Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 03/02/2025, n. 534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 534 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 21837/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE I CIVILE
Giudice dott. Stefano Demontis
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Ostini (C.F. Parte_1 C.F._1
) ed elettivamente domiciliata in Torino, corso Vittorio Emanuele II n. 62, C.F._2 presso il suo studio;
ATTRICE contro
(C.F. ) in qualità di titolare e legale rappresentante dell'impresa CP_1 C.F._3 individuale omonima con sede in Torino, via Val della Torre n. 33/C (P. IVA ), P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Gisella Rocca (C.F. ) e dall'Avv. Federica C.F._4
Mellano (C.F. ), ed elettivamente domiciliata in Torino, largo Cibrario n. 10, C.F._5 presso il loro studio;
CONVENUTA
OGGETTO: appalto privato
CONCLUSIONI
Per la parte attrice:
“Piaccia all'Ill.mo Giudice Unico, respinta ogni contraria domanda, eccezione e conclusione,
Nel merito
a) accertare e dichiarare il grave inadempimento del geom. , titolare dell'omonima impresa CP_1 individuale, al contratto sottoscritto dalle parti il 30 giugno 2016 e per l'effetto,
b) respingere la domanda riconvenzionale del geom. ; CP_1
c) dichiarare tenuto e condannare il geom. , titolare dell'omonima impresa individuale, per CP_1 le ragioni esposte in atti:
- a restituire alla signora la differenza tra le somme pagate a titolo di corrispettivo ed il reale Pt_1 minor valore delle opere eseguite, nella misura di € 5.783,74, oltre IVA;
pagina 1 di 10
- a rimborsare alla signora le spese di ATP e quelle di assistenza legale nel relativo Pt_1 procedimento nella quantificazione di € 8.248,04, IVA compresa.
In via istruttoria
Respingersi, ove riproposte, le avversarie istanze di ammissione della prova testimoniale sui capitoli dedotti in memoria ex art. 183, VI comma n. 2 c.p.c. al punto b dal numero 1 al numero 15 e di ammissione delle due CTU.
In ogni caso
Con il favore delle spese di giudizio, oltre C.P.A. ed I.V.A. come per legge ed al rimborso forfettario del 15%, ex art. 2 del D.M. 10 marzo 2014, n. 55”.
Per la parte convenuta:
“In via riconvenzionale
- Condannare la Signora a pagare all'Impresa Individuale UC SO la somma di Parte_1 euro 490,00, oltre IVA a saldo delle opere edili eseguite;
- Accertare e dichiarare che la Signora ha agito nel mancato rispetto della buona fede Parte_1 contrattuale e di conseguenza condannarla al pagamento di una somma da liquidarsi anche in via equitativa;
Nel merito
- Accertare e dichiarare che non vi è stato inadempimento contrattuale da parte dell'Impresa individuale;
CP_1
- Respingere tutte le domande di condanna svolte dalla Signora perché infondate in Parte_1 fatto e in diritto”
In via istruttoria:
…..”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) L'attrice rappresenta le seguenti circostanze:
- essa ha acquistato nel 2012 quattro soffitte all'interno dello stabile sito in Torino, via Sacchi n. 50, stipulando il 30.1.2016 un contratto di appalto con l'impresa edile del convenuto per provvedere alla ristrutturazione dell'immobile, con corrispettivo fissato a corpo in € 34.000 oltre i.v.a.;
- nel contratto si era stabilito che i lavori iniziassero il 17.7.2017 e terminassero entro tre mesi;
- tuttavia, i lavori sono effettivamente cominciati con circa due mesi di ritardo, solo il 22.9.2017;
- l'attrice, per parte sua, ha puntualmente pagato tutti gli acconti pattuiti, per € 28.258 oltre i.v.a., nonché i costi per il noleggio del ponteggio e per la fornitura dei materiali, per un totale complessivo di
€ 39.541,34 al netto dell'i.v.a.;
- la sig.ra ha inoltre pagato la fattura emessa da n. 6/2018, comprensiva dell'importo di € Pt_1 CP_1
4.540 a titolo di saldo della fornitura della ditta SACE per materiali occorrenti per la ristrutturazione, fornitura che però aveva già direttamente pagato a SACE;
- nel giugno 2018 i lavori non erano ancora ultimati, benché fosse ampiamente decorso il termine di tre mesi inizialmente pattuito, e pertanto, con raccomandata del 17.10.2018, l'attrice ha contestato all'impresa l'inadempimento relativo ai termini contrattuali previsti per l'inizio e per l'ultimazione pagina 2 di 10 delle opere, nonché la mancata esecuzione di numerose delle opere concordate e la presenza di vizi e difformità in quelle eseguite, dichiarando di recedere dal contratto e chiedendo il risarcimento dei danni;
- a seguito del fallimento del tentativo amichevole di composizione della controversia, l'attrice ha avviato il procedimento di accertamento tecnico preventivo nei confronti della convenuta, all'esito del quale il CTU ha determinato in € 5.783,74 oltre a i.v.a. il credito della sig.ra nei confronti Pt_1 dell'impresa per differenza tra quanto pagato e il valore dei lavori realizzati;
- inoltre, essa ha dovuto sostenere spese dovute all'indisponibilità del proprio alloggio e costi per il noleggio del ponteggio non giustificati rispetto alle lavorazioni effettivamente eseguite, nonché la duplicazione del pagamento dovuto alla ditta SACE per la fornitura di materiali.
