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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 31/07/2025, n. 794 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 794 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente rel.
Dott. Cesare Massetti Consigliere
Dott. Maura Mancini Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1148/ 2022 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 1/12/2022
d a
Parte_1 con il patrocinio dell'avv. PRATI ANNIO GIOVANNI
[...] NI CC ( ) Indirizzo Telematico;
C.F._1 Parte_2
( ) Indirizzo Telematico;
, elettivamente domiciliato
[...] C.F._2 in VIA DIAZ 1/E 25100 BRESCIA presso il difensore avv. PRATI ANNIO GIOVANNI
APPELLANTE
c o n t r o
GIÀ COoparte_1 COoparte_2 con il patrocinio dell'avv. DI TRAGLIA GIOVANNI , elettivamente
[...]
pagina 1 di 62 domiciliato in VIALE G. MAZZINI, 73 00195 ROMA presso il difensore avv. DI TRAGLIA GIOVANNI
APPELLATO
e posta in decisione all'udienza collegiale del 26/02/2025 avente ad oggetto:
Distribuzione
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia pubblicata in data
03/05/2022 con il n. 1145/2022
CONCLUSIONI
Dell'appellante
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Brescia, in riforma della Sentenza
1145/2022 emessa dal Tribunale di Brescia il 2 maggio 2022, pubblicata il 3
maggio 2022, respinta ogni contraria e diversa domanda, eccezione e deduzione ed emesse tutte le opportune pronunce, condanne e declaratorie,
così provvedere.
In via preliminare:
1. sospendere, ai sensi dell'articolo 283 c.p.c., l'efficacia esecutiva - e/o, se iniziata, l'esecuzione - della Sentenza.
In via principale, in totale riforma della Sentenza:
2. accertare il credito di al pagamento del Corrispettivo Mancante per Pt_1
€677.057,20 in sorte capitale, oltre agli interessi di mora al saggio di cui al
D.Lgs. 231/2002, maturati in relazione a ciascuna fattura dal giorno del dovuto pagina 2 di 62 a quello dell'incasso e alla rivalutazione monetaria e, per l'effetto, condannare
CO
pagare a tale importo;
Pt_1
3. accertare e dichiarare la nullità della Clausola (art. 17 della Convenzione)
per violazione
(i) del Decreto Cresci Italia ex art. 17 comma 3° D.L. 1/2012 e 9 comma 3° L.
192/1998, e/o
(ii) della normativa antitrust ex art. 5 comma 1° n. 1 Reg. (UE) 330/2010, 2
comma 3° L. 287/1990 e 1344, 1418 e 1419 c.c., e/o
(iii) del divieto di abuso di dipendenza economica ex art. 9 comma 3° L.
192/1998)
CO e, conseguentemente, accertare e dichiarare l'insussistenza del credito di alla Penale.
In via subordinata, in totale riforma della Sentenza:
4. accertare il credito di al pagamento del Corrispettivo Mancante per Pt_1
€677.057,20 in sorte capitale, oltre agli interessi di mora al saggio di cui al
D.Lgs. 231/2002, maturati in relazione a ciascuna fattura dal giorno del dovuto a quello dell'incasso e alla rivalutazione monetaria e, per l'effetto, condannare
CO
pagare a tale importo;
Pt_1
CO
5. accertare e dichiarare la violazione del dovere di buona fede da parte di nella determinazione dei prezzi di vendita del carburante ai gestori riferibili a
(ed alla stessa) e, per l'effetto, accertare e dichiarare la fictio iurius di cui Pt_1
pagina 3 di 62 CO all'art. 1359 c.c. e/o che, stante il fatto di è esente da qualsivoglia Pt_1
CO responsabilità, inter alia, ex art. 1218 e 1227 comma 2° c.c. e/o l'abuso di del diritto alla Penale e, conseguentemente, accertare e dichiarare
CO l'insussistenza del credito di lla Penale.
In via ulteriormente subordinata, in parziale totale della Sentenza:
6. accertare il credito di al pagamento del Corrispettivo Mancante per Pt_1
€677.057,20 in sorte capitale, oltre agli interessi di mora al saggio di cui al
D.Lgs. 231/2002, maturati in relazione a ciascuna fattura dal giorno del dovuto a quello dell'incasso e alla rivalutazione monetaria e, per l'effetto, condannare
CO a pagare a tale importo al netto dell'importo della Penale ridotto Pt_1
come sopra;
7. ridurre secondo equità, ex art. 1384 c.c., l'importo della Penale dovuta da
CO
ad n forza della Clausola. Pt_1
Sempre e comunque:
8. con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio di primo grado
(incluso il rimborso dei costi di C.T.U.) e del presente giudizio.
ISTANZE ISTRUTTORIE
A. DOCUMENTI
Si producono:
omissis
B. ORDINE DI ESIBIZIONE
pagina 4 di 62 Si chiede l'ammissione dei mezzi istruttori richiesti in primo grado e non
CO ammessi, tra cui si domanda ordinarsi ad i esibire/comunicare:
1. che incidenza hanno avuto, nelle aree di interesse, in termini percentuali sul proprio fatturato relativo al totale dei volumi venduti, i vari canali di distribuzione (IP-Matic, self e servito);
2. l'andamento dei volumi delle vendite su base nazionale e nelle aree di interesse tramite nel periodo contrattuale (2010-2016) per CP_3
determinare il salto effettuato negli anni 2015-2016;
C. RIMESSIONE IN TERMINI
Se necessario, si chiede di consentire a di dare evidenza e, dunque, Pt_1
in termini per la relativa produzione di evidenza: Parte_3
1. dei propri costi ai fini del calcolo del primo margine;
2. dei volumi realizzati dalle stazioni di rifornimento sottratte all'esclusiva di
CO n applicazione del Decreto Cresci Italia;
D. CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO
Se necessario si chiede disporsi una C.T.U. sui seguenti punti:
CO
1. determinate la quota di mercato di el mercato rilevante durante gli anni della vigenza della Convenzione;
2. determinare il primo margine di riferito al Compenso Variabile;
Pt_1
CO
3. chiarire se, tenuto conto dei prezzi di cessione fatti da anche ove fosse stato utilizzato per intero il Compenso Variabile, le stazioni riferibili a Pt_1
pagina 5 di 62 avrebbero potuto praticare prezzi interiori alle concorrenti stazioni a marchio
Q8 e IL citate in perizia;
CO
4. quantificare i volumi sottratti ad in base a quanto attuato da ex Pt_1
Decreto Cresci Italia e chiarire se, tali volumi, possono aver influito sul mancato raggiungimento dei Minimi e in che misura percentuale;
5. rideterminare i Minimi tenendo conto del Decreto Cresci Italia;
6. chiarire se è confermata la ritenuta incidenza, quale concausa del mancato raggiungimento dei Minimi, della scelta gestionale di di puntare sul Pt_1
canale servito. Nel caso, chiarire a quale risparmio di costi si riferisce il C.T.U.
e in che misura percentuale la concausa de qua ha inciso sul mancato raggiungimento dei Minimi.
Dell'appellato
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e conclusione disattesa, per tutti i motivi esposti in narrativa:
1. in via preliminare dichiarare con ordinanza l'inammissibilità dell'appello proposto dalla Parte_1
ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. e comunque rigettare la richiesta di
[...]
sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
2. nel merito, in via principale accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto dalla Pt_1
pagina 6 di 62 S.r.l. e, in subordine e salvo gravame, la sua totale infondatezza in fatto e diritto e per l'effetto rigettarlo, unitamente a tutte le domande formulate con l'atto medesimo;
3. in ogni caso con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso forfetario al 15%, CPA e IVA”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
(proc. n. 12598/2016 tribunale di Brescia)
Le società Parte_4 Parte_5
e
[...] Parte_6 Parte_7
hanno convenuto innanzi al Tribunale di Brescia la società
[...]
poi denominata , COoparte_4 COoparte_1
esponendo:
- di aver in data 5.05.2011 sottoscritto con la società convenuta un contratto di convenzionamento in forza del quale le attrici, proprietarie di 25 impianti per la distribuzione di carburante, si erano impegnate, per la durata contrattuale di
5 anni (dal 1/07/2011 al 30/06/2016) a vestire i propri impianti di distribuzione
C C con i colori e marchi di proprietà di e ad acquistare in esclusiva da medesima determinati quantitativi di carburante (premessa, costituente parte integrante ed essenziale dell'accordo, art.1);
pagina 7 di 62 - di aver affidato in conduzione a gestori terzi 22 dei suddetti 25 impianti,
trattenendone 3 in gestione diretta;
- che il contratto aveva durata di 5 anni, a decorrere dal 01/07/2011 e con scadenza 30/06/2016 (art.9); che vi era previsto a carico dei Convenzionati il divieto di concorrenza per tutta la durata del contratto (art.121; che, in aggiunta al corrispettivo per la fornitura in esclusiva, costituito da <un compenso
composto da una quota con margine fisso per benzine e gasoli e GPL ed una
quota variabile sempre su benzine e gasoli e GPL>> (art.152), era stato 1 Art.12 DIVIETO DI CONCORRENZA
<Per tutta la durata del presente accordo i Convenzionati si impegnano a non esercitare direttamente o indirettamente, nell'ambito circostante agli impianti ed a non permettere che altri esercitino attività analoga a quella svolta dalla Compagnia Petrolifera, né a reclamizzare o smerciare prodotti petroliferi>> 2 Determinato come segue:
<15.1a) Quota Fissa: La quota di compenso a margine fisso viene convenuta in €/kl 41,31 … SIVA su tutte le benzine e su tutti i gasoli (ivi inclusi quindi ORO Diesel e Plus 98) e sul GPL, da computarsi sui quantitativi di prodotti forniti dalla Compagnia agli impianti in oggetto. A partire dal secondo anno contrattuale tale corrispettivo sarà soggetto ad aggiornamento annuale in ragione del 100% … della variazione Istat dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (F.O.I.) calcolata sulla variazione percentuale del mese antecedente la scadenza annuale rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. 15.1b) Quota Variabile: La quota di compenso variabile dovuta ai Convenzionati riguarderà i prodotti benzine, gasoli e GPL e sarà pari all'80% … della differenza tra la media dei prodotti di fatturazione nazionale praticati trimestralmente dalla Compagnia e la media delle quotazioni del medesimo trimestre pubblicate sul Platts European Marketscan al netto dei “costi commerciali”, del
“margine copertura costi della Compagnia Petrolifera”, del “costo bio-diesel” secondo la formula di seguito indicata: compenso variabile = (A-B-C_D) x 80% dove: A = “Margine lordo” B = “Costi commerciali” C = “Margine copertura costi della Compagnia Petrolifera” D = “Costo bio-diesel”>> Seguono indicazioni specifiche per il calcolo del “Margine lordo”, dei “Costi Commerciali”, del
“Margine copertura costi della Compagnia Petrolifera” e del “Costo bio-diesel”, onere relativo all'additivizzazione con biocarburanti come imposto dalla legge n.296, legge finanziaria 2007, articolo 1, comma 368. Segue disciplina relativa ai pagamenti, stabilendosi, quanto al compenso fisso, il relativo pagamento anticipato per l'importo di €120.000 mensili;
quanto al compenso variabile, il relativo pagamento trimestrale, <previa emissione di regolari fatture da parte dei convenzionati…, sulla base dei pagina 8 di 62 stabilito a favore dei Convenzionati un corrispettivo aggiuntivo correlato al riscontrato acquisto alla scadenza del quinquennio di contratto di 264.000 kl di carburante, prevedendosi in caso di acquisto complessivo per quantitativo inferiore la proroga del rapporto contrattuale sino al raggiungimento del numero di kl stabilito (264.000) o in alternativa, ferma la cessazione del rapporto contrattuale alla sua naturale scadenza, la restituzione da parte dei
Convenzionati dell'importo di 15,00 € <per ogni kl mancante al
raggiungimento dell'obiettivo>> (art.17: compenso una tantum);
- che a detta di parte attrice il rapporto contrattuale inter partes, così come risultante dall'applicazione della disciplina negoziale testè riportata, si sarebbe caratterizzato per la presenza di forti elementi di squilibrio, tali da integrare gli estremi dell'abuso di dipendenza economica;
che in particolare gli elementi di squilibrio denunciati sarebbero consistiti:
C a) nel diritto di esclusiva a favore di per l'acquisto dei carburanti per tutti i 25 impianti di proprietà delle attrici;
b) nella previsione dell'instaurazione di un rapporto commerciale diretto
C tra ed i singoli gestori degli impianti nel caso in cui la relativa
conteggi rimessi dalla Compagnia per il reale ritirato dei punti vendita … entro 30 gg dalla data di ricevimento delle stesse fatture>>; quanto, infine – punto 15.2 – al Corrispettivo Lubrificante, al pagamento di somma pari al 10% del fatturato degli impianti al netto di IVA, da corrispondersi <in annualità posticipate entro 60 gg dal ricevimento di regolare fattura gravata da IVA da inviarsi successivamente alla chiusura di ogni anno>>, pagina 9 di 62 gestione fosse stata demandata a terzi3;
C c) nella determinazione unilaterale, da parte di , del prezzo di vendita dei carburanti;
d) nella previsione del collegamento di una parte del corrispettivo di spettanza delle attrici al raggiungimento di determinati volumi di vendita di carburante, con applicazione di una penale (€ 15,00 per ogni kl non acquistato alla data di scadenza, rispetto all'obiettivo concordato di 264.000 kl, salva la facoltà di prorogare il contratto sino a raggiungimento dell'obiettivo)4; 3 Art. 5 GESTIONE
<Gli impianti in oggetto saranno gestiti a cura, spese e responsabilità dei Convenzionati anche tramite terzi da quest'ultimi nominati ed il cui nominativo dovrà essere comunicato per iscritto alla Compagnia Petrolifera, omissis. In caso di affidamento a terzi della gestione degli impianti in oggetto, i Convenzionati autorizzano sin d'ora “api” a convenire direttamente con i singoli gestori comodatari le modalità e i termini di consegna dei prodotti petroliferi forniti in esclusiva dalla Compagnia Petrolifera, ivi compresi tutti gli aspetti connessi alla negoziazione del prezzo di cessione dei prodotti stessi, nel rispetto della normativa e degli accordi interprofessionali vigenti. In tal caso, per l'intera durata del presente contratto e ferma restando la validità di tutte le clausole contenute nel presente accordo, la Compagnia Petrolifera fatturerà i prodotti forniti e consegnati sugli impianti di distribuzione carburanti, oggetto della presente convenzione, direttamente ai gestori comodatari e accantonerà a propria cura le somme spettanti a titolo di Bonus di Fine Gestione. A tal fine alle gestioni degli impianti oggetto della presente Convenzione la Compagnia Petrolifera praticherà lo stesso trattamento previsto per le gestioni degli impianti di proprietà della Compagnia stessa, nel rispetto dell'accordo vigente tra quest'ultima e le Associazioni di categoria. Omissis>> 4 Art.17 COMPENSO UNA TANTUM
<La compagnia petrolifera si impegna a versare la somma una tantum complessiva ed onnicomprensiva di Euro 500.000,00 … da erogarsi pro quota fra i singoli convenzionati. Omissis. Ai fini della determinazione dell'obiettivo commerciale di cui sotto, a tale importo va aggiunto l'ulteriore compenso una tantum di Euro 200.000,00, di cui Euro 150.000,00 già corrisposti omissis. I restanti Euro 50.000,00, spettanti alla verranno corrisposti dalla Compagnia Pt_7 Petrolifera all'avvenuto collaudo (comunicato con scambio di lettere tra le parti) del PV di Ghedi (BS) e di (BS), previa emissione di regolare fattura. Parte_8 Di conseguenza, al fine della determinazione dell'obiettivo commerciale, la somma totale Una Tantum relativa al presente accordo è di Euro 700.000,00 omissis ed è comunque legata al raggiungimento dell'obiettivo commerciale di prodotto pari a Kl 264.000,00 omissis forniti dalla Compagnia Petrolifera agli impianti in oggetto. pagina 10 di 62 - che nella struttura organizzativa determinata dall'accordo di convenzionamento tra la compagnia petrolifera e le società attrici, quali
“retiste”, dai contratti di comodato tra queste ultime ed i gestori dei punti vendita e dai contratti di fornitura intercorrenti tra la compagnia petrolifera e questi ultimi sarebbe stata la compagnia petrolifera a determinare unilateralmente il prezzo di vendita dei carburanti ai gestori (così come alle stesse società attrici nei pochi casi di gestione diretta), così che le società
Convenzionate sarebbero rimaste totalmente estranee al meccanismo di
CO determinazione del prezzo dei carburanti praticato da ai gestori, e da questi al pubblico;
- che, infatti, come dimostrato da uno schema di contratto di somministrazione prodotto agli atti, la fornitura dei carburanti doveva avvenire nel rispetto degli accordi interprofessionali vigenti e che, in concreto, il riferimento era all'accordo interprofessionale del 15/10/2008, successivamente integrato il
CO 18/06/2009, sottoscritto da e dalle associazioni di categoria, il quale recava la seguente <definizione dei prezzi carburanti>>, indicando (per quanto qui rileva):
quale <prezzo di cessione>> <<…il prezzo al quale il Gruppo api trasferisce
Le parti concordano che qualora tale soglia non dovesse essere raggiunta fino alla scadenza del contratto, i Convenzionati avranno la facoltà di prorogare la durata dello stesso fino a quando gli impianti non raggiungeranno i suddetti volumi ritirati da “api” ovvero in alternativa di dichiarare cessato il contratto restituendo, in solido tra loro, alla Compagnia Petrolifera la somma di € 15,00 omissis per ogni kl mancante al raggiungimento dell'obiettivo.>>
pagina 11 di 62 la proprietà della merce al gestore. Viene determinato sulla base della
negoziazione fra le Parti in riferimento al prezzo raccomandato, con le
modalità appresso concordate (sconto)>>;
quale <prezzo raccomandato>> <<…il prezzo al quale il Gruppo api
raccomanda di vendere il prodotto;
viene comunicato al gestore, normalmente
attraverso sistemi informatici, e può variare da provincia a provincia in
considerazione della logistica e/o delle condizioni del mercato di riferimento.
Nell'ambito del bacino di utenza preso a riferimento, il Prezzo raccomandato
a ciascun gestore può differire esclusivamente in base alla tipologia di vendita
ed alla struttura dell'impianto (ad esempio: Servito, Post-Pay, Isole Self)>>;
- che a partire dal 2013 la convenuta avrebbe adottato politiche di prezzo
“discriminatorie in generale, favorendo al proprio interno la diffusione del
canale self (stazioni di rifornimento IP Matic) a scapito del canale servito
(stazioni di rifornimento affidate in gestione a terzi), costringendo quest'ultimo
a subire le proprie unilaterali determinazioni senza possibilità di risposta
competitiva in virtù dei vincoli di esclusiva”;
- che dette politiche di prezzo sarebbero state “volte a discriminare i gestori
riferibili alle Società Attrici in particolare” e ciò perché la società convenuta avrebbe praticato a detti gestori “prezzi di approvvigionamento superiori ai
prezzi praticati sul mercato sia dalle stazioni di rifornimento IP Matic sia
dalle altre stazioni di rifornimento appartenenti al canale servito”; pagina 12 di 62 - che le attrici avevano contestato alla convenuta, con lettera del 27.05.2014,
l'illegittimità di tali condotte, in quanto atte ad impedire, in assenza di contropartita, il raggiungimento degli obiettivi commerciali pattuiti nel contratto di convenzionamento,
- di aver quindi inviato alla convenuta due ulteriori lettere con cui si comunicava “l'esercizio della facoltà ex D.L. 1/2012” (c.d. Decreto Monti), col quale il legislatore aveva previsto, tra l'altro, che le clausole contrattuali che prevedevano a carico dei gestori un obbligo di esclusiva nell'approvvigionamento del carburante avrebbero cessato “di avere effetto per
la parte eccedente il 50 per cento della fornitura complessivamente pattuita e
comunque per la parte eccede dente il 50 per cento di quanto erogato nel
precedente anno dal singolo punto vendita”;
- di non aver esercitato la facoltà di proroga, alla scadenza del 30.06.2016, del contratto di convenzionamento sottoscritto inter partes.
Tanto premesso le società attrici hanno chiesto al Tribunale di Brescia
1) di accertare la nullità, per violazione del divieto di abuso di dipendenza economica ex art. 9 della L. 192/1998, della previsione del COatto che
CO sancisce l'obbligazione delle Società Attrici di restituire in solido ad il corrispettivo una tantum di cui in narrativa, e conseguentemente accertare e
CO dichiarare che non ha diritto alla restituzione di tale corrispettivo una pagina 13 di 62 tantum ancorché i volumi di vendita di cui al COatto non siano stati raggiunti;
1b) in subordine, previo accertamento che l'avveramento della condizione risolutiva (negativa) del mancato raggiungimento dei volumi di vendita previsti
CO dal COatto era dipeso dalla condotta di di accertare la fictio di non avveramento di tale condizione risolutiva ex art. 1359 c.c. e,
conseguentemente, di accertare e dichiarare che le Società Attrici hanno il
CO diritto al corrispettivo una tantum di cui in narrativa e, comunque, che on ha diritto alla restituzione di tale corrispettivo una tantum ancorché i volumi di vendita di cui al COatto non siano stati raggiunti;
1c) in subordine, previo accertamento che il mancato raggiungimento dei
CO volumi di vendita previsti dal COatto è dipeso dalla condotta di di accertare e dichiarare che le Società Attrici erano esenti da qualsivoglia responsabilità, inter alia ex art. 1218 e 1227 comma 2° c.c. e,
CO conseguentemente, di accertare e dichiarare che non aveva diritto alla corresponsione della somma di cui all'art. 17 del COatto ancorché i volumi di vendita da quest'ultimo previsti non fossero stati raggiunti;
1.d in subordine, di procedere alla riduzione della penale secondo equità;
CO 2) di accertare la responsabilità di per i fatti di cui in narrativa e,
conseguentemente, di disporne la condanna al risarcimento in favore delle pagina 14 di 62 Società Attrici dei danni tutti loro cagionati, nell'ammontare indicato in atti o in quello diverso che sarebbe risultato dovuto, anche in via equitativa, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria;
3) di porre spese, competenze ed onorari di giudizio a carico della compagnia petrolifera.
