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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 25/11/2025, n. 750 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 750 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1973/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Arezzo
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marina Rossi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1973/2021 promossa da:
, in qualità di titolare dell'impresa individuale IE DI PA Parte_1
FRANCESCO, rappresentato e difeso dagli avv.ti Alessio D'Amico e Tullio D'Amora PARTE ATTRICE Contro in persona del legale rappresentate pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Beatrice Ducci Donati PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da note ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 7.07.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
, in qualità di titolare dell'impresa individuale EF di AG CE, ha Parte_1 convenuto in giudizio esponendo in fatto: di aver intrattenuto Controparte_1 con la convenuta un rapporto di anticipazione regolato sul conto tecnico n. 1683.59, le cui CP_1 competenze venivano regolate sul conto corrente ordinario n. 1681.73; che il , in data Pt_1
28.9.2017, ha instaurato innanzi al Tribunale di Arezzo il giudizio r.g.n. 3690/2017, al fine di far accertare l'applicazione da parte di di competenze indebite Controparte_1 riferibili ad interessi ultralegali, alla loro capitalizzazione trimestrale ed alla commissione di massimo scoperto sul conto corrente n. 1681.73, all'esito del quale il Tribunale ha emesso un'ordinanza ex art. 186 quater c.p.c. e ha condannato la a versare in favore di parte attrice la somma di € 34.064,33, CP_1 da maggiorare di interessi dalla domanda al saldo.
Tanto premesso in fatto, parte attrice ha dedotto che, anche sul conto anticipi n. 1683.59 sono state addebitate indebite competenze per le operazioni di anticipazione, regolate sul conto corrente ordinario pagina 1 di 11 n. 1681.73 e che tali competenze non sono state conteggiate nell'ambito della ctu svolta nel processo avente ad oggetto il solo conto corrente ordinario.
Sulla scorta delle suddette deduzioni, l'odierno attore ha così concluso: “Voglia il Tribunale adito, accertati tutti i fatti sopra esposti, per tutte le ragioni di cui al presente atto e per come saranno precisate ed integrate in corso di causa nei termini di legge, contrariis rejectis, così decidere:
Accertare e dichiarare la nullità della convenzione di anticipazione effetti intercorso tra le parti e regolato sul conto anticipi n. 1683.59, nonché di tutte le operazioni di anticipazione ivi rappresentate e per l'effetto e comunque accertare e dichiarare l'illegittimità delle competenze addebitate dalla banca all'attore per commissioni interessi e spese dalla stessa applicati per dette operazioni di anticipazione a loro volta regolati sul conto corrente ordinario n. 1681/73, condannando la banca convenuta a restituire quanto pagato dall'attore per tali causali oltre rivalutazioni ed interessi da computarsi ex art. 1284 c.c. comma 4. Con vittoria di spese e di onorari di lite oltre al rimborso forfettario in vigore al tempo della liquidazione.”
Con comparsa di costituzione e risposta, si è costituita in giudizio Controparte_1
la quale ha preliminarmente eccepito la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza della
[...] domanda e ha evidenziato il mancato assolvimento dell'onere della prova da parte dell'attore; ha eccepito altresì la prescrizione della domanda avanzata essendo stato il rapporto chiuso anteriormente al decennio precedente alla notifica dell'atto di citazione e comunque la prescrizione in relazione alle rimesse effettuate anteriormente al giorno 8.7.2011. La convenuta ha altresì evidenziato che le CP_1 somme illegittimamente addebitate sul conto corrente n. 1681.73, comprese quelle derivanti dal conto anticipi per cui è causa, sono già state considerate ed indicate nella perizia del CTU Dott.ssa Per_1 nel giudizio R.G. 3690/2017 pendente tra le stesse parti, poiché in tale elaborato, depositato anche nel presente giudizio dalla parte attrice, il CTU ha espunto tutti i costi, gli interessi, gli addebiti e quant'altro rinvenuto sul conto corrente ordinario, sottolineando la difesa della che il conto CP_1 anticipi è un conto tecnico, non dotato di autonomia e le cui risultanze sono sempre tutte addebitate od accreditate sul conto corrente ordinario.
Nel merito, ha contestato le avverse deduzioni evidenziando che il contratto è stato stipulato in forma scritta e sono state pattuite le condizioni economiche applicate.
Su tali basi, la banca ha concluso come di seguito: “Voglia l'Ecc.mo Giudice del Tribunale di Arezzo, ogni contraria istanza disattesa, In via preliminare: stante la assoluta indeterminatezza, genericità ed assenza di prova delle domande di , titolare della ditta EF di AG, esposte Parte_1 soltanto sulla base di un elaborato di parte ultroneo e non probatorio di somme restituende in assenza di contrattualistica e di estratti conto integrali, dichiarare la presente causa inammissibile e nulla con ogni conseguenza di legge.
In via preliminare ulteriore: accertare e dichiarare che il contratto di conto anticipi n. 1683.59 a valere sul c/c n. 1681.73 oggetto della presente causa è soggetto alla ordinaria prescrizione decennale e pertanto nessun accertamento o ricalcolo circa l'applicazione degli interessi, delle commissioni delle spese od altro dovrà venir effettuato ante 08.07.2011 al rapporto di conto anticipi 1683.59 chiuso in
pagina 2 di 11 data 24.01.2011, né, posta la prescrizione maturata, possono venire spiegate ed accolte su di esso l'azione di restituzione, pagamento o rettifica per le causali richieste dalla controparte, azioni tutte coperte dalla prescrizione decennale così come quivi eccepita.
Nel merito: Voglia l'Ecc.mo Giudice del Tribunale di Arezzo respingere le richieste tutte avanzate dalla ditta individuale EF di AG CE e da nei confronti della Parte_1 [...] poiché relative a somme già percepite in altro giudizio e comunque Controparte_1 richieste infondate in fatto ed in diritto, erronee, ultronee e non provate, richiedendo esso, tra le altre domande, la nullità per pretesa assenza della forma scritta del contratto del conto anticipi o la carenza di pattuizione di interessi, spese e commissioni, indicazioni errate e confutate da atti scritti, e con richiesta infondata e totalmente prescritta di restituzione e pagamento somme.
Vittoria di spese e compensi.”
Concessi i termini per il deposito delle memorie ex art.183, co. 6 c.p.c., la causa è stata istruita documentalmente e mediante consulenza tecnica d'ufficio, a cura della dott.ssa Persona_2
Con ordinanza riservata del 12.11.2023, il Giudice, in accoglimento dell'istanza formulata ex art. 295 c.p.c., ha sospeso il procedimento in attesa della definizione del processo avente ad oggetto il rapporto di conto corrente sul quale venivano addebitate le competenze maturate in relazione al presente conto tecnico n. 1683.59.
Con ricorso ex art. 297 c.p.c. del 10.5.2024, parte attrice ha riassunto il processo.
La causa è stata istruita documentalmente e mediante ctu.
Le parti hanno concluso come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 7.7.2025.
Parte attrice ha concluso nel merito come da atto di citazione e in via istruttoria ha insistito per l'integrazione della ctu.
Parte convenuta ha insistito per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “ In via preliminare: stante la assoluta indeterminatezza, genericità ed assenza di prova delle domande di , Parte_1 titolare della ditta EF di AG, esposte soltanto sulla base di un elaborato di parte ultroneo e non probatorio di somme restituende in assenza di contrattualistica e di estratti conto integrali, dichiarare la presente causa inammissibile e nulla con ogni conseguenza di legge.
