrente, non essendo presuntivamente in regola nel versamento dei contributi previdenziali. 5
Orbene la ricorrente aveva sanato la posizione debitoria, per cui era erronea ed illegittima l'emissione delle note di rettifica e dell'avviso di addebito. La ditta venuta a conoscenza della nota di rettifica dei DM 10 aveva immediatamente contattato il proprio consulente e gli Uffici competenti per verificare quanto contestato;
In particolare, effettuati alcuni accessi presso l e , Controparte_4 Pt_1 come risultava dai protocolli relativi ai documenti prodotti, aveva appreso che una parte dei contributi propri del datore di lavoro erano erronei, in quanto già oggetto di una precedente rateizzazione;
e pertanto si provvedeva allo sgravio. Una parte delle somme derivanti da note di rettifica, per omessi versamenti risultavano invece effettuati nel mese di scadenza o qualche giorno dopo. L'azienda aveva provveduto ad effettuare i necessari pagamenti e compensazioni come risultava dai modelli F24 e ricevute di pagamento allegate al ricorso. In data 01/02/2019 era stata accolta l'istanza di rateizzazione e poi la rottamazione. In definitiva l'insoluto, per omesso o parziale versamento dei contributi, ammontava a circa € 19.000 e era stato immediatamente ripianato, nei tempi tecnici necessari a verificare il dovuto e sanare le incongruenze, tanto che in data 12/02/2019 era stato richiesto il rilascio del Durc regolare, rilasciato il 19/02/2019. Il periodo cui si riferiva la pretesa contributiva oggetto di causa, era quello intercorso dal dicembre 2015 al marzo 2018 e, pertanto, l'attestazione rilasciata il 19/2/2019 copriva detto lasso temporale, immediatamente precedente. Esso espressamente attestava che la ditta risultava regolare con il versamento dei premi e accessori al febbraio 2019. Il possesso di regolare DURC integrava, infatti, gli estremi previsti dalla norma citata per la fruizione dei benefici contributivi. Proponeva appello condizionato sui punti non esaminati nella sentenza di primo grado, decisa in base alla ragione più liquida: Inesistenza e/o inefficacia della notifica dell'avviso e degli atti presupposti per mancanza dei requisiti essenziali previsti dalla legge "in relazione alle notifiche tramite PEC, omessa sottoscrizione con firma digitale e omessa relata di notificazione"; mancanza di un idoneo invito alla sanatoria da parte dell' Violazione Pt_1 dell'articolo 7, comma 3, del D.M. 24/10/2007; Violazione dell'art. 25 del D. Lgs 46/1999; illegittimità, erroneità dell'avviso in relazione ai DM10 corrisposti entro la scadenza o entro 4 giorni dalla scadenza;
omessa esplicitazione dei motivi che avevano indotto ad affermare il mancato pagamento dei contributi nei periodi oggetto degli avvisi.
Con ordinanza del 22.09.2024 veniva dichiarata la contumacia dell'
[...]
. Controparte_2
Il decreto ex art. 127 ter c.p.c. veniva ritualmente comunicato e venivano depositate note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE 4 L' ha impugnato la sentenza, censurando l'interpretazione operata dal Pt_1 Tribunale dell'art. 1, comma 1175, della L. 27.12.2006, n. 296 ed affermando il diritto al recupero di tutti gli sgravi fruiti per il passato, non avendo il contribuente ottemperato all'obbligo di costante regolarità contributiva nei termini assegnati. Ai fini della decisione, va richiamato che il Tribunale ha escluso che l'ente potesse revocare le agevolazioni contributive sino a quel momento fruite, affermando che il DURC negativo operava solo per il futuro, giacché, in mancanza di previsione normativa di segno contrario, il venir meno dei benefici doveva essere limitato al solo periodo in cui il documento non era stato rilasciato, senza caducare retroattivamente i periodi connotati da regolarità contributiva. 6
Il gravame non ha confutato questa precipua motivazione. Peraltro, nella fattispecie in esame, la ricorrente, sin dal ricorso proposto innanzi al
Tribunale, ha dedotto che, a seguito di accessi presso e Controparte_4
, aveva appreso che una parte dei contributi propri del datore di lavoro erano stati già Pt_1 oggetto di una precedente rateizzazione e si era provveduto allo sgravio. Una parte delle somme derivanti da note di rettifica, per omessi versamenti, risultavano invece effettuati nel mese di scadenza o qualche giorno dopo, tanto che, mentre l'avviso di addebito recava l'importo di € 50.764,46, l'insoluto, per omesso o parziale versamento dei contributi ammontava a circa € 19.000 ed era stato immediatamente ripianato, con rilascio di DURC regolare in data 19/02/2019. La ricorrente, infatti, aveva provveduto - in ciò non contestata dall' , ad effettuare Pt_1
i necessari pagamenti e compensazioni come risultava dai modelli F24 e ricevute di pagamento allegati al ricorso. In data 01.02.2019 era stata accolta l'istanza di rateizzazione e poi la rottamazione. Orbene, a fronte di tali dati, tutti documentati, l non ha operato alcuna Pt_1 confutazione.
