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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 07/04/2025, n. 169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 169 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania - sezione civile – in persona del Giudice dr.ssa
Marianna Frangiosa ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1930 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2008 vertente
TRA in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa, giusta Parte_1 procura in atti, dall'avv. Luca Di Genio e Angelo Segreto presso il cui studio in
Marina di Ascea, Viale Kennedy nr. 6 elettivamente domicilia;
parte attrice;
E
in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa Controparte_1 giusta procura in atti dall'avv. Piero De Martino e Michele Perillo ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Agropoli alla via Cesare Battisti nr.
1; parte convenuta
CONCLUSIONI
Per la società attrice come da nota del 11.09.2024: “quale difensore della società si riporta alle conclusioni di cui all'atto di citazione e ai propri scritti difensivi. Parte_1
Sin d'ora impugnano le conclusioni rassegnate e chiede che la causa venga assegnata a sentenza con i termini 190 cpc”. Per la società convenuta come da nota del 3.09.2024: “I sottoscritti avvocati, costituiti nell'interesse della parte convenuta, nel riportarsi ai precedenti scritti difensivi depositati, impugnano nuovamente tutto quanto dedotto, eccepito, argomentato e prodotto dall'odierna parte attrice nei propri atti difensivi. Concludono per il rigetto della domanda proposta in quanto infondata in fatto ed in diritto e, comunque, non provata. Con vittoria delle spese e dei compensi professionali di giudizio, con richiesta di attribuzione in favore dei sottoscritti avvocati antistatari. Chiedono assegnarsi la causa in decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato alla controparte, la società attrice
[...] in persona del legale rappresentante p.t., adiva l'intestato Tribunale Parte_2 esponendo in punto di fatto: di aver stipulato in Ascea, con la società convenuta, la IN. un contratto di acquisto di un macchinario “separatore del Controparte_2 nocciolino” per un importo di €. 12.000,00; che il suddetto macchinario era consegnato nel mese di ottobre 2006; che l'istante scopriva che il detto macchinario presentava una serie di difetti e vizi che lo rendevano inidoneo all'uso, e prontamente li denunciava alla venditrice che si impegnava a ritirare il macchinario;
che permanevano i vizi e difetti in quanto il separatore non funzionava adeguatamente e non produceva il nocciolino;
che non essendo stati, eliminati i difetti e sostituito il macchinario, l'acquirente aveva diritto ad ottenere la risoluzione del contratto di acquisto oltre al risarcimento del danno, connesso all'inutilizzabilità del macchinario. Tanto premesso, insisteva affinchè il Tribunale adito accogliesse le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare l'esistenza dei difetti e vizi del macchinario separatore del nocciolino de quo, acquistato dalla società attorea, dichiarare risolto il contratto di acquisto del macchinario perché difettoso e inidoneo all'uso; condannare la convenuta alla restituzione delle somme pagate da parte attorea alla convenuta, quale corrispettivo dell'acquisto del predetto macchinario;
condannare la convenuta al risarcimento dei danni subiti dalla società attorea a quantificarsi in corso di causa;
con vittoria di spese”.
Instaurato regolarmente il contraddittorio, in data 31.01.2009 si costituiva la società convenuta, la la quale eccepiva in via preliminare Controparte_1
l'incompetenza per territorio del Tribunale di Vallo della Lucania, in quanto competente il Tribunale di Nocera Inferiore quale foro relativo alla sede legale della società convenuta e dove è sorta l'obbligazione o comunque deve essere eseguita.
Eccepiva, altresì, la decadenza della proposta azione, per non aver provveduto la controparte alla formale denuncia dei vizi nel termine di 8 giorni così come previsto dalla normativa applicabile;
nonché in ogni caso eccepiva la prescrizione del diritto all'azione intrapresa per essere decorso oltre un anno dalla consegna del bene, risalente al mese di ottobre dell'anno 2006, mentre la notifica dell'atto introduttivo
è avvenuta circa due anni dopo;
che, del resto, non corrispondeva a vero che il macchinario era viziato, essendo stato tra l'altro applicato in produzione per molto tempo dalla controparte e che quanto dedotto dall'acquirente era finalizzato solo a sottrarsi al dovuto pagamento.
