Sentenza 17 maggio 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 17/05/2018, n. 21918 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21918 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2018 |
Testo completo
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIAnel procedimento a carico di: MA RD nato il [...] a [...] inoltre: COMUNE DI REGGIO CALABRIA avverso la sentenza del 07/06/2016 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere
ROBERTO AMATORE
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIO MARIA STEFANO PINELLI che ha concluso per Il Proc. Gen. conclude per il rigetto Udito il difensore Si succedono nell'intervento difensivo gli avv. ti CALABRESE e CHIRICO i quali espongono gli argomenti a sostegno della richiesta di reiezione del ricorso in quanto inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Reggio Calabria, in integrale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Reggio Calabria in data 3.11.2013 ( e con la quale l'odierno imputato era stato condannato alla pena di giustizia per il reato di associazione di stampo mafioso pluriaggravato ), ha assolto il NG dal reato da ultimo ricordato per non aver commesso il fatto. Avverso la predetta sentenza ricorre il P.G. distrettuale, affidando la sua impugnativa a due ragioni di doglianza.
1.1 Denunzia il P.G. ricorrente, con il primo motivo, violazione di legge in relazione alla mancata valutazione complessiva ed unitaria del compendio probatorio acquisito. Si osserva da parte del RG. che la Corte distrettuale avrebbe adottato una valutazione atomistica e parcellizzata degli elementi di prova emersi nel corso del dibattimento senza procedere, dunque, ad una valutazione complessiva degli indizi di reato, cosi come invece richiesto dal secondo comma dell'art. 192 cod. proc. pen.. 1.2 Con un secondo motivo si declina vizio argomentativo in relazione alle singole prove dichiarative e documentali ritenute dalla Corte di merito inidonee a fondare un giudizio di penale responsabilità dell'imputato.
1.2.1 In primis, si censura la motivazione adottata in riferimento alle dichiarazioni resa dal collaboratore GL. Si osserva, sul punto, che la stessa Corte reggina aveva ritenuto che il detto collaboratore non avesse riferito notizie false e che non poteva evocarsi neanche un pericolo di inquinamento della fonte probatoria in relazione a possibili accordi tra i collaboratori, accordi invece paventati dalle difese del ricorrente.
1.2.1.2 Si evidenzia, sotto quest'ultimo profilo, che effettivamente la convivenza tra il GL e la EN ( altra collaboratrice di giustizia e, peraltro, moglie dell'imputato ) era durata un brevissimo lasso di tempo, prima che i due si separassero e che il GL si decidesse anche lui a collaborare. Osserva il P.G. che la Corte di merito aveva ritenuto le dichiarazioni del predetto collaboratore eccessivamente generiche e non confortate da riscontri esterni, e ciò rilevava a fortioni se si considera che la contestazione penale riguardava un reato di tipo associativo, nel quale la giurisprudenza di legittimità richiede che il riscontro esterno individualizzante si riferisca non già alle singole attività attribuite all'accusato, quanto piuttosto al profilo della appartenenza di quest'ultimo al sodalizio criminoso.
1.2.1.3 Per contro, osserva il P.G. che il GL conosceva benissimo l'imputato perché intenti entrambi nel traffico illecito di sostanza stupefacente di talché, come precipitato logico di questa conoscenza personale, doveva ritenersi che la proposta di affiliazione all'ndrangheta avanzata dal NG al GL con la espressione "fare un fiore" dovesse ritenersi - contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte reggina - esplicita manifestazione della volontà del NG di affiliare il collaboratore alla cosca malavitosa e, dunque, sicuro indice della sua0_, .1k 1 intraneità al sodalizio criminoso, tanto ciò è vero che - sostiene il ricorrente - il GL aveva compreso limpidamente il senso di tale offerta alla quale aveva opposto un garbato rifiuto.
