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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 18/06/2025, n. 1550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1550 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7317/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Cinzia Gamberini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7317/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ARGUELLO Parte_1 C.F._1
SANTIAGO, elettivamente domiciliato in VIA FRANCESCO RISMONDO 2 40121 BOLOGNA presso il difensore avv. ARGUELLO SANTIAGO (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ARGUELLO Parte_2 C.F._2
SANTIAGO, elettivamente domiciliato in VIA FRANCESCO RISMONDO 2 40121 BOLOGNA presso il difensore avv. ARGUELLO SANTIAGO
ATTORI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FERRONI FRANCESCO, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in V. DU. N. 25 20122 MILANO presso il difensore avv. FERRONI
FRANCESCO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue:
Per e per Parte_1 Parte_2
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per le motivazioni tutte in fatto ed in diritto di cui in atti, previa ogni declaratoria del caso e di legge in merito alla nullità e/o inefficacia e/o invalidità della clausola di cui all'art. 23 del Contratto, in via principale,
- accertare e quantificare il danno permanente subito dal de cuius sig. per tutti i Persona_1 motivi e titoli indicati in atti, in 20% punti percentuali di cui alle tabelle , per un indennizzo CP_2 complessivo pari ad € 134.278,79 a titolo di invalidità permanente e per l'effetto
- condannare al pagamento in favore degli eredi dell'assicurato sig. Controparte_1 Per_1
(deceduto in NA il 23.05.2020), signori e della somma
[...] Parte_1 Parte_2 complessiva pari ad € 134.278,79 o della maggiore e/o minor somma quale risulterà dall'espletanda istruttoria e/o quale verrà determinata in corso di causa a titolo di indennizzo e/o di risarcimento per pagina 1 di 5 tutti i danni diretti ed indiretti per tutti i motivi e titoli indicati in atti conseguenti all'infortunio oggetto di causa, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria dalla data del sinistro sino all'effettivo saldo anche ai sensi dell'art. 1284, quarto comma c.c.;
- condannare la Compagnia convenuta, al pagamento altresì delle spese legali stragiudiziali per l'attività compiuta e documentata quantificata secondo i parametri ministeriali di cui al DM 55/2014 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2/4/2014 come aggiornati al DM n. 147 del 13.08.2022 nell'importo di € 4.536,00 oltre spese generali 15% ed oneri di legge, oltre i compensi per la mediazione obbligatoria pari ad € 1.008,00 oltre spese generali 15% ed oneri di legge come previsto dal recente decreto del Ministeriale DM n. 147 del 13.08.2022 con cui sono stati aggiornati i parametri di cui al DM 55/2014 oltre € 48,80 di spese di attivazione della mediazione (cfr. doc. 13) e/o nella differente, maggiore e/o minore, somma che sarà ritenuta di giustizia.
In ogni caso con condanna della convenuta ai sensi del combinato disposto dell'art. Controparte_1
96 comma 3 c.p.c. e del D. Lgs 28/2010 al risarcimento dei danni per lite temeraria da quantificarsi in via equitativa e/o ai sensi dell'art. 12 bis del D. Lgs 28/2010 al pagamento di una somma equitativamente determinata come previsto dal comma III del predetto articolo.
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di causa.”
Per : Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, respingere tutte le domande attoree in quanto infondate.
Con vittoria di spese e compensi di causa”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, e nella loro qualità di figli Parte_1 Parte_2 ed eredi di citavano in giudizio, avanti all'intestato Tribunale, Persona_1 Controparte_1 per sentire accertare e dichiarare il loro diritto all'indennizzo di cui alla polizza infortuni cumulativa n.