Tanto premesso in punto di fatto e in diritto, opponendosi alle richieste istruttorie articolate dalla controparte, insisteva in via preliminare per la incompetenza territoriale dell'intestato Tribunale nonché nel merito respinta ogni contraria istanza, per il rigetto della domanda con vittoria di spese. Rinviata una prima volta la causa per la precisazione delle conclusioni, veniva emessa in data 14.11.2011, sentenza non definitiva (nr. 691/2011) con la quale venivano dichiarate inammissibili le eccezioni preliminari di incompetenza territoriale del foro adito e di decadenza dall'azione per violazione del disposto dall'art. 1495 c.c. per mancata tempestiva denuncia dei pretesi vizi, nonché la prescrizione dell'azione, stante la costituzione tardiva della società convenuta. La causa, veniva, poi rimessa sul ruolo per il prosieguo istruttorio.
Ammessa, quindi, prova testimoniale con provvedimento reso in data 25.1.2012, si procedeva all'escussione di un solo teste all'udienza dell'11.10.2013 e la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 29.6.2016. Dopo una serie di rinvii per carico di ruolo, la causa veniva infine riservata in decisione sulle conclusioni rassegnate da entrambe le parti con provvedimento reso in data
16.09.2024 previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVAZIONE
Al fine di delimitare il terreno di indagine, si premette che fra le parti in causa è stata già pronunciata sentenza non definitiva, volta decidere sulle eccezioni preliminari e in rito sollevate da parte convenuta, su cui, chiaramente, nulla deve più statuirsi in questa sede essendosi il giudicante spogliato della 'potestas iudicandi' relativa alle questioni decise con sentenza non definitiva, delle quali gli resta precluso il riesame.
Permane, quindi, da esaminare il merito della presente controversia in ordine alla sussistenza o meno dei vizi relativi al macchinario “separatore del
” acquistato da parte attrice e, quindi, della fondatezza della domanda Parte_3 di risoluzione avanzata con le relative pretese accessorie.
Nel merito, la domanda proposta dalla società è risultata infondata e Parte_1 deve essere rigettata, non avendo parte attrice assolto al proprio onere probatorio in ordine ai fatti costitutivi della pretesa fatta valere in giudizio.
Giova premettere un corretto inquadramento dell'azione esperita e dei principi di diritto applicabili alla fattispecie in esame.
Com'è noto, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, alla luce del combinato disposto degli artt. 1218 e 2697 c.c., coordinato con l'art. 115
c.p.c. e col principio di vicinanza della prova, incombe al preteso creditore allegare e provare la fonte (legale o negoziale) dell'obbligazione di pagamento che assume inadempiuta, totalmente o parzialmente, e, all'esito, spetta al preteso debitore allegare e provare di avere esattamente adempiuto o la sussistenza di altri fatti idonei a paralizzare la pretesa creditoria (cfr. ex multis: Cass. civ. Sez.
Unite, 30.10.2001 n. 13533; Cass. civ., Sez. Unite, 6.4.2006, n. 7996).
Tale criterio, di portata generale, dev'essere in specie coordinato con la speciale disciplina dettata in tema di inadempimento del contratto di compravendita (artt. 1490 e ss. c.c.) e al regime dell'onere della prova applicabile.
Orbene, la domanda formulata da parte attrice, volta all'accertamento dell'esistenza dei vizi e risoluzione del contratto di compravendita del macchinario “separatore del ” e alla conseguente condanna della Parte_3 società convenuta alla restituzione delle somme pagate e al risarcimento dei danni subiti, alla luce del complessivo tenore dell'atto introduttivo e delle allegazioni e deduzioni concretamente svolte nel corso del giudizio, va qualificata come azione di risoluzione ex art. 1492 c.c. (“Nei casi indicati dall'articolo 1490 il compratore può domandare a sua scelta la risoluzione del contratto ovvero la riduzione del prezzo, salvo che, per determinati vizi, gli usi escludano la risoluzione. La scelta è irrevocabile quando è fatta con la domanda giudiziale.
Se la cosa consegnata è perita in conseguenza dei vizi, il compratore ha diritto alla risoluzione del contratto;
se invece è perita per caso fortuito o per colpa del compratore, o se questi l'ha alienata o trasformata, egli non può domandare che la riduzione del prezzo”) e di risarcimento ex art. 1494 c.c. dei danni derivanti da vizi/difetti del bene venduto, coperti dalla garanzia di cui all'art. 1490 c.c.
