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Sentenza 22 marzo 2025
Sentenza 22 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 22/03/2025, n. 363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 363 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima Civile riunita in camera di consiglio e così composta
PRESIDENTE Dr. Riccardo Baudinelli Relatore
Consigliere Dr. Stefano Tarantola
Consigliere Dr. Francesca Traverso ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa n. 186/2024 R.G. promossa da
(COD. FISC. ) – elettivamente domiciliata Parte_1 P.IVA_1 presso il difensore in VIA G. D'ANNUNZIO 85 - 16121 GENOVA (GE) – rappresentata e difesa dall'Avv. DOMINI GIANVITTORIO appellante nei confronti di
(COD. FISC. ) – elettivamente domiciliata presso il Controparte_1 P.IVA_2 difensore in VIA XX SETTEMBRE 19/6 - 16121 GENOVA (GE) – rappresentata e difesa dall'Avv. FERRARIS GIAN FRANCO appellata
(COD. FISC. Controparte_2
) – elettivamente domiciliata presso il difensore in VIA ROMA 3/10 - 16121 P.IVA_3
GENOVA (GE) – rappresentata e difesa dall'Avv. SPECIALE RENATO appellata-appellante incidentale
(COD. FISC. Controparte_3
) – elettivamente domiciliata presso il difensore in VIA XII OTTOBRE 12/5/B P.IVA_4
1 - 16121 GENOVA (GE) – rappresentata e difesa dagli Avv.ti FERA FRANCESCO, STRANO
LUIGI e PARRELLA VITALE RAFFAELE appellato
CONCLUSIONI
Per l'appellante : “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, in Parte_1 riforma integrale dell'impugnata sentenza a verbale del NA di Genova n. 1686/2023, previa rinnovazione della C.T.U. svolta in primo grado,
- in via principale nel merito: accertare e dichiarare che la società Controparte_2
sedente in Cengio (SV), Via Vittorio Veneto 14 (SV), Controparte_2
(P. IVA. ) si è resa gravemente inadempiente alle obbligazioni discendenti dal P.IVA_3
rapporto contrattuale di appalto intercorrente con la società di Parte_1
cui alla narrativa che precede;
- conseguentemente confermare nell'interezza quanto stabilito dal NA di Genova nell'ordinanza emessa in data 24.4.2020 a conclusione della fase cautelare del presente giudizio e per l'effetto condannare in via definitiva la a procedere, a sue spese CP_2
e sotto la supervisione dell'attrice e degli Enti Parte_2
Pubblici competenti, alla completa eliminazione dei residui di carbonato di calcio lungo il Rio
Miglialunga interessato dai lavori oggetto del contratto di appalto stipulato tra la stessa ed mediante idonei sistemi di Pt_1 Parte_2 CP_2
pompaggio e di progettazione ed esecuzione di sistemi di bonifica, nonché alla verifica quindicinale delle suddette operazioni fino alla definitiva eliminazione del problema;
- sempre in via principale nel merito: condannare la società Controparte_2 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore a realizzare a CP_2 CP_2
propria cura e spese, sotto la supervisione della società attrice e degli Enti Pubblici competenti, tutte le opere edilizie e/o impiantistiche necessarie per l'esecuzione delle suddette operazioni di bonifica ed a ripristinare lo stato dei luoghi nello stato ex ante fino alla definitiva eliminazione del problema inquinativo, ivi inclusa la rimozione delle suddette opere, sempre ad integrale cura e spese della convenuta, una volta che il problema dell'inquinamento sia stato definitivamente risolto;
- nonché condannare la società in Controparte_2 Controparte_2
persona del legale rappresentante pro tempore a risarcire alla Parte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore i danni tutti patiti e patiendi
[...] dall'attrice in conseguenza della condotta inadempiente della ed in dipendenza CP_2
2 dei fatti meglio descritti narrativa ivi inclusi i danni derivanti dall'esecuzione sui terreni dell'attrice delle suddette opere edilizie e/o impiantistiche
- respingere, comunque ed in ogni caso, le domande tutte che dovessero essere formulate dalla nei confronti della Controparte_2 CP_2 [...]
; Parte_2
- Con integrale vittoria di spese, diritti e onorari, gravati di I.V.A. e C.P.A. di entrambi i gradi”.
“In via istruttoria si insta per l'ammissione della prova per testi sulle seguenti circostanze di fatto come di seguito capitolate: (omissis).
Sempre in via istruttoria si insta inoltre affinché venga licenziata apposita C.T.U. che
- vista tutta la documentazione versata in atti, ed in particolare, l'elaborato peritale definitivo del C.T.U. dott. prodotto sub doc. 14 di questa parte nonché l'ordinanza Persona_1
emessa ex art. 669 octies dal NA di Genova in persona della dott.ssa in data Per_2
24.04.2020 a definizione della fase cautelare del presente giudizio;
A) verifichi lo stato dei luoghi e la qualità delle acque provenienti dal cd. rilevato de
[...]
