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Sentenza 29 marzo 2025
Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 29/03/2025, n. 1407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1407 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE II CIVILE – LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto, a seguito dell'udienza del 28.3.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3436/2023 R.G.L., avente a oggetto: differenze retributive – indennità per la manutenzione e la cura del mezzo di trasporto – risarcimento del danno per l'osservanza di orario di lavoro frazionato – domanda riconvenzionale,
PROMOSSA DA
con gli Avv.ti Giuseppe Franchina e Giuseppe Parte_1
D'Agostino;
- Ricorrente -
CONTRO
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. Santo Li Volsi;
[...]
- Resistente -
E NEI CONFRONTI DI
in persona del suo presidente pro Controparte_2 tempore, con l'Avv. Marco Luzi;
- Resistente -
****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
Con ricorso depositato in data 21.3.2023, parte attrice ha adito la presente sede per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “…1) Ritenere e dichiarare il diritto del ricorrente alla corresponsione delle somme dovute per il corretto inquadramento delle differenze retributive ex art. 64 del CCNL di lavoro di categoria e, per l'effetto, condannare l' di , in persona del legale rappresentante pro tempore, al P_ P_
1 pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 25.368,00 a titolo di differenza di retribuzione, E.R.C. e tredicesima come da relazione del Consulente del Lavoro di parte oltre agli interessi legali maturati dalla data del dì dovuto a quella dell'effettivo soddisfo e, comunque, di quell'altra somma che risulterà dovuta in esito alle risultanze processuali o considerata in via equitativa dal giudice;
2) Ritenere e dichiarare il diritto del ricorrente alla corresponsione delle somme riferibili all'indennità per la manutenzione e la cura del mezzo di trasporto, prevista per i dipendenti aventi la specifica qualifica di autista e, per l'effetto, condannare l' di P_
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore del P_
ricorrente della somma di euro 12.591,00 relativa al quinquennio 2017/2022 come da relazione del Consulente del Lavoro di parte e, comunque, di quell'altra somma che risulterà dovuta in esito alle risultanze processuali o considerata in via equitativa dal giudice;
3) Ritenere e dichiarare il diritto del ricorrente alla corresponsione delle somme riferibili all'indennità per la maggiore onerosità e le negatività patite a causa dei “turni di lavoro spezzato” e, per l'effetto, condannare l' di , in persona del legale P_ P_
rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore del ricorrente della somma forfettariamente quantificata in euro 10.000,00 relativa al quinquennio 2017/2022 e, comunque, di quell'altra somma anche simbolica che risulterà dovuta in esito alle risultanze processuali o considerata in via equitativa dal giudice;
4) Condannare l' di , nell'ipotesi di accoglimento delle superiori tre P_ P_ domande giudiziali costituenti l'odierno petitum o di alcune di esse, al pagamento di tutto quanto dovuto per le ragioni previdenziali del lavoratore odierno ricorrente in favore dell' con le conseguenti rifluenze positive in favore dello stesso. CP_2
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori e difensori Avv.ti Giuseppe Franchina e Giuseppe D'Agostino”.
A sostegno delle proprie conclusioni, il ricorrente espone:
- che è dipendente dell' di dal 2.5.2007; P_ P_
- che è stato inizialmente assunto con la qualifica di A.S.S.S. e con inquadramento nel livello B1 del CCNL di categoria;
- che gli è stata successivamente assegnata dall'1.11.2009 la qualifica di autista- accompagnatore senza variazione del livello di inquadramento B1;
- che dall'1.5.2010 gli è stato attribuito il livello B2, mentre dell'1.1.2013 gli è stato attribuito il livello C2 e, infine, dall'1.5.2014 il livello C3;
2 - che il trattamento economico riconosciutogli non è stato determinato correttamente dal datore di lavoro;
- che l'art. 64 CCNL di categoria prevede “la maggiorazione derivante dalla differenza tra la retribuzione iniziale della nuova categoria e la retribuzione iniziale di quella di provenienza”;
- che tuttavia la datrice di lavoro gli ha riconosciuto la differenza tra la posizione di cui al livello B1, che esso aveva al momento dell'assunzione, e quella corrispondente al livello
C3 solo nell'anno 2014, così corrispondendogli un trattamento economico/contributivo inferiore a quanto legittimamente spettante;
- che inoltre egli ha svolto la prestazione integrativa al servizio di trasporto, consistente nella pulizia e manutenzione ordinaria dei mezzi assegnatigli, senza però ricevere alcuna indennità da parte dell' pur avendone questa stessa, in data 4.3.1992, previsto la P_ corresponsione, da quantificarsi nell'equivalente di un'ora lavorativa;
- che sulla base di tale previsione la stessa è stata condannata al pagamento di P_
detta indennità in favore dei suoi dipendenti, in possesso della medesima qualifica di esso ricorrente, i quali avevano proposto innanzi all'autorità giudiziaria domanda per il riconoscimento, accolta giusta sentenza (passata in giudicato) n. 152/2000 del Tribunale di
Catania, resa a definizione del procedimento n. 4602/1997 R.G.;
- che, sin dalla sua assunzione in servizio, egli ha svolto e continua a svolgere un servizio di semi-internato con orario spezzato 6:15-9:15 (a volte 6:30-9:30) e 13:30-16:30
(a volte 14:30-17:30);
- che ciò ha determinato una occupazione lavorativa superiore alle ore effettivamente lavorate, in quanto gli spazi temporali tra la presa e la ripresa in servizio sono occupati negli spostamenti necessari per e dalla propria abitazione (sita in Trecastagni – CT) al luogo di lavoro (sito in ) con aggravio di spese afferenti al trasporto, effettuato P_
quattro volte al giorno con il proprio mezzo;
- che l' non ha voluto riconoscere l'occupazione lavorativa in itinere, né gli ha P_
mai riconosciuto alcuna indennità per tale causale;
- che gli spetta quindi un risarcimento economico, quantificato in via forfettaria nella somma di € 10.000,00.
Con memoria difensiva con domanda riconvenzionale depositata in data 9.5.2023, si è costituita in giudizio l'associazione resistente formulando le seguenti conclusioni:
“…Nel merito si chiede che le domande del ricorrente principale siano rigettate perché infondate in fatto e in diritto e la di lui condanna a pagare all'Associazione, ricorrente in
3 riconvenzionale, la somma di euro 4.814,70, o quell'altra maggiore o minore che sarà ritenuta dovuta, oltre agli interessi maturati e maturandi fino al soddisfo. Con vittoria di spese e compensi del giudizio compreso il rimborso del contributo unificato”.
A sostegno di quanto sopra, l'associazione resistente deduce che l'art. 37 bis del
CCNL Aias 2010-2012, in vigore fino al 7.9.2022, data in cui è stato stipulato il CCNL in atto vigente, prevede che la mansione di autista con patente B sia inquadrata nella categoria B così come quella di accompagnatore;
- che con la patente B si possono condurre pulmini che contengono fino a nove posti a sedere;
- che i pullman o gli autobus con più di nove posti a sedere possono essere guidati da coloro che sono in possesso della patente D e del certificato (Carta di NumeroDi_1
qualificazione del conducente);
- che l'autista munito di patente D e di certificato CQC/Persone è inquadrato nel livello
C del CCNL A.I.A.S.;
- che il ricorrente non è stato in possesso della patente D e del certificato NumeroDi_1 sia all'atto dell'assunzione sia successivamente e, comunque, non ha guidato automezzi che richiedono il possesso di una patente diversa dalla B;
- che, quand'anche il ricorrente abbia guidato saltuariamente pulmini fino a nove posti e abbia svolto alternativamente le mansioni di accompagnatore, è stato correttamente inquadrato in applicazione del CCNL nella categoria B;
- che solo dall'1.11.2009 sono state affidate al ricorrente le mansioni di autista- accompagnatore di automezzi che poteva guidare con la patente B e gli è stato confermato il livello di inquadramento che comprende sia le mansioni di autista sia quelle di accompagnatore;
- che il ricorrente ha svolto le mansioni promiscue di autista e di accompagnatore e ha guidato pulmini con otto posti, oltre all'autista;
- che è pertanto corretto e coerente con la previsione del CCNL l'inquadramento nella categoria B fino al 31.12.2012 e nulla gli è pertanto dovuto fino a tale data;
- che, come previsto dagli artt. 37 del CCNL 2011 e 22 del CCNL 2022, nella categoria
C sono inscritti i dipendenti che svolgono le mansioni di autista di autobus o pullman con
Nu più di nove posti e devono essere muniti di patente D con certificato , ora
CQC/Persone;
- che, solo dopo che è stato autorizzato a guidare pullman di categoria superiore con effetto dal 2.1.2013, il ricorrente è stato correlativamente inquadrato nella categoria C;
4 - che pertanto è infondata la domanda volta a ottenere il riconoscimento dello svolgimento di mansioni superiori;
- che è infondata la deduzione di parte ricorrente concernente l'asserito pregiudizio derivante dall'erronea applicazione dell'art. 64 del CCNL;
- che, invece, il ricorrente ha ricevuto un indebito beneficio economico ed ella resistente intende applicare correttamente l'art. 64 del CCNL e ottenere dal ricorrente la restituzione della maggiore somma che gli è stata erroneamente pagata;
- che il ricorrente doveva essere inquadrato dall'1.1.2013 nella posizione economica C1, così come prescritto dall'art. 37 ter del CCNL 2011, mantenendo la medesima mansione promiscua di autista e di accompagnatore e la stessa retribuzione in godimento, oltre a un assegno personale riassorbibile pari alla differenza tra il livello C1 ed il B1 (ERC);
- che, tuttavia, il ricorrente è stato erroneamente inquadrato nella posizione C2, più elevata di quella C1, non gli è stato attribuito l'ERC ma ha mantenuto l'assegno riassorbibile in acconto su futuri miglioramenti retributivi, già conseguiti dallo stesso;
- che nel caso in esame la differenza tra le categorie iniziali C1 e B1 è di € 110,12 (C1 €
1.286,79 – € 1.176,67 B1) e questa somma, denominata ERC dall'art. 64 del CCNL, doveva essere attribuita al ricorrente in aggiunta alla retribuzione in godimento;
- che l'ERC è riassorbibile, ai sensi del citato art. 64, anche nei casi di progressione economica nella categoria ai sensi dell'art. 37 ter del medesimo CCNL;
- che, pertanto, al ricorrente spettava con decorrenza dall'1.1.2013 l'inquadramento nella categoria economica C1 con la retribuzione in godimento di € 1.232,23 (B2) maggiorata dell'importo assorbibile di € 110,12 (ERC), con la conseguenza che avrebbe dovuto ricevere dall'1.1.2013 la retribuzione di € 1.342,35:
- che, diversamente, il ricorrente ha ricevuto € 1.372,79, di cui € 1.342,35 a titolo di retribuzione comprensiva dell'ERC ed € 30,44 a titolo di acconto futuri miglioramenti, il Parte cui importo doveva essere detratto dall' ;
- che, in sostanza, il ricorrente ha percepito ogni mese € 30,44 in più rispetto alla retribuzione spettante, pari all'acconto su futuri miglioramenti deciso con accordo territoriale regionale con effetto dal 1.1.2013;
- che, pertanto, il ricorrente deve restituire a essa resistente la somma di € 517,48, ricevuta indebitamente dall'1.1.2013 al 30.4.2014 (euro 30,44 x 17 mensilità);
- che dall'1.5.2014 il ricorrente è stato erroneamente inquadrato nel livello C3, mentre avrebbe acquisito il livello C2 dopo il decorso di tre anni dall'inquadramento in C1, quindi dall'1.1.2016, e il successivo livello C3 dopo ulteriori quattro anni e cioè dall'1.1.2020;
5 - che dall'1.5.2014 al 31.12.2015 il ricorrente ha percepito € 1.429,61 al mese (€
1.397,91 di paga tabellare + € 31,70 di ad personam riassorbibile) invece di € 1.342,35 (€
1.232,23 in godimento + € 110,12 ERC);
- che essa resistente chiede quindi la restituzione di € 87,26 al mese indebitamente pagati, pari per il periodo in esame a € 1.919,72 (€ 87,26 x 22 mensilità);
- che dall'1.1.2016, decorsi tre anni dall'inquadramento nella posizione economica C1, il ricorrente avrebbe acquisito la categoria C2 con la retribuzione di € 1.342,35 e con riduzione dell'ERC di € 55,56, pari alla differenza tra la retribuzione del livello C2 (€
1.342,35) e quella del livello C1 (€ 1.286,79);
- che la retribuzione spettante al ricorrente dall'1.1.2016 doveva quindi essere pari a €
1.397,91 (€ 1.342,35 + € 55,56);
- che, dall'1.1.2016 al 31.12.2019, il ricorrente ha invece percepito € 1.429,61, con una differenza mensile a suo credito di € 31,70, pari per l'intero periodo a € 1.236,30 (€ 31,70
x 39 mensilità);
- che dall'1.1.2020 il ricorrente ha maturato il diritto all'inquadramento nella posizione economica C3, con retribuzione pari a € 1.397,91;
- che la differenza tra il livello C3 ed il livello C2, pari a € 55,56, assorbe totalmente l'ERC residuo;
- che dall'1.1.2020 al ricorrente spettava la somma di € 1.397,91, ma egli ha percepito ogni mese € 1.429,61 (1.397,91 + 31,70 non dovuti) con un suo debito mensile di € 31,70, pari – per il periodo dall'1.1.2020 all'ottobre 2022 – alla somma di € 1.141,20 (€ 31,70 x
36 mensilità);
- che il ricorrente per il periodo oggetto della domanda ha percepito la somma di €
4.814,70 in più rispetto al suo esatto credito contrattuale (così specificati: € 517,48 + €
1.919,72 + € 1.236,30 + € 1.141,20 = € 4.814,70);
- che, inoltre, il ricorrente non ha mai svolto alcuna manutenzione sull'automezzo, né ordinaria né tanto meno straordinaria;
- che in base all'art. 37 bis del CCNL 2011 i compiti di pulizia e piccola manutenzione degli automezzi rientrano a pieno titolo nelle mansioni dell'autista;
- che la sentenza invocata, pronunciata nei confronti di altri soggetti, non può spiegare effetti nei suoi confronti;
- che l'art. 43 del CCNL prevede che, sulla base delle esigenze organizzative datoriali,
l'orario di lavoro giornaliero possa essere articolato in modo continuo o frazionato;
6 - che l'orario di lavoro non ha causato alcuna limitazione alla vita relazionale extra- lavorativa del ricorrente;
- che ad ogni modo il ricorrente non ha fornito prova dell'asserito danno patito.
