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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 04/06/2025, n. 534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 534 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Lavoro
nella persona del Dott. Massimo Lisi, quale Giudice del lavoro presso il Tribunale di Frosinone, all'udienza del 04/06/2025, svolta mediante il deposito in telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa di previdenza iscritta al Ruolo Generale Controversie Lavoro e Previdenza per l'anno
2024, al n.198, vertente tra
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Frosinone Via Adige n.41 presso lo studio dell'avv. Francesco Mei, che lo rappresenta e difende in forza di delega a margine del ricorso
ricorrente contro
- in Controparte_1 persona del legale rappr.te p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Luciano Giuseppe Caputo, come da procura generale in atti, ed elett.te dom.to in Frosinone, Viale Marconi n. 31
resistente
Oggetto del giudizio: indennizzo/rendita da malattie professionali
Conclusioni: per ciascuna parte, quelle del rispettivo atto costitutivo, da intendersi qui integralmente riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 17/01/2024, ha dedotto che dal 1971 Parte_1
aveva svolto l'attività di muratore/carpentiere, lavorando dal lunedì al venerdì per circa 8 ore al giorno. L'attività lavorativa era consistita nell'allestire i cantieri, movimentare materiali e attrezzature anche molto pesanti, realizzare opere murarie e strutture in calcestruzzo armato, eseguire piccoli lavori edili e di manutenzione, utilizzare strumenti anche vibranti. Tali mansioni avevano comportato impegno di forza dovuto alla movimentazione manuale di carichi pesanti, posture incongrue degli arti superiori, nonché vibrazioni e microtraumi. Da tale attività gli era derivata una “tendinopatia degenerativa cronica del sovraspinoso e sottoscapolari spalle bilaterale, deficit funzionale articolare di circa 1/3 ai fisiologici movimenti”, per la quale aveva presentato denuncia di malattia professionale all' ma senza esito. L'attore ha anche precisato di essere affetto da CP_1
altra patologia per la quale gli era stata già riconosciuta una percentuale di invalidità pari al 17%.
Tanto esposto e ritenuto di aver comunque diritto all'indennizzo per il danno biologico procuratogli dalla tendinopatia delle spalle, in misura del 6%, da unificare al già riconosciuto danno del 17%, l'attore ha chiesto al Tribunale di Frosinone, in funzione di Giudice del Lavoro, di condannare l' in persona del Direttore p.t. della sede di Frosinone, a liquidare le relative CP_1
prestazioni, con vittoria di spese.
Fissata l'udienza di discussione e notificati ricorso e decreto, si è costituito l' instando CP_1
per il rigetto del ricorso.
La causa è stata istruita con l'espletamento di C.T.U. medico legale. Depositata la relazione peritale, all'esito della discussione svolta mediante il deposito telematico di note scritte, il Giudice adito ha deciso la controversia con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai fini del giudizio rilevano principalmente le risultanze della C.T.U. medico legale redatta dal
Dott. . Persona_1
Dalla stessa perizia emerge in maniera chiara che il ricorrente presenta la denunciata patologia a carico delle spalle, ma che la stessa non ha eziologia professionale.
Invero, poiché si tratta di patologia a eziologia multifattoriale, il riconoscimento dell'origine professionale della citata infermità può essere considerato credibile solo qualora siano chiaramente dimostrati alcuni specifici requisiti. In particolare: a) l'anamnesi lavorativa deve evidenziare l'esistenza di un rischio professionale di natura, entità, durata e intensità tali da far ragionevolmente considerare la sua influenza di grado superiore, o quanto meno uguale, a quella esercitata da fattori extra-professionali e/o individuali;
b) il quadro clinico, anatomo-funzionale e radiologico deve presentare caratteristiche specifiche, per intensità, precocità e localizzazione del fenomeno morboso, rispetto alla normalità della popolazione;
c) infine, i dati statistico epidemiologici devono mostrare una significativa ed univoca maggiore incidenza della patologia presso quella determinata categoria professionale.
Nel caso di specie, il C.T.U. ha osservato che non è possibile riconoscere un nesso di causa tra le mansioni svolte dal ricorrente ed il quadro strumentale, accertato nel corso del 2018 (anno precedente al pensionamento del 2019), che risulta essere strettamente sovrapponibile a quello della popolazione generale di pari età; l'esclusione del nesso causale è peraltro avvalorata dall'assenza di certificati attestanti l'esposizione a rischi lavorativi.
Per quanto sopra esposto, il perito ha condivisibilmente ritenuto che non fosse stata sufficientemente dimostrata l'origine professionale della patologia sopra descritta.
Pertanto, nell'assoluta mancanza di fatti e circostanze comunque concludenti in senso diverso
- non forniti dalla difesa di parte ricorrente che nulla ha osservato in ordine alle conclusioni peritali - non si può pervenire ad altra conclusione che a quella del rigetto del ricorso, giacché lo stesso era stato proposto su presupposti che l'espletata C.T.U. medico legale ha accertato essere infondati.
L'attore non è tenuto a rifondere all'ente convenuto le spese di lite, ai sensi dell'art.152 disp. att.
c.p.c..
A carico dell'Istituto restano definitivamente le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) dichiara l'attore non tenuto a rifondere all' le spese di lite;
CP_1
3) pone definitivamente a carico dell'Istituto le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto.