; B) individui quale sia il migliore sistema per la bonifica delle acque provenienti dal Pt_3
cd. rilevato de descrivendo con esattezza tutte le opere edilizie e/o Parte_3
impiantistiche necessarie a far defluire le acque inquinate dal cd. rilevato, a convogliarle verso il più vicino impianto di trattamento ed a garantire che – sotto la sorveglianza di tutti gli Enti preposti al controllo ed alla vigilanza ambientali – il suddetto fenomeno inquinativo giunga a conclusione;
C) quantifichi con esattezza tutti i costi delle suddette opere di bonifica, i costi dell'eventuale trattamento delle acque presso apposito impianto di trattamento, indicando altresì le tempistiche ed i costi per l'ottenimento dei relativi provvedimenti autorizzatori da parte delle Autorità Amministrative competenti e tutti gli oneri futuri per il mantenimento in situ delle ridette opere/impianti; D) quantifichi l'ammontare del
[... danno complessivamente patito e patiendo alla società Parte_1
in seguito all'inquinamento del terreno di cui è causa sia in termini di danno Parte_2
emergente, in ragione dei costi tutti come sopra individuati, sia in termini di lucro cessante, in ragione del diminuito valore del terreno, oltre interessi e rivalutazione”.
Per l'appellata : “Piaccia alla Corte di Appello Ecc.ma, disattesa Controparte_1
ogni contraria istanza:
In via dirimente: mandare assolta la conchiudente dalla domanda di garanzia svolta dal
COCIV nel giudizio di primo grado, per non essere stata riproposta in questo giudizio di appello;
3 In ogni caso: a) confermare la sentenza di prime cure, in particolare per il passaggio motivazionale in cui ha ritenuto che i materiali forniti da COCIV non presentassero caratteri inquinanti e che la responsabilità per l'evento dannoso sia da imputare a per avere CP_2
omesso le doverose verifiche di compatibilità di detti materiali con il terreno su cui sono stati posati;
b) respingere le domande riproposte da nei confronti di COCIV, fatta salva, CP_2
comunque, per la denegata ipotesi in cui fosse acclarata la responsabilità di COCIV per l'evento inquinante dedotto in causa, l'inoperatività della copertura assicurativa, ferma, per il non creduto caso contrario, la franchigia del 10% prevista per i danni da inquinamento, con il minimo di € 20.000,00-.”
Per l'appellata/appellante incidentale Controparte_2
“ previa ammissione delle istanze istruttorie tutte dedotte e riproposte
[...] CP_2
nel presente gravame, precisa le proprie conclusioni come nella stessa comparsa di costituzione e risposta in data 9/5/2024 e precisamente:
A) Sulle domande di parte appellante in via principale - si chiede il rigetto dell'appello proposto e conferma sul punto della sentenza opposta, se del caso con diversa motivazione.
In via subordinata si chiede l'accoglimento delle seguenti conclusioni, rassegnate in primo grado: in via preliminare - accertare e dichiarare la carenza d'interesse ex art. 100 c.p.c. alle proposte domande con dichiarazione d'inammissibilità; nel merito - respingere la declaratoria di grave inadempimento a carico della - respingere la richiesta di CP_2
conferma dell'ordinanza ex art. 700 c.p.c., dando atto dell'avvenuta innovazione degli interventi previsti così come approvati dalla Conferenza dei Servizi a cui dichiara di CP_2
aver iniziato ad adempiere e di completarne gli interventi;
- respingere la domanda risarcitoria essendo infondata;
B) Sulle domande proposte nei confronti del COCIV -appello incidentale
In parziale riforma della Sentenza di primo grado opposta n.ro n. 1686/2023, si chiede l'accoglimento della domanda risarcitoria nei confronti del COCIV e si reiterano le domande non accolte e/o assorbite che seguono: - accertare e dichiarare la grave responsabilità contrattuale e/o aquiliana, anche in ragione dei danni cagionati a terzi, del COCIV e per l'effetto, a) condannare il COCIV, in persona del legale rappresentante pro tempore, a garantire e manlevare la da qualsivoglia domanda proposta da controparte che in CP_2
denegata ipotesi fosse accolta, ivi comprese le spese di lite;
b) condannare il COCIV, in persona del legale rappresentante pro tempore, a risarcire. alla E.M.I. tutti i danni patiti e patiendi, come descritti in narrativa nella misura emergenda in corso di causa, da determinarsi all'occorrenza anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
4 d) condannare il COCIV in persona del legale rappresentante pro tempore, a sostenere i costi relativi agli interventi di analisi, monitoraggio costante e ripristino finale di cui alla
Conferenza dei Servizi e/o che saranno determinati dalla presente pronuncia e/o in accordo con gli Enti preposti;
C) In ogni caso - con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio IVA e CPA di legge.”
