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Sentenza 8 novembre 2024
Sentenza 8 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 08/11/2024, n. 534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 534 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Carla Hubler - Presidente-
Dott.ssa Maria Ilaria Romano - Giudice -
Dott. Giuseppe Orso - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 10305 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno
2024, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c e 473 bis.51 cpc
[...]
, nata a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. SIFO SABRINA presso il quale elettivamente domicilia
E
, nato a [...] il [...], c.f. , CP_1 C.F._2
rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. SIFO SABRINA presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 03/06/2024 e premettendo Parte_1 CP_1
di aver contratto matrimonio in ERCOLANO il 29/04/1996 - dalla cui unione nascevano i figli:
(nato il [...]) maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
(nata il Per_1 Per_2
20.11.1996) maggiorenne economicamente autosufficiente;
(nato il [...]) maggiorenne Per_3
ed economicamente autosufficiente e (nato il [...]) minorenne - rappresentavano la Per_4
volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non
1 più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni: “I coniugi vivranno separati con
l'obbligo del mutuo rispetto, liberi di fissare la propria residenza;
la casa coniugale sita in
Napoli, quartiere Ponticelli, in Via Cupa Vicinale Pepe n. 16 Lotto 6 is B sc 3 Piano 6 int 11, verrà assegnata al sig. che l'abiterà con i figli. La sig.ra potrà recarsi CP_1 Parte_1
presso la casa coniugale ogni volta che vorrà per far visita ai figli e per il tempo necessario per stare in compagnia degli stessi. Il figlio , su cui entrambi i coniugi continueranno ad Per_4
esercitare la potestà continueranno ad avere la residenza privilegiata con il padre, nella casa coniugale. Il figlio trascorrerà con la madre, presso la residenza dei nonni materni, dal Per_4
venerdì alla domenica sera di ciascuna settimana fino alla chiusura della scuola e poi si trasferirà definitivamente alla fine dell'anno scolastico. Il padre potrà tenere con sé il figlio, quando lo stesso si trasferirà presso la madre, quando vorrà ed in caso di disaccordo: il martedì ed il giovedì dall'uscita di scuola alle ore 21, ed, a settimane alternate, dal venerdì all'uscita di scuola al lunedì mattina ore 10 (o con riaccompagnamento a scuola). Il giorno di Pasqua o quello di Pasquetta, ad anni alterni. Nel periodo estivo quindici giorni nel mese di agosto da comunicare alla moglie entro il 30 maggio di ciascun anno. Il sig. verserà alla moglie, entro e CP_1
non oltre il dieci di ciascun mese la somma euro 300,00 mensili per il mantenimento per sé di euro 250,00 per il figlio, oltre il 100% dell'importo dell'assegno unico, cifra che verrà rivalutata ogni anno, a far tempo, in base alla intervenuta svalutazione monetaria rilevata nell'anno solare precedente;
Il sig. si accollerà il 100% delle spese straordinarie dei figli, così CP_1
come elencate dal Protocollo redatto dal Tribunale di Napoli ed il Coa di Napoli, concordate preventivamente e documentate. Entrambi i coniugi prestano il loro consenso affinchè le Autorità competenti rilascino o rinnovino il passaporto”.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, diritto di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
2 In riferimento alle condizioni accessorie sopra riportate il Tribunale precisa che, alla data della decisione, parte delle condizioni soprariportate risultano temporalmente superate, atteso che le stesse erano state previste limitatamente al periodo antecedente la conclusione dell'anno scolastico
2023/2024, ormai concluso.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e sono rispondenti agli interessi del minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto del minore, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) Pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
(atto n.54, parte II, Serie. A, reg. Atti Matrimonio anno 1996);
b) omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ERCOLANO per l'annotazione di cui all'art. 69 lett.
D) D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 25.10.2024
Il giudice estensore Il Presidente
Dott. Giuseppe Orso Dott.ssa Carla Hubler
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