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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/05/2025, n. 4828 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4828 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
- XIV SEZIONE CIVILE -
in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Maria Balletti,
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 12812 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente
T R A
D , C.F.: , rappresentato e difeso nel presente giudizio, Parte_1 C.F._1 in virtù di procura in atti, dall'Avv. Nello De Stefano, C.F. , presso il cui C.F._2 studio sito in Napoli, Via Duomo n° 348, è elettivamente domiciliato ed il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notifiche relative al presente giudizio al seguente indirizzo pec:
Email_1
- Opponente –
E
con sede legale in Roma, al Viale Altiero Spinelli Controparte_1
n.30, in persona del legale rapp.te pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Girolamo Sarnelli
C.F. in virtù di procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio C.F._3 di quest'ultimo in Napoli, alla Via Cesario Console n.3 ed il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notifiche relative al presente giudizio all' indirizzo pec
Email_2 -Opposta–
OGGETTO: Opposizione a precetto ex art. 615, I comma c.p.c.
CONCLUSIONI
All'udienza del 02.04.2025 i procuratori delle parti costituite, davano atto di un sopravvenuto accordo transattivo e, pertanto, congiuntamente, concludevano per la rinuncia al giudizio ex art. 306 c.p.c., chiedendo disporsi la cancellazione della causa dal ruolo.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con atto di citazione in opposizione a precetto notificato a mezzo pec il 13 maggio 2021, il IG.
conveniva in giudizio la sserendo che, in data 26 aprile 2021, gli Parte_2 CP_2 veniva notificato, ad istanza della atto di precetto per il pagamento della somma di € CP_2
46.847,32, oltre interessi di mora dal 2.4.2021 e fino all'effettivo soddisfo, del credito derivante dal contratto di mutuo stipulato l'11.2.2011 per TA Avv. (Rep. n.17835, Racc. n.8895) Persona_1 dell'importo di € 95.793,59.
Il suddetto contratto di mutuo veniva garantito da ipoteca volontaria iscritta in data 15.2.2011, al n.4068/611, sull'immobile dei sigg.ri e , mutuatari e datori di Parte_2 Controparte_3 ipoteca, titolari ciascuno della quota di 2/4 della nuda proprietà e della quota di ¼ del diritto di usufrutto e della IG.ra , terza datrice di ipoteca e fideiubente (deceduta il Persona_2
28.12.2013), titolare della quota di 2/4 del diritto di usufrutto;
a seguito dell'inadempimento della parte debitrice, la con atto di precetto notificato il 26/04/2021, intimava il pagamento della CP_1 suddetta somma di € 46.847,32, oltre interessi di mora al tasso convenzionale di cui all'art. 5 del contratto di mutuo, a far tempo del 02/04/21 e fino all'effettivo soddisfo del credito, oltre spese e competenze, per l'intervenuta decadenza dal beneficio del termine ai sensi dell'art.1186 c.c. e dei patti contrattuali, nonché ai sensi del disposto di cui agli artt.9 e 10 del capitolato, allegato “B" del contratto di mutuo.
Il sig. proponeva opposizione all'atto di precetto, chiedendo, in via inibitoria, Parte_2 sospendersi l'esecutività del titolo esecutivo opposto ed, in ogni caso, del procedimento esecutivo;
accertarsi e dichiararsi la nullità dell'impugnato atto di precetto, per omessa o irregolare notifica nei termini e nelle forme di legge del titolo, nonché per carenza di legittimazione attiva della
[...]
CP_ ; accertarsi e dichiararsi l'usurarietà degli interessi richiesti in virtù del contratto di mutuo;
accertarsi e dichiararsi l'anatocismo per gli interessi di mora richiesti e, per l'effetto, condannare la o chi di dovere, alla restituzione delle somme indebitamente versate, nonché al CP_2 pagamento delle spese e competenze di giudizio, oltre oneri ex lege e spese generali al 15%, con attribuzione al procuratore anticipatario.
La causa veniva assegnata alla XIV sez. civile del Tribunale di Napoli, in persona del Giudice
Dott.ssa Maria Rosaria Stanzione, la quale fissava la prima udienza di comparizione al 21/10/2021
e disponeva che la stessa venisse sostituita dal deposito telematico di note scritte, assegnando alle parti termine per il deposito delle note fino al giorno dell'udienza.
Con comparsa depositata in data 27/09/2021, si costituiva la la Controparte_1 quale eccepiva l'assoluta inammissibilità e la totale infondatezza, in fatto ed in diritto, delle avverse domande chiedendone l'integrale rigetto.
All'udienza del 21/10/2021, il Giudice, lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti, rinviava la causa ex art. 183, comma VI cpc, al 19.05.2022.
Depositate le rispettive memorie istruttorie, all'udienza del 19.05.2022, tenutasi in modalità cartolare, il Giudice rigettava la richiesta di CTU formulata dall'opponente in quanto meramente esplorativa e rinviava per la precisazione delle conclusioni al 30 maggio 2024.
Con delibera dell'8 novembre 2023 il CSM disponeva il trasferimento alla Corte d'Appello di
Napoli della dr.ssa Maria Rosaria Stanzione che veniva sostituita dal Gop nella Persona_3 trattazione dell'udienza del 30 maggio 2024.
All'udienza del 30 maggio 2024, tenutasi mediante lo scambio di note scritte, il Gop, stante l'elevato carico di ruolo, rinviava la causa in prosieguo di precisazione delle conclusioni all'udienza del 16 gennaio 2025.
La causa veniva ulteriormente rinviata d'ufficio al 20/03/2025;
Con provvedimento di scardinamento e assegnazione al Presidente di Sezione del 26.02.2025, la causa veniva assegnata al Presidente della IX sezione civile, Dott.ssa Maria Balletti, la quale, con decreto del 18/03/2025, stante la rinunzia congiunta depositata telematicamente in data
28/02/2025, invitava le parti a precisare le conclusioni e ordinava la discussione orale della causa all'udienza del 2 aprile 2025. All'udienza del 02.04.2025, i procuratori delle parti costituite, davano atto dell'intervenuto accordo transattivo e, pertanto, congiuntamente, concludevano per la rinuncia al giudizio ex art. 306 c.p.c., chiedendo disporsi la cancellazione della causa dal ruolo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che le parti costituite, all'udienza del 02 aprile 2025 fissata ai sensi dell'art. 281 sexies c. 3 c.p.c., nonché con note congiunte depositate telematicamente in data 28 febbraio 2025, hanno dichiarato l'intervenuta cessazione della materia del contendere in un virtù di un sopravvenuto accordo transattivo, comprensivo anche della regolamentazione delle spese di giudizio;
Rilevato che non residuano questioni ulteriori da decidere tra le parti;
Ritenuto che, alla stregua del suddetto accordo, debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, essendo venuto meno l'interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio, con compensazione delle spese di lite;
che, infatti, l'accordo delle parti in ordine alle spese lite, renda superflua la valutazione della soccombenza virtuale
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_2 confronti di iscritta al n. R.G. 12812/2021, ogni contraria Controparte_1 domanda, istanza ed eccezione disattesa, assorbita e rigettata, così provvede:
1. DICHIARA estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere.
2. COMPENSA integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Napoli 18/04/2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Balletti