“In via istruttoria si chiede il licenziamento di CTU volta a quantificare l'ammontare dei costi sostenuti dalla per l'esecuzione degli interventi eseguiti di cui in narrativa, per i rilievi CP_2
ed esami di laboratorio e per l'attuazione e finalizzazione del piano di caratterizzazione e di quelli che fossero ancora. previsti a proprio carico e dei danni dalla stessa patiti. Si chiede, per quanto fosse occorrete in ragione della richiesta CTU, l'ammissione delle prove per interpello e testi dedotte in primo grado e non accolte di cui alla seconda memoria ex art. 183 VI c.p.c. che di seguito si riportano: (omissis)”.
Per appellato COCIV-CONSORZIO COLLEGAMENTI INTEGRATIVI VELOCI: “Il COCIV, richiamato integralmente il contenuto della propria comparsa di costituzione e risposta, insiste affinché l'appello proposto da sia dichiarato inammissibile, improcedibile o Pt_1
comunque infondato e sia quindi integralmente rigettato. Il COCIV si oppone a tutte le richieste e istanze istruttorie formulate da in corso di giudizio, ancorché già Pt_1 espressamente rigettate da Codesta Corte, e contesta inoltre l'ammissibilità del deposito di nuovi documenti in appello da parte di in quanto del tutto inconferenti ed Pt_1
inconducenti rispetto alle deduzioni e alle domande proposte nel giudizio di primo grado. Il Contr COCIV contesta inoltre il contenuto della comparsa di costituzione di ella parte in cui propone appello incidentale volto a far valere la responsabilità del COCIV per i pretesi eventi dannosi dedotti da di cui è stata accertata l'insussistenza nel giudizio di primo Pt_1 grado e rileva l'inammissibilità della domanda di manleva riproposta nel giudizio di appello Contr da ei confronti del COCIV in quanto si tratta di domanda che è stata espressamente rigettata dal NA sulla base di quanto emerso nella CTU che ha escluso qualsiasi responsabilità del COCIV.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza definitiva n. 1686/2023 del 10/07/2023, il NA di Genova, in composizione monocratica, si pronunciava nella causa promossa dalla società , Pt_1 committente di una serie di lavori volti all'edificazione di nuovi fabbricati produttivi insistenti su un'area industriale di sua proprietà, nei confronti della ditta appaltatrice di detti CP_2 lavori, per avere quest'ultima utilizzato materiale caratterizzato da un PH fortemente basico,
5 con un gradiente nocivo per la vita acquatica del limitrofo Rio Miglialunga, come contestato dal Sindaco di Cairo Montenotte previo accertamento dell' , in Pt_4 Pt_1 particolare, chiedeva l'accertamento dell'inadempimento della ditta appaltatrice per non aver effettuato le verifiche sulla natura del materiale impiegato nel cantiere, nonché la conferma di quanto già statuito dal NA di Genova in sede cautelare con l'ordinanza del 24/04/2020, con conseguente condanna di alla bonifica dell'area e al risarcimento CP_2
dei danni patiti e patiendi. La ditta convenuta, a scopo di manleva e garanzia, chiamava in causa il , quale fornitore del materiale nocivo per l'ambiente, chiedendone Controparte_4
la condanna a sostenere i costi della bonifica e al risarcimento dei danni, previo accertamento della responsabilità. Il consorzio, a sua volta, chiamava in manleva la propria compagnia assicuratrice . Il NA così decideva: «RIGETTA tutte le Controparte_1 domande attrici. CONDANNA l'attrice a rimborsare le spese di lite, per tutti maggiorate con accessori di legge, sia alla che al Controparte_2
Consorzio Collegamenti Integrati Veloci, che liquida per ciascuno in 518,00 euro per esborsi e 7.616,00 euro per compensi, e sia in favore di che liquida in 7.616,00 Controparte_1
euro per compensi. PONE definitivamente le spese di Ctu, liquidate con il decreto del
23/5/23, a carico di parte attrice.».
Avverso tale decisione, proponeva appello dinanzi a questa Corte , chiedendo, Pt_1 con atto notificato in data 10/02/2024, anche la rinnovazione della CTU e l'accoglimento delle istanze istruttorie non ammesse dal Giudice di primo grado.
Con distinte comparse di risposta si costituivano , e , le Controparte_1 CP_2 CP_5 quali instavano per il rigetto dell'appello. proponeva altresì appello incidentale. CP_2
Con ordinanza in data 4/06/2024 la Corte non ravvisava la necessità di procedere ad attività istruttoria e rigettava l'istanza di rinnovazione della CTU. Il Collegio, quindi, riteneva di procedere ai sensi degli artt. 350-bis e 281-sexies c.p.c..
Le parti precisavano le conclusioni trascritte in epigrafe e depositavano note conclusionali in vista dell'udienza collegiale di discussione orale del 19/3/2025, all'esito della quale la
Corte tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
APPELLO PRINCIPALE
AD AVVISO DELLA CORTE, L'APPELLO PRINCIPALE È INFONDATO E DEVE ESSERE
RIGETTATO.
