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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 04/04/2025, n. 532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 532 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di VI
Il Tribunale Ordinario di VI , SEZIONE PRIMA in composizione monocratica in persona del magistrato dott. Eloisa Pesenti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
definitivamente provvedendo nella causa n.1075/2024 promossa con ricorso e iscritta a ruolo il 13.3.2024 da:
(C.F. nato a [...] il Parte_1 C.F._1
21.09.1963 e residente in [...]
(C.F. nata a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 residente in [...], entrambi difesi e rappresentati in giudizio dall'avv. FEDERICO VIERO (C.F. - C.F._3
e dall'avv. OTELLO DAL ZOTTO (C.F. Email_1
- con domicilio C.F._4 Email_2 eletto presso il loro studio in 36015 – Schio (VI) Via Baccarini n. 2, ricorrenti -attori
CONTRO (C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 società con unico socio soggetta a direzione e coordinamento di Enel S.p.A., con sede legale in Roma, Via Ombrone n.5, codice fiscale e iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. , in persona del legale rappresentante ed P.IVA_2
Amministratore delegato rappresentata e difesa dall'avv. Daniele Controparte_2
Cutolo (CF ) in virtù di procura generale per Notar C.F._5 Per_1
rep 53868 racc 26971 del 7 marzo 2017 (doc.n.1, 2), rappresentata e Persona_2 difesa giusta procura in calce al presente atto, dall'avv. Daniele Cutolo (CF
), con studio in Napoli, viale Gramsci. C.F._5
resistente -convenuta conclusioni delle parti:
1 CONCLUSIONI PER I RICORRENTI
Nel merito
1. Accertato e dichiarato che, come dedotto in atti:
- la soc. E-Distribuzione s.r.l. non ha perfezionato la pratica (presentata a maggio 2022) finalizzata all'allacciamento/connessione alla rete elettrica dell'impianto fotovoltaico con batterie di accumulo, installato dai ricorrenti a servizio della loro abitazione (sita in 36030 - San Vito di Leguzzano [VI]
Via Europa n. 2);
- i ricorrenti hanno subito un danno patrimoniale conseguente alla perdita del beneficio fiscale di cui al D.L. 34/2020 (c.d. Superbonus 110%) ed al mancato collegamento/attivazione dell'impianto;
condannarsi la convenuta, per le causali dedotte in atti, a risarcire:
- il danno patrimoniale subito, quantificato in euro 18.928,11, oltre gli interessi legali maturati fino al deposito del ricorso ed a quelli ex art. 1284 IV° comma c.c. dalla presente domanda al saldo effettivo o la diversa somma che sarà provata in corso di causa o ritenuta di giustizia;
- il danno per mancato collegamento dell'impianto alla rete, da liquidarsi anche in via equitativa, oltre gli interessi legali maturati fino al deposito del ricorso ed a quelli ex art. 1284 IV° comma c.c. dalla presente domanda al saldo effettivo;
- le spese/i costi relativi all'attività di assistenza e consulenza stragiudiziale, compresa quella riferita alla procedura di conciliazione, svoltasi avanti ad ARERA, di importo pari ad euro 5.037,14 (all. 31) oltre agli interessi legali ex art. 1284 IV° comma c.c. dalla presente domanda al saldo effettivo. 2. Spese e competenze di causa (da maggiorarsi ai sensi dell'art. 4 comma 1bis del D.M. 55/2014) integralmente rifuse, con distrazione, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., in favore dei sottoscritti avvocati, che hanno anticipato le prime e non percepito le seconde.
In via istruttoria
A. Disporsi CTU contabile volta a quantificare il danno patrimoniale subito dai ricorrenti: - in relazione alla perdita del beneficio fiscale di cui al D.L. n. 34/2020 (c.d. Superbonus 110%);
- in ragione del mancato collegamento dell'impianto fotovoltaico alla rete elettrica con “ritiro dedicato”.
B. Ammettersi a provare, mediante testimoni, le circostanze dedotte nel ricorso del
11.03.2024 con i testimoni ivi indicati.
CONCLUSIONI PER LA PARTE CONVENUTA -RESISTENTE
a) in via preliminare accertare e dichiarare la nullità della domanda porposta ex art.281 undecies c.p.c. per difetto dei requisiti di cui all'art. 125 c.p.c. e 163 c.p.c.
b) in subordine, nel merito, rigettare la domanda dei ricorrenti in quanto totalmente infondata in fatto ed in diritto;
c) rigettare la domanda di risarcimento del danno in quanto assolutamente infondata e non provata, oltre che esorbitante ed eccessiva con riferimento ai danni se ed in quanto subiti;
d) con vittoria di spese diritti ed onorari.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (ART.132 C.P.C.)