Essa chiede perciò l'accertamento dell'inadempimento della convenuta, la restituzione della differenza tra le somme pagate a titolo di corrispettivo e il minor valore delle opere eseguite, il risarcimento del danno derivante dal ritardo nell'esecuzione dei lavori e il rimborso delle spese sostenute per il procedimento di ATP.
2) Il convenuto contesta la domanda e ne chiede il rigetto deducendo che:
- l'inizio dei lavori è stato ritardato dall'opposizione del condominio allo stazionamento dei ponteggi nel periodo estivo, cosicché esso ha avuto effettivamente luogo nel settembre 2017, come peraltro noto all'attrice e da questa accettato;
- i lavori sono stati poi ulteriormente ritardati dal fatto che il Direttore Lavori ha dovuto sia interloquire con i tecnici comunali della Vigilanza Edilizia per questioni concernenti la regolarità urbanistica di tutte le soffitte dello stabile, sia attendere l'intervento della DI ON, che si era in passato occupata del rifacimento del tetto, per l'apertura degli spazi atti all'apertura dei lucernari;
- la sig.ra è restata poi, per lungo tempo, indecisa su varie questioni rilevanti ai fini della Pt_1 corretta esecuzione dei lavori, come il posizionamento di caloriferi, lo schema dei punti luce e la tipologia di luci da installare;
- inoltre, nel febbraio 2018 il Direttore Lavori ha atteso il parere dell'amministratore del condominio per il posizionamento dei velux, con il benestare della sig.ra e questi sono stati montati dalla Pt_1
DI ON nel marzo e nell'aprile 2018, impedendo lavorazioni contestuali da parte della DI
SO;
- il 8.5.2018, per la prima volta, l'attrice ha mosso una contestazione alla convenuta in merito alla procedura di pulizia delle travi, chiedendo la sospensione della posa del cartongesso;
- le parti si sono accordate, in ragione delle difficoltà e dei ritardi di pagamento della sig.ra Pt_1 affinché la DI SO trattenesse quanto percepito per la fattura n. 6/2018 a titolo saldo fornitura
SACE per € 4.540 in modo da ridurre il debito dell'attrice nei confronti della convenuta;
- il 14.6.2018, l'attrice ha comunicato al Direttore Lavori che avrebbe provveduto direttamente al ritiro della merce presso un fornitore, a testimonianza del fatto che le lavorazioni non potessero essere terminate a quel tempo perché non presente tutto il necessario per procedervi;
- la sig.ra a causa di un momento di difficoltà economica, ha richiesto dapprima la rimozione Pt_1 dei ponteggi al fine di ridurre il costo del noleggio, e successivamente ha informato il Direttore Lavori della necessità di richiedere un prestito presso un istituto di credito, interrompendo successivamente qualsiasi comunicazione per poi chiedere la risoluzione del contratto con risarcimento dei danni asseritamente subiti. pagina 3 di 10 In aggiunta, il convenuto contesta anche parte delle quantificazioni effettuate dal CTU in sede di ATP,
e chiede, in via riconvenzionale, la condanna dell'attrice al pagamento di € 490 oltre i.v.a. a saldo delle opere eseguite, e di una somma da liquidarsi anche in via equitativa per aver ella agito nel mancato rispetto della buona fede contrattuale.
