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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. VIII, sentenza 06/02/2026, n. 521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 521 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 521/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 8, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
RO SIMONETTA, Presidente
NO PE, Relatore
PESCINO PASQUALE, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4072/2025 depositato il 09/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2023/007/DI/000003414/0/001 REGISTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 109/2026 depositato il
21/01/2026
Richieste delle parti:
Le parti richiedono entrambe la cessata materia.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in trattazione, la società Ricorrente_1 S.r.l. proponeva opposizione contro l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Caserta avverso l'avviso di liquidazione n. 2023/007/
DI/000003414/0/001, notificato in data 13 agosto 2025, relativo all'imposta di registro dovuta sul decreto ingiuntivo n. 3414/2023, per complessivi euro 12.100, di cui euro 10.757 riferiti alla tassazione della quota capitale ed euro 1.343 agli interessi.
La società esponeva di avere acquistato, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione ex legge n.
130/1999, un credito originato da mutuo fondiario con Banca Carige S.p.A. e di avere ottenuto un decreto ingiuntivo per il relativo recupero. Rappresentava che l'Ufficio liquidava l'imposta di registro applicando l'aliquota proporzionale del 3% anche alla quota capitale e deduceva, quale motivo principale di ricorso, che, trattandosi di credito derivante da operazione di finanziamento soggetta ad IVA (sia pure esente), il decreto ingiuntivo doveva essere assoggettato ad imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del
D.P.R. n. 131/1986, con conseguente illegittimità dell'avviso nella parte relativa all'importo di euro 10.757, rispetto al quale insisteva soltanto la contestazione, prestando acquiescenza alla parte concernente gli interessi.
Chiedeva, pertanto, l'annullamento parziale dell'avviso di liquidazione, il riconoscimento dell'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa sulla quota capitale, e la condanna alle spese.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Caserta, la quale rappresentava che, nelle more, aveva emesso e notificato alla contribuente un nuovo avviso di liquidazione in autotutela sostitutiva, che surrogava integralmente quello impugnato, recependo le doglianze della ricorrente e rideterminando la pretesa. Deduceva, quindi, la cessazione della materia del contendere e chiedeva che venisse dichiarata l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese.
Successivamente, la società Ricorrente_1 S.r.l. depositava atto di rinuncia al ricorso confermando l'avvenuta emissione dell'atto sostitutivo ritenuto conforme e dichiarando di rinunciare al gravame ai sensi dell'art. 44 del D.Lgs. n. 546/1992, con contestuale reciproca rinuncia alle spese di lite, accettata dall'Agenzia delle Entrate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio rilevava che, nelle more del giudizio, l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Caserta emetteva e notificava alla società Ricorrente_1 S.r.l. un nuovo avviso di liquidazione in autotutela sostitutiva, riferito al medesimo decreto ingiuntivo, sostitutivo dell'atto originariamente impugnato e conforme alle doglianze della contribuente.
La società, considerata l'emissione di questo nuovo atto, depositava dichiarazione di rinuncia al ricorso, ai sensi dell'art. 44 del D.Lgs. n. 546/1992, rinuncia che l'Ufficio accettava, con contestuale accordo delle parti per la reciproca rinuncia alle spese di lite.
Il Collegio prende quindi atto dell'intervenuto accordo tra le parti, sia con riguardo al nuovo atto emesso in autotutela, sia con riferimento alle concordi dichiarazioni rese, ritenendo perciò integrata l'ipotesi di cessata materia del contendere ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. n. 546/1992 e dovendosi, conseguentemente, dichiarare l'estinzione del giudizio.
Quanto alle spese, in ragione della reciproca rinuncia espressa dalle parti, il Collegio ne disponeva la integrale compensazione, come precisato in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere ai sensi degli artt. 44 e 46 del D.
Lgs. n. 546/1992; compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 8, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
RO SIMONETTA, Presidente
NO PE, Relatore
PESCINO PASQUALE, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4072/2025 depositato il 09/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2023/007/DI/000003414/0/001 REGISTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 109/2026 depositato il
21/01/2026
Richieste delle parti:
Le parti richiedono entrambe la cessata materia.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in trattazione, la società Ricorrente_1 S.r.l. proponeva opposizione contro l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Caserta avverso l'avviso di liquidazione n. 2023/007/
DI/000003414/0/001, notificato in data 13 agosto 2025, relativo all'imposta di registro dovuta sul decreto ingiuntivo n. 3414/2023, per complessivi euro 12.100, di cui euro 10.757 riferiti alla tassazione della quota capitale ed euro 1.343 agli interessi.
La società esponeva di avere acquistato, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione ex legge n.
130/1999, un credito originato da mutuo fondiario con Banca Carige S.p.A. e di avere ottenuto un decreto ingiuntivo per il relativo recupero. Rappresentava che l'Ufficio liquidava l'imposta di registro applicando l'aliquota proporzionale del 3% anche alla quota capitale e deduceva, quale motivo principale di ricorso, che, trattandosi di credito derivante da operazione di finanziamento soggetta ad IVA (sia pure esente), il decreto ingiuntivo doveva essere assoggettato ad imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del
D.P.R. n. 131/1986, con conseguente illegittimità dell'avviso nella parte relativa all'importo di euro 10.757, rispetto al quale insisteva soltanto la contestazione, prestando acquiescenza alla parte concernente gli interessi.
Chiedeva, pertanto, l'annullamento parziale dell'avviso di liquidazione, il riconoscimento dell'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa sulla quota capitale, e la condanna alle spese.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Caserta, la quale rappresentava che, nelle more, aveva emesso e notificato alla contribuente un nuovo avviso di liquidazione in autotutela sostitutiva, che surrogava integralmente quello impugnato, recependo le doglianze della ricorrente e rideterminando la pretesa. Deduceva, quindi, la cessazione della materia del contendere e chiedeva che venisse dichiarata l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese.
Successivamente, la società Ricorrente_1 S.r.l. depositava atto di rinuncia al ricorso confermando l'avvenuta emissione dell'atto sostitutivo ritenuto conforme e dichiarando di rinunciare al gravame ai sensi dell'art. 44 del D.Lgs. n. 546/1992, con contestuale reciproca rinuncia alle spese di lite, accettata dall'Agenzia delle Entrate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio rilevava che, nelle more del giudizio, l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Caserta emetteva e notificava alla società Ricorrente_1 S.r.l. un nuovo avviso di liquidazione in autotutela sostitutiva, riferito al medesimo decreto ingiuntivo, sostitutivo dell'atto originariamente impugnato e conforme alle doglianze della contribuente.
La società, considerata l'emissione di questo nuovo atto, depositava dichiarazione di rinuncia al ricorso, ai sensi dell'art. 44 del D.Lgs. n. 546/1992, rinuncia che l'Ufficio accettava, con contestuale accordo delle parti per la reciproca rinuncia alle spese di lite.
Il Collegio prende quindi atto dell'intervenuto accordo tra le parti, sia con riguardo al nuovo atto emesso in autotutela, sia con riferimento alle concordi dichiarazioni rese, ritenendo perciò integrata l'ipotesi di cessata materia del contendere ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. n. 546/1992 e dovendosi, conseguentemente, dichiarare l'estinzione del giudizio.
Quanto alle spese, in ragione della reciproca rinuncia espressa dalle parti, il Collegio ne disponeva la integrale compensazione, come precisato in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere ai sensi degli artt. 44 e 46 del D.
Lgs. n. 546/1992; compensa integralmente tra le parti le spese di lite.