1) PRIMO MOTIVO – SUL DIFETTO DI OMESSA PRONUNCIA, CARENTE E/O OMESSA
MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA IMPUGNATA IN RELAZIONE ALLA DOMANDA DI
6 ACCERTAMENTO DI INADEMPIMENTO CONTRATTUALE SPIEGATA IN CAUSA
[...]
L'appellante impugna la sentenza del NA per CP_6 Parte_1 omessa pronuncia e mancanza totale di motivazione in relazione all'accertamento dell'inadempimento contrattuale della ditta nonostante specifica domanda sul punto. CP_2
, in particolare, deduce che l'inadempimento della ditta appaltatrice «risulta per Pt_1
tabulas dalla documentazione prodotta fin dalla fase cautelare del presente giudizio», da cui emerge che non aveva svolto alcuna verifica sulla tipologia del materiale impiegato CP_2 per la realizzazione dei lavori appaltati, come affermato – seppur solo in maniera del tutto incidentale – dallo stesso NA laddove ha escluso la corresponsabilità del terzo chiamato COCIV.
LA CORTE OSSERVA.
I) Non sussiste il lamentato vizio di omessa pronuncia, o di omessa motivazione, in quanto il NA, dopo avere rilevato che «In questa fase l'attrice ha proposto quattro domande, così sintetizzabili: - conferma dell'ordinanza cautelare del 24/4/20. - condanna della CP_2
"a realizzare a propria cura e spese sotto la supervisione della società attrice e degli Enti
Pubblici competenti, tutte le opere edilizie e/o impiantistiche necessarie per l'esecuzione delle suddette operazioni di bonifica ed a ripristinare lo stato dei luoghi nello stato ex ante fino alla definizione del problema inquinativo, ivi inclusa la rimozione delle suddette opere…". - - condanna della convenuta al risarcimento di tutti i danni, "ivi inclusi i danni derivanti dall'esecuzione sui terreni dell'attrice delle suddette opere edilizie e/o impiantistiche". - - rigetto "comunque ed in ogni caso, (del) le domande tutte che dovessero essere formulate dalla " nei confronti dell'attrice», così motivava in ordine alla prima CP_7
e alla seconda delle domande individuate nei termini che si sono riportati: «Innanzitutto la richiesta di conferma dell'ordinanza cautelare appare inammissibile processualmente, dal momento che tale provvedimento non è stato reclamato dalla convenuta, che ha anzi iniziato subito, nonostante le tempistiche allungate dalle interrelazioni con gli Enti di controllo, a dare attuazione agli ordini giudiziali. L'ordinanza in esame, infatti, costituisce a carico della CP_2
una serie di obbligazioni di fare, le cui eventuali difficoltà di attuazione o contestazioni devono essere risolte esclusivamente dal "giudice che ha emanato il provvedimento cautelare" (art. 669-duodecies c.p.c.), e non certamente dal giudice del merito. Ferma quindi l'incompetenza di chi scrive a decidere della domanda in esame, si deve rilevare peraltro Contr anche che il c.t.u. ha precisato a pagina 69 della propria relazione che a svolto e sta svolgendo le attività in forza della Ordinanza del NA di Genova del 24/04/20". La prima domanda attrice deve quindi essere dichiarata inammissibile. La seconda domanda,
7 apparentemente diversa dalla prima nelle parti in cui chiede alla convenuta la realizzazione di tutte le opere edilizie e impiantistiche per la bonifica, ed al termine di quest'ultima la loro rimozione, deve in realtà considerarsi già compresa negli ordini contenuti nel provvedimento cautelare. Risulta evidente che per eliminare la fonte dell'inquinamento idrico occorre realizzare tutte le opere idonee, che ovviamente dovranno essere rimosse a risultato raggiunto. Poiché le operazioni di bonifica sono tuttora in corso, ed è intrinsecamente compresa nell'appalto la consegna dei luoghi in buono stato, dopo le operazioni di rialzamento del loro sedime, anche questa domanda attrice non può essere accolta.» (pagg.
3 – 4 sentenza impugnata).
II) Queste le conclusioni sul punto formulate dall'appellante nell'atto di citazione introduttivo del primo grado, confermate nella memoria ex art. 183 n. 1 c.p.c. e richiamate all'udienza del 10/1/2023: «“Voglia l'Ill.mo NA adito, contrariis rejectis - in via principale nel merito: accertare e dichiarare che la società Controparte_2
sedente in Cengio (SV), Via Vittorio Veneto 14 (SV), (P. IVA. ) si è
[...] P.IVA_3
resa gravemente inadempiente alle obbligazioni discendenti dal rapporto contrattuale di appalto intercorrente con la società di cui alla narrativa che Parte_1 precede;
- conseguentemente confermare nell'interezza quanto stabilito dal NA di
Genova nell'ordinanza emessa in data 24.4.2020 a conclusione della fase cautelare del presente giudizio e per l'effetto condannare in via definitiva la a procedere, a CP_2 sue spese e sotto la supervisione dell'attrice e Parte_2
degli Enti Pubblici competenti, alla completa eliminazione dei residui di carbonato di calcio lungo il Rio Miglialunga interessato dai lavori oggetto del contratto di appalto stipulato tra la stessa ed mediante idonei sistemi Parte_2 CP_2
di pompaggio e di progettazione ed esecuzione di sistemi di bonifica, nonché alla verifica quindicinale delle suddette operazioni fino alla definitiva eliminazione del problema;
».