3) In sede di prima udienza, si è proceduto alla conversione del rito, inizialmente introdotto con ricorso ex art. 702bis c.p.c., e sono stati assegnati i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.
A seguito del deposito delle memorie istruttorie, è stata formulata in udienza proposta conciliativa ex art. 185bis c.p.c., poi accettata dalla convenuta ma rifiutata dall'attrice, e con ordinanza del 24.11.2023
è stata ammessa parte delle istanze istruttorie presentata dalla ditta esecutrice.
Invece, non sono stati ammessi i capi di prova indicati da B1 a B15, perché contenenti tutti domande di contenuto valutativo o dirette ad accertare la natura e la consistenza dei lavori eseguiti, circostanza già accertata dal CTU nel corso della consulenza tecnica preventiva.
All'udienza del 20.1.2024 è stato sentito un testimone per parte convenuta e, in seguito al deposito di note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni, il 10.10.2024 la causa è stata trattenuta a decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
4) Ai fini della decisione sulla domanda principale, deve anzitutto ricordarsi che, davanti a questo
Tribunale e prima dell'instaurazione del presente giudizio, si è svolto tra le parti procedimento di consulenza tecnica preventiva, con indagine sul seguente quesito: «il CTU designato, sentite le parti e i loro consulenti, tentata previamente la conciliazione delle parti, compiuto ogni necessario accertamento tecnico, acquisita la documentazione necessaria dalle parti, eseguita idonea documentazione fotografica, accerti: 1) le opere realmente e concretamente eseguite dalla ditta SO in ragione dell'intercorso contratto d'opera, sottoscritto dalle parti;
2) eventuali vizi, difformità e/o difetti delle stesse, determinandone i costi per la loro eliminazione e/o il rispettivo minor valore dell'opera; 3) eventuali mancate esecuzioni di lavorazioni e/o interventi fra quelle indicate nel consuntivo predisposto da controparte ed il loro costo e/o relativo minor valore dell'opera».
In quella sede, con esiti pienamente utilizzabili in questo giudizio, si è accertato che ammonta ad €
5.783,74 oltre i.v.a. la differenza tra quanto pacificamente corrisposto dall'attrice per i lavori (€ 30.840 oltre IVA, importo ottenuto detraendo dal totale di € 39.541,34 le somme corrisposte in pagamento di forniture di materiali) ed il valore delle le opere eseguite.
4.1) In particolare, ai fini del computo delle opere e del loro prezzo il CTU è partito dal preventivo presentato dalla DI SO alla sig.ra il 27.3.2017 (doc. 4 att. e doc. 1 conv.), in quanto atto Pt_1 successivo al contratto e sottoscritto da entrambe le parti.
Quindi, sulla base dell'indagine effettuata in loco, egli ha accertato come eseguiti a regola d'arte, tra quelli previsti nel contratto originario e quelli extra contratto, lavori per l'importo di € 25.056 oltre i.v.a.
Il convenuto contesta i risultati cui è pervenuto il consulente, ma con considerazioni che non paiono condivisibili, per le ragioni di seguito illustrate:
- per l'impianto di riscaldamento, autonomo e comprensivo di tutte le forniture, il CTU ha riconosciuto
€ 900 anziché € 1.500 (€ 1.740, ossia € 1.540 + € 200, in relazione ATP, v. punto 15, p. 13 doc. 26 conv.) in ragione del fatto che i termosifoni non sono stati montati, e che dei 7 punti da realizzare ne sono stati predisposti solo 5; pagina 4 di 10 - la contestazione di parte convenuta è che per prassi si dovrebbe includere nel conteggio dei punti realizzati anche il punto corrispondente al collettore della caldaia, ma si tratta di prassi del tutto indimostrata, e che non si concilia con il fatto che quel punto fosse stato inserito tra le opere da eseguire in contratto, con sua autonoma valorizzazione;
- per la linea gas, prevista in contratto per un corrispettivo pattuito di € 600 a corpo e riconosciuto solo per € 300 perché è stato eseguito solo l'impianto interno e non la parte esterna, parte convenuta osserva che la linea esterna non rientra tra le opere ricomprese al punto 16 del preventivo ma tra le “opere idrauliche a parte” di cui al doc. 2;
- il CTU ha però chiarito che il prezzo di € 600 è stato pattuito a corpo, e perciò quanto non eseguito dev'essere detratto, e che il documento invocato dalla convenuta non è stato sottoscritto;
- per la realizzazione di un nuovo impianto idrico per bagni e cucina, comprendente la messa in opera delle tubazioni per l'alimentazione e lo scarico dei vari apparecchi, con 12 punti di arresto (8 punti nei bagni, 3 in cucina e 1 caldaia), il CTU ha accertato come realizzati 6 punti si 12 e riconosciuto l'importo di € 1.300;
- il convenuto ritiene che il CTU abbia parametrato il proprio calcolo su una cifra iniziale errata, essendo il preventivo per tale voce di € 3.000 invece che di € 2.600, e contesta il numero dei punti acqua;
- al riguardo, nel preventivo vi è effettivamente la previsione di € 3000 (v. punto 17 preventivo del
27.3.2017), ma tuttavia non vi sono elementi per disattendere l'accertamento in fatto, e ritenere che siano stati realizzati più di 6 punti, con la conseguenza che dovrà essere riconosciuta la metà del costo preventivato, pari a e 1.500, e quindi € 200 in più rispetto a quanto stimato dal CTU;
- il convenuto sostiene poi che gli spettino € 350 per la realizzazione del quadro per l'impianto elettrico conforme alla Norma CEI e lo spostamento del contatore elettrico di cui al punto 20 del preventivo, ma si tratta di lavori di cui il CTU non ha trovato riscontro;
- in merito al punto 24, “Restauro delle travi principali a vista comprensivo di riempimento fessure, stuccatura, levigatura e verniciatura con finitura decapè tinta legno chiaro” si condivide quanto ravvisato dal CTU sul fatto che non sia dovuto l'importo indicato nel preventivo, considerato anche che le immagini prodotte a supporto della tesi di parte convenuta (doc. 27 e 29 conv.) non consentono di rilevare alcun miglioramento nell'aspetto delle travi da prima dell'inizio delle lavorazioni alla fase successiva, tant'è che anche l'attrice, in periodo antecedente all'apertura del procedimento di ATP, se ne era lamentata (v. doc. 7 conv., p. 27).
In conclusione, a quanto accertato dal CTU in sede di ATP, devono essere aggiunti € 200 per quanto rilevato in merito al punto 17 del preventivo.
4.2) Con riguardo alle opere eseguite extra contratto, in sede di ATP la ditta resistente riteneva che essi ammontassero a € 5.833,06 oltre i.v.a., su € 7.730 oltre i.v.a. totali, suddivisi, dalla resistente stessa, in quattro diverse voci: € 3.000 per “lavori edili extra come da dettaglio a mani della committente ed escluso il muro dello sgabuzzino in cartongesso”; € 400 per “lavori idraulici extra: linea scarico w.c. e linea colonna dell'acqua”; € 2.700 per “lavori extra: linea gas esterna e caldaia a condensazione;
€ 1.630 per “lavori elettrici come extra come da dettaglio a mani della committente”. CP_2
A sostegno della propria pretesa parte convenuta produce al doc. 2, allegato n. 5 alla perizia, tre preventivi non sottoscritti.
Il CTU, effettuati i sopralluoghi, ha ritenuto che le opere extracontrattuali allegate dalla resistente ed effettivamente eseguite avessero un valore pari ad € 1.340 oltre i.v.a., motivando i propri rilievi sulla pagina 5 di 10 base del fatto che parte di esse rientrassero già nelle pattuizioni contrattuali, e non dovessero perciò essere riconosciute due volte, alcune di esse fossero non concluse o sommariamente realizzate, o, infine, non desumibili da quanto visibile nel corso dell'ispezione dell'alloggio.
Le lavorazioni che il consulente ha potuto riscontrare e di cui ha conseguentemente potuto tenere conto sono:
- la parziale intonacatura nella parte alta del bagno e nella zona lavandino, con riconoscimento del valore di € 550 oltre i.v.a. dell'opera;
- il corrispettivo per il ritiro e il trasporto in loco di quattro finestre “velux” per € 150 oltre i.v.a.;
- il corrispettivo per l'esecuzione di una veletta nel soggiorno, riconosciuto integralmente per € 150 oltre i.v.a.;
- la realizzazione di nove punti in aggiunta rispetto a quelli contrattualmente previsti per l'impianto elettrico, telefonico, ecc. di cui al punto 19 del contratto, per cui il CTU ha ritenuto di riconoscere l'importo complessivo di € 540 (€ 60 x 9) oltre i.v.a.
