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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 11/06/2025, n. 2870 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2870 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 17671/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Natale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 17671/2024 promossa da:
, nata in [...] in data [...], C.F. CP_1 Parte_1
, in proprio e (unitamente a , nato in C.F._1 Controparte_2
Uruguay in data 5.9.1978, C.F. , solo in qualità di genitore esercente la C.F._2
patria potestà del minore ) in qualità di genitore esercente la patria potestà del minore
, nato in [...] in data [...], C.F. Persona_1
; C.F._3
tutti rappresentati e difesi, dall'Avv. DROMI EDUARDO DANIEL, giusta procura in atti
RICORRENTI
CONTRO
, in persona del Ministro pro tempore Controparte_3
RESISTENTE
Con l'intervento del P.M.
Oggetto: dichiarazione di accertamento di cittadinanza iure sanguinis
Conclusioni parte attrice:
1 «accertare, riconoscere e dichiarare che i Sigg. e Parte_2
, come in atti meglio generalizzati, sono tutti cittadini italiani per Persona_1 le motivazioni di cui in narrativa e, per l'effetto,
- ordinare al , in persona del Ministro pro tempore e per esso, all'Ufficiale di Controparte_3
Stato Civile del Comune competente, nella specie il COMUNE DI PRIERO (CN), luogo di nascita dell'avo italiano emigrato all'estero, di procedere alle dovute iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri di stato civile, della cittadinanza dei ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità Consolari competenti;
- ordinare alle Autorità Consolari competenti di procedere alle dovute iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri di stato civile, della cittadinanza dei ricorrenti;
- con salvezza di ogni e ulteriore domanda, eccezione, produzione ed istanza istruttoria, anche all'esito della costituzione della parte resistente.
- Con vittoria di compensi professionali e spese del presente giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario, da distrarsi in favore dell'Avv. Eduardo Daniel DROMI quale procuratore antistatario.” ».
Parte convenuta non costituita e non comparsa in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
1. Oggetto del processo è la domanda di accertamento dei ricorrenti del diritto a vedere riconosciuta la cittadinanza italiana jure sanguinis. All'uopo i ricorrenti hanno allegato i fatti costitutivi del diritto e prodotto documentazione – apostillata e debitamente tradotta – tesa a dimostrare la discendenza dei ricorrenti da un avo cittadino italiano.
2. Il ricorso è stato notificato all'amministrazione resistente, che non si è costituita.
3. Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento del ricorso.
4. All'udienza del 15.5.2025, la Difesa ha insistito nell'accoglimento, richiamandosi alle argomentazioni in atti. La causa è stata pertanto trattenuta in decisione.
Sull'interesse ad agire
1. Con riferimento all'interesse ad agire, merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana all'Autorità Consolare presso il paese di residenza, è ormai da anni ben nota la situazione burocratica che affligge i vari Consolati italiani in Uruguay, presso i quali il tempo medio di attesa per la convocazione può stimarsi in diversi anni (talora anche dieci anni). In questi casi è possibile adire direttamente il Tribunale in Italia per ottenere il riconoscimento della cittadinanza, senza attendere la fila del . Parte_3
2 2. Un ulteriore elemento che dimostra la sussistenza di interesse ad agire è legato al fatto che – stando alla domanda – la trasmissione della cittadinanza passa anche per linea femminile (con trasmissione della cittadinanza determinatasi in epoca pre-costituzionale). È noto che l'orientamento della PA – seguito dalle autorità consolari italiane all'estero – reputa che «hanno diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana per via amministrativa i figli di donna italiana, soltanto se nati a partire dall'1.1.1948 e i loro discendenti».
3. Sussiste, pertanto, l'interesse dei ricorrenti ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana dato che - essendo il passaggio generazionale per linea femminile avvenuto in epoca precostituzionale – l'amministrazione non riconosce in via amministrativa il diritto al riconoscimento della cittadinanza jure sanguinis.
4. A fronte di tale posizione dell'Amministrazione si rende dunque necessario l'accertamento del diritto in sede giurisdizionale (anche alla luce di quanto si dirà in merito alla sentenza della Corte costituzionale n. 30/1983 e dei suoi effetti nel tempo, secondo l'interpretazione data sul punto da
Cass. Sez. Un. n. 4466/2009).
