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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Trento, sez. II, sentenza 16/02/2026, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado di Trento |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 27/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado di TRENTO Sezione 2, riunita in udienza il 16/12/2024 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
BIASI FABIO, Presidente
IA DO, Relatore
CHIETTINI ALMA, Giudice
in data 16/12/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 62/2024 depositato il 08/07/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Trento - Via Brennero 133 38121 Trento TN
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Spa - P.IVA_Resistente
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 245/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TRENTO sez. 1
e pubblicata il 14/05/2024
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO n. 13031510263266293-000001 IRES-ALTRO 2008
- DINIEGO RIMBORSO n. 19241 IRES-ALTRO 2007
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 67/2024 depositato il 19/12/2024 Richieste delle parti:
entrambe le parti confermano le già formulate richieste.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con separati ricorsi, riuniti dall'adita Corte di giustizia tributaria di primo grado di Trento, Resistente_1
spa ha impugnato due provvedimenti di rigetto parziale (l'uno esplicito e l'altro implicito) di istanze di rimborso dell'IRES versata in eccedenza in relazione, rispettivamente, agli anni di imposta 2007 e 2008.
I rimborsi sono stati richiesti sulla base dell'art. 2, commi 1 e 1-quater, del d.l. n. 201 del 2011, come modificato dall'art. 4, comma 12, del d.l. n. 16 del 2012, che ha previsto, a decorrere dal periodo di imposta in corso al
31.12.2012, la deducibilità dall'IRPEF/IRES di un importo pari all'AP «relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato al netto delle deduzioni spettanti», contemplando altresì la possibilità di richiedere il rimborso relativo ai periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31.12.2012, nei limiti temporali indicati al citato comma 1-quater.
L'Ufficio ha negato parzialmente i rimborsi rilevando che le spese per il personale indicate nell'istanza pro 2007, pari a euro 6.448.794,00, risultavano eccedenti rispetto a quelle calcolate in base ai dati delle dichiarazioni IRES e AP (di cui al modello UNICO 2008), pari a euro 5.879.243,00. Tale circostanza incideva altresì sull'istanza di rimborso dell'IRES versata in eccedenza nel 2008, atteso che nello stesso anno era avvenuto il saldo dell'AP relativa al 2007: da qui il parziale diniego (implicito) anche dell'istanza riferita al 2008.
Nel contraddittorio dell'Ufficio, che si costituiva in giudizio resistendo ai ricorsi, la Corte di giustizia tributaria di primo grado li accoglieva con sentenza n. 245/2024 del 14 maggio 2024, compensando interamente le spese di lite.
L'Ufficio proponeva appello, chiedendo l'integrale riforma della sentenza impugnata.
Nel contraddittorio dell'appellata, che si costituiva in giudizio resistendo al gravame, questa Corte deliberava la presente decisione nella cameria di consiglio successiva all'udienza del 16 dicembre 2024, dopo avere sentito le parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di appello, l'Ufficio censura la sentenza impugnata per violazione dell'art. 2, comma 1, del d.l. n. 201 del 2011.
Il primo Giudice avrebbe errato nel ritenere corretta, nell'istanza di rimborso per il 2007, l'indicazione delle spese per il personale in complessivi euro 6.448.794,00, in quanto al rigo RS36 del modello UNICO 2008 la contribuente aveva dichiarato tali spese in euro 6.633.561,00, cosicché, aggiungendo l'importo di euro
58.978,00 a titolo di contributi previdenziali e detratte le deduzioni per il personale pari a euro 813.296,00, si otterrebbe la minor somma di euro 5.879.243,00, sulla quale andava calcolata l'IRES versata in eccedenza.
Il motivo è infondato.
Com'è pacifico inter partes, la divergenza nel calcolo sussiste in quanto Resistente_1 spa ha considerato tra le spese rilevanti ai fini del rimborso anche quelle corrispondenti ai compensi degli amministratori della stessa società e ai relativi contributi previdenziali, trattandosi di personale «assimilato
» a quello dipendente, ai sensi del citato art. 2, comma 1, del d.l. n. 201 del 2011.
