TRIB
Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 08/10/2025, n. 4000 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4000 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5579/2024
All'esito della camera di consiglio tenuta nell'udienza odierna, a seguito della discussione orale, lo scrivente dr. Gustavo Danise pubblica la seguente sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. da ritenersi facente parte integrante del verbale di udienza del 08.10.2025
R E P U B BL I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
- Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del giudice dr. Gustavo Danise, ha emesso la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al numero n. 5579 del R.G. dell'anno 2024 vertente t r a
, nato il [...] a [...], C.F. ; Parte_1 C.F._1
, nata il [...] a [...], C.F.: Parte_2
; , nato il [...] a [...], C.F.: C.F._2 Parte_3
; , nata il [...] a [...], C.F.: C.F._3 Parte_2
; , nato il [...] a [...], C.F.: C.F._4 Parte_4
; , nato il [...] a [...], C.F.: C.F._5 Controparte_1
, nella qualità di eredi della Sig.ra , nata il [...] a C.F._6 Persona_1
CA (NA) e deceduta il 25/05/2011, C.F.: coniuge di C.F._7 Persona_2 nato a [...] il [...] e deceduto il 05/05/1998, rappr.ti e difesi, in virtù di mandato in atti, congiuntamente e disgiuntamente, dall' Avv. PASQUALE RAZZA, nonché dall'Avv. RINO
ARMANO, entrambi appartenenti al Foro di Nola, e con gli stessi elett.te dom.ti in Cicciano (NA) alla Via Roma, 100;
- ricorrenti -
E
Dott. , non costituito CP_2
- Convenuto contumace -
E pagina 1 di 11 (C.F.: e per il (C.F.: Controparte_3 P.IVA_1 Controparte_4
), in persona dei rispettivi legali rapp.ti p.t., entrambi rapp.ti e difesi dall'Avvocatura P.IVA_2
Distrettuale dello Stato di Salerno (C.F.: - P.E.C.: presso P.IVA_3 Email_1 cui, ope legis domiciliano al C.so Vittorio Emanuele, 58.
Nonchè
(c.f. ) in persona del Sindaco e legale rapp.te P.t. Dott. Controparte_5 P.IVA_4 Controparte_6
( ) rapp.to e difeso in virtù di mandato in calce al presente atto dall'avv. Ketura CodiceFiscale_8
IO ( C.F. ) e con lo stesso elettivamente domiciliato in presso Casa C.F._9 CP_5
Comunale alla piazza IV Novembre.
-Convenuti -
OGGETTO: risarcimento danni da reato.
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi, e comparse conclusionali e memorie di replica, da intendersi integralmente richiamati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Riepilogo dei fatti.
Con ricorso ex art 281 decies cpc, gli istanti agivano contro , il , in CP_2 Controparte_5 persona del p.t., il , in persona del Ministro p.t., e la CP_7 Controparte_4 Controparte_3
in persona del Presidente del Consiglio p.t., per sentirli condannare in solido tra loro, al
[...] risarcimento di tutti i danni patiti, nella qualità di eredi di per la perdita del proprio Persona_1 congiunto Persona_2
A sostegno gli attori premettevano che è deceduto in conseguenza degli eventi Persona_2 franosi che hanno interessato il Comune di il 5 maggio 1998; che la moglie si CP_5 Persona_1 costituiva parte civile nel processo penale, durante il quale decedeva. Il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale subito per la perdita del proprio marito è quindi migrato iure hereditatis agli istanti quali eredi di Persona_3
Nel merito evidenziavano che in data 5.5.98 il territorio del Comune di , ove risiedevano con CP_5 la propria famiglia, veniva colpito da una tremenda alluvione che provocava numerose frane che colpirono il centro abitato, causando la morte di 137 persone, tra cui il loro congiunto, che furono travolti da una colata di fango nel loro appartamento, provocandone il decesso per soffocamento;
che per tali fatti era stato promosso procedimento penale, conclusosi con la condanna dell'ing. , Sindaco del CP_2 CP_5
, per quel che nella presente sede rilevava, in solido con i responsabili civili al risarcimento dei danni
[...] in favore delle parti civili costituite da liquidarsi in separata sede, con il riconoscimento di una provvisionale
(cfr. della Corte di Appello di Napoli n. 5996/11; sentenza della Suprema Corte di Cassazione n.
19507/13). pagina 2 di 11 Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio per la e Controparte_3 per il l'Avvocatura di Stato, la quale, pur non contestando la sussistenza del danno Controparte_8 non patrimoniale, contestava l'accertamento nel quantum e contestualmente spiegava domanda di rivalsa nei confronti degli altri obbligati in solido.
Si costituiva in giudizio il , eccependo, in via preliminare, la prescrizione del diritto Controparte_5 al risarcimento del danno, rilevando che l'attore non aveva provveduto a costituirsi parte civile nel processo penale, e chiedendo, sempre in via preliminare, la riunione del presente giudizio agli altri pendenti ed aventi ad oggetto la medesima situazione.
Nel merito, il contestava la ricostruzione dei fatti e delle responsabilità come argomentate CP_5 in sede penale e instava per il rigetto della domanda per il risarcimento dei danni iure hereditatis, evidenziando che parte attrice comunque doveva fornire la prova delle altre voci di danno. Negava, infine, la sussistenza della responsabilità del per i fatti di causa. CP_5
veniva evocato in giudizio ma non si costituiva perché rimaneva contumace. CP_2
2. Sulle questioni ed eccezioni preliminari.
Preliminarmente va rigettata l'eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento del danno.
Dall'esame della sentenza n. 5996/2011 emessa dalla Corte di Appello di Napoli si evince che Per_1
(deceduta nelle more del processo, trasmettendo il proprio diritto risarcitorio pro quota agli istanti)
[...] figura tra le costituite parti civili. L'atto di costituzione di parte civile ha interrotto il termine di prescrizione che è rimasto sospeso durante la pendenza del processo penale. La sentenza di condanna, una volta divenuta definitiva, ha effetti di giudicato sulla azione civile;
e gli attori hanno nuovamente interrotto la prescrizione del diritto al risarcimento danni proponendo l'odierno giudizio.
3. Sulla responsabilità per fatto illecito di e degli Enti quali responsabili civili. La sentenza penale di CP_2 condanna.
Passando al merito della controversia, come risulta dall'allegazione dell'attore e dalla produzione documentale, , all'epoca Sindaco del Comune , ufficiale di governo e rappresentante CP_2 CP_5 dell'autorità locale della protezione civile veniva condannato con sentenza penale, divenuta irrevocabile in data 26.3.13, alla pena di reclusione di anni 5 ed al risarcimento dei danni, in solido con la
[...]