1.2.1.4 Sempre sul versante della mancata corretta comprensione da parte del giudice di appello del significato del compendio probatorio acquisito si appunta anche l'ulteriore censura avanzata dal P.G. in relazione alla circostanza emersa dalla escussione dibattimentale del GL in relazione alle visite effettuate dal NG, unitamente al propalante, al RI LI, genero del capo clan PA RI e notoriamente "accoscato".
1.2.1.4.1 Erronea e superficiale sarebbe altresì la valutazione probatoria del viaggio a Genova nel 2011 da parte del NG unitamente sempre al GL che raccontò l'episodio nel corso del suo esame, atteso che emerse chiaramente da quanto dichiarato dal collaboratore che il NG era andato in Liguria per incontrare un soggetto che poteva mettersi in contatto con un affiliato al clan RI ristretto nel carcere di Parma, al fine di far pervenire a quest'ultimo un messaggio, definito in sentenza "ambasciata", da parte del clan calabrese. Diversamente da quanto ritenuto dalla Corte territoriale, il racconto della vicenda da parte del GL era risultato coerente e genuino, avendo, peraltro, raccontato il propalante che non aveva potuto conoscere l'identità della persona incontrata dal NG né aveva potuto partecipare all'incontro proprio perché non era un intraneo alla cosca. Ulteriore riscontro esterno sarebbe rappresentato, sul punto qui da ultimo in esame, dalla deposizione del teste IT NI che aveva ricostruito i frequenti viaggi dell'imputato nel nord Italia ed anche più in particolare a Bologna per incontrare il cugino LF OA, anch'egli coinvolto nel traffico di stupefacenti.
1.2.1.4.2 I viaggi al Nord, così ricostruiti dagli inquirenti, sarebbero coerenti con le altre prove acquisite e spiegherebbero altresì - sostiene il P.G. - il profilo della apparente sproporzione delle risorse finanziarie formalmente disponibili al NG e la sua attività di investimento in attività commerciali nel campo della ristorazione, atteso che risultava ora evidente che tali risorse provenivano dalle sue attività illecite.
1.2.1.4.3 Altro indice di sicura intraneità del NG alla cosca RI, invece inspiegabilmente sottovalutato dalla Corte reggina, sarebbe l'attività di far circolare notizie tra gli affiliati e anche in favore di quelli ristretti in carcere, come ritenuto pacificamente dalla giurisprudenza di questa Corte.
1.2.1.5 In questo contesto dichiarativo chiaro e coerente, si spiega anche la genesi della scelta collaborativa del GL che doveva essere ricercata nel timore per la propria incolumità personale dopo che il NG era venuto a sapere, dopo la sua incarcerazione, della relazione extraconiugale intrattenuta dal GL con la EN. Ciò si spiega solo con la considerazione da parte del propalante della intranenità del NG al sodalizio criminoso, giacché solo tramite quest'ultimo si sarebbe potuta realizzare la vendetta del NG, in quel momento ristretto in carcere.
1.2.2 Ma anche in ordine alla valutazione delle dichiarazione della collaboratrice EN la Corte sarebbe incorsa - secondo gli assunti dei ricorrenti - in evidenti sottovalutazioni degli apporti conoscitivi forniti dalla dichiarante.
1.2.2.1 Genuina e trasparente sarebbe - secondo il P.G. - la genesi della scelta collaborativa della propalante, scelta che nascerebbe dal timore per la vita propria e dei propri figli dopo aver conosciuto, tramite la lettura della ordinanza applicativa della misura custodiale del marito, i trascorsi di quest'ultimo e le reali amicizie che coltivava, amicizie di cui solo dopo l'arresto la dichiarante aveva compreso il reale significato.