2 Con il ricorso in epigrafe indicato gli attori, premesso di essere comproprietari di un immobile abitativo sito in San Vito di Leguzzano,esponevano:
- di avere effettuato interventi godenti del beneficio fiscale previsto dall'art. 119 del D.L. 34/2020 (c.d. Superbonus 110%) tra cui l'istallazione, tramite la società
di un impianto fotovoltaico di potenza di picco pari a 3,75 Kw e di un CP_3 sistema di accumulo di capacità di 22 kWh, sostenendo costi complessivi di euro 8.950,86 per l'impianto fotovoltaico ed euro 21.918,84 per il sistema di accumulo;
- che a conclusione dei lavori, i ricorrenti, tramite la soc. avviavano, a CP_3 maggio 2022, la pratica per la connessione dell'impianto alla rete elettrica, condizione necessaria per poter beneficiare delle detrazioni fiscali del c.d. Superbonus 110% a titolo di interventi di efficientamento energetico;
- che a novembre 2022 la soc. comunicava (solo Controparte_1 verbalmente) la necessità di ripresentare l'istanza con assegnazione di un nuovo codice;
- che con riferimento a questa seconda istanza (n. 347141680) la convenuta, in data
15.12.2022, inviava il proprio preventivo accettato e sottoscritto dalla sig.ra il successivo 13.01.2023; Parte_2
- che tuttavia, anche tale domanda improvvisamente si arrestava;
- che, dopo diffida della società per conto dei ricorrenti, la convenuta si CP_3 impegnava alla soluzione del problema: “scusandoci per il disguido nonché il ritardo, desideriamo informarla di aver preso in carico la sua segnalazione e le confermiamo che sono stata avviate le azioni utili per risolvere la problematica relativa ai dati mancanti SSPC … La informiamo che la problematica verrà risolta entro il 26/05/2023” ;
- che una nuova diffida, inviata dal legale dei ricorrenti, restava priva di riscontro;
- che dopo nuova pec del 05.06.2023 della per conto della ricorrente CP_3
la soc. in data 13.06.2023, rispondeva : Parte_2 Controparte_1
“abbiamo riscontrato un'anomalia sul regime commerciale. Pertanto è necessario che ci inviate una richiesta di cambio di regime in quanto nella pratica risulta una
Cessione Totale con tipologia dati SSPC. A valle del ricevimento di questa richiesta, per risolvere questa anomalia, provvederemo a modificare i dati nella domanda e bonificare i flussi di RN/Gaudì” ;
-che in ottemperanza alla suddetta indicazione, la soc. formulava la CP_3 richiesta in questione;
- che nel frattempo proponeva anche un'istanza di conciliazione (ai Parte_2 sensi dell'art. 2 comma 24 lett. b) L. 481/1995 e dell'art. 141 comma 6 lett. c) del Codice del Consumo) avanti ad ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente), che dava esito negativo;
- che a fronte della successiva comunicazione/conferma del rigetto del flusso di dati dal sistema Gaudì della soc. RN s.p.a. , l'avvocato dei ricorrenti inviava un'ulteriore diffida;
- che in data 20.10.2023 la convenuta confermava che “il problema non risulta ancora risolto in quanto i flussi inviati verso continuano ad essere CP_4
3 respinti con codice di scarto 29”; precisava di avere “richiesto una ulteriore verifica tecnica per controllare sul flusso quali sono i dati mancanti che producono il rigetto della pratica”; si impegnava (nuovamente) a “risolvere il problema entro il 19/11/2023;
- che, decorso inutilmente anche tale termine, il legale dei ricorrenti prendeva atto della mancata regolarizzazione della pratica di connessione e di attivazione/collegamento dell'impianto fotovoltaico alla rete elettrica;
precisava che, stante l'inserimento dell'opera tra gli interventi di efficientamento energetico, la parte assistita, al fine di evitare possibili sanzioni fiscali, posto che l'impianto (non collegato/attivato) era stato inizialmente compreso tra le opere beneficianti del c.d. Superbonus 110%, avrebbe provveduto alla rettifica della dichiarazione dei redditi con versamento dell'importo dovuto a titolo di ravvedimento operoso, e si sarebbe attivata per il risarcimento dei danni subiti/subendi;
- che a causa dell'inadempimento della convenuta il contratto di RID non era stato perfezionato e all'approssimarsi del 30/11/2023, ultima data utile per l'invio di una dichiarazione dei redditi correttiva, la dichiarazione congiunta dei redditi relativi all'anno 2022, presentata dai ricorrenti in data 09.08.2023 veniva rettificata con il versamento della somma integrativa di euro 7.353,11 qualificando gli interventi come ordinari di ristrutturazione edilizia, detraibili al 50% in 10 anni;
- che pertanto a causa del differenziale di detrazione tra la percentuale del 110%, teorica spettante, e quella del 50%, effettivamente applicata , la la perdita di beneficio era stimata in base a perizia di commercialista, in Euro 11.575,00 , corrispondenti alle rate di cui non godrà in futuro” (doc.29)
- che oltre al danno complessivo così subito di euro 18.928,11, l'impianto era ancora “scollegato” per cui i ricorrenti non avrebbero conseguito alcun concreto vantaggio, rispetto ai consumi di energia elettrica e di guadagno per l'energia
“prodotta” e da immettere/condividere in rete. Tutto ciò premesso, i ricorrenti formulavano le conclusioni sopra epigrafate.