III) Appare, pertanto, evidente che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, la domanda di accertare l'inadempimento della società non era formulata CP_2 autonomamente, ma in funzione della prima domanda (quella di conferma dell'ordinanza cautelare) dichiarata inammissibile, e della seconda domanda (quella avente a oggetto la realizzazione di tutte le opere edilizie e impiantistiche per la bonifica, ed al termine di quest'ultima la loro rimozione) rigettata.
IV) In altre parole, il NA non è incorso nel vizio di omessa pronuncia, o di omessa motivazione, proprio in quanto ha dichiarato inammissibile la prima delle domande formulate da parte attrice, e ha rigettato la seconda domanda. Infatti, poiché la domanda di accertare
8 l'inadempimento della società non era autonomamente formulata, ma in funzione CP_2 della domanda di conferma dell'ordinanza cautelare, e della domanda avente a oggetto la realizzazione di tutte le opere edilizie e impiantistiche per la bonifica, ed al termine di quest'ultima la loro rimozione, si deve ritenere che sia stata per un verso dichiarata inammissibile e per l'altro rigettata, unitamente alle domande in funzione delle quali era stata formulata.
2) SECONDO MOTIVO – SULL'ERRATA QUALIFICAZIONE DELLA DOMANDA DI
CONFERMA DELL'ORDINANZA CAUTELARE FORMULATA DA
[...]
– VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 669 OCTIES E Parte_2
DECIES C.P.C. ANCHE IN RELAZIONE ALL'ART. 2909 C.C. - L'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Giudice di primo grado ha dichiarato, per incompetenza, l'inammissibilità della richiesta di conferma dell'ordinanza cautelare del
24/04/2020. contesta gli argomenti utilizzati dal NA (secondo cui le Pt_1 questioni attinenti alle obbligazioni nascenti dall'ordinanza competono esclusivamente al giudice della cautela), sostenendo che quest'ultimo sia incorso in una violazione del generale principio sull'autonomia del giudizio di merito rispetto a quello cautelare, in forza del quale «nulla osta a che la parte possa, in sede di merito, riproporre le domande formulate in sede di procedimento sommario e chiedere che il giudice faccia proprio il contenuto del provvedimento anticipatorio recependolo in una sentenza» (così, pag. 31 dell'atto d'appello). L'appellante, quindi, denuncia la violazione degli artt. 669-octies e 669-decies
c.p.c..
LA CORTE OSSERVA.
I) In realtà, il NA ha ritenuto che fosse inammissibile la prima domanda proprio perché formulata esclusivamente in termini di richiesta conferma dell'ordinanza cautelare, rilevando che tale ordinanza non era stata reclamata dalla società e che la stessa «ha anzi CP_2
iniziato subito, nonostante le tempistiche allungate dalle interrelazioni con gli Enti di controllo, a dare attuazione agli ordini giudiziali».
II) Come si desume dalla sentenza impugnata, è l'attuale appellante ad avere violato il principio dell'autonomia del giudizio di merito rispetto a quello cautelare, avendo formulato con tale domanda solo la richiesta di conferma del provvedimento ex art. 700 c.p.c., richiesta inammissibile, in quanto il provvedimento –non reclamato – non necessita di alcuna conferma, fermo restando che le questioni relative all'attuazione del medesimo provvedimento sono di competenza esclusiva del giudice che ha emanato il provvedimento cautelare ai sensi dell'art. 669-duodecies c.p.c..
9 III) Per quanto attiene alla seconda domanda (rigettata) avente a oggetto la realizzazione di tutte le opere edilizie e impiantistiche per la bonifica, ed al termine di quest'ultima la loro rimozione, giustamente il NA ha rilevato che la stessa è solo “apparentemente diversa dalla prima” e “deve in realtà considerarsi già compresa negli ordini contenuti nel provvedimento cautelare”, in quanto “per eliminare la fonte dell'inquinamento idrico occorre realizzare tutte le opere idonee, che ovviamente dovranno essere rimosse a risultato raggiunto” e “Poiché le operazioni di bonifica sono tuttora in corso, ed è intrinsecamente compresa nell'appalto la consegna dei luoghi in buono stato, dopo le operazioni di rialzamento del loro sedime …”.
