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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 24/07/2025, n. 488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 488 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pavia
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 05/08/24
da
(C.F. , Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), entrambi con il patrocinio dell'Avv. CALLEGARI Parte_2 C.F._2
ELENA e con domicilio eletto presso il suo studio in Vigevano alla via Dante n.12;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Pavia, in data 01/06/2008, (atto n.46, parte II, Serie A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2008); separati consensualmente con sentenza n. 475/2024 di questo Tribunale, passata in giudicato
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“ - Pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Pavia l'1.6.2008 da e con Parte_1 Parte_2
atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di quel Comune al n.46 Parte
II Serie A Anno 2008,
- Confermare integralmente le pattuizioni di cui alla separazione consensuale coniugi precedentemente dichiarata con la propria sentenza n.475/2024. - Ordinare al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere agli adempimenti di legge.
- Spese e compensi legali integralmente compensati tra le parti.”
Di seguito si riportano le condizioni della separazione:
“1) I coniugi vivranno separati con mutuo reciproco rispetto;
2) I figli minori e studenti rispettivamente della scuola secondaria di Per_1 Per_2 primo grado e della scuola primaria, vengono affidati in via condivisa a entrambi i genitori con stabile collocazione abitativa presso la madre e con facoltà per il padre di vederli e tenerli con sé, compatibilmente con le esigenze di salute e scolastiche dei predetti, secondo i criteri che seguono.
Poiché l'attività lavorativa del padre è organizzata su tre turni di 8 ore ciascuno che ruotano con cadenza settimanale, si conviene che il diritto del padre di vedere e tenere con sé i figli minori verrà esercitato con le seguenti modalità:
a) nella settimana in cui il turno lavorativo coinciderà con la mattina (orario lavorativo 06,00-
14,00), il padre starà con i figli per 3 pomeriggi, nei giorni di lunedì, martedì e mercoledì, prelevandoli direttamente dall'abitazione della madre al termine della scuola e dopo il pranzo e ivi riportandoli entro le ore 21,00 (con la cena a casa del padre).
Il padre terrà altresì i minori con sé durante il fine settimana di quella settimana dal sabato dopo pranzo (primo pomeriggio ore 13.30) e con possibilità – previa tempestiva comunicazione alla madre – di anticipare al venerdì pomeriggio alla domenica sera quando li riaccompagnerà dalla madre prima di cena entro le ore 19,00.
b) nella settimana in cui il turno lavorativo coinciderà con il pomeriggio (orario lavorativo
14,00-22,00), il padre dal lunedì al venerdì potrà incontrare i minori all'ingresso delle scuole rispettivamente frequentate.
c) nella settimana in cui il turno lavorativo coinciderà con la notte (orario lavorativo 22,00-
06,00), il padre starà con i minori per 3 pomeriggi nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì quanto li preleverà dalla scuola e li terrà con sé per tutto il pomeriggio e li riaccompagnerà al domicilio materno prima di cena entro le ore 19,00
Ad integrazione delle pattuizioni di cui alle precedenti lettere b) e c) i coniugi stabiliscono che il padre in ogni caso ogni settimana potrà fissare con i figli un giorno da trascorrere con loro.
Pag. 2 di 6 - Il periodo natalizio - da considerarsi dal 24 dicembre di ogni anno al 6 gennaio successivo - sarà suddiviso equamente tra i genitori con il criterio dell'alternanza. Ciascun genitore pertanto ogni anno starà con i figli o dal 24 al 31 dicembre oppure dall'1 al 6 gennaio.
Quanto alle vacanze pasquali esse saranno suddivise con il criterio dell'alternanza in 2 periodi come segue: dal giovedì alla domenica di Pasqua e dal lunedì al martedì successivi.
Sarà poi riconosciuto il diritto del padre di stare con i figli nel periodo estivo per n.3 settimane anche non consecutive. Il padre comunicherà il periodo alla madre entro il 31 maggio di ogni anno. E' fatto salvo ogni diverso accordo tra i genitori.