Con memoria difensiva depositata in data 20.5.2023, si è costituito in giudizio
CP_ l' formulando le seguenti conclusioni: “…Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, pronunciarsi sulla fondatezza o meno delle domande del ricorrente e, nell'ipotesi di accoglimento delle stesse, condannare l'Associazione convenuta al pagamento in favore dell' dei CP_2
contributi previdenziali e delle somme aggiuntive sulle differenze retributive accertate, il tutto nei limiti della prescrizione quinquennale;
spese, diritti ed onorari di causa interamente rifusi e posti a carico della parte che risulterà soccombente, come per legge”.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale.
L'udienza del 28.3.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c. e a seguito della stessa, ritenuta la causa matura per la decisione, viene emessa la presente sentenza.
2. Merito.
2.1. Ciò posto, il ricorso appare infondato e va pertanto rigettato, mentre è fondata e va quindi accolta la domanda riconvenzionale formulata dall'associazione resistente.
Al riguardo può invero richiamarsi quanto già ritenuto in precedenti pronunce di questo stesso Ufficio, alle cui condivisibili motivazioni, per la notevole analogia delle questioni proposte e della situazione processuale, può farsi riferimento ex art. 118 disp. att.
c.p.c. recependole anche nella loro chiarezza espositiva come in seguito riportato in modo quasi testuale (cfr., in particolare, sentenze nn. 1125/2025, 1126/2025 e 1128/2025 emesse in data 12.3.2025 nei proc. nn. 2816/2023, 3134/2023 e 3324/2023 R.G. – est. dott.ssa F.
Porcelli –, da ultimo invocate anche da parte resistente nelle note del 27.3.2025).
2.2. Oggetto del presente giudizio è la pretesa economica di parte ricorrente, dipendente dell' dal 2.5.2007, a vedersi riconosciute e corrisposte i) le differenze P_
retributive per lo svolgimento di mansioni superiori;
ii) «la maggiorazione derivante dalla differenza tra la retribuzione iniziale della nuova categoria e la retribuzione iniziale di quella di provenienza» di cui all'art. 64 CCNL di categoria, in ipotesi spettante dal novembre 2009 in conseguenza dell'assegnazione della qualifica di autista- accompagnatore;
iii) l'indennità per la manutenzione e la cura del mezzo di trasporto;
iv) il risarcimento del danno per avere prestato attività lavorativa in turni frazionati.
Rientra altresì nell'ambito di cognizione del presente giudizio la domanda riconvenzionale proposta da parte resistente e volta ad ottenere la restituzione delle somme
7 versate in eccedenza al lavoratore per erronea applicazione degli artt. 64 e 37 ter CCNL di riferimento.
2.3. Siccome osservato nei richiamati precedenti di questo Tribunale, per ragioni di ordine logico e di connessione appare opportuno esaminare preliminarmente la domanda avente a oggetto le differenze retributive e contributive correlate all'asserito svolgimento di mansioni superiori e, successivamente, esaminare congiuntamente la domanda relativa alle differenze retributive e contributive correlate all'applicazione dell'art. 64 CCNL di categoria e la domanda riconvenzionale.
2.3.1. È pacifico tra le parti che il ricorrente sia stato assunto in data 2.5.2007 con la qualifica di A.S.S.S. ex livello 1 del CCNL, che in data 1.11.2009 gli sia stata assegnata la qualifica di autista-accompagnatore senza variazione di livello e aumento retributivo, che dall'1.5.2010 gli sia stato attribuito il livello B2, che in data 1.1.2013 gli sia stata assegnata la posizione economica superiore C2 e che in data 1.5.2014 gli sia stata riconosciuta la posizione economica C3 (cfr. pag. 2 del ricorso e buste paga ivi richiamate, doc. n. 5).
2.3.2. Al fine di verificare la fondatezza della pretesa attorea occorre dunque indagare se l'assegnazione della qualifica di autista-accompagnatore sia stata accompagnata sin dall'1.11.2009 dall'espletamento di mansioni superiori rispetto a quelle proprie della categoria di inquadramento, avendo il ricorrente censurato la scelta datoriale di non variare il trattamento economico retributivo a seguito del mutamento delle mansioni con attribuzione di quelle di autista-accompagnatore.
Come già evidenziato nei citati precedenti di questo Ufficio, con argomentazioni condivise da questo giudicante e pienamente riferibili anche alla fattispecie in esame,
l'assunto di parte ricorrente appare infondato (cfr. sentenze nn. 1125/2025, 1126/2025 e
1128/2025 del 12.3.2025, di seguito riportate in maniera quasi testuale).
2.3.3. Al riguardo, osserva il Tribunale che la posizione lavorativa caratterizzata dall'«accompagnamento e custodia [dei disabili], anche se deambulanti, compreso il prelevamento e il riaccompagnamento, dalle/alle abitazioni, accompagnamento nei locali dei terapia ed a tutte le attività riabilitative ed educative, comprese le aule scolastiche pubbliche» e quella caratterizzata dalla «conduzione e piccola manutenzione e pulizia di autoveicoli» sono espressamente prese in considerazione dalla declaratoria contrattuale relativa alla categoria B di cui all'art. 37 bis CCNL 2010-2012 in vigore sino al P_
6.9.2022, applicato al rapporto per cui è causa, laddove appunto annovera il richiamato profilo professionale tra quelli esemplificativi dei lavoratori inquadrati nella categoria B.
8 Analoga posizione lavorativa non si rinviene peraltro nell'elenco di quelle esemplificative dei profili professionali individuati dalle parti sociali come rientranti nella categoria C. Ed invero la posizione lavorativa più affine a quella del ricorrente e ricompresa nell'ambito della categoria C è quella della «conduzione, piccola manutenzione
e pulizia di pulmini e automezzi che richiedono la patente D/K», che tuttavia non risulta riconoscibile per il periodo ricompreso tra l'1.11.2009 e il 31.12.2012, non avendo parte ricorrente provato, né a monte allegato in ricorso, sia di essere in possesso sino dal
5.11.2009 della patente D/K sia – e soprattutto – di avere condotto pulmini per la cui conduzione è richiesto il possesso della predetta patente D/K.
2.3.4. Tanto è sufficiente per evidenziare l'infondatezza della deduzione attorea secondo cui il mutamento di qualifica da ad autista-accompagnatore doveva di per CP_3
sé essere accompagnato da un diverso e superiore inquadramento di categoria contrattuale e retributivo.
2.3.5. Peraltro, sul punto del sostanziale espletamento di asserite mansioni superiori manca in ricorso qualsivoglia allegazione, nulla avendo l'istante al riguardo specificamente dedotto ed essendosi quest'ultimo limitato ad affermare di avere svolto la mansione di autista-accompagnatore.
2.3.6. Ora, in tema di mansioni superiori, consolidato è l'orientamento giurisprudenziale che pone in capo al lavoratore l'onere di allegare e provare gli elementi posti a base della sua domanda e, in particolare, di specificare il contenuto delle mansioni svolte, raffrontandole in concreto con i profili caratterizzanti le mansioni della superiore qualifica richiesta, nonché con le mansioni descritte con riguardo alla qualifica riconosciutagli dal datore di lavoro, e di dimostrare che lo svolgimento delle mansioni superiori è stato continuo e prevalente ed ha comportato l'assunzione della responsabilità diretta e l'esercizio delle attività proprie del livello di inquadramento rivendicato in maniera conforme alle modalità descritte esemplificativamente nelle declaratorie dei singoli livelli (cfr. fra le tante C. Cass. 26593/2018, 10961/2018, 8142/2018, 21329/2017,
18943/2016, 6174/2016, 8589/2015, 11037/2006; C. Cass. n. 30580/2019).
Condizione essenziale per l'applicazione dell'art. 2103 c.c., che attribuisce al lavoratore, utilizzato per un certo periodo di tempo da parte del datore di lavoro in compiti diversi e maggiormente qualificanti rispetto a quelli propri della categoria di appartenenza, il diritto non solo al trattamento economico previsto per l'attività in concreto svolta ma anche all'assegnazione definitiva alla qualifica superiore, è l'adibizione in maniera piena alle più elevate mansioni e, in caso di mansioni promiscue, la dimostrazione che l'esercizio
9 dei compiti connotanti la qualifica superiore sia prevalente sotto l'aspetto qualitativo e quantitativo, tanto da assurgere a mansione primaria e caratterizzante la prestazione lavorativa del dipendente (C. Cass. n. 9/2001; C. Cass. n. 4561/1995).