L'astratta deducibilità delle spese relative ai compensi degli amministratori non è contestata dall'Ufficio, ma quest'ultimo rileva la loro mancata indicazione nelle dichiarazioni fiscali originarie, come detto, e sostiene altresì che tali spese, sub specie di "oneri diversi di gestione", sarebbero state già dedotte dalla base imponibile AP 2007 quali componenti negativi, onde non potrebbero essere dedotte una seconda volta.
Tuttavia, il fatto che nelle dichiarazioni fiscali originarie ai fini IRES e AP le spese in esame non siano state indicate come costo per il personale non è ostativo al rimborso, in quanto di esse è incontroversa la deducibilità, quali spese per il personale «assimilato» al personale dipendente, che hanno concorso a formare l'imponibile AP.
Né vi è dimostrazione certa da parte dell'Ufficio che i compensi degli amministratori siano stati invece già dedotti dall'imponibile AP 2007, quali oneri diversi di gestione, specie condiderando che, come ha osservato l'appellata, nel modello UNICO 2008-quadro AP IQ è indicata una variazione in diminuzione di tali oneri deducibili (e quindi una riduzione dei componenti negativi) per un importo pari a euro 655.483,00, idoneo a ricomprendere l'ammontare dei predetti compensi (rigo IQ14: vedi il doc. 6 prodotto in primo grado sub RG 114/2020); inoltre, la loro mancata deduzione dall'imponibile AP sarebbe stata doverosa, in quanto conforme al disposto dell'art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 446 del 1997, trattandosi di spese per il personale assimilato a quello dipendente classificate in voci del conto economico diverse dalla voce di cui all'art. 2425, lettera B), numero 9), c.c.
In conclusione, l'appello deve essere rigettato.
La singolarità della fattispecie giustifica la compensazione delle spese anche di questo grado di giudizio.
P.Q.M.
Respinge l'appello. Spese compensate.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado di TRENTO Sezione 2, riunita in udienza il 16/12/2024 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
BIASI FABIO, Presidente
IA DO, Relatore
CHIETTINI ALMA, Giudice
in data 16/12/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 62/2024 depositato il 08/07/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Trento - Via Brennero 133 38121 Trento TN
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Spa - P.IVA_Resistente
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 245/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TRENTO sez. 1
e pubblicata il 14/05/2024
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO n. 13031510263266293-000001 IRES-ALTRO 2008
- DINIEGO RIMBORSO n. 19241 IRES-ALTRO 2007
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 67/2024 depositato il 19/12/2024 Richieste delle parti:
entrambe le parti confermano le già formulate richieste.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con separati ricorsi, riuniti dall'adita Corte di giustizia tributaria di primo grado di Trento, Resistente_1
spa ha impugnato due provvedimenti di rigetto parziale (l'uno esplicito e l'altro implicito) di istanze di rimborso dell'IRES versata in eccedenza in relazione, rispettivamente, agli anni di imposta 2007 e 2008.
I rimborsi sono stati richiesti sulla base dell'art. 2, commi 1 e 1-quater, del d.l. n. 201 del 2011, come modificato dall'art. 4, comma 12, del d.l. n. 16 del 2012, che ha previsto, a decorrere dal periodo di imposta in corso al
31.12.2012, la deducibilità dall'IRPEF/IRES di un importo pari all'AP «relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato al netto delle deduzioni spettanti», contemplando altresì la possibilità di richiedere il rimborso relativo ai periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31.12.2012, nei limiti temporali indicati al citato comma 1-quater.
L'Ufficio ha negato parzialmente i rimborsi rilevando che le spese per il personale indicate nell'istanza pro 2007, pari a euro 6.448.794,00, risultavano eccedenti rispetto a quelle calcolate in base ai dati delle dichiarazioni IRES e AP (di cui al modello UNICO 2008), pari a euro 5.879.243,00. Tale circostanza incideva altresì sull'istanza di rimborso dell'IRES versata in eccedenza nel 2008, atteso che nello stesso anno era avvenuto il saldo dell'AP relativa al 2007: da qui il parziale diniego (implicito) anche dell'istanza riferita al 2008.