***
Costituendosi in giudizio, ha chiesto respingersi le domande di parte CP_2
attrice, accogliersi la domanda riconvenzionale dalla stessa spiegata nei confronti di queste e volta ottenere la relativa condanna al pagamento dell'indennità dovuta in forza del sopra citato art.17 della convenzione, previa riunione del procedimento a quello (a n.13964/2016, da essa stessa instaurato nei confronti delle anzidette società Convenzionate) e diretto ad ottenere l'accoglimento della medesima domanda in questa sede formulata in via riconvenzionale.
Nel merito, ha in particolare affermato:
a) che erano state proprio le società attrice, al fine di mantenere un potere diretto nella determinazione del prezzo di cessione del carburante al pubblico anche per gli impianti oggetto di convenzionamento affidati a terzi, a chiedere
CO ed ottenere da he essa applicasse ai gestori solo lo “sconto” previsto dagli accordi sindacali e che riservasse ad esse (sotto forma di quota parte del pagina 15 di 62 compenso fisso e variabile previsto dal contratto di convenzionamento)
l'ulteriore sconto normalmente praticato dalla compagnia petrolifera;
b) che nei primi due anni e mezzo di vigenza del contratto di convenzionamento le società attrici, grazie alla scontistica ad essa riservata da
CO avevano posto in essere una politica di prezzo “aggressiva”, vendendo al pubblico a prezzi inferiori rispetto a quelli degli impianti concorrenti,
suscitandone la reazione;
c) che non corrispondeva al vero l'affermazione di parte attrice secondo cui
CO si sarebbe orientata allo sviluppo “del canale self mediante l'apertura di
stazioni di rifornimento automatizzate (self service e pre-payment), senza
alcuna logia di differenziazione territoriale che tenesse conto dei rapporti in
corso con i gestori terzi”: al contrario gli impianti IP Matic che avrebbero in astratto potuto porsi in concorrenza con quelli riferibili alle convenzionate erano solo 2, a fronte di 25 impianti di loro appartenenza;
d) che in seguito, il 4/05/2014, il 06/12/2014 ed il 06/05/2015 erano stati stipulati inter partes tre accordi integrativi aventi ad oggetto il riconoscimento
CO di premi da parte di alle Convenzionate e la rimodulazione dei termini di pagamento;
e) che soltanto con lettera 8/06/2016, e quindi all'approssimarsi della scadenza di contratto, e con essa alla verifica finale, le società convenzionate avevano,
pagina 16 di 62 CO peraltro genericamente, lamentato che avesse tenuto una condotta commerciale atta ad impedire il raggiungimento degli obiettivi fissati in contratto;
CO f) che con lettera 13/06/2016 aveva replicato contestando quanto affermato dalla controparte e rilevando il mancato raggiungimento degli obiettivi, con invito in buona fede ad esercitare il diritto di proroga del contratto;
g) che tale facoltà non veniva esercitata e che pertanto il contratto veniva a cessare alla data di scadenza del 30/06/2016, senza che le società
convenzionate avessero conseguito gli obiettivi di contratto, come da loro stesse riconosciuto nella lettera 8/06/2016;
CO h) che pertanto maturava nei loro confronti il diritto al pagamento della somma complessiva di € 892.562,40, ottenuta moltiplicando € 15,00 per i volumi di carburante non acquistato dalle società convenzionate, pari a complessivi 59.837,50 kl (59.837,50 x 15,00 = 897.562,50), in relazione all'intervenuto acquisto alla data di scadenza di 204.162,50 kl in luogo dell'obiettivo fissato di 264.000,00 kl;
i) che le società convenzionate, ancorché consapevoli di tale loro debito,
avevano preteso il pagamento della somma di € 677.057,20, a titolo di
“conguaglio compenso fisso e variabile per il secondo trimestre 2016”;
pagina 17 di 62 l) che infatti la aveva emesso in data Parte_7
14/07/2016 fattura n.110/2016 per un importo di € 640.348,35; la
[...]
aveva emesso in data 14/07/2016 fattura n.15/2016 per Parte_4
un importo di € 2.613,70; la aveva Parte_5
emesso in data 14/07/2016 fattura n.09/2016 per un importo di € 10.371,07;
che la aveva emesso in data 14/07/2016 Parte_6 Parte_1
fattura n.36/2016 per un importo di € 23.724,08;
CO m) che alla luce di ciò aveva convenuto innanzi al tribunale di Brescia le predette società chiedendo accertarsi l'illegittimità delle pretese creditorie da loro avanzate per effetto della compensazione tra le somme richieste,
complessivamente pari ad € 677.057,20, e quelle da loro dovute in virtù del disposto di cui all'art.17 del contratto 5/05/2011, pari ad € 897.562,50, con richiesta di condanna al pagamento della differenza, pari ad € 220.505,30.
Tanto premesso, la società chiedeva COoparte_2
anzitutto disporsi la riunione del giudizio n.12598/2016 RG con quello a n.
13964/2016 RG da essa intentato con la richiesta di condanna al pagamento della somma di € 220.505,30, oltre accessori e spese, previo accertamento della compensazione fino a concorrenza del credito di controparte a titolo di
“conguaglio compenso fisso e variabile per il secondo trimestre 2016”, per €
677.057,20, con quello suo verso le controparti ex art.17 contratto per €
897.562,50; chiedeva inoltre rigettarsi le pretese attoree ed in via pagina 18 di 62 riconvenzionale accogliersi le medesime domande già formulate nel predetto giudizio n. 13964/2016 RG.
***
Disposta la riunione tra i due procedimenti n.12598/2016 RG e 13964/2016
RG, autorizzato il richiesto deposito di memorie integrative ex art.183, 6°
comma, cpc, la causa è stata istruita - senza ammissione di mezzi istruttori di prova orale, perché superflui - con acquisizione agli atti dei documenti offerti in comunicazione dalle parti e di altri pervenuti nel corso delle operazioni peritali ed a seguito di ordine di esibizione, e con effettuazione di CTU sul seguente quesito:
“Esaminati gli atti e la documentazione prodotta e quella acquisita su accordo
delle parti e, in caso di mancato accordo, ne venga chiesta la consegna, in
caso di rifiuto si invita il CTU a formulare istanza al GI in modo da valutare
la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 210 c.p.c.
1) Ricostruisca i rapporti commerciali tra le parti e in particolare confermi o
meno la veridicità dei dati tecnici indicati dalle rispettive difese.
2) Determini il volume dei prodotti petroliferi erogati API agli impianti di
distribuzione di carburanti oggetto del contratto sottoscritto tra le parti in data
5.10.20121 nel corso di vigenza del contratto stesso (dal 1°.07.2011 al
30.06.2016).
pagina 19 di 62 3) Determini il “Corrispettivo Variabile” spettante alle Società ai sensi
dell'art. 15 del COatto in relazione alle vendite di carburante.
CO 4) Quantifichi le somme dovute in virtù dell'art. 17 del contratto
medesimo.
CO 5) Dica se in base alle risultanze documentali è corretto ritenere che
determinava unilateralmente il prezzo di vendita del carburante.
6) Con riferimento al periodo 2011-2016, determini i prezzi medi di vendita
CO dei carburanti (benzina, gasolio e GPL) praticati da su base nazionale,
regionale (Lombardia), provinciale (Brescia) e comunale (Brescia),
rispettivamente: al pubblico, nelle stazioni “IP Matic”; al pubblico nelle
stazioni del canale rete di proprietà (cioè quelle per cui l'azienda petrolifera
detiene direttamente le autorizzazioni); ai gestori terzi diversi da quelli
riferibili alle Società delle stazioni di rifornimento della propria rete
“colorata”.
CO 7) Dica sulla scorta dei dati raccolti se isulta avere applicato alla società
riconducibili a dei prezzi svantaggiosi tali da rendere Parte_1
difficilmente raggiungibili gli obiettivi minimi;
8) TENTI LA CONCILIAZIONE DELLA LITE, anche in considerazione del
potere del giudice di riduzione della penale secondo equità, sia all'inizio delle
operazioni peritali sia all'esito delle stesse, dando atto delle reciproche
pagina 20 di 62 proposte che potranno essere valorizzate dal Giudice in sede di
regolamentazione delle spese di lite”,
successivamente integrato e modificato, al punto 7, come segue:
CO
“7) Dica sulla scorta dei dati raccolti se risulta avere applicato agli
impianti di proprietà delle società riconducibili a (di seguito Parte_1
“impianti del ”) prezzi di cessione carburante svantaggiosi tali da Parte_9
rendere difficilmente raggiungibili gli obiettivi di vendita minimi.
Il CTU, in particolare:
1. individui, per ciascun impianto del , gli impianti concorrenti di Parte_9
proprietà API/IP con modalità Self Service ovvero IP Matic che possano aver
influito sui risultati di vendita – margini e volumi – degli impianti del gruppo
; Pt_1
2. individui per ciascun impianto del e per gli impianti API/IP Parte_9
concorrenti individuati come sopra il prezzo di cessione del carburante
CO applicato da
3. individui per ciascun impianto del e per gli impianti API/IP Parte_9
concorrenti individuati come sopra i prezzi di vendita al pubblico
CO raccomandati da
CO 4. valuti l'applicazione da parte di di eventuali prezzi di cessione
svantaggiosi a ciascun impianto del formulando le seguenti Parte_9
pagina 21 di 62 ipotesi:
a) confronti il prezzo di cessione applicato a ciascun impianto del Parte_9
con il prezzo di cessione applicato al pubblico negli impianti API/IP
concorrenti individuati come sopra (secondo la prospettiva di PARTE
ATTRICE);
b) confronti il prezzo di cessione applicato a ciascun impianto del Pt_9
al netto di eventuali contributi economici: fatturati dai gestori degli
[...]
impianti del alle società attrici, o riconosciuti tramite note Parte_9
credito da parte del ai gestori dei propri impianti, con il prezzo Parte_9
di cessione applicato al Pubblico negli impianti API/IP concorrenti individuati
come sopra per tutta la durata contrattuale (secondo la prospettiva di PARTE
CONVENUTA).”.
***
Depositata la relazione peritale la causa è stata definita con sentenza n.1145/2022 con la quale il Tribunale di Brescia così ha disposto:
<CONDANNA le società COoparte_6
;
[...] COoparte_7 COoparte_8
[...] [...]
a COoparte_9
corrispondere ad PER COoparte_10
pagina 22 di 62 AZIONI, in via solidale fermi i rapporti interni, l'importo di € 220.505,30,
oltre interessi legali dalla domanda al saldo, in forza dell'art. 17 del contratto
stipulato inter partes, previa compensazione con gli importi alle stesse dovuti
in forza dell'art. 15 del medesimo contratto. Oltre interessi in misura legale
dalla domanda al saldo.
Condanna altresì le predette società a rimborsare
[...]
le spese di lite, che si liquidano come in COoparte_11
parte motiva. Spese del CTU come in parte motiva>>
***
Rassegnando le conclusioni di cui in epigrafe, ed instando per la sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado, con sei motivi di gravame ha proposto tempestiva impugnazione avverso la predetta sentenza la società
in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. Pt_1 Parte_1
, attivamente legittimata in quanto subentrata alle società attrici sopra
[...]
menzionate nei diritti oggetto del giudizio di primo grado, a seguito dapprima di incorporazione da parte della società delle società Pt_7 Parte_4
e e quindi di trasformazione della società Parte_5 Parte_6 Pt_7
nella società Pt_1
Si è costituita l'appellata chiedendo il rigetto del gravame perché infondato,
preliminarmente eccependone l'inammissibilità ex artt.342 cpc e 348 bis cpc.
pagina 23 di 62 La corte, all'esito dell'udienza del 22/03/2023, ha rigettato l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza ai sensi dell'art.283 cpc, così come quella di inammissibilità dell'appello ex art.348 bis cpc;
ha riservato ogni decisione sulle istanze istruttorie, così come sull'eccezione di inammissibilità
del gravame ex art.342 cpc all'esame complessivo del merito;
ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 26 febbraio 2025 ore di rito;
a tale udienza ha assegnato la causa a sentenza, con termini massimi di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
CO Il Tribunale ha accertato il credito di di cui all'art.17 del contratto e ha disposto la condanna delle società convenzionate al pagamento in suo favore della somma di € 220.505,30, oltre interessi legali dalla domanda al saldo,
ritenendo estinto il credito delle convenzionate ex art.15 del contratto, per €
CO 677.057,20, per compensazione sino a concorrenza col credito di per la maggior somma di € 897.562,50, derivante dall'applicazione dell'art.17 del
CO contratto, residuandone a credito di a differenza, pari ad € 220.505,30.
A tale decisione il giudice di prime cure è pervenuto sulla base delle seguenti considerazioni.
1.
Oggetto del contendere è anzitutto l'accertamento circa la validità della pagina 24 di 62 CO clausola n. 17 del contratto in forza della quale era previsto che avrebbe versato un compenso una tantum a fronte del raggiungimento di obiettivi minimi, mentre in caso di fallimento degli obiettivi le società avrebbero dovuto versare una somma pari a € 15,00 per ogni Kilolitro di carburante non versato.
2
Ciò in funzione della doglianza delle società del gruppo le quali hanno Pt_1
lamentato violazione dell'art.9 della legge sulla sub-fornitura (legge 18 giugno
1998, n. 192), il quale così dispone:
"1. E' vietato l'abuso da parte di una o più imprese dello stato di dipendenza
economica nel quale si trova, nei suoi o nei loro riguardi, una impresa cliente
o fornitrice. Si considera dipendenza economica la situazione in cui una
impresa sia in grado di determinare, nei rapporti commerciali con un'altra
impresa, un eccessivo squilibrio di diritti e di obblighi. La dipendenza
economica è valutata tenendo conto anche della reale possibilità per la parte
che abbia subito l'abuso di reperire sul mercato alternative soddisfacenti.
2. L'abuso può anche consistere nel rifiuto di vendere o nel rifiuto di
comprare, nella imposizione di condizioni contrattuali ingiustificatamente
gravose o discriminatorie, nella interruzione arbitraria delle relazioni
commerciali in atto.
3. Il patto attraverso il quale si realizzi l'abuso di dipendenza economica è
pagina 25 di 62 nullo. Il giudice ordinario competente conosce delle azioni in materia di abuso
di dipendenza economica, comprese quelle inibitorie e per il risarcimento dei
danni (comma così sostituito dalla L. 5 marzo 2001, n. 57, art. 11)".
2.1
Come affermato dalla giurisprudenza (cfr Cass. civ. Sez. Unite Ord.,
25/11/2011, n. 24906) : “L'abuso di dipendenza economica di cui all'art. 9
della legge n. 192 del 1998 configura una fattispecie di applicazione generale,
che può prescindere dall'esistenza di uno specifico rapporto di subfornitura, la
quale presuppone, in primo luogo, la situazione di dipendenza economica di
un'impresa cliente nei confronti di una sua fornitrice, in secondo luogo,
l'abuso che di tale situazione venga fatto, determinandosi un significativo
squilibrio di diritti e di obblighi, considerato anzitutto il dato letterale della
norma, ove si parla di imprese clienti o tornitrici, con uso del termine cliente
che non è presente altrove nel testo della L. n. 192 del 1998. Poichè l'abuso in
questione si concretizza nell'eccessivo squilibrio di diritti e obblighi tra le
parti nell'ambito di "rapporti commerciali", esso presuppone che tali rapporti
siano regolati da un contratto, tant'è che il comma terzo dell'art. 9 cit.
statuisce la nullità del "patto che realizza l'abuso" di dipendenza economica.
Questa soluzione di inquadramento contrattuale della responsabilità da abuso
di dipendenza economica si pone in armonia con altri istituti elaborati dalla
dottrina. Anzitutto, in tema di direzione e coordinamento di società, la dottrina pagina 26 di 62 maggioritaria ritiene che la responsabilità, prevista dall'art. 2497 c.c., a
carico delle società e degli enti che esercitano tale attività di direzione e
coordinamento di società nei confronti dei soci di queste ultime per il
pregiudizio arrecato alla redditività ed al valore della partecipazione sociale,
è di natura contrattuale. Inoltre e più in generale, questa Corte ha già ritenuto
che l'abuso di un diritto, inteso come esercizio dello stesso senza rispettare la
buona fede e la correttezza, ma generando uno sproporzionato ed
ingiustificato sacrificio della controparte contrattuale, esponga l'abusante
all'inefficacia dell'atto ed al risarcimento del danno, ma rimanendo pur
sempre la controversia nell'ambito della materia contrattuale, attenendo al
momento funzionale del contratto, sia pure espletato in maniera
illegittima(Cass. 18.9.2009, n. 20106).”
2.2
Il riconoscimento di un abuso di dipendenza economica richiede un'indagine in concreto volta ad accertare:
"1) quanto alla sussistenza della situazione di "dipendenza economica",
indagare se lo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti sia "eccessivo",
essendo il contraente che lo subisce privo di reali alternative economiche sul
mercato (p. es., perché impossibilitato a differenziare agevolmente la propria
attività o per avere adeguato l'organizzazione e gli investimenti in vista di quel
rapporto); pagina 27 di 62 2) quanto all'"abuso", indagare la condotta arbitraria contraria a buona fede,
ovvero l'intenzionalità di una vessazione perpetrata sull'altra impresa, in vista
di fini esulanti dalla lecita iniziativa commerciale retta da un apprezzabile
interesse dell'impresa dominante (quale, p. es., modificare le proprie strategie
di espansione, adattare il tipo o la quantità di prodotto, o anche spuntare
migliori condizioni), mirando la condotta soltanto ad appropriarsi del margine
di profitto altrui" (così Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n. 1184 del 21/01/2020).
2.3
Nella fattispecie, non si ravvisano gli indici sintomatici della dipendenza economica e del relativo abuso.
Come è stato affermato dalla giurisprudenza, il principale elemento
sintomatico della dipendenza è rappresentato dall'esecuzione da parte
dell'imprenditore debole di una serie di investimenti specifici (relational specific investments), nell'ottica di far fronte agli impegni contrattuali
assunti con l'imprenditore forte.
L'imprenditore debole si trova così esposto al ricatto (hold up)
dell'imprenditore forte, giacchè la minaccia di interruzione del rapporto
lo costringe a proseguirlo accettando condizioni inique, di fronte
all'eventualità (laddove sul mercato non siano reperibili dei validi
"sostituti") di non riuscire ad ammortizzare gli investimenti che ha fatto
pagina 28 di 62 nel tempo, o di dover affrontare dei costi elevati per la loro riconversione
(switching costs) (cfr. Trib. Milano 17/5/2017 cit.).
Come affermato “l'impossibilità di reperire delle alternative soddisfacenti riveste un ruolo centrale nella valutazione circa la dipendenza economica,
senza la quale è ultronea ogni indagine sull'abuso” (Trib. Roma 26/1/2020).
Nella specie, non risulta sussistere un rapporto di dipendenza economica tra le parti né al momento della stipulazione del contratto, né durante la sua esecuzione e neanche al momento della disdetta contrattuale.
Le società del erano libere di scegliere sul mercato la propria Parte_9
controparte contrattuale e, conseguentemente, l'assetto negoziale ritenuto
più confacente ai propri interessi; durante il rapporto hanno acquistato da altre compagnie petrolifere potendolo fare in forza del Decreto Monti ma anche in quanto libere di rinvenire alternative utili sul mercato;
e dopo la disdetta hanno instaurato un rapporto commerciale con altri partner.
2.4
Neppure possono cogliersi elementi di squilibrio dalle condizioni di
contratto: queste, al contrario, appaiono essere conformi ad uno schema
conosciuto e diffuso nella prassi in quanto rispondente agli interessi delle parti: la società petrolifera eroga un contributo una tantum all'inizio del rapporto;
le parti stabiliscono un quantitativo minimo di acquisti di carburante pagina 29 di 62 concordando altresì che qualora detto quantitativo minimo non venga raggiunto la convenzionata avrebbe avuto la facoltà, in alternativa, o di prorogare il contratto di un periodo che consentisse il raggiungimento di detto quantitativo, o di riconoscere alla società fornitrice un determinato importo per ogni mc di carburanti non acquistato rispetto al minimo citato.
2.5
Il negozio non può ritenersi utilizzato a fini vessatori: l'indicazione di
obiettivi commerciali risponde a comprensibili logiche commerciali e la
loro individuazione avveniva nel concerto tra le parti (essendo bene libere le società di rivolgersi alla concorrenza).
In caso di mancato raggiungimento degli obiettivi veniva prevista la possibilità
di continuare la relazione commerciale in essere, oppure di recedere attraverso il pagamento di un importo comunque concordato.
2.6
Il contratto è stato liberamente concordato dalle parti nell'ambito della loro autonomia commerciale e che dalla regolamentazione contrattuale non
risultano elementi di squilibrio.
3
Occorre comunque verificare se la condotta posta in essere dalla Compagnia
Petrolifera possa in concreto essere stata contraria a buona fede così pagina 30 di 62 impedendo alla società del di raggiungere gli obiettivi previsti Parte_9
attraverso l'imposizione di prezzi svantaggiosi. Se tale condotta non si qualifica come abusiva ai sensi della legge 192/1998, la stessa deve comunque allinearsi ai canoni codicistici di conduzione del rapporto contrattuale,
ricordando che ciascun contraente deve agire lealmente senza compromettere indebitamente, ma anzi per quanto possibile preservando, gli interessi dell'altro contraente.