In via preliminare ulteriore:
accertare e dichiarare che il contratto di conto anticipi n. 1683.59 a valere sul c/c n. 1681.73 oggetto della presente causa è soggetto alla ordinaria prescrizione decennale e pertanto nessun accertamento
o ricalcolo circa l'applicazione degliinteressi, delle commissioni delle spese od altro dovrà venir effettuato ante 08.07.2011 al rapporto di conto anticipi 1683.59 chiuso in data 24.01.2011, né, posta la prescrizione maturata, possono venire spiegate ed accolte su di esso l'azione di restituzione,
pagina 3 di 11 pagamento o rettifica per le causali richieste dalla controparte, azioni tutte coperte dalla prescrizione decennale così come quivi eccepita.
Nel merito:
Voglia l'Ecc.mo Giudice del Tribunale di Arezzo respingere le richieste tutte avanzate dalla ditta individuale EF di AG CE e da nei confronti della Parte_1 [...] poiché relative a somme già percepite in altro giudizio e comunque richieste Controparte_1 infondate in fatto ed in diritto, erronee, ultronee e non provate, richiedendo esso, tra le altre domande, la nullità per pretesa assenza della forma scritta del contratto del conto anticipi o la carenza di pattuizione di interessi, spese e commissioni, indicazioni errate e confutate da atti scritti, e con richiesta infondata e totalmente prescritta di restituzione e pagamento somme.
Rileva inoltre, come già esposto a verbale d'udienza del 24.03.2025 che tutto quanto indicato nell'elaborato peritale in riferimento al c/c ordinario n. 1681.73 ovvero la somma di Euro 34.064,30 è già stato fatto oggetto del giudizio R.G. 3690/17 del Tribunale di Arezzo, sentenza totalmente riformulata dalla Corte d'Appello di Firenze, definitiva tra le parti, che ha ridotto il quantum sopra indicato, e riportato nella attuale CTU, ad Euro 3.210,56, con condanna alla restituzione a carico di
della somma già pagata allo stesso dalla Parte_1 CP_1
Posto ciò, in qualsiasi caso, Voglia l'Ecc.mo Giudice del Tribunale di Arezzo compensare l'eventuale credito attuale dell'attore con quanto già ricevuto dalla per Controparte_1 compulsum a seguito della ordinanza R.G. 3690/2017 del Tribunale di Arezzo, ovvero la somma di Euro 34.064,33 oltre interessi e spese come ivi liquidate e non più confermate dalla Corte d'Appello di Firenze.
Vittoria di spese e compensi”.
In via preliminare, va dichiarata l'infondatezza dell'eccezione di nullità per indeterminatezza dell'oggetto della domanda di parte attrice, in quanto la lettura combinata dell'atto di citazione e delle relazioni tecniche di parte allegate consente di individuare con precisione le domande avanzate, tanto è vero che la Banca convenuta ha potuto compiutamente apprestare le proprie difese nel merito.
Venendo adesso al merito della controversia, parte attrice ha instaurato l'odierno giudizio al fine di far accertare l'illegittimo addebito di competenze sul rapporto anticipi n. 1683.59 e di ottenerne la restituzione. Va dato atto che il CTU dott.ssa ha espressamente rappresentato nella Persona_2 relazione che le competenze addebitate sul conto corrente principale derivanti dal conto 1683.59 non sono state considerate e tantomeno espunte negli accertamenti demandati nell'altro processo pendente tra le parti, poi definito nelle more di questo processo ed avente ad oggetto solo il conto corrente n. 1681.73 (R.G. 3690/2017).
Tanto premesso, occorre osservare che, nei giudizi promossi dal “cliente” –correntista o mutuatario- per far valere la nullità di clausole contrattuali o l'illegittimità degli addebiti in conto corrente, in vista della ripetizione di somme richieste dalla Banca in applicazione delle clausole nulle o, comunque, in pagina 4 di 11 forza di prassi illegittime, grava senz'altro sulla parte attrice innanzitutto l'onere di allegare in maniera specifica i fatti posti alla base della domanda e, in secondo luogo, l'onere di fornire la relativa prova.
Infatti, in ossequio alle regole generali in tema di onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., in caso di ripetizione di indebito incombe all'attore fornire la prova non solo dell'avvenuto pagamento ma anche della mancanza di causa debendi ovvero del successivo venir meno di questa (cfr. ex multis Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7501 del 14/05/2012, Rv. 622359 – 01, secondo cui “Chi allega di avere effettuato un pagamento dovuto solo in parte, e proponga nei confronti dell'"accipiens" l'azione di indebito oggettivo per la somma pagata in eccedenza, ha l'onere di provare l'inesistenza di una causa giustificativa del pagamento per la parte che si assume non dovuta”).
Sicché, il correntista che intenda far valere il carattere indebito di talune poste passive –assumendo che le stesse siano il portato dell'applicazione di interessi usurari o di clausole imposte unilateralmente dalla Banca a seguito di illegittimo esercizio di ius variandi, ovvero dell'addebito di spese, commissioni o altre “voci” non dovute- ha lo specifico onere di produrre non solo il contratto costituente il titolo del rapporto dedotto in lite, ma anche gli estratti conto periodici dalla data di avvio del rapporto.
Ne consegue che, nel caso di specie, la parte attrice era, innanzitutto, gravata dell'onere di provare il contenuto delle clausole contrattuali. Va inoltre sottolineato che, una volta che un documento sia entrato nel processo, vi permane e può essere utilizzato anche dalla parte diversa da quella che l'ha prodotta.
Quanto alla incompletezza della documentazione contabile prodotta da parte attrice, non essendovi in atti la completa sequenza degli estratti conto, eccepita da parte convenuta sia negli scritti difensivi che per il tramite del ctp nell'ambito del contraddittorio svolto durante la consulenza tecnica d'ufficio, va rilevato che la Corte di Cassazione ha chiarito che la produzione degli estratti conto in misura parziale non conduce tout court al rigetto della domanda, ma ad un ricalcolo da effettuarsi solo sulla base della sequenza di movimentazioni documentate (cfr. Cass. sez. I, 21 dicembre 2018, n. 33321 secondo cui,
“in caso di inadempimento a tale onere, occorre far riferimento al saldo risultante dal primo estratto conto disponibile”).
In specie, “Nei rapporti di conto corrente bancario, ove il correntista, agendo in giudizio per la ripetizione di quanto indebitamente trattenuto dalla banca, ometta di depositare tutti gli estratti conto periodici e non sia possibile accertare l'andamento del conto mediante altri strumenti rappresentativi delle movimentazioni (come le contabili bancarie riferite alle singole operazioni o le risultanze delle scritture contabili), va assunto, come dato di partenza per il ricalcolo, il saldo iniziale a debito, risultante dal primo estratto conto disponibile o da quelli intermedi dopo intervalli non coperti, che, nel quadro delle risultanze, è il dato più sfavorevole al cliente, sul quale si ripercuote tale incompletezza, in quanto gravato dall'onere della prova degli indebiti pagamenti. (Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva rigettato integralmente la domanda del correntista, poiché non aveva prodotto la sequenza completa degli estratti conto, risultando mancanti alcuni intervalli temporali)” (Cass. 37800/22).
