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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 06/11/2025, n. 4419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4419 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
Quinta Sezione Civile
Nella persona della dott.ssa DI PI in funzione di Giudice monocratico, nella causa iscritta al n. 10410 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 , ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
MOTIVI della DECISIONE
in proprio e quale erede di , , Parte_1 Persona_1 Parte_2
(nato il [...]), e, , , Parte_3 Parte_4 Parte_5
(nato il [...]) nella qualità di eredi di eredi di , Parte_3 Persona_1 rappresentati e difesi dall'Avv. CELESIA GASPARE
Attori in opposizione
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall'Avv. MANNINO MANLIO
Convenuto in opposizione oggetto: opposizione a precetto conclusioni come riportate nella motivazione
MOTIVI della DECISIONE
in proprio e quale erede di , , Parte_1 Persona_1 Parte_2
, e, , , nella Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_3 qualità di eredi di eredi di , hanno proposto opposizione al precetto Persona_1 notificato loro in data 15.6.2023 contenente l'intimazione di pagamento della somma di €
150.000,00 oltre interessi, sulla base del titolo esecutivo rappresentato dal d.i. n.
2827/1995.
A sostegno dell'opposizione hanno eccepito:
1) la mancanza di prova della titolarità del credito da parte di
[...]
Controparte_1
1 2) la prescrizione del credito;
3) la decadenza ex art. 1957 c.c. per non aver il creditore proposto le sue istanze contro il debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale e non averle con diligenza continuate;
4) l'erroneità dell'ingiunzione di pagamento rivolta agli eredi di
[...]
in solido e non pro quota;
Per_1
5) il mancato computo delle somme già riscosse dal credito all'esito della procedura esecutiva indicata. si è costituita in giudizio domandando il rigetto Controparte_1 dell'opposizione.
**
Preliminarmente va rigettata l'eccezione di difetto di titolarità del credito sollevata dagli opponenti.
Secondo quanto previsto dall'art. 58 del d.lgs 385/1993, in caso di cessione a Banche di aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco, “la Banca cessionaria dà notizia dell'avventa cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” (commi 1 e 2) e siffatti adempimenti pubblicitari producono, nei confronti dei debitori ceduti, “gli effetti indicati dall'art. 1264 c.c.”, e cioè i medesimi effetti dell'accettazione o della notificazione (comma
4).
Se correttamente si rileva che la pubblicazione della cessione vale ad assolvere gli oneri di pubblicità prescritti ma non anche a fornire la prova dell'effettiva inclusione tra i contratti ceduti anche di quello da cui scaturisce il credito fatto valere dal cessionario, è dunque necessario che la cedente assolva al proprio onere probatorio in relazione al secondo profilo.
Al riguardo va osservato come la prova della cessione di un credito, secondo quanto affermato dalla Corte di cassazione (cfr. Cass. 8323/2025) “non è di regola, soggetta a particolari vincoli di forma e (che), quindi, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito”.
Si è cosi affermata l'idoneità probatoria dello stralcio del contratto pubblicato laddove lo stesso consenta, attraverso l'individuazione delle caratteristiche dei rapporti ceduti, di fornire certezza in relazione all'identificazione del credito ceduto.
Alla medesima conclusione deve ritenersi di poter giungere anche laddove la prova sia stata fornita a mezzo della dichiarazione del cedente.
2 Anche in questa ipotesi infatti deve riconoscersi idoneità probatoria alla dichiarazione del cedente, e cioè di colui che è stato parte del contratto che ha determinato la cessione, e la cui dichiarazione vale ad escludere in capo allo stesso la titolarità del credito.
Applicando i principi così esposti deve dunque ritenersi che la convenuta ha fornito la prova della titolarità del credito oggetto di lite.
Il credito ingiunto trova il proprio titolo nel d.i. n. 2827/1995 emesso in favore di Banco di
Sicilia nei confronti di , Parte_1 Persona_1 Parte_2
(nella qualità di garanti) e di a r.l. (debitrice Parte_3 Parte_6 principale), ed indicato alla lettera D) di detto decreto (come indicato nell'atto di precetto) pari a € 74.909,34 (lire 145.044.706), e, per effetto degli interessi maturati sino al
28.2.2021, pari a € 308.645,60.