2.3.7. Nella specie, parte ricorrente ha omesso in ricorso di allegare gli elementi costitutivi richiesti dal contratto collettivo nazionale per l'inquadramento sin dall'1.11.2009 nella categoria C, sì come descritti ed enucleati dalla relativa declaratoria contrattuale (che nella versione ratione temporis applicabile prevedeva che «Appartengono
a questa categoria i dipendenti che ricoprono posizioni di lavoro che comportano attività di natura amministrativa, tecnica, di vigilanza e controllo, e/o di carattere assistenziale, tecnico e/o di specializzazione tecnologica, di sostegno, educative e di supplenza alla disabile o al disabile che richiedono, pertanto, conoscenze indispensabili per
l'espletamento dei propri compiti»), e nulla ha peraltro allegato in ordine all'effettiva riconducibilità delle mansioni di autista-accompagnatore a quelle proprie del livello preteso, così come delineate dalle norme legali e contrattuali, stante la previsione, contenuta nella declaratoria contrattuale relativa al livello C, secondo cui la sola conduzione di pulmini per i quali è richiesto il possesso della patente D consente l'inquadramento nel superiore livello C.
2.3.8. A tali considerazioni, si aggiunge quella per cui la «conduzione e piccola manutenzione e pulizia di autoveicoli» e l'«accompagnamento e custodia [dei disabili], anche se deambulanti, compreso il prelevamento e il riaccompagnamento, dalle/alle abitazioni» sono, come accennato, espressamente presi in considerazione dalle parti sociali per individuare uno dei profili professionali esemplificativi della categoria B di cui all'art. 37 bis CCNL applicato al rapporto.
2.3.9. Sulla base delle superiori e assorbenti argomentazioni, appare dunque infondato l'assunto attoreo relativo allo svolgimento di mansioni superiori.
2.3.10. Deve, quindi, essere respinta anche la domanda volta a ottenere la condanna della parte datoriale al pagamento dei contributi previdenziali.
2.4. Così accertata la correttezza dell'inquadramento contrattuale assegnato al ricorrente dall'1.11.2009 al 31.12.2012 e dovendosi comunque vagliare l'adeguatezza del trattamento retributivo riconosciuto al ricorrente, posto che quest'ultimo ha lamentato la violazione dell'art. 64 CCNL di categoria e che la parte resistente ha richiesto in via riconvenzionale la restituzione della somma di € 4.814,70 per l'inesatta applicazione della medesima norma contrattuale oltre che dell'art. 37 ter CCNL, occorre ora verificare se l'inquadramento del ricorrente nella categoria retributivo-economica C2 a partire
10 dall'1.1.2013 e nella categoria retributivo-economica C3 a partire dall'1.5.2014 sia conforme o meno alle previsioni del contratto collettivo di categoria.
Anche sotto tale profilo possono richiamarsi le condivise argomentazioni espresse nei richiamati precedenti di questo Tribunale, come di seguito quasi testualmente riportate
(cfr. sentenze nn. 1125/2025, 1126/2025 e 1128/2025 emesse in data 12.3.2025, cit.).
2.4.1. L'art. 64 CCNL di categoria invocato dal ricorrente, rubricato «Trattamento economico al passaggio alla categoria superiore», stabilisce che «In caso di passaggio a categoria superiore il nuovo inquadramento retributivo verrà effettuato con l'attribuzione della retribuzione in godimento maggiorata della differenza tra la retribuzione iniziale della nuova categoria e la retribuzione iniziale di quella di provenienza.
La differenza, denominata “Erc”, deve intendersi riassorbibile ai sensi dell'art.37-ter».
2.4.2. La lettera della richiamata norma del CCNL è chiara nel prevedere che, a fronte del passaggio alla categoria superiore, il nuovo trattamento retributivo si determina sommando la differenza tra la retribuzione iniziale della nuova categoria di assegnazione e la retribuzione iniziale di quella di provenienza (denominata dalle parti sociali ERC) alla retribuzione in godimento.
2.4.3. Stante quanto sopra e posto che l'incontestato CCNL di riferimento individua all'interno di ciascuna categoria (quali le categorie A, B, C, D, E, F) sei diversi livelli di inquadramento retributivo (quali da A1 ad A6, da B1 a B6, da C1 a C6 e così via), appare chiaro che la retribuzione spettante al ricorrente per effetto del passaggio alla categoria superiore è quella ottenuta sommando alla retribuzione B2 in godimento la differenza tra la retribuzione prevista per il livello C1 e quella prevista per il livello B1 (cd. ERC).
Nella specie, il ricorrente dall'1.1.2013 avrebbe dunque dovuto percepire la retribuzione di € 1.342,35, ottenuta sommando la retribuzione in godimento all'atto del passaggio alla categoria superiore – pari a € 1.232,23 (B2) – e il cd. ERC – pari a € 110,12
– ottenuto sottraendo dalla retribuzione prevista per il livello C1– pari a € 1.286,79 – la retribuzione prevista per il livello B1 – pari a € 1.176,67 (v. tabelle retributive di cui al
CCNL di categoria, doc. n. 3 di parte ricorrente, nonché doc. n. 2 dell'associazione resistente).
2.4.4. Parte ricorrente ha tuttavia percepito, per come risulta dalla buste paga di gennaio 2013 in atti e non contestato dal ricorrente medesimo, la somma di € 1.372,79, di cui € 1.342,35 a titolo di retribuzione comprensiva di ERC ed € 30,44 a titolo di acconto futuri miglioramenti (cfr. doc. n. 5 di parte ricorrente, cit., nonché CTP di parte ricorrente,
11 all. n. 6, in cui risulta confermata la predetta retribuzione complessiva percepita durante il formale inquadramento nel livello C2).
La suindicata somma di € 30,44 risulta versata a titolo di assegno ad personam riassorbile, con la conseguenza che, a fronte del predetto ERC pari a € 110,12 e a fronte del disposto dell'art. 64 CCNL di riferimento, detto assegno andava riassorbito nell'ERC.
2.4.5. In sostanza, per l'indicato periodo dall'1.1.2013 al 30.4.2014 al ricorrente è stata corrisposta la maggior somma di € 517,48, ottenuta moltiplicando la somma indebitamente ricevuta ciascun mese, pari a € 30,44, per il numero delle mensilità, inclusa la tredicesima, ricomprese nell'arco temporale de quo (id est: € 30,44 x 17 mensilità).
2.4.6. Ciò chiarito in ordine alla determinazione dell'ammontare della retribuzione spettante al ricorrente dall'1.1.2013 al 30.4.2014 e vertendo poi la materia controversa del presente giudizio anche sul profilo della progressione economica, occorre poi prendere in considerazione il disposto dell'art. 37 ter CCNL di categoria, il quale al riguardo stabilisce che «L'inquadramento del personale nelle posizioni economiche superiori rispetto a quella di primo inquadramento, nell'ambito della medesima categoria, si potrà realizzare in stretto rapporto con la realtà effettiva dell'organizzazione aziendale e nei limiti delle disponibilità economico-finanziarie aziendali, sulla base dei percorsi lavorativi formativi di riqualificazione e di aggiornamento. La progressione economica interna alla categoria, verrà disciplinata dalla contrattazione integrativa a livello aziendale».
Con precipuo riferimento alla progressione economica interna alle categorie A, B e
C è stato inoltre prescritto dalle parti sociali che «il passaggio dalla posizione economica 1
(cui saranno inquadrati i nuovi assunti) alla posizione economica 2 avverrà dopo tre anni di servizio effettivamente prestato con inquadramento nella medesima posizione;
- il passaggio dalla seconda alla terza posizione economica avverrà dopo quattro anni di servizio effettivamente prestato con inquadramento nella medesima posizione».
2.4.7. Ebbene, in applicazione di tale previsione contrattuale, il ricorrente solamente a partire dall'1.1.2016, decorsi tre anni dall'inquadramento nella posizione economica C1, avrebbe dovuto acquisire il livello retributivo C2, mentre nella specie è stato erroneamente inquadrato nel livello C3 sin dall'1.5.2014, percependo da tale ultima data l'importo di € 1.397,91 a titolo di minimo tabellare e di € 31,70 a titolo di acconto futuri miglioramenti, così per complessivi € 1.429,61 (cfr. buste paga di maggio 2014 e
CTP di parte ricorrente, all. n. 5 e 6 al ricorso, cit.).
2.4.8. Stante la suesposta previsione di contrattazione collettiva, invece, anche nel periodo dall'1.5.2014 al 31.12.2015 il ricorrente doveva essere inquadrato nell'anzidetto
12 livello C1 e avrebbe dovuto continuare a percepire la retribuzione di € 1.342,35 (v. supra punto 4.3.).
2.4.9. Come detto e siccome risultante dalla busta paga di maggio 2014 in atti oltreché non contestato dallo stesso, il ricorrente ha tuttavia percepito dall'1.5.2014 la somma di € 1.429,61, di cui € 1.397,91 a titolo di retribuzione comprensiva di ERC ed €
31,70 a titolo di acconto futuri miglioramenti (cfr. doc. n. 5 di parte ricorrente, cit.; cfr. altresì CTP di parte ricorrente, all. n. 6, in cui risulta sostanzialmente confermata la predetta retribuzione in relazione al livello C3).
Come sopra evidenziato, pure tale somma di € 31,70 risulta versata a titolo di assegno ad personam riassorbile, con la conseguenza che, a fronte del suindicato ERC pari a € 110,12 e a fronte del disposto dell'art. 64 CCNL di riferimento, anche detto assegno andava riassorbito nell'ERC.
Di conseguenza, la somma mensile indebitamente percepita dal ricorrente per il periodo dall'1.5.2014 al 31.12.2015 è pari a € 87,26 (id est: € 1.429,61 percepiti – €
1.342,35 dovuti).
2.4.10. In sostanza, per l'indicato periodo dall'1.5.2014 al 31.12.2015 al ricorrente
è stata corrisposta la maggior somma di € 1.919,72, ottenuta moltiplicando la somma indebitamente ricevuta ciascun mese, pari a € 87,26, per il numero delle mensilità, inclusa la tredicesima, ricomprese nell'arco temporale dall'1.5.2014 al 31.12.2015 (id est: € 87,26
x 22 mensilità).
2.4.11. Sulla base della suindicata previsione del CCNL, come detto, dall'1.1.2016
(decorsi tre anni dall'inquadramento nella posizione economica C1) il ricorrente avrebbe dovuto acquisire il livello C2, retribuito con una somma pari a € 1.342,35 (v. tabelle retributive in atti, cit), con un conseguente aumento retributivo di € 55,56 rispetto alla retribuzione del livello iniziale di categoria (€ 1.286,79).
Inoltre, alla luce della dichiarata assorbibilità dell'ERC nelle ipotesi di progressione economica, l'acquisizione del livello C2 avrebbe determinato una corrispondente riduzione dell'ERC da 110,12 a 54,56.
A fronte di ciò, secondo quanto indicato da parte resistente, la retribuzione per il periodo successivo all'1.1.2016 doveva essere pari alla somma di € 1.397,91 (€ 1.342,35 +
€ 55,56; cfr. pag. 6 della memoria difensiva).
2.4.12. Come sopra precisato (cfr. punti 2.4.7. e 2.4.9.), invece, dal mese di maggio
2014 il ricorrente ha percepito la maggior somma di € 1.429,61 in conseguenza
13 dell'erroneo inquadramento nel livello C3 (cfr. busta paga di maggio 2014 e CTP di parte ricorrente, all. nn. 5 e 6 al ricorso, cit.).