In ogni caso i genitori favoriranno i minori sia nella partecipazione ad attività sportive e/o ludico-culturali di loro interesse sia la frequentazione di coetanei. All'uopo pertanto dovranno essere supportare le predette esigenze dei figli nei tempi in cui questi ultimi si troveranno con ciascuno di loro.
Le decisioni di ordinaria gestione relative ai figli verranno assunte in via autonoma dal genitore con cui gli stessi si verranno a trovare.
3) Il padre contribuirà al mantenimento dei figli mediante versamento alla madre di assegno dell'importo di € 450,00= (€ duecentoventicinque/00= per ciascun figlio) da corrispondersi entro il giorno 10 di ogni mese e che verrà adeguato annualmente secondo gli indici Istat del costo della vita di operai e impiegati.
I coniugi pattuiscono altresì che il contributo mensile posto a carico del padre quale concorso al mantenimento dei figli non sarà dovuto per il mese di agosto di ogni anno qualora i figli trascorrano con lui il periodo in questione.
I coniugi convengono che l'assegno unico per i figli sarà percepito dalla signora in Parte_2 via esclusiva e totale
4) I genitori contribuiranno inoltre in ragione del 50% ciascuno alle spese extra assegno relative e necessarie per i minori secondo i criteri dettati dal Protocollo in uso presso il Tribunale di
Pavia che le Parti dichiarano di ben conoscere e di espressamente accettarne il contenuto.
L'abbonamento per l'utenza cellulare del figlio rimane a carico esclusivo della madre Per_1
mentre quella per la futura utenza cellulare del figlio sarà a carico esclusivo del Per_2 padre.
5) La casa coniugale sita in Borgarello alla via Corbellini n.13 e di proprietà indivisa e per pari quota tra i coniugi (l'immobile è stato acquistato in costanza di matrimonio e in regime
Pag. 3 di 6 patrimoniale di comunione legale dei beni da nell'ambito di vendita giudiziale in Parte_2 procedura esecutiva immobiliare del Tribunale di Pavia) resta assegnata alla moglie con tutto quanto l'arreda.
Si dà atto che il marito ha già spontaneamente lasciato il domicilio coniugale da diversi mesi, contestualmente asportando tutti i propri effetti personali nonché i beni che sono stati riconosciuti di sua esclusiva proprietà.
6) Le Parti hanno altresì assunto le seguenti determinazioni in relazione alla casa ex coniugale sita in Borgarello alla via Corbellini n.13: assume l'obbligo di cedere e vendere a Parte_1
la propria quota di ½ indiviso del predetto immobile così catastalmente descritto. Parte_2
In Comune di Borgarello, via Corbellini n.13 Piena proprietà della quota di 1000/1000 di villetta bifamiliare di recente edificazione su tre piani fuori terra (PT-P1- P sottotetto) oltre ad un piano seminterrato (PS1), locale autorimessa al PS1; giardino esclusivo sui lati fronte e retro e corte/scivolo carraio sul fronte laterale.
L'immobile è così composto: PT soggiorno, cucina abitabile, un bagno con disimpegno, vano scala interno per l'accesso ai piani;
P1 disimpegno notte, n.3 camere da letto, due bagni, ripostiglio, due balconi;
P. sottotetto unico ambiente con destinazione locale di sgombero.
Piano seminterrato due locali cantina, un locale lavanderia/centrale termica, locale autorimessa.
Con accesso carraio dalla pubblica via si trova lo scivolo carraio, l'area di manovra al PS1 e, a quota PT si rilevano le aree esclusive a verde privato.
L'immobile risulta identificato al Catasto dei Fabbricati del Comune di Borgarello (PV) come segue:
- Foglio 3 Mappale 656 Sub 1 Categoria A/7 Classe 2 Vani 8,5 Rendita € 438,99
- Foglio 3 Mappale 656 Sub 2 Categoria C/6 Classe 2 mq 24 Rendita € 48,34
I coniugi pattuiscono che a fronte della cessione della metà quota dell'intero complesso immobiliare da parte di a favore di , questa contestualmente si Parte_1 Parte_2
impegnerà a non alienare la casa ex coniugale se non per necessità economica. a Parte_2
fronte della cessione a sé della metà quota della ex casa coniugale si impegnerà a far ritenere libero e/o manlevare il signor da qualsiasi onere economico dovesse essere ancora Parte_1 sussistente anche nei confronti di terzi e connesso all'acquisto della ex casa coniugale.