Nella specie la banca a riprova della titolarità del credito ha depositato:
- avviso di cessione di crediti ai sensi dell'art. 58 TUB pubblicato sulla G.U. del
15.11.2008 con il quale Banco di Sicilia ha ceduto in blocco a Aspra Finance
s.p.a. i crediti “in essere al 30.9.2008 connessi ai rapporti qualificabili come sofferenze” con indicazione delle specifiche caratteristiche dei crediti esclusi ( rapporti non assistiti da documentazione contrattuale originale, rapporti prescritti e/o che si prescriveranno entro 180 giorni dalla data di cessione, crediti derivanti da finanziamenti erogati in base a normativa che preveda contributi in conto capitale;
crediti verso dipendenti delle banche del gruppo bancario CP_2 crediti per i quali siano in corso accertamenti disposti dall'autorità giudiziaria penale;
crediti in relazione ai quali sia stata accertata ovvero sia in corso di accertamento giudiziale una condotta fraudolenta da parte dei dipendenti delle banche del gruppo;
CP_2
- atto di fusione per incorporazione di Aspra Finance s.p.a. in
[...]
Controparte_3
- avviso di cessione di crediti ai sensi dell'art. 58 TUB pubblicato sulla G.U. del
25.11.2014 con il quale ha ceduto in Controparte_3 blocco a “tutti i crediti derivanti da contratti di Controparte_4 finanziamento di varia tipologia e altri contratti bancari che risultano classificati a sofferenze alla data del 31.10.2014, e che siano: crediti precedentemente acquisiti da Aspra Finance s.p.a. con atto di cessione del 27/10/2008 da parte di Banco di
Sicilia S.p.A. pubblicata nella Gazzetta Ufficiale parte II n. 135 del 15/11/2008;
- avviso di cessione di crediti ai sensi dell'art. 58 TUB pubblicato sulla G.U. del
8.8.2017 con il quale ha ceduto a Controparte_4 Controparte_1
3 i crediti derivanti da contratti di mutuo, di apertura di credito o da finanziamenti erogati in altre forme tecniche che alla data del 14 luglio 2017 risultavano nella titolarita' di e siano crediti di cui la Controparte_4 Controparte_4
e' divenuta titolare per averli precedentemente acquistati da
[...] in virtu' di un contratto di cessione datato 20 novembre Controparte_3
2014, tra e Controparte_4 Controparte_3 pubblicato sulla G.U. del 25.11.2014;
- dichiarazione di del 21.8.2023 di avvenuta cessione del credito Controparte_3 vantato nei confronti di con indicazione del conto Parte_7 CP_5 corrente e del conto anticipi a sofferenza.
Deve dunque ritenersi che all'esito della documentazione depositata da parte attrice nel presente giudizio è possibile ricostruire la successione nel credito fatto valere dalla banca convenuta.
Nel merito va respinta l'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c. sollevata dagli attori.
Risulta dalla disamina del titolo esecutivo posto a fondamento del precetto che gli attori sono chiamati al pagamento delle somme ingiunte nella qualità di fidejussori di Parte_7
e che il relativo titolo di formazione giudiziale (decreto ingiuntivo n. d.i.
[...] CP_5
n. 2827/1995) non è stato opposto, divenendo dunque incontestabile in questa sede.
Ne consegue che la censura di decadenza ex art. 1957 c.c. in quanto attinente al rapporto sostanziale già dedotto col titolo giudiziale divenuto definitivo, non può in questa sede porsi in discussione.
Si tratta infatti di estinzione del diritto di credito che opera rispetto alla data di decadenza dal beneficio del termine dell'obbligato principale e quindi in quanto evento antecedente alla formazione giudiziale del titolo avrebbe dovuto essere dedotto in sede di opposizione a decreto ingiuntivo.
Parimenti va respinta l'eccezione di prescrizione.
Parte convenuta ha fornito la prova del valido atto interruttivo della prescrizione rappresentato dall'intervento di Banco di Sicilia s.p.a. del 9.11.1998 nella procedura esecutiva r.g. 618/1995 nei confronti di e di , sulla Parte_2 Parte_3 base del decreto ingiuntivo n. 2827/1995, nella qualità di coobbligati in solido con gli altri ingiunti, come espressamente previsto nel medesimo d.i.