IV) In definitiva, anche tale domanda finisce per coincidere nella sostanza con la prima e per interferire con l'attuazione della ordinanza cautelare ex art. 669-duodecies c.p.c., riservata alla competenza del giudice che ha emanato il provvedimento cautelare, a norma di tale disposizione, tenuto anche conto del disposto dell'art. 669-octies c.p.c., secondo il quale la disciplina prevista da tale articolo non si applica ai provvedimenti emessi ai sensi dell'art. 700 c.p.c., né si applica il primo comma dell'art. 669-nonies; quindi detti provvedimenti conservano la loro efficacia indipendentemente dall'instaurazione della causa di merito.
3) TERZO MOTIVO – SUL DIFETTO DI ISTRUTTORIA E SULLA RICHIESTA DELLA
DI RINNOVARE LA C.T.U. - Parte_2
L'appellante lamenta che, per effetto dei vizi dedotti nei precedenti motivi, il NA è incorso in un grave difetto di istruttoria, non avendo neppure preso posizione sulle specifiche critiche tecniche mosse nei confronti della CTU esperita in primo grado. , a Pt_1 quest'ultimo riguardo, richiama e ribadisce le osservazioni alla CTU, chiedendone la rinnovazione anche al fine di quantificare l'ammontare del danno complessivamente sofferto a seguito dell'inadempimento della ditta appaltatrice.
LA CORTE OSSERVA.
I) Sul punto si legge nella sentenza impugnata: «Sempre a causa dell'attuazione in corso degli ordini cautelari non può essere accolta allo stato la domanda risarcitoria attrice, perché: - con riferimento ai danni ai terreni per l'impianto su di essi delle opere necessarie alla bonifica, occorre necessariamente attendere il termine della stessa. - in relazione poi alla diminuzione del loro valore per le vicende per cui è causa, si dovrà anche in questo caso doverosamente aspettare il loro ripristino, allo stato non valutabile».
II) Essendo chiaro che il NA ha respinto la domanda sull'assunto che non fosse possibile pervenire a una liquidazione degli eventuali danni sino al completamento delle
10 opere di bonifica e di ripristino, è del tutto evidente che non vi era alcuna necessità, ai fini di tale pronuncia, di prendere posizione sulle specifiche critiche tecniche mosse nei confronti della CTU svolta in primo grado
III) Da questo punto di vista, il motivo è inammissibile perché le censure svolte sono prive di correlazione con la motivazione della sentenza impugnata.
IV) Da un altro punto di vista, il motivo è inammissibile, in quanto generico, perché si limita a richiamare genericamente le critiche alla CTU svolta in primo grado (“Nel giudizio d'appello rimangono estranee al dibattito processuale le considerazioni critiche, mosse dalla parte al consulente tecnico d'ufficio sulla base delle osservazioni del proprio consulente, che non siano state trasfuse in specifici motivi di impugnazione della sentenza, formulati nel rispetto delle prescrizioni stabilite dall'art. 342 cod. proc. civ., dovendosi le argomentazioni critiche dell'appellante contrapporre non alla relazione di perizia espletata in primo grado, ma al fondamento logico-giuridico su cui è fondata la decisione impugnata” Cass. Sez. 3,
12/02/2013, n. 3302, Rv. 625011 - 01)
4) QUARTO MOTIVO – SULLA CONTRADDITTORIETÀ DELLA MOTIVAZIONE DELLA
SENTENZA IMPUGNATA IN PUNTO CARENZA DI INTERESSE EX ART. 100 C.P.C.
SULLA DOMANDA DI RIGETTO DELLE DOMANDE DELLA CONVENUTA CP_2
L'appellante censura la contraddizione in cui è incorsa il NA, che – nel dichiarare in capo a la carenza di interesse ex art. 100 c.p.c. in ordine al rigetto delle eventuali Pt_1 domande riconvenzionali proposte dalla ditta convenuta – ha implicitamente riconosciuto le ragioni della domanda attorea, attestandone così l'ammissibilità.
LA CORTE OSSERVA.
I) Sul punto si legge nella sentenza impugnata: «Difettava invece fin dalla sua proposizione di interesse ex art. 100 c.p.c. l'ultima domanda attrice di rigetto di eventuali domande che la convenuta avrebbe potuto proporre contro di essa, trattandosi di una inammissibile richiesta ipotetica, a prescindere dal fatto, peraltro ragionevolmente prevedibile, che in effetti CP_2
non ha poi proposto alcuna domanda riconvenzionale»
II) Il motivo è inammissibile per difetto di interesse, in quanto, non avendo proposto CP_2 domande riconvenzionali, l'appellante non è portatore di alcun interesse alla riforma di una pronuncia con la quale è stata dichiarata inammissibile la richiesta di rigetto di domande che non sono state neppure proposte.