5. Ad ogni buon fine, l'interpretazione delle norme regolatrici dell'istituto non confortano l'assunto dell'appellante. L'art. 1, comma 1175, della legge 27/12/2006, n. 296, dispone: “A decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”. L'art. 4 del d.l. 20.3.2014, n. 34, conv. in l. 78/2014, ha semplificato le procedure in materia di documento unico di regolarità contributiva (in precedenza previsto dall'art. 1, comma 1176, cit. l. n. 296/2006): “
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, chiunque vi abbia interesse, compresa la medesima impresa, verifica con modalità esclusivamente telematiche ed in tempo reale la regolarità contributiva nei confronti dell' , dell'INAIL e, per le imprese tenute ad applicare i contratti del settore Pt_1 dell'edilizia, nei confronti delle Casse edili. La risultanza dell'interrogazione ha validità di 120 giorni dalla data di acquisizione e sostituisce ad ogni effetto il Documento Unico di
Regolarità Contributiva (DURC), ovunque previsto, fatta eccezione per le ipotesi di esclusione individuate dal decreto di cui al comma 2”. In esecuzione di tale disposizione di legge è stato emanato il D.M. 30 gennaio 2015, rubricato “Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC)” il quale ha sostituito ed abrogato il precedente regolamento approvato con D.M. 24 ottobre
2007. L'art. 3 del predetto DM stabilisce i requisiti di regolarità contributiva, escludendo che abbiano rilevanza i crediti rateizzati, i crediti oggetto di compensazione, i crediti in pendenza di contenzioso amministrativo o giudiziario o in caso di sospensione dell'esigibilità per disposizioni di legge. All'ultimo comma, il regolamento esclude che vi sia rilevanza se lo scostamento tra le somme dovute e quelle versate sia non grave e non si considera grave lo scostamento non superiore ad €150,00 (art. 3, comma 3, DM 30.1.2015). L'art. 4 del DM. 30.1.2015 disciplina il caso della mancanza di regolarità contributiva:
“
1. Qualora non sia possibile attestare la regolarità contributiva in tempo reale e fatte salve le ipotesi di esclusione di cui all'art. 9, l , l'INAIL e le Casse edili trasmettono Pt_1 tramite PEC, all'interessato o al soggetto da esso delegato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 7
gennaio 1979, n. 12, l'invito a regolarizzare con indicazione analitica delle cause di irregolarità rilevate da ciascuno degli Enti tenuti al controllo.
2. L'interessato, avvalendosi delle procedure in uso presso ciascun Ente, può regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a 15 giorni dalla notifica dell'invito di cui al comma 1. L'invito a regolarizzare impedisce ulteriori verifiche e ha effetto per tutte le interrogazioni intervenute durante il predetto termine di 15 giorni e comunque per un periodo non superiore a 30 giorni dall'interrogazione che lo ha originato.
3. La regolarizzazione entro il termine di 15 giorni genera il Documento in formato «pdf» di cui all'art. 7.
4. Decorso inutilmente il termine di 15 giorni di cui al comma 2 la risultanza negativa della verifica è comunicata ai soggetti che hanno effettuato l'interrogazione con indicazione degli importi a debito e delle cause di irregolarità”. L'art 8 del medesimo DM prevede che ai fini del godimento di benefici normativi e contributivi “sono ostative alla regolarità, ai sensi dell'art. 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le violazioni di natura previdenziale ed in materia di tutela delle condizioni di lavoro individuate nell'allegato A (…).
2. Il godimento dei benefici normativi e contributivi di cui all'art. 1, comma 1175, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, è definitivamente precluso per i periodi indicati nell'allegato A (,,,,)” È significativa la circolare n.3/2017 dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro che chiarisce che “le violazioni di legge e/o di contratto (che non abbiano riflessi sulla posizione contributiva) assumono rilevanza limitatamente al lavoratore cui gli stessi benefici si riferiscono ed esclusivamente per una durata pari al periodo in cui si sia protratta la violazione.
Il principio che si rinviene da tali disposizioni è che le riduzioni contributive relative ad un rapporto di lavoro non spettano solo in relazione alle omissioni ed irregolarità riguardanti quello specifico rapporto e limitatamente alla durata pari al periodo di inosservanza, principio peraltro rinvenibile nella disciplina dettata dall'art. 6 del D.L. n. 338/1989 (conv. da L. n. 389/1989) in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali (commi 9 e 10), avente portata generale, richiamato nella disciplina successiva di cui all'art. 2, comma 5, D.L. n. 71/1993 recante disposizioni in materia di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di fiscalizzazione degli oneri sociali, secondo cui “restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 9, 10, 11, 12 e 13, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e successive modificazioni ed integrazioni”. Deve, infatti, considerarsi che l'art. 1, comma 1175, L. n. 296/2006 attribuisce rilevanza essenziale al possesso del DURC, ad una certa data, coincidente con la data della richiesta dei benefici per un determinato periodo, e l'art. 4 del D.M. del 30.01.2015 consente al contribuente di sanare la rilevata irregolarità contributiva. Pertanto, sembra doversi desumere che, solo all'esito del procedimento descritto, nell'ambito del quale il contribuente avrebbe potuto sanare la propria irregolarità, l Pt_1 aveva la possibilità di disconoscere, per il futuro, i benefici contributivi, non potendo invece disconoscere benefici già goduti in passato in presenza di irregolarità che non avevano condotto al diniego del rilascio del DURC, ovvero all'attivazione di un procedimento di sanatoria. La citata circolare dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro chiarendo che l'assenza del DURC determinava il mancato godimento dei benefici, ma limitatamente al periodo in cui l'accertamento negativo era compiuto, lasciava intendere come non potesse essere asseverata un'efficacia retroattiva del DURC negativo per i periodi in cui la situazione contributiva era risultata regolare.
Va ribadito, come osservato dal giudice a quo, che non si rinviene alcuna disposizione di diritto positivo che preveda tale retroattività, dovendosi aggiungere la 8
considerazione che, se si ammettesse il contrario consentendo il recupero anche delle agevolazioni godute in precedenza rispetto al momento di irregolarità del DURC, le aziende finirebbero per beneficiare delle agevolazioni sempre e solo in modo provvisorio, con una evidente e continua incertezza, laddove, invece, le disposizioni richiamate, che limitano allo specifico rapporto ed allo specifico periodo, offrono indici interpretativi di contrario contenuto.
Le considerazioni sopra esposte, nella fattispecie in esame, assumono un ulteriore peculiare rilievo, dovendosi prendere atto che la ricorrente ha documentato il rilascio di
DURC in data 19.02.2019, che attestava la regolarità contributiva a quella data, e quindi, anche per i periodi per i quali l'Ente aveva agito, sì che non appare immediata la perdurante prospettazione di una permanente irregolarità contributiva, quale quella posta a fondamento dell'atto opposto e che, tuttavia, non risulta dal DURC del 19.02.2019. Ne consegue la conferma della sentenza appellata. Al rigetto dell'appello principale consegue che non debba procedersi alla disamina dell'appello incidentale, in quanto espressamente condizionato all'accoglimento del primo. Il rigetto dell'appello comporta, in applicazione del principio della soccombenza, la condanna dell'appellante al pagamento, in favore del difensore distrattario dell'appellata
, delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in € 4.996,00 oltre Controparte_1 rimborso spese generali, CPA e IVA come per legge. Nessuna statuizione sulle spese deve essere adottata nei confronti dell' , in CP_5 quanto appellata rimasta contumace. Deve darsi atto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , , in Parte_1 Pt_1 persona del legale rappresentante p.t., nei confronti di e di Controparte_1 [...]
, in persona del legale rappresentante p.t., avverso la sentenza n. Controparte_2
1432/2022 emessa dal Tribunale di Palmi il 08.07.2022, ogni diversa istanza, eccezione deduzione disattese, così provvede:
1. Rigetta l'appello.
2. Condanna l'appellante al pagamento, in favore del difensore distrattario dell'appellata , delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in € Controparte_1
4.996,0,0 oltre rimborso spese generali, CPA e IVA come per legge.
3. Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello. Così deciso nella camera di consiglio del 16 maggio 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Marialuisa Crucitti