760612861 stipulata con Controparte_3
A sostegno della propria pretesa, gli attori allegavano le seguenti circostanze di fatto:
i) a causa della caduta occorsa in data 07.09.2019 presso il domicilio, - padre Persona_1 degli odierni attori - riportava trauma all'arto inferiore destro per cui veniva condotto al Pronto
Soccorso dell'Ospedale Sant'Orsola di NA (doc. 2 fascicolo attoreo); ii) seguivano visita ortopedica e diagnosi di “Frattura laterale collo del femore destro”, nonché in data 09.09.2019, intervento chirurgico di osteosintesi con chiodo di Gamma 3;
iii) era assicurato con mediante polizza infortuni rischi Persona_1 Controparte_3 extraprofessionali n. 092/25/00512688; a seguito dell'acquisizione da parte del
[...]
la predetta polizza infortuni rischi extraprofessionali acquisiva con Controparte_4
il diverso numero 760612861. Controparte_1
Più precisamente, il contratto di assicurazione era stipulato dalla società GI.FI.ZE spa Gruppo
Industriale Filicori Zecchini in favore dell'assicurato/ beneficiario (doc. 1 Persona_1 fascicolo attoreo); iv) in seguito alla denuncia dell'infortunio da parte dell'assicurato, la Compagnia assicurativa riteneva di non riconoscere alcun indennizzo;
v) nelle more, decedeva a NA (docc. 4 e 5 fascicolo attoreo); Persona_1
pagina 2 di 5 vi) per conseguenza, in data 19.07.2021, gli odierni attori, in qualità di eredi dell'assicurato ed ai sensi della polizza di cui sopra, inviavano a , la richiesta di liquidazione Controparte_1 dell'indennizzo; vii) tuttavia, stante l'inerzia della compagnia assicurativa e l'impossibilità di addivenire ad una risoluzione bonaria della controversia, e si determinavano ad Parte_1 Parte_2 instaurare l'odierno procedimento.
Nel giudizio così instaurato, si costituiva , chiedendo il rigetto di tutte le domande Controparte_1 attoree.
In primo luogo la compagnia assicurativa eccepiva l'inoperatività della polizza in questione per il ricorrere, al momento dell'infortunio, di un'espressa condizione di esclusione della garanzia;
inoltre, contestava sia il quantum richiesto da controparte, ritenendolo eccessivo ed ingiustificato, che la domanda di risarcimento del danno da lite temeraria e la domanda relativa alle spese stragiudiziali e di mediazione.
La causa veniva istruita mediante CTU medico legale e produzioni documentali.
All'udienza del 29.05.2025, previo deposito delle note contenenti la precisazione delle conclusioni e delle comparse conclusionali e memorie di replica, la causa veniva trattenuta in decisione.
Per quanto non riportato nella superiore sintesi dello svolgimento del processo e delle conclusioni rassegnate, si fa rinvio agli atti di parte e d'ufficio, da intendersi qui espressamente richiamati.
***
La domanda attorea è infondata e, in quanto tale, deve essere rigettata per i motivi di seguito spiegati.
ha, in primo luogo, eccepito l'inoperatività della polizza infortuni n. 760612861 Controparte_1 richiamando l'art. 23 delle Condizioni Generali di Assicurazione, rubricato “persone non assicurabili”, che prevede espressamente che non sono assicurabili “indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone affette dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco depressive o stati paranoici. L'assicurazione cessa con il loro manifestarsi” (cfr. doc. 2 fascicolo parte convenuta).
Trattasi, dunque, di causa di esclusione della copertura assicurativa che opera automaticamente al manifestarsi della patologia.
La compagnia assicurativa convenuta in giudizio ha allegato, sulla scorta della relazione medico legale del Dott. che al momento dell'infortunio, era portatore di un severo Persona_2 Persona_1 quadro di encefalopatia ischemica con marcato deficit cognitivo (cfr. doc. 4 fascicolo parte convenuta)
e ha eccepito l'inoperatività della polizza proprio in ragione di tale patologia rientrante nel novero delle sindromi organiche cerebrali.
L'assunto appare fondato.