pagina 5 di 11 Giova ancora rammentare che, “secondo la Suprema Corte, il correntista, «in mancanza di taluni estratti di conto corrente, […] perde semplicemente la possibilità di dimostrare il fondamento della domanda di restituzione di danaro da lui dato alla banca (per effetto di addebiti da questa operati) nel solo periodo di tempo compreso fra l'inizio del rapporto e quello cui si riferiscono gli estratti di conto corrente depositati (cfr. Cass. n. 30789 del 2023; Cass. n. 30661 del 2023; Cass. n. 28191 del 2023; Cass. n. 10025 del 2023, che ha significativamente puntualizzato che “L'onere – cd. dovere libero, che risponde alla figura logica dell'imperativo ipotetico, 'se vuoi a], devi b]' – è l'imposizione di una condotta per la realizzazione di un interesse [non di altro soggetto, come nell'obbligo ma] proprio di colui che, essendone titolare, lo fa valere in giudizio. La prova dell'indebito, pertanto, può darsi anche producendo solo una parte degli estratti conto ed utilizzando altri mezzi come la c.t.u. [cfr. Cass. n. 11543 del 2019; Cass. n. 9526 del 2019; Cass. n. 29190 del 2020; Cass. n. 20621 del 2021], secondo l'insindacabile accertamento in fatto del giudice di merito [cfr. Cass. n. 16837 del 2022; Cass. n. 1538 del 2022; Cass. 1040 del 2022]. Ma è evidente che, in tal caso, la somma dovuta dalla banca sarà di importo corrispondente a quello provato”); ben potendo il giudice accertare, di regola mediante consulenza tecnica d'ufficio, se vi siano addebiti alla banca non dovuti, secondo la prospettazione dell'attore, in quanto risultanti dagli estratti di conto da questi depositati (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 35979 del 2022; Cass. n. 7697 del 2023; Cass. n. 12993 del 2023)» (Cass. n. 1763 del 2024, in motivazione)” (Corte d'Appello di Firenze sent. 1128/25).
Nel caso di specie, va rilevato che il ctu, in risposta alle osservazioni formulate da parte convenuta, ha rilevato che: “l'incompletezza della documentazione contabile non comporta alcun elemento di stima o approssimazione nei conteggi, in quanto per i periodi non documentati non si è provveduto a calcolare alcun recupero per il correntista, che ha quindi solamente perso l'opportunità di ripetere le competenze illegittime pagate nei periodi che non ha documentato.”
La mancanza di alcuni estratti conto nell'ambito di un rapporto durato oltre quindici anni non comporta pertanto il rigetto della domanda per mancato assolvimento dell'onere probatorio.
Inoltre, va rilevato che anche la mancanza degli estratti conto relativi agli ultimi tre anni di rapporto non comporta il rigetto della domanda. Invero, sulla base della documentazione contabile disponibile, il ctu ha calcolato le competenze illegittimamente addebitate solo fino all'ultimo periodo documentato e non per il periodo successivo, ciò che non comporta alcuna conseguenza pregiudizievole ai danni della Al riguardo, va sottolineato che con la presente azione il correntista non ha chiesto la condanna CP_1 della alla corresponsione del saldo intermedio ricalcolato dal ctu, domanda che sarebbe CP_1 evidentemente inammissibile, laddove non fosse provato che tale saldo era lo stesso alla data di chiusura del rapporto, ma ha domandato la restituzione dell'importo corrisposto in favore della e CP_1 non dovuto in quanto frutto di competenze illegittimamente addebitate sino all'ultimo periodo documentato dagli estratti conto.
A tal proposito, va sottolineato che in allegato alla memoria n. 1 ex art. 183 co. 6 c.p.c. l'attore ha prodotto l'ultimo estratto conto del conto corrente sul quale venivano addebitate le competenze del conto tecnico oggetto del presente processo (v. doc. 8 – Estratto c.c. n. 1681.73 al 8-09-2011) e la prova del pagamento del residuo avere della Banca da parte del Signor (v. doc. 9 – Bonifico a Pt_1
pagina 6 di 11 chiusura del 16-09-2011), provando di avere effettivamente corrisposto gli importi di cui domanda la ripetizione.
Ciò premesso circa la ripartizione dell'onere probatorio, occorre prendere in considerazione le conclusioni cui è pervenuto il CTU Persona_2
Le valutazioni del predetto CTU, laddove recepite nel contesto della presente statuizione, risultano immuni da vizi che ne intacchino l'iter logico e scevri da errori di metodo, oltre che frutto di un congruamente ed ampiamente motivato percorso argomentativo, anche con riferimento alle osservazioni dei ctp. Le conclusioni e le risposte del consulente tecnico alle osservazioni dei consulenti tecnici delle parti devono pertanto intendersi integralmente richiamate in quanto condivisibili con le precisazioni di seguito indicate.
Il rapporto oggetto degli accertamenti peritali è rappresentato dal conto corrente anticipi n. 1683.59, aperto il 7.3.1994 e chiuso il 24.01.2011, le cui competenze veniva regolate sul conto corrente ordinario n. 1681.73, che è stato oggetto di accertamento nella consulenza tecnica svolta nel procedimento r.g. 3690/2017.
In atti è stata depositata dalla copia del contratto di apertura del rapporto n. 1681.59 e da parte CP_1 dell'attore i relativi estratti conto e scalari, comprensivi delle liquidazioni delle competenze, dal 30.06.1994 (con saldo iniziale pari a zero) al 30.9.2008 (con saldo negativo pari a € 36.232,44, ad eccezione degli estratti conto e gli scalari dal 31.3.1997 al 31.12.1999, quelli chiusi al 31.12.2001, al 30.06.2002, al 31.12.2002, al 30.6.2003, al 31.3.2006, al 31.3.2007 e dal 31.12.2007 al 30.6.2008 e del dettaglio delle competenze calcolate e addebitate nei trimestri dal 31.3.2004 al 30.9.2004.
Il ctu ha rilevato che nel contratto di apertura del rapporto risalente al 1994, per quanto concerne gli interessi ultralegali, si è potuta riscontrare la legittima pattuizione di quelli extra fido. Risulta, invece, mancare la convenzione degli interessi entro fido, e pertanto, così come richiesto dal quesito, il ctu ha provveduto ad applicare i tassi sostitutivi ex art. 117 TUB.
Invero, l'art. 4 della legge n. 154 del 17 febbraio 1992 (Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari) ha stabilito per la prima volta la nullità delle clausole contrattuali che per la determinazione degli interessi rimandino agli usi, prevedendo che: “I contratti devono indicare il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora. L'eventuale possibilità di variare in senso sfavorevole al cliente il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione deve essere espressamente indicata nel contratto con una clausola approvata specificamente dal cliente. Le clausole contrattuali di rinvio agli usi sono nulle e si considerano non apposte”.
Il successivo art. 5, poi, ha individuato il tasso sostitutivo applicabile in caso di nullità delle clausole contrattuali.
Il ctu ha rilevato altresì che non sono invece stati applicati interessi anatocistici;
invero, trattandosi di un conto accessorio a quello ordinario, le competenze sono state trimestralmente girocontate sul conto ordinario n. 1681.73, oggetto di altro processo. pagina 7 di 11 Quanto alla censura attinente all'illegittima applicazione di interessi usurari, giova osservare che l'attuale disciplina in materia di usura, introdotta con la legge n. 108 del 1996, si caratterizza per la previsione di una usura “oggettiva”, con individuazione di un tasso soglia, che era inizialmente il tasso medio (TEGM) risultante dall'ultima rilevazione operata dal Ministro del tesoro, ora Ministro dell'economia, aumentato della metà. Oggi, a seguito della previsione contenuta nel d.l. n. 70 del 2011, è pari al tasso medio aumentato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali (con la precisazione che la differenza tra il limite e il tasso medio non può essere però superiore a otto punti percentuali).
L'attuale art. 644, 4° co. c.p. stabilisce che per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito.
Ai fini della individuazione del tasso soglia è previsto l'intervento della Banca d'Italia che deve fornire le indicazioni alle banche e agli operatori finanziari autorizzati per la rilevazione trimestrale dei tassi effettivi globali medi (TEGM). Le Istruzioni della Banca d'Italia provvedono quindi alla classificazione delle operazioni omogenee rispetto alle quali attuare la rilevazione dei tassi medi e all'individuazione delle commissioni, remunerazioni e delle spese collegate all'erogazione del credito che devono essere incluse nelle rilevazioni statistiche, oltre che alla classificazione delle altre voci che devono essere escluse.
