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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 09/04/2025, n. 756 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 756 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice Mariarosaria Iovine, ha pronunciato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 4994/2023 cui è stata riunita quella di ATPO n. R.G. n.
10615/2019 vertente
TRA
, nata a [...] il dì 29/12/1965, elett.te dom.ta in S. Maria a Vico Parte_1
(CE) alla Via Appia n. 75/81, presso lo Studio dell'Avv. Antonio PASCARELLA che la rapp.ta e difende in virtù di procura in calce al ricorso
RICORRENTE
CONTRO
in persona del Presidente legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, con domicilio eletto in Caserta presso l'Ufficio legale della Sede di Via Arena Località San Benedetto, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Ida Verrengia, Itala
De Benedictis, Luca Cuzzupoli, Nicola Fumo e Davide Catalano, giusta procura generale alle liti in atti
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 28.7.2023, la parte ricorrente in epigrafe indicata conveniva dinanzi a questo Giudice l' , contestando le conclusioni rese dal CTU all'esito del procedimento CP_1
per ATP iscritto al n. 10615/2019 R.G., deducendo che gli stati patologici denunciati le davano diritto alle provvidenze richieste. Tanto premesso, concludeva per l'accertamento della sussistenza del requisito sanitario necessario ai fini del riconoscimento dell'assegno mensile di invalidità, pensione di inabilità nonché la sussistenza delle condizioni di cui al comma 3 dell'art. 3 l. 104/1992, con vittoria di spese di lite e attribuzione. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva il convenuto eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità del ricorso non sussistendo specifiche contestazioni e, nel merito, l'infondatezza.
Disposta la riunione al presente procedimento di quello di ATPO e ritenuta la necessità, è stata disposta la chiamata a chiarimenti del CTU. All'esito dei chiarimenti resi dal CTU, ritenuta la causa matura per la decisione, è pronunciata la seguente sentenza.
Preliminarmente va affermata l'ammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 445 bis commi 4
e 6 c.p.c.
Infatti, nel caso in esame, con decreto, comunicato il 19.6.2023, veniva assegnato il termine di 30 giorni per la manifestazione del dissenso avverso le conclusioni rese dal CTU. La dichiarazione di dissenso è stata tempestivamente depositata il 15.7.2023. Il ricorso è stato depositato il giorno 28.07.2023.
L'art. 445 bis c.p.c. prevede che nella fase di opposizione all'ATP, la parte ricorrente debba contestare le conclusioni del CTU, a pena di inammissibilità. Più precisamente, il ricorso deve contenere l'esplicitazione dei vizi e delle omissioni della consulenza e le ragioni per le quali si ritiene che i vizi dedotti ovvero le omissioni abbiano inciso sulle risultanze e le conclusioni della consulenza tecnica, in considerazione della natura impugnatoria del giudizio e dell'oggetto del giudizio limitato all'accertamento del requisito sanitario (cfr. in tal senso tra le altre Cass. 9755/2019).
Ebbene, nel ricorso introduttivo parte opponente ha dedotto l'erroneità delle risultanze peritali per la non corretta valutazione dell'incidenza di talune patologie sulla capacità della ricorrente nonché per l'omessa valutazione di cardiopatia sclero-ipertensiva in ipertensione arteriosa II-III stadio NHYA. Il CTU sarebbe così pervenuto ad una classificazione ed una valutazione della gravità inferiore rispetto a quanto documentato.
Pertanto, ritenuta l'ammissibilità dei rilievi formulati ed acquisita la documentazione prodotta nella presente fase del giudizio rilevante ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c., si è ritenuto necessario procedere ad ulteriori approfondimenti (sul punto cfr. Cass., 10/03/2006
n. 5277; Cass., 10/11/2011n. 23413).
Convocato a chiarimenti il CTU nominato nella fase di ATP, quest'ultimo, valutata la documentazione sanitaria acquisita agli atti del presente giudizio, ha concluso per il riconoscimento dell'invalidità in misura pari al 79% con decorrenza da luglio 2023, in ragione della diagnosi di cardiopatia ipertensiva riconducibile alla classe Funzionale NYHA
I.
Il consulente, pur confermando il giudizio reso in sede di ATPO, ha rilevato che dalla documentazione sanitaria prodotta nel presente giudizio risulta la sussistenza di un'ulteriore patologia, quale la cardiopatia ipertensiva, rispetto a quelle già caratterizzanti il quadro patologico della ricorrente e già riconosciute in sede di ATPO.
Ha precisato che la stessa alla luce della documentazione specialistica, ma in assenza di un esame obiettivo, è da ricondursi, ad una prima classe NYHA e non anche ad una più grave classe NYHA.