Pertanto, considerato che, alla luce delle previsioni contrattuali di cui al citato art. 37 ter CCNL, la retribuzione spettante per il periodo 2016-2019 doveva essere pari a €
1.397,91, risulta che il ricorrente ha percepito in più al mese la somma di € 31,70, per un totale – nei limiti di quanto dedotto e computato nella memoria difensiva – di € 1.236,30
(cfr. ivi pag. 6: € 31,70 x 39 mensilità).
2.4.13. Infine, in forza del disposto dell'art. 37 ter CCNL di categoria, a partire dall'1.1.2020 il ricorrente ha acquisito la posizione economica C3, retribuita con la somma di € 1.397,91, contemplante, quindi, un aumento retributivo di € 55,56 rispetto alla retribuzione della posizione economica C2 (€ 1.342,35).
L'acquisizione del livello C3 ha altresì determinato l'integrale assorbimento dell'ERC residuo, pari a € 54,56, quale conseguenza dell'assorbibilità dell'ERC nelle ipotesi di progressione economica.
Pertanto, per il periodo successivo all'1.1.2020, il ricorrente avrebbe dovuto percepire la retribuzione di € 1.397,91, sì come prevista dal CCNL di categoria.
2.4.14. Siccome parimenti allegato da parte resistente e non specificamente contestato da parte ricorrente, anche in tale ulteriore periodo di formale e incontestato inquadramento nel livello C3 il ricorrente ha percepito la superiore somma di € 1.429,61
(cfr. altresì busta paga dell'1.5.2014 e CTP di parte ricorrente, all. nn. 5 e 6 al ricorso, cit.).
Stante quanto sopra e ribadito che la retribuzione spettante per il detto periodo
(1.1.2020-31.10.2022) avrebbe dovuto essere pari a € 1.397,91, risulta che il ricorrente ha percepito in più al mese la somma di € 31,70, per un totale di € 1.141,20 (id est: € 31,70 x
36 mensilità).
2.4.15. Ebbene, considerato che, come visto, il ricorrente dall'anno 2013 a ottobre
2022 ha ricevuto le maggiori somme di € 517,48, € 1.919,72, € 1.236,30 e € 1.141,20,
l' ha maturato un credito pari alla somma di € 4.814,70. P_
2.4.16. Tali conteggi, elaborati da parte resistente e verificabili mediante il raffronto tra il CCNL di categoria e le buste paga versate in atti (cfr. altresì retribuzioni di riferimento indicate nella CTP prodotta dal ricorrente), non sono stati contestati specificamente da parte ricorrente, con la conseguenza che gli stessi possono essere posti a fondamento della decisione in ordine alla quantificazione delle differenze retributive richieste dalla resistente (cfr. C. Cass. n. 9285/2003; C. Cass. n. 4051/2011; C. Cass. n.
10116/2015).
14 2.4.17. La domanda riconvenzionale è dunque fondata e il ricorrente deve essere condannato a versare all' la somma di € 4.814,70, oltre interessi dalla maturazione P_
sino al soddisfo.
2.4.18. Dal superiore accertamento deriva peraltro l'infondatezza della pretesa del ricorrente a ottenere le differenze contributive dovute sulle differenze retributive in ipotesi spettanti in forza dell'asserita erronea applicazione dalla parte datoriale dell'art. 64 CCNL.
Deve quindi essere respinta la domanda di condanna dell' al pagamento delle P_
differenze retributive.
2.5. Ciò posto, va esaminata e disattesa la domanda attorea avente a oggetto l'indennità per la manutenzione e la cura del mezzo di trasporto, potendosi anche sul punto richiamare integralmente le seguenti e condivise argomentazioni già espresse da questo
Ufficio nei citati precedenti (cfr. sentenze nn. 1125/2025, 1126/2025 e 1128/2025 emesse in data 12.3.2025, cit.).
In primo luogo, la disposizione del 4.3.1992 non può trovare applicazione in P_ favore dell'istante, in quanto quest'ultimo è stato assunto alle dipendenze dell' il P_
2.5.2007 e, quindi, in momento di gran lunga successivo a quello in cui è stata adottata la menzionata disposizione, operante con riguardo ai dipendenti all'epoca in servizio.
In secondo luogo e in senso contrario all'inapplicabilità della disposizione del
4.3.1992 al rapporto per cui è causa, non giova la sentenza n. 152/2000 resa dall'intestato
Tribunale a definizione del procedimento n. 4602/1997, in quanto ai sensi dell'art. 2909
c.c. l'autorità di cosa giudicata fa stato ad ogni effetto tra le parti, i loro eredi e gli aventi causa, ma non anche nei confronti di soggetti terzi estranei al giudizio e che, come nel caso di specie, non siano qualificabili né come eredi, né come aventi causa.
In terzo luogo, appare assorbente la considerazione per cui il tipo di manutenzione espletata dal ricorrente, per come dallo stesso allegata, è una piccola manutenzione, come tale rientrante nelle mansioni previste dalla declaratoria contrattuale.
Ed invero, la declaratoria contrattuale di riferimento ingloba nella stessa figura professionale colui che è addetto alla «conduzione e piccola manutenzione e pulizia di autoveicoli», non potendo neppure assumere rilievo contrario le prove orali richieste da parte ricorrente.
Va, pertanto, confermata l'ordinanza emessa in data 20.10.2023, con cui sono state ritenute “…inammissibili e irrilevanti le prove orali articolate da parte ricorrente nell'atto introduttivo poiché, in parte, superflue e, in parte, generiche e valutative” (cfr. ordinanza del 20.10.2023).
15 In quarto e ultimo luogo, l'indennità invocata dal ricorrente non può essere riconosciuta neppure sulla scorta del vigente CCNL, in quanto non si rinviene nell'ambito dello stesso alcuna disposizione volta a riconoscere detta indennità; con una soluzione che appare peraltro coerente con la scelta delle parti sociali di ricomprendere nel profilo professionale della conduzione anche l'attività di piccola manutenzione e pulizia dei veicoli.
La domanda volta ad ottenere il riconoscimento dell'indennità per la manutenzione e la cura del mezzo di trasporto è, quindi, infondata e deve essere respinta.
2.6. Infine, va esaminata e disattesa la domanda avente a oggetto il risarcimento dei danni in ipotesi subiti per avere prestato attività lavorativa con turni spezzati.
Anche con riguardo a tale aspetto si richiamano le seguenti argomentazioni già espresse dal Tribunale di Catania nei precedenti citati, pienamente riferibili anche alla fattispecie in esame (cfr. sentenze nn. 1125/2025, 1126/2025 e 1128/2025 emesse in data
12.3.2025).
2.6.1. Sul punto, osserva in primo luogo il Tribunale che l'art. 43 CCNL AIAS
2010-2012, in vigore fino al mese di agosto 2022, applicato al rapporto per cui è causa prevede che «Sulla base delle esigenze organizzative del datore di lavoro, l'orario di lavoro giornaliero può essere articolato in modo continuo o frazionato.
In caso di orario frazionato, cioè, distribuito nel corso della giornata, l'intervallo tra i turni di lavoro non può superare le 7 ore», di tal guisa contemplando espressamente l'orario di lavoro frazionato, come modalità di articolazione oraria della prestazione lavorativa.
2.6.2. In secondo luogo e vertendosi in tema di risarcimento danni non patrimoniali, rileva il Tribunale che consolidato è l'orientamento della Corte di cassazione nel ritenere che «il lavoratore oggetto di demansionamento/dequalificazione può invocare il danno professionale, biologico o esistenziale ma tale danno non è in re ipsa gravando sullo stesso lavoratore l'onere della prova in merito, il quale può essere soddisfatto per testimoni ma anche allegando elementi indiziari gravi, precisi e concordanti, quali, ad esempio, la qualità e la quantità dell'attività lavorativa svolta, la natura e il tipo della professionalità coinvolta, la durata del demansionamento o la diversa e nuova collocazione lavorativa assunta dopo la prospettata dequalificazione» (così Cass. n. 2122/2023; Cass. n.
20253/2021).
L'applicazione del suesposto principio di diritto al caso di specie conduce al rigetto della domanda avente ad oggetto il risarcimento dei danni non patrimoniali.
16 Se, infatti, il lavoratore ha allegato: i) che gli spazi temporali tra la presa e la ripresa di servizio erano dallo stesso impiegati per gli spostamenti per raggiungere la propria abitazione;
ii) che per quattro volte al giorno percorreva il percorso casa-lavoro in auto;
iii) che tale modulazione oraria limitava il tempo da dedicare alla propria vita relazionale;
iv) che tale modulazione oraria aggravava i costi per il trasferimento dalla propria abitazione sino al luogo di lavoro;
diversamente, il ricorrente non ha chiesto di provare, mediante prove orali, né ha prodotto documenti da cui poter desumere l'esistenza dei fatti allegati e riassunti ai punti i), ii), iii) e iv), che sono rimasti mera affermazione labiale.
Inoltre, se può ritenersi comprovata l'articolazione frazionata dei ritmi lavorativi dell'istante, lo svolgimento di lavoro in turni frazionati, per quanto maggiormente penoso e gravoso, non può ritenersi in sé fonte di danno, considerato anche che, nell'ottica sinallagmatica, lo stesso è remunerato con indennità fissate dai contratti collettivi e non richieste in questa sede.
Il nodo della questione concerne piuttosto, alla luce della prospettazione attorea,
l'alterazione delle abitudini della vita relazionale e privata tenute dall'istante precedentemente all'assegnazione dell'avversato orario di lavoro frazionato.
L'istante ha tuttavia omesso di descrivere sia il contenuto della propria vita quotidiana, che lo stile di vita e le attività extra-lavorative espletate nel periodo antecedente all'imposizione dell'orario di lavoro frazionato, sia ancora il contenuto della solo asserita alterazione della propria quotidianità, non avendo egli specificato come si fosse concretata detta alterazione, né indicato gli interessi extra-lavorativi non più coltivati o le relazioni non più curate oppure ancora le attività sportive, culturali o intellettuali o di altro tipo non più praticate. Di tal guisa, l'istante non ha fornito al Tribunale gli elementi fattuali sulla base dei quali valutare l'esistenza del danno conseguenza esistenziale lamentato in ricorso.
Né il ricorrente ha articolato capitoli di prova per testi o prodotto documenti da cui poter desumere l'esistenza e la consistenza del danno esistenziale lamentato.
2.6.3. In definitiva, anche la domanda risarcitoria volta a ottenere il ristoro del danno non patrimoniale non può trovare accoglimento.
2.7. Il ricorso deve pertanto essere integralmente rigettato, mentre deve essere accolta la domanda riconvenzionale con riguardo alla somma richiesta di € 4.814,70, oltre interessi dalla maturazione al saldo.
3. Spese.
Stante la complessità e novità delle questioni oggetto del presente procedimento e la qualità delle parti, nonché tenuto conto sia di quanto affermato da Corte cost. n. 77/2018
17 in relazione alla posizione delle parti del contenzioso lavoristico, sia dell'estraneità
CP_ dell' al merito della controversia e della posizione processuale rivestita dal predetto
Ente nel presente procedimento, le spese di lite possono integralmente compensarsi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: rigetta il ricorso;
condanna al pagamento in favore dell' per le causali di Parte_1 P_
cui in motivazione, della complessiva somma di € 4.814,70, oltre interessi dalla maturazione al saldo, come per legge;
compensa le spese di lite.