È con riferimento alle Istruzioni della Banca di Italia pro tempore vigenti che deve essere compiuta la verifica dell'usurarietà e ciò in linea con gli arresti della Suprema Corte n. 12965 del 22 giugno 2016 e n. 22270 del 3 novembre 2016, nonché con i principi di omnicomprensività del T.E.G.M. e di simmetria tra i parametri da confrontare (cfr. Cass. civ. sez. un. n. 16303 del 20 giugno 2018), dovendosi evidenziare altresì l'importanza di utilizzare, nella rilevazione dei tassi usurari, dati tra loro effettivamente comparabili.
Ne consegue che, posto che il tasso soglia usura (c.d. TSU) viene ricavato mediante applicazione di uno spread sul TEGM e che il TEGM viene trimestralmente fissato dal Ministero dell'Economia sulla base delle rilevazioni della Banca d'Italia “è ragionevole che debba attendersi simmetria tra la metodologia di calcolo del TEGM e quella di calcolo dello specifico TEG contrattuale. Il giudizio in punto di usurarietà si basa infatti, in tal caso, sul raffronto tra un dato concreto (lo specifico TEG applicato nell'ambito del contratto oggetto di contenzioso) e un dato astratto (il TEGM rilevato con riferimento alla tipologia di appartenenza del contratto in questione), sicché, se detto raffronto non viene effettuato adoperando la medesima metodologia di calcolo, il dato che se ne ricava non può che esserein principio viziato” (cfr. Cass. 22 giugno 2016, n. 12965).
Giova inoltre rammentare che, per il periodo compreso tra l'entrata in vigore della l. 108/1996 ed il 31 dicembre 2009, la base di calcolo da confrontare con il tasso soglia va determinata effettuando la separata comparazione del tasso effettivo globale d'interesse praticato in concreto e della commissione di massimo scoperto (C.M.S.) eventualmente applicata rispettivamente con il tasso soglia e con “la CMS soglia”, calcolata aumentando della metà la percentuale della C.M.S. media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, co. 1, l. n. 108, compensandosi, poi, l'importo dell'eventuale pagina 8 di 11 eccedenza della CMS rientrante nella soglia, con il “margine” degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati (cfr. Cass. sez. un., 20 giugno 2018, n. 16303).
Il ctu nella consulenza del 27.3.2023 ha ravvisato l'impossibilità di verificare l'usura originaria, essendo stato il contratto sottoscritto nel 1994.
In considerazione delle osservazioni formulate da parte attrice all'udienza del 17.10.2024, il ctu è stato chiamato a chiarimenti al fine di verificare i profili relativi all'usura anche in occasione dell'esercizio dello ius variandi da parte della banca.
Con l'integrazione della consulenza tecnica integrativa dell'11.2.2025, il ctu ha rilevato che: “nel rapporto di conto anticipi il debordo dalle soglie d'usura in n. 7 su n.35 trimestri esaminati (cfr.Allegato 2), specificamente nel I e II trim. '00, nel III trim. '01, nel III e IV trim. '03, nel IV trim. '04 e nel II trim. '05. Di tali trimestri, nel I trim. '00 il debordo si registra in concomitanza con l'esercizio dello ius variandi da parte della banca”.
L'esperto contabile ha poi aggiunto che nel trimestre in cui il debordo dalle soglie d'usura dipende dall'esercizio dello ius variandi ha provveduto all'enucleazione delle competenze connesse al credito ex art. 1815 c.c. “per il periodo intercorrente tra la suddetta pattuizione sopra soglia ed il momento in cui sia stata effettuata una nuova pattuizione del tasso di interesse (anche a seguito dell'esercizio dello ius variandi) inferiore al tasso soglia”.
Inoltre, avendo parte convenuta tempestivamente sollevato l'eccezione di prescrizione delle rimesse annotate su conto corrente in epoca più risalente di un decennio rispetto alla data di notifica dell'atto interruttivo della prescrizione, è stato chiesto al ctu di calcolare anche le competenze prescritte.
Al riguardo, in giurisprudenza è stato correttamente affermato che l'azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati. Infatti, nell'anzidetta ipotesi ciascun versamento non configura un pagamento dal quale far decorrere, ove ritenuto indebito, il termine prescrizionale del diritto alla ripetizione, giacché il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del solvens con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'accipiens (così, Cass., sez. un., 2 dicembre 2010, n. 24418).
Sicchè, con riferimento alla fattispecie in esame, il diritto di ripetizione o di accertamento negativo soggiace al termine di prescrizione decennale e decorre dai singoli pagamenti indebiti e cioè dalle singole rimesse solutorie, mentre la rimessa ripristinatoria non è un vero e proprio pagamento in quanto non soddisfa il creditore ma amplia (o ripristina) la facoltà d'indebitamento del correntista.
pagina 9 di 11 In altre parole, solo ove – sulla base degli accertamenti contabili – si ravvisi un pagamento (rimessa) avente natura solutoria potrà affermarsi che la prescrizione decennale del diritto alla restituzione decorre (non già dalla chiusura del rapporto, ma) dalla data in cui quel pagamento (rimessa) è stato eseguito.
Alla luce del suindicato orientamento, è stato chiesto al CTU di eliminare i soli interessi illegittimamente addebitati entro il decennio (il cui diritto di ripetizione non si è prescritto); mentre quelli oltre il decennio che siano stati corrisposti dal correntista attraverso rimesse solutorie sono intangibili.
Nel caso di specie, occorre tenere presente che il conto tecnico è stato chiuso a dicembre 2011 (allegazione e che parte attrice ha interrotto la prescrizione con la domanda di mediazione in CP_1 data 23.01.2020.
Va altresì evidenziato che le verifiche in ordine alle competenze prescritte devono essere effettuate all'esito degli altri accertamenti demandati e quindi sui saldi rettificati e non sulla base dei saldi di cui agli estratti conto;
ciò conformemente al più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità “ In tema di apertura di credito in conto corrente, ove il cliente agisca in giudizio per la ripetizione di importi relativi ad interessi non dovuti per nullità delle clausole anatocistiche e la banca sollevi l'eccezione di prescrizione, al fine di verificare se un versamento abbia avuto natura solutoria o ripristinatoria, occorre previamente eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito e conseguentemente rideterminare il reale saldo passivo del conto, verificando poi se siano stati superati i limiti del concesso affidamento ed il versamento possa perciò qualificarsi come solutorio” (Cass. 9141/20).
All'esito degli accertamenti svolti il ctu ha verificato che le competenze illegittimamente applicate dalla al netto della prescrizione ammontano ad € 2.486,43. CP_1
Pertanto, la convenuta deve essere condannata a restituire a parte attrice la somma di € 2.486,43, CP_1 oltre interessi legali dalla domanda sino al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte convenuta e si liquidano tenuto conto del valore della causa e dell'attività professionale prestata (valore sino a € 5.200,00 parametri medi tutte le fasi).
Le spese di ctu, già liquidate con separato decreto del 6.04.2023, sono poste a carico di entrambe le parti in misura del 50% ciascuna.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa istanza, domanda ed eccezione, così provvede:
-condanna parte convenuta a corrispondere in favore di parte attrice la somma di € 2.486,43, oltre interessi legali dalla domanda sino al saldo;
pagina 10 di 11 -condanna parte convenuta alla rifusione in favore di parte attrice delle spese di lite, liquidate in € 2.550,00 oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge;
-pone definitivamente a carico di entrambe le parti nella misura del 50 % ciascuna le spese della consulenza tecnica d'ufficio.