(“il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore”).
Tanto premesso, giova altresì evidenziare come, per costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, seguito pacificamente fino al 2013 e di recente confermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza del
3.5.2019, n. 11748, “in tema di azioni di garanzia per vizi della cosa venduta, di cui all'art. 1490 c.c. e ss., vale il principio che l'onere della prova dei difetti, assunti, riscontrabili nella cosa stessa e delle eventuali conseguenze dannose da detti difetti derivanti, nonché dell'esistenza di un nesso causale fra questi e quelle incombe al compratore che faccia valere la cennata garanzia, mentre l'onere della prova liberatoria della mancanza di colpa incombente al venditore ex art. 1493 c.c., comma 1, scatta soltanto quando la controparte abbia preventivamente dimostrato l'effettiva sussistenza della sua denunciata inadempienza” (cfr. Cass. n. 8963 del 1998, n. 7986/1991, n. 2841/1974).
Siffatto orientamento, infatti, non risulta in contrasto con i principi affermati dalle Sezioni Unite n. 13533/2001 in tema di prova dell'inesatto adempimento delle obbligazioni, i quali discendono dalla presunzione di persistenza del diritto, presunzione che non opera rispetto alle azioni edilizie, posto che la disciplina della compravendita non pone a carico del venditore alcun obbligo di prestazione relativo alla immunità della cosa da vizi, ma solo di consegnare la res oggetto di contratto.
In altri termini, in materia di garanzia per i vizi della cosa venduta di cui all'art. 1490 c.c., il compratore che esercita le azioni di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo di cui all'art. 1492 c.c., è gravato dell'onere di offrire la prova dell'esistenza dei vizi (cfr. Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 1218 del
17/01/2022; Sez. 6-2, Ordinanza n. 34636 del 16/11/2021; Sez. 2, Sentenza
n. 21258 del 05/10/2020; Sez. 2, Ordinanza n. 16073 del 28/07/2020; Sez. 2,
Sentenza n. 8199 del 27/04/2020; Sez. U, Sentenza n. 11748 del 03/05/2019).
Con la conseguenza che, in mancanza di tale dimostrazione, l'azione spiegata non può trovare seguito.
Ebbene, calando tali coordinate ermeneutiche alla vicenda in esame, questo
Tribunale ritiene che non sia stata fornita prova piena e confortante dell'esistenza dei vizi lamentati da parte attrice.
Sul punto, si palesa inadeguata la prova testimoniale ammessa ed espletata solo parzialmente per avervi poi rinunciato parte attrice in corso di causa in quanto eccessivamente generica e inidonea ai fini che rilevano in questa sede. In particolare, il sig. unico teste escusso, sentito all'udienza Testimone_1 del 11.10.2013 dichiarava semplicemente “io sono stato presente nel momento in cui appena scoperto che la macchina non funzionava, veniva prontamente portato a conoscenza sia al proprietario sia al suo rappresentante di zona, dei difetti della macchina” nulla chiarendo in merito ai suddetti vizi bensì limitandosi a dire “vi era un problema al separatore del nocciolino, che non funzionava e non produceva il nocciolino” e “se ricordo bene la in più CP_1 occasioni disse che avrebbe risolto il problema sostituendo la macchina” dichiarazione, invero, eccessivamente generica quanto alla prova di un riconoscimento del malfunzionamento e impegno a sostituire macchinario (cfr. dichiarazione a verbale del 11.10.2013).
Trattasi di dichiarazioni lacunose anche quanto alla capitolazione (cfr. capo ammesso lett. b) memoria del 17.4.2009, in forza del quale veniva chiesto “vero che la società attorea scopriva che il detto macchinario presentava una serie di difetti e vizi”) che nulla chiariscono in merito alle circostanze di tempo, ovvero, se tali vizi fossero o meno presenti fin dalla sua consegna e nello specifico circa la natura degli stessi, tutte circostanze che, come sottolineato da parte convenuta, non trovano riscontro nelle ulteriori risultanze documentali. Difatti, non può non evidenziarsi che il macchinario oggetto di causa veniva consegnato pacificamente all'acquirente nell'ottobre 2006 (trattasi, difatti, di circostanza dedotta da entrambe le parti) e che non vi sono richieste formali di ritiro e sostituzione del suddetto macchinario se non una comunicazione del
27.12.2007 allegata alla memoria II termine, con cui la società attrice chiedeva di non “provvedere a incassare e a restituire i 2 assegni di euro 4.000,00 tratti sulla Banca della Campania” in possesso della controparte, e, quindi, oltre un anno dalla consegna e al collaudo del macchinario.