Catania, 29 marzo 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto
18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE II CIVILE – LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto, a seguito dell'udienza del 28.3.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3436/2023 R.G.L., avente a oggetto: differenze retributive – indennità per la manutenzione e la cura del mezzo di trasporto – risarcimento del danno per l'osservanza di orario di lavoro frazionato – domanda riconvenzionale,
PROMOSSA DA
con gli Avv.ti Giuseppe Franchina e Giuseppe Parte_1
D'Agostino;
- Ricorrente -
CONTRO
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. Santo Li Volsi;
[...]
- Resistente -
E NEI CONFRONTI DI
in persona del suo presidente pro Controparte_2 tempore, con l'Avv. Marco Luzi;
- Resistente -
****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
Con ricorso depositato in data 21.3.2023, parte attrice ha adito la presente sede per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “…1) Ritenere e dichiarare il diritto del ricorrente alla corresponsione delle somme dovute per il corretto inquadramento delle differenze retributive ex art. 64 del CCNL di lavoro di categoria e, per l'effetto, condannare l' di , in persona del legale rappresentante pro tempore, al P_ P_
1 pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 25.368,00 a titolo di differenza di retribuzione, E.R.C. e tredicesima come da relazione del Consulente del Lavoro di parte oltre agli interessi legali maturati dalla data del dì dovuto a quella dell'effettivo soddisfo e, comunque, di quell'altra somma che risulterà dovuta in esito alle risultanze processuali o considerata in via equitativa dal giudice;
2) Ritenere e dichiarare il diritto del ricorrente alla corresponsione delle somme riferibili all'indennità per la manutenzione e la cura del mezzo di trasporto, prevista per i dipendenti aventi la specifica qualifica di autista e, per l'effetto, condannare l' di P_
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore del P_
ricorrente della somma di euro 12.591,00 relativa al quinquennio 2017/2022 come da relazione del Consulente del Lavoro di parte e, comunque, di quell'altra somma che risulterà dovuta in esito alle risultanze processuali o considerata in via equitativa dal giudice;
3) Ritenere e dichiarare il diritto del ricorrente alla corresponsione delle somme riferibili all'indennità per la maggiore onerosità e le negatività patite a causa dei “turni di lavoro spezzato” e, per l'effetto, condannare l' di , in persona del legale P_ P_
rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore del ricorrente della somma forfettariamente quantificata in euro 10.000,00 relativa al quinquennio 2017/2022 e, comunque, di quell'altra somma anche simbolica che risulterà dovuta in esito alle risultanze processuali o considerata in via equitativa dal giudice;
4) Condannare l' di , nell'ipotesi di accoglimento delle superiori tre P_ P_ domande giudiziali costituenti l'odierno petitum o di alcune di esse, al pagamento di tutto quanto dovuto per le ragioni previdenziali del lavoratore odierno ricorrente in favore dell' con le conseguenti rifluenze positive in favore dello stesso. CP_2
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori e difensori Avv.ti Giuseppe Franchina e Giuseppe D'Agostino”.
A sostegno delle proprie conclusioni, il ricorrente espone:
- che è dipendente dell' di dal 2.5.2007; P_ P_
- che è stato inizialmente assunto con la qualifica di A.S.S.S. e con inquadramento nel livello B1 del CCNL di categoria;
- che gli è stata successivamente assegnata dall'1.11.2009 la qualifica di autista- accompagnatore senza variazione del livello di inquadramento B1;
- che dall'1.5.2010 gli è stato attribuito il livello B2, mentre dell'1.1.2013 gli è stato attribuito il livello C2 e, infine, dall'1.5.2014 il livello C3;
2 - che il trattamento economico riconosciutogli non è stato determinato correttamente dal datore di lavoro;
- che l'art. 64 CCNL di categoria prevede “la maggiorazione derivante dalla differenza tra la retribuzione iniziale della nuova categoria e la retribuzione iniziale di quella di provenienza”;
- che tuttavia la datrice di lavoro gli ha riconosciuto la differenza tra la posizione di cui al livello B1, che esso aveva al momento dell'assunzione, e quella corrispondente al livello
C3 solo nell'anno 2014, così corrispondendogli un trattamento economico/contributivo inferiore a quanto legittimamente spettante;
- che inoltre egli ha svolto la prestazione integrativa al servizio di trasporto, consistente nella pulizia e manutenzione ordinaria dei mezzi assegnatigli, senza però ricevere alcuna indennità da parte dell' pur avendone questa stessa, in data 4.3.1992, previsto la P_ corresponsione, da quantificarsi nell'equivalente di un'ora lavorativa;
- che sulla base di tale previsione la stessa è stata condannata al pagamento di P_
detta indennità in favore dei suoi dipendenti, in possesso della medesima qualifica di esso ricorrente, i quali avevano proposto innanzi all'autorità giudiziaria domanda per il riconoscimento, accolta giusta sentenza (passata in giudicato) n. 152/2000 del Tribunale di
Catania, resa a definizione del procedimento n. 4602/1997 R.G.;
- che, sin dalla sua assunzione in servizio, egli ha svolto e continua a svolgere un servizio di semi-internato con orario spezzato 6:15-9:15 (a volte 6:30-9:30) e 13:30-16:30
(a volte 14:30-17:30);
- che ciò ha determinato una occupazione lavorativa superiore alle ore effettivamente lavorate, in quanto gli spazi temporali tra la presa e la ripresa in servizio sono occupati negli spostamenti necessari per e dalla propria abitazione (sita in Trecastagni – CT) al luogo di lavoro (sito in ) con aggravio di spese afferenti al trasporto, effettuato P_
quattro volte al giorno con il proprio mezzo;
- che l' non ha voluto riconoscere l'occupazione lavorativa in itinere, né gli ha P_
mai riconosciuto alcuna indennità per tale causale;
- che gli spetta quindi un risarcimento economico, quantificato in via forfettaria nella somma di € 10.000,00.
Con memoria difensiva con domanda riconvenzionale depositata in data 9.5.2023, si è costituita in giudizio l'associazione resistente formulando le seguenti conclusioni:
“…Nel merito si chiede che le domande del ricorrente principale siano rigettate perché infondate in fatto e in diritto e la di lui condanna a pagare all'Associazione, ricorrente in
3 riconvenzionale, la somma di euro 4.814,70, o quell'altra maggiore o minore che sarà ritenuta dovuta, oltre agli interessi maturati e maturandi fino al soddisfo. Con vittoria di spese e compensi del giudizio compreso il rimborso del contributo unificato”.
A sostegno di quanto sopra, l'associazione resistente deduce che l'art. 37 bis del
CCNL Aias 2010-2012, in vigore fino al 7.9.2022, data in cui è stato stipulato il CCNL in atto vigente, prevede che la mansione di autista con patente B sia inquadrata nella categoria B così come quella di accompagnatore;
- che con la patente B si possono condurre pulmini che contengono fino a nove posti a sedere;
- che i pullman o gli autobus con più di nove posti a sedere possono essere guidati da coloro che sono in possesso della patente D e del certificato (Carta di NumeroDi_1
qualificazione del conducente);
- che l'autista munito di patente D e di certificato CQC/Persone è inquadrato nel livello
C del CCNL A.I.A.S.;
- che il ricorrente non è stato in possesso della patente D e del certificato NumeroDi_1 sia all'atto dell'assunzione sia successivamente e, comunque, non ha guidato automezzi che richiedono il possesso di una patente diversa dalla B;
- che, quand'anche il ricorrente abbia guidato saltuariamente pulmini fino a nove posti e abbia svolto alternativamente le mansioni di accompagnatore, è stato correttamente inquadrato in applicazione del CCNL nella categoria B;
- che solo dall'1.11.2009 sono state affidate al ricorrente le mansioni di autista- accompagnatore di automezzi che poteva guidare con la patente B e gli è stato confermato il livello di inquadramento che comprende sia le mansioni di autista sia quelle di accompagnatore;
- che il ricorrente ha svolto le mansioni promiscue di autista e di accompagnatore e ha guidato pulmini con otto posti, oltre all'autista;
- che è pertanto corretto e coerente con la previsione del CCNL l'inquadramento nella categoria B fino al 31.12.2012 e nulla gli è pertanto dovuto fino a tale data;
- che, come previsto dagli artt. 37 del CCNL 2011 e 22 del CCNL 2022, nella categoria
C sono inscritti i dipendenti che svolgono le mansioni di autista di autobus o pullman con
Nu più di nove posti e devono essere muniti di patente D con certificato , ora
CQC/Persone;
- che, solo dopo che è stato autorizzato a guidare pullman di categoria superiore con effetto dal 2.1.2013, il ricorrente è stato correlativamente inquadrato nella categoria C;
4 - che pertanto è infondata la domanda volta a ottenere il riconoscimento dello svolgimento di mansioni superiori;
- che è infondata la deduzione di parte ricorrente concernente l'asserito pregiudizio derivante dall'erronea applicazione dell'art. 64 del CCNL;
- che, invece, il ricorrente ha ricevuto un indebito beneficio economico ed ella resistente intende applicare correttamente l'art. 64 del CCNL e ottenere dal ricorrente la restituzione della maggiore somma che gli è stata erroneamente pagata;
- che il ricorrente doveva essere inquadrato dall'1.1.2013 nella posizione economica C1, così come prescritto dall'art. 37 ter del CCNL 2011, mantenendo la medesima mansione promiscua di autista e di accompagnatore e la stessa retribuzione in godimento, oltre a un assegno personale riassorbibile pari alla differenza tra il livello C1 ed il B1 (ERC);
- che, tuttavia, il ricorrente è stato erroneamente inquadrato nella posizione C2, più elevata di quella C1, non gli è stato attribuito l'ERC ma ha mantenuto l'assegno riassorbibile in acconto su futuri miglioramenti retributivi, già conseguiti dallo stesso;
- che nel caso in esame la differenza tra le categorie iniziali C1 e B1 è di € 110,12 (C1 €
1.286,79 – € 1.176,67 B1) e questa somma, denominata ERC dall'art. 64 del CCNL, doveva essere attribuita al ricorrente in aggiunta alla retribuzione in godimento;
- che l'ERC è riassorbibile, ai sensi del citato art. 64, anche nei casi di progressione economica nella categoria ai sensi dell'art. 37 ter del medesimo CCNL;
- che, pertanto, al ricorrente spettava con decorrenza dall'1.1.2013 l'inquadramento nella categoria economica C1 con la retribuzione in godimento di € 1.232,23 (B2) maggiorata dell'importo assorbibile di € 110,12 (ERC), con la conseguenza che avrebbe dovuto ricevere dall'1.1.2013 la retribuzione di € 1.342,35:
- che, diversamente, il ricorrente ha ricevuto € 1.372,79, di cui € 1.342,35 a titolo di retribuzione comprensiva dell'ERC ed € 30,44 a titolo di acconto futuri miglioramenti, il Parte cui importo doveva essere detratto dall' ;
- che, in sostanza, il ricorrente ha percepito ogni mese € 30,44 in più rispetto alla retribuzione spettante, pari all'acconto su futuri miglioramenti deciso con accordo territoriale regionale con effetto dal 1.1.2013;
- che, pertanto, il ricorrente deve restituire a essa resistente la somma di € 517,48, ricevuta indebitamente dall'1.1.2013 al 30.4.2014 (euro 30,44 x 17 mensilità);
- che dall'1.5.2014 il ricorrente è stato erroneamente inquadrato nel livello C3, mentre avrebbe acquisito il livello C2 dopo il decorso di tre anni dall'inquadramento in C1, quindi dall'1.1.2016, e il successivo livello C3 dopo ulteriori quattro anni e cioè dall'1.1.2020;
5 - che dall'1.5.2014 al 31.12.2015 il ricorrente ha percepito € 1.429,61 al mese (€
1.397,91 di paga tabellare + € 31,70 di ad personam riassorbibile) invece di € 1.342,35 (€
1.232,23 in godimento + € 110,12 ERC);
- che essa resistente chiede quindi la restituzione di € 87,26 al mese indebitamente pagati, pari per il periodo in esame a € 1.919,72 (€ 87,26 x 22 mensilità);
- che dall'1.1.2016, decorsi tre anni dall'inquadramento nella posizione economica C1, il ricorrente avrebbe acquisito la categoria C2 con la retribuzione di € 1.342,35 e con riduzione dell'ERC di € 55,56, pari alla differenza tra la retribuzione del livello C2 (€
1.342,35) e quella del livello C1 (€ 1.286,79);
- che la retribuzione spettante al ricorrente dall'1.1.2016 doveva quindi essere pari a €
1.397,91 (€ 1.342,35 + € 55,56);
- che, dall'1.1.2016 al 31.12.2019, il ricorrente ha invece percepito € 1.429,61, con una differenza mensile a suo credito di € 31,70, pari per l'intero periodo a € 1.236,30 (€ 31,70
x 39 mensilità);
- che dall'1.1.2020 il ricorrente ha maturato il diritto all'inquadramento nella posizione economica C3, con retribuzione pari a € 1.397,91;
- che la differenza tra il livello C3 ed il livello C2, pari a € 55,56, assorbe totalmente l'ERC residuo;
- che dall'1.1.2020 al ricorrente spettava la somma di € 1.397,91, ma egli ha percepito ogni mese € 1.429,61 (1.397,91 + 31,70 non dovuti) con un suo debito mensile di € 31,70, pari – per il periodo dall'1.1.2020 all'ottobre 2022 – alla somma di € 1.141,20 (€ 31,70 x
36 mensilità);
- che il ricorrente per il periodo oggetto della domanda ha percepito la somma di €
4.814,70 in più rispetto al suo esatto credito contrattuale (così specificati: € 517,48 + €
1.919,72 + € 1.236,30 + € 1.141,20 = € 4.814,70);
- che, inoltre, il ricorrente non ha mai svolto alcuna manutenzione sull'automezzo, né ordinaria né tanto meno straordinaria;
- che in base all'art. 37 bis del CCNL 2011 i compiti di pulizia e piccola manutenzione degli automezzi rientrano a pieno titolo nelle mansioni dell'autista;
- che la sentenza invocata, pronunciata nei confronti di altri soggetti, non può spiegare effetti nei suoi confronti;
- che l'art. 43 del CCNL prevede che, sulla base delle esigenze organizzative datoriali,
l'orario di lavoro giornaliero possa essere articolato in modo continuo o frazionato;
6 - che l'orario di lavoro non ha causato alcuna limitazione alla vita relazionale extra- lavorativa del ricorrente;
- che ad ogni modo il ricorrente non ha fornito prova dell'asserito danno patito.