Invero, la CTU medico legale espletata in corso di causa, affidata al Dott. – dalle cui Persona_3 conclusioni non vi è motivo di discostarsi essendo frutto di un'accurata analisi degli elementi a disposizione, saldamente motivata ed esaustiva - ha rilevato che “Già all'atto dell'infortunio il Sig. era affetto da sindrome cerebrale psico-organica da esiti di ictus ischemico cardioembolico Per_1 complicato da emorragia satellite post-trombectomia, con esito ischemico temporo-parietale-insulare sinistro esteso ai nuclei della base (maggio 2018), recidiva di ictus cerebri nel 2019 con amaurosi e pagina 3 di 5 lesione ischemica temporo-occipitale destra, complessivamente determinanti un decadimento cognitivo severo (SMPQS 10 errori;
Documento 4; valutazione geriatrica del 07/09/2019) 5 con crisi di agitazione psicomotoria e wandering documentate durante il ricovero presso il S. Orsola nel settembre
2019” (CTU pag. 26).
Nessun dubbio, dunque, in ordine alla sussistenza della condizione di esclusione della garanzia assicurativa.
*
Ciò posto, non paiono meritevoli di positiva valutazione gli argomenti spesi dalla difesa attorea a sostegno dell'operatività della polizza.
In particolare, gli attori hanno dedotto che la Compagnia assicurativa fosse perfettamente a conoscenza della patologia che affliggeva l'assicurato essendone stata informata in occasione della denuncia di precedente sinistro inviata in data 29.05.2018, e che, ciò nonostante, aveva continuato ad CP_1 incassare il pagamento del premio assicurativo, confermando, in tal modo, la propria volontà di dare corso al contratto.
Tale assunto non può essere condiviso.
In primo luogo, è evidente che la denuncia allegata dagli attori (doc. 15 fascicolo attoreo) non riguardava la polizza oggetto del presente procedimento bensì un'altra polizza e, precisamente, la n.
760612860 relativa alle malattie professionali. Infatti, se è vero che la denuncia del predetto sinistro conteneva, in oggetto, la menzione di entrambe le polizze, deve però osservarsi che la successiva comunicazione in risposta di fa riferimento alla sola polizza n. 760612860 risultando, CP_1 pertanto, evidente come il sinistro denunciato inerisse solo alla copertura prevista da tale polizza.
Tale conclusione pare confermata dal fatto che, in seguito alla negativa risposta di non CP_1 risultano documentate repliche da parte dell'assicurato dirette a far valere l'ulteriore polizza oggetto del presente procedimento e identificata col numero 760612861.
Per quanto riguarda, poi, l'incasso dei premi assicurativi da parte della compagnia convenuta e costituente, in tesi attorea, comportamento concludente idoneo a confermare la validità e operatività della polizza infortuni, si osserva quanto segue.
Come noto, l'incasso dei premi da parte della compagnia assicurativa non costituisce, di per sé, un comportamento concludente che possa far venire meno una causa di esclusione della garanzia nè rappresentare un'affermazione dell'assunzione della garanzia, essendo, semmai, una mera attività di gestione finanziaria. A ciò si aggiunga che la polizza in questione è un contratto che si rinnova automaticamente in relazione al quale non ha alcun onere di verifica o di Controparte_1 informativa atteso che non sono necessari adeguamenti in relazione a normative sopravvenute. Ne consegue che la compagnia assicurativa ha legittimamente incassato i premi.
*
Gli attori hanno, inoltre, dedotto la mancata informazione, da parte della convenuta, dell'intervenuta causa di esclusione della copertura assicurativa.
Anche tale assunto non può essere condiviso. Infatti l'onere di informativa incombe, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1892 e 1893 c.c. sul contraente. Nel caso di specie, il contratto oggetto di causa è una polizza infortuni cumulativa stipulata da GI.FI.ZE s.p.a.
In particolare, la polizza contiene l'allegato 001 mod K 053.683 contenente l'elenco del personale assicurato, soggetto a modifiche e integrazioni su richiesta del contraente.
pagina 4 di 5 Pertanto, qualsiasi modifica o integrazione sarebbe dovuta avvenire su espressa richiesta della
GI.FI.ZE. s.p.a.
Al riguardo occorre anche precisare che nel contratto assicurativo “gli obblighi informativi hanno la precipua funzione di garantire un giusto equilibrio tra i rischi che ogni parte si assume in ordine all'evento futuro e incerto che costituisce oggetto del contratto” (Cassazione civile sez. III, 05/10/2018
n. 24563).
*
Infine, appare infondata anche l'eccezione attorea di nullità della clausola contenuta all'art. 23 del contratto, atteso che non possono trovare applicazione al caso di specie né l'art. 1341 c.c. né, tantomeno, l'art. 33 del Codice del Consumo. La stipula della polizza, infatti, è avvenuta con la
GI.FI.ZE. s.p.a. che, in quanto società, non è qualificabile né come consumatore né come contraente debole.
Secondo la costante interpretazione della Corte di Cassazione, infatti, stante la definizione fornita dal
Codice del Consumo, la possibilità di considerare una persona giuridica come un consumatore è da escludersi categoricamente, tanto più che, come affermato da costante giurisprudenza, ad “una società che abbia come oggetto un'attività […] che rientri fra quelle integranti l'impresa commerciale” deve essere necessariamente “riconosciuta la qualità di imprenditore a prescindere da ogni indagine sul concreto esercizio di quell'attività”. In sostanza, una società opera sempre ed indistintamente nell'alveo della propria attività imprenditoriale/commerciale per il solo fatto della sua costituzione.
Per quanto esposto e considerato, la domanda attorea deve essere respinta.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno, dunque, poste a carico degli attori, liquidate in applicazione dei parametri previsti dal D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto dell'attività difensiva concretamente prestata.
Le spese di CTU, come già liquidate con separato decreto in data 13.06.2024, e le spese di CTP vanno definitivamente poste a carico degli attori.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Rigetta le domande attoree.
2) Condanna gli attori al pagamento, in favore della convenuta, delle spese del presente giudizio, liquidate in €14.103,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
3) Pone definitivamente a carico degli attori le spese di CTU, come già liquidate con separato decreto in data 13.06.2024, e le spese di CTP.
NA 17.06.2025
Il Giudice
dott. Cinzia Gamberini
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Cinzia Gamberini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7317/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ARGUELLO Parte_1 C.F._1
SANTIAGO, elettivamente domiciliato in VIA FRANCESCO RISMONDO 2 40121 BOLOGNA presso il difensore avv. ARGUELLO SANTIAGO (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ARGUELLO Parte_2 C.F._2
SANTIAGO, elettivamente domiciliato in VIA FRANCESCO RISMONDO 2 40121 BOLOGNA presso il difensore avv. ARGUELLO SANTIAGO
ATTORI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FERRONI FRANCESCO, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in V. DU. N. 25 20122 MILANO presso il difensore avv. FERRONI
FRANCESCO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue:
Per e per Parte_1 Parte_2
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per le motivazioni tutte in fatto ed in diritto di cui in atti, previa ogni declaratoria del caso e di legge in merito alla nullità e/o inefficacia e/o invalidità della clausola di cui all'art. 23 del Contratto, in via principale,
- accertare e quantificare il danno permanente subito dal de cuius sig. per tutti i Persona_1 motivi e titoli indicati in atti, in 20% punti percentuali di cui alle tabelle , per un indennizzo CP_2 complessivo pari ad € 134.278,79 a titolo di invalidità permanente e per l'effetto
- condannare al pagamento in favore degli eredi dell'assicurato sig. Controparte_1 Per_1
(deceduto in NA il 23.05.2020), signori e della somma
[...] Parte_1 Parte_2 complessiva pari ad € 134.278,79 o della maggiore e/o minor somma quale risulterà dall'espletanda istruttoria e/o quale verrà determinata in corso di causa a titolo di indennizzo e/o di risarcimento per pagina 1 di 5 tutti i danni diretti ed indiretti per tutti i motivi e titoli indicati in atti conseguenti all'infortunio oggetto di causa, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria dalla data del sinistro sino all'effettivo saldo anche ai sensi dell'art. 1284, quarto comma c.c.;
- condannare la Compagnia convenuta, al pagamento altresì delle spese legali stragiudiziali per l'attività compiuta e documentata quantificata secondo i parametri ministeriali di cui al DM 55/2014 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2/4/2014 come aggiornati al DM n. 147 del 13.08.2022 nell'importo di € 4.536,00 oltre spese generali 15% ed oneri di legge, oltre i compensi per la mediazione obbligatoria pari ad € 1.008,00 oltre spese generali 15% ed oneri di legge come previsto dal recente decreto del Ministeriale DM n. 147 del 13.08.2022 con cui sono stati aggiornati i parametri di cui al DM 55/2014 oltre € 48,80 di spese di attivazione della mediazione (cfr. doc. 13) e/o nella differente, maggiore e/o minore, somma che sarà ritenuta di giustizia.