Appare inverosimile che la società attrice abbia mantenuto la disponibilità di un macchinario completamente non funzionante e inidoneo all'uso per oltre un anno per poi sollecitarne il ritiro e la sostituzione all'approssimarsi della scadenza del pagamento dovuto.
Alla luce di quanto in premessa appare chiaro che né le risultanze documentali né le emergenze testimoniali eccessivamente generiche appaiono dirimenti né per l'accertamento dei vizi addotti, né per la valutazione dell'"importanza" (art. 1453 c.c.) dell'eventuale inadempimento addebitato a parte convenuta ai fini della chiesta risoluzione contrattuale.
Né del resto, parte attrice si è fatta carico di richieste di approfondimenti istruttori sul macchinario volti ad accertare, di fronte alla recisa contestazione della controparte, l'esistenza dei lamentati difetti, anche eventualmente tramite un accertamento tecnico preventivo.
Ed egualmente è a dirsi quanto alla domanda risarcitoria, comunque formulata quale mera conseguenza della predetta risoluzione del contratto ed in ogni caso formalmente rinunciata nei propri scritti difensivi conclusivi dalla difesa attorea.
Ne consegue il rigetto di tutte le domande promosse nell'interesse della Pt_1
[...]
Le spese di lite, tenuto conto della obiettiva controvertibilità in punto di fatto delle questioni trattate, nonché degli esiti del presente giudizio anche con riguardo alla sentenza non definitiva che ha visto soccombente parte convenuta sulle eccezioni preliminari, sono da compensarsi integralmente fra le parti.
p.q.m.
Il Tribunale di Vallo della Lucania definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- Rigetta tutte le domande di parte attrice;
- Compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso, in Vallo della Lucania, il 5.4.2025 Il Giudice
Dr.ssa Marianna Frangiosa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania - sezione civile – in persona del Giudice dr.ssa
Marianna Frangiosa ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1930 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2008 vertente
TRA in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa, giusta Parte_1 procura in atti, dall'avv. Luca Di Genio e Angelo Segreto presso il cui studio in
Marina di Ascea, Viale Kennedy nr. 6 elettivamente domicilia;
parte attrice;
E
in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa Controparte_1 giusta procura in atti dall'avv. Piero De Martino e Michele Perillo ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Agropoli alla via Cesare Battisti nr.
1; parte convenuta
CONCLUSIONI
Per la società attrice come da nota del 11.09.2024: “quale difensore della società si riporta alle conclusioni di cui all'atto di citazione e ai propri scritti difensivi. Parte_1
Sin d'ora impugnano le conclusioni rassegnate e chiede che la causa venga assegnata a sentenza con i termini 190 cpc”. Per la società convenuta come da nota del 3.09.2024: “I sottoscritti avvocati, costituiti nell'interesse della parte convenuta, nel riportarsi ai precedenti scritti difensivi depositati, impugnano nuovamente tutto quanto dedotto, eccepito, argomentato e prodotto dall'odierna parte attrice nei propri atti difensivi. Concludono per il rigetto della domanda proposta in quanto infondata in fatto ed in diritto e, comunque, non provata. Con vittoria delle spese e dei compensi professionali di giudizio, con richiesta di attribuzione in favore dei sottoscritti avvocati antistatari. Chiedono assegnarsi la causa in decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato alla controparte, la società attrice
[...] in persona del legale rappresentante p.t., adiva l'intestato Tribunale Parte_2 esponendo in punto di fatto: di aver stipulato in Ascea, con la società convenuta, la IN. un contratto di acquisto di un macchinario “separatore del Controparte_2 nocciolino” per un importo di €. 12.000,00; che il suddetto macchinario era consegnato nel mese di ottobre 2006; che l'istante scopriva che il detto macchinario presentava una serie di difetti e vizi che lo rendevano inidoneo all'uso, e prontamente li denunciava alla venditrice che si impegnava a ritirare il macchinario;
che permanevano i vizi e difetti in quanto il separatore non funzionava adeguatamente e non produceva il nocciolino;
che non essendo stati, eliminati i difetti e sostituito il macchinario, l'acquirente aveva diritto ad ottenere la risoluzione del contratto di acquisto oltre al risarcimento del danno, connesso all'inutilizzabilità del macchinario. Tanto premesso, insisteva affinchè il Tribunale adito accogliesse le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare l'esistenza dei difetti e vizi del macchinario separatore del nocciolino de quo, acquistato dalla società attorea, dichiarare risolto il contratto di acquisto del macchinario perché difettoso e inidoneo all'uso; condannare la convenuta alla restituzione delle somme pagate da parte attorea alla convenuta, quale corrispettivo dell'acquisto del predetto macchinario;
condannare la convenuta al risarcimento dei danni subiti dalla società attorea a quantificarsi in corso di causa;
con vittoria di spese”.