5. Ne discende l'interesse dei ricorrenti ad agire in sede giudiziaria.
Sulla competenza per territorio
1. In ordine alla competenza funzionale della Sezione Immigrazione si osserva che quest'ultima ha competenza inderogabile anche in materia di "stato di cittadinanza italiana" ex art. 3, co. 2,
d.l. n. 13/2017.
2. In ordine alla competenza territoriale del Tribunale di Torino, l'art. 4, co. 5, d.l. n.
13/2017dispone che «Quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
3. Pertanto, nel caso di specie, posto che i ricorrenti sono residenti all'estero, che l'avo italiano era nato a [...] (ora provincia di Cuneo), che ricade nella giurisdizione del Distretto di Corte di appello di Torino, il Foro competente è inderogabilmente il Tribunale Civile di Torino, Sezione specializzata in materia di immigrazione.
Sul riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis (in generale)
1. In linea di principio, il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis ai discendenti di emigrati italiani all'estero consiste nella ricognizione del possesso ininterrotto dalla nascita
3 dello status civitatis di un soggetto, quale discendente di cittadino italiano per nascita (ex art. 1, comma 1, L. n. 91/1992 “È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi
è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono”.
2. La legislazione italiana, del resto, anche in regime della normativa precedentemente in vigore alla Legge n. 91/1992, ossia la Legge n. 555/1912, ha sempre assunto e mantenuto, come principio cardine per l'acquisto della cittadinanza ab origine lo ius sanguinis, ponendo così in primo piano il legame di sangue tra genitore e figlio.
3. Come si vedrà trattando della situazione concreta dei ricorrenti, nel caso in esame, la trasmissione della cittadinanza è passata anche per linea femminile. Ciò posto, occorre considerare – sebbene le leggi dell'epoca (segnatamente l'art. 1 e l'art. 10 della legge n.
555/1912) non prevedessero la possibilità per le donne di trasmettere la cittadinanza ai propri discendenti – il dato non è di ostacolo all'accoglimento del ricorso. Occorre infatti considerare l'intervento di due sentenze della Corte costituzionale e di una della Corte di cassazione a Sezioni unite.
3.1. Con sentenza n. 87 del 1975, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, terzo comma, della legge 13 giugno 1912, n. 555 per violazione degli artt. 3 e 29 Cost. – «nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna» nel caso in cui la perdita della cittadinanza sia riferita alla donna che si mariti con uno straniero;
ciò in ragione del fatto che tale disposizione creava «un'ingiustificata e non razionale disparita' di trattamento fra i due coniugi (…) e, inoltre, un'ingiustificata disparita' di trattamento fra le stesse donne italiane sposate a stranieri, facendo dipendere la perdita automatica o la conservazione della cittadinanza italiana dall'esistenza o meno di una norma straniera che preveda l'acquisto della cittadinanza del marito da parte della moglie».
3.2. Con sentenza n. 30 del 1983, la Corte costituzionale ha poi dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge 13 giugno 1912, n. 555 «nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina».
4 3.3. Con riferimento agli effetti nel tempo di tali sentenze della Corte costituzionale, occorre poi dare conto del principio di diritto – condiviso dal Tribunale (e oramai consolidato come diritto vivente) – secondo cui «per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 87 del 1975 e 30 del 1983, la cittadinanza italiana deve essere riconosciuta in sede giudiziaria alla donna che l'abbia perduta ex art. 10 della legge n. 555 del 1912, per aver contratto matrimonio con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, indipendentemente dalla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 219 della legge n. 151 del 1975, in quanto l'illegittima privazione dovuta alla norma dichiarata incostituzionale non si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della
Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli art. 3 e 29 Cost. Ne consegue che la limitazione temporale dell'efficacia della dichiarazione d'incostituzionalità al 1° gennaio del 1948 non impedisce il riconoscimento dello "status"di cittadino, che ha natura permanente ed imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo, salva l'estinzione per effetto della rinuncia del richiedente. In applicazione del principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912, e tale diritto si trasmette ai suoi figli, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione dello "status" di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto in assenza della legge discriminatoria». [Sez. U, Sentenza n. 4466 del
25/02/2009, Rv. 606994 – 01]
4. Di conseguenza e in linea di estrema sintesi, le condizioni richieste per il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ai discendenti da avo italiano emigrato all'estero si basano sulla dimostrazione dei due requisiti essenziali, ovvero:
1) discendenza dal soggetto originariamente investito dello status civitatis italiano (vale a dire l'avo emigrato);
2) prova dell'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza.