Pag. 4 di 6 7) Con riguardo ai veicoli acquistati durante il matrimonio, i coniugi convengono che l'autovettura Subaru XV targata FX935DK e la motocicletta Honda ADV350 targata FD45562 sono riconosciute di esclusiva proprietà del marito mentre l'autovettura Toyota Yaris Hybrid targata FT008TR e la motocicletta Honda SM300 targata EJ04161 sono riconosciute di proprietà esclusiva della moglie.
Ciascuno dei coniugi assumerà in via esclusiva ogni onere relativo ai mezzi di rispettiva proprietà e presterà ogni necessaria collaborazione per eventuali pratiche amministrative che si dovessero rendere necessarie per la corretta intestazione.
8) I coniugi sono economicamente indipendenti e hanno già provveduto a definire ogni problematica tra loro insorta in conseguenza del matrimonio.
9) Ordinare al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere agli adempimenti di legge.
10) Spese e compensi legali integralmente compensati tra le parti”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 05/08/24, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione e, decorsi i termini di legge, la contestuale pronuncia di divorzio.
Con sentenza n. 475/24 emessa dal Tribunale di Pavia in data 25/11/24 è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi alle condizioni.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, stante il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, le parti hanno confermato le condizioni di divorzio già formulate, hanno precisato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata.
Sussistono dunque i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Pag. 5 di 6 Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole non è stato ritenuto necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
P.Q.M.
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
da in Pavia il giorno 01/06/2008 (atto n. 46, parte II, serie A, anno Parte_2
2008);
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
3) recepisce le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 23/07/25
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
Pag. 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pavia
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 05/08/24
da
(C.F. , Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), entrambi con il patrocinio dell'Avv. CALLEGARI Parte_2 C.F._2
ELENA e con domicilio eletto presso il suo studio in Vigevano alla via Dante n.12;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Pavia, in data 01/06/2008, (atto n.46, parte II, Serie A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2008); separati consensualmente con sentenza n. 475/2024 di questo Tribunale, passata in giudicato
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“ - Pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Pavia l'1.6.2008 da e con Parte_1 Parte_2
atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di quel Comune al n.46 Parte
II Serie A Anno 2008,
- Confermare integralmente le pattuizioni di cui alla separazione consensuale coniugi precedentemente dichiarata con la propria sentenza n.475/2024. - Ordinare al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere agli adempimenti di legge.
- Spese e compensi legali integralmente compensati tra le parti.”
Di seguito si riportano le condizioni della separazione:
“1) I coniugi vivranno separati con mutuo reciproco rispetto;
2) I figli minori e studenti rispettivamente della scuola secondaria di Per_1 Per_2 primo grado e della scuola primaria, vengono affidati in via condivisa a entrambi i genitori con stabile collocazione abitativa presso la madre e con facoltà per il padre di vederli e tenerli con sé, compatibilmente con le esigenze di salute e scolastiche dei predetti, secondo i criteri che seguono.
Poiché l'attività lavorativa del padre è organizzata su tre turni di 8 ore ciascuno che ruotano con cadenza settimanale, si conviene che il diritto del padre di vedere e tenere con sé i figli minori verrà esercitato con le seguenti modalità:
a) nella settimana in cui il turno lavorativo coinciderà con la mattina (orario lavorativo 06,00-
14,00), il padre starà con i figli per 3 pomeriggi, nei giorni di lunedì, martedì e mercoledì, prelevandoli direttamente dall'abitazione della madre al termine della scuola e dopo il pranzo e ivi riportandoli entro le ore 21,00 (con la cena a casa del padre).