Con memoria difensiva depositata in data 20.5.2023, si è costituito in giudizio
CP_ l' formulando le seguenti conclusioni: “…Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, pronunciarsi sulla fondatezza o meno delle domande del ricorrente e, nell'ipotesi di accoglimento delle stesse, condannare l'Associazione convenuta al pagamento in favore dell' dei CP_2
contributi previdenziali e delle somme aggiuntive sulle differenze retributive accertate, il tutto nei limiti della prescrizione quinquennale;
spese, diritti ed onorari di causa interamente rifusi e posti a carico della parte che risulterà soccombente, come per legge”.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale.
L'udienza del 28.3.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c. e a seguito della stessa, ritenuta la causa matura per la decisione, viene emessa la presente sentenza.
2. Merito.
2.1. Ciò posto, il ricorso appare infondato e va pertanto rigettato, mentre è fondata e va quindi accolta la domanda riconvenzionale formulata dall'associazione resistente.
Al riguardo può invero richiamarsi quanto già ritenuto in precedenti pronunce di questo stesso Ufficio, alle cui condivisibili motivazioni, per la notevole analogia delle questioni proposte e della situazione processuale, può farsi riferimento ex art. 118 disp. att.
c.p.c. recependole anche nella loro chiarezza espositiva come in seguito riportato in modo quasi testuale (cfr., in particolare, sentenze nn. 1125/2025, 1126/2025 e 1128/2025 emesse in data 12.3.2025 nei proc. nn. 2816/2023, 3134/2023 e 3324/2023 R.G. – est. dott.ssa F.
Porcelli –, da ultimo invocate anche da parte resistente nelle note del 27.3.2025).
2.2. Oggetto del presente giudizio è la pretesa economica di parte ricorrente, dipendente dell' dal 2.5.2007, a vedersi riconosciute e corrisposte i) le differenze P_
retributive per lo svolgimento di mansioni superiori;
ii) «la maggiorazione derivante dalla differenza tra la retribuzione iniziale della nuova categoria e la retribuzione iniziale di quella di provenienza» di cui all'art. 64 CCNL di categoria, in ipotesi spettante dal novembre 2009 in conseguenza dell'assegnazione della qualifica di autista- accompagnatore;
iii) l'indennità per la manutenzione e la cura del mezzo di trasporto;
iv) il risarcimento del danno per avere prestato attività lavorativa in turni frazionati.
Rientra altresì nell'ambito di cognizione del presente giudizio la domanda riconvenzionale proposta da parte resistente e volta ad ottenere la restituzione delle somme
7 versate in eccedenza al lavoratore per erronea applicazione degli artt. 64 e 37 ter CCNL di riferimento.
2.3. Siccome osservato nei richiamati precedenti di questo Tribunale, per ragioni di ordine logico e di connessione appare opportuno esaminare preliminarmente la domanda avente a oggetto le differenze retributive e contributive correlate all'asserito svolgimento di mansioni superiori e, successivamente, esaminare congiuntamente la domanda relativa alle differenze retributive e contributive correlate all'applicazione dell'art. 64 CCNL di categoria e la domanda riconvenzionale.
2.3.1. È pacifico tra le parti che il ricorrente sia stato assunto in data 2.5.2007 con la qualifica di A.S.S.S. ex livello 1 del CCNL, che in data 1.11.2009 gli sia stata assegnata la qualifica di autista-accompagnatore senza variazione di livello e aumento retributivo, che dall'1.5.2010 gli sia stato attribuito il livello B2, che in data 1.1.2013 gli sia stata assegnata la posizione economica superiore C2 e che in data 1.5.2014 gli sia stata riconosciuta la posizione economica C3 (cfr. pag. 2 del ricorso e buste paga ivi richiamate, doc. n. 5).
2.3.2. Al fine di verificare la fondatezza della pretesa attorea occorre dunque indagare se l'assegnazione della qualifica di autista-accompagnatore sia stata accompagnata sin dall'1.11.2009 dall'espletamento di mansioni superiori rispetto a quelle proprie della categoria di inquadramento, avendo il ricorrente censurato la scelta datoriale di non variare il trattamento economico retributivo a seguito del mutamento delle mansioni con attribuzione di quelle di autista-accompagnatore.
Come già evidenziato nei citati precedenti di questo Ufficio, con argomentazioni condivise da questo giudicante e pienamente riferibili anche alla fattispecie in esame,
l'assunto di parte ricorrente appare infondato (cfr. sentenze nn. 1125/2025, 1126/2025 e
1128/2025 del 12.3.2025, di seguito riportate in maniera quasi testuale).
2.3.3. Al riguardo, osserva il Tribunale che la posizione lavorativa caratterizzata dall'«accompagnamento e custodia [dei disabili], anche se deambulanti, compreso il prelevamento e il riaccompagnamento, dalle/alle abitazioni, accompagnamento nei locali dei terapia ed a tutte le attività riabilitative ed educative, comprese le aule scolastiche pubbliche» e quella caratterizzata dalla «conduzione e piccola manutenzione e pulizia di autoveicoli» sono espressamente prese in considerazione dalla declaratoria contrattuale relativa alla categoria B di cui all'art. 37 bis CCNL 2010-2012 in vigore sino al P_
6.9.2022, applicato al rapporto per cui è causa, laddove appunto annovera il richiamato profilo professionale tra quelli esemplificativi dei lavoratori inquadrati nella categoria B.
8 Analoga posizione lavorativa non si rinviene peraltro nell'elenco di quelle esemplificative dei profili professionali individuati dalle parti sociali come rientranti nella categoria C. Ed invero la posizione lavorativa più affine a quella del ricorrente e ricompresa nell'ambito della categoria C è quella della «conduzione, piccola manutenzione
e pulizia di pulmini e automezzi che richiedono la patente D/K», che tuttavia non risulta riconoscibile per il periodo ricompreso tra l'1.11.2009 e il 31.12.2012, non avendo parte ricorrente provato, né a monte allegato in ricorso, sia di essere in possesso sino dal
5.11.2009 della patente D/K sia – e soprattutto – di avere condotto pulmini per la cui conduzione è richiesto il possesso della predetta patente D/K.
2.3.4. Tanto è sufficiente per evidenziare l'infondatezza della deduzione attorea secondo cui il mutamento di qualifica da ad autista-accompagnatore doveva di per CP_3
sé essere accompagnato da un diverso e superiore inquadramento di categoria contrattuale e retributivo.
2.3.5. Peraltro, sul punto del sostanziale espletamento di asserite mansioni superiori manca in ricorso qualsivoglia allegazione, nulla avendo l'istante al riguardo specificamente dedotto ed essendosi quest'ultimo limitato ad affermare di avere svolto la mansione di autista-accompagnatore.
2.3.6. Ora, in tema di mansioni superiori, consolidato è l'orientamento giurisprudenziale che pone in capo al lavoratore l'onere di allegare e provare gli elementi posti a base della sua domanda e, in particolare, di specificare il contenuto delle mansioni svolte, raffrontandole in concreto con i profili caratterizzanti le mansioni della superiore qualifica richiesta, nonché con le mansioni descritte con riguardo alla qualifica riconosciutagli dal datore di lavoro, e di dimostrare che lo svolgimento delle mansioni superiori è stato continuo e prevalente ed ha comportato l'assunzione della responsabilità diretta e l'esercizio delle attività proprie del livello di inquadramento rivendicato in maniera conforme alle modalità descritte esemplificativamente nelle declaratorie dei singoli livelli (cfr. fra le tante C. Cass. 26593/2018, 10961/2018, 8142/2018, 21329/2017,
18943/2016, 6174/2016, 8589/2015, 11037/2006; C. Cass. n. 30580/2019).
Condizione essenziale per l'applicazione dell'art. 2103 c.c., che attribuisce al lavoratore, utilizzato per un certo periodo di tempo da parte del datore di lavoro in compiti diversi e maggiormente qualificanti rispetto a quelli propri della categoria di appartenenza, il diritto non solo al trattamento economico previsto per l'attività in concreto svolta ma anche all'assegnazione definitiva alla qualifica superiore, è l'adibizione in maniera piena alle più elevate mansioni e, in caso di mansioni promiscue, la dimostrazione che l'esercizio
9 dei compiti connotanti la qualifica superiore sia prevalente sotto l'aspetto qualitativo e quantitativo, tanto da assurgere a mansione primaria e caratterizzante la prestazione lavorativa del dipendente (C. Cass. n. 9/2001; C. Cass. n. 4561/1995).