5. Lo straniero, nato in [...] che lo riconosca suo cittadino per nascita e che sia discendente di avo cittadino italiano, può pertanto chiedere che gli venga riconosciuta la cittadinanza italiana
5 per diritto di sangue, purché documenti la discendenza e l'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza da parte degli ascendenti.
4. Sul riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis: il caso dei ricorrenti
Nel presente giudizio i ricorrenti reclamano il riconoscimento del diritto alla cittadinanza italiana deducendo di essere discendenti di cittadini italiani, in conseguenza dell'emigrazione di un avo italiano, mai naturalizzatosi cittadino uruguaiano. La prova della discendenza dei ricorrenti dall'avo italiano si fonda su certificati depositati in allegato al ricorso [doc. 1-10, in allegato al ricorso].
Tutti i certificati di seguito menzionati risultano regolarmente apostillati e tradotti.
Ciò premesso, si può ripercorrere la catena che dall'avo italiano giunge sino agli odierni ricorrenti. Dai documenti allegati al ricorso (come detto, apostillati e debitamente tradotti), risulta infatti che:
1. L'avo emigrato è da identificare nel sig. , cittadino italiano, nato a [...] Persona_2
(odierna provincia di Cuneo), in data 24.12.1883 (All. 1);
2. In data 10.4.1916 il Sig. ha sposato la Sig.ra (cfr. atto di Persona_2 CP_4
matrimonio; All. 2) e, dall'unione, è nata a [...], in data [...],
[...]
(cfr. atto di nascita, All. 3); Persona_3
3. Risulta poi che il Sig. si sia naturalizzato cittadino uruguaiano in data Persona_2
29.3.1950 [cfr. attestazione dell'Ufficio Nazionale degli Elettori;
All. 4];
4. L'intervenuta naturalizzazione di non determina effetti sulla posizione della Persona_2
figlia , poiché questa – al momento della naturalizzazione del Persona_3
genitore – era già maggiorenne, sposata e aveva già generato un figlio;
non viene dunque in considerazione il dettato dell'art. 12 della legge n. 555/1912;
5. In data 2.12.1939 a RA (Uruguay) la Sig.ra ha sposato il Sig. Persona_3
, cittadino uruguaiano [cfr. atto di matrimonio All. 5]; Persona_4
6. e hanno poi generato, in data 28.10.1943, Persona_3 Controparte_5 [...]
[cfr. atto di nascita All. 6]; Persona_5
7. In data 26.6.1979 a AN (Uruguay) il Sig. ha Parte_4
sposato la Sig.ra [cfr. atto di matrimonio All. 7]; Persona_6
6 8. Da tale unione è nata a [...], in data [...], Parte_5
, odierna ricorrente, [atto di nascita All. 8].
[...]
9. In data 2.3.2007 a AN (Uruguay) la Sig.ra Parte_6
ha sposato il Sig. [atto di matrimonio
[...] Controparte_2
All. 9] e la coppia ha generato il minore – odierno ricorrente – Persona_1
nato a [...], in data [...] [atto di nascita All. 10].
[...]
Da quanto sopra discende che la domanda è fondata. I documenti sopra enumerati dimostrano che l'avo italiano si è naturalizzato come cittadino dello Stato di emigrazione in un momento successivo all'emancipazione della figlia (cfr. supra punto 4); al contempo, Persona_3
gli ascendenti in linea retta non hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana.
Né la linea di trasmissione della cittadinanza può dirsi interrotta con riferimento ai rami della famiglia interessati da una trasmissione della cittadinanza per linea femminile [in conseguenza delle sentenze della Corte costituzionale nn. 30 del 1983 e n. 87 del 1975, sopra citate, alle cui statuizioni e argomentazioni si rinvia].
**-***-**
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite (peraltro in assenza di domanda dei ricorrenti alla condanna di parte resistente al pagamento delle spese), considerato che l'elevato numero di richieste amministrative non ne consente la tempestiva evasione.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica:
RICONOSCE lo status di cittadini italiani iure sanguinis a
- , nata in [...] in data [...], Parte_2
- , nato in [...] in data [...] Persona_1
ORDINA al e, per esso, all'Ufficiale di Stato Civile competente, di Controparte_3
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza italiana dei ricorrenti, provvedendo alle necessarie comunicazioni alle Autorità
Consolari competenti;
COMPENSA le spese.
Si comunichi alle parti.