Nel contraddittorio dell'Ufficio, che si costituiva in giudizio resistendo ai ricorsi, la Corte di giustizia tributaria di primo grado li accoglieva con sentenza n. 245/2024 del 14 maggio 2024, compensando interamente le spese di lite.
L'Ufficio proponeva appello, chiedendo l'integrale riforma della sentenza impugnata.
Nel contraddittorio dell'appellata, che si costituiva in giudizio resistendo al gravame, questa Corte deliberava la presente decisione nella cameria di consiglio successiva all'udienza del 16 dicembre 2024, dopo avere sentito le parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di appello, l'Ufficio censura la sentenza impugnata per violazione dell'art. 2, comma 1, del d.l. n. 201 del 2011.
Il primo Giudice avrebbe errato nel ritenere corretta, nell'istanza di rimborso per il 2007, l'indicazione delle spese per il personale in complessivi euro 6.448.794,00, in quanto al rigo RS36 del modello UNICO 2008 la contribuente aveva dichiarato tali spese in euro 6.633.561,00, cosicché, aggiungendo l'importo di euro
58.978,00 a titolo di contributi previdenziali e detratte le deduzioni per il personale pari a euro 813.296,00, si otterrebbe la minor somma di euro 5.879.243,00, sulla quale andava calcolata l'IRES versata in eccedenza.
Il motivo è infondato.
Com'è pacifico inter partes, la divergenza nel calcolo sussiste in quanto Resistente_1 spa ha considerato tra le spese rilevanti ai fini del rimborso anche quelle corrispondenti ai compensi degli amministratori della stessa società e ai relativi contributi previdenziali, trattandosi di personale «assimilato
» a quello dipendente, ai sensi del citato art. 2, comma 1, del d.l. n. 201 del 2011.
L'astratta deducibilità delle spese relative ai compensi degli amministratori non è contestata dall'Ufficio, ma quest'ultimo rileva la loro mancata indicazione nelle dichiarazioni fiscali originarie, come detto, e sostiene altresì che tali spese, sub specie di "oneri diversi di gestione", sarebbero state già dedotte dalla base imponibile AP 2007 quali componenti negativi, onde non potrebbero essere dedotte una seconda volta.
Tuttavia, il fatto che nelle dichiarazioni fiscali originarie ai fini IRES e AP le spese in esame non siano state indicate come costo per il personale non è ostativo al rimborso, in quanto di esse è incontroversa la deducibilità, quali spese per il personale «assimilato» al personale dipendente, che hanno concorso a formare l'imponibile AP.
Né vi è dimostrazione certa da parte dell'Ufficio che i compensi degli amministratori siano stati invece già dedotti dall'imponibile AP 2007, quali oneri diversi di gestione, specie condiderando che, come ha osservato l'appellata, nel modello UNICO 2008-quadro AP IQ è indicata una variazione in diminuzione di tali oneri deducibili (e quindi una riduzione dei componenti negativi) per un importo pari a euro 655.483,00, idoneo a ricomprendere l'ammontare dei predetti compensi (rigo IQ14: vedi il doc. 6 prodotto in primo grado sub RG 114/2020); inoltre, la loro mancata deduzione dall'imponibile AP sarebbe stata doverosa, in quanto conforme al disposto dell'art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 446 del 1997, trattandosi di spese per il personale assimilato a quello dipendente classificate in voci del conto economico diverse dalla voce di cui all'art. 2425, lettera B), numero 9), c.c.
In conclusione, l'appello deve essere rigettato.
La singolarità della fattispecie giustifica la compensazione delle spese anche di questo grado di giudizio.
P.Q.M.
Respinge l'appello. Spese compensate.