il ed il , in favore delle costituite parti civili, Controparte_3 Controparte_8 Controparte_5 da liquidarsi in separata sede, con riconoscimento di una provvisionale di € 30.000,00. In particolare, nel capo di imputazione era contestato al , quale Sindaco p.t. del comune di , di aver cagionato per CP_2 CP_5 colpa la morte di 137 persone, tutte nominativamente indicate nel capo di imputazione, non valutando nella loro oggettiva gravità gli eventi catastrofici che si verificavano nel comune di il giorno CP_5
5\5\1998, dalle ore 16,00 alle ore 24,00, e che erano connessi a frane e inondazioni, con ripetuti fenomeni di “colata rapida”, che interessavano le frazioni di Curti ed Episcopio e le località S. Vito, S. Erasmo, pagina 3 di 11 Quattrofuni e Fosso Lupara, e, che, a causa del progressivo smottamento di parti del versante meridionale della dorsale montuosa sovrastante il territorio abitato di , provocavano distruzione e seppellimento CP_5 di abitazioni ed altri manufatti, con decesso delle persone che vi si trovavano in loco. La colpa addebitata a consisteva nella inosservanza delle regole di comune esperienza, prudenza e diligenza e di leggi e CP_2 regolamenti, in particolare, del Piano di Protezione Civile per il comune di , approvato con delibera CP_5 del 12\7\1995, con relativa mappa dei rischi, nella quale quello derivante da alluvioni, frane e valanghe veniva ritenuto di “alto grado”, nonché dell'art. 15, commi 3 e 4, legge 225/1992 e relativa direttiva applicativa Presidenza Consiglio Ministri-Dipartimento Protezione Civile del dicembre 1996. In particolare, si contestava al di aver omesso di dare tempestivamente il segnale di allarme alla popolazione;
di aver CP_2 omesso di disporre l'evacuazione delle persone residente nelle zone a rischio;
di aver omesso di convocare ed insediare tempestivamente il comitato locale per la protezione civile;
di aver omesso di dare tempestivo e congruo allarme alla Prefettura di Salerno;
inoltre, di aver fornito alla popolazione in pericolo notizie imprudentemente rassicuranti sulla emergenza in atto, diffondendo due appelli televisivi con i quali invitava i cittadini a restare nelle proprie abitazioni, facendo, così, ritenere che la situazione fosse sotto controllo ed inesistente il pericolo. La sentenza di condanna di per le condotte sopra indicate, pronunciata dalla CP_2
Corte di Appello di Napoli in data 20\12\2011, depositata in data 16\3\2012, veniva confermata dalla
Corte di Cassazione con sentenza n. 19507/2013 del 26.3.2013. La sentenza penale di condanna, divenuta irrevocabile, accertava che in data 5/5/1998 dalla montagna denominata Pizzo d'Alvano, situata a confine tra le province di Avellino e Salerno, scendevano numerose colate rapide di fango che investivano i territori dei comuni di Siano, , e . Fu soprattutto quest'ultimo comune ad essere CP_9 CP_10 CP_5 maggiormente colpito da tale evento catastrofico, che si protrasse, con quattordici colate di fango, dalle ore
16,15 alle ore 23,45/23,50, provocando la morte di n. 137 persone, oltre al crollo, totale o parziale, degli edifici, sia in cemento che in muratura, tra cui un padiglione dell'ospedale “Villa Malta”. Non è in discussione che la causa materiale della morte delle n. 137 persone, nominativamente indicate nella sentenza di condanna, fosse riconducibile alle colate di fango scese dal monte Pizzo d'Alvano in quel tragico giorno;
non è in discussione che le colate di fango provocarono il crollo di alcuni edifici, da cui derivò la morte degli occupanti e delle persone investite dalle colate, mentre si trovavano nei luoghi invasi dal fango. Le colate erano state provocate dallo scioglimento, ad opera di precipitazioni di pioggia intensissime e durate diverse giorni, dei sedimenti di origine vulcanica formatisi sulla montagna e poggianti su un substrato solido di roccia calcarea;
i sedimenti, imbevuti di acqua, avevano cominciato a sciogliersi e a scivolare verso valle, acquistando sempre maggiore velocità a causa della ripidità dei pendii.
Nella motivazione della sentenza di condanna si sottolinea che nel sistema delineato dalla legge
24/2/1992, n. 225, al sindaco, quale autorità locale di protezione civile e nell'ambito del territorio comunale, compete la gestione dell'emergenza provocata da eventi naturali o connessi con l'attività pagina 4 di 11 dell'uomo, di calamità naturali o catastrofi;
se questi eventi non possono essere fronteggiati con mezzi a disposizione del comune, il sindaco chiede l'intervento di mezzi e strutture al prefetto, che adotta i provvedimenti di competenza coordinandoli con quelli del sindaco, le cui attribuzione hanno natura concorrente con quelle del prefetto che ne ha la direzione;
- nel caso di eventi calamitosi che non possono essere fronteggiati con i mezzi a disposizione del – e fino a quando il prefetto non abbia CP_5 concretamente assunto la direzione dei servizi di emergenza – il sindaco mantiene integri i suoi poteri e gli obblighi di gestione dell'emergenza ed, in particolare, quelli di allertamento ed evacuazione delle popolazioni che si trovino nelle zone a rischio, indipendentemente dall'esistenza di una situazione di urgenza che, comunque, doveva ritenersi sussistente nel caso di specie.
Nel caso di specie – come accertato nella sentenza penale di condanna della Corte di Appello di
Napoli – era emersa l'assenza d'iniziativa della Prefettura, anche nelle ore successive alla comunicazione a mezzo fax delle ore 20.47, inviato dal , fino a quando, dopo la mezzanotte, furono inviati Controparte_5 due elicotteri, peraltro, uno dei quali non abilitato al volo notturno. In assenza di un intervento concreto della Prefettura, sia esso causato da una inefficienza della stessa o da una ritardata informazione proveniente dal comune di , il sindaco non poteva ritenersi assolutamente sollevato dall'attuare CP_5 CP_2 quanto necessario per fronteggiare la situazione di emergenza.
La Corte di Appello di Napoli, nella sentenza penale di condanna, allorquando affrontava la questione di accertare se gli eventi morte fossero evitabili con una condotta diligente del Sindaco, agente modello, ispirata al rispetto delle regole specifiche della materia della Protezione Civile, affermava che l'unica condotta salvifica consisteva, nel caso di specie, nella evacuazione delle zone maggiormente a rischio previo allertamento della popolazione ivi residente (cfr., sentenza della Corte di Appello di Napoli, pag. 61).
Il sindaco , invece, non solo non si rendeva conto tempestivamente della situazione di CP_2 pericolo che si andava a delineare nonostante i primi segnali (pioggia persistente da più giorni, flussi di fango già verificatisi nelle prime ore del pomeriggio, rumori provenienti dalla montagna, da valutare unitamente alle caratteristiche geologiche del terreno e all'inclinazione dei versanti), ma non poneva in essere alcuna delle condotte specificamente previste dal piano di protezione civile per prevenire gli eventi, in quanto ometteva di allertare la popolazione e di disporne l'evacuazione ed, anzi, inviava alla cittadinanza avvisi tranquillizzanti in contrasto con la necessità che la stessa fosse resa edotta della reale situazione di pericolo (cfr., sentenza della Corte di Appello di Napoli, pag. 61).
La Corte di Appello di Napoli accertava ancora che la prevedibilità degli eventi più catastrofici andava collocata temporalmente già in orario tra le 16.00 e le 17.30, sicché il Sindaco avrebbe dovuto CP_2 disporre l'evacuazione delle zone a rischio;
diversamente – si afferma nella sentenza di condanna della
Corte di Appello di Napoli - aveva tenuto una condotta omissiva colpevole caratterizzata da imprudenza e pagina 5 di 11 negligenza e, soprattutto, dalla non osservanza delle regole specifiche della protezione civile, mantenendo sin dall'inizio un comportamento attendista rispetto all'evolversi degli eventi e non ponendo in essere quei comportamenti salvifici richiesti dalle circostanze e dalle procedure di protezione civile.
Alla declaratoria di responsabilità penale dell'imputato conseguiva la condanna dello stesso e dei responsabili civili, Presidente del Consiglio dei Ministri p.t., e Controparte_11 Controparte_12
, in solido tra loro, al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili, da liquidarsi in
[...] separate sede, nonché al pagamento di una somma a titolo di provvisionale quantificata in € 30.000,00, immediatamente esecutiva, in favore delle parti civili che ne avevano fatto richiesta.
Non è revocabile in dubbio che la sentenza penale pronunciata dalla Corte di Appello di Napoli in data 20\12\2011, divenuta irrevocabile, che accertava la responsabilità penale del per la morte di n. CP_2
137 persone - tra cui il congiunto degli odierni attori.