Arezzo, 24/11/2025
Il Giudice Marina Rossi
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Arezzo
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marina Rossi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1973/2021 promossa da:
, in qualità di titolare dell'impresa individuale IE DI PA Parte_1
FRANCESCO, rappresentato e difeso dagli avv.ti Alessio D'Amico e Tullio D'Amora PARTE ATTRICE Contro in persona del legale rappresentate pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Beatrice Ducci Donati PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da note ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 7.07.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
, in qualità di titolare dell'impresa individuale EF di AG CE, ha Parte_1 convenuto in giudizio esponendo in fatto: di aver intrattenuto Controparte_1 con la convenuta un rapporto di anticipazione regolato sul conto tecnico n. 1683.59, le cui CP_1 competenze venivano regolate sul conto corrente ordinario n. 1681.73; che il , in data Pt_1
28.9.2017, ha instaurato innanzi al Tribunale di Arezzo il giudizio r.g.n. 3690/2017, al fine di far accertare l'applicazione da parte di di competenze indebite Controparte_1 riferibili ad interessi ultralegali, alla loro capitalizzazione trimestrale ed alla commissione di massimo scoperto sul conto corrente n. 1681.73, all'esito del quale il Tribunale ha emesso un'ordinanza ex art. 186 quater c.p.c. e ha condannato la a versare in favore di parte attrice la somma di € 34.064,33, CP_1 da maggiorare di interessi dalla domanda al saldo.
Tanto premesso in fatto, parte attrice ha dedotto che, anche sul conto anticipi n. 1683.59 sono state addebitate indebite competenze per le operazioni di anticipazione, regolate sul conto corrente ordinario pagina 1 di 11 n. 1681.73 e che tali competenze non sono state conteggiate nell'ambito della ctu svolta nel processo avente ad oggetto il solo conto corrente ordinario.
Sulla scorta delle suddette deduzioni, l'odierno attore ha così concluso: “Voglia il Tribunale adito, accertati tutti i fatti sopra esposti, per tutte le ragioni di cui al presente atto e per come saranno precisate ed integrate in corso di causa nei termini di legge, contrariis rejectis, così decidere:
Accertare e dichiarare la nullità della convenzione di anticipazione effetti intercorso tra le parti e regolato sul conto anticipi n. 1683.59, nonché di tutte le operazioni di anticipazione ivi rappresentate e per l'effetto e comunque accertare e dichiarare l'illegittimità delle competenze addebitate dalla banca all'attore per commissioni interessi e spese dalla stessa applicati per dette operazioni di anticipazione a loro volta regolati sul conto corrente ordinario n. 1681/73, condannando la banca convenuta a restituire quanto pagato dall'attore per tali causali oltre rivalutazioni ed interessi da computarsi ex art. 1284 c.c. comma 4. Con vittoria di spese e di onorari di lite oltre al rimborso forfettario in vigore al tempo della liquidazione.”
Con comparsa di costituzione e risposta, si è costituita in giudizio Controparte_1
la quale ha preliminarmente eccepito la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza della
[...] domanda e ha evidenziato il mancato assolvimento dell'onere della prova da parte dell'attore; ha eccepito altresì la prescrizione della domanda avanzata essendo stato il rapporto chiuso anteriormente al decennio precedente alla notifica dell'atto di citazione e comunque la prescrizione in relazione alle rimesse effettuate anteriormente al giorno 8.7.2011. La convenuta ha altresì evidenziato che le CP_1 somme illegittimamente addebitate sul conto corrente n. 1681.73, comprese quelle derivanti dal conto anticipi per cui è causa, sono già state considerate ed indicate nella perizia del CTU Dott.ssa Per_1 nel giudizio R.G. 3690/2017 pendente tra le stesse parti, poiché in tale elaborato, depositato anche nel presente giudizio dalla parte attrice, il CTU ha espunto tutti i costi, gli interessi, gli addebiti e quant'altro rinvenuto sul conto corrente ordinario, sottolineando la difesa della che il conto CP_1 anticipi è un conto tecnico, non dotato di autonomia e le cui risultanze sono sempre tutte addebitate od accreditate sul conto corrente ordinario.
Nel merito, ha contestato le avverse deduzioni evidenziando che il contratto è stato stipulato in forma scritta e sono state pattuite le condizioni economiche applicate.
Su tali basi, la banca ha concluso come di seguito: “Voglia l'Ecc.mo Giudice del Tribunale di Arezzo, ogni contraria istanza disattesa, In via preliminare: stante la assoluta indeterminatezza, genericità ed assenza di prova delle domande di , titolare della ditta EF di AG, esposte Parte_1 soltanto sulla base di un elaborato di parte ultroneo e non probatorio di somme restituende in assenza di contrattualistica e di estratti conto integrali, dichiarare la presente causa inammissibile e nulla con ogni conseguenza di legge.
In via preliminare ulteriore: accertare e dichiarare che il contratto di conto anticipi n. 1683.59 a valere sul c/c n. 1681.73 oggetto della presente causa è soggetto alla ordinaria prescrizione decennale e pertanto nessun accertamento o ricalcolo circa l'applicazione degli interessi, delle commissioni delle spese od altro dovrà venir effettuato ante 08.07.2011 al rapporto di conto anticipi 1683.59 chiuso in
pagina 2 di 11 data 24.01.2011, né, posta la prescrizione maturata, possono venire spiegate ed accolte su di esso l'azione di restituzione, pagamento o rettifica per le causali richieste dalla controparte, azioni tutte coperte dalla prescrizione decennale così come quivi eccepita.
Nel merito: Voglia l'Ecc.mo Giudice del Tribunale di Arezzo respingere le richieste tutte avanzate dalla ditta individuale EF di AG CE e da nei confronti della Parte_1 [...] poiché relative a somme già percepite in altro giudizio e comunque Controparte_1 richieste infondate in fatto ed in diritto, erronee, ultronee e non provate, richiedendo esso, tra le altre domande, la nullità per pretesa assenza della forma scritta del contratto del conto anticipi o la carenza di pattuizione di interessi, spese e commissioni, indicazioni errate e confutate da atti scritti, e con richiesta infondata e totalmente prescritta di restituzione e pagamento somme.
Vittoria di spese e compensi.”
Concessi i termini per il deposito delle memorie ex art.183, co. 6 c.p.c., la causa è stata istruita documentalmente e mediante consulenza tecnica d'ufficio, a cura della dott.ssa Persona_2
Con ordinanza riservata del 12.11.2023, il Giudice, in accoglimento dell'istanza formulata ex art. 295 c.p.c., ha sospeso il procedimento in attesa della definizione del processo avente ad oggetto il rapporto di conto corrente sul quale venivano addebitate le competenze maturate in relazione al presente conto tecnico n. 1683.59.
Con ricorso ex art. 297 c.p.c. del 10.5.2024, parte attrice ha riassunto il processo.
La causa è stata istruita documentalmente e mediante ctu.
Le parti hanno concluso come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 7.7.2025.
Parte attrice ha concluso nel merito come da atto di citazione e in via istruttoria ha insistito per l'integrazione della ctu.
Parte convenuta ha insistito per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “ In via preliminare: stante la assoluta indeterminatezza, genericità ed assenza di prova delle domande di , Parte_1 titolare della ditta EF di AG, esposte soltanto sulla base di un elaborato di parte ultroneo e non probatorio di somme restituende in assenza di contrattualistica e di estratti conto integrali, dichiarare la presente causa inammissibile e nulla con ogni conseguenza di legge.