Considerato che le voci 27.1 e 27.2 che il convenuto sostiene non essere ricomprese al punto 17 del preventivo sottoscritto non possono ritenersi tali, in quanto la “realizzazione di nuovo impianto idrico per bagni e cucina, comprendente la messa in opera delle tubazioni per l'alimentazione e lo scarico dei vari apparecchi” non si vede come possa non includere il collegamento del nuovo bagno alla colonna condominiale, e che con riguardo alle altre lavorazioni il convenuto non produce elementi di prova ulteriori o dai quali possa chiaramente evincersi quanto allegato, niente può desumersi che possa modificare le conclusioni cui si è giunti in sede di ATP.
Il convenuto, in questa sede, ribadisce le osservazioni presentate al CTU nel corso dell'accertamento tecnico preventivo, non allegando alcuna prova ulteriore circa l'effettiva esecuzione delle opere extra contratto per l'importo in questa sede indicato, ossia € 4.590 oltre i.v.a. Deve pertanto condividersi quanto riportato dal consulente tecnico nominato e l'importo che dev'essere riconosciuto per le lavorazioni extra contratto è di € 1.340 oltre i.v.a. 4.3) In definitiva, l'importo dovuto alla a titolo di restituzione di quanto pagato in eccesso Pt_1 rispetto ai lavori effettivamente eseguiti, ammonta ad € 5.584 (€ 30.840 - 25.056 - 200 = 5.584), oltre l'IVA corrisposta.
5) Parte attrice chiede inoltre la somma di € 12.863,36, oltre i.v.a., a titolo di risarcimento del danno dovuto al ritardo con cui i lavori si sono conclusi, in particolare derivante dalla mancata disponibilità dell'immobile per il periodo intercorrente tra la data di fine lavori prevista in contratto (ottobre 2017) e la data dell'invio della comunicazione di recesso (17.10.2018), e per il periodo in cui si è svolto il procedimento di accertamento tecnico preventivo.
6) In particolare, per il primo periodo l'attrice chiede la restituzione di € 1.490 per quanto pagato per pernottamento in albergo nel periodo 21.10.2017 – 3.4.2018, di € 1.668,60 per il deposito dei mobili presso il magazzino Easy Box nel periodo 11.10.2017 – 10.9.2018, di € 1.464 per “costi di ponteggio non motivati e ingiustificati rispetto alle lavorazioni effettivamente eseguite”.
In realtà, però, il ritardo non risulta imputabile alla ditta esecutrice, ed anzi risulta che in parte sia imputabile alla stessa attrice, o che comunque essa fosse a conoscenza del fatto che non dipendeva da fatti della convenuta e lo abbia tollerato nel periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione.