5) QUINTO MOTIVO – SULLA CONDANNA DELLA SOCIETÀ APPELLANTE ALLE SPESE
- L'appellante, infine, censura le statuizioni della sentenza impugnata in punto di spese,
11 chiedendo la riforma integrale della condanna alle spese di lite e a quelle di CTU, in conseguenza dell'auspicato accoglimento dei precedenti motivi.
Non si tratta di un autonomo motivo di appello, ma della mera richiesta di revisione della statuizione sulle spese, quale conseguenza dell'eventuale accoglimento dei precidenti motivi di appello.
APPELLO INCIDENTALE
AD AVVISO DELLA CORTE, L'APPELLO INCIDENTALE È INFONDATO E DEVE ESSERE
RIGETTATO.
I) OMESSA PRONUNCIA SULLA DOMANDA RISARCITORIA PROPOSTA DA NEI CP_2
CONFRONTI DI COCIV – MOTIVAZIONE ILLOGICA E CONTRADDITTORIA –
RINNOVAZIONE CTU E ISTANZE ISTRUTTORIE - L'appellante incidentale lamenta l'omessa pronuncia del NA in relazione alla domanda risarcitoria proposta da CP_2
nei confronti di COCIV, per aver erroneamente ritenuto tale azione assorbita nel rigetto delle domande attoree. La ditta sostiene che la sua domanda è del tutto autonoma rispetto CP_2
a quelle avanzate da , deducendo inoltre l'illogicità e la contraddittorietà della Pt_1
sentenza impugnata, laddove il Giudice di primo grado dapprima ha affermato di rigettare la domanda risarcitoria di nei confronti di COCIV, e poi ha dichiarato di non pronunciarsi CP_2 sulla stessa (cfr. pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata). L'appellante incidentale, quindi, reitera le proprie pretese risarcitorie previo riconoscimento delle responsabilità di COCIV, da accertare tramite il licenziamento di una nuova CTU e l'assunzione delle prove orali già dedotte in primo grado.
LA CORTE OSSERVA.
I) Sul punto si legge nella sentenza impugnata: «Meritava rigetto peraltro anche la domanda di manleva svolta dalla contro il Cociv. Dalla Ctu è emerso infatti CP_2 CP_4
chiaramente che i materiali forniti da quest'ultimo non presentavano intrinsecamente caratteri inquinanti, con conseguente esclusione di responsabilità del terzo chiamato, dovendosi invece imputare all'appaltatore la responsabilità di non aver effettuato la doverose verifiche di compatibilità di tali materiali con il terreno su cui gli stessi sono stati posati. Il consulente ha infatti accertato che la formazione dei sali di calcio, responsabili dell'inquinamento idrico, è stata determinata dall'interazione tra le caratteristiche del terreno di proprietà attrice e i materiali posati su di esso, per l'effetto quindi di un processo a cui il fornitore risulta contrattualmente estraneo, perché riferibile alla collocazione sottofalda del materiale. Tuttavia il rigetto di tutte le domande attrici esenta chi scrive da una pronuncia sul punto» (pagg. 4 – 5).
12 II) Le domande formulate da erano le seguenti: «B) SULLE DOMANDE PROPOSTE CP_2
NEI CONFRONTI DELLA TERZA CHIAMATA - Accertare e dichiarare la grave responsabilità contrattuale e/o aquiliana, anche in ragione dei danni cagionati a terzi, del
COCIV e per l'effetto, -condannare il COCIV, in persona del legale rappresentante pro tempore, a garantire e manlevare la da qualsivoglia domanda proposta da controparte CP_2
che in denegata ipotesi fosse accolta, ivi comprese le spese di lite. -condannare il COCIV, in persona del legale rappresentante pro tempore, a risarcire alla tutti i danni patiti e CP_2
patiendi, come descritti in narrativa che ci riserva di quantificare in corso di causa, da determinarsi all'occorrenza anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
-condannare il COCIV in persona del legale rappresentante pro tempore, a sostenere i costi relativi agli interventi di analisi, monitoraggio costante e ripristino finale di cui alla
Conferenza dei Servizi e/o che saranno determinati dalla presente pronuncia e/o in accordo con gli Enti preposti».
III) Se si dovesse considerare che abbia formulata nei confronti di COCIV anche una CP_2
domanda autonoma e non soltanto la domanda di manleva, la domanda autonoma si porrebbe al di fuori dei limiti in cui è consentita la chiamata del terzo dall'art. 106 c.p.c.
(comunanza di causa o garanzia, propria o impropria). Se, infatti, dovesse ritenersi che si tratti di domanda con la quale non richiede di essere tenuta indenne da COCIV in CP_2
relazione alle domande nei suoi confronti formulate, ma fa valere nei confronti di COCIV una “causa petendi” diversa da quella dedotta in giudizio nei suoi confronti e svolge nei confronti di COCIV un diverso “petitum” rispetto a quello formulato nei suo confronti, così proponendo una domanda diversa e autonoma, svincolata dalle domande proposte nei suoi confronti, come del resto sostiene l'appellante incidentale, allora tale domanda sarebbe inammissibile, per difetto dei presupposti stabiliti dall'art. 106 c.p.c., che consente la chiamata del terzo nell'ipotesi di comunanza di causa (ad. es. allo scopo di indicare il terzo come unico soggetto legittimato passivamente rispetto alla domanda formulata nei confronti della parte istante) o per essere dallo stesso tenuto indenne (garanzia propria e impropria).