In via preliminare ulteriore:
accertare e dichiarare che il contratto di conto anticipi n. 1683.59 a valere sul c/c n. 1681.73 oggetto della presente causa è soggetto alla ordinaria prescrizione decennale e pertanto nessun accertamento
o ricalcolo circa l'applicazione degliinteressi, delle commissioni delle spese od altro dovrà venir effettuato ante 08.07.2011 al rapporto di conto anticipi 1683.59 chiuso in data 24.01.2011, né, posta la prescrizione maturata, possono venire spiegate ed accolte su di esso l'azione di restituzione,
pagina 3 di 11 pagamento o rettifica per le causali richieste dalla controparte, azioni tutte coperte dalla prescrizione decennale così come quivi eccepita.
Nel merito:
Voglia l'Ecc.mo Giudice del Tribunale di Arezzo respingere le richieste tutte avanzate dalla ditta individuale EF di AG CE e da nei confronti della Parte_1 [...] poiché relative a somme già percepite in altro giudizio e comunque richieste Controparte_1 infondate in fatto ed in diritto, erronee, ultronee e non provate, richiedendo esso, tra le altre domande, la nullità per pretesa assenza della forma scritta del contratto del conto anticipi o la carenza di pattuizione di interessi, spese e commissioni, indicazioni errate e confutate da atti scritti, e con richiesta infondata e totalmente prescritta di restituzione e pagamento somme.
Rileva inoltre, come già esposto a verbale d'udienza del 24.03.2025 che tutto quanto indicato nell'elaborato peritale in riferimento al c/c ordinario n. 1681.73 ovvero la somma di Euro 34.064,30 è già stato fatto oggetto del giudizio R.G. 3690/17 del Tribunale di Arezzo, sentenza totalmente riformulata dalla Corte d'Appello di Firenze, definitiva tra le parti, che ha ridotto il quantum sopra indicato, e riportato nella attuale CTU, ad Euro 3.210,56, con condanna alla restituzione a carico di
della somma già pagata allo stesso dalla Parte_1 CP_1
Posto ciò, in qualsiasi caso, Voglia l'Ecc.mo Giudice del Tribunale di Arezzo compensare l'eventuale credito attuale dell'attore con quanto già ricevuto dalla per Controparte_1 compulsum a seguito della ordinanza R.G. 3690/2017 del Tribunale di Arezzo, ovvero la somma di Euro 34.064,33 oltre interessi e spese come ivi liquidate e non più confermate dalla Corte d'Appello di Firenze.
Vittoria di spese e compensi”.
In via preliminare, va dichiarata l'infondatezza dell'eccezione di nullità per indeterminatezza dell'oggetto della domanda di parte attrice, in quanto la lettura combinata dell'atto di citazione e delle relazioni tecniche di parte allegate consente di individuare con precisione le domande avanzate, tanto è vero che la Banca convenuta ha potuto compiutamente apprestare le proprie difese nel merito.
Venendo adesso al merito della controversia, parte attrice ha instaurato l'odierno giudizio al fine di far accertare l'illegittimo addebito di competenze sul rapporto anticipi n. 1683.59 e di ottenerne la restituzione. Va dato atto che il CTU dott.ssa ha espressamente rappresentato nella Persona_2 relazione che le competenze addebitate sul conto corrente principale derivanti dal conto 1683.59 non sono state considerate e tantomeno espunte negli accertamenti demandati nell'altro processo pendente tra le parti, poi definito nelle more di questo processo ed avente ad oggetto solo il conto corrente n. 1681.73 (R.G. 3690/2017).
Tanto premesso, occorre osservare che, nei giudizi promossi dal “cliente” –correntista o mutuatario- per far valere la nullità di clausole contrattuali o l'illegittimità degli addebiti in conto corrente, in vista della ripetizione di somme richieste dalla Banca in applicazione delle clausole nulle o, comunque, in pagina 4 di 11 forza di prassi illegittime, grava senz'altro sulla parte attrice innanzitutto l'onere di allegare in maniera specifica i fatti posti alla base della domanda e, in secondo luogo, l'onere di fornire la relativa prova.
Infatti, in ossequio alle regole generali in tema di onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., in caso di ripetizione di indebito incombe all'attore fornire la prova non solo dell'avvenuto pagamento ma anche della mancanza di causa debendi ovvero del successivo venir meno di questa (cfr. ex multis Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7501 del 14/05/2012, Rv. 622359 – 01, secondo cui “Chi allega di avere effettuato un pagamento dovuto solo in parte, e proponga nei confronti dell'"accipiens" l'azione di indebito oggettivo per la somma pagata in eccedenza, ha l'onere di provare l'inesistenza di una causa giustificativa del pagamento per la parte che si assume non dovuta”).
Sicché, il correntista che intenda far valere il carattere indebito di talune poste passive –assumendo che le stesse siano il portato dell'applicazione di interessi usurari o di clausole imposte unilateralmente dalla Banca a seguito di illegittimo esercizio di ius variandi, ovvero dell'addebito di spese, commissioni o altre “voci” non dovute- ha lo specifico onere di produrre non solo il contratto costituente il titolo del rapporto dedotto in lite, ma anche gli estratti conto periodici dalla data di avvio del rapporto.
Ne consegue che, nel caso di specie, la parte attrice era, innanzitutto, gravata dell'onere di provare il contenuto delle clausole contrattuali. Va inoltre sottolineato che, una volta che un documento sia entrato nel processo, vi permane e può essere utilizzato anche dalla parte diversa da quella che l'ha prodotta.
Quanto alla incompletezza della documentazione contabile prodotta da parte attrice, non essendovi in atti la completa sequenza degli estratti conto, eccepita da parte convenuta sia negli scritti difensivi che per il tramite del ctp nell'ambito del contraddittorio svolto durante la consulenza tecnica d'ufficio, va rilevato che la Corte di Cassazione ha chiarito che la produzione degli estratti conto in misura parziale non conduce tout court al rigetto della domanda, ma ad un ricalcolo da effettuarsi solo sulla base della sequenza di movimentazioni documentate (cfr. Cass. sez. I, 21 dicembre 2018, n. 33321 secondo cui,
“in caso di inadempimento a tale onere, occorre far riferimento al saldo risultante dal primo estratto conto disponibile”).
In specie, “Nei rapporti di conto corrente bancario, ove il correntista, agendo in giudizio per la ripetizione di quanto indebitamente trattenuto dalla banca, ometta di depositare tutti gli estratti conto periodici e non sia possibile accertare l'andamento del conto mediante altri strumenti rappresentativi delle movimentazioni (come le contabili bancarie riferite alle singole operazioni o le risultanze delle scritture contabili), va assunto, come dato di partenza per il ricalcolo, il saldo iniziale a debito, risultante dal primo estratto conto disponibile o da quelli intermedi dopo intervalli non coperti, che, nel quadro delle risultanze, è il dato più sfavorevole al cliente, sul quale si ripercuote tale incompletezza, in quanto gravato dall'onere della prova degli indebiti pagamenti. (Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva rigettato integralmente la domanda del correntista, poiché non aveva prodotto la sequenza completa degli estratti conto, risultando mancanti alcuni intervalli temporali)” (Cass. 37800/22).