Quindi, l'ausiliario ha motivato le diverse conclusioni rassegnate in sede di opposizione alla luce della documentazione in atti dalla quale è desumibile un successivo peggioramento delle condizioni di salute della ricorrente per l'insorgenza di tale patologia.
In ordine alla decorrenza, ha precisato che la stessa può essere fissata nel luglio 2023, periodo nel quale risale il certificato medico cardiologico sulla base del quale è stata diagnosticata la cardiopatia ipertensiva, ma che non è possibile retrodatare ulteriormente il riconoscimento del requisito sanitario in quanto al momento dell'esame obiettivo nell'ottobre del 2022 non vi era alcuna evidenza di tale patologia.
In sintesi, ha ritenuto di poter riconoscere la sussistenza del requisito sanitario nella misura del 79% a decorrere dal luglio 2023.
Con riguardo al requisito sanitario ai fini del riconoscimento dello status di portatrice di handicap con connotazione di gravità, ha confermato l'insussistenza delle condizioni di cui al comma 1.
La domanda è quindi parzialmente fondata e deve, pertanto, essere accolta alla stregua delle conclusioni rese dal CTU nel presente giudizio a cui si ritiene di fare affidamento in quanto traggono origine da un'attenta valutazione della documentazione prodotta e sono sorrette da valide considerazioni medico-legali oltre che corrette sotto il profilo logico. Infatti, la citata consulenza, non contestata specificamente del resto dalle difese delle parti, appare esaustiva e congruamente motivata nella ricostruzione delle condizioni di salute della ricorrente, logica nelle argomentazioni e, pertanto, condivisibile nelle conclusioni cui perviene.
In conclusione, il ricorso va accolto per quanto di ragione e, per l'effetto, va accertato che la ricorrente è invalida nella misura del 79% dal luglio 2023. Le spese di lite, considerato il riconoscimento del requisito sanitario successivamente al ricorso in opposizione e in ragione del parziale accoglimento, si compensano integralmente.
CP_ Le spese di consulenza tecnica sono a carico dell' e si liquidano come da separato decreto emesso in pari data.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, così provvede:
a) accoglie parzialmente il ricorso in opposizione e, per l'effetto, dichiara invalida nella misura del 79%;
b) compensa tra le parti le spese di lite;
c) pone le spese di CTU a carico dell' , come da separato decreto emesso in pari data. CP_1
Santa Maria Capua Vetere, il 9.4.2025
Manda alla cancelleria per le comunicazioni.
Il Giudice
Mariarosaria Iovine
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice Mariarosaria Iovine, ha pronunciato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 4994/2023 cui è stata riunita quella di ATPO n. R.G. n.
10615/2019 vertente
TRA
, nata a [...] il dì 29/12/1965, elett.te dom.ta in S. Maria a Vico Parte_1
(CE) alla Via Appia n. 75/81, presso lo Studio dell'Avv. Antonio PASCARELLA che la rapp.ta e difende in virtù di procura in calce al ricorso
RICORRENTE
CONTRO
in persona del Presidente legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, con domicilio eletto in Caserta presso l'Ufficio legale della Sede di Via Arena Località San Benedetto, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Ida Verrengia, Itala
De Benedictis, Luca Cuzzupoli, Nicola Fumo e Davide Catalano, giusta procura generale alle liti in atti
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 28.7.2023, la parte ricorrente in epigrafe indicata conveniva dinanzi a questo Giudice l' , contestando le conclusioni rese dal CTU all'esito del procedimento CP_1
per ATP iscritto al n. 10615/2019 R.G., deducendo che gli stati patologici denunciati le davano diritto alle provvidenze richieste. Tanto premesso, concludeva per l'accertamento della sussistenza del requisito sanitario necessario ai fini del riconoscimento dell'assegno mensile di invalidità, pensione di inabilità nonché la sussistenza delle condizioni di cui al comma 3 dell'art. 3 l. 104/1992, con vittoria di spese di lite e attribuzione. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva il convenuto eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità del ricorso non sussistendo specifiche contestazioni e, nel merito, l'infondatezza.
Disposta la riunione al presente procedimento di quello di ATPO e ritenuta la necessità, è stata disposta la chiamata a chiarimenti del CTU. All'esito dei chiarimenti resi dal CTU, ritenuta la causa matura per la decisione, è pronunciata la seguente sentenza.
Preliminarmente va affermata l'ammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 445 bis commi 4
e 6 c.p.c.
Infatti, nel caso in esame, con decreto, comunicato il 19.6.2023, veniva assegnato il termine di 30 giorni per la manifestazione del dissenso avverso le conclusioni rese dal CTU. La dichiarazione di dissenso è stata tempestivamente depositata il 15.7.2023. Il ricorso è stato depositato il giorno 28.07.2023.