pagina 6 di 10 Questo già emerge dalle trascrizioni di alcuni dei messaggi whatsapp intercorsi tra l'attrice e il
Direttore dei Lavori, arch. di seguito evidenziate: Persona_1
- a fronte dell'inizio dei lavori pattuito nel contratto per il 17.7.2017 (v. doc. 3 att.), nell'agosto
2017 il D.L. ha chiesto conferma della correttezza della comunicazione da affiggere nell'androne del condominio (cfr. doc. 7 e 8 conv.) e l'attrice ha confermato, ringraziando, dimostrandosi anche consapevole del fatto che il ritardo nell'inizio dei lavori fosse dovuto alla richiesta dell'amministratore del condominio (citato nella conversazione avvenuta il 1.9.2017), causa la volontà dei condomini di non avere i ponteggi montati nel periodo estivo, e comunque alla necessità di chiedere l'assenso del per parte dei lavori da effettuare, in CP_3 particolare per l'installazione delle finestre velux sul tetto;
- nell'ottobre 2017, il D.L. ha comunicato alla sig.ra la necessità di fornire indicazioni al Pt_1 geom. per procedere alla demolizione delle canne fumarie e del pavimento in pietra e, CP_1 successivamente, ha inviato la versione del relativo progetto, mentre nel novembre dello stesso anno il D.L. ha chiesto delucidazioni in merito a come procedere con l'impianto di riscaldamento e i caloriferi (v. doc. 7 conv., pp. 4 e 5);
- nel dicembre 2017, l'attrice ha scelto i piatti doccia del bagno e si è confrontato con il D.L. in merito alla definizione dei volumi degli spazi e all'impianto di riscaldamento, e alla fine dello stesso mese ha comunicato di aver scelto i sanitari (doc. 7, pp. 7-9);
- nel gennaio 2018, i due si sono confrontati sui velux da installare sul tetto del condominio, lavorazione della quale non si è occupata la DI SO (v. messaggio del 15.1.2018, doc. 7 conv., p. 10);
- alla fine di febbraio 2018, il D.L. si è occupato della compilazione della CILA in variante e ha condiviso con l'attrice l'opportunità di attendere l'assenso dell'amministratore di condominio alla presentazione della pratica presso il Comune al fine di evitare che fossero successivamente sollevate obiezioni;
- la sig.ra ha concordato e lo scambio di messaggi sull'argomento è proseguito fino Pt_1 all'inizio di marzo, quando è stata effettivamente presentata la (v. doc. 17 conv.); Pt_2
- alla metà dello stesso mese i messaggi scambiati riguardano dei problemi di malfunzionamento dei velux (v. doc. 7 conv., pp. 13-20), tanto che il 11.4.2018 l'attrice ha chiesto la disponibilità del D.L. per un incontro con il titolare della ditta incaricata dell'installazione dei velux al fine di terminare i lavori (doc. 7 conv., p. 22) e successivamente, il 17.4.2018, ha comunicato l'esito positivo della verifica all'interno dell'appartamento per l'accertamento della conclusione dei lavori sulle finestre e sulle tapparelle (doc. 7 conv., p. 23);
- il 18.4.2018, il D.L. ha condiviso un elenco di lavorazioni ancora da definire redatto congiuntamente al geom. , che l'attrice ha visionato ed integrato (v. aggiunta «Finiture CP_1 della nicchia del bagno “laterale” e definizione della misura disponibile», messaggio del
18.4.2018, h 11:54, doc. 7 conv., p. 24);
- ancora, nel maggio 2018, la conversazione ha riguardato il posizionamento del camino e della caldaia, e l'attrice riferisce di aver concordato con il titolare della DI SO di rimandare la decisione riguardante i punti luce del bagno a un momento successivo alla posa della caldaia, dei tubi e del cartongesso (messaggio del 7.5.2018, doc. 7 conv., p. 25), mentre il 8.5.2018 si rinviene la prima contestazione all'operato della DI SO relativa, tuttavia, unicamente, alla pulizia delle travi (doc. 7 conv., p. 27); pagina 7 di 10 - lo smontaggio del ponteggio è avvenuto nel giugno 2018 e la sig.ra consapevole di ciò, Pt_1 scrive «il ponteggio è stato smontato ho visto che mancano solo dei tubi che loro hanno lasciato appoggiati per terra in cortile, ma non credo che questo possa essere un problema»
(messaggio del 22.6.2018, h. 17:46, doc. 7 conv., p. 29).
In sostanza, l'interlocuzione tra il D.L. e l'attrice è proseguita senza interruzioni e anzi con manifestazione di disponibilità da ambo le parti a collaborare nell'ottica di un proficuo svolgimento del rapporto e dell'esecuzione delle opere, senza che vi siano mai stati, da parte della prima, rilievi e contestazioni rispetto a ritardi imputabili all'appaltatrice.
Anche in sede testimoniale, l'arch. ha riferito alcune circostanze che confermano che il Persona_1 ritardo nell'esecuzione dei lavori, non sia stato imputabile alla ditta convenuta, e in particolare che i ponteggi siano stati montati dopo l'estate per la volontà del condominio, che i lavori abbiano subito dei rallentamenti per l'esigenza di confrontarsi con gli uffici comunali su presunte irregolarità, che ancora nel dicembre 2017 la fosse indecisa su alcune soluzioni tecniche che condizionavano la Pt_1 predisposizione degli impianti, che i velux siano stati montati da ditta terza solo a partire dal Marzo
2018.