Parte convenuta , costituitasi, eccepiva : Controparte_1
-la nullità del ricorso introduttivo per “l'assoluta indeterminatezza della domanda per genericità nella descrizione dei fatti “ e la mancanza della “esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda con le relative conclusioni che
- l'infondatezza della domanda in quanto la “responsabilità nella causazione dell'evento a carico del cliente per inserimento di richieste generiche ed incomplete che non hanno reso possibile la prosecuzione della gestione da parte della comparente.” In particolare la convenuta esponeva che la prima domanda presentata il 10/06/2022 era stata inserita erroneamente in quanto non teneva conto dell'impianto FTV esistente e per tale motivo la stessa era stata annullata su richiesta del cliente in data 29/10/2022 (allegato 2) id 347102896 ; la convenuta precisava che “l'eventuale presenza di un impianto esistente non rappresenta necessariamente un requisito per
4 il quale la società deve richiedere integrazione documentale al richiedente in virtù del fatto che il cliente potrebbe averne richiesto la dismissione o sia in procinto di richiederla.” Il 10/11/2022 veniva presentata la seconda domanda di connessione id 347141680 (allegato 3) con inserimento – da parte del ricorrente - di un regime commerciale denominato: d3e - cessione totale ritiro dedicato o tariffa omnicomprensiva;
la richiesta come formulata non richiedeva, lato E Distribuzione, la necessità di richiedere una integrazione documentale;
il 14/07/2023 il ricorrente richiedeva una modifica di regime di immissione/regime commerciale (allegato 4); la richiesta veniva respinta dalla società per erroneità dei dati con la specificazione:
“Manca la data "Richiesta modifica preventivo" (allegato 5).; il 18/12/2023 il ricorrente formulava altre richieste generiche per cambio regime commerciale (allegato 6, allegato 8).”
La convenuta contestava anche la prova del danno patrimoniale conseguente alla perdita del beneficio fiscale di cui al D.L. 34/2020 (c.d. Superbonus 110%) ed al mancato collegamento/attivazione dell'impianto “in quanto non vi è prova che tale perdita sia connessa casualmente con la mancata attivazione”; ne contestava altresì la quantificazione e la possibilità di liquidazione equitativa, chiedendo il rigetto delle domande attoree.
Nel corso della fase istruttoria con ordinanza del 6.6.2024 il g.i. in accoglimento dell'istanza attorea ordinava alla convenuta, ex art. 210 c.p.c., l'esibizione in giudizio di tutta la documentazione inerente le pratiche attivate con procedura telematica dalla soc. con codice di rintracciabilità n. 333681652 e n. 347141680, e ciò CP_3 entro il 30.11.2024. La parte convenuta non ottemperava all'ordine di esibizione, senza addurre motivazione alcuna. La causa veniva infine trattenuta in decisione ex art. 281 sexies u.co. cpc all'udienza dell'11.3.2025.
Vanno preliminarmente rigettate le istanze istruttorie riproposte in sede di precisazione delle conclusioni in quanto irrilevanti essendo la causa documentalmente istruita.