1.2.2.2 Si evidenzia che la Corte aveva sottovalutato una serie di circostanze riferite dalla EN che invece dimostravano la intraneità del NG alla cosca RI, come : il ritrovamento in uno zaino ( di cui il NG aveva chiesto la consegna ad una persona da lui indicata )di una pistola;
ovvero la circostanza che, subito dopo l'arresto del NG, la dichiarante aveva subito il controllo asfissiante del CH e della di lui moglie in un quadro di sicura attenzione della cosca alle mosse della EN i cui comportamenti avrebbero potuto danneggiare il clan malavitoso ( e così si spiega anche la insistenza del IA nel voler accompagnare la EN nel colloquio in carcere con il marito ) ; e poi la rilevantissima circostanza - invece incredibilmente minimizzata dalla Corte di merito - della consegna da parte di SI RI, figlia del boss PA, di una somma di euro 500 dopo l'arresto del marito, situazione quest'ultima che dimostrava in modo inequivoco l'appartenenza del NG al clan, perché rispondente alle logiche di sostentamento degli affiliati e delle famiglie dopo l'arresto di un sodale.
1.2.2.3 Si evidenzia, inoltre, la sottovalutazione da parte della Corte di merito della circostanza - riferita dalla EN - del ritrovamento di una arma nello zaino di cui il NG aveva ordinato la consegna ad un soggetto evidentemente intraneo alla cosca subito dopo il suo arresto ( che evidenziava la circostanza che l'arma apparteneva al sodalizio ) e la vicenda del ferimento del NG di cui quest'ultimo aveva fornito una fantasiosa ricostruzione alla moglie nella evidente volontà di nascondere a quest'ultima la riferibilità dello stesso alla dinamiche criminose del clan.
1.2.2.4 Si deduce, inoltre, la sottovalutazione probatoria della partecipazione del NG al funerale di CA AL di cui si era dimostrata in giudizio, tramite la produzione di diverse sentenze ormai passate in giudicato, l'appartenenza al sodalizio criminoso e del quale si era dimostrata, anche tramite intercettazioni ambientali, la vicinanza e l'amicizia con il NG. Si evidenzia che al predetto funerale il ÍO aveva anche portato per un breve tratto il feretro del CA, così dimostrando tutta la sua vicinanza ed amicizia al defunto.
1.2.2.5 Si sottolinea, infine, la mancata valutazione delle ulteriori circostanze fattuali, così come emerse tramite intercettazioni captate e testimonianze degli inquirenti, dei solidi collegamenti del NG con esponenti della cosca RI e della cosca IN BO federata alla prima (si legga in tal senso il viaggio effettuato dal LA a Roma in compagnia di EA IN).
1.2.2.6 Sempre nell'ottica della criticata sottovalutazione delle evidenze probatorie, si colloca la censura relativa all'episodio dell'accompagnamento dei parenti del RI LI al carcere di Teramo, ove quest'ultimo era ristretto in relazione a vicende delinquenziali legate alla cosca RI. Inadeguata sarebbe, altresì, la valutazione dell'episodio riferito dalla EN della visita al RI allorquando quest'ultimo era latitante : era stato, cioè, presentato dal LA alla moglie con un falso nome, nella piena consapevolezza dunque da parte del LA della appartenenza del RI al clan RI e dello stato di latitanza.
1.2.2.7 Osserva ancora la parte ricorrente che l'evidente sperequazione patrimoniale tra i redditi dichiarati dal LA ed i suoi investimenti in attività commerciali rendeva palese la provenienza di questi flussi finanziari da attività illecite ed in primo luogo dalla sua appartenenza al sodalizio criminoso. Non era neanche da sottovalutare - secondo la ricostruzione del P.G. ricorrente l'appartenenza del LA ad una famiglia di tradizione "mafiosa" ( essendo il padre dell'imputato un appartenente alla cosca RI ) ed i suoi rapporti con la ditta Bentini, che aveva vinto l'appalto per la costruzione del nuovo palazzo dì giustizia, rapporti che dimostrerebbero la infiltrazione nel territorio reggino della predetta cosca e la sua capacità di condizionare anche soggetti imprenditoriali di grande spessore economico, al fine di ottenere il monopolio dei subappalti e delle subforniture e del quale si era beneficiato anche il LA per il servizio di ristorazione degli operai e degli impiegati della menzionata ditta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Il ricorso del P.G. è infondato.