In conclusione, parte attrice è risultata perfettamente consapevole del ritardo con cui le lavorazioni sono state eseguite rispetto ai termini individuati nel contratto del 2016, le cause non sono riconducibili a negligenza della convenuta ed anzi a a volte sono dipese da scelte della stessa committente. Inoltre, la non ha mai contestato in termini univoci l'intollerabilità del ritardo, giungendo, solo Pt_1 nell'ottobre 2018, a contestare l'inadempimento della DI SO e a recedere contestualmente dal contratto. D'altra parte, anche in comparsa conclusionale l'attrice ammette che parte del ritardo è stata cagionata da errori progettuali del Direttore dei Lavori, altra circostanza che però non è certo responsabilità della convenuta.
Pertanto, il ritardo non è imputabile al , e non può essere accolta la domanda di risarcimento del CP_1 danno per la somma di € 3.158,60 (€ 1.490 per quanto pagato per pernottamento in albergo nel periodo
21.10.2017 – 3.4.2018 + € 1.668,60 per il deposito dei mobili presso il magazzino Easy Box nel periodo 11.10.2017 – 10.9.2018) e di € 1.464 richiesta per “costi di ponteggio non motivati e ingiustificati rispetto alle lavorazioni effettivamente eseguite”.
7) L'attrice lamenta poi di avere pagato due volte l'importo di € 4.540 oltre i.v.a., corrispettivo di forniture effettuate dalla SACE, una prima volta direttamente a quest'ultima in pagamento della fattura n. 6929/2017 (doc. 9 att.), e una seconda volta alla convenuta in pagamento della fattura n. 6/2018, in cui appunto è presente voce “Saldo fornitura materiale Sace”.
In realtà, anche se i predetti pagamenti risultano effettuati, tenuto conto dei rapporti complessivamente accertati tra le parti la circostanza non può essere considerata come un doppio pagamento.
Infatti, la somma di € 4.540, che nella fattura emessa dalla DI SO e saldata dall'attrice (v. doc. 9 att., p. 2) è effettivamente indicata come “saldo fornitura materiale Sace”, in ogni caso è stata conteggiata dal CTU nell'ambito del corrispettivo versato dalla per i lavori eseguiti, quindi Pt_1 nell'esborso totale di € 30.840. Pertanto, a prescindere dalle ragioni per cui la somma è stata trattenuta dalla ditta appaltatrice, il relativo importo è già riconosciuto in favore dell'attrice nell'ambito del conteggio complessivo svolto sopra al punto 4, che ha prodotto il credito in suo favore nella misura sopra determinata.
pagina 8 di 10 A questo punto, costituirebbe una duplicazione di voci proprio il fatto di considerarlo nuovamente come autonomo obbligo restitutorio in capo alla convenuta.
8) Invece, è accoglibile la domanda di risarcimento delle spese sostenute dall'attrice per la procedura di cui all'art. 696bis c.p.c., essendosi essa conclusa in senso favorevole alla con l'accertamento di Pt_1 un credito a suo favore che deve essere confermato anche in questa sede.
Si tratta in particolare delle somme richieste a titolo di rimborso delle spese di stoccaggio dei mobili e delle spese alberghiere nel periodo citato e dei compensi corrisposti al CTU e al legale che assisteva la
Pt_1
Sul punto, il convenuto sostiene che si tratti di somme non dovute perché sono da imputare interamente alla sig.ra per non aver essa consentito all'appaltatrice di terminare i lavori, ma la difesa non è Pt_1 condivisibile, perché non si tratta di danni derivanti dal ritardo nei lavori, ma dall'esigenza di far accertare giudizialmente che la parte degli stessi eseguiti dalla convenuta era inferiore rispetto al corrispettivo pagato, e che una parte di questo deve essere restituita.
8.1) Sulla quantificazione di tali danni, però, occorre precisare quanto segue:
- la richiesta per le spese di stoccaggio dei beni ammonta ad € 2.962,76 oltre i.v.a., e si riferisce ai costi sostenuti per il periodo 27.8.2018-27.12.2019, documentati dalle fatture emessa da Parte_3
e prodotti come doc. 19;
[...]