pagina 5 di 11 Giova ancora rammentare che, “secondo la Suprema Corte, il correntista, «in mancanza di taluni estratti di conto corrente, […] perde semplicemente la possibilità di dimostrare il fondamento della domanda di restituzione di danaro da lui dato alla banca (per effetto di addebiti da questa operati) nel solo periodo di tempo compreso fra l'inizio del rapporto e quello cui si riferiscono gli estratti di conto corrente depositati (cfr. Cass. n. 30789 del 2023; Cass. n. 30661 del 2023; Cass. n. 28191 del 2023; Cass. n. 10025 del 2023, che ha significativamente puntualizzato che “L'onere – cd. dovere libero, che risponde alla figura logica dell'imperativo ipotetico, 'se vuoi a], devi b]' – è l'imposizione di una condotta per la realizzazione di un interesse [non di altro soggetto, come nell'obbligo ma] proprio di colui che, essendone titolare, lo fa valere in giudizio. La prova dell'indebito, pertanto, può darsi anche producendo solo una parte degli estratti conto ed utilizzando altri mezzi come la c.t.u. [cfr. Cass. n. 11543 del 2019; Cass. n. 9526 del 2019; Cass. n. 29190 del 2020; Cass. n. 20621 del 2021], secondo l'insindacabile accertamento in fatto del giudice di merito [cfr. Cass. n. 16837 del 2022; Cass. n. 1538 del 2022; Cass. 1040 del 2022]. Ma è evidente che, in tal caso, la somma dovuta dalla banca sarà di importo corrispondente a quello provato”); ben potendo il giudice accertare, di regola mediante consulenza tecnica d'ufficio, se vi siano addebiti alla banca non dovuti, secondo la prospettazione dell'attore, in quanto risultanti dagli estratti di conto da questi depositati (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 35979 del 2022; Cass. n. 7697 del 2023; Cass. n. 12993 del 2023)» (Cass. n. 1763 del 2024, in motivazione)” (Corte d'Appello di Firenze sent. 1128/25).
Nel caso di specie, va rilevato che il ctu, in risposta alle osservazioni formulate da parte convenuta, ha rilevato che: “l'incompletezza della documentazione contabile non comporta alcun elemento di stima o approssimazione nei conteggi, in quanto per i periodi non documentati non si è provveduto a calcolare alcun recupero per il correntista, che ha quindi solamente perso l'opportunità di ripetere le competenze illegittime pagate nei periodi che non ha documentato.”
La mancanza di alcuni estratti conto nell'ambito di un rapporto durato oltre quindici anni non comporta pertanto il rigetto della domanda per mancato assolvimento dell'onere probatorio.
Inoltre, va rilevato che anche la mancanza degli estratti conto relativi agli ultimi tre anni di rapporto non comporta il rigetto della domanda. Invero, sulla base della documentazione contabile disponibile, il ctu ha calcolato le competenze illegittimamente addebitate solo fino all'ultimo periodo documentato e non per il periodo successivo, ciò che non comporta alcuna conseguenza pregiudizievole ai danni della Al riguardo, va sottolineato che con la presente azione il correntista non ha chiesto la condanna CP_1 della alla corresponsione del saldo intermedio ricalcolato dal ctu, domanda che sarebbe CP_1 evidentemente inammissibile, laddove non fosse provato che tale saldo era lo stesso alla data di chiusura del rapporto, ma ha domandato la restituzione dell'importo corrisposto in favore della e CP_1 non dovuto in quanto frutto di competenze illegittimamente addebitate sino all'ultimo periodo documentato dagli estratti conto.
A tal proposito, va sottolineato che in allegato alla memoria n. 1 ex art. 183 co. 6 c.p.c. l'attore ha prodotto l'ultimo estratto conto del conto corrente sul quale venivano addebitate le competenze del conto tecnico oggetto del presente processo (v. doc. 8 – Estratto c.c. n. 1681.73 al 8-09-2011) e la prova del pagamento del residuo avere della Banca da parte del Signor (v. doc. 9 – Bonifico a Pt_1
pagina 6 di 11 chiusura del 16-09-2011), provando di avere effettivamente corrisposto gli importi di cui domanda la ripetizione.
Ciò premesso circa la ripartizione dell'onere probatorio, occorre prendere in considerazione le conclusioni cui è pervenuto il CTU Persona_2
Le valutazioni del predetto CTU, laddove recepite nel contesto della presente statuizione, risultano immuni da vizi che ne intacchino l'iter logico e scevri da errori di metodo, oltre che frutto di un congruamente ed ampiamente motivato percorso argomentativo, anche con riferimento alle osservazioni dei ctp. Le conclusioni e le risposte del consulente tecnico alle osservazioni dei consulenti tecnici delle parti devono pertanto intendersi integralmente richiamate in quanto condivisibili con le precisazioni di seguito indicate.
Il rapporto oggetto degli accertamenti peritali è rappresentato dal conto corrente anticipi n. 1683.59, aperto il 7.3.1994 e chiuso il 24.01.2011, le cui competenze veniva regolate sul conto corrente ordinario n. 1681.73, che è stato oggetto di accertamento nella consulenza tecnica svolta nel procedimento r.g. 3690/2017.
In atti è stata depositata dalla copia del contratto di apertura del rapporto n. 1681.59 e da parte CP_1 dell'attore i relativi estratti conto e scalari, comprensivi delle liquidazioni delle competenze, dal 30.06.1994 (con saldo iniziale pari a zero) al 30.9.2008 (con saldo negativo pari a € 36.232,44, ad eccezione degli estratti conto e gli scalari dal 31.3.1997 al 31.12.1999, quelli chiusi al 31.12.2001, al 30.06.2002, al 31.12.2002, al 30.6.2003, al 31.3.2006, al 31.3.2007 e dal 31.12.2007 al 30.6.2008 e del dettaglio delle competenze calcolate e addebitate nei trimestri dal 31.3.2004 al 30.9.2004.
Il ctu ha rilevato che nel contratto di apertura del rapporto risalente al 1994, per quanto concerne gli interessi ultralegali, si è potuta riscontrare la legittima pattuizione di quelli extra fido. Risulta, invece, mancare la convenzione degli interessi entro fido, e pertanto, così come richiesto dal quesito, il ctu ha provveduto ad applicare i tassi sostitutivi ex art. 117 TUB.
Invero, l'art. 4 della legge n. 154 del 17 febbraio 1992 (Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari) ha stabilito per la prima volta la nullità delle clausole contrattuali che per la determinazione degli interessi rimandino agli usi, prevedendo che: “I contratti devono indicare il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora. L'eventuale possibilità di variare in senso sfavorevole al cliente il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione deve essere espressamente indicata nel contratto con una clausola approvata specificamente dal cliente. Le clausole contrattuali di rinvio agli usi sono nulle e si considerano non apposte”.
Il successivo art. 5, poi, ha individuato il tasso sostitutivo applicabile in caso di nullità delle clausole contrattuali.
Il ctu ha rilevato altresì che non sono invece stati applicati interessi anatocistici;
invero, trattandosi di un conto accessorio a quello ordinario, le competenze sono state trimestralmente girocontate sul conto ordinario n. 1681.73, oggetto di altro processo. pagina 7 di 11 Quanto alla censura attinente all'illegittima applicazione di interessi usurari, giova osservare che l'attuale disciplina in materia di usura, introdotta con la legge n. 108 del 1996, si caratterizza per la previsione di una usura “oggettiva”, con individuazione di un tasso soglia, che era inizialmente il tasso medio (TEGM) risultante dall'ultima rilevazione operata dal Ministro del tesoro, ora Ministro dell'economia, aumentato della metà. Oggi, a seguito della previsione contenuta nel d.l. n. 70 del 2011, è pari al tasso medio aumentato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali (con la precisazione che la differenza tra il limite e il tasso medio non può essere però superiore a otto punti percentuali).
L'attuale art. 644, 4° co. c.p. stabilisce che per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito.
Ai fini della individuazione del tasso soglia è previsto l'intervento della Banca d'Italia che deve fornire le indicazioni alle banche e agli operatori finanziari autorizzati per la rilevazione trimestrale dei tassi effettivi globali medi (TEGM). Le Istruzioni della Banca d'Italia provvedono quindi alla classificazione delle operazioni omogenee rispetto alle quali attuare la rilevazione dei tassi medi e all'individuazione delle commissioni, remunerazioni e delle spese collegate all'erogazione del credito che devono essere incluse nelle rilevazioni statistiche, oltre che alla classificazione delle altre voci che devono essere escluse.