L'eccezione di nullità del ricorso, sollevata dalla convenuta, va disattesa in quanto risultano sufficientemente delineati petitum e causa petendi, ossia risarcimento danno da inadempimento contrattuale al contratto di cui ai docc. 10 e 11 attorei, per la “ connessione alla rete BT di per l'impianto di produzione Controparte_1 da fonte Solare per una potenza in immissione richiesta di 6 kW sito in Via Europa, 2 San Vito Di Leguzzano”. Secondo i ricorrenti il mancato collegamento dell'impianto da essi realizzato , per cause addebitabili alla convenuta, ha determinato la perdita dei benefici fiscali del “superbonus” , la necessità di rettificare la dichiarazione dei redditi del 2023 per l'anno 2020, e il mancato guadagno in termini di risparmio sulle bollette energetiche e di guadagno dalla vendita di eventuale energia in surplus.
5 Parte attrice ha dedotto l'inadempimento agli obblighi contrattuali di Controparte_1
sanciti dagli artt.4 e seguenti delle “condizioni generali del contratto per il
[...] servizio di connessione degli impianti di produzione alla rete elettrica in bassa tensione” (dco.10 attoreo). Dalla lettura dei documenti prodotti da entrambe le parti risulta che dopo una prima domanda annullata su segnalazione della convenuta (allegati 1 e 2 convenuta ) e una nuova domanda (all.3 convenuta), la pratica si bloccava e dopo la diffida dei ricorrenti tramite la società , la convenuta così rispondeva: CP_3
“Oggetto:Risposta alla richiesta pervenuta il 05/04/2023
[...]
id 347141680POD IT001E304169087 - EUROPA, 2 - 36030, SAN CP_5
VITO DI LEGUZZ, : 371106356Gentile Controparte_6
Cliente,riscontriamo la sua comunicazione del 05/04/2023 pervenuta tramite PEC, scusandoci per il disguido nonché il ritardo, desideriamo informarla di aver preso in carico la sua segnalazione e le confermiamo che sono state avviate le azioni utili per risolvere la problematica relativa ai dati mancanti SSPC.Ciò premesso, La informiamo che la problematica verrà risolta entro il 26/05/2023.” (doc.13 attoreo). Dopo l'inutile decorso di tale termine e nuove diffide da parte del legale dei ricorrenti e della doc. 14 e 15 attorei) la convenuta rispondeva in data 13.6.2023: CP_3
“ riscontriamo la sua comunicazione del 05/06/2023 pervenuta in pari data tramite PEC, e desideriamo precisare che, a seguito di ulteriori analisi eseguite alla pratica in oggetto, abbiamo riscontrato un'anomalia sul regime commerciale. Pertanto è necessario che ci inviate una richiesta di cambio regime,in quanto nella pratica risulta una Cessione Totale con tipologia dati SSPC.A valle del ricevimento di tale richiesta, per risolvere questa anomalia, provvederemo a modificare i dati nella domanda e bonificare i flussi di RN /Gaudì.” (doc.16 attoreo) I ricorrenti tramite provvedevano in conformità il giorno seguente 14.6.2023 CP_3
(doc.17 attoreo) ; una successiva “richiesta di modifica di soluzione tecnica con emissione di nuovo preventivo” (all.4 convenuta) veniva dalla convenuta rigettata
“per I motivi di seguito descritti: - Manca la data "Richiesta modifica preventivo".”(all.5 convenuta) : motivazione che appare inconsistente atteso che dallo stesso documento 4 allegato dalla convenuta risulta stampigliata la data di ricezione 14.7.2023 ore 12.21.54, quindi la data non poteva che essere quella della ricezione.
Dopo nuova diffida del legale dei ricorrenti (doc.22), la convenuta rispondeva:
“Gentile , riscontriamo la sua comunicazione, a noi pervenuta il, Parte_2
21/09/2023; siamo spiacenti di informarla che il problema non risulta ancora risolto in quanto i flussi inviati verso continuano a essere respinti con CP_4 codice di scarto 29. Abbiamo richiesto una ulteriore verifica tecnica per controllare sul flusso quali sono i dati mancanti che producono il rigetto della pratica. Speriamo di risolvere il problema entro il19/11/2023.” (doc.23) ma anche tale termine spirava inutilmente. Essendo rimaste prive di riscontro le successive diffide (doc.24 e 25 attorei) e così pure la procedura di conciliazione avanti all'ARERA (doc. 18-21 attorei), i ricorrenti agiscono ora per il risarcimento del danno da inadempimento.