Il padre terrà altresì i minori con sé durante il fine settimana di quella settimana dal sabato dopo pranzo (primo pomeriggio ore 13.30) e con possibilità – previa tempestiva comunicazione alla madre – di anticipare al venerdì pomeriggio alla domenica sera quando li riaccompagnerà dalla madre prima di cena entro le ore 19,00.
b) nella settimana in cui il turno lavorativo coinciderà con il pomeriggio (orario lavorativo
14,00-22,00), il padre dal lunedì al venerdì potrà incontrare i minori all'ingresso delle scuole rispettivamente frequentate.
c) nella settimana in cui il turno lavorativo coinciderà con la notte (orario lavorativo 22,00-
06,00), il padre starà con i minori per 3 pomeriggi nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì quanto li preleverà dalla scuola e li terrà con sé per tutto il pomeriggio e li riaccompagnerà al domicilio materno prima di cena entro le ore 19,00
Ad integrazione delle pattuizioni di cui alle precedenti lettere b) e c) i coniugi stabiliscono che il padre in ogni caso ogni settimana potrà fissare con i figli un giorno da trascorrere con loro.
Pag. 2 di 6 - Il periodo natalizio - da considerarsi dal 24 dicembre di ogni anno al 6 gennaio successivo - sarà suddiviso equamente tra i genitori con il criterio dell'alternanza. Ciascun genitore pertanto ogni anno starà con i figli o dal 24 al 31 dicembre oppure dall'1 al 6 gennaio.
Quanto alle vacanze pasquali esse saranno suddivise con il criterio dell'alternanza in 2 periodi come segue: dal giovedì alla domenica di Pasqua e dal lunedì al martedì successivi.
Sarà poi riconosciuto il diritto del padre di stare con i figli nel periodo estivo per n.3 settimane anche non consecutive. Il padre comunicherà il periodo alla madre entro il 31 maggio di ogni anno. E' fatto salvo ogni diverso accordo tra i genitori.
In ogni caso i genitori favoriranno i minori sia nella partecipazione ad attività sportive e/o ludico-culturali di loro interesse sia la frequentazione di coetanei. All'uopo pertanto dovranno essere supportare le predette esigenze dei figli nei tempi in cui questi ultimi si troveranno con ciascuno di loro.
Le decisioni di ordinaria gestione relative ai figli verranno assunte in via autonoma dal genitore con cui gli stessi si verranno a trovare.
3) Il padre contribuirà al mantenimento dei figli mediante versamento alla madre di assegno dell'importo di € 450,00= (€ duecentoventicinque/00= per ciascun figlio) da corrispondersi entro il giorno 10 di ogni mese e che verrà adeguato annualmente secondo gli indici Istat del costo della vita di operai e impiegati.
I coniugi pattuiscono altresì che il contributo mensile posto a carico del padre quale concorso al mantenimento dei figli non sarà dovuto per il mese di agosto di ogni anno qualora i figli trascorrano con lui il periodo in questione.
I coniugi convengono che l'assegno unico per i figli sarà percepito dalla signora in Parte_2 via esclusiva e totale
4) I genitori contribuiranno inoltre in ragione del 50% ciascuno alle spese extra assegno relative e necessarie per i minori secondo i criteri dettati dal Protocollo in uso presso il Tribunale di
Pavia che le Parti dichiarano di ben conoscere e di espressamente accettarne il contenuto.
L'abbonamento per l'utenza cellulare del figlio rimane a carico esclusivo della madre Per_1
mentre quella per la futura utenza cellulare del figlio sarà a carico esclusivo del Per_2 padre.
5) La casa coniugale sita in Borgarello alla via Corbellini n.13 e di proprietà indivisa e per pari quota tra i coniugi (l'immobile è stato acquistato in costanza di matrimonio e in regime
Pag. 3 di 6 patrimoniale di comunione legale dei beni da nell'ambito di vendita giudiziale in Parte_2 procedura esecutiva immobiliare del Tribunale di Pavia) resta assegnata alla moglie con tutto quanto l'arreda.
Si dà atto che il marito ha già spontaneamente lasciato il domicilio coniugale da diversi mesi, contestualmente asportando tutti i propri effetti personali nonché i beni che sono stati riconosciuti di sua esclusiva proprietà.
6) Le Parti hanno altresì assunto le seguenti determinazioni in relazione alla casa ex coniugale sita in Borgarello alla via Corbellini n.13: assume l'obbligo di cedere e vendere a Parte_1
la propria quota di ½ indiviso del predetto immobile così catastalmente descritto. Parte_2
In Comune di Borgarello, via Corbellini n.13 Piena proprietà della quota di 1000/1000 di villetta bifamiliare di recente edificazione su tre piani fuori terra (PT-P1- P sottotetto) oltre ad un piano seminterrato (PS1), locale autorimessa al PS1; giardino esclusivo sui lati fronte e retro e corte/scivolo carraio sul fronte laterale.
L'immobile è così composto: PT soggiorno, cucina abitabile, un bagno con disimpegno, vano scala interno per l'accesso ai piani;
P1 disimpegno notte, n.3 camere da letto, due bagni, ripostiglio, due balconi;
P. sottotetto unico ambiente con destinazione locale di sgombero.
Piano seminterrato due locali cantina, un locale lavanderia/centrale termica, locale autorimessa.
Con accesso carraio dalla pubblica via si trova lo scivolo carraio, l'area di manovra al PS1 e, a quota PT si rilevano le aree esclusive a verde privato.
L'immobile risulta identificato al Catasto dei Fabbricati del Comune di Borgarello (PV) come segue:
- Foglio 3 Mappale 656 Sub 1 Categoria A/7 Classe 2 Vani 8,5 Rendita € 438,99
- Foglio 3 Mappale 656 Sub 2 Categoria C/6 Classe 2 mq 24 Rendita € 48,34
I coniugi pattuiscono che a fronte della cessione della metà quota dell'intero complesso immobiliare da parte di a favore di , questa contestualmente si Parte_1 Parte_2
impegnerà a non alienare la casa ex coniugale se non per necessità economica. a Parte_2
fronte della cessione a sé della metà quota della ex casa coniugale si impegnerà a far ritenere libero e/o manlevare il signor da qualsiasi onere economico dovesse essere ancora Parte_1 sussistente anche nei confronti di terzi e connesso all'acquisto della ex casa coniugale.
Pag. 4 di 6 7) Con riguardo ai veicoli acquistati durante il matrimonio, i coniugi convengono che l'autovettura Subaru XV targata FX935DK e la motocicletta Honda ADV350 targata FD45562 sono riconosciute di esclusiva proprietà del marito mentre l'autovettura Toyota Yaris Hybrid targata FT008TR e la motocicletta Honda SM300 targata EJ04161 sono riconosciute di proprietà esclusiva della moglie.
Ciascuno dei coniugi assumerà in via esclusiva ogni onere relativo ai mezzi di rispettiva proprietà e presterà ogni necessaria collaborazione per eventuali pratiche amministrative che si dovessero rendere necessarie per la corretta intestazione.
8) I coniugi sono economicamente indipendenti e hanno già provveduto a definire ogni problematica tra loro insorta in conseguenza del matrimonio.
9) Ordinare al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere agli adempimenti di legge.
10) Spese e compensi legali integralmente compensati tra le parti”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 05/08/24, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione e, decorsi i termini di legge, la contestuale pronuncia di divorzio.
Con sentenza n. 475/24 emessa dal Tribunale di Pavia in data 25/11/24 è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi alle condizioni.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, stante il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, le parti hanno confermato le condizioni di divorzio già formulate, hanno precisato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata.
Sussistono dunque i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Pag. 5 di 6 Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole non è stato ritenuto necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
P.Q.M.
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
da in Pavia il giorno 01/06/2008 (atto n. 46, parte II, serie A, anno Parte_2
2008);
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
3) recepisce le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 23/07/25
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
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