2.3.7. Nella specie, parte ricorrente ha omesso in ricorso di allegare gli elementi costitutivi richiesti dal contratto collettivo nazionale per l'inquadramento sin dall'1.11.2009 nella categoria C, sì come descritti ed enucleati dalla relativa declaratoria contrattuale (che nella versione ratione temporis applicabile prevedeva che «Appartengono
a questa categoria i dipendenti che ricoprono posizioni di lavoro che comportano attività di natura amministrativa, tecnica, di vigilanza e controllo, e/o di carattere assistenziale, tecnico e/o di specializzazione tecnologica, di sostegno, educative e di supplenza alla disabile o al disabile che richiedono, pertanto, conoscenze indispensabili per
l'espletamento dei propri compiti»), e nulla ha peraltro allegato in ordine all'effettiva riconducibilità delle mansioni di autista-accompagnatore a quelle proprie del livello preteso, così come delineate dalle norme legali e contrattuali, stante la previsione, contenuta nella declaratoria contrattuale relativa al livello C, secondo cui la sola conduzione di pulmini per i quali è richiesto il possesso della patente D consente l'inquadramento nel superiore livello C.
2.3.8. A tali considerazioni, si aggiunge quella per cui la «conduzione e piccola manutenzione e pulizia di autoveicoli» e l'«accompagnamento e custodia [dei disabili], anche se deambulanti, compreso il prelevamento e il riaccompagnamento, dalle/alle abitazioni» sono, come accennato, espressamente presi in considerazione dalle parti sociali per individuare uno dei profili professionali esemplificativi della categoria B di cui all'art. 37 bis CCNL applicato al rapporto.
2.3.9. Sulla base delle superiori e assorbenti argomentazioni, appare dunque infondato l'assunto attoreo relativo allo svolgimento di mansioni superiori.
2.3.10. Deve, quindi, essere respinta anche la domanda volta a ottenere la condanna della parte datoriale al pagamento dei contributi previdenziali.
2.4. Così accertata la correttezza dell'inquadramento contrattuale assegnato al ricorrente dall'1.11.2009 al 31.12.2012 e dovendosi comunque vagliare l'adeguatezza del trattamento retributivo riconosciuto al ricorrente, posto che quest'ultimo ha lamentato la violazione dell'art. 64 CCNL di categoria e che la parte resistente ha richiesto in via riconvenzionale la restituzione della somma di € 4.814,70 per l'inesatta applicazione della medesima norma contrattuale oltre che dell'art. 37 ter CCNL, occorre ora verificare se l'inquadramento del ricorrente nella categoria retributivo-economica C2 a partire
10 dall'1.1.2013 e nella categoria retributivo-economica C3 a partire dall'1.5.2014 sia conforme o meno alle previsioni del contratto collettivo di categoria.
Anche sotto tale profilo possono richiamarsi le condivise argomentazioni espresse nei richiamati precedenti di questo Tribunale, come di seguito quasi testualmente riportate
(cfr. sentenze nn. 1125/2025, 1126/2025 e 1128/2025 emesse in data 12.3.2025, cit.).
2.4.1. L'art. 64 CCNL di categoria invocato dal ricorrente, rubricato «Trattamento economico al passaggio alla categoria superiore», stabilisce che «In caso di passaggio a categoria superiore il nuovo inquadramento retributivo verrà effettuato con l'attribuzione della retribuzione in godimento maggiorata della differenza tra la retribuzione iniziale della nuova categoria e la retribuzione iniziale di quella di provenienza.
La differenza, denominata “Erc”, deve intendersi riassorbibile ai sensi dell'art.37-ter».
2.4.2. La lettera della richiamata norma del CCNL è chiara nel prevedere che, a fronte del passaggio alla categoria superiore, il nuovo trattamento retributivo si determina sommando la differenza tra la retribuzione iniziale della nuova categoria di assegnazione e la retribuzione iniziale di quella di provenienza (denominata dalle parti sociali ERC) alla retribuzione in godimento.
2.4.3. Stante quanto sopra e posto che l'incontestato CCNL di riferimento individua all'interno di ciascuna categoria (quali le categorie A, B, C, D, E, F) sei diversi livelli di inquadramento retributivo (quali da A1 ad A6, da B1 a B6, da C1 a C6 e così via), appare chiaro che la retribuzione spettante al ricorrente per effetto del passaggio alla categoria superiore è quella ottenuta sommando alla retribuzione B2 in godimento la differenza tra la retribuzione prevista per il livello C1 e quella prevista per il livello B1 (cd. ERC).
Nella specie, il ricorrente dall'1.1.2013 avrebbe dunque dovuto percepire la retribuzione di € 1.342,35, ottenuta sommando la retribuzione in godimento all'atto del passaggio alla categoria superiore – pari a € 1.232,23 (B2) – e il cd. ERC – pari a € 110,12
– ottenuto sottraendo dalla retribuzione prevista per il livello C1– pari a € 1.286,79 – la retribuzione prevista per il livello B1 – pari a € 1.176,67 (v. tabelle retributive di cui al
CCNL di categoria, doc. n. 3 di parte ricorrente, nonché doc. n. 2 dell'associazione resistente).
2.4.4. Parte ricorrente ha tuttavia percepito, per come risulta dalla buste paga di gennaio 2013 in atti e non contestato dal ricorrente medesimo, la somma di € 1.372,79, di cui € 1.342,35 a titolo di retribuzione comprensiva di ERC ed € 30,44 a titolo di acconto futuri miglioramenti (cfr. doc. n. 5 di parte ricorrente, cit., nonché CTP di parte ricorrente,
11 all. n. 6, in cui risulta confermata la predetta retribuzione complessiva percepita durante il formale inquadramento nel livello C2).
La suindicata somma di € 30,44 risulta versata a titolo di assegno ad personam riassorbile, con la conseguenza che, a fronte del predetto ERC pari a € 110,12 e a fronte del disposto dell'art. 64 CCNL di riferimento, detto assegno andava riassorbito nell'ERC.
2.4.5. In sostanza, per l'indicato periodo dall'1.1.2013 al 30.4.2014 al ricorrente è stata corrisposta la maggior somma di € 517,48, ottenuta moltiplicando la somma indebitamente ricevuta ciascun mese, pari a € 30,44, per il numero delle mensilità, inclusa la tredicesima, ricomprese nell'arco temporale de quo (id est: € 30,44 x 17 mensilità).
2.4.6. Ciò chiarito in ordine alla determinazione dell'ammontare della retribuzione spettante al ricorrente dall'1.1.2013 al 30.4.2014 e vertendo poi la materia controversa del presente giudizio anche sul profilo della progressione economica, occorre poi prendere in considerazione il disposto dell'art. 37 ter CCNL di categoria, il quale al riguardo stabilisce che «L'inquadramento del personale nelle posizioni economiche superiori rispetto a quella di primo inquadramento, nell'ambito della medesima categoria, si potrà realizzare in stretto rapporto con la realtà effettiva dell'organizzazione aziendale e nei limiti delle disponibilità economico-finanziarie aziendali, sulla base dei percorsi lavorativi formativi di riqualificazione e di aggiornamento. La progressione economica interna alla categoria, verrà disciplinata dalla contrattazione integrativa a livello aziendale».
Con precipuo riferimento alla progressione economica interna alle categorie A, B e
C è stato inoltre prescritto dalle parti sociali che «il passaggio dalla posizione economica 1
(cui saranno inquadrati i nuovi assunti) alla posizione economica 2 avverrà dopo tre anni di servizio effettivamente prestato con inquadramento nella medesima posizione;
- il passaggio dalla seconda alla terza posizione economica avverrà dopo quattro anni di servizio effettivamente prestato con inquadramento nella medesima posizione».
2.4.7. Ebbene, in applicazione di tale previsione contrattuale, il ricorrente solamente a partire dall'1.1.2016, decorsi tre anni dall'inquadramento nella posizione economica C1, avrebbe dovuto acquisire il livello retributivo C2, mentre nella specie è stato erroneamente inquadrato nel livello C3 sin dall'1.5.2014, percependo da tale ultima data l'importo di € 1.397,91 a titolo di minimo tabellare e di € 31,70 a titolo di acconto futuri miglioramenti, così per complessivi € 1.429,61 (cfr. buste paga di maggio 2014 e
CTP di parte ricorrente, all. n. 5 e 6 al ricorso, cit.).
2.4.8. Stante la suesposta previsione di contrattazione collettiva, invece, anche nel periodo dall'1.5.2014 al 31.12.2015 il ricorrente doveva essere inquadrato nell'anzidetto
12 livello C1 e avrebbe dovuto continuare a percepire la retribuzione di € 1.342,35 (v. supra punto 4.3.).
2.4.9. Come detto e siccome risultante dalla busta paga di maggio 2014 in atti oltreché non contestato dallo stesso, il ricorrente ha tuttavia percepito dall'1.5.2014 la somma di € 1.429,61, di cui € 1.397,91 a titolo di retribuzione comprensiva di ERC ed €
31,70 a titolo di acconto futuri miglioramenti (cfr. doc. n. 5 di parte ricorrente, cit.; cfr. altresì CTP di parte ricorrente, all. n. 6, in cui risulta sostanzialmente confermata la predetta retribuzione in relazione al livello C3).
Come sopra evidenziato, pure tale somma di € 31,70 risulta versata a titolo di assegno ad personam riassorbile, con la conseguenza che, a fronte del suindicato ERC pari a € 110,12 e a fronte del disposto dell'art. 64 CCNL di riferimento, anche detto assegno andava riassorbito nell'ERC.
Di conseguenza, la somma mensile indebitamente percepita dal ricorrente per il periodo dall'1.5.2014 al 31.12.2015 è pari a € 87,26 (id est: € 1.429,61 percepiti – €
1.342,35 dovuti).
2.4.10. In sostanza, per l'indicato periodo dall'1.5.2014 al 31.12.2015 al ricorrente
è stata corrisposta la maggior somma di € 1.919,72, ottenuta moltiplicando la somma indebitamente ricevuta ciascun mese, pari a € 87,26, per il numero delle mensilità, inclusa la tredicesima, ricomprese nell'arco temporale dall'1.5.2014 al 31.12.2015 (id est: € 87,26
x 22 mensilità).
2.4.11. Sulla base della suindicata previsione del CCNL, come detto, dall'1.1.2016
(decorsi tre anni dall'inquadramento nella posizione economica C1) il ricorrente avrebbe dovuto acquisire il livello C2, retribuito con una somma pari a € 1.342,35 (v. tabelle retributive in atti, cit), con un conseguente aumento retributivo di € 55,56 rispetto alla retribuzione del livello iniziale di categoria (€ 1.286,79).
Inoltre, alla luce della dichiarata assorbibilità dell'ERC nelle ipotesi di progressione economica, l'acquisizione del livello C2 avrebbe determinato una corrispondente riduzione dell'ERC da 110,12 a 54,56.
A fronte di ciò, secondo quanto indicato da parte resistente, la retribuzione per il periodo successivo all'1.1.2016 doveva essere pari alla somma di € 1.397,91 (€ 1.342,35 +
€ 55,56; cfr. pag. 6 della memoria difensiva).
2.4.12. Come sopra precisato (cfr. punti 2.4.7. e 2.4.9.), invece, dal mese di maggio
2014 il ricorrente ha percepito la maggior somma di € 1.429,61 in conseguenza
13 dell'erroneo inquadramento nel livello C3 (cfr. busta paga di maggio 2014 e CTP di parte ricorrente, all. nn. 5 e 6 al ricorso, cit.).
