Art. 1. Articolo unico.
L' art. 2 della legge 6 marzo 1958, n. 183 , e' sostituito dal seguente:
"Per provvedere alla maggiore spesa di 30 miliardi, di cui al precedente art. 1, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e' autorizzata ad utilizzare gli avanzi di gestione che potranno verificarsi negli esercizi finanziari, a cominciare da quello 1959-60, per un importo non superiore a 6 miliardi per ogni esercizio finanziario".
L' art. 2 della legge 6 marzo 1958, n. 183 , e' sostituito dal seguente:
"Per provvedere alla maggiore spesa di 30 miliardi, di cui al precedente art. 1, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e' autorizzata ad utilizzare gli avanzi di gestione che potranno verificarsi negli esercizi finanziari, a cominciare da quello 1959-60, per un importo non superiore a 6 miliardi per ogni esercizio finanziario".