Non pare porsi dubbio in relazione alla qualificabilità come domanda giudiziale dell'avvio della procedura esecutiva per il recupero del credito (cfr. Cass. 07/05/2020, n. 8644; Cass.
09/05/2019, n. 12239; Cass. 13/02/2017, n. 3741; Cass. 06/06/2002, n. 8219; Cass.
25/03/2002, n. 4203; Cass. 07/12/1985, n. 6165).
4 Il termine di prescrizione risulta poi sospeso durante la pendenza di detta procedura esecutiva in applicazione degli artt. 2945 e 2943 c.c.
Al riguardo deve osservarsi come che la sospensione durante la pendenza della procedura esecutiva promossa contro il debitore principale, opera anche nei confronti del coobbligato.
La previsione di cui all'art 1310 co. 2 c.c., laddove prevede che la sospensione della prescrizione relativamente ad uno dei coobbligati non opera per gli altri, non risulta pertinente nell'ipotesi di proposizione della domanda giudiziale, in cui, non si verifica una vera e propria ipotesi di sospensione del decorso della prescrizione (prevista dall'art. 1310 co. 1 c.c. e per la quale non opera l'estensione in favore del coobbligato).
La giurisprudenza di legittimità (Cass. 4244/1988 alla quale si è uniformata la giurisprudenza successiva) ha chiarito che “l'interruzione della prescrizione, avvenuta con la notificazione dell'atto col quale si inizia un giudizio (art. 2943, comma primo) dura fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio stesso (art. 2945, comma secondo) e ha effetto contro i condebitori solidali del convenuto (art. 1310, comma primo), perciò di tutte le persone alle quali, come a lui, è imputabile il fatto dannoso (art. 2055, comma primo).
Quell'effetto permanente…omissis….si diversifica nettamente dalla sospensione della prescrizione, la quale - avvenga per rapporti fra le parti (art. 2941) o per le condizioni del titolare (art. 2942 cod;
civ.) - ha diversi sia i presupposti che la portata, a quest'ultimo riguardo impedendo ma non sempre azzerando il decorso del termine estintivo. Irreprensibile, perciò, è il diniego, fatto nella sentenza impugnata, dell'assimilabilità dei due istituti e dell'estensione al primo della regola impeditiva di cui al comma secondo dell'art. 1310 citato, per cui la sospensione della prescrizione nei rapporti di uno dei debitori (o di uno dei creditori) in solido non ha effetto riguardo agli altri”.
Ne consegue che la pendenza del giudizio nei confronti del condebitore solidale non è una ipotesi di sospensione della prescrizione ed è quindi sottratta alla previsione di cui all'art. 1310 co. 1 c.c., bensì rientra nel novero degli eventi estensibili al coobbligato ai fini del computo della prescrizione.
Poiché detta procedura risulta conclusa con ordinanza del Giudice dell'esecuzione del
Tribunale di Palermo dell'11.11.2023, alla data di notifica del precetto opposto non risulta maturato il termine di prescrizione decennale.
Non risulta inoltre fondata l'eccezione di mancata considerazione delle somme riscosse dalla convenuta a seguito della procedura esecutiva indicata.
Ed invero da un lato il credito ingiunto (€ 150.000,00) risulta inferiore all'importo indicato come dovuto alla data del 28.2.2021 e pari a € 308.645,60, anche sottraendo l'importo indicato come riscosso all'esito della procedura esecutiva indicata (e pari a € 54.908,15).
5 D'altra parte, come rilevato da parte convenuta, il piano di riparto è ancora sub iudice, con conseguente alea sulla definitività della somma assegnata.
Va invece accolta l'eccezione sollevata dagli eredi di ( , Persona_1 Parte_4
, nato il [...] e ) e volta ad Parte_5 Parte_3 Parte_1 escludere la sussistenza di una obbligazione solidale in capo agli stessi.