4. Il risarcimento dei danni da perdita parentale. Cenni generali e principi giurisprudenziali.
Oggetto del presente giudizio è, quindi, la mera liquidazione dei danni non patrimoniali subiti dall'attrice a seguito delle perdite parentali causate dalle condotte colpose per cui il , sindaco del CP_2 comune di , è stato ritenuto colpevole e condannato. CP_5
In dettaglio, gli attori lamentano il danno non patrimoniale, per la c.d. lesione parentale subito dalla loro dante causa, per la morte del proprio coniuge, così subendo una “mutilazione Persona_1 relazionale”.
In linea generale, la giurisprudenza evidenzia il carattere plurioffensivo dell'illecito che determina la perdita definitiva o la lesione di una persona cara: tale fatto lede contemporaneamente, ed in via immediata e diretta, l'incolumità personale della vittima e il diritto dei suoi cari all'intangibilità della sfera degli affetti e alla libera esplicazione della propria personalità in famiglia. L'evento morte incide su due prerogative essenziali dei parenti. In primo luogo, rileva la lesione inferta all'integrità familiare ed alla rete di relazioni affettive che all'interno della famiglia si creano e fortificano. Sotto un diverso profilo, risulta intaccato il bene della solidarietà familiare, che si traduce nel reciproco affidamento e nello scambievole supporto che ogni membro della compagine familiare offre agli altri. Trattasi di valori di rilievo costituzionale, alla luce di quanto sancito dagli artt. 2,3,29 e 30 della Costituzione, i quali costituiscono la fonte normativa, insieme all'art. 2059 c.c., della tutela risarcitoria. L'uccisione di un congiunto legittima i parenti non solo ad agire iure proprio (cioè per la lesione personale subita dagli stessi parenti), ma anche iure ereditatis, per i danni subiti dal congiunto), se ne ricorrono i presupposti.
Giova ricordare, che il fatto illecito, costituito dalla uccisione del congiunto, dà luogo ad un danno non patrimoniale presunto, consistente nella perdita del rapporto parentale, allorché colpisce soggetti legati da uno stretto vincolo di parentela, la cui estinzione lede il diritto all'intangibilità della sfera degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà che caratterizza la vita familiare nucleare. Perché, invece, possa pagina 6 di 11 ritenersi risarcibile la lesione del rapporto parentale subita da soggetti estranei a tale ristretto nucleo familiare (quali i nonni, i nipoti, il genero, o la nuora) è necessario che sussista una situazione di convivenza, in quanto connotato minimo attraverso cui si esteriorizza l'intimità delle relazioni di parentela, anche allargate, contraddistinte da reciproci legami affettivi, pratica della solidarietà e sostegno economico, solo in tal modo assumendo rilevanza giuridica il collegamento tra danneggiato primario e secondario, nonché la famiglia intesa come luogo in cui si esplica la personalità di ciascuno, ai sensi dell'art. 2 Cost. (cfr.
Cass. n. 4253 del 16\3\2012).
La rigidità di quest'orientamento sul requisito della convivenza è stato successivamente rimeditato dagli ritenendolo non più presupposto per l'accesso al risarcimento dei parenti non stretti, ma Parte_5 quale elemento di valutazione, di conferma dell'intensità del vincolo affettivo. In tal senso si è espressa la
Cassazione in sentenza n. 21230 del 20/10/2016 “In caso di domanda di risarcimento del danno non patrimoniale
"da uccisione", proposta "iure proprio" dai congiunti dell'ucciso, questi ultimi devono provare la effettività e la consistenza della relazione parentale, rispetto alla quale il rapporto di convivenza non assurge a connotato minimo di esistenza, ma può costituire elemento probatorio utile a dimostrarne l'ampiezza e la profondità, e ciò anche ove l'azione sia proposta dal nipote per la perdita del nonno;
infatti, non essendo condivisibile limitare la "società naturale", cui fa riferimento l'art. 29 Cost., all'ambito ristretto della sola cd. "famiglia nucleare", il rapporto nonni-nipoti non può essere ancorato alla convivenza, per essere ritenuto giuridicamente qualificato e rilevante, escludendo automaticamente, nel caso di non sussistenza della stessa, la possibilità per tali congiunti di provare in concreto l'esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto” ed in Ordinanza n. 29332 del 07/12/2017 “In tema di domanda di risarcimento del danno non patrimoniale "da uccisione", proposta "iure proprio" dai congiunti dell'ucciso, questi ultimi devono provare l'effettività e la consistenza della relazione parentale, rispetto alla quale il rapporto di convivenza non assurge a connotato minimo di esistenza, ma può costituire elemento probatorio utile a dimostrarne l'ampiezza e la profondità, e ciò anche ove l'azione sia proposta dal nipote per la perdita del nonno;
infatti, poiché la "società naturale", cui fa riferimento l'art. 29 Cost., non è limitata alla cd. "famiglia nucleare", il rapporto tra nonni e nipoti, per essere ritenuto giuridicamente qualificato e rilevante, non può essere ancorato alla convivenza, escludendo automaticamente, in caso di insussistenza della stessa, la possibilità per tali congiunti di provare l'esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto”.
Diversamente, non vi sono margini di accesso al risarcimento per soggetti che non presentano legami di sangue o legami parentali intensi con i deceduti (come la cognata, lo zio non di sangue, i cugini), non conviventi, ritenendo lo scrivente Tribunale di valorizzare soltanto i legami di sangue che, a prescindere dalla convivenza, si fossero caratterizzati per l'intensità dell'affetto reciproco e della solidarietà familiare.
Applicando tali principi al caso di specie, merita certamente accoglimento la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale in favore di per la perdita del proprio coniuge dal Persona_1 quale non è stato dedotto essere legalmente separata al momento del fatto. Il rapporto di coniugio di lunga pagina 7 di 11 data (quale si presume dall'età della vittima primaria e secondaria) lascia presumere un vincolo affettivo solido, duraturo che è stato brutalmente interrotto dal fatto illecito accertato in sede penale;
il decesso del ha privato improvvisamente la sig.ra dell'affetto e della presenza del compagno di una Per_2 Per_1 vita.
5. Sulla quantificazione del danno. Applicazione delle tabelle milanesi.
Passando ora alla quantificazione del danno risarcibile, lo scrivente Tribunale, in mancanza di una normativa di settore, ritiene di potere applicare le Tabelle di Milano. Secondo la più recente giurisprudenza della Suprema Corte (si veda Cass. civ. n. 33005/21 e 26300/21) “al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale dovrebbe essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti, che preveda, oltre l'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella”; principio di diritto cui l'intestato Tribunale intende adeguarsi, anche perché la versione aggiornata delle Tabella di Milano, ed 2022, prevede un sistema a punti che, comunque, si muove nella forbice dei valori in precedenza indicati.
I parametri di riferimento saranno dunque l'età del danneggiato e l'età delle vittime, il grado di parentela, l'autonomia e la presenza di nuclei familiari propri, la presenza di una frequentazione continua delle parti.
Ciò posto il danno subito va liquidato con riferimento al rapporto tra nonni e nipote con il ricorso alla Tabella di Milano, aggiornata al 2024 che appare rispondente alle peculiarità della fattispecie concreta in esame.
Ne segue che, in applicazione delle tabelle di Milano (specifiche per la perdita di un germano), aggiornate da ultimo nel 2024, la liquidazione del danno in favore di per la perdita del Persona_1 proprio marito viene calcolata nel modo che segue: abella di riferimento: 2024
Valore del Punto Base: € 3.911,00
Punti in base all'età del congiunto: 16
Punti in base all'età della vittima: 16
Punti per convivenza tra congiunto e vittima: 16
Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 16
Punti per qualità/intensità della relazione (valore massimo): 30
Punti totali riconosciuti: 94 pagina 8 di 11 IMPORTO del RISARCIMENTO € 367.634,00.
