Ordinanza cautelare 26 novembre 2021
Decreto cautelare 23 febbraio 2022
Ordinanza cautelare 29 marzo 2022
Sentenza 11 ottobre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, decreto cautelare 23/02/2022, n. 92 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 92 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/02/2022
N. 00092/2022 REG.PROV.CAU.
N. 01479/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 1479 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Comitato Civico “Il Poggio di Porto Cesareo”, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Luciano Ancora, Roberto Spedicato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Luciano Ancora in Lecce, via Imbriani, 30;
contro
Comune di Porto Cesareo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Pietro Quinto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Axa S.r.l., Igeco Costruzioni Spa, Fall.To Igeco Costruzioni S.p.A., Aro 3 Le, non costituiti in giudizio;
Ecotecnica S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Matteo Sanapo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
per l'annullamento,
- deliberazione della Giunta Comunale di Porto Cesareo n. 94 del 31 luglio 2021;
- deliberazione della Giunta Comunale di Porto Cesareo n. 153 del 13 settembre 2017;
- deliberazione della Giunta Comunale di Porto Cesareo n. 7 del 17 gennaio 2018;
- eventuale permesso a Costruire rilasciato ad Ecotecnica, di numero e data non noti;
- verbale contenente la decisione della Conferenza dei Responsabili dei Servizi, del 28 agosto 2018;
- deliberazione della Giunta Comunale di Porto Cesareo n. 171 del 18 ottobre 2019;
- Parere Urbanistico, a firma del Responsabile dell'Ufficio, rilasciato in data 8 novembre 2018;
- Autorizzazione Paesaggistica, a firma del Responsabile dell'Ufficio, n. 7 del 31 gennaio 2019;
-nonché di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e conseguenziale.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Comitato Civico “Il Poggio di Porto Cesareo” il 21/2/2022:
Per l'annullamento, previa sospensione,
oltre agli atti già impugnati con il ricorso originario, della delibera giunta municipale di Porto Cesareo n. 16 del 3/2/2022 avente ad oggetto: “Contratto d'appalto Rep. n.1/2017, per l'affidamento del progetto esecutivo e dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, compresi quelli assimilabili agli urbani, nel territorio dei Comuni dell`A.R.O. 3/LE per la durata di anni 9(nove). - Realizzazione del centro comunale perla raccolta differenziata dei rifiuti. -Provvedimenti.”
-nonché di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e conseguenziale
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm., proposta dal ricorrente con i motivi aggiunti;
Vista la memoria difensiva con cui il Comune controdeduce in ordine all’istanza di cautela monocratica;
Considerato che l’impugnato provvedimento si supporta ad una lettura interpretativa della pregressa ordinanza cautelare adottata da questa Sezione nella specifica vicenda in esame;
Considerato che la valutazione del merito nella decisione cautelare risulta – oltre che di natura interinale – comunque circoscritta al fumus e dunque non esaustiva e non necessariamente correlata a tutti i motivi di censura dedotti;
Considerato che la trattazione del ricorso nel merito risulta fissata per l’udienza del 22 giugno 2022 e che non sembrano ricorrere ragioni di particolare urgenza, anche in considerazione della disponibilità del centro di raccolta ubicato lungo la via di collegamento Veglie-Porto Cesareo;
Considerato che viceversa l’esecuzione dell’intervento vanificherebbe irrimediabilmente la pretesa fatta valere in giudizio e ritenuta quindi in questa fase la prevalenza dell’interesse fatto valere dalla parte ricorrente;
Considerato comunque opportuno pervenire re adhuc integra alla decisione in sede collegiale sull’istanza cautelare;
Considerato che ricorrono i presupposti per concedere l’invocata tutela monocratica;
P.Q.M.
Accoglie l’istanza di cautela monocratica e, per l’effetto, sospende in via interinale l’efficacia dell’impugnata delibera G.M. n. 16 del 3 febbraio 2022.
Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 23 marzo 2022.
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Lecce il giorno 22 febbraio 2022.
| Il Presidente |
| Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO