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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 05/06/2025, n. 621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 621 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 406/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
III SEZIONE CIVILE - LAVORO E PREVIDENZA
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 406/2025 tra
Parte_1
RICORRENTE/I
e
CP_1
RESISTENTE/I
Oggi 5 giugno 2025, fino ad ore 12.23, innanzi al Giudice dott. Andrea Marangoni nessuno compare.
Il Giudice
Dato atto di quanto sopra, decide la causa mediante deposito della seguente sentenza.
Il Giudice Del Lavoro
Andrea Marangoni
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
III SEZIONE CIVILE – LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Andrea Marangoni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 406/2025 promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Rua Muro 65 41121 Parte_1 C.F._1
Modena ITALIA, rappresentato e difeso dall'avv. BERTONI RAFFAELLA
RICORRENTE/I
contro
(C.F. ) CP_1 P.IVA_1
RESISTENTE/I
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 10/03/2025, ha chiesto di: “1) accertare e dichiarare la Parte_1 illegittimità, per le ragioni poc'anzi esposte, del provvedimento disciplinare di 2 giorni di sospensione comminato al ricorrente dalla resistente con la missiva ricevuta il 20/9/2024; 2) accertare e dichiarare
e, quindi, condannare al pagamento la resistente in favore del ricorrente delle differenze relativamente alle trasferte effettuate in quanto non rispettose dei minimi contrattuali, dei mancati aumenti, nonché della mancata retribuzione di luglio 2024 (1-5 luglio lavorato;
812 luglio malattia;
15-31 luglio ferie), del risarcimento relativo alla messa in mora per i mesi di agosto 2024, settembre 2024 e sino al
23/10/24, ovvero per omesso obbligo retributivo per il predetto periodo, dell' indennità di mancato preavviso (avendo dato le dimissioni per giusta causa), dei ratei di fine rapporto (13ma, 14ma, ferie/permessi/ROL) e del TFR, come da conteggio allegato, ovvero nella misura maggiore o minore che emergerà in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione come per legge. Con vittoria di spese ed onorari di causa”.
pagina 2 di 4 non si è costituita e all'odierna udienza nessuno è comparso. CP_1
Osserva il giudicante che parte ricorrente, non comparendo all'odierna udienza ex art. 420 c.p.c., non ha dato prova di aver notificato il ricorso introduttivo e il decreto di fissazione dell'udienza alla parte convenuta, la quale – come evidenziato - non si è costituita in giudizio.
Dovendo ritenersi mancante la “vocatio in ius”, il ricorso va dichiarato improcedibile per violazione del principio del contraddittorio (art. 101 c.p.c), con la conseguenza che non può essere emessa alcuna statuizione di merito.
Invero, “Nelle controversie soggette al rito del lavoro, la mancata notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione, da parte del ricorrente che abbia ritualmente depositato l'atto introduttivo, può essere sanata mediante assegnazione di un nuovo termine per la notifica, ex art. 291 cod. proc. civ., a condizione che almeno una delle parti sia comparsa all'udienza originariamente fissata, non potendo il giudice, in caso contrario, disporre d'ufficio la prosecuzione del giudizio contro il disinteresse della parte” (Cass. sez. lav. 05.03.03 n. 3251); inoltre, “Nel rito del lavoro, qualora alla prima udienza venga rilevata la mancata instaurazione del contraddittorio per difetto di produzione della copia notificata del ricorso, e il ricorrente non alleghi e provi un legittimo impedimento alla tempestiva assoluzione di tale onere che giustifichi l'assegnazione di un termine per provvedere all'incombente, correttamente il giudice dichiara improcedibile il ricorso, non trovando applicazione la disciplina di cui all'art. 348 cod. proc. civ., la quale concerne l'inattività delle parti e presuppone la regolarità del contraddittorio già instaurato” (Cass. sez. IV-lav. n. 2005 del 04/02/2015; cfr. anche
Cass. sez. lav. n. 21587 del 13/08/2008). Tale declaratoria prevale su quella di nullità della citazione per inosservanza del termine a difesa (art. 164 c.p.c) che presuppone pur sempre l'avvenuta notifica del ricorso, anche se in modo irregolare. La declaratoria di improcedibilità prevale anche sulla cancellazione della causa dal ruolo per mancata comparizione delle parti, in quanto tale cancellazione dà ingresso ad un mero stato di quiescenza del rapporto processuale e presuppone pertanto la valida instaurazione di quest'ultimo con l'osservanza del principio del contraddittorio. Trattandosi di questione pregiudiziale attinente al processo e che definisce il giudizio deve essere pronunciata con sentenza (cfr. T. Bari - Sentenza n. 5671/2017 pubbl. il 04/12/2017 RG n. 5395/2017, est. Calia).
La mancata costituzione del rapporto processuale non consente l'adozione di alcuna statuizione in ordine alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
pagina 3 di 4 1. Dichiara improcedibile il ricorso ed estinto il giudizio;
2. Dichiara non luogo a provvedere sulle spese di lite.
Modena, 5 giugno 2025
Il Giudice Del Lavoro
Andrea Marangoni
P.Q.M.