Tale voce di danno deve ritenersi comprensivo anche del danno cd. morale soggettivo, in ottica meramente descrittiva, somma già liquidata all'attualità, non sussistendo ulteriori elementi emersi nel corso del processo che possano giustificare un'ulteriore personalizzazione rispetto a quella cd. “standard” delle tabelle di Milano.
Tale somma viene liquidata all'attualità e, in quanto debito di valore, su di essa dovranno essere calcolati gli interessi sulla somma devalutata alla data del sinistro (05/05/1998) e annualmente rivalutata fino alla data di pubblicazione della presente sentenza (Cass. Sent. n. 25734/08; Cass. S.U. Sent. n.
1712/1995). Ne consegue che i convenuti in solido tra loro dovranno corrispondere altresì in favore di parte attrice gli interessi al tasso legale inizialmente calcolato sull'importo devalutato alla data del sinistro, in base agli indici ISTAT, e cioè al 5.5.98, e, quindi, anno per anno, ed a partire dal 5.5.98 e fino al momento della pubblicazione della presente sentenza, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata, così come indicato in dispositivo.
La somma così liquidata, infine, andrà ripartita tra gli eredi in rappresentazione secondo le norme del diritto ereditario.
6. Sulla domanda di rivalsa e di regresso.
Deve essere, infine, esaminata la domanda “di rivalsa” proposta dalla Controparte_3
e dal nei confronti degli altri obbligati solidali al risarcimento dei danni,
[...] Controparte_4 ossia nei confronti di e del . CP_2 Controparte_5
In particolare, l'Avvocatura, per conto della e per il Controparte_3 [...]
allegando la sussistenza della solidarietà dal lato passivo a tutela del creditore, sostiene che nei CP_8 rapporti interni, le amministrazioni responsabili civili hanno diritto di rivalersi sugli altri coobbligati sulla base della graduazione delle responsabilità.
Tale questione è stata affrontata dalla Cassazione e definita con sentenza n. 35020 del 2022 con cui ha affermato, proprio con riferimento alle circostanze di questo giudizio, che il diritto di rivalsa debba essere esercitato esclusivamente nei confronti del in ragione del rapporto di Controparte_5 immedesimazione sussistente tra persona fisica (il sindaco ) e la pubblica amministrazione. CP_2
Pertanto, la domanda di rivalsa è fondata nei soli confronti del , in considerazione Controparte_5 dei principi richiamati.
Risulterebbe, dunque, superato l'orientamento secondo cui, sebbene la norma di cui all'art. 2055, comma 2, cod. civ. non detti alcuna disciplina del regresso nell'ipotesi di concorso tra responsabili senza colpa e colpevoli, deve riconoscersi che, dovendo escludersi in tal caso la possibilità di ripartire l'onere del risarcimento tra i coobbligati in proporzione della rispettiva colpa e quindi di attribuire al responsabile per fatto altrui (come il datore di lavoro), per definizione estraneo alla produzione dell'evento dannoso, una pagina 9 di 11 qualsiasi parte dell'onere nei rapporti interni col responsabile diretto del fatto dannoso, il responsabile mediato o indiretto, che ha risarcito il danno a cagione della solidarietà verso il danneggiato, potrà esercitare l'azione di regresso, nei confronti dell'autore immediato del danno, per l'intera somma pagata
(Cass. 5 settembre 2005, n. 17763; conforme Cass. 1° dicembre 2016, n. 24567 e 8 ottobre 2008, n. 24802, ma si veda già Cass. 12 febbraio 1982, n. 856).
Dunque, il responsabile indiretto, che ha risarcito il danno in quanto chiamato a rispondere per il rapporto di immedesimazione organica, a cagione della solidarietà verso il danneggiato, non può più esercitare utilmente l'azione di regresso nei confronti dell'autore immediato del danno, bensì nei confronti del responsabile indiretto per il rapporto di immedesimazione sussistente, identificabile nel caso di specie nel Comune di . CP_5
7. Sulla regolamentazione delle spese di lite
Sulle spese del giudizio, vanno liquidate dai convenuti in solido a favore dell'attore secondo soccombenza. Ai fini della liquidazione, va fatta applicazione dei valori minimi di cui al DM 55/14, tenendo conto del decisum, in considerazione della natura delle difese ed applicando i minimi tabellari a cagione della serialità del contenzioso. Considerando la pluralità delle parti, va disposta l'integrazione del
30% per ciascuna parte oltre alla prima ex art 4 co 2 DM 55/14; ma al contempo va disposta la riduzione prevista dal comma 4 del medesimo articolo che recita “Nell'ipotesi in cui, ferma l'identità di posizione processuale dei vari soggetti, la prestazione professionale nei confronti di questi non comporta l'esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto, il compenso altrimenti liquidabile per l'assistenza di un solo soggetto è ridotto in misura non superiore al 30 per cento”.
I minimi tabellari dello scaglione di valore da 260.000 a 520.000 euro ammontano ad € 11.229,00; riducendo tale importo del 30% ex art 4 co 4 Dm 55/14 si perviene alla somma di euro 7.860,00; incrementandola del 30% moltiplicato per 6 parti processuali oltre alla prima si perviene all'importo definitivo di € 22.009,00.
Le spese del giudizio, relativamente al rapporto processuale avente ad oggetto la domanda di regresso, tra e , da una parte, e , dall'altra, Controparte_4 Controparte_3 CP_2 devono essere interamente compensate tra le suindicate parti, in considerazione del carattere complesso delle questioni giuridiche che ne sono sottese ed anche della condotta processuale di , che, rimanendo CP_2 contumace, non ha inteso opporre alcuna resistenza alle domande proposte nei suoi confronti.
Vanno altresì compensate per le medesime ragioni le spese di lite tra il e la da CP_4 CP_3 un lato e il dall'altro. Controparte_5
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dr Gustavo Danise, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così definitivamente provvede: pagina 10 di 11 1) In accoglimento della domanda, liquida a favore della de cuius la somma di € Persona_1
367.634,00 oltre interessi legali e rivalutazione secondo le modalità indicate in motivazione a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale da perdita parentale;
2) per l'effetto, condanna il , la in persona del Controparte_5 Controparte_3
Presidente del Consiglio dei Ministri p.t., il in persona del Ministro p.t. in Controparte_8 solido tra loro, al pagamento in favore dei ricorrenti, iure haereditatis, quali eredi di Persona_1 dell'importo indicato al capo 1);
3) Accoglie la domanda di “rivalsa”, qualificata come domanda di regresso, proposta dalla
[...]
e dal esclusivamente nei confronti del Controparte_3 Controparte_4 CP_5
e, per l'effetto, condanna il a pagare alla
[...] Controparte_5 Controparte_3
in persona del Presidente p.t., e al , in persona del Ministro p.t., le
[...] Controparte_4 intere somme che le suindicate amministrazioni statali pagheranno ai ricorrenti, in forza della presente sentenza a condizione che la ed il Controparte_3 [...]
dimostrino l'integrale pagamento a favore degli attori di quanto previsto nella presente CP_4 sentenza;
4) rigetta la domanda di regresso proposta dalla e dal Controparte_3 [...]
nei confronti di in proprio;
CP_4 CP_2
5) condanna i convenuti, in solido, al pagamento in favore dei ricorrenti delle spese processuali, che liquida in € 22.009,00 per compensi, oltre rimborso spese vive, rimborso spese generali (15%) IVA
e CPA se dovuta, attribuzione ex art. 93 c.p.c.;
6) Compensa le spese del giudizio tra la in persona del Controparte_3
Presidente p.t., il , in persona del Ministro p.t., e Controparte_4 CP_2 CP_5
, relativamente alla proposta domanda di regresso;
[...]