IV) D'altro canto, se sulla domanda, qualificata correttamente come soltanto di manleva, o avendo ritenuto implicitamente ammissibile solo la domanda di manleva, il giudice di primo grado non si è pronunciato, stante il rigetto della domanda risarcitoria, in relazione alla quale la domanda di manleva era stata formulata, è chiaro che le considerazioni svolte nella sentenza impugnata, in ordine alla infondatezza della domanda di manleva e all'esclusione di responsabilità di COCIV, sono meri “obiter dicta”, in relazione ai quali difetta l'interesse ad impugnare in capo a essendo tali affermazioni prive di attitudine al giudicato CP_2
13 (“L'autorità del giudicato, ai sensi dell'art. 2909 cod. civ., è oggettivamente circoscritta, in relazione alla funzione della pronunzia giudiziale diretta a dirimere la lite, dai limiti delle domande reciprocamente proposte dalle parti. Essa non si estende pertanto alle affermazioni che eccedono le necessità logico - giuridiche della decisione e che costituiscono pertanto espressione di un "obiter dictum"” Cass. Sez. L., 27/05/1997, n. 4686,
Rv. 504715 - 01)
TANTO PREMESSO, RITENUTANE L'INFONDATEZZA, SIA L'APPELLO PRINCIPALE
CHE L'APPELLO INCIDENTALE DEVONO ESSERE RIGETTATI.
Per quanto attiene al rapporto processuale tra e stante la reciproca Pt_1 CP_2 soccombenza, devono essere integralmente compensate, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., le spese del presente grado di giudizio.
Per quanto attiene a nei confronti della quale COCIV non ha riproposto CP_1 domanda di manleva, si ricorda che “Nell'ipotesi di cause scindibili ex art. 332 c.p.c., la notifica dell'appello proposto dal convenuto soccombente agli altri convenuti vittoriosi nel giudizio di primo grado non ha valore di "vocatio in ius" ma di mera "litis denuntiatio", sicché questi ultimi non diventano, per ciò solo, parti del giudizio di gravame, né sussistono i presupposti per la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite in loro favore, ove gli stessi non abbiano impugnato incidentalmente la sentenza, atteso che, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., detta pronuncia presuppone la qualità di parte nonché la soccombenza”
(Cass. Sez. 6, 15/11/2021, n. 34174, Rv. 662844 - 01).
Nel rapporto processuale tra e da una parte, e COCIV dall'altra, in Pt_1 CP_2 considerazione della posizione assunta da ai sensi dell'art. 91 c.p.c. devono pertanto CP_2
essere poste a carico di ed le spese del presente grado di giudizio, Pt_1 CP_2
liquidate come di seguito in favore di COCIV, ritenendo, quanto alla misura della liquidazione, che, avuto riguardo ai parametri generali di cui all'art. 4 DM 55/2014, mod. dal
DM 147/22, si possano applicare i valori medi dello scaglione di pertinenza della lite, di cui alle tabelle allegate al decreto medesimo, soprattutto in considerazione del livello di difficoltà della controversia e del grado di complessità delle questioni giuridiche affrontate, nonché del valore dell'affare.
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Valore della causa: indeterminabile - complessità media
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.518,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.665,00
14 Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 3.686,00
Fase decisionale, valore medio: € 4.287,00
Compenso tabellare (valori medi) € 12.156,00
P. Q. M.
La Corte di Appello
Ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando,
1) rigetta l'appello principale proposto da avverso la Parte_1
sentenza impugnata, pronunciata inter partes in data 10/07/2023 dal NA di Genova, in composizione monocratica;
rigetta l'appello incidentale proposto da
[...]
confermando integralmente la sentenza Controparte_2
appellata.
2) Compensa integralmente, tra e le spese del presente grado di giudizio. Pt_1 CP_2
3) Condanna e in solido a rifondere le spese del presente grado di Pt_1 CP_2 giudizio liquidate in € 12.156,00 per il compenso relativo alle fasi di studio, introduzione, trattazione e/o istruzione e decisione della causa ex DM 55/14, mod. dal DM 147/22, oltre accessori di legge (IVA, CPA, rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso) in favore della parte appellata COCIV.
4) Nulla in punto spese per quanto attiene a CP_1
5) Ai fini di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012 si dà atto dell'integrale rigetto dell'impugnazione principale e di quella incidentale.
Genova, 19/03/2025.
Il Presidente estensore
Dott. Riccardo Baudinelli
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