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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 27/01/2025, n. 217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 217 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di RR UN, III sezione civile in funzione di giudice monocratico dott. Salvatore Nasti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N° 5839 del 2022 di R.G. avente per oggetto: opposizione a decreto
ingiuntivo,
tra
I sig.ri (C.F ), nata il [...], a [...] Parte_1 C.F._1
UN (Na) e ivi residente a[...] e Parte_2
(C.F. ) nato il [...] a [...] ed ivi residente C.F._2
alla via Vittorio Veneto n. 193 rappresentati e difesi in virtù di mandato in calce all'atto introduttivo dagli Avv. Brigida Saggese (C.F. ) e Avv. Andrea C.F._3
Manzillo ( ) ed insieme ad essi elettivamente domiciliati in C.F._4
Boscoreale (Na) alla via Futa n. 37,
Contro
La (P.IVA ), corrente in Milano alla Piazza del Controparte_1 P.IVA_1
Calendario 3, in persona di e Procuratori presso la Controparte_2 Controparte_3
Direzione Generale, muniti dei necessari poteri giusta procura conferita in data 10/2/2022
per Notar di Milano, rep.n. 176.240 racc.n. 33.627 (all.1), assistita e difesa Persona_1
dall'Avv. Gianfranco Cotrone (C.F. del Foro di Bari ed elett.te CodiceFiscale_5
1 domiciliata in Bari al Corso Vittorio Emanuele n. 171, il tutto in virtù di procura posta in calce al ricorso per decreto ingiuntivo notificato (NA);
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c., come modificato per l'effetto dell'entrata in vigore dell'art.45, comma 17 della legge 18 giugno 2009, n° 69, trattandosi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 58, comma 2, di quest'ultima legge, di disposizione normativa suscitabile di trovare applicazione con riguardo ai giudizi che, alla data della suddetta entrata in vigore (04/07/2009), risultano ancora pendenti in primo grado, così come quello in esame.
Pertanto, devono all'uopo, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia,
sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, sia i verbali di causa.
Quanto all'esame del merito della controversia, occorre premettere che secondo giurisprudenza la conferma o meno del decreto ingiuntivo è collegata nel giudizio di opposizione non tanto ad un giudizio di legalità e di controllo riferito esclusivamente al momento della sua emanazione, quanto piuttosto ad un giudizio di piena cognizione in ordine all'esistenza e alla validità del credito posto a base della domanda di ingiunzione
(cfr. Trib. Roma, Sez. VIII, 13 giugno 2011 n.12855; Cass. Civ., Sez. I, 17 giugno 1999 n.5984).
Del resto, l'oggetto del giudizio di opposizione non è affatto limitato al controllo di validità o merito del decreto ingiuntivo opposto, ma involge anche e soprattutto il merito e cioè la fondatezza della pretesa azionata dal creditore fin dal ricorso.
In altri termini, l'opposizione devolve al giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso, cosicché non avrebbe alcun senso giuridico un'opposizione che intendesse limitarsi al vaglio di legittimità dell'emanazione del monitorio (cfr. da ultimo
2 Cass. Civ., Sez. II, 25 marzo 2011 n.6987; Trib. Nola, Sez. II, 28 giugno 2011).
Nel procedimento per decreto ingiuntivo, infatti, la fase che si apre con la presentazione del ricorso e si chiude con la notifica del decreto, non costituisce un processo autonomo rispetto a quello che si apre con l'opposizione, ma dà luogo ad un unico giudizio nel quale le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale,
rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori, cosicchè a seguito dell'opposizione il giudizio da sommario che era si trasforma in giudizio a cognizione piena (cfr. Cass. Civ.,
Sez II, 27 maggio 2011 n.11817).
Il giudice dell'opposizione, quindi, non si limita ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma procede all'esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena (cfr. Cass. Civ., Sez I, 2 dicembre 2011 n.25857), sulla base cioè sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori ammessi ed assunti nel corso del giudizio, cosicché il creditore/opposto - al quale compete la posizione sostanziale di attore per aver richiesto l'emissione del decreto - ha nella presente fase l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato mediante il contraddittorio che scaturisce a seguito dell'opposizione.
A norma dell'articolo 645 c.p.c., poi, l'emissione di un decreto ingiuntivo presuppone che la prova dell'espletamento e dell'entità delle prestazioni possa utilmente fornirsi mediante la produzione dei documenti giustificativi e dell'estratto autentico delle scritture contabili;
detta documentazione, però, se da un lato è idonea e sufficiente per l'emissione del titolo esecutivo, dall'altro, in caso di opposizione, diviene inadeguata a fondare le eccezioni sollevate dall'opponente/convenuto in prima istanza.