3.1
Con particolar riguardo alla tesi invocata dalle società, giova rammentare che secondo la Suprema Corte (cfr rec. Cassazione civile sez. VI, 06/02/2020,
n.2762) “Ai fini dell'operatività della fictio di avveramento di cui all'art. 1359
c.c., l'esistenza di un interesse contrario all'avveramento della condizione non
va valutata in termini astratti o facendo riferimento al solo momento della
conclusione del contratto, ma valorizzando il dato dell'effettivo interesse delle
parti all'epoca in cui si è verificato il fatto o comportamento che ha reso
impossibile l'avveramento della condizione. Comunque spetta alla parte
interessata la dimostrazione del fatto che l'altra parte abbia tenuto un
comportamento idoneo ad impedire l'avveramento della condizione, e si sia
così reso inadempiente agli obblighi generali di buona fede e correttezza
ovvero incombe sul creditore, che lamenti tale mancato avveramento, l'onere
di provarne l'imputabilità al debitore a titolo di dolo o di colpa.” pagina 31 di 62 3.2
Al riguardo si rileva anzitutto che il raggiungimento di determinati obiettivi
CO contrattuali non può dirsi contrario all'interesse dell' atteso che il raggiungimento dell'obiettivo di vendita produce vantaggi anche nella sfera del fornitore.
3.3
Si rileva inoltre che il mancato raggiungimento degli obiettivi non determina di
CO per sé un esborso da parte delle società a favore dell' tante la facoltà delle stesse di proseguire la relazione commerciale.
4
CO Ciò posto, è comunque possibile affermare che abbia effettivamente applicato uno schema di incentivazione del settore “SELF”, producendo un conseguente effetto penalizzante sul settore “Servito”, in cui operano le società
del che in ragione di tale politica commerciale ha ritenuto di non Parte_9
poter proseguire la relazione commerciale in quanto non vantaggiosa.
4.1
Nondimeno, alla luce delle risultanze emerse, non può dirsi che la condotta
CO tenuta da sia contraria all'obbligo di buona fede nell'esecuzione del contratto.
4.2 pagina 32 di 62 Al fine di un miglior inquadramento fattuale della vicenda è stata disposta una consulenza tecnica cosi da acquisire i necessari elementi di valutazione tenuto conto della complessità sul piano tecnico-specialistico dei fatti di causa.
E' noto che la consulenza tecnica di ufficio, non essendo qualificabile come mezzo di prova in senso proprio, perché volta ad aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni necessitanti specifiche conoscenze, è sottratta alla disponibilità delle parti ed affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito.
Questi può affidare al consulente non solo l'incarico di valutare i fatti accertati o dati per esistenti (consulente deducente), ma anche quello di accertare i fatti stessi (consulente percipiente), ed in tal caso è necessario e sufficiente che la parte deduca il fatto che pone a fondamento del suo diritto e che il giudice ritenga che l'accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche (Cass. civ.
Sez. III Ord., 08/02/2019, n. 3717).
4.3
Il CTU all'esito di indagini accurate svoltesi in contradditorio con i consulenti di parte rispondeva ai quesiti svolgendo le considerazioni sopra richiamate che vengono recepite dal Tribunale in quanto basate su una approfondita disamina della materia, delle condizioni concrete di mercato, dei rapporti tra le parti. Il
CTU è pervenuto ad una propria valutazione, valorizzando gli aspetti oggettivi pagina 33 di 62 evidenziati. Valutazione condivisa e confermata dal giudice.
4.4
CO Anzitutto il CTU ha ritenuto fondata la tesi della società laddove
CO evidenziava che i prezzi non venivano determinati unilateralmente da avendo la società del possibilità di influire indirettamente sul Parte_9
prezzo attraverso l'erogazione di contributi economici a titolo di sconti sul carburante (pag. 53 relazione). Il CTU ha analizzato i vari fattori in gioco nella determinazione dei prezzi pervenendo alla conclusione che il prezzo non poteva dirsi imposto dalla Compagnia Petrolifera stante la possibilità delle società di influire indirettamente attraverso gli sconti.
4.5
Il CTU ha valorizzato altre circostanze che hanno influito nel mancato raggiungimento dei risultati, non dipendenti unicamente dalle condizioni di prezzo applicate.
5.5
Ciò premesso, il Tribunale ha affermato esser pacifico che alla scadenza del contratto in data 30 giugno 2016 gli obiettivi fissati nell'art.17 del contratto,
clausola da ritenere valida, per le ragioni che precedono, non sono stati raggiunti e che per tale titolo 'API ha diritto al pagamento della somma complessiva di € 892.562,40, calcolata secondo quanto previsto all'articolo 17
pagina 34 di 62 del richiamato contratto e cioè moltiplicando € 15,00 per ogni kilolitro di carburante non acquistato rispetto agli obiettivi commerciali prefissati (importo confermato dal CTU, cfr pag. 50 perizia).
5.6
Il giudice di prime cure ha premesso che la clausola n.17 prevede il riconoscimento di un corrispettivo allorché le società acquirenti non raggiungano gli obiettivi commerciali e non intendano prorogare il contratto.
5.7
Ha inoltre ritenuto che l'importo pattuito sia stato previsto quale corrispettivo rispetto all'obbligazione di raggiungimento di determinati risultati così che la pattuizione in oggetto debba essere qualificata come clausola penale, come tale riducibile ex art.1384 cc.
6
Com'è noto, l'art. 1384 cod. civ. consente al giudice di diminuire equamente la penale se l'ammontare della medesima è "manifestatamente eccessivo, avuto
riguardo all'interesse che il creditore aveva all'adempimento".
6.1
L'esercizio da parte del giudice di tale potere, che incide sull'autonomia negoziale dei contraenti, postula non solo una specifica richiesta, ma anche l'allegazione, da parte del soggetto obbligato, delle ragioni dell'asserita pagina 35 di 62 manifesta sproporzione della penale rispetto all'interesse del creditore nonché
la prova delle circostanze di fatto che rendano ictu oculi rilevabile l'eccessività
della sanzione convenzionale prevista per l'inadempimento (o per l'inesatto adempimento). Come osservato dalla Suprema Corte (Cassazione civile sez. II,
19/12/2019, n.34021): “Il potere che il giudice può esercitare d'ufficio ai sensi
dell'art. 1384 c.c. è subordinato all'assolvimento degli oneri di allegazione e di
prova, incombenti sulla parte, in riferimento alle circostanze rilevanti per la
valutazione della eccessività della penale, che deve risultare ex actis ossia dal
materiale probatorio legittimamente acquisito al processo, senza che egli
possa ricercarlo d'ufficio”. Sempre esprimendosi sul punto la giurisprudenza
ha avuto modo di chiarire che: "in tema di riduzione della penale, la
valutazione va riferita al momento in cui si è concluso il contratto cui accede,
e non a quello in cui ne viene chiesto il pagamento, sicchè, ove essa risulti
adeguata all'interesse del creditore all'adempimento con riferimento al
momento della stipulazione, rimane priva di rilevanza l'eventuale eccessività
per la sopravvenienza di fatti che riducano l'interesse del creditore o l'entità
del pregiudizio che il medesimo viene a subire per effetto dell'inadempimento"
(cfr. Cass. 11710/2002 e Cass. 15468/2009)
6.2
In difetto di elementi da cui possa desumersi l'eccessività del corrispettivo, le società del sono tenute al pagamento dell'importo di € 897.562,50 Parte_9 pagina 36 di 62 CO ad
7
Le società del risultano invece creditrici nei confronti di API del Parte_9
compenso variabile calcolato come segue: , Euro 19.713,608 oltre ad Pt_5
IVA 22%; Euro 103.069,154 oltre ad IVA 22%; , Euro Pt_6 Pt_1
1.044.325,956 oltre ad IVA 22%; Euro 26.421,176 oltre ad IVA 22%. Pt_4
All'importo di complessivi Euro 1.193.529,894 oltre ad IVA 22% per complessivi Euro 1.456.106,471 (IVA inclusa), vengono dedotti gli acconti percepiti dalle società, come pacificamente ammesso da entrambe le parti, con conseguente determinazione dell'importo residuo di Euro 677.057,20 (IVA
inclusa).
8
Ne consegue che in forza della compensazione le società del sono Parte_9
CO tenute a corrispondere ad in via solidale l'importo di € 220.505,30, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, in forza dell'art. 17 del contratto stipulato inter partes, previa compensazione con gli importi alle stesse dovuti in forza dell'art. 15 del medesimo contratto. Oltre interessi in misura legale dalla domanda al saldo.
9
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in base al valore pagina 37 di 62 di causa in € 13.430,00, oltre accessori. Le spese del CTU rimangono invece a carico di entrambe le parti nella misura del 50% tenuto conto della complessità
degli accertamenti e dell'interesse comune allo svolgimento dell'indagine.
***
Col primo motivo di gravame (violazione del decreto Cresci Italia) Pt_1
eccepisce la nullità della clausola ex art.17, comma 3, del decreto legge Pt_1
n.1/2012, convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 27, il quale così dispone: <<3. I comportamenti posti in essere dai titolari degli impianti
ovvero dai fornitori allo scopo di ostacolare, impedire o limitare, in via di
fatto o tramite previsioni contrattuali, le facoltà attribuite dal presente articolo
al gestore integrano abuso di dipendenza economica, ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n. 192.>>, in relazione al disposto di cui al primo comma di tale articolo, il quale così dispone: << I gestori degli
impianti di distribuzione dei carburanti che siano anche titolari della relativa
autorizzazione petrolifera possono liberamente rifornirsi da qualsiasi
produttore o rivenditore nel rispetto della vigente normativa nazionale ed
europea. A decorrere dal 30 giugno 2012 eventuali clausole contrattuali che
prevedano per gli stessi gestori titolari forme di esclusiva
nell'approvvigionamento cessano di avere effetto per la parte eccedente il 50
per cento della fornitura complessivamente pattuita e comunque per la parte
eccedente il 50 per cento di quanto erogato nel precedente anno dal singolo pagina 38 di 62 punto vendita. Nei casi previsti dal presente comma le parti possono
rinegoziare le condizioni economiche e l'uso del marchio.>>
L'appellante sostiene che la clausola di cui all'art.17 del contratto rientrerebbe nella previsione della nullità di cui al comma 3° dell'art.1 del cd Decreto Salva
Italia: ciò perché la comminatoria della penale per il caso di mancato rispetto dei Minimi veniva a costituire un chiaro deterrente per a non esercitare il Pt_1
CO diritto di rifornirsi da terzi diversi da er il 50% del proprio fabbisogno di carburanti, con l'effetto, quindi, di ostacolare, impedire o limitare l'esercizio del diritto, secondo il seguente schema:
esercizio del diritto di acquistare da terzi il 50% dei carburanti = mancato raggiungimento dei minimi = debenza della penale = deterrente all'esercizio del diritto.
Sempre col primo motivo di gravame nega esservi stata da parte sua Pt_1
possibilità di scegliere di prorogare la Convenzione;
a suo dire non si sarebbe
CO trattato di valida alternativa, posto che i prezzi praticati da non erano concorrenziali, ed in ogni caso la previsione si sarebbe posta in contrasto con la nota regola antitrust per cui il patto di esclusiva non poteva eccedere la durata di 5 anni. Di qui la nullità della clausola per violazione della norma di cui al terzo comma dell'art.9 legge 192/1998 (<<3. Il patto attraverso il quale
si realizzi l'abuso di dipendenza economica è nullo. Il giudice ordinario
competente conosce delle azioni in materia di abuso di dipendenza economica, pagina 39 di 62 comprese quelle inibitorie e per il risarcimento dei danni>>) per violazione del divieto di abuso di dipendenza economica.
L'appellante sostiene che uguale sarebbe la conclusione anche laddove la clausola fosse considerata solo parzialmente nulla (art.1419 c.c.): se, infatti, in tale ipotesi i fossero ridotti del 50% (al pari della riduzione Per_1
CO dell'obbligo di rifornirsi in esclusiva da previsto dal decreto), i Minimi
(dimezzati) sarebbero stati raggiunti.
***
Il primo motivo di gravame, certamente ammissibile ex art.342 cpc (in quanto reca un'argomentazione ben comprensibile che, se accolta, potrebbe condurre alla riforma totale o parziale della decisione impugnata), non appare tuttavia fondato.
Esso poggia sull'assunto dell'invalidità della clausola contrattuale, pattuita nel corso dell'anno 2011 (05/05/2011), per effetto di una disciplina sopravvenuta,
entrata in vigore il 24/01/2012 [decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 27 (in S.O. n. 53, relativo alla
G.U. 24/03/2012, n. 71)], concepita a tutela del gestore dell'impianto di vendita del carburante al pubblico nei confronti della controparte, costituita dal fornitore di carburante.
Ora, se è vero che di regola tale è la compagnia petrolifera, soggetto pagina 40 di 62 economicamente forte, è altrettanto vero che non sempre la controparte contrattuale della compagnia petrolifera è costituita dal gestore della pompa di benzina, soggetto economicamente debole (tanto che non per caso esercita di regola i suoi diritti innanzi al giudice del lavoro), ben potendosi dare il caso,
come quello in esame, in cui – ferma l'erogazione del carburante dalla compagnia petrolifera ai singoli gestori in forza di contratto di somministrazione – venga altresì raggiunto un accordo tra la fornitrice del carburante ed il soggetto proprietario di uno o più (nel nostro caso 25) “pompe di benzina” (rectius impianti di distribuzione al pubblico del carburante), per l'utilizzo degli impianti stessi ai fini della distribuzione del carburante,
veicolato al pubblico grazie all'intermediazione offerta dai singoli gestori,
normalmente in rapporto di comodato con la proprietaria degli impianti.
La premessa che precede è di rilievo al fine di individuare, e limitare, il portato della norma in discorso sul piano soggettivo. A prescindere dal fatto che si tratta di norma sopravvenuta, come tale inidonea ad incidere sulla validità della pattuizione sotto il profilo del vizio genetico della causa, è appena il caso di rilevare che la stessa è espressamente concepita come di protezione per il gestore, non per il proprietario, dell'impianto, il quale può avvalersene, in linea di fatto, ma solo di riflesso, in tanto in quanto il gestore ritenga di farla valere,
pretendendo, a seguito dell'entrata in vigore della nuova disposizione, di poter liberamente e senza sanzioni rifornirsi, sia pure nel limite del solo 50%, di pagina 41 di 62 carburante acquistato presso soggetti diversi rispetto alla compagnia petrolifera con cui era in precedenza in atto un rapporto di esclusiva.
E' chiaro che in tale prospettiva non può sussistere dubbio alcuno in ordine alla validità del patto di esclusiva per come in concreto pattuito, sia per la sua indiscutibile validità al momento della relativa pattuizione, sia perché la disciplina di protezione introdotta è a favore del gestore dell'impianto, quale soggetto debole, non del proprietario, sia, infine, per la ragione già
correttamente e condivisibilmente espressa nella sentenza impugnata, e che,
cioè, il patto era stato frutto di una trattativa condotta a livello paritario dalla compagnia petrolifera con un soggetto economicamente forte, quale è
certamente chi possiede ben 25 impianti di distribuzione al pubblico di carburanti in un'area popolosa, ricca ed ampiamente motorizzata quale è quella di Brescia e dei relativi dintorni.
Non si è dunque in presenza di un abuso di dipendenza economica nel senso tratteggiato da parte appellante e non sussistono i presupposti per la declaratoria di invalidità del contratto di convenzionamento né di invalidità ex art.1419 cc della sola clausola di cui all'art.17 di tale contratto.
Col secondo motivo di gravame (violazione della normativa antitrust)
l'appellante lamenta nullità della clausola n.17 del contratto ex art.5, comma 1,
n.1, reg. (UE) 330/2010; articolo 2, comma 3°, legge 287/1990 ed artt.1344,
1418 e 1419 c.c.: ciò in relazione al divieto, posto da tale regolamento pagina 42 di 62 (direttamente applicabile, in quanto tale, nel territorio nazionale), all'art.5, di pattuizione di un impegno di non concorrenza (nozione inclusiva dei diritti di esclusiva) di durata superiore a 5 anni (salvo il solo caso in cui l'acquirente operasse su terreni di proprietà del fornitore). Poiché nel caso di specie i terreni
CO delle stazioni di rifornimento erano di , e non di il limite dei 5 anni Pt_1
non avrebbe potuto essere superato. Nessun dubbio, poi, quanto all'applicabilità del limite in questione, subordinata alla presenza sul mercato per quota non inferiore al 10%, posto che API superava ampiamente tale soglia minima.
Inoltre la pattuizione avrebbe sofferto di nullità derivata dalla legge antitrust nazionale, legge n.287/1992, il cui articolo 2, commi 3° e 4°, prevede la nullità
delle intese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza.
Anche qui l'appellante rappresenta la nullità dell'articolo 17 della
Convenzione in quanto clausola avente la finalità di aggirare i predetti divieti e perciò da ritenersi nulla in quanto in frode alla legge (art.1344 c.c.), e ciò
perché la penale, ivi contemplata, avrebbe avuto lo scopo di prorogare oltre i 5
CO anni l'esclusiva di
***
Ritiene il collegio che anche il secondo motivo di gravame non possa trovare pagina 43 di 62 accoglimento.
E' evidente, infatti, che nella specie era stata pattuita in 5 anni, e non oltre, la durata del vincolo di esclusiva, il cui limite di legge scaturisce dall'esigenza di salvaguardare, a carico di chi ne è gravato, la permanente effettività della libertà di iniziativa economica.
Ed infatti, giunti alla scadenza contrattuale, nessuno avrebbe potuto imporre
CO alle società convenzionate di proseguire nel rapporto con la compagnia anche dopo lo spirare del quinquennio di contratto.
E' vero che il rapporto avrebbe potuto proseguire, ma ciò ad esclusiva discrezione della parte gravata dal vincolo di esclusiva quinquennale, ed al fine di rendere ad essa possibile il conseguimento di quantitativi d'acquisto pari o superiori alla soglia minima pattuita, con conseguente esclusione di qualsiasi penalizzazione a suo carico.
Né in ciò può ravvisarsi alcuna forma di indebito condizionamento psicologico: la previsione era infatti correlata alla corresponsione in favore delle parti obbligate di una cospicua contropartita sul piano economico –
l'indennità Una Tantum di € 700.000 – che andava ad aggiungersi al corrispettivo periodico contrattuale di cui all'art.15, il cui integrale mantenimento era stato concepito e concordato in funzione del previsto raggiungimento dell'acquisto di carburante da vendere al pubblico per un pagina 44 di 62 quantitativo minimo di 264.000 chilolitri (kl).
Come ha giustamente osservato il Tribunale, si trattava di un accordo frutto di libera contrattazione, intercorso tra due parti ugualmente in grado di far valere nei confronti dell'altra parte il peso della propria forza economica (l'una in quanto compagnia petrolifera, l'altro in quanto proprietaria di ben 25 impianti nel territorio di Brescia e provincia).
Nessuna imposizione può dunque ravvisarsi nella previsione della possibile proroga del contratto, su determinazione di ove questa avesse Pt_1
ritenuto opportuno avvalersi della facoltà prevista dall'art.17, né può in ciò
concepirsi, in assenza di obbligo, alcuna violazione del divieto di patti di esclusiva ultra-quinquennali.
Col terzo motivo di gravame (abuso di dipendenza economica) l'appellante lamenta nullità della clausola di cui all'art.17 del contratto di convenzionamento ai sensi dell'art.9, comma 3, legge 192/1998 (<Il patto
attraverso il quale si realizzi l'abuso di dipendenza economica è nullo. Il
giudice ordinario competente conosce delle azioni in materia di abuso di
dipendenza economica, comprese quelle inibitorie e per il risarcimento dei
danni>>)
Ribadito – ma ciò era già in sentenza – che il divieto di abuso di dipendenza economica contenuto nella legge sulla sub-fornitura (legge 192/1998) ha pagina 45 di 62 portata generale ed è applicabile a tutti i contratti (Cass.24906/2011)
l'appellante ha premesso che la legge indica due criteri per definire la dipendenza economica:
a) da un lato la possibilità per una parte di imporre all'altra un eccessivo squilibrio dii diritti e obblighi;
b) dall'altro lato la reale possibilità per l'impresa dipendente di reperire sul mercato alternative soddisfacenti;
il secondo, tra i due criteri, sarebbe quello prevalente, perché la sussistenza dello squilibrio contrattuale varrebbe quale mero indizio della dipendenza economica, essendone conseguenza.
L'appellante aggiunge che, essendo indice primario rivelatore della dipendenza economica la mancanza della “reale possibilità per la parte che abbia subito
l'abuso di reperire sul mercato alternative soddisfacenti”, la verifica circa l'effettiva o meno mancanza di alternative andrebbe idealmente compiuta in due fasi:
a) la prima, volta al riscontro dell'esistenza di alternative oggettive, avuto riguardo al mercato rilevante (definito secondo i criteri antitrust);
b) la seconda, volta ad accertare se si tratti di alternative reali e soddisfacenti.
Tanto premesso, l'appellante sostiene che il Tribunale non avrebbe operato correttamente, non avendo – a suo dire - compiuto tale processo di verifica, ed pagina 46 di 62 essendosi invece limitato ad esprimere considerazioni laconiche, generiche e non conferenti.