L'ingiunzione di pagamento contenuta nel titolo e rivolta nei confronti di , quale Persona_1 coobbligata in solido, per effetto dell'apertura della successione, non dà luogo ad una obbligazione solidale nei confronti dei suoi eredi, bensì parziaria pro quota ex art. 1295 c.c.
Non essendo contestata la qualità di eredi degli ingiunti, ma al contempo non potendosi indicare la quota di eredità di ciascuno (in assenza di alcuna allegazione ad opera delle parti in relazione ai criteri di ripartizione tra gli eredi), il precetto, limitatamente all'ingiunzione riferibile agli eredi di
, va dunque annullato con la conseguente affermazione che l'obbligazione degli Persona_1 eredi di , va determinata nei limiti delle rispettive quote ereditarie ed esclusa Persona_1 quindi la solidarietà.
Le spese di lite in ragione del complessivo esito del giudizio e del parziale accoglimento del motivo di opposizione svolta dagli eredi di , (alcuni dei quali anche obbligati in proprio), Persona_1 vanno parzialmente compensate tra le parti nella misura del 50% con condanna degli opponenti al pagamento della quota parte del 50% delle spese di lite sostenute dalla convenuta che si liquidano, tenuto conto dell'attività espletata e del valore della controversia, applicando i parametri di cui al dm. 55/2014 in € 7.050,00 oltre iva cpa e rimborso forfettario come per legge.
pqm
rigetta l'opposizione proposta in proprio da , da da Parte_1 Parte_2
(nato il [...]); Parte_3 accoglie parzialmente l'opposizione proposta da , , Parte_1 Parte_4
(nato il [...]) nella qualità di eredi di Parte_5 Parte_3 [...]
e per l'effetto dichiara che gli stessi rispondono dell'obbligazione della de cuius, in Per_1 proporzione delle rispettive quote ereditarie ed esclusa la solidarietà; dichiara parzialmente compensate tra le parti le spese di lite nella misura del 50% e condanna gli attori a pagare alla convenuta la quota parte del 50% delle spese sostenute pari (nella misura già ridotta) a € 7.050,00 oltre iva cpa e rimborso forfettario come per legge.
Palermo, 6.11.2025
Il Giudice
DI PI
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
Quinta Sezione Civile
Nella persona della dott.ssa DI PI in funzione di Giudice monocratico, nella causa iscritta al n. 10410 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 , ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
MOTIVI della DECISIONE
in proprio e quale erede di , , Parte_1 Persona_1 Parte_2
(nato il [...]), e, , , Parte_3 Parte_4 Parte_5
(nato il [...]) nella qualità di eredi di eredi di , Parte_3 Persona_1 rappresentati e difesi dall'Avv. CELESIA GASPARE
Attori in opposizione
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall'Avv. MANNINO MANLIO
Convenuto in opposizione oggetto: opposizione a precetto conclusioni come riportate nella motivazione
MOTIVI della DECISIONE
in proprio e quale erede di , , Parte_1 Persona_1 Parte_2
, e, , , nella Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_3 qualità di eredi di eredi di , hanno proposto opposizione al precetto Persona_1 notificato loro in data 15.6.2023 contenente l'intimazione di pagamento della somma di €
150.000,00 oltre interessi, sulla base del titolo esecutivo rappresentato dal d.i. n.
2827/1995.
A sostegno dell'opposizione hanno eccepito:
1) la mancanza di prova della titolarità del credito da parte di
[...]
Controparte_1
1 2) la prescrizione del credito;
3) la decadenza ex art. 1957 c.c. per non aver il creditore proposto le sue istanze contro il debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale e non averle con diligenza continuate;
4) l'erroneità dell'ingiunzione di pagamento rivolta agli eredi di
[...]
in solido e non pro quota;
Per_1
5) il mancato computo delle somme già riscosse dal credito all'esito della procedura esecutiva indicata. si è costituita in giudizio domandando il rigetto Controparte_1 dell'opposizione.
**
Preliminarmente va rigettata l'eccezione di difetto di titolarità del credito sollevata dagli opponenti.