Difatti, con l'opposizione, instaurandosi un giudizio a cognizione piena, l'opposto, in qualità di attore sostanziale, ha l'onere di fornire gli elementi dimostrativi della propria pretesa.
3 Pertanto, per effetto dell'opposizione non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto.
Tale situazione, quindi, esplica i suoi effetti non solo in tema di onere della prova, ma anche in ordine ai poteri ed alle preclusioni processuali rispettivamente previsti per ciascuna delle parti (cfr. Trib. Torino, Sez. VI, 3 aprile 2012 n.2365).
Preliminarmente, si rileva che il procedimento obbligatorio di mediazione non è stato esperito nei termini come indicato dalla normativa in materia e precisato dalla Suprema
Corte.
Dopo l'intervento delle Sezioni Unite, decisione n. 19596 del 18 settembre 2020, la giurisprudenza è ormai pressoché unanime nel ritenere che, nell'ambito dei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, l'onere di attivare il procedimento di mediazione ricada sul creditore opposto. La Cassazione, in particolare, interviene a distribuire definitivamente l'onere della mediazione nei giudizi di opposizione a ingiunzione civile.
Ribaltando l'indirizzo precedente (cfr. Cass. n. 24629/2015), la Suprema Corte ha formulato il seguente principio di diritto: «Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi
dell'art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto
ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione
o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di
mediazione è a carico della parte opposta;
ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di
improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo».
In via motiva, analizzando il dato normativo le Sezioni unite osservano che, ai sensi dell'art. 643 c.p.c., la pendenza della lite ha inizio con “la notificazione del decreto
ingiuntivo” e non dell'opposizione; e che la proposizione della domanda di mediazione interrompe la prescrizione dell'azione (art. 5, comma 6), trovando difficoltà a interpretare le
4 norme nel senso che l'opponente sarebbe investito di adempiere, contra se, un onere atto ad interrompere la prescrizione a favore del creditore opposto.
Su un piano più strettamente logico-sistematico, la Corte ha osservato che l'attore è
effettivamente la parte opposta e che le conseguenze del mancato avvio della procedura di mediazione sarebbero più penalizzanti per l'opponente, richiamando sul punto un conferente precedente del giudice delle leggi (Cost. n. 98/2014).
La giurisprudenza ha chiarito che nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, del D.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con richiesta di decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto,
l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta.
Da ciò discende che, ove la stessa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo. Infatti, “tale principio
rinviene il suo fondamento nel presupposto che l'accesso alla giurisdizione, condizionata al previo
adempimento di oneri, non può tradursi nella perdita del diritto di agire in giudizio tutelato
dall'articolo 24 della Costituzione, considerato che la revoca del decreto ingiuntivo non preclude
comunque al creditore la possibilità di una nuova richiesta e l'emissione di un nuovo decreto”.
Nelle ipotesi di mancato esperimento del tentativo di mediazione il giudice deve revocare il decreto ingiuntivo opposto, ponendo le spese di lite a carico del creditore.
La Corte di Cassazione, con la sentenza del 14 dicembre 2021 n. 40035 ha chiarito che il decorso del termine di 15 giorni non rende, di per sé, la domanda improcedibile. Ciò che rileva è l'utile esperimento della procedura di mediazione entro l'udienza di rinvio fissata dal giudice, ove per “utile esperimento” s'intende il primo incontro delle parti innanzi al mediatore, conclusosi senza l'accordo. Per contro, non rileva l'osservanza del termine di quindici giorni assegnato dal giudice delegante nell'ordinanza che dispone la mediazione.
5 In conclusione, la domanda giudiziale è dichiarata improcedibile solo se, all'udienza di verifica fissata dopo la scadenza del termine di durata della mediazione (3 mesi), il procedimento non è stato iniziato o non si è concluso per una colpevole inerzia iniziale della parte, che ha ritardato la presentazione dell'istanza.
Agli atti risulta che l'udienza fissata per la verifica del procedimenro di mediazione è
quella del 23 02 2024 mentre la seduta di mediazione si è tenuta il 06.06.2024. Inoltre agli atti risulta che sono state convocate le parti ma non vi è prova della regolarità delle stesse risutando solo una stampa del percorso delle raccomandate che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, non può essere ritenuta di piena prova della ricezione.
(Cass. sent. n. 511/2019, Cass. sent. n. 31845/2022.)