Afferma, inoltre, che la mancanza per SISA di valide alternative doveva considerarsi “pacifica”, e ciò in quanto:
CO 1) anzitutto la dipendenza di verso doveva ritenersi “in re ipsa”, Pt_1
senza quindi necessità di prova, in ragione del fatto che il Decreto Cresci Italia
aveva implicitamente qualificato quello tra compagnie petrolifere e retisti quale rapporto sempre di dipendenza economica;
2) in secondo luogo perché, anche a prescindere da tale qualificazione di legge,
l'apprezzamento degli elementi di fatto agli atti avrebbe dovuto portare il giudice ad accertare la mancanza di alternative per l'appellante; il Tribunale,
infatti, si sarebbe limitato all'unico rilievo (errato, a giudizio dell'appellante)
CO che né era stata costretta a legarsi ad nel momento iniziale della Pt_1
stipula della Convenzione, né era stata obbligata a rimanere legata ad essa durante la vigenza del contratto e/o dopo la scadenza del quinquennio di durata dello stesso: a detta di il ragionamento del giudice sarebbe erroneo Pt_1
per non aver tenuto conto del fatto che il mercato petrolifero è un oligopolio,
così che le alternative per sarebbero risultate praticamente inesistenti, in Pt_1
CO quanto qualsiasi concorrente di le avrebbe riservato il medesimo trattamento;
pagina 47 di 62 3) in terzo luogo, perché l'esistenza stessa dello squilibrio contrattuale, in ragione della presenza di condizioni gravose e discriminatorie, oltre che conseguenza della dipendenza economica, costituirebbe chiaro indizio della relativa sussistenza.
Quanto, poi, alla prospettata sussistenza di un abuso – e cioè di uno squilibrio contrattuale - ai suoi danni, l'appellante lamenta come erronea la valutazione espressa in sentenza secondo cui non sussisterebbe alcuno squilibrio essendo l'art.17 della convenzione clausola in linea con la prassi del settore, essendo normale la previsione di obiettivi commerciali (i minimi) ed avendo avuto la possibilità di optare per la proroga della convenzione, e così di evitare Pt_1
il pagamento della penale contrattuale.
A tale considerazione l'appellante replica sostenendo che non in questo
CO starebbe lo squilibrio denunciato, bensì nel fatto che potendo influire significativamente sul prezzo di vendita dei carburanti al pubblico, avrebbe potuto concretamente incidere negativamente sulla possibilità per di Pt_1
raggiungere i Minimi fissati nell'articolo.
A tal proposito l'appellante afferma che il prezzo al pubblico sarebbe stato
CO determinato dal prezzo praticato da i gestori di , e inoltre rileva che, Pt_1
sulla base degli accertamenti compiuti dal CTU, anche qualora avesse Pt_1
rinunciato per intero al compenso variabile (mediante bonus, cioè extra sconti,
ai gestori degli impianti: n.d.r.), comunque i prezzi al pubblico sarebbe stati pagina 48 di 62 superiori rispetto a quelli fatti dall'appellata nelle stazioni . Facendo CP_3
richiamo ad autorevole giurisprudenza di merito (Tribunale di Massa in funzione di Giudice del Lavoro, 26/02/2014 e 15/05/2014) sostiene che la contemporanea sussistenza della clausola di esclusiva e di quella attributiva del potere di incidere sul prezzo avrebbe determinato “un evidente squilibrio nelle
posizioni delle parti a favore della Società”, trattandosi di “condizioni
contrattuali ingiustificatamente gravose o discriminatorie, proprio nel senso
previsto dall'art.9 delle legge n.192/1998”.
Di qui la conclusione nel senso che la clausola di cui all'art.17 avrebbe concretato un abuso di dipendenza economica, in quanto in violazione del relativo divieto, perciò nulla ex art.9 legge n.192/1998.
***
Nessuna obiezione in ordine alla portata generale del divieto di abuso di dipendenza economica contenuto nella legge sulla sub-fornitura (legge
192/1998) né circa la relativa applicabilità a tutti i contratti (Cass.24906/2011),
né in ordine all'indicazione dei due criteri per definire la dipendenza economica: a) da un lato la possibilità per una parte di imporre all'altra un eccessivo squilibrio dii diritti e obblighi;
b) dall'altro lato la reale possibilità
per l'impresa dipendente di reperire sul mercato alternative soddisfacenti;
con previsione della prevalenza del secondo, in quanto la sussistenza dello squilibrio contrattuale può costituire soltanto un indizio della dipendenza pagina 49 di 62 economica, essendone conseguenza.
E' condivisibile pure l'affermazione di parte appellante secondo cui, essendo indice primario rivelatore della dipendenza economica la mancanza della
“reale possibilità per la parte che abbia subito l'abuso di reperire sul mercato
alternative soddisfacenti”, la verifica circa l'effettiva o meno mancanza di alternative andrebbe idealmente compiuta in due fasi: a) la prima, volta al riscontro dell'esistenza di alternative oggettive, avuto riguardo al mercato rilevante (definito secondo in criteri antitrust); b) la seconda, volta ad accertare se si tratti di alternative reali e soddisfacenti.
Non è invece condivisibile l'assunto successivo, secondo cui il Tribunale non avrebbe operato correttamente, non avendo compiuto tale processo di verifica,
ed essendosi invece limitato ad esprimere considerazioni laconiche, generiche e non conferenti.
Al contrario il Tribunale ha infatti preso specifica posizione sul punto,
affermando, a pag.19 della sentenza, che <nella fattispecie, non si ravvisano
gli indici sintomatici della dipendenza economica e del relativo abuso>> e ciò
perché, <come è stato affermato dalla giurisprudenza, il principale elemento
sintomatico della dipendenza è rappresentato dall'esecuzione da parte
dell'imprenditore debole di una serie di investimenti specifici (relational
specific investments), nell'ottica di far fronte agli impegni contrattuali assunti
con l'imprenditore forte. L'imprenditore debole si trova così esposto al ricatto pagina 50 di 62 (hold up) dell'imprenditore forte, giacchè la minaccia di interruzione del
rapporto lo costringe a proseguirlo accettando condizioni inique, di fronte
all'eventualità (laddove sul mercato non siano reperibili dei validi
"sostituti") di non riuscire ad ammortizzare gli investimenti che ha fatto nel
tempo, o di dover affrontare dei costi elevati per la loro riconversione
(switching costs) (cfr. Trib. Milano 17/5/2017 cit.).>>.
Per tale argomentato motivo – effettuazione di investimenti specifici e protrazione del rapporto onde evitare il rischio della vanificazione dello sforzo economico in tal modo sostenuto, in assenza di alternative concretamente esperibili – il Giudice di prime cure è pervenuto alla conclusione che <nella
specie non risulta sussistere un rapporto di dipendenza economica tra le parti
né al momento della stipulazione del contratto, né durante la sua esecuzione e
neanche al momento della disdetta contrattuale>>, ed infatti <le società del
erano libere di scegliere sul mercato la propria controparte Parte_9
contrattuale e, conseguentemente, l'assetto negoziale ritenuto più confacente
ai propri interessi;
durante il rapporto hanno acquistato da altre compagnie
petrolifere potendolo fare in forza del Decreto Monti ma anche in quanto
libere di rinvenire alternative utili sul mercato;
e dopo la disdetta hanno
instaurato un rapporto commerciale con altri partner.>>.
Pertanto la conclusione circa l'insussistenza di un rapporto di dipendenza economica è stato giustificato in sentenza con apposita argomentata pagina 51 di 62 motivazione;
non solo: gli argomenti a tal fine addotti, e sopra riportati, tratti da autorevole precedente di merito (Trib. Milano 17/5/2017), non sono stati fatti oggetto di specifica argomentata censura da parte dell'appellante, così che il motivo di gravame in esame appare - sul punto - al limite dell'inammissibilità per violazione della regola di cui all'art.342 cpc.
L'affermazione, poi, secondo cui la mancanza per di valide alternative Pt_1
avrebbe dovuto considerarsi “pacifica” è tutt'altro che fondata;
anzitutto pacifica non può considerarsi già per la chiara manifestazione di dissenso da parte dell'appellata; in ogni caso, a voler intendere il vocabolo “pacifica” come
“evidente”, di certo a giudizio del collegio tale non può considerarsi.
Anzitutto non può in alcun modo esser condivisa l'affermazione di parte
CO appellante secondo cui la dipendenza di verso ovrebbe ritenersi “in Pt_1
re ipsa”, senza quindi necessità di prova, in ragione del fatto che il Decreto
Cresci Italia aveva implicitamente qualificato quello tra compagnie petrolifere e retisti quale rapporto sempre di dipendenza economica. La disciplina normativa invocata, infatti, è finalizzata alla tutela del lavoro e non della proprietà, né della rendita, e, pertanto, è da interpretarsi in senso restrittivo,
come riferibile al solo gestore dell'impianto di distribuzione del carburante, e non anche al proprietario dello stesso, ancorché stipulante contratto di convenzionamento avendo come controparte la compagnia petrolifera.
In secondo luogo il collegio non ritiene di poter accogliere la censura mossa da pagina 52 di 62 parte appellante al rilievo, fatto dal giudice di prime cure, secondo il quale né
CO
era stata costretta a legarsi ad nel momento iniziale della stipula Pt_1
della Convenzione, né era stata obbligata a rimanere legata ad essa durante la vigenza del contratto e/o dopo la scadenza del quinquennio di durata dello stesso, fondato sul carattere oligopolistico del mercato del carburante per autotrazione. Tale considerazione può assumere rilievo, infatti, nel quadro di un'analisi di tipo economico-sociale, non certo nell'individuazione delle situazioni di diritto e di dovere nel quadro di un rapporto obbligatorio, cui soltanto deve aversi riguardo al fine di rispondere alla domanda se per vi Pt_1
fosse oppure no un vincolo contrattuale che le avrebbe inibito di rivolgersi ad
CO altro fornitore di carburante, diverso da E la risposta al riguardo data dal
Tribunale appare chiara e convincente, e peraltro conforme all'incontroverso svolgimento dei fatti.
Con riferimento, poi, alla deduzione della sussistenza di una situazione di dipendenza economica in ragione dell'intrinseco della pattuizione, in quanto asseritamente recante condizioni onerose per una sola delle parti, la corte ritiene di non poter ravvisare alcuno squilibrio ai danni dell'imprenditore convenzionato ed a beneficio della compagnia petrolifera in ragione della presenza nella convenzione, di una clausola, come quella in questione (art.17
della convenzione), la quale preveda a favore dell'imprenditore convenzionato l'erogazione anticipata di una somma di denaro una tantum, di rilevante entità
pagina 53 di 62 (€ 700.000,00), quale emolumento aggiuntivo rispetto a quello ordinario,
regolato dal precedente articolo 15, stabilendo nel contempo che la definitiva attribuzione di tale compenso aggiuntivo dovesse essere subordinata al raggiungimento di una certa soglia di volumi di acquisto, concordemente determinata ex ante (e così impegnando l'obbligato ad assumere determinazioni atte a rendere possibile il conseguimento di tale risultato).
Non vi è dunque in ciò alcuno squilibrio e da ciò non può quindi neppure dedursi la presenza di una situazione di dipendenza economica.
Ritiene, ancora, il collegio che non possa esser considerata decisiva, al fine dell'accertamento del prospettato squilibrio, l'ipotizzata influenza delle
CO politiche aziendali di nella determinazione del prezzo al consumo del carburante e, con essa, l'incidenza che tale condotta avrebbe assunto nel conseguimento o meno dei quantitativi minimi di acquisto contemplati nella convenzione.
Quando (per semplicità ci si riferisce a questa per parlare di tutte e Pt_1
CO quattro le società attrici) ha contrattato con le condizioni della convenzione era ben consapevole del fatto che la compagnia petrolifera avrebbe in seguito potuto rifornire anche impianti self service o automatici, o
CO avrebbe potuto anche gestirne in proprio;
altrettanto era consapevole del fatto che avrebbe potuto mantenere, quale opzione prevalente, quella del Pt_1
rifornimento “servito” rispetto a quello “self service”, oppure optare per una pagina 54 di 62 radicale variazione rispetto al passato;
tutto questo non stava nella convenzione, che non contemplava alcun divieto al riguardo né all'una né
all'altra delle parti contrapposte.
Del tutto irrazionale ed ingiustificata appare poi la pretesa di confrontare i prezzi del carburante acquistato “self service” con quelli del carburante
“servito”, perché è ovvio che il servizio è una prestazione aggiuntiva che va remunerata. Rientra pertanto nell'area della libera scelta imprenditoriale l'opzione per l'una o per l'altra modalità di distribuzione del carburante al pubblico.
Ma nessuna plausibile conclusione può trarsi da ciò in ordine all'assunto secondo cui il mancato raggiungimento delle soglie minime di cui all'art.17
sarebbe dipeso dalla condotta contraria a buona fede della compagnia petrolifera.
Col quarto motivo di gravame (violazione del dovere di buona fede)
l'appellante sottopone a censura il capo di decisione col quale il Tribunale ha escluso che nella fattispecie potesse ravvisarsi violazione del dovere di buona
CO fede da parte di A tal fine richiama i seguenti elementi di fatto: 1) la
CO CO convenzione prevedeva l'esclusiva di ella fornitura dei carburanti;
2)
aveva avuto un ruolo fondamentale nella formazione del prezzo al pubblico dei
CO carburanti (fissando, essa stessa, il prezzo minimo); 3) veva adottato una politica di formazione dei prezzi di incentivazione del canale “self” a pagina 55 di 62 CO detrimento del canale “servito”; 4) il prezzo praticato al pubblico da elle proprie stazioni self ( era inferiore al minimo che avrebbe CP_3 Pt_1
potuto praticare rinunciando per intero al compenso variabile;
5) la politica di
CO determinazione dei prezzi di costituiva una delle cause del mancato raggiungimento dei minimi da parte di . Pt_1
Dei dati testè riportati si è tenuto conto nelle considerazioni che precedono relative al precedente motivo di gravame, dove si era concluso escludendo che
CO la condotta di ancorché possano esserne derivate le conseguenze sopra riportate, possa esser qualificata come in mala fede.
CO veva il diritto di fornire, ed anche di gestire in proprio o mediante gestori di sua fiducia, impianti automatici e/o “self service” e di praticarvi, o di farvi praticare, i prezzi ritenuti più consoni rispetto alle prospettive di profitto che riteneva di ottenere, ed in ciò non può ravvisarsi alcuna lesione, né diretta né
indiretta, dei diritti di , che devono esser valutati entro e non oltre il Pt_1
perimetro della disciplina contrattuale di cui alla convenzione, che la lasciava libera di organizzare i propri 25 punti vendita nel modo più consono alle sue aspettative, fermo restando che per il conseguimento del premio costituito dalla somma una tantum stabilita nell'art.17 (o, meglio, dal relativo integrale mantenimento, senza alcuna restituzione) avrebbe dovuto raggiungere i quantitativi minimi di acquisto ivi stabiliti.
Il che non si è verificato. pagina 56 di 62 Sempre col quarto motivo di gravame, seconda parte, facendo richiamo alla
CO già prospettata mala fede di l'appellante ha sostenuto esser errata la decisione del Tribunale il quale aveva ritenuto inapplicabile la “fictio juris” ex art.1359 c.c. di verificazione dell'evento dedotto a condizione (perché il mancato raggiungimento dello stesso doveva essere imputato alla condotta della parte che aveva interesse contrario alla verificazione della condizione),
per essere comune ad entrambe le parti l'interesse al raggiungimento dei quantitativi in oggetto.
A detta dell'appellante se tale comune interesse avesse potuto sussistere all'inizio, non altrettanto sarebbe stato per il periodo successivo, in quanto i
CO minori acquisti di carburante fatti dai gestori di proprietà sarebbero Pt_1
stati
contro
-bilanciati da quelli maggiori fatti dalle strutture automatiche ed a
CO self service sempre facenti capo alla rete di distribuzione
Qualunque opinione si abbia a tale riguardo, ritiene in ogni caso il collegio di non poter seguire l'impostazione giuridica che ne è presupposta, costituita dalla qualificazione della clausola in esame quale condizione in senso tecnico
(riferibile quindi ad elemento accidentale del contratto).
L'art.17 della convenzione, per come risulta dal suo testo letterale, risulta in fatti esser stato concepito in modo tale che il conseguimento dell'obiettivo quantitativo ivi indicato venisse configurato non già quale evento futuro ed incerto cui correlare l'insorgenza, o la risoluzione, di un diritto, bensì quale pagina 57 di 62 oggetto di un'obbligazione specificamente assunta come propria dalle società
convenzionate, remunerata con l'erogazione anticipata di un emolumento aggiuntivo, e cioè la somma una tantum di € 700.000,00.
Tale conclusione è resa evidente dalla disciplina stabilita per il caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo, con l'alternativa tra prosecuzione del rapporto e sua cessazione con la restituzione ad API di € 15,00 per ogni kl mancante rispetto alla soglia minima pattuita (264.000 kl), in luogo della sola e semplice restituzione della somma inizialmente erogata a titolo di Una Tantum,
eventualmente maggiorata di interessi, come sarebbe logico attendersi ove si trattasse davvero di clausola recante condizione, quale elemento accidentale del contratto.
In tale prospettiva, del resto, si colloca la stessa parte appellante, laddove, nel quadro del medesimo quarto motivo di gravame, propone riformarsi la sentenza impugnata col riconoscimento del carattere non imputabile dell'inadempimento addebitatogli, appunto perché conseguente all'illegittima condotta di API sopra delineata (politica di vendita che avrebbe impedito il raggiungimento degli obiettivi).
Nel merito tale conclusione non può tuttavia trovare accoglimento per le ragioni già più sopra esposte, e cioè per il carattere lecito, e compatibile con la regolamentazione pattizia, della politica di vendita di CO
pagina 58 di 62 Per quanto concerne, infine, il prospettato abuso del diritto al pagamento della
CO penale, sempre in relazione alla scelta di i favorire il self a detrimento del canale servito, quale concausa del mancato raggiungimento degli obiettivi,
valgono ovviamente le medesime considerazioni.
Col quinto motivo di gravame l'appellante censura come errata l'omessa riduzione ex art.1384 cc della penale contrattuale, invocando anche qui a suo favore le considerazioni svolte nei precedenti punti.
Risultando le quali, per quanto precede, prive di giuridico fondamento, ne viene il rigetto anche di tale richiesta di riduzione, e con esso il rigetto pure del quinto motivo di gravame.
***
Quanto, infine alla questione posta - col sesto motivo di gravame - in ordine all'applicazione in sentenza della compensazione tra le opposte partite in dare ed avere tra le parti, ritiene il collegio sussistere i presupposti di legge per
CO l'applicazione di tale istituto, sia perché il controcredito opposto da in compensazione è relativo a somma certa, liquida ed esigibile, o comunque di pronta e facile liquidazione, sia perché nella specie si tratta di voci di credito contrapposte afferenti ad un medesimo rapporto giuridico, e, quindi di compensazione in senso atecnico, per la quale la giurisprudenza consolidata afferma il seguente principio: <In tema di estinzione delle obbligazioni, la
pagina 59 di 62 compensazione impropria (o atecnica) riguarda crediti e debiti che hanno
origine da uno stesso rapporto e risolvendosi in una verifica delle reciproche
poste attive e passive delle parti, consente al giudice di procedere d'ufficio al
relativo accertamento, anche in grado di appello, senza che sia necessaria
un'eccezione di parte o una domanda riconvenzionale, sempre che
l'accertamento si fondi su circostanze fattuali tempestivamente acquisite al
processo e senza che rilievi la riserva della parte di esercitare il controcredito
in altro giudizio o la pendenza di esso.>> (Cass. Sez.
2 - Ordinanza n. 6700 del
13/03/2024; conformi: Cass. 33872/2022, 28568/2021, 4825/2019).
Come prescritto dal primo comma dell'art.1242 cc <la compensazione
estingue i due debiti dal giorno della loro coesistenza…>>; nel caso in esame l'esigibilità delle due contrapposte obbligazioni viene sostanzialmente a coincidere, in correlazione, cioè, alla data di cessazione del quinquennio di contratto. In concreto non sussiste dunque la necessità di procedere al ricalcolo del dovuto previa maggiorazione, sull'importo di cui all'art.15 della convenzione, degli interessi moratori.
***
Le considerazioni che precedono rendono ragione del mancato accoglimento delle istanze istruttorie formulate dalle parti, perché manifestamente superflue.
***
pagina 60 di 62 Concludendo, la sentenza n.1145/2022 del Tribunale di Brescia deve essere integralmente confermata.
Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante a rimborsare all'appellata le spese del grado, alla cui liquidazione, di cui al dispositivo, si provvede in conformità ai criteri di cui alla tabella A approvata con decreto ministeriale 10 marzo 2014, n. 55 come adeguata dal D.M. 147 del 13 agosto
2022 (liquidate non sulla base dello scaglione di valore dichiarato - da euro
520.001 sino ad euro 1.000.000 – bensì su quello in cui è compresa la statuizione di condanna qui confermata, da euro 52.001 sino ad euro 260.000,
fatta applicazione del valore medio quanto a fase di studio della controversia, a fase introduttiva del giudizio ed a fase decisionale e del valore minimo quanto a fase istruttoria e/o di trattazione).
Sussistono i presupposti per la duplicazione del contributo unificato ai sensi dell'art.13 comma 1 quater DPR 115/2002 come modificato dall'art.1
comma 17 legge 228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
respinge l'appello avverso l'impugnata sentenza n.1145/2022 del Tribunale di
Brescia.
pagina 61 di 62 Condanna l'appellante a rimborsare all'appellata le spese del grado, che si liquidano in complessivi euro 12.154,00 per compenso professionale tabellare,
di cui euro 2.977,00 per la “fase di studio”, euro 1.911,00 per la “fase introduttiva”, euro 2.163,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione ed euro
5.103,00 per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario (15% su compenso totale) ed accessori di legge, se dovuti.
Con duplicazione del contributo unificato ai sensi dell'art.13 comma 1
quater DPR 115/2002 come modificato dall'art.1 comma 17 legge
228/2012.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 20/07/2025
Il presidente estensore
Giuseppe Magnoli
pagina 62 di 62
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente rel.