Instaurato regolarmente il contraddittorio, in data 31.01.2009 si costituiva la società convenuta, la la quale eccepiva in via preliminare Controparte_1
l'incompetenza per territorio del Tribunale di Vallo della Lucania, in quanto competente il Tribunale di Nocera Inferiore quale foro relativo alla sede legale della società convenuta e dove è sorta l'obbligazione o comunque deve essere eseguita.
Eccepiva, altresì, la decadenza della proposta azione, per non aver provveduto la controparte alla formale denuncia dei vizi nel termine di 8 giorni così come previsto dalla normativa applicabile;
nonché in ogni caso eccepiva la prescrizione del diritto all'azione intrapresa per essere decorso oltre un anno dalla consegna del bene, risalente al mese di ottobre dell'anno 2006, mentre la notifica dell'atto introduttivo
è avvenuta circa due anni dopo;
che, del resto, non corrispondeva a vero che il macchinario era viziato, essendo stato tra l'altro applicato in produzione per molto tempo dalla controparte e che quanto dedotto dall'acquirente era finalizzato solo a sottrarsi al dovuto pagamento.
Tanto premesso in punto di fatto e in diritto, opponendosi alle richieste istruttorie articolate dalla controparte, insisteva in via preliminare per la incompetenza territoriale dell'intestato Tribunale nonché nel merito respinta ogni contraria istanza, per il rigetto della domanda con vittoria di spese. Rinviata una prima volta la causa per la precisazione delle conclusioni, veniva emessa in data 14.11.2011, sentenza non definitiva (nr. 691/2011) con la quale venivano dichiarate inammissibili le eccezioni preliminari di incompetenza territoriale del foro adito e di decadenza dall'azione per violazione del disposto dall'art. 1495 c.c. per mancata tempestiva denuncia dei pretesi vizi, nonché la prescrizione dell'azione, stante la costituzione tardiva della società convenuta. La causa, veniva, poi rimessa sul ruolo per il prosieguo istruttorio.
Ammessa, quindi, prova testimoniale con provvedimento reso in data 25.1.2012, si procedeva all'escussione di un solo teste all'udienza dell'11.10.2013 e la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 29.6.2016. Dopo una serie di rinvii per carico di ruolo, la causa veniva infine riservata in decisione sulle conclusioni rassegnate da entrambe le parti con provvedimento reso in data
16.09.2024 previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVAZIONE
Al fine di delimitare il terreno di indagine, si premette che fra le parti in causa è stata già pronunciata sentenza non definitiva, volta decidere sulle eccezioni preliminari e in rito sollevate da parte convenuta, su cui, chiaramente, nulla deve più statuirsi in questa sede essendosi il giudicante spogliato della 'potestas iudicandi' relativa alle questioni decise con sentenza non definitiva, delle quali gli resta precluso il riesame.
Permane, quindi, da esaminare il merito della presente controversia in ordine alla sussistenza o meno dei vizi relativi al macchinario “separatore del
” acquistato da parte attrice e, quindi, della fondatezza della domanda Parte_3 di risoluzione avanzata con le relative pretese accessorie.
Nel merito, la domanda proposta dalla società è risultata infondata e Parte_1 deve essere rigettata, non avendo parte attrice assolto al proprio onere probatorio in ordine ai fatti costitutivi della pretesa fatta valere in giudizio.