6 La domanda è fondata perché i ricorrenti hanno provato l'esistenza dell'obbligo contrattuale e il suo inadempimento, per cui sarebbe stato onere della convenuta provare che l'inadempimento fosse dovuto a causa a lei non imputabile. Parte convenuta ha affermato che “vi è responsabilità nella causazione dell'evento a carico del cliente per inserimento di richieste generiche ed incomplete che non hanno reso possibile la prosecuzione della gestione da parte della comparente”. La tesi difensiva non è credibile perché , come sopra visto, i ricorrenti si sono sempre adeguati alle istruzioni impartite dalla convenuta, la quale peraltro aveva ai sensi dell'art.
4.2 del contratto (doc.10 attoreo)l'obbligo di “ fornire, se non già contenute nel preventivo, tutte le informazioni necessarie per la predisposizione della documentazione” . Va inoltre rilevato che la convenuta non ha ottemperato, senza addurre motivazione alcuna, all'ordine di esibizione della documentazione relativa alla pratica per cui è causa, e dalla quale, anche eventualmente tramite una consulenza tecnica, sarebbe stato possibile acquisire maggiore consapevolezza dell'accaduto e delle cause della mancata connessione. La mancata ottemperanza all'ordine di esibizione, oltre ad avere impedito una migliore comprensione della vicenda e l'acclaramento della verità storica dei fatti, ai sensi del combinato disposto dell'art.210 co.III e 116 cpc fa desumere argomenti di prova in danno della convenuta . Ai sensi dell'art. 1218 c.c pertanto la convenuta è tenuta al risarcimento del danno, che va individuato negli esborsi resi necessari dalla rettifica della dichiarazione dei redditi per constatata impossibilità di conseguire la connessione -condizione essenziale per dimostrare l' “efficientamento energetico” ai fini del “Superbonus” e conseguente impossibilità di conseguire i benefici fiscali ad esso collegati: euro 7353,11 come da quietanza F24 (doc.28), e la perdita dei benefici stessi, quantificati dalla commercialista dott. in euro 11575,00, come da relazione (doc.29) CP_7 non specificatamente contestata dalla convenuta. Risulta invece impossibile una liquidazione equitativa del mancato guadagno o risparmio di spesa che sarebbe stato conseguito se l'impianto fotovoltaico avesse conseguito la sperata connessione, in mancanza di dati, almeno indicativi o statistici, sulle possibilità di risparmio e di produzione di energia in zona. Rientrano nelle voci di danno anche i compensi corrisposti dai ricorrenti al loro legale per l'assistenza stragiudiziale e nella fase del tentativo di conciliazione avanti all'ARERA, liquidati in complessivi euro 5037,14 come da doc. 31. Infatti per costante giurisprudenza “ se la pretesa risarcitoria sfocia in un giudizio nel quale il richiedente sia vittorioso, le spese legali sostenute nella fase precedente l'instaurazione del giudizio diventano una componente del danno emergente da liquidare come spese vive” (Cass.sez.III, 2.2.2006 n.2275; sez. III, 21.1.2010 n.997). In conclusione, accertato l'inadempimento della convenuta, la stessa va condannata a risarcire agli attori il danno, quantificato complessivamente in euro 23.965,25 oltre agli interessi ex art. 1284 co.IV cc dalla domanda giudiziale.
7 Il regolamento delle spese di lite segue la soccombenza, e la liquidazione viene effettuata come da dispositivo sulla base del D.M. n. 55/2014 , DM 37/2018 e DM 147/2022, in base alle attività espletate e alla complessità della lite. Vista la mancata ottemperanza all'ordine ex art. 210 co.IV cpc la parte convenuta va condannata al pagamento, in favore dell'Erario dello Stato italiano, della pena pecuniaria , che si reputa congruo liquidare in euro 1000,00 vista la mancanza di qualsivoglia motivazione alla mancata produzione.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente decidendo, disattesa ogni diversa domanda, eccezione o deduzione, il giudice così provvede:
1) accertato l'inadempimento della convenuta , la Controparte_1 condanna a pagare agli attori la somma complessiva di euro 23.965,25 oltre agli interessi ex art. 1284 co.IV cc dalla domanda giudiziale al saldo effettivo;
2) condanna la convenuta a rifondere agli attori le spese Controparte_1 di lite, liquidate in euro 265,00 per anticipazioni ed euro 6.600,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario, CPA e IVA se dovuta, con distrazione, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., in favore dei difensori antistatari;
3) visto l' art. 210 co.IV cpc condanna la parte convenuta Controparte_1 al pagamento, in favore dell'Erario dello Stato italiano, della pena pecuniaria di euro
1000,00.
Così deciso in VI il 4.4.2025 Il giudice Dr. Eloisa Pesenti
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