Secondo quanto previsto dall'art. 58 del d.lgs 385/1993, in caso di cessione a Banche di aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco, “la Banca cessionaria dà notizia dell'avventa cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” (commi 1 e 2) e siffatti adempimenti pubblicitari producono, nei confronti dei debitori ceduti, “gli effetti indicati dall'art. 1264 c.c.”, e cioè i medesimi effetti dell'accettazione o della notificazione (comma
4).
Se correttamente si rileva che la pubblicazione della cessione vale ad assolvere gli oneri di pubblicità prescritti ma non anche a fornire la prova dell'effettiva inclusione tra i contratti ceduti anche di quello da cui scaturisce il credito fatto valere dal cessionario, è dunque necessario che la cedente assolva al proprio onere probatorio in relazione al secondo profilo.
Al riguardo va osservato come la prova della cessione di un credito, secondo quanto affermato dalla Corte di cassazione (cfr. Cass. 8323/2025) “non è di regola, soggetta a particolari vincoli di forma e (che), quindi, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito”.
Si è cosi affermata l'idoneità probatoria dello stralcio del contratto pubblicato laddove lo stesso consenta, attraverso l'individuazione delle caratteristiche dei rapporti ceduti, di fornire certezza in relazione all'identificazione del credito ceduto.
Alla medesima conclusione deve ritenersi di poter giungere anche laddove la prova sia stata fornita a mezzo della dichiarazione del cedente.
2 Anche in questa ipotesi infatti deve riconoscersi idoneità probatoria alla dichiarazione del cedente, e cioè di colui che è stato parte del contratto che ha determinato la cessione, e la cui dichiarazione vale ad escludere in capo allo stesso la titolarità del credito.
Applicando i principi così esposti deve dunque ritenersi che la convenuta ha fornito la prova della titolarità del credito oggetto di lite.
Il credito ingiunto trova il proprio titolo nel d.i. n. 2827/1995 emesso in favore di Banco di
Sicilia nei confronti di , Parte_1 Persona_1 Parte_2
(nella qualità di garanti) e di a r.l. (debitrice Parte_3 Parte_6 principale), ed indicato alla lettera D) di detto decreto (come indicato nell'atto di precetto) pari a € 74.909,34 (lire 145.044.706), e, per effetto degli interessi maturati sino al
28.2.2021, pari a € 308.645,60.
Nella specie la banca a riprova della titolarità del credito ha depositato:
- avviso di cessione di crediti ai sensi dell'art. 58 TUB pubblicato sulla G.U. del
15.11.2008 con il quale Banco di Sicilia ha ceduto in blocco a Aspra Finance
s.p.a. i crediti “in essere al 30.9.2008 connessi ai rapporti qualificabili come sofferenze” con indicazione delle specifiche caratteristiche dei crediti esclusi ( rapporti non assistiti da documentazione contrattuale originale, rapporti prescritti e/o che si prescriveranno entro 180 giorni dalla data di cessione, crediti derivanti da finanziamenti erogati in base a normativa che preveda contributi in conto capitale;
crediti verso dipendenti delle banche del gruppo bancario CP_2 crediti per i quali siano in corso accertamenti disposti dall'autorità giudiziaria penale;
crediti in relazione ai quali sia stata accertata ovvero sia in corso di accertamento giudiziale una condotta fraudolenta da parte dei dipendenti delle banche del gruppo;
CP_2
- atto di fusione per incorporazione di Aspra Finance s.p.a. in
[...]
Controparte_3
- avviso di cessione di crediti ai sensi dell'art. 58 TUB pubblicato sulla G.U. del
25.11.2014 con il quale ha ceduto in Controparte_3 blocco a “tutti i crediti derivanti da contratti di Controparte_4 finanziamento di varia tipologia e altri contratti bancari che risultano classificati a sofferenze alla data del 31.10.2014, e che siano: crediti precedentemente acquisiti da Aspra Finance s.p.a. con atto di cessione del 27/10/2008 da parte di Banco di
Sicilia S.p.A. pubblicata nella Gazzetta Ufficiale parte II n. 135 del 15/11/2008;
- avviso di cessione di crediti ai sensi dell'art. 58 TUB pubblicato sulla G.U. del
8.8.2017 con il quale ha ceduto a Controparte_4 Controparte_1
3 i crediti derivanti da contratti di mutuo, di apertura di credito o da finanziamenti erogati in altre forme tecniche che alla data del 14 luglio 2017 risultavano nella titolarita' di e siano crediti di cui la Controparte_4 Controparte_4
e' divenuta titolare per averli precedentemente acquistati da
[...] in virtu' di un contratto di cessione datato 20 novembre Controparte_3
2014, tra e Controparte_4 Controparte_3 pubblicato sulla G.U. del 25.11.2014;
- dichiarazione di del 21.8.2023 di avvenuta cessione del credito Controparte_3 vantato nei confronti di con indicazione del conto Parte_7 CP_5 corrente e del conto anticipi a sofferenza.