In ogni caso con condanna della convenuta ai sensi del combinato disposto dell'art. Controparte_1
96 comma 3 c.p.c. e del D. Lgs 28/2010 al risarcimento dei danni per lite temeraria da quantificarsi in via equitativa e/o ai sensi dell'art. 12 bis del D. Lgs 28/2010 al pagamento di una somma equitativamente determinata come previsto dal comma III del predetto articolo.
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di causa.”
Per : Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, respingere tutte le domande attoree in quanto infondate.
Con vittoria di spese e compensi di causa”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, e nella loro qualità di figli Parte_1 Parte_2 ed eredi di citavano in giudizio, avanti all'intestato Tribunale, Persona_1 Controparte_1 per sentire accertare e dichiarare il loro diritto all'indennizzo di cui alla polizza infortuni cumulativa n.
760612861 stipulata con Controparte_3
A sostegno della propria pretesa, gli attori allegavano le seguenti circostanze di fatto:
i) a causa della caduta occorsa in data 07.09.2019 presso il domicilio, - padre Persona_1 degli odierni attori - riportava trauma all'arto inferiore destro per cui veniva condotto al Pronto
Soccorso dell'Ospedale Sant'Orsola di NA (doc. 2 fascicolo attoreo); ii) seguivano visita ortopedica e diagnosi di “Frattura laterale collo del femore destro”, nonché in data 09.09.2019, intervento chirurgico di osteosintesi con chiodo di Gamma 3;
iii) era assicurato con mediante polizza infortuni rischi Persona_1 Controparte_3 extraprofessionali n. 092/25/00512688; a seguito dell'acquisizione da parte del
[...]
la predetta polizza infortuni rischi extraprofessionali acquisiva con Controparte_4
il diverso numero 760612861. Controparte_1
Più precisamente, il contratto di assicurazione era stipulato dalla società GI.FI.ZE spa Gruppo
Industriale Filicori Zecchini in favore dell'assicurato/ beneficiario (doc. 1 Persona_1 fascicolo attoreo); iv) in seguito alla denuncia dell'infortunio da parte dell'assicurato, la Compagnia assicurativa riteneva di non riconoscere alcun indennizzo;
v) nelle more, decedeva a NA (docc. 4 e 5 fascicolo attoreo); Persona_1
pagina 2 di 5 vi) per conseguenza, in data 19.07.2021, gli odierni attori, in qualità di eredi dell'assicurato ed ai sensi della polizza di cui sopra, inviavano a , la richiesta di liquidazione Controparte_1 dell'indennizzo; vii) tuttavia, stante l'inerzia della compagnia assicurativa e l'impossibilità di addivenire ad una risoluzione bonaria della controversia, e si determinavano ad Parte_1 Parte_2 instaurare l'odierno procedimento.
Nel giudizio così instaurato, si costituiva , chiedendo il rigetto di tutte le domande Controparte_1 attoree.
In primo luogo la compagnia assicurativa eccepiva l'inoperatività della polizza in questione per il ricorrere, al momento dell'infortunio, di un'espressa condizione di esclusione della garanzia;
inoltre, contestava sia il quantum richiesto da controparte, ritenendolo eccessivo ed ingiustificato, che la domanda di risarcimento del danno da lite temeraria e la domanda relativa alle spese stragiudiziali e di mediazione.