2.1 Le doglianze avanzate dal ricorrente sono, in realtà, volte alla critica diretta delle prove - ed in particolar modo di quelle dichiarative -, già ampiamente scrutinate e verificate ( con esiti, peraltro, diversi, tra il primo ed il secondo grado ) dai giudici del merito, ponendo questioni che si pongono al limite del perimetro di giudizio del giudice di legittimità il cui contenuto è ristretto - come è noto - nei confini della legittimità e del vizio argomentativo, non potendo estendersi, all'evidenza, a profili attinenti la valutazione contenutistica della prova, che è rimessa all'esclusiva cognizione del giudice delle fasi di merito.
2.1.1 E' necessario ricordare, con riguardo ai limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione dei provvedimenti oggetto di ricorso per cassazione, delineati dall'art. 606, comma 1, lettera e), cod. proc. pen., come vigente a seguito delle modifiche introdotte dalla L. n. 46 del 2006, che questo non concerne né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito, ma è circoscritto alla verifica che il testo dell'atto impugnato risponda a due requisiti che lo rendono insindacabile: 1) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato;
2) l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle k argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento. Ed invero, il sindacato demandato alla Corte di Cassazione si limita al riscontro dell'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali. Deve inoltre aggiungersi che il vizio della "manifesta illogicità" della motivazione deve risultare dal testo del provvedimento impugnato, nel senso che il relativo apprezzamento va effettuato considerando che la sentenza deve essere logica "rispetto a sé stessa", cioè rispetto agli atti processuali citati nella stessa ed alla conseguente valutazione effettuata dal giudice di merito, che si presta a censura soltanto se manifestamente contrastante e incompatibile con i principi della logica. Sintetizzando sul punto, si è detto che il sindacato del giudice di legittimità sul discorso giustificativo del provvedimento impugnato deve mirare a verificare che la motivazione della pronuncia: a) sia "effettiva" e non meramente apparente, cioè realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata;
b) non sia "manifestamente illogica", in quanto risulti sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica;
c) non sia internamente "contraddittoria", ovvero sia esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute;
d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi del suo ricorso per cassazione) in termini tali da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico. Alla Corte di Cassazione non è, dunque, consentito di procedere ad una rinnovata valutazione dei fatti magari finalizzata, nella prospettiva del ricorrente, ad una ricostruzione dei medesimi in termini diversi da quelli fatti propri dal giudice del merito (Sez. 6, n. 27429 del 04/07/2006, Lobriglio, Rv. 234559; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099) e non possono dar luogo all'annullamento della sentenza le minime incongruenze argomentative o l'omessa esposizione di elementi di valutazione, che il ricorrente ritenga tali da determinare una diversa decisione (ma che non siano inequivocabilmente muniti di un chiaro carattere di decisività), posto che non costituisce vizio della motivazione qualunque omissione valutativa che riguardi singoli dati estrapolati dal contesto. Al contrario, è solo l'esame del complesso probatorio entro il quale ogni elemento sia contestualizzato che consente di verificare la consistenza e la decisività degli elementi medesimi, oppure la loro ininfluenza ai fini della compattezza logica dell'impianto argomentativo della motivazione (Sez. 2, n. 9242 del 08/02/2013, Reggio, Rv. 254988; Sez. 2, n. 18163 del 22/04/2008, Ferdico, Rv. 239789).