Dott. Cesare Massetti Consigliere
Dott. Maura Mancini Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1148/ 2022 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 1/12/2022
d a
Parte_1 con il patrocinio dell'avv. PRATI ANNIO GIOVANNI
[...] NI CC ( ) Indirizzo Telematico;
C.F._1 Parte_2
( ) Indirizzo Telematico;
, elettivamente domiciliato
[...] C.F._2 in VIA DIAZ 1/E 25100 BRESCIA presso il difensore avv. PRATI ANNIO GIOVANNI
APPELLANTE
c o n t r o
GIÀ COoparte_1 COoparte_2 con il patrocinio dell'avv. DI TRAGLIA GIOVANNI , elettivamente
[...]
pagina 1 di 62 domiciliato in VIALE G. MAZZINI, 73 00195 ROMA presso il difensore avv. DI TRAGLIA GIOVANNI
APPELLATO
e posta in decisione all'udienza collegiale del 26/02/2025 avente ad oggetto:
Distribuzione
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia pubblicata in data
03/05/2022 con il n. 1145/2022
CONCLUSIONI
Dell'appellante
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Brescia, in riforma della Sentenza
1145/2022 emessa dal Tribunale di Brescia il 2 maggio 2022, pubblicata il 3
maggio 2022, respinta ogni contraria e diversa domanda, eccezione e deduzione ed emesse tutte le opportune pronunce, condanne e declaratorie,
così provvedere.
In via preliminare:
1. sospendere, ai sensi dell'articolo 283 c.p.c., l'efficacia esecutiva - e/o, se iniziata, l'esecuzione - della Sentenza.
In via principale, in totale riforma della Sentenza:
2. accertare il credito di al pagamento del Corrispettivo Mancante per Pt_1
€677.057,20 in sorte capitale, oltre agli interessi di mora al saggio di cui al
D.Lgs. 231/2002, maturati in relazione a ciascuna fattura dal giorno del dovuto pagina 2 di 62 a quello dell'incasso e alla rivalutazione monetaria e, per l'effetto, condannare
CO
pagare a tale importo;
Pt_1
3. accertare e dichiarare la nullità della Clausola (art. 17 della Convenzione)
per violazione
(i) del Decreto Cresci Italia ex art. 17 comma 3° D.L. 1/2012 e 9 comma 3° L.
192/1998, e/o
(ii) della normativa antitrust ex art. 5 comma 1° n. 1 Reg. (UE) 330/2010, 2
comma 3° L. 287/1990 e 1344, 1418 e 1419 c.c., e/o
(iii) del divieto di abuso di dipendenza economica ex art. 9 comma 3° L.
192/1998)
CO e, conseguentemente, accertare e dichiarare l'insussistenza del credito di alla Penale.
In via subordinata, in totale riforma della Sentenza:
4. accertare il credito di al pagamento del Corrispettivo Mancante per Pt_1
€677.057,20 in sorte capitale, oltre agli interessi di mora al saggio di cui al
D.Lgs. 231/2002, maturati in relazione a ciascuna fattura dal giorno del dovuto a quello dell'incasso e alla rivalutazione monetaria e, per l'effetto, condannare
CO
pagare a tale importo;
Pt_1
CO
5. accertare e dichiarare la violazione del dovere di buona fede da parte di nella determinazione dei prezzi di vendita del carburante ai gestori riferibili a
(ed alla stessa) e, per l'effetto, accertare e dichiarare la fictio iurius di cui Pt_1
pagina 3 di 62 CO all'art. 1359 c.c. e/o che, stante il fatto di è esente da qualsivoglia Pt_1
CO responsabilità, inter alia, ex art. 1218 e 1227 comma 2° c.c. e/o l'abuso di del diritto alla Penale e, conseguentemente, accertare e dichiarare
CO l'insussistenza del credito di lla Penale.
In via ulteriormente subordinata, in parziale totale della Sentenza:
6. accertare il credito di al pagamento del Corrispettivo Mancante per Pt_1
€677.057,20 in sorte capitale, oltre agli interessi di mora al saggio di cui al
D.Lgs. 231/2002, maturati in relazione a ciascuna fattura dal giorno del dovuto a quello dell'incasso e alla rivalutazione monetaria e, per l'effetto, condannare
CO a pagare a tale importo al netto dell'importo della Penale ridotto Pt_1
come sopra;
7. ridurre secondo equità, ex art. 1384 c.c., l'importo della Penale dovuta da
CO
ad n forza della Clausola. Pt_1
Sempre e comunque:
8. con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio di primo grado
(incluso il rimborso dei costi di C.T.U.) e del presente giudizio.
ISTANZE ISTRUTTORIE
A. DOCUMENTI
Si producono:
omissis
B. ORDINE DI ESIBIZIONE
pagina 4 di 62 Si chiede l'ammissione dei mezzi istruttori richiesti in primo grado e non
CO ammessi, tra cui si domanda ordinarsi ad i esibire/comunicare:
1. che incidenza hanno avuto, nelle aree di interesse, in termini percentuali sul proprio fatturato relativo al totale dei volumi venduti, i vari canali di distribuzione (IP-Matic, self e servito);
2. l'andamento dei volumi delle vendite su base nazionale e nelle aree di interesse tramite nel periodo contrattuale (2010-2016) per CP_3
determinare il salto effettuato negli anni 2015-2016;
C. RIMESSIONE IN TERMINI
Se necessario, si chiede di consentire a di dare evidenza e, dunque, Pt_1
in termini per la relativa produzione di evidenza: Parte_3
1. dei propri costi ai fini del calcolo del primo margine;
2. dei volumi realizzati dalle stazioni di rifornimento sottratte all'esclusiva di
CO n applicazione del Decreto Cresci Italia;
D. CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO
Se necessario si chiede disporsi una C.T.U. sui seguenti punti:
CO
1. determinate la quota di mercato di el mercato rilevante durante gli anni della vigenza della Convenzione;
2. determinare il primo margine di riferito al Compenso Variabile;
Pt_1
CO
3. chiarire se, tenuto conto dei prezzi di cessione fatti da anche ove fosse stato utilizzato per intero il Compenso Variabile, le stazioni riferibili a Pt_1
pagina 5 di 62 avrebbero potuto praticare prezzi interiori alle concorrenti stazioni a marchio
Q8 e IL citate in perizia;
CO
4. quantificare i volumi sottratti ad in base a quanto attuato da ex Pt_1
Decreto Cresci Italia e chiarire se, tali volumi, possono aver influito sul mancato raggiungimento dei Minimi e in che misura percentuale;
5. rideterminare i Minimi tenendo conto del Decreto Cresci Italia;
6. chiarire se è confermata la ritenuta incidenza, quale concausa del mancato raggiungimento dei Minimi, della scelta gestionale di di puntare sul Pt_1
canale servito. Nel caso, chiarire a quale risparmio di costi si riferisce il C.T.U.
e in che misura percentuale la concausa de qua ha inciso sul mancato raggiungimento dei Minimi.
Dell'appellato
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e conclusione disattesa, per tutti i motivi esposti in narrativa:
1. in via preliminare dichiarare con ordinanza l'inammissibilità dell'appello proposto dalla Parte_1
ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. e comunque rigettare la richiesta di
[...]
sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
2. nel merito, in via principale accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto dalla Pt_1
pagina 6 di 62 S.r.l. e, in subordine e salvo gravame, la sua totale infondatezza in fatto e diritto e per l'effetto rigettarlo, unitamente a tutte le domande formulate con l'atto medesimo;
3. in ogni caso con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso forfetario al 15%, CPA e IVA”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
(proc. n. 12598/2016 tribunale di Brescia)
Le società Parte_4 Parte_5
e
[...] Parte_6 Parte_7
hanno convenuto innanzi al Tribunale di Brescia la società
[...]
poi denominata , COoparte_4 COoparte_1
esponendo:
- di aver in data 5.05.2011 sottoscritto con la società convenuta un contratto di convenzionamento in forza del quale le attrici, proprietarie di 25 impianti per la distribuzione di carburante, si erano impegnate, per la durata contrattuale di
5 anni (dal 1/07/2011 al 30/06/2016) a vestire i propri impianti di distribuzione
C C con i colori e marchi di proprietà di e ad acquistare in esclusiva da medesima determinati quantitativi di carburante (premessa, costituente parte integrante ed essenziale dell'accordo, art.1);
pagina 7 di 62 - di aver affidato in conduzione a gestori terzi 22 dei suddetti 25 impianti,
trattenendone 3 in gestione diretta;
- che il contratto aveva durata di 5 anni, a decorrere dal 01/07/2011 e con scadenza 30/06/2016 (art.9); che vi era previsto a carico dei Convenzionati il divieto di concorrenza per tutta la durata del contratto (art.121; che, in aggiunta al corrispettivo per la fornitura in esclusiva, costituito da <un compenso
composto da una quota con margine fisso per benzine e gasoli e GPL ed una
quota variabile sempre su benzine e gasoli e GPL>> (art.152), era stato 1 Art.12 DIVIETO DI CONCORRENZA
<Per tutta la durata del presente accordo i Convenzionati si impegnano a non esercitare direttamente o indirettamente, nell'ambito circostante agli impianti ed a non permettere che altri esercitino attività analoga a quella svolta dalla Compagnia Petrolifera, né a reclamizzare o smerciare prodotti petroliferi>> 2 Determinato come segue:
<15.1a) Quota Fissa: La quota di compenso a margine fisso viene convenuta in €/kl 41,31 … SIVA su tutte le benzine e su tutti i gasoli (ivi inclusi quindi ORO Diesel e Plus 98) e sul GPL, da computarsi sui quantitativi di prodotti forniti dalla Compagnia agli impianti in oggetto. A partire dal secondo anno contrattuale tale corrispettivo sarà soggetto ad aggiornamento annuale in ragione del 100% … della variazione Istat dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (F.O.I.) calcolata sulla variazione percentuale del mese antecedente la scadenza annuale rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. 15.1b) Quota Variabile: La quota di compenso variabile dovuta ai Convenzionati riguarderà i prodotti benzine, gasoli e GPL e sarà pari all'80% … della differenza tra la media dei prodotti di fatturazione nazionale praticati trimestralmente dalla Compagnia e la media delle quotazioni del medesimo trimestre pubblicate sul Platts European Marketscan al netto dei “costi commerciali”, del
“margine copertura costi della Compagnia Petrolifera”, del “costo bio-diesel” secondo la formula di seguito indicata: compenso variabile = (A-B-C_D) x 80% dove: A = “Margine lordo” B = “Costi commerciali” C = “Margine copertura costi della Compagnia Petrolifera” D = “Costo bio-diesel”>> Seguono indicazioni specifiche per il calcolo del “Margine lordo”, dei “Costi Commerciali”, del
“Margine copertura costi della Compagnia Petrolifera” e del “Costo bio-diesel”, onere relativo all'additivizzazione con biocarburanti come imposto dalla legge n.296, legge finanziaria 2007, articolo 1, comma 368. Segue disciplina relativa ai pagamenti, stabilendosi, quanto al compenso fisso, il relativo pagamento anticipato per l'importo di €120.000 mensili;
quanto al compenso variabile, il relativo pagamento trimestrale, <previa emissione di regolari fatture da parte dei convenzionati…, sulla base dei pagina 8 di 62 stabilito a favore dei Convenzionati un corrispettivo aggiuntivo correlato al riscontrato acquisto alla scadenza del quinquennio di contratto di 264.000 kl di carburante, prevedendosi in caso di acquisto complessivo per quantitativo inferiore la proroga del rapporto contrattuale sino al raggiungimento del numero di kl stabilito (264.000) o in alternativa, ferma la cessazione del rapporto contrattuale alla sua naturale scadenza, la restituzione da parte dei
Convenzionati dell'importo di 15,00 € <per ogni kl mancante al
raggiungimento dell'obiettivo>> (art.17: compenso una tantum);
- che a detta di parte attrice il rapporto contrattuale inter partes, così come risultante dall'applicazione della disciplina negoziale testè riportata, si sarebbe caratterizzato per la presenza di forti elementi di squilibrio, tali da integrare gli estremi dell'abuso di dipendenza economica;
che in particolare gli elementi di squilibrio denunciati sarebbero consistiti:
C a) nel diritto di esclusiva a favore di per l'acquisto dei carburanti per tutti i 25 impianti di proprietà delle attrici;
b) nella previsione dell'instaurazione di un rapporto commerciale diretto
C tra ed i singoli gestori degli impianti nel caso in cui la relativa
conteggi rimessi dalla Compagnia per il reale ritirato dei punti vendita … entro 30 gg dalla data di ricevimento delle stesse fatture>>; quanto, infine – punto 15.2 – al Corrispettivo Lubrificante, al pagamento di somma pari al 10% del fatturato degli impianti al netto di IVA, da corrispondersi <in annualità posticipate entro 60 gg dal ricevimento di regolare fattura gravata da IVA da inviarsi successivamente alla chiusura di ogni anno>>, pagina 9 di 62 gestione fosse stata demandata a terzi3;
C c) nella determinazione unilaterale, da parte di , del prezzo di vendita dei carburanti;
d) nella previsione del collegamento di una parte del corrispettivo di spettanza delle attrici al raggiungimento di determinati volumi di vendita di carburante, con applicazione di una penale (€ 15,00 per ogni kl non acquistato alla data di scadenza, rispetto all'obiettivo concordato di 264.000 kl, salva la facoltà di prorogare il contratto sino a raggiungimento dell'obiettivo)4; 3 Art. 5 GESTIONE
<Gli impianti in oggetto saranno gestiti a cura, spese e responsabilità dei Convenzionati anche tramite terzi da quest'ultimi nominati ed il cui nominativo dovrà essere comunicato per iscritto alla Compagnia Petrolifera, omissis. In caso di affidamento a terzi della gestione degli impianti in oggetto, i Convenzionati autorizzano sin d'ora “api” a convenire direttamente con i singoli gestori comodatari le modalità e i termini di consegna dei prodotti petroliferi forniti in esclusiva dalla Compagnia Petrolifera, ivi compresi tutti gli aspetti connessi alla negoziazione del prezzo di cessione dei prodotti stessi, nel rispetto della normativa e degli accordi interprofessionali vigenti. In tal caso, per l'intera durata del presente contratto e ferma restando la validità di tutte le clausole contenute nel presente accordo, la Compagnia Petrolifera fatturerà i prodotti forniti e consegnati sugli impianti di distribuzione carburanti, oggetto della presente convenzione, direttamente ai gestori comodatari e accantonerà a propria cura le somme spettanti a titolo di Bonus di Fine Gestione. A tal fine alle gestioni degli impianti oggetto della presente Convenzione la Compagnia Petrolifera praticherà lo stesso trattamento previsto per le gestioni degli impianti di proprietà della Compagnia stessa, nel rispetto dell'accordo vigente tra quest'ultima e le Associazioni di categoria. Omissis>> 4 Art.17 COMPENSO UNA TANTUM
<La compagnia petrolifera si impegna a versare la somma una tantum complessiva ed onnicomprensiva di Euro 500.000,00 … da erogarsi pro quota fra i singoli convenzionati. Omissis. Ai fini della determinazione dell'obiettivo commerciale di cui sotto, a tale importo va aggiunto l'ulteriore compenso una tantum di Euro 200.000,00, di cui Euro 150.000,00 già corrisposti omissis. I restanti Euro 50.000,00, spettanti alla verranno corrisposti dalla Compagnia Pt_7 Petrolifera all'avvenuto collaudo (comunicato con scambio di lettere tra le parti) del PV di Ghedi (BS) e di (BS), previa emissione di regolare fattura. Parte_8 Di conseguenza, al fine della determinazione dell'obiettivo commerciale, la somma totale Una Tantum relativa al presente accordo è di Euro 700.000,00 omissis ed è comunque legata al raggiungimento dell'obiettivo commerciale di prodotto pari a Kl 264.000,00 omissis forniti dalla Compagnia Petrolifera agli impianti in oggetto. pagina 10 di 62 - che nella struttura organizzativa determinata dall'accordo di convenzionamento tra la compagnia petrolifera e le società attrici, quali
“retiste”, dai contratti di comodato tra queste ultime ed i gestori dei punti vendita e dai contratti di fornitura intercorrenti tra la compagnia petrolifera e questi ultimi sarebbe stata la compagnia petrolifera a determinare unilateralmente il prezzo di vendita dei carburanti ai gestori (così come alle stesse società attrici nei pochi casi di gestione diretta), così che le società
Convenzionate sarebbero rimaste totalmente estranee al meccanismo di
CO determinazione del prezzo dei carburanti praticato da ai gestori, e da questi al pubblico;
- che, infatti, come dimostrato da uno schema di contratto di somministrazione prodotto agli atti, la fornitura dei carburanti doveva avvenire nel rispetto degli accordi interprofessionali vigenti e che, in concreto, il riferimento era all'accordo interprofessionale del 15/10/2008, successivamente integrato il
CO 18/06/2009, sottoscritto da e dalle associazioni di categoria, il quale recava la seguente <definizione dei prezzi carburanti>>, indicando (per quanto qui rileva):
quale <prezzo di cessione>> <<…il prezzo al quale il Gruppo api trasferisce
Le parti concordano che qualora tale soglia non dovesse essere raggiunta fino alla scadenza del contratto, i Convenzionati avranno la facoltà di prorogare la durata dello stesso fino a quando gli impianti non raggiungeranno i suddetti volumi ritirati da “api” ovvero in alternativa di dichiarare cessato il contratto restituendo, in solido tra loro, alla Compagnia Petrolifera la somma di € 15,00 omissis per ogni kl mancante al raggiungimento dell'obiettivo.>>
pagina 11 di 62 la proprietà della merce al gestore. Viene determinato sulla base della
negoziazione fra le Parti in riferimento al prezzo raccomandato, con le
modalità appresso concordate (sconto)>>;
quale <prezzo raccomandato>> <<…il prezzo al quale il Gruppo api
raccomanda di vendere il prodotto;
viene comunicato al gestore, normalmente
attraverso sistemi informatici, e può variare da provincia a provincia in
considerazione della logistica e/o delle condizioni del mercato di riferimento.
Nell'ambito del bacino di utenza preso a riferimento, il Prezzo raccomandato
a ciascun gestore può differire esclusivamente in base alla tipologia di vendita
ed alla struttura dell'impianto (ad esempio: Servito, Post-Pay, Isole Self)>>;
- che a partire dal 2013 la convenuta avrebbe adottato politiche di prezzo
“discriminatorie in generale, favorendo al proprio interno la diffusione del
canale self (stazioni di rifornimento IP Matic) a scapito del canale servito
(stazioni di rifornimento affidate in gestione a terzi), costringendo quest'ultimo
a subire le proprie unilaterali determinazioni senza possibilità di risposta
competitiva in virtù dei vincoli di esclusiva”;
- che dette politiche di prezzo sarebbero state “volte a discriminare i gestori
riferibili alle Società Attrici in particolare” e ciò perché la società convenuta avrebbe praticato a detti gestori “prezzi di approvvigionamento superiori ai
prezzi praticati sul mercato sia dalle stazioni di rifornimento IP Matic sia
dalle altre stazioni di rifornimento appartenenti al canale servito”; pagina 12 di 62 - che le attrici avevano contestato alla convenuta, con lettera del 27.05.2014,
l'illegittimità di tali condotte, in quanto atte ad impedire, in assenza di contropartita, il raggiungimento degli obiettivi commerciali pattuiti nel contratto di convenzionamento,
- di aver quindi inviato alla convenuta due ulteriori lettere con cui si comunicava “l'esercizio della facoltà ex D.L. 1/2012” (c.d. Decreto Monti), col quale il legislatore aveva previsto, tra l'altro, che le clausole contrattuali che prevedevano a carico dei gestori un obbligo di esclusiva nell'approvvigionamento del carburante avrebbero cessato “di avere effetto per
la parte eccedente il 50 per cento della fornitura complessivamente pattuita e
comunque per la parte eccede dente il 50 per cento di quanto erogato nel
precedente anno dal singolo punto vendita”;
- di non aver esercitato la facoltà di proroga, alla scadenza del 30.06.2016, del contratto di convenzionamento sottoscritto inter partes.
Tanto premesso le società attrici hanno chiesto al Tribunale di Brescia
1) di accertare la nullità, per violazione del divieto di abuso di dipendenza economica ex art. 9 della L. 192/1998, della previsione del COatto che
CO sancisce l'obbligazione delle Società Attrici di restituire in solido ad il corrispettivo una tantum di cui in narrativa, e conseguentemente accertare e
CO dichiarare che non ha diritto alla restituzione di tale corrispettivo una pagina 13 di 62 tantum ancorché i volumi di vendita di cui al COatto non siano stati raggiunti;
1b) in subordine, previo accertamento che l'avveramento della condizione risolutiva (negativa) del mancato raggiungimento dei volumi di vendita previsti
CO dal COatto era dipeso dalla condotta di di accertare la fictio di non avveramento di tale condizione risolutiva ex art. 1359 c.c. e,
conseguentemente, di accertare e dichiarare che le Società Attrici hanno il
CO diritto al corrispettivo una tantum di cui in narrativa e, comunque, che on ha diritto alla restituzione di tale corrispettivo una tantum ancorché i volumi di vendita di cui al COatto non siano stati raggiunti;
1c) in subordine, previo accertamento che il mancato raggiungimento dei
CO volumi di vendita previsti dal COatto è dipeso dalla condotta di di accertare e dichiarare che le Società Attrici erano esenti da qualsivoglia responsabilità, inter alia ex art. 1218 e 1227 comma 2° c.c. e,
CO conseguentemente, di accertare e dichiarare che non aveva diritto alla corresponsione della somma di cui all'art. 17 del COatto ancorché i volumi di vendita da quest'ultimo previsti non fossero stati raggiunti;
1.d in subordine, di procedere alla riduzione della penale secondo equità;
CO 2) di accertare la responsabilità di per i fatti di cui in narrativa e,
conseguentemente, di disporne la condanna al risarcimento in favore delle pagina 14 di 62 Società Attrici dei danni tutti loro cagionati, nell'ammontare indicato in atti o in quello diverso che sarebbe risultato dovuto, anche in via equitativa, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria;
3) di porre spese, competenze ed onorari di giudizio a carico della compagnia petrolifera.