La causa veniva istruita mediante CTU medico legale e produzioni documentali.
All'udienza del 29.05.2025, previo deposito delle note contenenti la precisazione delle conclusioni e delle comparse conclusionali e memorie di replica, la causa veniva trattenuta in decisione.
Per quanto non riportato nella superiore sintesi dello svolgimento del processo e delle conclusioni rassegnate, si fa rinvio agli atti di parte e d'ufficio, da intendersi qui espressamente richiamati.
***
La domanda attorea è infondata e, in quanto tale, deve essere rigettata per i motivi di seguito spiegati.
ha, in primo luogo, eccepito l'inoperatività della polizza infortuni n. 760612861 Controparte_1 richiamando l'art. 23 delle Condizioni Generali di Assicurazione, rubricato “persone non assicurabili”, che prevede espressamente che non sono assicurabili “indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone affette dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco depressive o stati paranoici. L'assicurazione cessa con il loro manifestarsi” (cfr. doc. 2 fascicolo parte convenuta).
Trattasi, dunque, di causa di esclusione della copertura assicurativa che opera automaticamente al manifestarsi della patologia.
La compagnia assicurativa convenuta in giudizio ha allegato, sulla scorta della relazione medico legale del Dott. che al momento dell'infortunio, era portatore di un severo Persona_2 Persona_1 quadro di encefalopatia ischemica con marcato deficit cognitivo (cfr. doc. 4 fascicolo parte convenuta)
e ha eccepito l'inoperatività della polizza proprio in ragione di tale patologia rientrante nel novero delle sindromi organiche cerebrali.
L'assunto appare fondato.
Invero, la CTU medico legale espletata in corso di causa, affidata al Dott. – dalle cui Persona_3 conclusioni non vi è motivo di discostarsi essendo frutto di un'accurata analisi degli elementi a disposizione, saldamente motivata ed esaustiva - ha rilevato che “Già all'atto dell'infortunio il Sig. era affetto da sindrome cerebrale psico-organica da esiti di ictus ischemico cardioembolico Per_1 complicato da emorragia satellite post-trombectomia, con esito ischemico temporo-parietale-insulare sinistro esteso ai nuclei della base (maggio 2018), recidiva di ictus cerebri nel 2019 con amaurosi e pagina 3 di 5 lesione ischemica temporo-occipitale destra, complessivamente determinanti un decadimento cognitivo severo (SMPQS 10 errori;
Documento 4; valutazione geriatrica del 07/09/2019) 5 con crisi di agitazione psicomotoria e wandering documentate durante il ricovero presso il S. Orsola nel settembre
2019” (CTU pag. 26).
Nessun dubbio, dunque, in ordine alla sussistenza della condizione di esclusione della garanzia assicurativa.
*
Ciò posto, non paiono meritevoli di positiva valutazione gli argomenti spesi dalla difesa attorea a sostegno dell'operatività della polizza.
In particolare, gli attori hanno dedotto che la Compagnia assicurativa fosse perfettamente a conoscenza della patologia che affliggeva l'assicurato essendone stata informata in occasione della denuncia di precedente sinistro inviata in data 29.05.2018, e che, ciò nonostante, aveva continuato ad CP_1 incassare il pagamento del premio assicurativo, confermando, in tal modo, la propria volontà di dare corso al contratto.
Tale assunto non può essere condiviso.
In primo luogo, è evidente che la denuncia allegata dagli attori (doc. 15 fascicolo attoreo) non riguardava la polizza oggetto del presente procedimento bensì un'altra polizza e, precisamente, la n.
760612860 relativa alle malattie professionali. Infatti, se è vero che la denuncia del predetto sinistro conteneva, in oggetto, la menzione di entrambe le polizze, deve però osservarsi che la successiva comunicazione in risposta di fa riferimento alla sola polizza n. 760612860 risultando, CP_1 pertanto, evidente come il sinistro denunciato inerisse solo alla copertura prevista da tale polizza.