Deve dunque ritenersi che all'esito della documentazione depositata da parte attrice nel presente giudizio è possibile ricostruire la successione nel credito fatto valere dalla banca convenuta.
Nel merito va respinta l'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c. sollevata dagli attori.
Risulta dalla disamina del titolo esecutivo posto a fondamento del precetto che gli attori sono chiamati al pagamento delle somme ingiunte nella qualità di fidejussori di Parte_7
e che il relativo titolo di formazione giudiziale (decreto ingiuntivo n. d.i.
[...] CP_5
n. 2827/1995) non è stato opposto, divenendo dunque incontestabile in questa sede.
Ne consegue che la censura di decadenza ex art. 1957 c.c. in quanto attinente al rapporto sostanziale già dedotto col titolo giudiziale divenuto definitivo, non può in questa sede porsi in discussione.
Si tratta infatti di estinzione del diritto di credito che opera rispetto alla data di decadenza dal beneficio del termine dell'obbligato principale e quindi in quanto evento antecedente alla formazione giudiziale del titolo avrebbe dovuto essere dedotto in sede di opposizione a decreto ingiuntivo.
Parimenti va respinta l'eccezione di prescrizione.
Parte convenuta ha fornito la prova del valido atto interruttivo della prescrizione rappresentato dall'intervento di Banco di Sicilia s.p.a. del 9.11.1998 nella procedura esecutiva r.g. 618/1995 nei confronti di e di , sulla Parte_2 Parte_3 base del decreto ingiuntivo n. 2827/1995, nella qualità di coobbligati in solido con gli altri ingiunti, come espressamente previsto nel medesimo d.i.
Non pare porsi dubbio in relazione alla qualificabilità come domanda giudiziale dell'avvio della procedura esecutiva per il recupero del credito (cfr. Cass. 07/05/2020, n. 8644; Cass.
09/05/2019, n. 12239; Cass. 13/02/2017, n. 3741; Cass. 06/06/2002, n. 8219; Cass.
25/03/2002, n. 4203; Cass. 07/12/1985, n. 6165).
4 Il termine di prescrizione risulta poi sospeso durante la pendenza di detta procedura esecutiva in applicazione degli artt. 2945 e 2943 c.c.
Al riguardo deve osservarsi come che la sospensione durante la pendenza della procedura esecutiva promossa contro il debitore principale, opera anche nei confronti del coobbligato.
La previsione di cui all'art 1310 co. 2 c.c., laddove prevede che la sospensione della prescrizione relativamente ad uno dei coobbligati non opera per gli altri, non risulta pertinente nell'ipotesi di proposizione della domanda giudiziale, in cui, non si verifica una vera e propria ipotesi di sospensione del decorso della prescrizione (prevista dall'art. 1310 co. 1 c.c. e per la quale non opera l'estensione in favore del coobbligato).
La giurisprudenza di legittimità (Cass. 4244/1988 alla quale si è uniformata la giurisprudenza successiva) ha chiarito che “l'interruzione della prescrizione, avvenuta con la notificazione dell'atto col quale si inizia un giudizio (art. 2943, comma primo) dura fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio stesso (art. 2945, comma secondo) e ha effetto contro i condebitori solidali del convenuto (art. 1310, comma primo), perciò di tutte le persone alle quali, come a lui, è imputabile il fatto dannoso (art. 2055, comma primo).