Torino, 15/05/2025 Il Giudice
Andrea Natale
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Natale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 17671/2024 promossa da:
, nata in [...] in data [...], C.F. CP_1 Parte_1
, in proprio e (unitamente a , nato in C.F._1 Controparte_2
Uruguay in data 5.9.1978, C.F. , solo in qualità di genitore esercente la C.F._2
patria potestà del minore ) in qualità di genitore esercente la patria potestà del minore
, nato in [...] in data [...], C.F. Persona_1
; C.F._3
tutti rappresentati e difesi, dall'Avv. DROMI EDUARDO DANIEL, giusta procura in atti
RICORRENTI
CONTRO
, in persona del Ministro pro tempore Controparte_3
RESISTENTE
Con l'intervento del P.M.
Oggetto: dichiarazione di accertamento di cittadinanza iure sanguinis
Conclusioni parte attrice:
1 «accertare, riconoscere e dichiarare che i Sigg. e Parte_2
, come in atti meglio generalizzati, sono tutti cittadini italiani per Persona_1 le motivazioni di cui in narrativa e, per l'effetto,
- ordinare al , in persona del Ministro pro tempore e per esso, all'Ufficiale di Controparte_3
Stato Civile del Comune competente, nella specie il COMUNE DI PRIERO (CN), luogo di nascita dell'avo italiano emigrato all'estero, di procedere alle dovute iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri di stato civile, della cittadinanza dei ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità Consolari competenti;
- ordinare alle Autorità Consolari competenti di procedere alle dovute iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri di stato civile, della cittadinanza dei ricorrenti;
- con salvezza di ogni e ulteriore domanda, eccezione, produzione ed istanza istruttoria, anche all'esito della costituzione della parte resistente.
- Con vittoria di compensi professionali e spese del presente giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario, da distrarsi in favore dell'Avv. Eduardo Daniel DROMI quale procuratore antistatario.” ».
Parte convenuta non costituita e non comparsa in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
1. Oggetto del processo è la domanda di accertamento dei ricorrenti del diritto a vedere riconosciuta la cittadinanza italiana jure sanguinis. All'uopo i ricorrenti hanno allegato i fatti costitutivi del diritto e prodotto documentazione – apostillata e debitamente tradotta – tesa a dimostrare la discendenza dei ricorrenti da un avo cittadino italiano.
2. Il ricorso è stato notificato all'amministrazione resistente, che non si è costituita.
3. Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento del ricorso.
4. All'udienza del 15.5.2025, la Difesa ha insistito nell'accoglimento, richiamandosi alle argomentazioni in atti. La causa è stata pertanto trattenuta in decisione.
Sull'interesse ad agire
1. Con riferimento all'interesse ad agire, merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana all'Autorità Consolare presso il paese di residenza, è ormai da anni ben nota la situazione burocratica che affligge i vari Consolati italiani in Uruguay, presso i quali il tempo medio di attesa per la convocazione può stimarsi in diversi anni (talora anche dieci anni). In questi casi è possibile adire direttamente il Tribunale in Italia per ottenere il riconoscimento della cittadinanza, senza attendere la fila del . Parte_3
2 2. Un ulteriore elemento che dimostra la sussistenza di interesse ad agire è legato al fatto che – stando alla domanda – la trasmissione della cittadinanza passa anche per linea femminile (con trasmissione della cittadinanza determinatasi in epoca pre-costituzionale). È noto che l'orientamento della PA – seguito dalle autorità consolari italiane all'estero – reputa che «hanno diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana per via amministrativa i figli di donna italiana, soltanto se nati a partire dall'1.1.1948 e i loro discendenti».
3. Sussiste, pertanto, l'interesse dei ricorrenti ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana dato che - essendo il passaggio generazionale per linea femminile avvenuto in epoca precostituzionale – l'amministrazione non riconosce in via amministrativa il diritto al riconoscimento della cittadinanza jure sanguinis.
4. A fronte di tale posizione dell'Amministrazione si rende dunque necessario l'accertamento del diritto in sede giurisdizionale (anche alla luce di quanto si dirà in merito alla sentenza della Corte costituzionale n. 30/1983 e dei suoi effetti nel tempo, secondo l'interpretazione data sul punto da
Cass. Sez. Un. n. 4466/2009).