Tale conclusione pare confermata dal fatto che, in seguito alla negativa risposta di non CP_1 risultano documentate repliche da parte dell'assicurato dirette a far valere l'ulteriore polizza oggetto del presente procedimento e identificata col numero 760612861.
Per quanto riguarda, poi, l'incasso dei premi assicurativi da parte della compagnia convenuta e costituente, in tesi attorea, comportamento concludente idoneo a confermare la validità e operatività della polizza infortuni, si osserva quanto segue.
Come noto, l'incasso dei premi da parte della compagnia assicurativa non costituisce, di per sé, un comportamento concludente che possa far venire meno una causa di esclusione della garanzia nè rappresentare un'affermazione dell'assunzione della garanzia, essendo, semmai, una mera attività di gestione finanziaria. A ciò si aggiunga che la polizza in questione è un contratto che si rinnova automaticamente in relazione al quale non ha alcun onere di verifica o di Controparte_1 informativa atteso che non sono necessari adeguamenti in relazione a normative sopravvenute. Ne consegue che la compagnia assicurativa ha legittimamente incassato i premi.
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Gli attori hanno, inoltre, dedotto la mancata informazione, da parte della convenuta, dell'intervenuta causa di esclusione della copertura assicurativa.
Anche tale assunto non può essere condiviso. Infatti l'onere di informativa incombe, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1892 e 1893 c.c. sul contraente. Nel caso di specie, il contratto oggetto di causa è una polizza infortuni cumulativa stipulata da GI.FI.ZE s.p.a.
In particolare, la polizza contiene l'allegato 001 mod K 053.683 contenente l'elenco del personale assicurato, soggetto a modifiche e integrazioni su richiesta del contraente.
pagina 4 di 5 Pertanto, qualsiasi modifica o integrazione sarebbe dovuta avvenire su espressa richiesta della
GI.FI.ZE. s.p.a.
Al riguardo occorre anche precisare che nel contratto assicurativo “gli obblighi informativi hanno la precipua funzione di garantire un giusto equilibrio tra i rischi che ogni parte si assume in ordine all'evento futuro e incerto che costituisce oggetto del contratto” (Cassazione civile sez. III, 05/10/2018
n. 24563).
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Infine, appare infondata anche l'eccezione attorea di nullità della clausola contenuta all'art. 23 del contratto, atteso che non possono trovare applicazione al caso di specie né l'art. 1341 c.c. né, tantomeno, l'art. 33 del Codice del Consumo. La stipula della polizza, infatti, è avvenuta con la
GI.FI.ZE. s.p.a. che, in quanto società, non è qualificabile né come consumatore né come contraente debole.
Secondo la costante interpretazione della Corte di Cassazione, infatti, stante la definizione fornita dal
Codice del Consumo, la possibilità di considerare una persona giuridica come un consumatore è da escludersi categoricamente, tanto più che, come affermato da costante giurisprudenza, ad “una società che abbia come oggetto un'attività […] che rientri fra quelle integranti l'impresa commerciale” deve essere necessariamente “riconosciuta la qualità di imprenditore a prescindere da ogni indagine sul concreto esercizio di quell'attività”. In sostanza, una società opera sempre ed indistintamente nell'alveo della propria attività imprenditoriale/commerciale per il solo fatto della sua costituzione.
Per quanto esposto e considerato, la domanda attorea deve essere respinta.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno, dunque, poste a carico degli attori, liquidate in applicazione dei parametri previsti dal D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto dell'attività difensiva concretamente prestata.
Le spese di CTU, come già liquidate con separato decreto in data 13.06.2024, e le spese di CTP vanno definitivamente poste a carico degli attori.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Rigetta le domande attoree.
2) Condanna gli attori al pagamento, in favore della convenuta, delle spese del presente giudizio, liquidate in €14.103,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
3) Pone definitivamente a carico degli attori le spese di CTU, come già liquidate con separato decreto in data 13.06.2024, e le spese di CTP.
NA 17.06.2025
Il Giudice
dott. Cinzia Gamberini
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