È con riferimento alle Istruzioni della Banca di Italia pro tempore vigenti che deve essere compiuta la verifica dell'usurarietà e ciò in linea con gli arresti della Suprema Corte n. 12965 del 22 giugno 2016 e n. 22270 del 3 novembre 2016, nonché con i principi di omnicomprensività del T.E.G.M. e di simmetria tra i parametri da confrontare (cfr. Cass. civ. sez. un. n. 16303 del 20 giugno 2018), dovendosi evidenziare altresì l'importanza di utilizzare, nella rilevazione dei tassi usurari, dati tra loro effettivamente comparabili.
Ne consegue che, posto che il tasso soglia usura (c.d. TSU) viene ricavato mediante applicazione di uno spread sul TEGM e che il TEGM viene trimestralmente fissato dal Ministero dell'Economia sulla base delle rilevazioni della Banca d'Italia “è ragionevole che debba attendersi simmetria tra la metodologia di calcolo del TEGM e quella di calcolo dello specifico TEG contrattuale. Il giudizio in punto di usurarietà si basa infatti, in tal caso, sul raffronto tra un dato concreto (lo specifico TEG applicato nell'ambito del contratto oggetto di contenzioso) e un dato astratto (il TEGM rilevato con riferimento alla tipologia di appartenenza del contratto in questione), sicché, se detto raffronto non viene effettuato adoperando la medesima metodologia di calcolo, il dato che se ne ricava non può che esserein principio viziato” (cfr. Cass. 22 giugno 2016, n. 12965).
Giova inoltre rammentare che, per il periodo compreso tra l'entrata in vigore della l. 108/1996 ed il 31 dicembre 2009, la base di calcolo da confrontare con il tasso soglia va determinata effettuando la separata comparazione del tasso effettivo globale d'interesse praticato in concreto e della commissione di massimo scoperto (C.M.S.) eventualmente applicata rispettivamente con il tasso soglia e con “la CMS soglia”, calcolata aumentando della metà la percentuale della C.M.S. media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, co. 1, l. n. 108, compensandosi, poi, l'importo dell'eventuale pagina 8 di 11 eccedenza della CMS rientrante nella soglia, con il “margine” degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati (cfr. Cass. sez. un., 20 giugno 2018, n. 16303).
Il ctu nella consulenza del 27.3.2023 ha ravvisato l'impossibilità di verificare l'usura originaria, essendo stato il contratto sottoscritto nel 1994.
In considerazione delle osservazioni formulate da parte attrice all'udienza del 17.10.2024, il ctu è stato chiamato a chiarimenti al fine di verificare i profili relativi all'usura anche in occasione dell'esercizio dello ius variandi da parte della banca.
Con l'integrazione della consulenza tecnica integrativa dell'11.2.2025, il ctu ha rilevato che: “nel rapporto di conto anticipi il debordo dalle soglie d'usura in n. 7 su n.35 trimestri esaminati (cfr.Allegato 2), specificamente nel I e II trim. '00, nel III trim. '01, nel III e IV trim. '03, nel IV trim. '04 e nel II trim. '05. Di tali trimestri, nel I trim. '00 il debordo si registra in concomitanza con l'esercizio dello ius variandi da parte della banca”.
L'esperto contabile ha poi aggiunto che nel trimestre in cui il debordo dalle soglie d'usura dipende dall'esercizio dello ius variandi ha provveduto all'enucleazione delle competenze connesse al credito ex art. 1815 c.c. “per il periodo intercorrente tra la suddetta pattuizione sopra soglia ed il momento in cui sia stata effettuata una nuova pattuizione del tasso di interesse (anche a seguito dell'esercizio dello ius variandi) inferiore al tasso soglia”.
Inoltre, avendo parte convenuta tempestivamente sollevato l'eccezione di prescrizione delle rimesse annotate su conto corrente in epoca più risalente di un decennio rispetto alla data di notifica dell'atto interruttivo della prescrizione, è stato chiesto al ctu di calcolare anche le competenze prescritte.
Al riguardo, in giurisprudenza è stato correttamente affermato che l'azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati. Infatti, nell'anzidetta ipotesi ciascun versamento non configura un pagamento dal quale far decorrere, ove ritenuto indebito, il termine prescrizionale del diritto alla ripetizione, giacché il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del solvens con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'accipiens (così, Cass., sez. un., 2 dicembre 2010, n. 24418).
Sicchè, con riferimento alla fattispecie in esame, il diritto di ripetizione o di accertamento negativo soggiace al termine di prescrizione decennale e decorre dai singoli pagamenti indebiti e cioè dalle singole rimesse solutorie, mentre la rimessa ripristinatoria non è un vero e proprio pagamento in quanto non soddisfa il creditore ma amplia (o ripristina) la facoltà d'indebitamento del correntista.
pagina 9 di 11 In altre parole, solo ove – sulla base degli accertamenti contabili – si ravvisi un pagamento (rimessa) avente natura solutoria potrà affermarsi che la prescrizione decennale del diritto alla restituzione decorre (non già dalla chiusura del rapporto, ma) dalla data in cui quel pagamento (rimessa) è stato eseguito.
Alla luce del suindicato orientamento, è stato chiesto al CTU di eliminare i soli interessi illegittimamente addebitati entro il decennio (il cui diritto di ripetizione non si è prescritto); mentre quelli oltre il decennio che siano stati corrisposti dal correntista attraverso rimesse solutorie sono intangibili.
Nel caso di specie, occorre tenere presente che il conto tecnico è stato chiuso a dicembre 2011 (allegazione e che parte attrice ha interrotto la prescrizione con la domanda di mediazione in CP_1 data 23.01.2020.
Va altresì evidenziato che le verifiche in ordine alle competenze prescritte devono essere effettuate all'esito degli altri accertamenti demandati e quindi sui saldi rettificati e non sulla base dei saldi di cui agli estratti conto;
ciò conformemente al più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità “ In tema di apertura di credito in conto corrente, ove il cliente agisca in giudizio per la ripetizione di importi relativi ad interessi non dovuti per nullità delle clausole anatocistiche e la banca sollevi l'eccezione di prescrizione, al fine di verificare se un versamento abbia avuto natura solutoria o ripristinatoria, occorre previamente eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito e conseguentemente rideterminare il reale saldo passivo del conto, verificando poi se siano stati superati i limiti del concesso affidamento ed il versamento possa perciò qualificarsi come solutorio” (Cass. 9141/20).
All'esito degli accertamenti svolti il ctu ha verificato che le competenze illegittimamente applicate dalla al netto della prescrizione ammontano ad € 2.486,43. CP_1
Pertanto, la convenuta deve essere condannata a restituire a parte attrice la somma di € 2.486,43, CP_1 oltre interessi legali dalla domanda sino al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte convenuta e si liquidano tenuto conto del valore della causa e dell'attività professionale prestata (valore sino a € 5.200,00 parametri medi tutte le fasi).
Le spese di ctu, già liquidate con separato decreto del 6.04.2023, sono poste a carico di entrambe le parti in misura del 50% ciascuna.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa istanza, domanda ed eccezione, così provvede:
-condanna parte convenuta a corrispondere in favore di parte attrice la somma di € 2.486,43, oltre interessi legali dalla domanda sino al saldo;
pagina 10 di 11 -condanna parte convenuta alla rifusione in favore di parte attrice delle spese di lite, liquidate in € 2.550,00 oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge;
-pone definitivamente a carico di entrambe le parti nella misura del 50 % ciascuna le spese della consulenza tecnica d'ufficio.
Arezzo, 24/11/2025
Il Giudice Marina Rossi
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