Così deciso in Salerno
08.10.2025
IL GIUDICE
Dr. Gustavo Danise
pagina 11 di 11
All'esito della camera di consiglio tenuta nell'udienza odierna, a seguito della discussione orale, lo scrivente dr. Gustavo Danise pubblica la seguente sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. da ritenersi facente parte integrante del verbale di udienza del 08.10.2025
R E P U B BL I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
- Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del giudice dr. Gustavo Danise, ha emesso la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al numero n. 5579 del R.G. dell'anno 2024 vertente t r a
, nato il [...] a [...], C.F. ; Parte_1 C.F._1
, nata il [...] a [...], C.F.: Parte_2
; , nato il [...] a [...], C.F.: C.F._2 Parte_3
; , nata il [...] a [...], C.F.: C.F._3 Parte_2
; , nato il [...] a [...], C.F.: C.F._4 Parte_4
; , nato il [...] a [...], C.F.: C.F._5 Controparte_1
, nella qualità di eredi della Sig.ra , nata il [...] a C.F._6 Persona_1
CA (NA) e deceduta il 25/05/2011, C.F.: coniuge di C.F._7 Persona_2 nato a [...] il [...] e deceduto il 05/05/1998, rappr.ti e difesi, in virtù di mandato in atti, congiuntamente e disgiuntamente, dall' Avv. PASQUALE RAZZA, nonché dall'Avv. RINO
ARMANO, entrambi appartenenti al Foro di Nola, e con gli stessi elett.te dom.ti in Cicciano (NA) alla Via Roma, 100;
- ricorrenti -
E
Dott. , non costituito CP_2
- Convenuto contumace -
E pagina 1 di 11 (C.F.: e per il (C.F.: Controparte_3 P.IVA_1 Controparte_4
), in persona dei rispettivi legali rapp.ti p.t., entrambi rapp.ti e difesi dall'Avvocatura P.IVA_2
Distrettuale dello Stato di Salerno (C.F.: - P.E.C.: presso P.IVA_3 Email_1 cui, ope legis domiciliano al C.so Vittorio Emanuele, 58.
Nonchè
(c.f. ) in persona del Sindaco e legale rapp.te P.t. Dott. Controparte_5 P.IVA_4 Controparte_6
( ) rapp.to e difeso in virtù di mandato in calce al presente atto dall'avv. Ketura CodiceFiscale_8
IO ( C.F. ) e con lo stesso elettivamente domiciliato in presso Casa C.F._9 CP_5
Comunale alla piazza IV Novembre.
-Convenuti -
OGGETTO: risarcimento danni da reato.
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi, e comparse conclusionali e memorie di replica, da intendersi integralmente richiamati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Riepilogo dei fatti.
Con ricorso ex art 281 decies cpc, gli istanti agivano contro , il , in CP_2 Controparte_5 persona del p.t., il , in persona del Ministro p.t., e la CP_7 Controparte_4 Controparte_3
in persona del Presidente del Consiglio p.t., per sentirli condannare in solido tra loro, al
[...] risarcimento di tutti i danni patiti, nella qualità di eredi di per la perdita del proprio Persona_1 congiunto Persona_2
A sostegno gli attori premettevano che è deceduto in conseguenza degli eventi Persona_2 franosi che hanno interessato il Comune di il 5 maggio 1998; che la moglie si CP_5 Persona_1 costituiva parte civile nel processo penale, durante il quale decedeva. Il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale subito per la perdita del proprio marito è quindi migrato iure hereditatis agli istanti quali eredi di Persona_3
Nel merito evidenziavano che in data 5.5.98 il territorio del Comune di , ove risiedevano con CP_5 la propria famiglia, veniva colpito da una tremenda alluvione che provocava numerose frane che colpirono il centro abitato, causando la morte di 137 persone, tra cui il loro congiunto, che furono travolti da una colata di fango nel loro appartamento, provocandone il decesso per soffocamento;
che per tali fatti era stato promosso procedimento penale, conclusosi con la condanna dell'ing. , Sindaco del CP_2 CP_5
, per quel che nella presente sede rilevava, in solido con i responsabili civili al risarcimento dei danni
[...] in favore delle parti civili costituite da liquidarsi in separata sede, con il riconoscimento di una provvisionale
(cfr. della Corte di Appello di Napoli n. 5996/11; sentenza della Suprema Corte di Cassazione n.
19507/13). pagina 2 di 11 Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio per la e Controparte_3 per il l'Avvocatura di Stato, la quale, pur non contestando la sussistenza del danno Controparte_8 non patrimoniale, contestava l'accertamento nel quantum e contestualmente spiegava domanda di rivalsa nei confronti degli altri obbligati in solido.
Si costituiva in giudizio il , eccependo, in via preliminare, la prescrizione del diritto Controparte_5 al risarcimento del danno, rilevando che l'attore non aveva provveduto a costituirsi parte civile nel processo penale, e chiedendo, sempre in via preliminare, la riunione del presente giudizio agli altri pendenti ed aventi ad oggetto la medesima situazione.
Nel merito, il contestava la ricostruzione dei fatti e delle responsabilità come argomentate CP_5 in sede penale e instava per il rigetto della domanda per il risarcimento dei danni iure hereditatis, evidenziando che parte attrice comunque doveva fornire la prova delle altre voci di danno. Negava, infine, la sussistenza della responsabilità del per i fatti di causa. CP_5
veniva evocato in giudizio ma non si costituiva perché rimaneva contumace. CP_2
2. Sulle questioni ed eccezioni preliminari.
Preliminarmente va rigettata l'eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento del danno.
Dall'esame della sentenza n. 5996/2011 emessa dalla Corte di Appello di Napoli si evince che Per_1
(deceduta nelle more del processo, trasmettendo il proprio diritto risarcitorio pro quota agli istanti)
[...] figura tra le costituite parti civili. L'atto di costituzione di parte civile ha interrotto il termine di prescrizione che è rimasto sospeso durante la pendenza del processo penale. La sentenza di condanna, una volta divenuta definitiva, ha effetti di giudicato sulla azione civile;
e gli attori hanno nuovamente interrotto la prescrizione del diritto al risarcimento danni proponendo l'odierno giudizio.
3. Sulla responsabilità per fatto illecito di e degli Enti quali responsabili civili. La sentenza penale di CP_2 condanna.
Passando al merito della controversia, come risulta dall'allegazione dell'attore e dalla produzione documentale, , all'epoca Sindaco del Comune , ufficiale di governo e rappresentante CP_2 CP_5 dell'autorità locale della protezione civile veniva condannato con sentenza penale, divenuta irrevocabile in data 26.3.13, alla pena di reclusione di anni 5 ed al risarcimento dei danni, in solido con la
[...]