Il T
ribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così decide:
Condanna altresì la parte a rimborsare alla parte le spese di lite, che si liquidano in € per spese, € per compenso, oltre a spese generali, i.v.a., c.p.a. come per legge.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Modena, 5 giugno 2025
Il Giudice dott. Andrea Marangoni
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
III SEZIONE CIVILE - LAVORO E PREVIDENZA
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 406/2025 tra
Parte_1
RICORRENTE/I
e
CP_1
RESISTENTE/I
Oggi 5 giugno 2025, fino ad ore 12.23, innanzi al Giudice dott. Andrea Marangoni nessuno compare.
Il Giudice
Dato atto di quanto sopra, decide la causa mediante deposito della seguente sentenza.
Il Giudice Del Lavoro
Andrea Marangoni
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
III SEZIONE CIVILE – LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Andrea Marangoni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 406/2025 promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Rua Muro 65 41121 Parte_1 C.F._1
Modena ITALIA, rappresentato e difeso dall'avv. BERTONI RAFFAELLA
RICORRENTE/I
contro
(C.F. ) CP_1 P.IVA_1
RESISTENTE/I
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 10/03/2025, ha chiesto di: “1) accertare e dichiarare la Parte_1 illegittimità, per le ragioni poc'anzi esposte, del provvedimento disciplinare di 2 giorni di sospensione comminato al ricorrente dalla resistente con la missiva ricevuta il 20/9/2024; 2) accertare e dichiarare
e, quindi, condannare al pagamento la resistente in favore del ricorrente delle differenze relativamente alle trasferte effettuate in quanto non rispettose dei minimi contrattuali, dei mancati aumenti, nonché della mancata retribuzione di luglio 2024 (1-5 luglio lavorato;
812 luglio malattia;
15-31 luglio ferie), del risarcimento relativo alla messa in mora per i mesi di agosto 2024, settembre 2024 e sino al
23/10/24, ovvero per omesso obbligo retributivo per il predetto periodo, dell' indennità di mancato preavviso (avendo dato le dimissioni per giusta causa), dei ratei di fine rapporto (13ma, 14ma, ferie/permessi/ROL) e del TFR, come da conteggio allegato, ovvero nella misura maggiore o minore che emergerà in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione come per legge. Con vittoria di spese ed onorari di causa”.
pagina 2 di 4 non si è costituita e all'odierna udienza nessuno è comparso. CP_1
Osserva il giudicante che parte ricorrente, non comparendo all'odierna udienza ex art. 420 c.p.c., non ha dato prova di aver notificato il ricorso introduttivo e il decreto di fissazione dell'udienza alla parte convenuta, la quale – come evidenziato - non si è costituita in giudizio.
Dovendo ritenersi mancante la “vocatio in ius”, il ricorso va dichiarato improcedibile per violazione del principio del contraddittorio (art. 101 c.p.c), con la conseguenza che non può essere emessa alcuna statuizione di merito.
Invero, “Nelle controversie soggette al rito del lavoro, la mancata notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione, da parte del ricorrente che abbia ritualmente depositato l'atto introduttivo, può essere sanata mediante assegnazione di un nuovo termine per la notifica, ex art. 291 cod. proc. civ., a condizione che almeno una delle parti sia comparsa all'udienza originariamente fissata, non potendo il giudice, in caso contrario, disporre d'ufficio la prosecuzione del giudizio contro il disinteresse della parte” (Cass. sez. lav. 05.03.03 n. 3251); inoltre, “Nel rito del lavoro, qualora alla prima udienza venga rilevata la mancata instaurazione del contraddittorio per difetto di produzione della copia notificata del ricorso, e il ricorrente non alleghi e provi un legittimo impedimento alla tempestiva assoluzione di tale onere che giustifichi l'assegnazione di un termine per provvedere all'incombente, correttamente il giudice dichiara improcedibile il ricorso, non trovando applicazione la disciplina di cui all'art. 348 cod. proc. civ., la quale concerne l'inattività delle parti e presuppone la regolarità del contraddittorio già instaurato” (Cass. sez. IV-lav. n. 2005 del 04/02/2015; cfr. anche
Cass. sez. lav. n. 21587 del 13/08/2008). Tale declaratoria prevale su quella di nullità della citazione per inosservanza del termine a difesa (art. 164 c.p.c) che presuppone pur sempre l'avvenuta notifica del ricorso, anche se in modo irregolare. La declaratoria di improcedibilità prevale anche sulla cancellazione della causa dal ruolo per mancata comparizione delle parti, in quanto tale cancellazione dà ingresso ad un mero stato di quiescenza del rapporto processuale e presuppone pertanto la valida instaurazione di quest'ultimo con l'osservanza del principio del contraddittorio. Trattandosi di questione pregiudiziale attinente al processo e che definisce il giudizio deve essere pronunciata con sentenza (cfr. T. Bari - Sentenza n. 5671/2017 pubbl. il 04/12/2017 RG n. 5395/2017, est. Calia).
La mancata costituzione del rapporto processuale non consente l'adozione di alcuna statuizione in ordine alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
pagina 3 di 4 1. Dichiara improcedibile il ricorso ed estinto il giudizio;
2. Dichiara non luogo a provvedere sulle spese di lite.
Modena, 5 giugno 2025
Il Giudice Del Lavoro
Andrea Marangoni
P.Q.M.
Il T
ribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così decide:
Condanna altresì la parte a rimborsare alla parte le spese di lite, che si liquidano in € per spese, € per compenso, oltre a spese generali, i.v.a., c.p.a. come per legge.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Modena, 5 giugno 2025
Il Giudice dott. Andrea Marangoni
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