Giova premettere un corretto inquadramento dell'azione esperita e dei principi di diritto applicabili alla fattispecie in esame.
Com'è noto, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, alla luce del combinato disposto degli artt. 1218 e 2697 c.c., coordinato con l'art. 115
c.p.c. e col principio di vicinanza della prova, incombe al preteso creditore allegare e provare la fonte (legale o negoziale) dell'obbligazione di pagamento che assume inadempiuta, totalmente o parzialmente, e, all'esito, spetta al preteso debitore allegare e provare di avere esattamente adempiuto o la sussistenza di altri fatti idonei a paralizzare la pretesa creditoria (cfr. ex multis: Cass. civ. Sez.
Unite, 30.10.2001 n. 13533; Cass. civ., Sez. Unite, 6.4.2006, n. 7996).
Tale criterio, di portata generale, dev'essere in specie coordinato con la speciale disciplina dettata in tema di inadempimento del contratto di compravendita (artt. 1490 e ss. c.c.) e al regime dell'onere della prova applicabile.
Orbene, la domanda formulata da parte attrice, volta all'accertamento dell'esistenza dei vizi e risoluzione del contratto di compravendita del macchinario “separatore del ” e alla conseguente condanna della Parte_3 società convenuta alla restituzione delle somme pagate e al risarcimento dei danni subiti, alla luce del complessivo tenore dell'atto introduttivo e delle allegazioni e deduzioni concretamente svolte nel corso del giudizio, va qualificata come azione di risoluzione ex art. 1492 c.c. (“Nei casi indicati dall'articolo 1490 il compratore può domandare a sua scelta la risoluzione del contratto ovvero la riduzione del prezzo, salvo che, per determinati vizi, gli usi escludano la risoluzione. La scelta è irrevocabile quando è fatta con la domanda giudiziale.
Se la cosa consegnata è perita in conseguenza dei vizi, il compratore ha diritto alla risoluzione del contratto;
se invece è perita per caso fortuito o per colpa del compratore, o se questi l'ha alienata o trasformata, egli non può domandare che la riduzione del prezzo”) e di risarcimento ex art. 1494 c.c. dei danni derivanti da vizi/difetti del bene venduto, coperti dalla garanzia di cui all'art. 1490 c.c.
(“il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore”).
Tanto premesso, giova altresì evidenziare come, per costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, seguito pacificamente fino al 2013 e di recente confermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza del
3.5.2019, n. 11748, “in tema di azioni di garanzia per vizi della cosa venduta, di cui all'art. 1490 c.c. e ss., vale il principio che l'onere della prova dei difetti, assunti, riscontrabili nella cosa stessa e delle eventuali conseguenze dannose da detti difetti derivanti, nonché dell'esistenza di un nesso causale fra questi e quelle incombe al compratore che faccia valere la cennata garanzia, mentre l'onere della prova liberatoria della mancanza di colpa incombente al venditore ex art. 1493 c.c., comma 1, scatta soltanto quando la controparte abbia preventivamente dimostrato l'effettiva sussistenza della sua denunciata inadempienza” (cfr. Cass. n. 8963 del 1998, n. 7986/1991, n. 2841/1974).
Siffatto orientamento, infatti, non risulta in contrasto con i principi affermati dalle Sezioni Unite n. 13533/2001 in tema di prova dell'inesatto adempimento delle obbligazioni, i quali discendono dalla presunzione di persistenza del diritto, presunzione che non opera rispetto alle azioni edilizie, posto che la disciplina della compravendita non pone a carico del venditore alcun obbligo di prestazione relativo alla immunità della cosa da vizi, ma solo di consegnare la res oggetto di contratto.
In altri termini, in materia di garanzia per i vizi della cosa venduta di cui all'art. 1490 c.c., il compratore che esercita le azioni di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo di cui all'art. 1492 c.c., è gravato dell'onere di offrire la prova dell'esistenza dei vizi (cfr. Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 1218 del
17/01/2022; Sez. 6-2, Ordinanza n. 34636 del 16/11/2021; Sez. 2, Sentenza
n. 21258 del 05/10/2020; Sez. 2, Ordinanza n. 16073 del 28/07/2020; Sez. 2,
Sentenza n. 8199 del 27/04/2020; Sez. U, Sentenza n. 11748 del 03/05/2019).