- in realtà, per quanto osservato, il periodo che merita di essere risarcito è solo quello dal marzo 2019, in cui l'attrice ha notificato invito alla mediazione propedeutico al ricorso ex art. 696bis c.p.c., al dicembre 2019, quando è stata depositata la relazione peritale e si è concluso il procedimento;
- il danno risarcibile ammonta quindi ad € 1568,62, corrispondente alle fatture relativo al periodo citato;
- per le spese alberghiere, l'importo richiesto, di € 738, è relativo al periodo 6.1.2018-24.11.2019
(doc. 20 att.), ma per ragioni identiche a quelle appena esposte può essere riconosciuto il risarcimento solo per il periodo da marzo a dicembre 2019, quindi per la somma di € 554;
- l'esborso sostenuto per le spese di CTU ammonta ad € 4.071,76, ed è documentato dalle fatture prodotte come doc. 21 e deve essere integralmente rimborsato;
- per le spese di assistenza legale, la richiesta della è di € 4.176,28, ed è documentata dalle Pt_1 fatture emesse dal precedente difensore e prodotte come doc. 22;
- in realtà, dall'esame delle stesse, si evince che il compenso corrisposto per la fase di ATP è pari ad €
2.371,19, somma in linea con i compensi tabellari, mentre le altre fatture si riferiscono ad altre attività, quali la gestione di controversia con il Direttore dei Lavori o la redazione della diffida dell'ottobre
2018, spese che non sono imputabili alla convenuta.
8.2) Pertanto, spetta all'attrice la somma complessiva di € 8.565,67 (€ 1568,62 + 554 + 4071,76 +
2371,19), a titolo di risarcimento del danno derivante dall'indisponibilità dell'alloggio per il periodo in cui si è svolta la mediazione e la procedura ex art. 696bis c.p.c. e di rimborso delle spese sostenute per la stessa procedura.
9) In conclusione, la domanda dell'attrice dev'essere accolta limitatamente a accertato, ossia per la somma di € 5.584 oltre i.v.a., a titolo di restituzione di quanto pagato in eccesso rispetto ai lavori effettivamente eseguiti, e per la somma di € 8.565,67 a titolo di risarcimento del danno subito per l'indisponibilità dell'alloggio nel periodo in cui si è svolta la procedura sopra ricordata. pagina 9 di 10 10) Le domande riconvenzionali del convenuto sono entrambe infondate.
Per quanto riguarda la richiesta di € 490, oltre IVA, a saldo delle opere edili eseguite, essa non può trovare accoglimento perché, come si è visto, al contrario il valore delle opere realizzate è inferiore alle somme già percepite.
Per quanto riguarda la richiesta di “accertare e dichiarare che la Signora ha agito nel Parte_1 mancato rispetto della buona fede contrattuale e di conseguenza condannarla al pagamento di una somma da liquidarsi anche in via equitativa”, essa non può trovare accoglimento perché è del tutto generica. La convenuta, infatti, non offre alcuna allegazione specifica del danno che avrebbe subito a seguito dell'asserita mala fede della controparte.
Proprio per questo, la domanda non può neppure essere qualificata come domanda di indennizzo ex art. 1671 c.c., non contenendo alcun riferimento alle spese sostenute o al mancato guadagno, né alcuna allegazione dei criteri e degli elementi che consentirebbero di quantificare l'indennizzo spettante per tali voci.
11) Tenuto conto che, all'esito della controversia, deve essere rigettata una parte significativa delle domande dell'attrice, le spese di lite possono essere compensate per un terzo.
Per il resto, sono poste a carico della parte convenuta secondo soccombenza, e sono liquidate in dispositivo in prossimità ai parametri medi previsti per lo scaglione di valore di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in parziale accoglimento della domanda:
- condanna al pagamento in favore di della somma di € 5.584 (oltre i.v.a. in CP_1 Parte_1 misura pari a quella corrisposta), a titolo di restituzione di quanto pagato in eccesso rispetto ai lavori effettivamente eseguiti, e della somma di € 8.565,67, a titolo di risarcimento del danno e rimborso delle spese della procedura ex art. 696bis c.p.c., oltre interessi di legge;
- respinge le altre domande di parte attrice;
- respinge le domande riconvenzionali di parte convenuta;
- liquida le spese di lite in € 5.000, le compensa per un terzo, e per l'effetto condanna al CP_1 pagamento in favore di di € 3.333, oltre 15% per spese generali, i.v.a. e c.p.a.. Parte_1
Torino, 1.2.2025
Il Giudice
Stefano Demontis
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