il ed il , in favore delle costituite parti civili, Controparte_3 Controparte_8 Controparte_5 da liquidarsi in separata sede, con riconoscimento di una provvisionale di € 30.000,00. In particolare, nel capo di imputazione era contestato al , quale Sindaco p.t. del comune di , di aver cagionato per CP_2 CP_5 colpa la morte di 137 persone, tutte nominativamente indicate nel capo di imputazione, non valutando nella loro oggettiva gravità gli eventi catastrofici che si verificavano nel comune di il giorno CP_5
5\5\1998, dalle ore 16,00 alle ore 24,00, e che erano connessi a frane e inondazioni, con ripetuti fenomeni di “colata rapida”, che interessavano le frazioni di Curti ed Episcopio e le località S. Vito, S. Erasmo, pagina 3 di 11 Quattrofuni e Fosso Lupara, e, che, a causa del progressivo smottamento di parti del versante meridionale della dorsale montuosa sovrastante il territorio abitato di , provocavano distruzione e seppellimento CP_5 di abitazioni ed altri manufatti, con decesso delle persone che vi si trovavano in loco. La colpa addebitata a consisteva nella inosservanza delle regole di comune esperienza, prudenza e diligenza e di leggi e CP_2 regolamenti, in particolare, del Piano di Protezione Civile per il comune di , approvato con delibera CP_5 del 12\7\1995, con relativa mappa dei rischi, nella quale quello derivante da alluvioni, frane e valanghe veniva ritenuto di “alto grado”, nonché dell'art. 15, commi 3 e 4, legge 225/1992 e relativa direttiva applicativa Presidenza Consiglio Ministri-Dipartimento Protezione Civile del dicembre 1996. In particolare, si contestava al di aver omesso di dare tempestivamente il segnale di allarme alla popolazione;
di aver CP_2 omesso di disporre l'evacuazione delle persone residente nelle zone a rischio;
di aver omesso di convocare ed insediare tempestivamente il comitato locale per la protezione civile;
di aver omesso di dare tempestivo e congruo allarme alla Prefettura di Salerno;
inoltre, di aver fornito alla popolazione in pericolo notizie imprudentemente rassicuranti sulla emergenza in atto, diffondendo due appelli televisivi con i quali invitava i cittadini a restare nelle proprie abitazioni, facendo, così, ritenere che la situazione fosse sotto controllo ed inesistente il pericolo. La sentenza di condanna di per le condotte sopra indicate, pronunciata dalla CP_2
Corte di Appello di Napoli in data 20\12\2011, depositata in data 16\3\2012, veniva confermata dalla
Corte di Cassazione con sentenza n. 19507/2013 del 26.3.2013. La sentenza penale di condanna, divenuta irrevocabile, accertava che in data 5/5/1998 dalla montagna denominata Pizzo d'Alvano, situata a confine tra le province di Avellino e Salerno, scendevano numerose colate rapide di fango che investivano i territori dei comuni di Siano, , e . Fu soprattutto quest'ultimo comune ad essere CP_9 CP_10 CP_5 maggiormente colpito da tale evento catastrofico, che si protrasse, con quattordici colate di fango, dalle ore
16,15 alle ore 23,45/23,50, provocando la morte di n. 137 persone, oltre al crollo, totale o parziale, degli edifici, sia in cemento che in muratura, tra cui un padiglione dell'ospedale “Villa Malta”. Non è in discussione che la causa materiale della morte delle n. 137 persone, nominativamente indicate nella sentenza di condanna, fosse riconducibile alle colate di fango scese dal monte Pizzo d'Alvano in quel tragico giorno;
non è in discussione che le colate di fango provocarono il crollo di alcuni edifici, da cui derivò la morte degli occupanti e delle persone investite dalle colate, mentre si trovavano nei luoghi invasi dal fango. Le colate erano state provocate dallo scioglimento, ad opera di precipitazioni di pioggia intensissime e durate diverse giorni, dei sedimenti di origine vulcanica formatisi sulla montagna e poggianti su un substrato solido di roccia calcarea;
i sedimenti, imbevuti di acqua, avevano cominciato a sciogliersi e a scivolare verso valle, acquistando sempre maggiore velocità a causa della ripidità dei pendii.
Nella motivazione della sentenza di condanna si sottolinea che nel sistema delineato dalla legge
24/2/1992, n. 225, al sindaco, quale autorità locale di protezione civile e nell'ambito del territorio comunale, compete la gestione dell'emergenza provocata da eventi naturali o connessi con l'attività pagina 4 di 11 dell'uomo, di calamità naturali o catastrofi;
se questi eventi non possono essere fronteggiati con mezzi a disposizione del comune, il sindaco chiede l'intervento di mezzi e strutture al prefetto, che adotta i provvedimenti di competenza coordinandoli con quelli del sindaco, le cui attribuzione hanno natura concorrente con quelle del prefetto che ne ha la direzione;
- nel caso di eventi calamitosi che non possono essere fronteggiati con i mezzi a disposizione del – e fino a quando il prefetto non abbia CP_5 concretamente assunto la direzione dei servizi di emergenza – il sindaco mantiene integri i suoi poteri e gli obblighi di gestione dell'emergenza ed, in particolare, quelli di allertamento ed evacuazione delle popolazioni che si trovino nelle zone a rischio, indipendentemente dall'esistenza di una situazione di urgenza che, comunque, doveva ritenersi sussistente nel caso di specie.
Nel caso di specie – come accertato nella sentenza penale di condanna della Corte di Appello di
Napoli – era emersa l'assenza d'iniziativa della Prefettura, anche nelle ore successive alla comunicazione a mezzo fax delle ore 20.47, inviato dal , fino a quando, dopo la mezzanotte, furono inviati Controparte_5 due elicotteri, peraltro, uno dei quali non abilitato al volo notturno. In assenza di un intervento concreto della Prefettura, sia esso causato da una inefficienza della stessa o da una ritardata informazione proveniente dal comune di , il sindaco non poteva ritenersi assolutamente sollevato dall'attuare CP_5 CP_2 quanto necessario per fronteggiare la situazione di emergenza.
La Corte di Appello di Napoli, nella sentenza penale di condanna, allorquando affrontava la questione di accertare se gli eventi morte fossero evitabili con una condotta diligente del Sindaco, agente modello, ispirata al rispetto delle regole specifiche della materia della Protezione Civile, affermava che l'unica condotta salvifica consisteva, nel caso di specie, nella evacuazione delle zone maggiormente a rischio previo allertamento della popolazione ivi residente (cfr., sentenza della Corte di Appello di Napoli, pag. 61).
Il sindaco , invece, non solo non si rendeva conto tempestivamente della situazione di CP_2 pericolo che si andava a delineare nonostante i primi segnali (pioggia persistente da più giorni, flussi di fango già verificatisi nelle prime ore del pomeriggio, rumori provenienti dalla montagna, da valutare unitamente alle caratteristiche geologiche del terreno e all'inclinazione dei versanti), ma non poneva in essere alcuna delle condotte specificamente previste dal piano di protezione civile per prevenire gli eventi, in quanto ometteva di allertare la popolazione e di disporne l'evacuazione ed, anzi, inviava alla cittadinanza avvisi tranquillizzanti in contrasto con la necessità che la stessa fosse resa edotta della reale situazione di pericolo (cfr., sentenza della Corte di Appello di Napoli, pag. 61).
La Corte di Appello di Napoli accertava ancora che la prevedibilità degli eventi più catastrofici andava collocata temporalmente già in orario tra le 16.00 e le 17.30, sicché il Sindaco avrebbe dovuto CP_2 disporre l'evacuazione delle zone a rischio;
diversamente – si afferma nella sentenza di condanna della
Corte di Appello di Napoli - aveva tenuto una condotta omissiva colpevole caratterizzata da imprudenza e pagina 5 di 11 negligenza e, soprattutto, dalla non osservanza delle regole specifiche della protezione civile, mantenendo sin dall'inizio un comportamento attendista rispetto all'evolversi degli eventi e non ponendo in essere quei comportamenti salvifici richiesti dalle circostanze e dalle procedure di protezione civile.
Alla declaratoria di responsabilità penale dell'imputato conseguiva la condanna dello stesso e dei responsabili civili, Presidente del Consiglio dei Ministri p.t., e Controparte_11 Controparte_12
, in solido tra loro, al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili, da liquidarsi in
[...] separate sede, nonché al pagamento di una somma a titolo di provvisionale quantificata in € 30.000,00, immediatamente esecutiva, in favore delle parti civili che ne avevano fatto richiesta.
Non è revocabile in dubbio che la sentenza penale pronunciata dalla Corte di Appello di Napoli in data 20\12\2011, divenuta irrevocabile, che accertava la responsabilità penale del per la morte di n. CP_2
137 persone - tra cui il congiunto degli odierni attori.