Pertanto, considerato che, alla luce delle previsioni contrattuali di cui al citato art. 37 ter CCNL, la retribuzione spettante per il periodo 2016-2019 doveva essere pari a €
1.397,91, risulta che il ricorrente ha percepito in più al mese la somma di € 31,70, per un totale – nei limiti di quanto dedotto e computato nella memoria difensiva – di € 1.236,30
(cfr. ivi pag. 6: € 31,70 x 39 mensilità).
2.4.13. Infine, in forza del disposto dell'art. 37 ter CCNL di categoria, a partire dall'1.1.2020 il ricorrente ha acquisito la posizione economica C3, retribuita con la somma di € 1.397,91, contemplante, quindi, un aumento retributivo di € 55,56 rispetto alla retribuzione della posizione economica C2 (€ 1.342,35).
L'acquisizione del livello C3 ha altresì determinato l'integrale assorbimento dell'ERC residuo, pari a € 54,56, quale conseguenza dell'assorbibilità dell'ERC nelle ipotesi di progressione economica.
Pertanto, per il periodo successivo all'1.1.2020, il ricorrente avrebbe dovuto percepire la retribuzione di € 1.397,91, sì come prevista dal CCNL di categoria.
2.4.14. Siccome parimenti allegato da parte resistente e non specificamente contestato da parte ricorrente, anche in tale ulteriore periodo di formale e incontestato inquadramento nel livello C3 il ricorrente ha percepito la superiore somma di € 1.429,61
(cfr. altresì busta paga dell'1.5.2014 e CTP di parte ricorrente, all. nn. 5 e 6 al ricorso, cit.).
Stante quanto sopra e ribadito che la retribuzione spettante per il detto periodo
(1.1.2020-31.10.2022) avrebbe dovuto essere pari a € 1.397,91, risulta che il ricorrente ha percepito in più al mese la somma di € 31,70, per un totale di € 1.141,20 (id est: € 31,70 x
36 mensilità).
2.4.15. Ebbene, considerato che, come visto, il ricorrente dall'anno 2013 a ottobre
2022 ha ricevuto le maggiori somme di € 517,48, € 1.919,72, € 1.236,30 e € 1.141,20,
l' ha maturato un credito pari alla somma di € 4.814,70. P_
2.4.16. Tali conteggi, elaborati da parte resistente e verificabili mediante il raffronto tra il CCNL di categoria e le buste paga versate in atti (cfr. altresì retribuzioni di riferimento indicate nella CTP prodotta dal ricorrente), non sono stati contestati specificamente da parte ricorrente, con la conseguenza che gli stessi possono essere posti a fondamento della decisione in ordine alla quantificazione delle differenze retributive richieste dalla resistente (cfr. C. Cass. n. 9285/2003; C. Cass. n. 4051/2011; C. Cass. n.
10116/2015).
14 2.4.17. La domanda riconvenzionale è dunque fondata e il ricorrente deve essere condannato a versare all' la somma di € 4.814,70, oltre interessi dalla maturazione P_
sino al soddisfo.
2.4.18. Dal superiore accertamento deriva peraltro l'infondatezza della pretesa del ricorrente a ottenere le differenze contributive dovute sulle differenze retributive in ipotesi spettanti in forza dell'asserita erronea applicazione dalla parte datoriale dell'art. 64 CCNL.
Deve quindi essere respinta la domanda di condanna dell' al pagamento delle P_
differenze retributive.
2.5. Ciò posto, va esaminata e disattesa la domanda attorea avente a oggetto l'indennità per la manutenzione e la cura del mezzo di trasporto, potendosi anche sul punto richiamare integralmente le seguenti e condivise argomentazioni già espresse da questo
Ufficio nei citati precedenti (cfr. sentenze nn. 1125/2025, 1126/2025 e 1128/2025 emesse in data 12.3.2025, cit.).
In primo luogo, la disposizione del 4.3.1992 non può trovare applicazione in P_ favore dell'istante, in quanto quest'ultimo è stato assunto alle dipendenze dell' il P_
2.5.2007 e, quindi, in momento di gran lunga successivo a quello in cui è stata adottata la menzionata disposizione, operante con riguardo ai dipendenti all'epoca in servizio.
In secondo luogo e in senso contrario all'inapplicabilità della disposizione del
4.3.1992 al rapporto per cui è causa, non giova la sentenza n. 152/2000 resa dall'intestato
Tribunale a definizione del procedimento n. 4602/1997, in quanto ai sensi dell'art. 2909
c.c. l'autorità di cosa giudicata fa stato ad ogni effetto tra le parti, i loro eredi e gli aventi causa, ma non anche nei confronti di soggetti terzi estranei al giudizio e che, come nel caso di specie, non siano qualificabili né come eredi, né come aventi causa.
In terzo luogo, appare assorbente la considerazione per cui il tipo di manutenzione espletata dal ricorrente, per come dallo stesso allegata, è una piccola manutenzione, come tale rientrante nelle mansioni previste dalla declaratoria contrattuale.
Ed invero, la declaratoria contrattuale di riferimento ingloba nella stessa figura professionale colui che è addetto alla «conduzione e piccola manutenzione e pulizia di autoveicoli», non potendo neppure assumere rilievo contrario le prove orali richieste da parte ricorrente.
Va, pertanto, confermata l'ordinanza emessa in data 20.10.2023, con cui sono state ritenute “…inammissibili e irrilevanti le prove orali articolate da parte ricorrente nell'atto introduttivo poiché, in parte, superflue e, in parte, generiche e valutative” (cfr. ordinanza del 20.10.2023).
15 In quarto e ultimo luogo, l'indennità invocata dal ricorrente non può essere riconosciuta neppure sulla scorta del vigente CCNL, in quanto non si rinviene nell'ambito dello stesso alcuna disposizione volta a riconoscere detta indennità; con una soluzione che appare peraltro coerente con la scelta delle parti sociali di ricomprendere nel profilo professionale della conduzione anche l'attività di piccola manutenzione e pulizia dei veicoli.
La domanda volta ad ottenere il riconoscimento dell'indennità per la manutenzione e la cura del mezzo di trasporto è, quindi, infondata e deve essere respinta.
2.6. Infine, va esaminata e disattesa la domanda avente a oggetto il risarcimento dei danni in ipotesi subiti per avere prestato attività lavorativa con turni spezzati.
Anche con riguardo a tale aspetto si richiamano le seguenti argomentazioni già espresse dal Tribunale di Catania nei precedenti citati, pienamente riferibili anche alla fattispecie in esame (cfr. sentenze nn. 1125/2025, 1126/2025 e 1128/2025 emesse in data
12.3.2025).
2.6.1. Sul punto, osserva in primo luogo il Tribunale che l'art. 43 CCNL AIAS
2010-2012, in vigore fino al mese di agosto 2022, applicato al rapporto per cui è causa prevede che «Sulla base delle esigenze organizzative del datore di lavoro, l'orario di lavoro giornaliero può essere articolato in modo continuo o frazionato.
In caso di orario frazionato, cioè, distribuito nel corso della giornata, l'intervallo tra i turni di lavoro non può superare le 7 ore», di tal guisa contemplando espressamente l'orario di lavoro frazionato, come modalità di articolazione oraria della prestazione lavorativa.
2.6.2. In secondo luogo e vertendosi in tema di risarcimento danni non patrimoniali, rileva il Tribunale che consolidato è l'orientamento della Corte di cassazione nel ritenere che «il lavoratore oggetto di demansionamento/dequalificazione può invocare il danno professionale, biologico o esistenziale ma tale danno non è in re ipsa gravando sullo stesso lavoratore l'onere della prova in merito, il quale può essere soddisfatto per testimoni ma anche allegando elementi indiziari gravi, precisi e concordanti, quali, ad esempio, la qualità e la quantità dell'attività lavorativa svolta, la natura e il tipo della professionalità coinvolta, la durata del demansionamento o la diversa e nuova collocazione lavorativa assunta dopo la prospettata dequalificazione» (così Cass. n. 2122/2023; Cass. n.
20253/2021).
L'applicazione del suesposto principio di diritto al caso di specie conduce al rigetto della domanda avente ad oggetto il risarcimento dei danni non patrimoniali.
16 Se, infatti, il lavoratore ha allegato: i) che gli spazi temporali tra la presa e la ripresa di servizio erano dallo stesso impiegati per gli spostamenti per raggiungere la propria abitazione;
ii) che per quattro volte al giorno percorreva il percorso casa-lavoro in auto;
iii) che tale modulazione oraria limitava il tempo da dedicare alla propria vita relazionale;
iv) che tale modulazione oraria aggravava i costi per il trasferimento dalla propria abitazione sino al luogo di lavoro;
diversamente, il ricorrente non ha chiesto di provare, mediante prove orali, né ha prodotto documenti da cui poter desumere l'esistenza dei fatti allegati e riassunti ai punti i), ii), iii) e iv), che sono rimasti mera affermazione labiale.
Inoltre, se può ritenersi comprovata l'articolazione frazionata dei ritmi lavorativi dell'istante, lo svolgimento di lavoro in turni frazionati, per quanto maggiormente penoso e gravoso, non può ritenersi in sé fonte di danno, considerato anche che, nell'ottica sinallagmatica, lo stesso è remunerato con indennità fissate dai contratti collettivi e non richieste in questa sede.
Il nodo della questione concerne piuttosto, alla luce della prospettazione attorea,
l'alterazione delle abitudini della vita relazionale e privata tenute dall'istante precedentemente all'assegnazione dell'avversato orario di lavoro frazionato.
L'istante ha tuttavia omesso di descrivere sia il contenuto della propria vita quotidiana, che lo stile di vita e le attività extra-lavorative espletate nel periodo antecedente all'imposizione dell'orario di lavoro frazionato, sia ancora il contenuto della solo asserita alterazione della propria quotidianità, non avendo egli specificato come si fosse concretata detta alterazione, né indicato gli interessi extra-lavorativi non più coltivati o le relazioni non più curate oppure ancora le attività sportive, culturali o intellettuali o di altro tipo non più praticate. Di tal guisa, l'istante non ha fornito al Tribunale gli elementi fattuali sulla base dei quali valutare l'esistenza del danno conseguenza esistenziale lamentato in ricorso.
Né il ricorrente ha articolato capitoli di prova per testi o prodotto documenti da cui poter desumere l'esistenza e la consistenza del danno esistenziale lamentato.
2.6.3. In definitiva, anche la domanda risarcitoria volta a ottenere il ristoro del danno non patrimoniale non può trovare accoglimento.
2.7. Il ricorso deve pertanto essere integralmente rigettato, mentre deve essere accolta la domanda riconvenzionale con riguardo alla somma richiesta di € 4.814,70, oltre interessi dalla maturazione al saldo.
3. Spese.
Stante la complessità e novità delle questioni oggetto del presente procedimento e la qualità delle parti, nonché tenuto conto sia di quanto affermato da Corte cost. n. 77/2018
17 in relazione alla posizione delle parti del contenzioso lavoristico, sia dell'estraneità
CP_ dell' al merito della controversia e della posizione processuale rivestita dal predetto
Ente nel presente procedimento, le spese di lite possono integralmente compensarsi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: rigetta il ricorso;
condanna al pagamento in favore dell' per le causali di Parte_1 P_
cui in motivazione, della complessiva somma di € 4.814,70, oltre interessi dalla maturazione al saldo, come per legge;
compensa le spese di lite.
Catania, 29 marzo 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto
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