5. Ne discende l'interesse dei ricorrenti ad agire in sede giudiziaria.
Sulla competenza per territorio
1. In ordine alla competenza funzionale della Sezione Immigrazione si osserva che quest'ultima ha competenza inderogabile anche in materia di "stato di cittadinanza italiana" ex art. 3, co. 2,
d.l. n. 13/2017.
2. In ordine alla competenza territoriale del Tribunale di Torino, l'art. 4, co. 5, d.l. n.
13/2017dispone che «Quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
3. Pertanto, nel caso di specie, posto che i ricorrenti sono residenti all'estero, che l'avo italiano era nato a [...] (ora provincia di Cuneo), che ricade nella giurisdizione del Distretto di Corte di appello di Torino, il Foro competente è inderogabilmente il Tribunale Civile di Torino, Sezione specializzata in materia di immigrazione.
Sul riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis (in generale)
1. In linea di principio, il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis ai discendenti di emigrati italiani all'estero consiste nella ricognizione del possesso ininterrotto dalla nascita
3 dello status civitatis di un soggetto, quale discendente di cittadino italiano per nascita (ex art. 1, comma 1, L. n. 91/1992 “È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi
è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono”.
2. La legislazione italiana, del resto, anche in regime della normativa precedentemente in vigore alla Legge n. 91/1992, ossia la Legge n. 555/1912, ha sempre assunto e mantenuto, come principio cardine per l'acquisto della cittadinanza ab origine lo ius sanguinis, ponendo così in primo piano il legame di sangue tra genitore e figlio.
3. Come si vedrà trattando della situazione concreta dei ricorrenti, nel caso in esame, la trasmissione della cittadinanza è passata anche per linea femminile. Ciò posto, occorre considerare – sebbene le leggi dell'epoca (segnatamente l'art. 1 e l'art. 10 della legge n.
555/1912) non prevedessero la possibilità per le donne di trasmettere la cittadinanza ai propri discendenti – il dato non è di ostacolo all'accoglimento del ricorso. Occorre infatti considerare l'intervento di due sentenze della Corte costituzionale e di una della Corte di cassazione a Sezioni unite.
3.1. Con sentenza n. 87 del 1975, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, terzo comma, della legge 13 giugno 1912, n. 555 per violazione degli artt. 3 e 29 Cost. – «nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna» nel caso in cui la perdita della cittadinanza sia riferita alla donna che si mariti con uno straniero;
ciò in ragione del fatto che tale disposizione creava «un'ingiustificata e non razionale disparita' di trattamento fra i due coniugi (…) e, inoltre, un'ingiustificata disparita' di trattamento fra le stesse donne italiane sposate a stranieri, facendo dipendere la perdita automatica o la conservazione della cittadinanza italiana dall'esistenza o meno di una norma straniera che preveda l'acquisto della cittadinanza del marito da parte della moglie».
3.2. Con sentenza n. 30 del 1983, la Corte costituzionale ha poi dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge 13 giugno 1912, n. 555 «nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina».
4 3.3. Con riferimento agli effetti nel tempo di tali sentenze della Corte costituzionale, occorre poi dare conto del principio di diritto – condiviso dal Tribunale (e oramai consolidato come diritto vivente) – secondo cui «per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 87 del 1975 e 30 del 1983, la cittadinanza italiana deve essere riconosciuta in sede giudiziaria alla donna che l'abbia perduta ex art. 10 della legge n. 555 del 1912, per aver contratto matrimonio con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, indipendentemente dalla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 219 della legge n. 151 del 1975, in quanto l'illegittima privazione dovuta alla norma dichiarata incostituzionale non si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della
Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli art. 3 e 29 Cost. Ne consegue che la limitazione temporale dell'efficacia della dichiarazione d'incostituzionalità al 1° gennaio del 1948 non impedisce il riconoscimento dello "status"di cittadino, che ha natura permanente ed imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo, salva l'estinzione per effetto della rinuncia del richiedente. In applicazione del principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912, e tale diritto si trasmette ai suoi figli, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione dello "status" di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto in assenza della legge discriminatoria». [Sez. U, Sentenza n. 4466 del
25/02/2009, Rv. 606994 – 01]
4. Di conseguenza e in linea di estrema sintesi, le condizioni richieste per il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ai discendenti da avo italiano emigrato all'estero si basano sulla dimostrazione dei due requisiti essenziali, ovvero:
1) discendenza dal soggetto originariamente investito dello status civitatis italiano (vale a dire l'avo emigrato);
2) prova dell'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza.