Con la conseguenza che, in mancanza di tale dimostrazione, l'azione spiegata non può trovare seguito.
Ebbene, calando tali coordinate ermeneutiche alla vicenda in esame, questo
Tribunale ritiene che non sia stata fornita prova piena e confortante dell'esistenza dei vizi lamentati da parte attrice.
Sul punto, si palesa inadeguata la prova testimoniale ammessa ed espletata solo parzialmente per avervi poi rinunciato parte attrice in corso di causa in quanto eccessivamente generica e inidonea ai fini che rilevano in questa sede. In particolare, il sig. unico teste escusso, sentito all'udienza Testimone_1 del 11.10.2013 dichiarava semplicemente “io sono stato presente nel momento in cui appena scoperto che la macchina non funzionava, veniva prontamente portato a conoscenza sia al proprietario sia al suo rappresentante di zona, dei difetti della macchina” nulla chiarendo in merito ai suddetti vizi bensì limitandosi a dire “vi era un problema al separatore del nocciolino, che non funzionava e non produceva il nocciolino” e “se ricordo bene la in più CP_1 occasioni disse che avrebbe risolto il problema sostituendo la macchina” dichiarazione, invero, eccessivamente generica quanto alla prova di un riconoscimento del malfunzionamento e impegno a sostituire macchinario (cfr. dichiarazione a verbale del 11.10.2013).
Trattasi di dichiarazioni lacunose anche quanto alla capitolazione (cfr. capo ammesso lett. b) memoria del 17.4.2009, in forza del quale veniva chiesto “vero che la società attorea scopriva che il detto macchinario presentava una serie di difetti e vizi”) che nulla chiariscono in merito alle circostanze di tempo, ovvero, se tali vizi fossero o meno presenti fin dalla sua consegna e nello specifico circa la natura degli stessi, tutte circostanze che, come sottolineato da parte convenuta, non trovano riscontro nelle ulteriori risultanze documentali. Difatti, non può non evidenziarsi che il macchinario oggetto di causa veniva consegnato pacificamente all'acquirente nell'ottobre 2006 (trattasi, difatti, di circostanza dedotta da entrambe le parti) e che non vi sono richieste formali di ritiro e sostituzione del suddetto macchinario se non una comunicazione del
27.12.2007 allegata alla memoria II termine, con cui la società attrice chiedeva di non “provvedere a incassare e a restituire i 2 assegni di euro 4.000,00 tratti sulla Banca della Campania” in possesso della controparte, e, quindi, oltre un anno dalla consegna e al collaudo del macchinario.
Appare inverosimile che la società attrice abbia mantenuto la disponibilità di un macchinario completamente non funzionante e inidoneo all'uso per oltre un anno per poi sollecitarne il ritiro e la sostituzione all'approssimarsi della scadenza del pagamento dovuto.
Alla luce di quanto in premessa appare chiaro che né le risultanze documentali né le emergenze testimoniali eccessivamente generiche appaiono dirimenti né per l'accertamento dei vizi addotti, né per la valutazione dell'"importanza" (art. 1453 c.c.) dell'eventuale inadempimento addebitato a parte convenuta ai fini della chiesta risoluzione contrattuale.
Né del resto, parte attrice si è fatta carico di richieste di approfondimenti istruttori sul macchinario volti ad accertare, di fronte alla recisa contestazione della controparte, l'esistenza dei lamentati difetti, anche eventualmente tramite un accertamento tecnico preventivo.
Ed egualmente è a dirsi quanto alla domanda risarcitoria, comunque formulata quale mera conseguenza della predetta risoluzione del contratto ed in ogni caso formalmente rinunciata nei propri scritti difensivi conclusivi dalla difesa attorea.
Ne consegue il rigetto di tutte le domande promosse nell'interesse della Pt_1
[...]
Le spese di lite, tenuto conto della obiettiva controvertibilità in punto di fatto delle questioni trattate, nonché degli esiti del presente giudizio anche con riguardo alla sentenza non definitiva che ha visto soccombente parte convenuta sulle eccezioni preliminari, sono da compensarsi integralmente fra le parti.
p.q.m.
Il Tribunale di Vallo della Lucania definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- Rigetta tutte le domande di parte attrice;
- Compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso, in Vallo della Lucania, il 5.4.2025 Il Giudice
Dr.ssa Marianna Frangiosa