4. Il risarcimento dei danni da perdita parentale. Cenni generali e principi giurisprudenziali.
Oggetto del presente giudizio è, quindi, la mera liquidazione dei danni non patrimoniali subiti dall'attrice a seguito delle perdite parentali causate dalle condotte colpose per cui il , sindaco del CP_2 comune di , è stato ritenuto colpevole e condannato. CP_5
In dettaglio, gli attori lamentano il danno non patrimoniale, per la c.d. lesione parentale subito dalla loro dante causa, per la morte del proprio coniuge, così subendo una “mutilazione Persona_1 relazionale”.
In linea generale, la giurisprudenza evidenzia il carattere plurioffensivo dell'illecito che determina la perdita definitiva o la lesione di una persona cara: tale fatto lede contemporaneamente, ed in via immediata e diretta, l'incolumità personale della vittima e il diritto dei suoi cari all'intangibilità della sfera degli affetti e alla libera esplicazione della propria personalità in famiglia. L'evento morte incide su due prerogative essenziali dei parenti. In primo luogo, rileva la lesione inferta all'integrità familiare ed alla rete di relazioni affettive che all'interno della famiglia si creano e fortificano. Sotto un diverso profilo, risulta intaccato il bene della solidarietà familiare, che si traduce nel reciproco affidamento e nello scambievole supporto che ogni membro della compagine familiare offre agli altri. Trattasi di valori di rilievo costituzionale, alla luce di quanto sancito dagli artt. 2,3,29 e 30 della Costituzione, i quali costituiscono la fonte normativa, insieme all'art. 2059 c.c., della tutela risarcitoria. L'uccisione di un congiunto legittima i parenti non solo ad agire iure proprio (cioè per la lesione personale subita dagli stessi parenti), ma anche iure ereditatis, per i danni subiti dal congiunto), se ne ricorrono i presupposti.
Giova ricordare, che il fatto illecito, costituito dalla uccisione del congiunto, dà luogo ad un danno non patrimoniale presunto, consistente nella perdita del rapporto parentale, allorché colpisce soggetti legati da uno stretto vincolo di parentela, la cui estinzione lede il diritto all'intangibilità della sfera degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà che caratterizza la vita familiare nucleare. Perché, invece, possa pagina 6 di 11 ritenersi risarcibile la lesione del rapporto parentale subita da soggetti estranei a tale ristretto nucleo familiare (quali i nonni, i nipoti, il genero, o la nuora) è necessario che sussista una situazione di convivenza, in quanto connotato minimo attraverso cui si esteriorizza l'intimità delle relazioni di parentela, anche allargate, contraddistinte da reciproci legami affettivi, pratica della solidarietà e sostegno economico, solo in tal modo assumendo rilevanza giuridica il collegamento tra danneggiato primario e secondario, nonché la famiglia intesa come luogo in cui si esplica la personalità di ciascuno, ai sensi dell'art. 2 Cost. (cfr.
Cass. n. 4253 del 16\3\2012).
La rigidità di quest'orientamento sul requisito della convivenza è stato successivamente rimeditato dagli ritenendolo non più presupposto per l'accesso al risarcimento dei parenti non stretti, ma Parte_5 quale elemento di valutazione, di conferma dell'intensità del vincolo affettivo. In tal senso si è espressa la
Cassazione in sentenza n. 21230 del 20/10/2016 “In caso di domanda di risarcimento del danno non patrimoniale
"da uccisione", proposta "iure proprio" dai congiunti dell'ucciso, questi ultimi devono provare la effettività e la consistenza della relazione parentale, rispetto alla quale il rapporto di convivenza non assurge a connotato minimo di esistenza, ma può costituire elemento probatorio utile a dimostrarne l'ampiezza e la profondità, e ciò anche ove l'azione sia proposta dal nipote per la perdita del nonno;
infatti, non essendo condivisibile limitare la "società naturale", cui fa riferimento l'art. 29 Cost., all'ambito ristretto della sola cd. "famiglia nucleare", il rapporto nonni-nipoti non può essere ancorato alla convivenza, per essere ritenuto giuridicamente qualificato e rilevante, escludendo automaticamente, nel caso di non sussistenza della stessa, la possibilità per tali congiunti di provare in concreto l'esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto” ed in Ordinanza n. 29332 del 07/12/2017 “In tema di domanda di risarcimento del danno non patrimoniale "da uccisione", proposta "iure proprio" dai congiunti dell'ucciso, questi ultimi devono provare l'effettività e la consistenza della relazione parentale, rispetto alla quale il rapporto di convivenza non assurge a connotato minimo di esistenza, ma può costituire elemento probatorio utile a dimostrarne l'ampiezza e la profondità, e ciò anche ove l'azione sia proposta dal nipote per la perdita del nonno;
infatti, poiché la "società naturale", cui fa riferimento l'art. 29 Cost., non è limitata alla cd. "famiglia nucleare", il rapporto tra nonni e nipoti, per essere ritenuto giuridicamente qualificato e rilevante, non può essere ancorato alla convivenza, escludendo automaticamente, in caso di insussistenza della stessa, la possibilità per tali congiunti di provare l'esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto”.
Diversamente, non vi sono margini di accesso al risarcimento per soggetti che non presentano legami di sangue o legami parentali intensi con i deceduti (come la cognata, lo zio non di sangue, i cugini), non conviventi, ritenendo lo scrivente Tribunale di valorizzare soltanto i legami di sangue che, a prescindere dalla convivenza, si fossero caratterizzati per l'intensità dell'affetto reciproco e della solidarietà familiare.
Applicando tali principi al caso di specie, merita certamente accoglimento la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale in favore di per la perdita del proprio coniuge dal Persona_1 quale non è stato dedotto essere legalmente separata al momento del fatto. Il rapporto di coniugio di lunga pagina 7 di 11 data (quale si presume dall'età della vittima primaria e secondaria) lascia presumere un vincolo affettivo solido, duraturo che è stato brutalmente interrotto dal fatto illecito accertato in sede penale;
il decesso del ha privato improvvisamente la sig.ra dell'affetto e della presenza del compagno di una Per_2 Per_1 vita.
5. Sulla quantificazione del danno. Applicazione delle tabelle milanesi.
Passando ora alla quantificazione del danno risarcibile, lo scrivente Tribunale, in mancanza di una normativa di settore, ritiene di potere applicare le Tabelle di Milano. Secondo la più recente giurisprudenza della Suprema Corte (si veda Cass. civ. n. 33005/21 e 26300/21) “al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale dovrebbe essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti, che preveda, oltre l'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella”; principio di diritto cui l'intestato Tribunale intende adeguarsi, anche perché la versione aggiornata delle Tabella di Milano, ed 2022, prevede un sistema a punti che, comunque, si muove nella forbice dei valori in precedenza indicati.
I parametri di riferimento saranno dunque l'età del danneggiato e l'età delle vittime, il grado di parentela, l'autonomia e la presenza di nuclei familiari propri, la presenza di una frequentazione continua delle parti.
Ciò posto il danno subito va liquidato con riferimento al rapporto tra nonni e nipote con il ricorso alla Tabella di Milano, aggiornata al 2024 che appare rispondente alle peculiarità della fattispecie concreta in esame.
Ne segue che, in applicazione delle tabelle di Milano (specifiche per la perdita di un germano), aggiornate da ultimo nel 2024, la liquidazione del danno in favore di per la perdita del Persona_1 proprio marito viene calcolata nel modo che segue: abella di riferimento: 2024
Valore del Punto Base: € 3.911,00
Punti in base all'età del congiunto: 16
Punti in base all'età della vittima: 16
Punti per convivenza tra congiunto e vittima: 16
Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 16
Punti per qualità/intensità della relazione (valore massimo): 30
Punti totali riconosciuti: 94 pagina 8 di 11 IMPORTO del RISARCIMENTO € 367.634,00.