Frosinone, 04/06/2025 Il Giudice del Lavoro
Dott. Massimo Lisi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Lavoro
nella persona del Dott. Massimo Lisi, quale Giudice del lavoro presso il Tribunale di Frosinone, all'udienza del 04/06/2025, svolta mediante il deposito in telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa di previdenza iscritta al Ruolo Generale Controversie Lavoro e Previdenza per l'anno
2024, al n.198, vertente tra
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Frosinone Via Adige n.41 presso lo studio dell'avv. Francesco Mei, che lo rappresenta e difende in forza di delega a margine del ricorso
ricorrente contro
- in Controparte_1 persona del legale rappr.te p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Luciano Giuseppe Caputo, come da procura generale in atti, ed elett.te dom.to in Frosinone, Viale Marconi n. 31
resistente
Oggetto del giudizio: indennizzo/rendita da malattie professionali
Conclusioni: per ciascuna parte, quelle del rispettivo atto costitutivo, da intendersi qui integralmente riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 17/01/2024, ha dedotto che dal 1971 Parte_1
aveva svolto l'attività di muratore/carpentiere, lavorando dal lunedì al venerdì per circa 8 ore al giorno. L'attività lavorativa era consistita nell'allestire i cantieri, movimentare materiali e attrezzature anche molto pesanti, realizzare opere murarie e strutture in calcestruzzo armato, eseguire piccoli lavori edili e di manutenzione, utilizzare strumenti anche vibranti. Tali mansioni avevano comportato impegno di forza dovuto alla movimentazione manuale di carichi pesanti, posture incongrue degli arti superiori, nonché vibrazioni e microtraumi. Da tale attività gli era derivata una “tendinopatia degenerativa cronica del sovraspinoso e sottoscapolari spalle bilaterale, deficit funzionale articolare di circa 1/3 ai fisiologici movimenti”, per la quale aveva presentato denuncia di malattia professionale all' ma senza esito. L'attore ha anche precisato di essere affetto da CP_1
altra patologia per la quale gli era stata già riconosciuta una percentuale di invalidità pari al 17%.
Tanto esposto e ritenuto di aver comunque diritto all'indennizzo per il danno biologico procuratogli dalla tendinopatia delle spalle, in misura del 6%, da unificare al già riconosciuto danno del 17%, l'attore ha chiesto al Tribunale di Frosinone, in funzione di Giudice del Lavoro, di condannare l' in persona del Direttore p.t. della sede di Frosinone, a liquidare le relative CP_1
prestazioni, con vittoria di spese.
Fissata l'udienza di discussione e notificati ricorso e decreto, si è costituito l' instando CP_1
per il rigetto del ricorso.
La causa è stata istruita con l'espletamento di C.T.U. medico legale. Depositata la relazione peritale, all'esito della discussione svolta mediante il deposito telematico di note scritte, il Giudice adito ha deciso la controversia con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai fini del giudizio rilevano principalmente le risultanze della C.T.U. medico legale redatta dal
Dott. . Persona_1
Dalla stessa perizia emerge in maniera chiara che il ricorrente presenta la denunciata patologia a carico delle spalle, ma che la stessa non ha eziologia professionale.
Invero, poiché si tratta di patologia a eziologia multifattoriale, il riconoscimento dell'origine professionale della citata infermità può essere considerato credibile solo qualora siano chiaramente dimostrati alcuni specifici requisiti. In particolare: a) l'anamnesi lavorativa deve evidenziare l'esistenza di un rischio professionale di natura, entità, durata e intensità tali da far ragionevolmente considerare la sua influenza di grado superiore, o quanto meno uguale, a quella esercitata da fattori extra-professionali e/o individuali;
b) il quadro clinico, anatomo-funzionale e radiologico deve presentare caratteristiche specifiche, per intensità, precocità e localizzazione del fenomeno morboso, rispetto alla normalità della popolazione;
c) infine, i dati statistico epidemiologici devono mostrare una significativa ed univoca maggiore incidenza della patologia presso quella determinata categoria professionale.
Nel caso di specie, il C.T.U. ha osservato che non è possibile riconoscere un nesso di causa tra le mansioni svolte dal ricorrente ed il quadro strumentale, accertato nel corso del 2018 (anno precedente al pensionamento del 2019), che risulta essere strettamente sovrapponibile a quello della popolazione generale di pari età; l'esclusione del nesso causale è peraltro avvalorata dall'assenza di certificati attestanti l'esposizione a rischi lavorativi.
Per quanto sopra esposto, il perito ha condivisibilmente ritenuto che non fosse stata sufficientemente dimostrata l'origine professionale della patologia sopra descritta.
Pertanto, nell'assoluta mancanza di fatti e circostanze comunque concludenti in senso diverso
- non forniti dalla difesa di parte ricorrente che nulla ha osservato in ordine alle conclusioni peritali - non si può pervenire ad altra conclusione che a quella del rigetto del ricorso, giacché lo stesso era stato proposto su presupposti che l'espletata C.T.U. medico legale ha accertato essere infondati.
L'attore non è tenuto a rifondere all'ente convenuto le spese di lite, ai sensi dell'art.152 disp. att.
c.p.c..
A carico dell'Istituto restano definitivamente le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) dichiara l'attore non tenuto a rifondere all' le spese di lite;
CP_1
3) pone definitivamente a carico dell'Istituto le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto.
Frosinone, 04/06/2025 Il Giudice del Lavoro
Dott. Massimo Lisi