***
Costituendosi in giudizio, ha chiesto respingersi le domande di parte CP_2
attrice, accogliersi la domanda riconvenzionale dalla stessa spiegata nei confronti di queste e volta ottenere la relativa condanna al pagamento dell'indennità dovuta in forza del sopra citato art.17 della convenzione, previa riunione del procedimento a quello (a n.13964/2016, da essa stessa instaurato nei confronti delle anzidette società Convenzionate) e diretto ad ottenere l'accoglimento della medesima domanda in questa sede formulata in via riconvenzionale.
Nel merito, ha in particolare affermato:
a) che erano state proprio le società attrice, al fine di mantenere un potere diretto nella determinazione del prezzo di cessione del carburante al pubblico anche per gli impianti oggetto di convenzionamento affidati a terzi, a chiedere
CO ed ottenere da he essa applicasse ai gestori solo lo “sconto” previsto dagli accordi sindacali e che riservasse ad esse (sotto forma di quota parte del pagina 15 di 62 compenso fisso e variabile previsto dal contratto di convenzionamento)
l'ulteriore sconto normalmente praticato dalla compagnia petrolifera;
b) che nei primi due anni e mezzo di vigenza del contratto di convenzionamento le società attrici, grazie alla scontistica ad essa riservata da
CO avevano posto in essere una politica di prezzo “aggressiva”, vendendo al pubblico a prezzi inferiori rispetto a quelli degli impianti concorrenti,
suscitandone la reazione;
c) che non corrispondeva al vero l'affermazione di parte attrice secondo cui
CO si sarebbe orientata allo sviluppo “del canale self mediante l'apertura di
stazioni di rifornimento automatizzate (self service e pre-payment), senza
alcuna logia di differenziazione territoriale che tenesse conto dei rapporti in
corso con i gestori terzi”: al contrario gli impianti IP Matic che avrebbero in astratto potuto porsi in concorrenza con quelli riferibili alle convenzionate erano solo 2, a fronte di 25 impianti di loro appartenenza;
d) che in seguito, il 4/05/2014, il 06/12/2014 ed il 06/05/2015 erano stati stipulati inter partes tre accordi integrativi aventi ad oggetto il riconoscimento
CO di premi da parte di alle Convenzionate e la rimodulazione dei termini di pagamento;
e) che soltanto con lettera 8/06/2016, e quindi all'approssimarsi della scadenza di contratto, e con essa alla verifica finale, le società convenzionate avevano,
pagina 16 di 62 CO peraltro genericamente, lamentato che avesse tenuto una condotta commerciale atta ad impedire il raggiungimento degli obiettivi fissati in contratto;
CO f) che con lettera 13/06/2016 aveva replicato contestando quanto affermato dalla controparte e rilevando il mancato raggiungimento degli obiettivi, con invito in buona fede ad esercitare il diritto di proroga del contratto;
g) che tale facoltà non veniva esercitata e che pertanto il contratto veniva a cessare alla data di scadenza del 30/06/2016, senza che le società
convenzionate avessero conseguito gli obiettivi di contratto, come da loro stesse riconosciuto nella lettera 8/06/2016;
CO h) che pertanto maturava nei loro confronti il diritto al pagamento della somma complessiva di € 892.562,40, ottenuta moltiplicando € 15,00 per i volumi di carburante non acquistato dalle società convenzionate, pari a complessivi 59.837,50 kl (59.837,50 x 15,00 = 897.562,50), in relazione all'intervenuto acquisto alla data di scadenza di 204.162,50 kl in luogo dell'obiettivo fissato di 264.000,00 kl;
i) che le società convenzionate, ancorché consapevoli di tale loro debito,
avevano preteso il pagamento della somma di € 677.057,20, a titolo di
“conguaglio compenso fisso e variabile per il secondo trimestre 2016”;
pagina 17 di 62 l) che infatti la aveva emesso in data Parte_7
14/07/2016 fattura n.110/2016 per un importo di € 640.348,35; la
[...]
aveva emesso in data 14/07/2016 fattura n.15/2016 per Parte_4
un importo di € 2.613,70; la aveva Parte_5
emesso in data 14/07/2016 fattura n.09/2016 per un importo di € 10.371,07;
che la aveva emesso in data 14/07/2016 Parte_6 Parte_1
fattura n.36/2016 per un importo di € 23.724,08;
CO m) che alla luce di ciò aveva convenuto innanzi al tribunale di Brescia le predette società chiedendo accertarsi l'illegittimità delle pretese creditorie da loro avanzate per effetto della compensazione tra le somme richieste,
complessivamente pari ad € 677.057,20, e quelle da loro dovute in virtù del disposto di cui all'art.17 del contratto 5/05/2011, pari ad € 897.562,50, con richiesta di condanna al pagamento della differenza, pari ad € 220.505,30.
Tanto premesso, la società chiedeva COoparte_2
anzitutto disporsi la riunione del giudizio n.12598/2016 RG con quello a n.
13964/2016 RG da essa intentato con la richiesta di condanna al pagamento della somma di € 220.505,30, oltre accessori e spese, previo accertamento della compensazione fino a concorrenza del credito di controparte a titolo di
“conguaglio compenso fisso e variabile per il secondo trimestre 2016”, per €
677.057,20, con quello suo verso le controparti ex art.17 contratto per €
897.562,50; chiedeva inoltre rigettarsi le pretese attoree ed in via pagina 18 di 62 riconvenzionale accogliersi le medesime domande già formulate nel predetto giudizio n. 13964/2016 RG.
***
Disposta la riunione tra i due procedimenti n.12598/2016 RG e 13964/2016
RG, autorizzato il richiesto deposito di memorie integrative ex art.183, 6°
comma, cpc, la causa è stata istruita - senza ammissione di mezzi istruttori di prova orale, perché superflui - con acquisizione agli atti dei documenti offerti in comunicazione dalle parti e di altri pervenuti nel corso delle operazioni peritali ed a seguito di ordine di esibizione, e con effettuazione di CTU sul seguente quesito:
“Esaminati gli atti e la documentazione prodotta e quella acquisita su accordo
delle parti e, in caso di mancato accordo, ne venga chiesta la consegna, in
caso di rifiuto si invita il CTU a formulare istanza al GI in modo da valutare
la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 210 c.p.c.
1) Ricostruisca i rapporti commerciali tra le parti e in particolare confermi o
meno la veridicità dei dati tecnici indicati dalle rispettive difese.
2) Determini il volume dei prodotti petroliferi erogati API agli impianti di
distribuzione di carburanti oggetto del contratto sottoscritto tra le parti in data
5.10.20121 nel corso di vigenza del contratto stesso (dal 1°.07.2011 al
30.06.2016).
pagina 19 di 62 3) Determini il “Corrispettivo Variabile” spettante alle Società ai sensi
dell'art. 15 del COatto in relazione alle vendite di carburante.
CO 4) Quantifichi le somme dovute in virtù dell'art. 17 del contratto
medesimo.
CO 5) Dica se in base alle risultanze documentali è corretto ritenere che
determinava unilateralmente il prezzo di vendita del carburante.
6) Con riferimento al periodo 2011-2016, determini i prezzi medi di vendita
CO dei carburanti (benzina, gasolio e GPL) praticati da su base nazionale,
regionale (Lombardia), provinciale (Brescia) e comunale (Brescia),
rispettivamente: al pubblico, nelle stazioni “IP Matic”; al pubblico nelle
stazioni del canale rete di proprietà (cioè quelle per cui l'azienda petrolifera
detiene direttamente le autorizzazioni); ai gestori terzi diversi da quelli
riferibili alle Società delle stazioni di rifornimento della propria rete
“colorata”.
CO 7) Dica sulla scorta dei dati raccolti se isulta avere applicato alla società
riconducibili a dei prezzi svantaggiosi tali da rendere Parte_1
difficilmente raggiungibili gli obiettivi minimi;
8) TENTI LA CONCILIAZIONE DELLA LITE, anche in considerazione del
potere del giudice di riduzione della penale secondo equità, sia all'inizio delle
operazioni peritali sia all'esito delle stesse, dando atto delle reciproche
pagina 20 di 62 proposte che potranno essere valorizzate dal Giudice in sede di
regolamentazione delle spese di lite”,
successivamente integrato e modificato, al punto 7, come segue:
CO
“7) Dica sulla scorta dei dati raccolti se risulta avere applicato agli
impianti di proprietà delle società riconducibili a (di seguito Parte_1
“impianti del ”) prezzi di cessione carburante svantaggiosi tali da Parte_9
rendere difficilmente raggiungibili gli obiettivi di vendita minimi.
Il CTU, in particolare:
1. individui, per ciascun impianto del , gli impianti concorrenti di Parte_9
proprietà API/IP con modalità Self Service ovvero IP Matic che possano aver
influito sui risultati di vendita – margini e volumi – degli impianti del gruppo
; Pt_1
2. individui per ciascun impianto del e per gli impianti API/IP Parte_9
concorrenti individuati come sopra il prezzo di cessione del carburante
CO applicato da
3. individui per ciascun impianto del e per gli impianti API/IP Parte_9
concorrenti individuati come sopra i prezzi di vendita al pubblico
CO raccomandati da
CO 4. valuti l'applicazione da parte di di eventuali prezzi di cessione
svantaggiosi a ciascun impianto del formulando le seguenti Parte_9
pagina 21 di 62 ipotesi:
a) confronti il prezzo di cessione applicato a ciascun impianto del Parte_9
con il prezzo di cessione applicato al pubblico negli impianti API/IP
concorrenti individuati come sopra (secondo la prospettiva di PARTE
ATTRICE);
b) confronti il prezzo di cessione applicato a ciascun impianto del Pt_9
al netto di eventuali contributi economici: fatturati dai gestori degli
[...]
impianti del alle società attrici, o riconosciuti tramite note Parte_9
credito da parte del ai gestori dei propri impianti, con il prezzo Parte_9
di cessione applicato al Pubblico negli impianti API/IP concorrenti individuati
come sopra per tutta la durata contrattuale (secondo la prospettiva di PARTE
CONVENUTA).”.
***
Depositata la relazione peritale la causa è stata definita con sentenza n.1145/2022 con la quale il Tribunale di Brescia così ha disposto:
<CONDANNA le società COoparte_6
;
[...] COoparte_7 COoparte_8
[...] [...]
a COoparte_9
corrispondere ad PER COoparte_10
pagina 22 di 62 AZIONI, in via solidale fermi i rapporti interni, l'importo di € 220.505,30,
oltre interessi legali dalla domanda al saldo, in forza dell'art. 17 del contratto
stipulato inter partes, previa compensazione con gli importi alle stesse dovuti
in forza dell'art. 15 del medesimo contratto. Oltre interessi in misura legale
dalla domanda al saldo.
Condanna altresì le predette società a rimborsare
[...]
le spese di lite, che si liquidano come in COoparte_11
parte motiva. Spese del CTU come in parte motiva>>
***
Rassegnando le conclusioni di cui in epigrafe, ed instando per la sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado, con sei motivi di gravame ha proposto tempestiva impugnazione avverso la predetta sentenza la società
in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. Pt_1 Parte_1
, attivamente legittimata in quanto subentrata alle società attrici sopra
[...]
menzionate nei diritti oggetto del giudizio di primo grado, a seguito dapprima di incorporazione da parte della società delle società Pt_7 Parte_4
e e quindi di trasformazione della società Parte_5 Parte_6 Pt_7
nella società Pt_1
Si è costituita l'appellata chiedendo il rigetto del gravame perché infondato,
preliminarmente eccependone l'inammissibilità ex artt.342 cpc e 348 bis cpc.
pagina 23 di 62 La corte, all'esito dell'udienza del 22/03/2023, ha rigettato l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza ai sensi dell'art.283 cpc, così come quella di inammissibilità dell'appello ex art.348 bis cpc;
ha riservato ogni decisione sulle istanze istruttorie, così come sull'eccezione di inammissibilità
del gravame ex art.342 cpc all'esame complessivo del merito;
ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 26 febbraio 2025 ore di rito;
a tale udienza ha assegnato la causa a sentenza, con termini massimi di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
CO Il Tribunale ha accertato il credito di di cui all'art.17 del contratto e ha disposto la condanna delle società convenzionate al pagamento in suo favore della somma di € 220.505,30, oltre interessi legali dalla domanda al saldo,
ritenendo estinto il credito delle convenzionate ex art.15 del contratto, per €
CO 677.057,20, per compensazione sino a concorrenza col credito di per la maggior somma di € 897.562,50, derivante dall'applicazione dell'art.17 del
CO contratto, residuandone a credito di a differenza, pari ad € 220.505,30.
A tale decisione il giudice di prime cure è pervenuto sulla base delle seguenti considerazioni.
1.
Oggetto del contendere è anzitutto l'accertamento circa la validità della pagina 24 di 62 CO clausola n. 17 del contratto in forza della quale era previsto che avrebbe versato un compenso una tantum a fronte del raggiungimento di obiettivi minimi, mentre in caso di fallimento degli obiettivi le società avrebbero dovuto versare una somma pari a € 15,00 per ogni Kilolitro di carburante non versato.
2
Ciò in funzione della doglianza delle società del gruppo le quali hanno Pt_1
lamentato violazione dell'art.9 della legge sulla sub-fornitura (legge 18 giugno
1998, n. 192), il quale così dispone:
"1. E' vietato l'abuso da parte di una o più imprese dello stato di dipendenza
economica nel quale si trova, nei suoi o nei loro riguardi, una impresa cliente
o fornitrice. Si considera dipendenza economica la situazione in cui una
impresa sia in grado di determinare, nei rapporti commerciali con un'altra
impresa, un eccessivo squilibrio di diritti e di obblighi. La dipendenza
economica è valutata tenendo conto anche della reale possibilità per la parte
che abbia subito l'abuso di reperire sul mercato alternative soddisfacenti.
2. L'abuso può anche consistere nel rifiuto di vendere o nel rifiuto di
comprare, nella imposizione di condizioni contrattuali ingiustificatamente
gravose o discriminatorie, nella interruzione arbitraria delle relazioni
commerciali in atto.
3. Il patto attraverso il quale si realizzi l'abuso di dipendenza economica è
pagina 25 di 62 nullo. Il giudice ordinario competente conosce delle azioni in materia di abuso
di dipendenza economica, comprese quelle inibitorie e per il risarcimento dei
danni (comma così sostituito dalla L. 5 marzo 2001, n. 57, art. 11)".
2.1
Come affermato dalla giurisprudenza (cfr Cass. civ. Sez. Unite Ord.,
25/11/2011, n. 24906) : “L'abuso di dipendenza economica di cui all'art. 9
della legge n. 192 del 1998 configura una fattispecie di applicazione generale,
che può prescindere dall'esistenza di uno specifico rapporto di subfornitura, la
quale presuppone, in primo luogo, la situazione di dipendenza economica di
un'impresa cliente nei confronti di una sua fornitrice, in secondo luogo,
l'abuso che di tale situazione venga fatto, determinandosi un significativo
squilibrio di diritti e di obblighi, considerato anzitutto il dato letterale della
norma, ove si parla di imprese clienti o tornitrici, con uso del termine cliente
che non è presente altrove nel testo della L. n. 192 del 1998. Poichè l'abuso in
questione si concretizza nell'eccessivo squilibrio di diritti e obblighi tra le
parti nell'ambito di "rapporti commerciali", esso presuppone che tali rapporti
siano regolati da un contratto, tant'è che il comma terzo dell'art. 9 cit.
statuisce la nullità del "patto che realizza l'abuso" di dipendenza economica.
Questa soluzione di inquadramento contrattuale della responsabilità da abuso
di dipendenza economica si pone in armonia con altri istituti elaborati dalla
dottrina. Anzitutto, in tema di direzione e coordinamento di società, la dottrina pagina 26 di 62 maggioritaria ritiene che la responsabilità, prevista dall'art. 2497 c.c., a
carico delle società e degli enti che esercitano tale attività di direzione e
coordinamento di società nei confronti dei soci di queste ultime per il
pregiudizio arrecato alla redditività ed al valore della partecipazione sociale,
è di natura contrattuale. Inoltre e più in generale, questa Corte ha già ritenuto
che l'abuso di un diritto, inteso come esercizio dello stesso senza rispettare la
buona fede e la correttezza, ma generando uno sproporzionato ed
ingiustificato sacrificio della controparte contrattuale, esponga l'abusante
all'inefficacia dell'atto ed al risarcimento del danno, ma rimanendo pur
sempre la controversia nell'ambito della materia contrattuale, attenendo al
momento funzionale del contratto, sia pure espletato in maniera
illegittima(Cass. 18.9.2009, n. 20106).”
2.2
Il riconoscimento di un abuso di dipendenza economica richiede un'indagine in concreto volta ad accertare:
"1) quanto alla sussistenza della situazione di "dipendenza economica",
indagare se lo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti sia "eccessivo",
essendo il contraente che lo subisce privo di reali alternative economiche sul
mercato (p. es., perché impossibilitato a differenziare agevolmente la propria
attività o per avere adeguato l'organizzazione e gli investimenti in vista di quel
rapporto); pagina 27 di 62 2) quanto all'"abuso", indagare la condotta arbitraria contraria a buona fede,
ovvero l'intenzionalità di una vessazione perpetrata sull'altra impresa, in vista
di fini esulanti dalla lecita iniziativa commerciale retta da un apprezzabile
interesse dell'impresa dominante (quale, p. es., modificare le proprie strategie
di espansione, adattare il tipo o la quantità di prodotto, o anche spuntare
migliori condizioni), mirando la condotta soltanto ad appropriarsi del margine
di profitto altrui" (così Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n. 1184 del 21/01/2020).
2.3
Nella fattispecie, non si ravvisano gli indici sintomatici della dipendenza economica e del relativo abuso.
Come è stato affermato dalla giurisprudenza, il principale elemento
sintomatico della dipendenza è rappresentato dall'esecuzione da parte
dell'imprenditore debole di una serie di investimenti specifici (relational specific investments), nell'ottica di far fronte agli impegni contrattuali
assunti con l'imprenditore forte.
L'imprenditore debole si trova così esposto al ricatto (hold up)
dell'imprenditore forte, giacchè la minaccia di interruzione del rapporto
lo costringe a proseguirlo accettando condizioni inique, di fronte
all'eventualità (laddove sul mercato non siano reperibili dei validi
"sostituti") di non riuscire ad ammortizzare gli investimenti che ha fatto
pagina 28 di 62 nel tempo, o di dover affrontare dei costi elevati per la loro riconversione
(switching costs) (cfr. Trib. Milano 17/5/2017 cit.).
Come affermato “l'impossibilità di reperire delle alternative soddisfacenti riveste un ruolo centrale nella valutazione circa la dipendenza economica,
senza la quale è ultronea ogni indagine sull'abuso” (Trib. Roma 26/1/2020).
Nella specie, non risulta sussistere un rapporto di dipendenza economica tra le parti né al momento della stipulazione del contratto, né durante la sua esecuzione e neanche al momento della disdetta contrattuale.
Le società del erano libere di scegliere sul mercato la propria Parte_9
controparte contrattuale e, conseguentemente, l'assetto negoziale ritenuto
più confacente ai propri interessi; durante il rapporto hanno acquistato da altre compagnie petrolifere potendolo fare in forza del Decreto Monti ma anche in quanto libere di rinvenire alternative utili sul mercato;
e dopo la disdetta hanno instaurato un rapporto commerciale con altri partner.
2.4
Neppure possono cogliersi elementi di squilibrio dalle condizioni di
contratto: queste, al contrario, appaiono essere conformi ad uno schema
conosciuto e diffuso nella prassi in quanto rispondente agli interessi delle parti: la società petrolifera eroga un contributo una tantum all'inizio del rapporto;
le parti stabiliscono un quantitativo minimo di acquisti di carburante pagina 29 di 62 concordando altresì che qualora detto quantitativo minimo non venga raggiunto la convenzionata avrebbe avuto la facoltà, in alternativa, o di prorogare il contratto di un periodo che consentisse il raggiungimento di detto quantitativo, o di riconoscere alla società fornitrice un determinato importo per ogni mc di carburanti non acquistato rispetto al minimo citato.
2.5
Il negozio non può ritenersi utilizzato a fini vessatori: l'indicazione di
obiettivi commerciali risponde a comprensibili logiche commerciali e la
loro individuazione avveniva nel concerto tra le parti (essendo bene libere le società di rivolgersi alla concorrenza).
In caso di mancato raggiungimento degli obiettivi veniva prevista la possibilità
di continuare la relazione commerciale in essere, oppure di recedere attraverso il pagamento di un importo comunque concordato.
2.6
Il contratto è stato liberamente concordato dalle parti nell'ambito della loro autonomia commerciale e che dalla regolamentazione contrattuale non
risultano elementi di squilibrio.
3
Occorre comunque verificare se la condotta posta in essere dalla Compagnia
Petrolifera possa in concreto essere stata contraria a buona fede così pagina 30 di 62 impedendo alla società del di raggiungere gli obiettivi previsti Parte_9
attraverso l'imposizione di prezzi svantaggiosi. Se tale condotta non si qualifica come abusiva ai sensi della legge 192/1998, la stessa deve comunque allinearsi ai canoni codicistici di conduzione del rapporto contrattuale,
ricordando che ciascun contraente deve agire lealmente senza compromettere indebitamente, ma anzi per quanto possibile preservando, gli interessi dell'altro contraente.
