Articolo 61 della Legge 18 febbraio 1963, n. 173
Articolo 60Articolo 62
Versione
27 marzo 1963
Art. 61.
Le sanzioni disciplinari di stato sono:
a) la sospensione disciplinare dall'impiego o dal servizio, di cui all'articolo 20;
b) la cessazione dalla ferma volontaria o dalla rafferma per motivi disciplinari, di cui all'articolo 39, lettera c);
c) la sospensione disciplinare dalle attribuzioni del grado prevista dall'articolo 47,
d) la perdita del grado per rimozione di cui all'articolo 58, comma primo, n. 6).
Entrata in vigore il 27 marzo 1963