Tale voce di danno deve ritenersi comprensivo anche del danno cd. morale soggettivo, in ottica meramente descrittiva, somma già liquidata all'attualità, non sussistendo ulteriori elementi emersi nel corso del processo che possano giustificare un'ulteriore personalizzazione rispetto a quella cd. “standard” delle tabelle di Milano.
Tale somma viene liquidata all'attualità e, in quanto debito di valore, su di essa dovranno essere calcolati gli interessi sulla somma devalutata alla data del sinistro (05/05/1998) e annualmente rivalutata fino alla data di pubblicazione della presente sentenza (Cass. Sent. n. 25734/08; Cass. S.U. Sent. n.
1712/1995). Ne consegue che i convenuti in solido tra loro dovranno corrispondere altresì in favore di parte attrice gli interessi al tasso legale inizialmente calcolato sull'importo devalutato alla data del sinistro, in base agli indici ISTAT, e cioè al 5.5.98, e, quindi, anno per anno, ed a partire dal 5.5.98 e fino al momento della pubblicazione della presente sentenza, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata, così come indicato in dispositivo.
La somma così liquidata, infine, andrà ripartita tra gli eredi in rappresentazione secondo le norme del diritto ereditario.
6. Sulla domanda di rivalsa e di regresso.
Deve essere, infine, esaminata la domanda “di rivalsa” proposta dalla Controparte_3
e dal nei confronti degli altri obbligati solidali al risarcimento dei danni,
[...] Controparte_4 ossia nei confronti di e del . CP_2 Controparte_5
In particolare, l'Avvocatura, per conto della e per il Controparte_3 [...]
allegando la sussistenza della solidarietà dal lato passivo a tutela del creditore, sostiene che nei CP_8 rapporti interni, le amministrazioni responsabili civili hanno diritto di rivalersi sugli altri coobbligati sulla base della graduazione delle responsabilità.
Tale questione è stata affrontata dalla Cassazione e definita con sentenza n. 35020 del 2022 con cui ha affermato, proprio con riferimento alle circostanze di questo giudizio, che il diritto di rivalsa debba essere esercitato esclusivamente nei confronti del in ragione del rapporto di Controparte_5 immedesimazione sussistente tra persona fisica (il sindaco ) e la pubblica amministrazione. CP_2
Pertanto, la domanda di rivalsa è fondata nei soli confronti del , in considerazione Controparte_5 dei principi richiamati.
Risulterebbe, dunque, superato l'orientamento secondo cui, sebbene la norma di cui all'art. 2055, comma 2, cod. civ. non detti alcuna disciplina del regresso nell'ipotesi di concorso tra responsabili senza colpa e colpevoli, deve riconoscersi che, dovendo escludersi in tal caso la possibilità di ripartire l'onere del risarcimento tra i coobbligati in proporzione della rispettiva colpa e quindi di attribuire al responsabile per fatto altrui (come il datore di lavoro), per definizione estraneo alla produzione dell'evento dannoso, una pagina 9 di 11 qualsiasi parte dell'onere nei rapporti interni col responsabile diretto del fatto dannoso, il responsabile mediato o indiretto, che ha risarcito il danno a cagione della solidarietà verso il danneggiato, potrà esercitare l'azione di regresso, nei confronti dell'autore immediato del danno, per l'intera somma pagata
(Cass. 5 settembre 2005, n. 17763; conforme Cass. 1° dicembre 2016, n. 24567 e 8 ottobre 2008, n. 24802, ma si veda già Cass. 12 febbraio 1982, n. 856).
Dunque, il responsabile indiretto, che ha risarcito il danno in quanto chiamato a rispondere per il rapporto di immedesimazione organica, a cagione della solidarietà verso il danneggiato, non può più esercitare utilmente l'azione di regresso nei confronti dell'autore immediato del danno, bensì nei confronti del responsabile indiretto per il rapporto di immedesimazione sussistente, identificabile nel caso di specie nel Comune di . CP_5
7. Sulla regolamentazione delle spese di lite
Sulle spese del giudizio, vanno liquidate dai convenuti in solido a favore dell'attore secondo soccombenza. Ai fini della liquidazione, va fatta applicazione dei valori minimi di cui al DM 55/14, tenendo conto del decisum, in considerazione della natura delle difese ed applicando i minimi tabellari a cagione della serialità del contenzioso. Considerando la pluralità delle parti, va disposta l'integrazione del
30% per ciascuna parte oltre alla prima ex art 4 co 2 DM 55/14; ma al contempo va disposta la riduzione prevista dal comma 4 del medesimo articolo che recita “Nell'ipotesi in cui, ferma l'identità di posizione processuale dei vari soggetti, la prestazione professionale nei confronti di questi non comporta l'esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto, il compenso altrimenti liquidabile per l'assistenza di un solo soggetto è ridotto in misura non superiore al 30 per cento”.
I minimi tabellari dello scaglione di valore da 260.000 a 520.000 euro ammontano ad € 11.229,00; riducendo tale importo del 30% ex art 4 co 4 Dm 55/14 si perviene alla somma di euro 7.860,00; incrementandola del 30% moltiplicato per 6 parti processuali oltre alla prima si perviene all'importo definitivo di € 22.009,00.
Le spese del giudizio, relativamente al rapporto processuale avente ad oggetto la domanda di regresso, tra e , da una parte, e , dall'altra, Controparte_4 Controparte_3 CP_2 devono essere interamente compensate tra le suindicate parti, in considerazione del carattere complesso delle questioni giuridiche che ne sono sottese ed anche della condotta processuale di , che, rimanendo CP_2 contumace, non ha inteso opporre alcuna resistenza alle domande proposte nei suoi confronti.
Vanno altresì compensate per le medesime ragioni le spese di lite tra il e la da CP_4 CP_3 un lato e il dall'altro. Controparte_5
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dr Gustavo Danise, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così definitivamente provvede: pagina 10 di 11 1) In accoglimento della domanda, liquida a favore della de cuius la somma di € Persona_1
367.634,00 oltre interessi legali e rivalutazione secondo le modalità indicate in motivazione a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale da perdita parentale;
2) per l'effetto, condanna il , la in persona del Controparte_5 Controparte_3
Presidente del Consiglio dei Ministri p.t., il in persona del Ministro p.t. in Controparte_8 solido tra loro, al pagamento in favore dei ricorrenti, iure haereditatis, quali eredi di Persona_1 dell'importo indicato al capo 1);
3) Accoglie la domanda di “rivalsa”, qualificata come domanda di regresso, proposta dalla
[...]
e dal esclusivamente nei confronti del Controparte_3 Controparte_4 CP_5
e, per l'effetto, condanna il a pagare alla
[...] Controparte_5 Controparte_3
in persona del Presidente p.t., e al , in persona del Ministro p.t., le
[...] Controparte_4 intere somme che le suindicate amministrazioni statali pagheranno ai ricorrenti, in forza della presente sentenza a condizione che la ed il Controparte_3 [...]
dimostrino l'integrale pagamento a favore degli attori di quanto previsto nella presente CP_4 sentenza;
4) rigetta la domanda di regresso proposta dalla e dal Controparte_3 [...]
nei confronti di in proprio;
CP_4 CP_2
5) condanna i convenuti, in solido, al pagamento in favore dei ricorrenti delle spese processuali, che liquida in € 22.009,00 per compensi, oltre rimborso spese vive, rimborso spese generali (15%) IVA
e CPA se dovuta, attribuzione ex art. 93 c.p.c.;
6) Compensa le spese del giudizio tra la in persona del Controparte_3
Presidente p.t., il , in persona del Ministro p.t., e Controparte_4 CP_2 CP_5
, relativamente alla proposta domanda di regresso;
[...]
Così deciso in Salerno
08.10.2025
IL GIUDICE
Dr. Gustavo Danise
pagina 11 di 11