2.1.2 Ciò detto, osserva la Corte come le doglianze sollevate nel ricorso introduttivo, proponendo - nella maggior parte dei casi - censure in fatto, lambiscano, per quanto si dirà tra breve, l'area della inammissibilità. Orbene, occorre rilevare come la prima censura sollevata da parte del P.G. ricorrente evidenzi e stigmatizzi una valutazione parcellizzata ed atomistica svolta dalla Corte distrettuale per fondare il giudizio di assoluzione qui contestato.Ma non si può non rilevare come la parte ricorrente incorra nel medesimo errore dalla stessa denunciato, atteso che, nel secondo motivo di doglianza (declinato come vizio argomentativo), la parte ricorrente procede ad un esame, anch'esso parcellizzato, delle singole fonti di prova dichiarativa che erano state svalutate probatoriamente dalla Corte reggina, fornendo una valutazione "alternativa" in chiave accusatoria delle dichiarazioni rese dai propalanti GL e EN e proponendo, in tal modo, non già una critica volta a disarticolare la tenuta logica complessiva della motivazione impugnata, quanto piuttosto un'esegesi diversa del contenuto delle fonti di prova, piegate, così, alla necessità di trovare riscontri alla tesi accusatoria.
2.1.2.1 Va anche detto, qui ancora in termini generali, che la Corte di merito giustifica gli innegabili rapporti intrattenuti dal NG con i membri della famiglia RI, riconducendoli - con argomentazioni che non possono essere, certo, tacciate come manifestamente illogiche e contraddittorie - ad uno stretto rapporto di "comparato" che, nella tradizione culturale e sociale soprattutto di alcun zone del nostro meridione, giustifica anche atteggiamenti di strettissima vicinanza tra le famiglie, quasi a far ritenere che tali rapporti amicali siano più forti dei vincoli parentali e di sangue.
2.1.2.2 Peraltro non viene in alcun modo lambita dalle critiche della parte ricorrente quella parte della motivazione - da ritenersi, invece, decisiva ai fini della decisione liberatoria - relativa alla valutazione delle dichiarazioni del teste Lo Giudice Antonino che ha integralmente smentito le dichiarazioni del collaborante NT in ordine alla riferita intraneità del NG alla cosca RI. Del pari non risulta aggredita da parte del ricorrente neanche la motivazione relativa alle valutazioni espresse dalla Corte reggina in riferimento alla deposizione del QU PE ( le cui dichiarazioni erano state - chiarisce la Corte territoriale - integralmente ignorate nella sentenza di primo grado ), deposizione invece valorizzata probatoriamente per evidenziare l'assenza di riscontri esterni alle dichiarazioni accusatorie sempre del VI. Ebbene, ritiene il Collegio che già questo primo profilo del ricorso rappresenti un vulnus difficilmente superabile sotto il profilo allegatorio per l'accoglimento delle proposte censure, atteso che - a fronte di una motivazione complessivamente esaustiva ed adeguata nella spiegazione delle rationes decidendi poste a sostegno della deliberazione assolutoria - la impugnativa così presentata non intacca, dal punto di vista della tenuta logica complessiva della motivazione, proprio quella parte della decisione che dimostra la non verosimiglianza della tesi della intraneità del NG alla cosca RI, e ciò proprio in ragione del fatto che costui non era conosciuto da parte di soggetti intranei alle altre cosche contrapposte i quali, pertanto, non avevano alcun ragione per "salvare" il NG dalle sue responsabilità penali. Ed invero, tale manchevolezza del ricorso introduttivo non può non riverberarsi anche sulla "tenuta" delle altre doglianze che, peraltro, sono articolate - per quanto già sopra accennato - in modo atomistico in relazione alla critica della dedotta sottovalutazione probatoria delle vari fonti dichiarative ritenute dalla Corte reggina non sufficienti per una valutazione di colpevolezza del ricorrente.
2.2 Venendo ad esaminare le singole doglianze avanzate dal ricorrente nel secondo motivo e senza, peraltro, voler - è il caso di precisarlo - "seguire" il ricorrente nelle valutazioni di merito delle singole fonti di prova (come, invece, sembrerebbe voler sollecitare la Corte l'impugnante), è il caso subito di precisare come la motivazione resa dalla Corte di merito in punto di valutazione delle dichiarazioni del GL sia adeguata e scevra da possibili criticità argomentative.