3.1
Con particolar riguardo alla tesi invocata dalle società, giova rammentare che secondo la Suprema Corte (cfr rec. Cassazione civile sez. VI, 06/02/2020,
n.2762) “Ai fini dell'operatività della fictio di avveramento di cui all'art. 1359
c.c., l'esistenza di un interesse contrario all'avveramento della condizione non
va valutata in termini astratti o facendo riferimento al solo momento della
conclusione del contratto, ma valorizzando il dato dell'effettivo interesse delle
parti all'epoca in cui si è verificato il fatto o comportamento che ha reso
impossibile l'avveramento della condizione. Comunque spetta alla parte
interessata la dimostrazione del fatto che l'altra parte abbia tenuto un
comportamento idoneo ad impedire l'avveramento della condizione, e si sia
così reso inadempiente agli obblighi generali di buona fede e correttezza
ovvero incombe sul creditore, che lamenti tale mancato avveramento, l'onere
di provarne l'imputabilità al debitore a titolo di dolo o di colpa.” pagina 31 di 62 3.2
Al riguardo si rileva anzitutto che il raggiungimento di determinati obiettivi
CO contrattuali non può dirsi contrario all'interesse dell' atteso che il raggiungimento dell'obiettivo di vendita produce vantaggi anche nella sfera del fornitore.
3.3
Si rileva inoltre che il mancato raggiungimento degli obiettivi non determina di
CO per sé un esborso da parte delle società a favore dell' tante la facoltà delle stesse di proseguire la relazione commerciale.
4
CO Ciò posto, è comunque possibile affermare che abbia effettivamente applicato uno schema di incentivazione del settore “SELF”, producendo un conseguente effetto penalizzante sul settore “Servito”, in cui operano le società
del che in ragione di tale politica commerciale ha ritenuto di non Parte_9
poter proseguire la relazione commerciale in quanto non vantaggiosa.
4.1
Nondimeno, alla luce delle risultanze emerse, non può dirsi che la condotta
CO tenuta da sia contraria all'obbligo di buona fede nell'esecuzione del contratto.
4.2 pagina 32 di 62 Al fine di un miglior inquadramento fattuale della vicenda è stata disposta una consulenza tecnica cosi da acquisire i necessari elementi di valutazione tenuto conto della complessità sul piano tecnico-specialistico dei fatti di causa.
E' noto che la consulenza tecnica di ufficio, non essendo qualificabile come mezzo di prova in senso proprio, perché volta ad aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni necessitanti specifiche conoscenze, è sottratta alla disponibilità delle parti ed affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito.
Questi può affidare al consulente non solo l'incarico di valutare i fatti accertati o dati per esistenti (consulente deducente), ma anche quello di accertare i fatti stessi (consulente percipiente), ed in tal caso è necessario e sufficiente che la parte deduca il fatto che pone a fondamento del suo diritto e che il giudice ritenga che l'accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche (Cass. civ.
Sez. III Ord., 08/02/2019, n. 3717).
4.3
Il CTU all'esito di indagini accurate svoltesi in contradditorio con i consulenti di parte rispondeva ai quesiti svolgendo le considerazioni sopra richiamate che vengono recepite dal Tribunale in quanto basate su una approfondita disamina della materia, delle condizioni concrete di mercato, dei rapporti tra le parti. Il
CTU è pervenuto ad una propria valutazione, valorizzando gli aspetti oggettivi pagina 33 di 62 evidenziati. Valutazione condivisa e confermata dal giudice.
4.4
CO Anzitutto il CTU ha ritenuto fondata la tesi della società laddove
CO evidenziava che i prezzi non venivano determinati unilateralmente da avendo la società del possibilità di influire indirettamente sul Parte_9
prezzo attraverso l'erogazione di contributi economici a titolo di sconti sul carburante (pag. 53 relazione). Il CTU ha analizzato i vari fattori in gioco nella determinazione dei prezzi pervenendo alla conclusione che il prezzo non poteva dirsi imposto dalla Compagnia Petrolifera stante la possibilità delle società di influire indirettamente attraverso gli sconti.
4.5
Il CTU ha valorizzato altre circostanze che hanno influito nel mancato raggiungimento dei risultati, non dipendenti unicamente dalle condizioni di prezzo applicate.
5.5
Ciò premesso, il Tribunale ha affermato esser pacifico che alla scadenza del contratto in data 30 giugno 2016 gli obiettivi fissati nell'art.17 del contratto,
clausola da ritenere valida, per le ragioni che precedono, non sono stati raggiunti e che per tale titolo 'API ha diritto al pagamento della somma complessiva di € 892.562,40, calcolata secondo quanto previsto all'articolo 17
pagina 34 di 62 del richiamato contratto e cioè moltiplicando € 15,00 per ogni kilolitro di carburante non acquistato rispetto agli obiettivi commerciali prefissati (importo confermato dal CTU, cfr pag. 50 perizia).
5.6
Il giudice di prime cure ha premesso che la clausola n.17 prevede il riconoscimento di un corrispettivo allorché le società acquirenti non raggiungano gli obiettivi commerciali e non intendano prorogare il contratto.
5.7
Ha inoltre ritenuto che l'importo pattuito sia stato previsto quale corrispettivo rispetto all'obbligazione di raggiungimento di determinati risultati così che la pattuizione in oggetto debba essere qualificata come clausola penale, come tale riducibile ex art.1384 cc.
6
Com'è noto, l'art. 1384 cod. civ. consente al giudice di diminuire equamente la penale se l'ammontare della medesima è "manifestatamente eccessivo, avuto
riguardo all'interesse che il creditore aveva all'adempimento".
6.1
L'esercizio da parte del giudice di tale potere, che incide sull'autonomia negoziale dei contraenti, postula non solo una specifica richiesta, ma anche l'allegazione, da parte del soggetto obbligato, delle ragioni dell'asserita pagina 35 di 62 manifesta sproporzione della penale rispetto all'interesse del creditore nonché
la prova delle circostanze di fatto che rendano ictu oculi rilevabile l'eccessività
della sanzione convenzionale prevista per l'inadempimento (o per l'inesatto adempimento). Come osservato dalla Suprema Corte (Cassazione civile sez. II,
19/12/2019, n.34021): “Il potere che il giudice può esercitare d'ufficio ai sensi
dell'art. 1384 c.c. è subordinato all'assolvimento degli oneri di allegazione e di
prova, incombenti sulla parte, in riferimento alle circostanze rilevanti per la
valutazione della eccessività della penale, che deve risultare ex actis ossia dal
materiale probatorio legittimamente acquisito al processo, senza che egli
possa ricercarlo d'ufficio”. Sempre esprimendosi sul punto la giurisprudenza
ha avuto modo di chiarire che: "in tema di riduzione della penale, la
valutazione va riferita al momento in cui si è concluso il contratto cui accede,
e non a quello in cui ne viene chiesto il pagamento, sicchè, ove essa risulti
adeguata all'interesse del creditore all'adempimento con riferimento al
momento della stipulazione, rimane priva di rilevanza l'eventuale eccessività
per la sopravvenienza di fatti che riducano l'interesse del creditore o l'entità
del pregiudizio che il medesimo viene a subire per effetto dell'inadempimento"
(cfr. Cass. 11710/2002 e Cass. 15468/2009)
6.2
In difetto di elementi da cui possa desumersi l'eccessività del corrispettivo, le società del sono tenute al pagamento dell'importo di € 897.562,50 Parte_9 pagina 36 di 62 CO ad
7
Le società del risultano invece creditrici nei confronti di API del Parte_9
compenso variabile calcolato come segue: , Euro 19.713,608 oltre ad Pt_5
IVA 22%; Euro 103.069,154 oltre ad IVA 22%; , Euro Pt_6 Pt_1
1.044.325,956 oltre ad IVA 22%; Euro 26.421,176 oltre ad IVA 22%. Pt_4
All'importo di complessivi Euro 1.193.529,894 oltre ad IVA 22% per complessivi Euro 1.456.106,471 (IVA inclusa), vengono dedotti gli acconti percepiti dalle società, come pacificamente ammesso da entrambe le parti, con conseguente determinazione dell'importo residuo di Euro 677.057,20 (IVA
inclusa).
8
Ne consegue che in forza della compensazione le società del sono Parte_9
CO tenute a corrispondere ad in via solidale l'importo di € 220.505,30, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, in forza dell'art. 17 del contratto stipulato inter partes, previa compensazione con gli importi alle stesse dovuti in forza dell'art. 15 del medesimo contratto. Oltre interessi in misura legale dalla domanda al saldo.
9
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in base al valore pagina 37 di 62 di causa in € 13.430,00, oltre accessori. Le spese del CTU rimangono invece a carico di entrambe le parti nella misura del 50% tenuto conto della complessità
degli accertamenti e dell'interesse comune allo svolgimento dell'indagine.
***
Col primo motivo di gravame (violazione del decreto Cresci Italia) Pt_1
eccepisce la nullità della clausola ex art.17, comma 3, del decreto legge Pt_1
n.1/2012, convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 27, il quale così dispone: <<3. I comportamenti posti in essere dai titolari degli impianti
ovvero dai fornitori allo scopo di ostacolare, impedire o limitare, in via di
fatto o tramite previsioni contrattuali, le facoltà attribuite dal presente articolo
al gestore integrano abuso di dipendenza economica, ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n. 192.>>, in relazione al disposto di cui al primo comma di tale articolo, il quale così dispone: << I gestori degli
impianti di distribuzione dei carburanti che siano anche titolari della relativa
autorizzazione petrolifera possono liberamente rifornirsi da qualsiasi
produttore o rivenditore nel rispetto della vigente normativa nazionale ed
europea. A decorrere dal 30 giugno 2012 eventuali clausole contrattuali che
prevedano per gli stessi gestori titolari forme di esclusiva
nell'approvvigionamento cessano di avere effetto per la parte eccedente il 50
per cento della fornitura complessivamente pattuita e comunque per la parte
eccedente il 50 per cento di quanto erogato nel precedente anno dal singolo pagina 38 di 62 punto vendita. Nei casi previsti dal presente comma le parti possono
rinegoziare le condizioni economiche e l'uso del marchio.>>
L'appellante sostiene che la clausola di cui all'art.17 del contratto rientrerebbe nella previsione della nullità di cui al comma 3° dell'art.1 del cd Decreto Salva
Italia: ciò perché la comminatoria della penale per il caso di mancato rispetto dei Minimi veniva a costituire un chiaro deterrente per a non esercitare il Pt_1
CO diritto di rifornirsi da terzi diversi da er il 50% del proprio fabbisogno di carburanti, con l'effetto, quindi, di ostacolare, impedire o limitare l'esercizio del diritto, secondo il seguente schema:
esercizio del diritto di acquistare da terzi il 50% dei carburanti = mancato raggiungimento dei minimi = debenza della penale = deterrente all'esercizio del diritto.
Sempre col primo motivo di gravame nega esservi stata da parte sua Pt_1
possibilità di scegliere di prorogare la Convenzione;
a suo dire non si sarebbe
CO trattato di valida alternativa, posto che i prezzi praticati da non erano concorrenziali, ed in ogni caso la previsione si sarebbe posta in contrasto con la nota regola antitrust per cui il patto di esclusiva non poteva eccedere la durata di 5 anni. Di qui la nullità della clausola per violazione della norma di cui al terzo comma dell'art.9 legge 192/1998 (<<3. Il patto attraverso il quale
si realizzi l'abuso di dipendenza economica è nullo. Il giudice ordinario
competente conosce delle azioni in materia di abuso di dipendenza economica, pagina 39 di 62 comprese quelle inibitorie e per il risarcimento dei danni>>) per violazione del divieto di abuso di dipendenza economica.
L'appellante sostiene che uguale sarebbe la conclusione anche laddove la clausola fosse considerata solo parzialmente nulla (art.1419 c.c.): se, infatti, in tale ipotesi i fossero ridotti del 50% (al pari della riduzione Per_1
CO dell'obbligo di rifornirsi in esclusiva da previsto dal decreto), i Minimi
(dimezzati) sarebbero stati raggiunti.
***
Il primo motivo di gravame, certamente ammissibile ex art.342 cpc (in quanto reca un'argomentazione ben comprensibile che, se accolta, potrebbe condurre alla riforma totale o parziale della decisione impugnata), non appare tuttavia fondato.
Esso poggia sull'assunto dell'invalidità della clausola contrattuale, pattuita nel corso dell'anno 2011 (05/05/2011), per effetto di una disciplina sopravvenuta,
entrata in vigore il 24/01/2012 [decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 27 (in S.O. n. 53, relativo alla
G.U. 24/03/2012, n. 71)], concepita a tutela del gestore dell'impianto di vendita del carburante al pubblico nei confronti della controparte, costituita dal fornitore di carburante.
Ora, se è vero che di regola tale è la compagnia petrolifera, soggetto pagina 40 di 62 economicamente forte, è altrettanto vero che non sempre la controparte contrattuale della compagnia petrolifera è costituita dal gestore della pompa di benzina, soggetto economicamente debole (tanto che non per caso esercita di regola i suoi diritti innanzi al giudice del lavoro), ben potendosi dare il caso,
come quello in esame, in cui – ferma l'erogazione del carburante dalla compagnia petrolifera ai singoli gestori in forza di contratto di somministrazione – venga altresì raggiunto un accordo tra la fornitrice del carburante ed il soggetto proprietario di uno o più (nel nostro caso 25) “pompe di benzina” (rectius impianti di distribuzione al pubblico del carburante), per l'utilizzo degli impianti stessi ai fini della distribuzione del carburante,
veicolato al pubblico grazie all'intermediazione offerta dai singoli gestori,
normalmente in rapporto di comodato con la proprietaria degli impianti.
La premessa che precede è di rilievo al fine di individuare, e limitare, il portato della norma in discorso sul piano soggettivo. A prescindere dal fatto che si tratta di norma sopravvenuta, come tale inidonea ad incidere sulla validità della pattuizione sotto il profilo del vizio genetico della causa, è appena il caso di rilevare che la stessa è espressamente concepita come di protezione per il gestore, non per il proprietario, dell'impianto, il quale può avvalersene, in linea di fatto, ma solo di riflesso, in tanto in quanto il gestore ritenga di farla valere,
pretendendo, a seguito dell'entrata in vigore della nuova disposizione, di poter liberamente e senza sanzioni rifornirsi, sia pure nel limite del solo 50%, di pagina 41 di 62 carburante acquistato presso soggetti diversi rispetto alla compagnia petrolifera con cui era in precedenza in atto un rapporto di esclusiva.
E' chiaro che in tale prospettiva non può sussistere dubbio alcuno in ordine alla validità del patto di esclusiva per come in concreto pattuito, sia per la sua indiscutibile validità al momento della relativa pattuizione, sia perché la disciplina di protezione introdotta è a favore del gestore dell'impianto, quale soggetto debole, non del proprietario, sia, infine, per la ragione già
correttamente e condivisibilmente espressa nella sentenza impugnata, e che,
cioè, il patto era stato frutto di una trattativa condotta a livello paritario dalla compagnia petrolifera con un soggetto economicamente forte, quale è
certamente chi possiede ben 25 impianti di distribuzione al pubblico di carburanti in un'area popolosa, ricca ed ampiamente motorizzata quale è quella di Brescia e dei relativi dintorni.
Non si è dunque in presenza di un abuso di dipendenza economica nel senso tratteggiato da parte appellante e non sussistono i presupposti per la declaratoria di invalidità del contratto di convenzionamento né di invalidità ex art.1419 cc della sola clausola di cui all'art.17 di tale contratto.
Col secondo motivo di gravame (violazione della normativa antitrust)
l'appellante lamenta nullità della clausola n.17 del contratto ex art.5, comma 1,
n.1, reg. (UE) 330/2010; articolo 2, comma 3°, legge 287/1990 ed artt.1344,
1418 e 1419 c.c.: ciò in relazione al divieto, posto da tale regolamento pagina 42 di 62 (direttamente applicabile, in quanto tale, nel territorio nazionale), all'art.5, di pattuizione di un impegno di non concorrenza (nozione inclusiva dei diritti di esclusiva) di durata superiore a 5 anni (salvo il solo caso in cui l'acquirente operasse su terreni di proprietà del fornitore). Poiché nel caso di specie i terreni
CO delle stazioni di rifornimento erano di , e non di il limite dei 5 anni Pt_1
non avrebbe potuto essere superato. Nessun dubbio, poi, quanto all'applicabilità del limite in questione, subordinata alla presenza sul mercato per quota non inferiore al 10%, posto che API superava ampiamente tale soglia minima.
Inoltre la pattuizione avrebbe sofferto di nullità derivata dalla legge antitrust nazionale, legge n.287/1992, il cui articolo 2, commi 3° e 4°, prevede la nullità
delle intese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza.
Anche qui l'appellante rappresenta la nullità dell'articolo 17 della
Convenzione in quanto clausola avente la finalità di aggirare i predetti divieti e perciò da ritenersi nulla in quanto in frode alla legge (art.1344 c.c.), e ciò
perché la penale, ivi contemplata, avrebbe avuto lo scopo di prorogare oltre i 5
CO anni l'esclusiva di
***
Ritiene il collegio che anche il secondo motivo di gravame non possa trovare pagina 43 di 62 accoglimento.
E' evidente, infatti, che nella specie era stata pattuita in 5 anni, e non oltre, la durata del vincolo di esclusiva, il cui limite di legge scaturisce dall'esigenza di salvaguardare, a carico di chi ne è gravato, la permanente effettività della libertà di iniziativa economica.
Ed infatti, giunti alla scadenza contrattuale, nessuno avrebbe potuto imporre
CO alle società convenzionate di proseguire nel rapporto con la compagnia anche dopo lo spirare del quinquennio di contratto.
E' vero che il rapporto avrebbe potuto proseguire, ma ciò ad esclusiva discrezione della parte gravata dal vincolo di esclusiva quinquennale, ed al fine di rendere ad essa possibile il conseguimento di quantitativi d'acquisto pari o superiori alla soglia minima pattuita, con conseguente esclusione di qualsiasi penalizzazione a suo carico.
Né in ciò può ravvisarsi alcuna forma di indebito condizionamento psicologico: la previsione era infatti correlata alla corresponsione in favore delle parti obbligate di una cospicua contropartita sul piano economico –
l'indennità Una Tantum di € 700.000 – che andava ad aggiungersi al corrispettivo periodico contrattuale di cui all'art.15, il cui integrale mantenimento era stato concepito e concordato in funzione del previsto raggiungimento dell'acquisto di carburante da vendere al pubblico per un pagina 44 di 62 quantitativo minimo di 264.000 chilolitri (kl).
Come ha giustamente osservato il Tribunale, si trattava di un accordo frutto di libera contrattazione, intercorso tra due parti ugualmente in grado di far valere nei confronti dell'altra parte il peso della propria forza economica (l'una in quanto compagnia petrolifera, l'altro in quanto proprietaria di ben 25 impianti nel territorio di Brescia e provincia).
Nessuna imposizione può dunque ravvisarsi nella previsione della possibile proroga del contratto, su determinazione di ove questa avesse Pt_1
ritenuto opportuno avvalersi della facoltà prevista dall'art.17, né può in ciò
concepirsi, in assenza di obbligo, alcuna violazione del divieto di patti di esclusiva ultra-quinquennali.
Col terzo motivo di gravame (abuso di dipendenza economica) l'appellante lamenta nullità della clausola di cui all'art.17 del contratto di convenzionamento ai sensi dell'art.9, comma 3, legge 192/1998 (<Il patto
attraverso il quale si realizzi l'abuso di dipendenza economica è nullo. Il
giudice ordinario competente conosce delle azioni in materia di abuso di
dipendenza economica, comprese quelle inibitorie e per il risarcimento dei
danni>>)
Ribadito – ma ciò era già in sentenza – che il divieto di abuso di dipendenza economica contenuto nella legge sulla sub-fornitura (legge 192/1998) ha pagina 45 di 62 portata generale ed è applicabile a tutti i contratti (Cass.24906/2011)
l'appellante ha premesso che la legge indica due criteri per definire la dipendenza economica:
a) da un lato la possibilità per una parte di imporre all'altra un eccessivo squilibrio dii diritti e obblighi;
b) dall'altro lato la reale possibilità per l'impresa dipendente di reperire sul mercato alternative soddisfacenti;
il secondo, tra i due criteri, sarebbe quello prevalente, perché la sussistenza dello squilibrio contrattuale varrebbe quale mero indizio della dipendenza economica, essendone conseguenza.
L'appellante aggiunge che, essendo indice primario rivelatore della dipendenza economica la mancanza della “reale possibilità per la parte che abbia subito
l'abuso di reperire sul mercato alternative soddisfacenti”, la verifica circa l'effettiva o meno mancanza di alternative andrebbe idealmente compiuta in due fasi:
a) la prima, volta al riscontro dell'esistenza di alternative oggettive, avuto riguardo al mercato rilevante (definito secondo i criteri antitrust);
b) la seconda, volta ad accertare se si tratti di alternative reali e soddisfacenti.
Tanto premesso, l'appellante sostiene che il Tribunale non avrebbe operato correttamente, non avendo – a suo dire - compiuto tale processo di verifica, ed pagina 46 di 62 essendosi invece limitato ad esprimere considerazioni laconiche, generiche e non conferenti.