Quell'effetto permanente…omissis….si diversifica nettamente dalla sospensione della prescrizione, la quale - avvenga per rapporti fra le parti (art. 2941) o per le condizioni del titolare (art. 2942 cod;
civ.) - ha diversi sia i presupposti che la portata, a quest'ultimo riguardo impedendo ma non sempre azzerando il decorso del termine estintivo. Irreprensibile, perciò, è il diniego, fatto nella sentenza impugnata, dell'assimilabilità dei due istituti e dell'estensione al primo della regola impeditiva di cui al comma secondo dell'art. 1310 citato, per cui la sospensione della prescrizione nei rapporti di uno dei debitori (o di uno dei creditori) in solido non ha effetto riguardo agli altri”.
Ne consegue che la pendenza del giudizio nei confronti del condebitore solidale non è una ipotesi di sospensione della prescrizione ed è quindi sottratta alla previsione di cui all'art. 1310 co. 1 c.c., bensì rientra nel novero degli eventi estensibili al coobbligato ai fini del computo della prescrizione.
Poiché detta procedura risulta conclusa con ordinanza del Giudice dell'esecuzione del
Tribunale di Palermo dell'11.11.2023, alla data di notifica del precetto opposto non risulta maturato il termine di prescrizione decennale.
Non risulta inoltre fondata l'eccezione di mancata considerazione delle somme riscosse dalla convenuta a seguito della procedura esecutiva indicata.
Ed invero da un lato il credito ingiunto (€ 150.000,00) risulta inferiore all'importo indicato come dovuto alla data del 28.2.2021 e pari a € 308.645,60, anche sottraendo l'importo indicato come riscosso all'esito della procedura esecutiva indicata (e pari a € 54.908,15).
5 D'altra parte, come rilevato da parte convenuta, il piano di riparto è ancora sub iudice, con conseguente alea sulla definitività della somma assegnata.
Va invece accolta l'eccezione sollevata dagli eredi di ( , Persona_1 Parte_4
, nato il [...] e ) e volta ad Parte_5 Parte_3 Parte_1 escludere la sussistenza di una obbligazione solidale in capo agli stessi.
L'ingiunzione di pagamento contenuta nel titolo e rivolta nei confronti di , quale Persona_1 coobbligata in solido, per effetto dell'apertura della successione, non dà luogo ad una obbligazione solidale nei confronti dei suoi eredi, bensì parziaria pro quota ex art. 1295 c.c.
Non essendo contestata la qualità di eredi degli ingiunti, ma al contempo non potendosi indicare la quota di eredità di ciascuno (in assenza di alcuna allegazione ad opera delle parti in relazione ai criteri di ripartizione tra gli eredi), il precetto, limitatamente all'ingiunzione riferibile agli eredi di
, va dunque annullato con la conseguente affermazione che l'obbligazione degli Persona_1 eredi di , va determinata nei limiti delle rispettive quote ereditarie ed esclusa Persona_1 quindi la solidarietà.
Le spese di lite in ragione del complessivo esito del giudizio e del parziale accoglimento del motivo di opposizione svolta dagli eredi di , (alcuni dei quali anche obbligati in proprio), Persona_1 vanno parzialmente compensate tra le parti nella misura del 50% con condanna degli opponenti al pagamento della quota parte del 50% delle spese di lite sostenute dalla convenuta che si liquidano, tenuto conto dell'attività espletata e del valore della controversia, applicando i parametri di cui al dm. 55/2014 in € 7.050,00 oltre iva cpa e rimborso forfettario come per legge.
pqm
rigetta l'opposizione proposta in proprio da , da da Parte_1 Parte_2
(nato il [...]); Parte_3 accoglie parzialmente l'opposizione proposta da , , Parte_1 Parte_4
(nato il [...]) nella qualità di eredi di Parte_5 Parte_3 [...]
e per l'effetto dichiara che gli stessi rispondono dell'obbligazione della de cuius, in Per_1 proporzione delle rispettive quote ereditarie ed esclusa la solidarietà; dichiara parzialmente compensate tra le parti le spese di lite nella misura del 50% e condanna gli attori a pagare alla convenuta la quota parte del 50% delle spese sostenute pari (nella misura già ridotta) a € 7.050,00 oltre iva cpa e rimborso forfettario come per legge.
Palermo, 6.11.2025
Il Giudice
DI PI
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