Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 29/05/2025, n. 581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 581 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di conSIlio e composto dai SInori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3052 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
25/09/1961, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Serlapo Bardi, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato ad [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Enrico Marcello, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 09/05/1987, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Cagliari, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
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2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , dando Parte_1 Controparte_1 atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Quartu Sant'Elena nella via Vittorio
Veneto n. 95 è e resterà assegnata alla IG.ra , unica proprietaria in Pt_1 esclusiva, la quale si farà carico delle relative spese delle utenze e di ordinaria e straordinaria amministrazione.
3. Il SI. lascerà definitivamente la ex dimora coniugale sita nel Comune CP_1 di Quartu Sant'Elena nella via Vittorio Veneto n. 95 (di proprietà esclusiva della SI.ra che invero continuerà ad abitarci ad uso proprio ed esclusivo) Pt_1 portando via con sé i propri effetti personali entro e non oltre il giorno 24 aprile dell'anno 2025.
4. Inoltre, a definizione dei reciproci accordi patrimoniali tra loro intercorsi i coniugi stabiliscono che:
a. a titolo di contributo per il mantenimento della SI.ra , il SI. Parte_1
verserà tramite bonifico su conto corrente bancario ogni Controparte_1 mese alla SInora , entro il giorno 30 di ogni mese, la somma Parte_1 di € 300,00 (trecento/00) oltre la rivalutazione annuale agli indici ISTAT.
b. La SI.ra provvederà a pagare intero le spese comprensive di Parte_1 bollo e di assicurazione relative alla propria autovettura Fiat Panda mentre il SI. continuerà a provvedere a pagare le spese comprensive Controparte_1 di bollo e di assicurazione relative all'autovettura Opel Agila di proprietà della SI.ra ma in uso alla IA . Pt_1 Per_1
c. Con l'odierna conciliazione entrambi i coniugi dichiarano quindi di aver pienamente soddisfatto tutte le proprie ragioni, riconoscendo reciprocamente di aver inteso in tal modo estinguere tutti i pregressi rapporti sorti dal vincolo coniugale, con effetto preclusivo di ogni futuro accertamento relativamente alla fondatezza o meno delle rispettive pretese.
Pag. 2 di 3 Inoltre, anche al fine di dirimere ogni futura controversia, le parti dichiarano di rinunziare reciprocamente ad ogni contestazione in ordine alla congruità ed equivalenza o meno delle reciproche concessioni di cui sopra, dichiarano altresì che il relativo effetto preclusivo si estende anche all'ipotesi di scoperta di nuovi documenti, e di qualsivoglia eventuale richiesta che possa venire avanzata in futuro ad ognuna delle parti per qualsivoglia motivo, salva l'ipotesi di dolo di una delle parti.
Perciò esse dichiarano e convengono di non avere più nulla da pretendere, reciprocamente, per nessun titolo o ragione, nessuno escluso né eccettuato, neppure a titolo di risarcimento del danno, né per capitale per interessi, accessori e spese di qualsiasi natura e genere, in dipendenza dei fatti e dei rapporti sopra menzionati, anche a riguardo delle cessioni degli immobili come sopra concordate.
In particolare, con la sottoscrizione e l'adempimento degli obblighi assunti reciprocamente con il presente accordo, il SI. dichiara di Controparte_1 non avere nulla a pretendere nei confronti della SI.ra per Parte_1 nessun titolo e/o ragione, compresa ogni eventuale pretesa e/o diritto e/o rivalsa e/o, ragione di credito e/o ripetizione di qualsivoglia somma relativamente all'immobile di cui sopra;
allo stesso modo, per proprio conto, la SI.ra dichiara di non avere nulla a pretendere nei Parte_1 confronti della SI. per nessun titolo e/o ragione, compresa Controparte_1 ogni eventuale pretesa e/o diritto e/o rivalsa e/o, ragione di credito e/o ripetizione di qualsivoglia somma relativamente all'immobile di cui sopra.
Pertanto, con la sottoscrizione e l'adempimento degli obblighi assunti reciprocamente con il presente accordo, entrambi riconoscono pieno effetto novativo delle odierne pattuizioni rispetto a qualsivoglia accordo e/o riconoscimento di debito e/o credito intercorso in data antecedente tra i medesimi e relativamente ai reciproci rapporti, di cui all'espositiva che precede.
Ove occorrer possa, i coniugi e danno atto Parte_1 Controparte_1 che il presente accordo patrimoniale costituisce elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di conSIlio della Sezione prima civile del Tribunale, il 29/05/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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