Afferma, inoltre, che la mancanza per SISA di valide alternative doveva considerarsi “pacifica”, e ciò in quanto:
CO 1) anzitutto la dipendenza di verso doveva ritenersi “in re ipsa”, Pt_1
senza quindi necessità di prova, in ragione del fatto che il Decreto Cresci Italia
aveva implicitamente qualificato quello tra compagnie petrolifere e retisti quale rapporto sempre di dipendenza economica;
2) in secondo luogo perché, anche a prescindere da tale qualificazione di legge,
l'apprezzamento degli elementi di fatto agli atti avrebbe dovuto portare il giudice ad accertare la mancanza di alternative per l'appellante; il Tribunale,
infatti, si sarebbe limitato all'unico rilievo (errato, a giudizio dell'appellante)
CO che né era stata costretta a legarsi ad nel momento iniziale della Pt_1
stipula della Convenzione, né era stata obbligata a rimanere legata ad essa durante la vigenza del contratto e/o dopo la scadenza del quinquennio di durata dello stesso: a detta di il ragionamento del giudice sarebbe erroneo Pt_1
per non aver tenuto conto del fatto che il mercato petrolifero è un oligopolio,
così che le alternative per sarebbero risultate praticamente inesistenti, in Pt_1
CO quanto qualsiasi concorrente di le avrebbe riservato il medesimo trattamento;
pagina 47 di 62 3) in terzo luogo, perché l'esistenza stessa dello squilibrio contrattuale, in ragione della presenza di condizioni gravose e discriminatorie, oltre che conseguenza della dipendenza economica, costituirebbe chiaro indizio della relativa sussistenza.
Quanto, poi, alla prospettata sussistenza di un abuso – e cioè di uno squilibrio contrattuale - ai suoi danni, l'appellante lamenta come erronea la valutazione espressa in sentenza secondo cui non sussisterebbe alcuno squilibrio essendo l'art.17 della convenzione clausola in linea con la prassi del settore, essendo normale la previsione di obiettivi commerciali (i minimi) ed avendo avuto la possibilità di optare per la proroga della convenzione, e così di evitare Pt_1
il pagamento della penale contrattuale.
A tale considerazione l'appellante replica sostenendo che non in questo
CO starebbe lo squilibrio denunciato, bensì nel fatto che potendo influire significativamente sul prezzo di vendita dei carburanti al pubblico, avrebbe potuto concretamente incidere negativamente sulla possibilità per di Pt_1
raggiungere i Minimi fissati nell'articolo.
A tal proposito l'appellante afferma che il prezzo al pubblico sarebbe stato
CO determinato dal prezzo praticato da i gestori di , e inoltre rileva che, Pt_1
sulla base degli accertamenti compiuti dal CTU, anche qualora avesse Pt_1
rinunciato per intero al compenso variabile (mediante bonus, cioè extra sconti,
ai gestori degli impianti: n.d.r.), comunque i prezzi al pubblico sarebbe stati pagina 48 di 62 superiori rispetto a quelli fatti dall'appellata nelle stazioni . Facendo CP_3
richiamo ad autorevole giurisprudenza di merito (Tribunale di Massa in funzione di Giudice del Lavoro, 26/02/2014 e 15/05/2014) sostiene che la contemporanea sussistenza della clausola di esclusiva e di quella attributiva del potere di incidere sul prezzo avrebbe determinato “un evidente squilibrio nelle
posizioni delle parti a favore della Società”, trattandosi di “condizioni
contrattuali ingiustificatamente gravose o discriminatorie, proprio nel senso
previsto dall'art.9 delle legge n.192/1998”.
Di qui la conclusione nel senso che la clausola di cui all'art.17 avrebbe concretato un abuso di dipendenza economica, in quanto in violazione del relativo divieto, perciò nulla ex art.9 legge n.192/1998.
***
Nessuna obiezione in ordine alla portata generale del divieto di abuso di dipendenza economica contenuto nella legge sulla sub-fornitura (legge
192/1998) né circa la relativa applicabilità a tutti i contratti (Cass.24906/2011),
né in ordine all'indicazione dei due criteri per definire la dipendenza economica: a) da un lato la possibilità per una parte di imporre all'altra un eccessivo squilibrio dii diritti e obblighi;
b) dall'altro lato la reale possibilità
per l'impresa dipendente di reperire sul mercato alternative soddisfacenti;
con previsione della prevalenza del secondo, in quanto la sussistenza dello squilibrio contrattuale può costituire soltanto un indizio della dipendenza pagina 49 di 62 economica, essendone conseguenza.
E' condivisibile pure l'affermazione di parte appellante secondo cui, essendo indice primario rivelatore della dipendenza economica la mancanza della
“reale possibilità per la parte che abbia subito l'abuso di reperire sul mercato
alternative soddisfacenti”, la verifica circa l'effettiva o meno mancanza di alternative andrebbe idealmente compiuta in due fasi: a) la prima, volta al riscontro dell'esistenza di alternative oggettive, avuto riguardo al mercato rilevante (definito secondo in criteri antitrust); b) la seconda, volta ad accertare se si tratti di alternative reali e soddisfacenti.
Non è invece condivisibile l'assunto successivo, secondo cui il Tribunale non avrebbe operato correttamente, non avendo compiuto tale processo di verifica,
ed essendosi invece limitato ad esprimere considerazioni laconiche, generiche e non conferenti.
Al contrario il Tribunale ha infatti preso specifica posizione sul punto,
affermando, a pag.19 della sentenza, che <nella fattispecie, non si ravvisano
gli indici sintomatici della dipendenza economica e del relativo abuso>> e ciò
perché, <come è stato affermato dalla giurisprudenza, il principale elemento
sintomatico della dipendenza è rappresentato dall'esecuzione da parte
dell'imprenditore debole di una serie di investimenti specifici (relational
specific investments), nell'ottica di far fronte agli impegni contrattuali assunti
con l'imprenditore forte. L'imprenditore debole si trova così esposto al ricatto pagina 50 di 62 (hold up) dell'imprenditore forte, giacchè la minaccia di interruzione del
rapporto lo costringe a proseguirlo accettando condizioni inique, di fronte
all'eventualità (laddove sul mercato non siano reperibili dei validi
"sostituti") di non riuscire ad ammortizzare gli investimenti che ha fatto nel
tempo, o di dover affrontare dei costi elevati per la loro riconversione
(switching costs) (cfr. Trib. Milano 17/5/2017 cit.).>>.
Per tale argomentato motivo – effettuazione di investimenti specifici e protrazione del rapporto onde evitare il rischio della vanificazione dello sforzo economico in tal modo sostenuto, in assenza di alternative concretamente esperibili – il Giudice di prime cure è pervenuto alla conclusione che <nella
specie non risulta sussistere un rapporto di dipendenza economica tra le parti
né al momento della stipulazione del contratto, né durante la sua esecuzione e
neanche al momento della disdetta contrattuale>>, ed infatti <le società del
erano libere di scegliere sul mercato la propria controparte Parte_9
contrattuale e, conseguentemente, l'assetto negoziale ritenuto più confacente
ai propri interessi;
durante il rapporto hanno acquistato da altre compagnie
petrolifere potendolo fare in forza del Decreto Monti ma anche in quanto
libere di rinvenire alternative utili sul mercato;
e dopo la disdetta hanno
instaurato un rapporto commerciale con altri partner.>>.
Pertanto la conclusione circa l'insussistenza di un rapporto di dipendenza economica è stato giustificato in sentenza con apposita argomentata pagina 51 di 62 motivazione;
non solo: gli argomenti a tal fine addotti, e sopra riportati, tratti da autorevole precedente di merito (Trib. Milano 17/5/2017), non sono stati fatti oggetto di specifica argomentata censura da parte dell'appellante, così che il motivo di gravame in esame appare - sul punto - al limite dell'inammissibilità per violazione della regola di cui all'art.342 cpc.
L'affermazione, poi, secondo cui la mancanza per di valide alternative Pt_1
avrebbe dovuto considerarsi “pacifica” è tutt'altro che fondata;
anzitutto pacifica non può considerarsi già per la chiara manifestazione di dissenso da parte dell'appellata; in ogni caso, a voler intendere il vocabolo “pacifica” come
“evidente”, di certo a giudizio del collegio tale non può considerarsi.
Anzitutto non può in alcun modo esser condivisa l'affermazione di parte
CO appellante secondo cui la dipendenza di verso ovrebbe ritenersi “in Pt_1
re ipsa”, senza quindi necessità di prova, in ragione del fatto che il Decreto
Cresci Italia aveva implicitamente qualificato quello tra compagnie petrolifere e retisti quale rapporto sempre di dipendenza economica. La disciplina normativa invocata, infatti, è finalizzata alla tutela del lavoro e non della proprietà, né della rendita, e, pertanto, è da interpretarsi in senso restrittivo,
come riferibile al solo gestore dell'impianto di distribuzione del carburante, e non anche al proprietario dello stesso, ancorché stipulante contratto di convenzionamento avendo come controparte la compagnia petrolifera.
In secondo luogo il collegio non ritiene di poter accogliere la censura mossa da pagina 52 di 62 parte appellante al rilievo, fatto dal giudice di prime cure, secondo il quale né
CO
era stata costretta a legarsi ad nel momento iniziale della stipula Pt_1
della Convenzione, né era stata obbligata a rimanere legata ad essa durante la vigenza del contratto e/o dopo la scadenza del quinquennio di durata dello stesso, fondato sul carattere oligopolistico del mercato del carburante per autotrazione. Tale considerazione può assumere rilievo, infatti, nel quadro di un'analisi di tipo economico-sociale, non certo nell'individuazione delle situazioni di diritto e di dovere nel quadro di un rapporto obbligatorio, cui soltanto deve aversi riguardo al fine di rispondere alla domanda se per vi Pt_1
fosse oppure no un vincolo contrattuale che le avrebbe inibito di rivolgersi ad
CO altro fornitore di carburante, diverso da E la risposta al riguardo data dal
Tribunale appare chiara e convincente, e peraltro conforme all'incontroverso svolgimento dei fatti.
Con riferimento, poi, alla deduzione della sussistenza di una situazione di dipendenza economica in ragione dell'intrinseco della pattuizione, in quanto asseritamente recante condizioni onerose per una sola delle parti, la corte ritiene di non poter ravvisare alcuno squilibrio ai danni dell'imprenditore convenzionato ed a beneficio della compagnia petrolifera in ragione della presenza nella convenzione, di una clausola, come quella in questione (art.17
della convenzione), la quale preveda a favore dell'imprenditore convenzionato l'erogazione anticipata di una somma di denaro una tantum, di rilevante entità
pagina 53 di 62 (€ 700.000,00), quale emolumento aggiuntivo rispetto a quello ordinario,
regolato dal precedente articolo 15, stabilendo nel contempo che la definitiva attribuzione di tale compenso aggiuntivo dovesse essere subordinata al raggiungimento di una certa soglia di volumi di acquisto, concordemente determinata ex ante (e così impegnando l'obbligato ad assumere determinazioni atte a rendere possibile il conseguimento di tale risultato).
Non vi è dunque in ciò alcuno squilibrio e da ciò non può quindi neppure dedursi la presenza di una situazione di dipendenza economica.
Ritiene, ancora, il collegio che non possa esser considerata decisiva, al fine dell'accertamento del prospettato squilibrio, l'ipotizzata influenza delle
CO politiche aziendali di nella determinazione del prezzo al consumo del carburante e, con essa, l'incidenza che tale condotta avrebbe assunto nel conseguimento o meno dei quantitativi minimi di acquisto contemplati nella convenzione.
Quando (per semplicità ci si riferisce a questa per parlare di tutte e Pt_1
CO quattro le società attrici) ha contrattato con le condizioni della convenzione era ben consapevole del fatto che la compagnia petrolifera avrebbe in seguito potuto rifornire anche impianti self service o automatici, o
CO avrebbe potuto anche gestirne in proprio;
altrettanto era consapevole del fatto che avrebbe potuto mantenere, quale opzione prevalente, quella del Pt_1
rifornimento “servito” rispetto a quello “self service”, oppure optare per una pagina 54 di 62 radicale variazione rispetto al passato;
tutto questo non stava nella convenzione, che non contemplava alcun divieto al riguardo né all'una né
all'altra delle parti contrapposte.
Del tutto irrazionale ed ingiustificata appare poi la pretesa di confrontare i prezzi del carburante acquistato “self service” con quelli del carburante
“servito”, perché è ovvio che il servizio è una prestazione aggiuntiva che va remunerata. Rientra pertanto nell'area della libera scelta imprenditoriale l'opzione per l'una o per l'altra modalità di distribuzione del carburante al pubblico.
Ma nessuna plausibile conclusione può trarsi da ciò in ordine all'assunto secondo cui il mancato raggiungimento delle soglie minime di cui all'art.17
sarebbe dipeso dalla condotta contraria a buona fede della compagnia petrolifera.
Col quarto motivo di gravame (violazione del dovere di buona fede)
l'appellante sottopone a censura il capo di decisione col quale il Tribunale ha escluso che nella fattispecie potesse ravvisarsi violazione del dovere di buona
CO fede da parte di A tal fine richiama i seguenti elementi di fatto: 1) la
CO CO convenzione prevedeva l'esclusiva di ella fornitura dei carburanti;
2)
aveva avuto un ruolo fondamentale nella formazione del prezzo al pubblico dei
CO carburanti (fissando, essa stessa, il prezzo minimo); 3) veva adottato una politica di formazione dei prezzi di incentivazione del canale “self” a pagina 55 di 62 CO detrimento del canale “servito”; 4) il prezzo praticato al pubblico da elle proprie stazioni self ( era inferiore al minimo che avrebbe CP_3 Pt_1
potuto praticare rinunciando per intero al compenso variabile;
5) la politica di
CO determinazione dei prezzi di costituiva una delle cause del mancato raggiungimento dei minimi da parte di . Pt_1
Dei dati testè riportati si è tenuto conto nelle considerazioni che precedono relative al precedente motivo di gravame, dove si era concluso escludendo che
CO la condotta di ancorché possano esserne derivate le conseguenze sopra riportate, possa esser qualificata come in mala fede.
CO veva il diritto di fornire, ed anche di gestire in proprio o mediante gestori di sua fiducia, impianti automatici e/o “self service” e di praticarvi, o di farvi praticare, i prezzi ritenuti più consoni rispetto alle prospettive di profitto che riteneva di ottenere, ed in ciò non può ravvisarsi alcuna lesione, né diretta né
indiretta, dei diritti di , che devono esser valutati entro e non oltre il Pt_1
perimetro della disciplina contrattuale di cui alla convenzione, che la lasciava libera di organizzare i propri 25 punti vendita nel modo più consono alle sue aspettative, fermo restando che per il conseguimento del premio costituito dalla somma una tantum stabilita nell'art.17 (o, meglio, dal relativo integrale mantenimento, senza alcuna restituzione) avrebbe dovuto raggiungere i quantitativi minimi di acquisto ivi stabiliti.
Il che non si è verificato. pagina 56 di 62 Sempre col quarto motivo di gravame, seconda parte, facendo richiamo alla
CO già prospettata mala fede di l'appellante ha sostenuto esser errata la decisione del Tribunale il quale aveva ritenuto inapplicabile la “fictio juris” ex art.1359 c.c. di verificazione dell'evento dedotto a condizione (perché il mancato raggiungimento dello stesso doveva essere imputato alla condotta della parte che aveva interesse contrario alla verificazione della condizione),
per essere comune ad entrambe le parti l'interesse al raggiungimento dei quantitativi in oggetto.
A detta dell'appellante se tale comune interesse avesse potuto sussistere all'inizio, non altrettanto sarebbe stato per il periodo successivo, in quanto i
CO minori acquisti di carburante fatti dai gestori di proprietà sarebbero Pt_1
stati
contro
-bilanciati da quelli maggiori fatti dalle strutture automatiche ed a
CO self service sempre facenti capo alla rete di distribuzione
Qualunque opinione si abbia a tale riguardo, ritiene in ogni caso il collegio di non poter seguire l'impostazione giuridica che ne è presupposta, costituita dalla qualificazione della clausola in esame quale condizione in senso tecnico
(riferibile quindi ad elemento accidentale del contratto).
L'art.17 della convenzione, per come risulta dal suo testo letterale, risulta in fatti esser stato concepito in modo tale che il conseguimento dell'obiettivo quantitativo ivi indicato venisse configurato non già quale evento futuro ed incerto cui correlare l'insorgenza, o la risoluzione, di un diritto, bensì quale pagina 57 di 62 oggetto di un'obbligazione specificamente assunta come propria dalle società
convenzionate, remunerata con l'erogazione anticipata di un emolumento aggiuntivo, e cioè la somma una tantum di € 700.000,00.
Tale conclusione è resa evidente dalla disciplina stabilita per il caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo, con l'alternativa tra prosecuzione del rapporto e sua cessazione con la restituzione ad API di € 15,00 per ogni kl mancante rispetto alla soglia minima pattuita (264.000 kl), in luogo della sola e semplice restituzione della somma inizialmente erogata a titolo di Una Tantum,
eventualmente maggiorata di interessi, come sarebbe logico attendersi ove si trattasse davvero di clausola recante condizione, quale elemento accidentale del contratto.
In tale prospettiva, del resto, si colloca la stessa parte appellante, laddove, nel quadro del medesimo quarto motivo di gravame, propone riformarsi la sentenza impugnata col riconoscimento del carattere non imputabile dell'inadempimento addebitatogli, appunto perché conseguente all'illegittima condotta di API sopra delineata (politica di vendita che avrebbe impedito il raggiungimento degli obiettivi).
Nel merito tale conclusione non può tuttavia trovare accoglimento per le ragioni già più sopra esposte, e cioè per il carattere lecito, e compatibile con la regolamentazione pattizia, della politica di vendita di CO
pagina 58 di 62 Per quanto concerne, infine, il prospettato abuso del diritto al pagamento della
CO penale, sempre in relazione alla scelta di i favorire il self a detrimento del canale servito, quale concausa del mancato raggiungimento degli obiettivi,
valgono ovviamente le medesime considerazioni.
Col quinto motivo di gravame l'appellante censura come errata l'omessa riduzione ex art.1384 cc della penale contrattuale, invocando anche qui a suo favore le considerazioni svolte nei precedenti punti.
Risultando le quali, per quanto precede, prive di giuridico fondamento, ne viene il rigetto anche di tale richiesta di riduzione, e con esso il rigetto pure del quinto motivo di gravame.
***
Quanto, infine alla questione posta - col sesto motivo di gravame - in ordine all'applicazione in sentenza della compensazione tra le opposte partite in dare ed avere tra le parti, ritiene il collegio sussistere i presupposti di legge per
CO l'applicazione di tale istituto, sia perché il controcredito opposto da in compensazione è relativo a somma certa, liquida ed esigibile, o comunque di pronta e facile liquidazione, sia perché nella specie si tratta di voci di credito contrapposte afferenti ad un medesimo rapporto giuridico, e, quindi di compensazione in senso atecnico, per la quale la giurisprudenza consolidata afferma il seguente principio: <In tema di estinzione delle obbligazioni, la
pagina 59 di 62 compensazione impropria (o atecnica) riguarda crediti e debiti che hanno
origine da uno stesso rapporto e risolvendosi in una verifica delle reciproche
poste attive e passive delle parti, consente al giudice di procedere d'ufficio al
relativo accertamento, anche in grado di appello, senza che sia necessaria
un'eccezione di parte o una domanda riconvenzionale, sempre che
l'accertamento si fondi su circostanze fattuali tempestivamente acquisite al
processo e senza che rilievi la riserva della parte di esercitare il controcredito
in altro giudizio o la pendenza di esso.>> (Cass. Sez.
2 - Ordinanza n. 6700 del
13/03/2024; conformi: Cass. 33872/2022, 28568/2021, 4825/2019).
Come prescritto dal primo comma dell'art.1242 cc <la compensazione
estingue i due debiti dal giorno della loro coesistenza…>>; nel caso in esame l'esigibilità delle due contrapposte obbligazioni viene sostanzialmente a coincidere, in correlazione, cioè, alla data di cessazione del quinquennio di contratto. In concreto non sussiste dunque la necessità di procedere al ricalcolo del dovuto previa maggiorazione, sull'importo di cui all'art.15 della convenzione, degli interessi moratori.
***
Le considerazioni che precedono rendono ragione del mancato accoglimento delle istanze istruttorie formulate dalle parti, perché manifestamente superflue.
***
pagina 60 di 62 Concludendo, la sentenza n.1145/2022 del Tribunale di Brescia deve essere integralmente confermata.
Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante a rimborsare all'appellata le spese del grado, alla cui liquidazione, di cui al dispositivo, si provvede in conformità ai criteri di cui alla tabella A approvata con decreto ministeriale 10 marzo 2014, n. 55 come adeguata dal D.M. 147 del 13 agosto
2022 (liquidate non sulla base dello scaglione di valore dichiarato - da euro
520.001 sino ad euro 1.000.000 – bensì su quello in cui è compresa la statuizione di condanna qui confermata, da euro 52.001 sino ad euro 260.000,
fatta applicazione del valore medio quanto a fase di studio della controversia, a fase introduttiva del giudizio ed a fase decisionale e del valore minimo quanto a fase istruttoria e/o di trattazione).
Sussistono i presupposti per la duplicazione del contributo unificato ai sensi dell'art.13 comma 1 quater DPR 115/2002 come modificato dall'art.1
comma 17 legge 228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
respinge l'appello avverso l'impugnata sentenza n.1145/2022 del Tribunale di
Brescia.
pagina 61 di 62 Condanna l'appellante a rimborsare all'appellata le spese del grado, che si liquidano in complessivi euro 12.154,00 per compenso professionale tabellare,
di cui euro 2.977,00 per la “fase di studio”, euro 1.911,00 per la “fase introduttiva”, euro 2.163,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione ed euro
5.103,00 per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario (15% su compenso totale) ed accessori di legge, se dovuti.
Con duplicazione del contributo unificato ai sensi dell'art.13 comma 1
quater DPR 115/2002 come modificato dall'art.1 comma 17 legge
228/2012.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 20/07/2025
Il presidente estensore
Giuseppe Magnoli
pagina 62 di 62