L'art. 445 bis c.p.c. prevede che nella fase di opposizione all'ATP, la parte ricorrente debba contestare le conclusioni del CTU, a pena di inammissibilità. Più precisamente, il ricorso deve contenere l'esplicitazione dei vizi e delle omissioni della consulenza e le ragioni per le quali si ritiene che i vizi dedotti ovvero le omissioni abbiano inciso sulle risultanze e le conclusioni della consulenza tecnica, in considerazione della natura impugnatoria del giudizio e dell'oggetto del giudizio limitato all'accertamento del requisito sanitario (cfr. in tal senso tra le altre Cass. 9755/2019).
Ebbene, nel ricorso introduttivo parte opponente ha dedotto l'erroneità delle risultanze peritali per la non corretta valutazione dell'incidenza di talune patologie sulla capacità della ricorrente nonché per l'omessa valutazione di cardiopatia sclero-ipertensiva in ipertensione arteriosa II-III stadio NHYA. Il CTU sarebbe così pervenuto ad una classificazione ed una valutazione della gravità inferiore rispetto a quanto documentato.
Pertanto, ritenuta l'ammissibilità dei rilievi formulati ed acquisita la documentazione prodotta nella presente fase del giudizio rilevante ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c., si è ritenuto necessario procedere ad ulteriori approfondimenti (sul punto cfr. Cass., 10/03/2006
n. 5277; Cass., 10/11/2011n. 23413).
Convocato a chiarimenti il CTU nominato nella fase di ATP, quest'ultimo, valutata la documentazione sanitaria acquisita agli atti del presente giudizio, ha concluso per il riconoscimento dell'invalidità in misura pari al 79% con decorrenza da luglio 2023, in ragione della diagnosi di cardiopatia ipertensiva riconducibile alla classe Funzionale NYHA
I.
Il consulente, pur confermando il giudizio reso in sede di ATPO, ha rilevato che dalla documentazione sanitaria prodotta nel presente giudizio risulta la sussistenza di un'ulteriore patologia, quale la cardiopatia ipertensiva, rispetto a quelle già caratterizzanti il quadro patologico della ricorrente e già riconosciute in sede di ATPO.
Ha precisato che la stessa alla luce della documentazione specialistica, ma in assenza di un esame obiettivo, è da ricondursi, ad una prima classe NYHA e non anche ad una più grave classe NYHA.
Quindi, l'ausiliario ha motivato le diverse conclusioni rassegnate in sede di opposizione alla luce della documentazione in atti dalla quale è desumibile un successivo peggioramento delle condizioni di salute della ricorrente per l'insorgenza di tale patologia.
In ordine alla decorrenza, ha precisato che la stessa può essere fissata nel luglio 2023, periodo nel quale risale il certificato medico cardiologico sulla base del quale è stata diagnosticata la cardiopatia ipertensiva, ma che non è possibile retrodatare ulteriormente il riconoscimento del requisito sanitario in quanto al momento dell'esame obiettivo nell'ottobre del 2022 non vi era alcuna evidenza di tale patologia.
In sintesi, ha ritenuto di poter riconoscere la sussistenza del requisito sanitario nella misura del 79% a decorrere dal luglio 2023.
Con riguardo al requisito sanitario ai fini del riconoscimento dello status di portatrice di handicap con connotazione di gravità, ha confermato l'insussistenza delle condizioni di cui al comma 1.
La domanda è quindi parzialmente fondata e deve, pertanto, essere accolta alla stregua delle conclusioni rese dal CTU nel presente giudizio a cui si ritiene di fare affidamento in quanto traggono origine da un'attenta valutazione della documentazione prodotta e sono sorrette da valide considerazioni medico-legali oltre che corrette sotto il profilo logico. Infatti, la citata consulenza, non contestata specificamente del resto dalle difese delle parti, appare esaustiva e congruamente motivata nella ricostruzione delle condizioni di salute della ricorrente, logica nelle argomentazioni e, pertanto, condivisibile nelle conclusioni cui perviene.
In conclusione, il ricorso va accolto per quanto di ragione e, per l'effetto, va accertato che la ricorrente è invalida nella misura del 79% dal luglio 2023. Le spese di lite, considerato il riconoscimento del requisito sanitario successivamente al ricorso in opposizione e in ragione del parziale accoglimento, si compensano integralmente.
CP_ Le spese di consulenza tecnica sono a carico dell' e si liquidano come da separato decreto emesso in pari data.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, così provvede:
a) accoglie parzialmente il ricorso in opposizione e, per l'effetto, dichiara invalida nella misura del 79%;
b) compensa tra le parti le spese di lite;
c) pone le spese di CTU a carico dell' , come da separato decreto emesso in pari data. CP_1
Santa Maria Capua Vetere, il 9.4.2025
Manda alla cancelleria per le comunicazioni.
Il Giudice
Mariarosaria Iovine