5. Lo straniero, nato in [...] che lo riconosca suo cittadino per nascita e che sia discendente di avo cittadino italiano, può pertanto chiedere che gli venga riconosciuta la cittadinanza italiana
5 per diritto di sangue, purché documenti la discendenza e l'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza da parte degli ascendenti.
4. Sul riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis: il caso dei ricorrenti
Nel presente giudizio i ricorrenti reclamano il riconoscimento del diritto alla cittadinanza italiana deducendo di essere discendenti di cittadini italiani, in conseguenza dell'emigrazione di un avo italiano, mai naturalizzatosi cittadino uruguaiano. La prova della discendenza dei ricorrenti dall'avo italiano si fonda su certificati depositati in allegato al ricorso [doc. 1-10, in allegato al ricorso].
Tutti i certificati di seguito menzionati risultano regolarmente apostillati e tradotti.
Ciò premesso, si può ripercorrere la catena che dall'avo italiano giunge sino agli odierni ricorrenti. Dai documenti allegati al ricorso (come detto, apostillati e debitamente tradotti), risulta infatti che:
1. L'avo emigrato è da identificare nel sig. , cittadino italiano, nato a [...] Persona_2
(odierna provincia di Cuneo), in data 24.12.1883 (All. 1);
2. In data 10.4.1916 il Sig. ha sposato la Sig.ra (cfr. atto di Persona_2 CP_4
matrimonio; All. 2) e, dall'unione, è nata a [...], in data [...],
[...]
(cfr. atto di nascita, All. 3); Persona_3
3. Risulta poi che il Sig. si sia naturalizzato cittadino uruguaiano in data Persona_2
29.3.1950 [cfr. attestazione dell'Ufficio Nazionale degli Elettori;
All. 4];
4. L'intervenuta naturalizzazione di non determina effetti sulla posizione della Persona_2
figlia , poiché questa – al momento della naturalizzazione del Persona_3
genitore – era già maggiorenne, sposata e aveva già generato un figlio;
non viene dunque in considerazione il dettato dell'art. 12 della legge n. 555/1912;
5. In data 2.12.1939 a RA (Uruguay) la Sig.ra ha sposato il Sig. Persona_3
, cittadino uruguaiano [cfr. atto di matrimonio All. 5]; Persona_4
6. e hanno poi generato, in data 28.10.1943, Persona_3 Controparte_5 [...]
[cfr. atto di nascita All. 6]; Persona_5
7. In data 26.6.1979 a AN (Uruguay) il Sig. ha Parte_4
sposato la Sig.ra [cfr. atto di matrimonio All. 7]; Persona_6
6 8. Da tale unione è nata a [...], in data [...], Parte_5
, odierna ricorrente, [atto di nascita All. 8].
[...]
9. In data 2.3.2007 a AN (Uruguay) la Sig.ra Parte_6
ha sposato il Sig. [atto di matrimonio
[...] Controparte_2
All. 9] e la coppia ha generato il minore – odierno ricorrente – Persona_1
nato a [...], in data [...] [atto di nascita All. 10].
[...]
Da quanto sopra discende che la domanda è fondata. I documenti sopra enumerati dimostrano che l'avo italiano si è naturalizzato come cittadino dello Stato di emigrazione in un momento successivo all'emancipazione della figlia (cfr. supra punto 4); al contempo, Persona_3
gli ascendenti in linea retta non hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana.
Né la linea di trasmissione della cittadinanza può dirsi interrotta con riferimento ai rami della famiglia interessati da una trasmissione della cittadinanza per linea femminile [in conseguenza delle sentenze della Corte costituzionale nn. 30 del 1983 e n. 87 del 1975, sopra citate, alle cui statuizioni e argomentazioni si rinvia].
**-***-**
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite (peraltro in assenza di domanda dei ricorrenti alla condanna di parte resistente al pagamento delle spese), considerato che l'elevato numero di richieste amministrative non ne consente la tempestiva evasione.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica:
RICONOSCE lo status di cittadini italiani iure sanguinis a
- , nata in [...] in data [...], Parte_2
- , nato in [...] in data [...] Persona_1
ORDINA al e, per esso, all'Ufficiale di Stato Civile competente, di Controparte_3
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza italiana dei ricorrenti, provvedendo alle necessarie comunicazioni alle Autorità
Consolari competenti;
COMPENSA le spese.
Si comunichi alle parti.
Torino, 15/05/2025 Il Giudice
Andrea Natale
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