2.2.1 Va in primo luogo evidenziato come la genuinità della fonte dichìarativa in esame non possa non essere considerata geneticamente compromessa dall'accertata ( ed anche dichiarata dal collaborante ) convivenza con l'altra collaborante, la EN, moglie dell'imputato e con la quale il primo aveva intrattenuto una relazione extraconiugale.
2.2.2 Ma anche la ulteriore vicenda della presunta offerta del NG al GL di entrare a far parte della malavita organizzata, attraverso l'utilizzo di una espressione tipica di quel linguaggio criptico delle cosche ( "fare un fiore" ), è stata sostanzialmente smentita, come correttamente rilevato nella motivazione impugnata, dallo stesso GL, con ciò evidenziandosi che il costrutto accusatorio si reggeva, per quanto concerneva uno tra i profili più significativi della prova della intraneità del ÍO, su valutazioni congetturati e prive di adeguato riscontro probatorio.
2.3 Ma anche l'ulteriore vicenda delle visite del NG a elementi di spicco della cosca (come quella in favore di RI LI) e dalla quale l'accusa pubblica vorrebbe far discendere la prova dell'appartenenza del NG alla più volte menzionata cosca calabrese risulta priva di riscontri "esterni", rimanendo una deduzione accusatoria priva del necessario sostegno probatorio.
2.4 Lo stesso dicasi del viaggio a Genova, riferito dal GL e ritenuto da parte dell'accusa una significativa prova della affiliazione del NG perché dimostrativa dell'attività di quest'ultimo di portare "ambasciate" ad altri componenti del clan ( anche ristretti in carcere ). Invero, anche in tal caso le dichiarazioni del collaborante non risultano assistite dei necessari "elementi di riscontro individualizzanti".
2.4.1 In tal senso, le dichiarazioni del IT NI, pur intrinsecamente attendibili, risultano generiche e solo dimostrative dei frequenti viaggi del NG al Nord ove peraltro quest'ultimo coltivava interessi delinquenziali "personali", come il traffico di stupefacenti esterno all'attività delinquenziale della cosca RI.
2.5 Le ulteriori censure sollevate dalla parte ricorrente alle ragioni della scelta collaborativa del GL sono, invece, versate in fatto e come tali radicalmente inammissibili.
3. Anche la motivazione resa sulla insufficienza probatoria del dichiarato dell'altra collaboratrice, la EN, risulta essere adeguata ed esente da evidenti illogicità argomentative.
3.1 In ordine alle ragioni della scelta collaborativa della EN ed alla sua genetica inattendibilità, non va trascurato che la stessa propalante aveva letto integralmente l'ordinanza applicativa della misura custodiale in carcere riguardante il marito, così venendo a conoscere con precisione i dettagli delle indagini in corso ed alle quali aveva deciso di fornire, successivamente, anche il suo contributo conoscitivo.
3.1.1 Anche qui le ulteriori censure sollevate dalla parte ricorrente ( e riguardanti, più in particolare, la vicenda della pistola ritrovata nello zainetto e quella del controllo asfissiante del AN ) sono articolate come censure in fatto volte alla critica diretta della fonte di prova, senza neanche il medio di un vizio argomentativo che infici la tenuta logica della motivazione e dunque devono ritenersi irricevibili in questo giudizio di legittimità per le ragioni già sopra evidenziate.
3.1.2 La denunziata criticità argomentativa della motivazione impugnata in riferimento alla spiegazione della vicenda della dazione del denaro alla EN da parte della SI RI, figlia del capo clan PA, non è condivisibile atteso che la Corte reggina, con argomentazioni che non possono essere tacciate come manifestamente illogiche, giustifica l'episodio come manifestazione di quella vicinanza amicale tra le famiglie, sopra descritto come "comparato", e trova, pertanto, una sua spiegazione logica proprio in quella struttura sociale e familiaristica tipica della realtà meridionale.
3.1.3 Sempre nella stessa ottica ora riferita può essere spiegata anche la vicenda del ruolo svolto dal NG nel fune