Art. 61.
Le sanzioni disciplinari di stato sono:
a) la sospensione disciplinare dall'impiego o dal servizio, di cui all'articolo 20;
b) la cessazione dalla ferma volontaria o dalla rafferma per motivi disciplinari, di cui all'articolo 39, lettera c);
c) la sospensione disciplinare dalle attribuzioni del grado prevista dall'articolo 47,
d) la perdita del grado per rimozione di cui all'articolo 58, comma primo, n. 6).
Le sanzioni disciplinari di stato sono:
a) la sospensione disciplinare dall'impiego o dal servizio, di cui all'articolo 20;
b) la cessazione dalla ferma volontaria o dalla rafferma per motivi disciplinari, di cui all'articolo 39, lettera c);
c) la sospensione disciplinare dalle attribuzioni del grado prevista dall'articolo 47,
d) la perdita del grado per rimozione di cui all'articolo 58, comma primo, n. 6).