Se ne deduce, quindi, che nella redazione della motivazione della sentenza, il giudice non
è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, essendo necessario e sufficiente in base all'articolo 132, n.4,
c.p.c. che esponga in maniera concisa gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che, seppur non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con il percorso argomentativo seguito (cfr. Cass. Civ., Sez. VI, 17 maggio 2013,
n.12123; Cass. Civ., Sez. III, 21 febbraio 2013 n.4346; Trib. Nocera Inferiore, Sez. I, 26 novembre
2013 n.1431).
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ai sensi del
D.M. n.147/2022, giusta la natura ed il valore della controversia, l'importanza ed il numero delle questioni trattate, nonché la fase di chiusura del processo.
P.Q.M.
il giudice, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
6 1) Dichiara l'improcedibilità della domanda avanzata con decreto ingiuntivo;
2) Per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di RR UN;
3) condanna parte opposta al rimborso in favore di parte opponente dei compensi professionali che si liquidano complessivamente in euro 2.108,00 oltre IVA e CPA come per legge, e rimborso forfettario 15% con attribuzione al procuratore dichiaratosi antiostatario;
RR UN
IL Go
(dott. Salvatore Nasti)
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di RR UN, III sezione civile in funzione di giudice monocratico dott. Salvatore Nasti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N° 5839 del 2022 di R.G. avente per oggetto: opposizione a decreto
ingiuntivo,
tra
I sig.ri (C.F ), nata il [...], a [...] Parte_1 C.F._1
UN (Na) e ivi residente a[...] e Parte_2
(C.F. ) nato il [...] a [...] ed ivi residente C.F._2
alla via Vittorio Veneto n. 193 rappresentati e difesi in virtù di mandato in calce all'atto introduttivo dagli Avv. Brigida Saggese (C.F. ) e Avv. Andrea C.F._3
Manzillo ( ) ed insieme ad essi elettivamente domiciliati in C.F._4
Boscoreale (Na) alla via Futa n. 37,
Contro
La (P.IVA ), corrente in Milano alla Piazza del Controparte_1 P.IVA_1
Calendario 3, in persona di e Procuratori presso la Controparte_2 Controparte_3
Direzione Generale, muniti dei necessari poteri giusta procura conferita in data 10/2/2022
per Notar di Milano, rep.n. 176.240 racc.n. 33.627 (all.1), assistita e difesa Persona_1
dall'Avv. Gianfranco Cotrone (C.F. del Foro di Bari ed elett.te CodiceFiscale_5
1 domiciliata in Bari al Corso Vittorio Emanuele n. 171, il tutto in virtù di procura posta in calce al ricorso per decreto ingiuntivo notificato (NA);
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c., come modificato per l'effetto dell'entrata in vigore dell'art.45, comma 17 della legge 18 giugno 2009, n° 69, trattandosi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 58, comma 2, di quest'ultima legge, di disposizione normativa suscitabile di trovare applicazione con riguardo ai giudizi che, alla data della suddetta entrata in vigore (04/07/2009), risultano ancora pendenti in primo grado, così come quello in esame.
Pertanto, devono all'uopo, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia,
sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, sia i verbali di causa.
Quanto all'esame del merito della controversia, occorre premettere che secondo giurisprudenza la conferma o meno del decreto ingiuntivo è collegata nel giudizio di opposizione non tanto ad un giudizio di legalità e di controllo riferito esclusivamente al momento della sua emanazione, quanto piuttosto ad un giudizio di piena cognizione in ordine all'esistenza e alla validità del credito posto a base della domanda di ingiunzione
(cfr. Trib. Roma, Sez. VIII, 13 giugno 2011 n.12855; Cass. Civ., Sez. I, 17 giugno 1999 n.5984).
Del resto, l'oggetto del giudizio di opposizione non è affatto limitato al controllo di validità o merito del decreto ingiuntivo opposto, ma involge anche e soprattutto il merito e cioè la fondatezza della pretesa azionata dal creditore fin dal ricorso.
In altri termini, l'opposizione devolve al giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso, cosicché non avrebbe alcun senso giuridico un'opposizione che intendesse limitarsi al vaglio di legittimità dell'emanazione del monitorio (cfr. da ultimo
2 Cass. Civ., Sez. II, 25 marzo 2011 n.6987; Trib. Nola, Sez. II, 28 giugno 2011).
Nel procedimento per decreto ingiuntivo, infatti, la fase che si apre con la presentazione del ricorso e si chiude con la notifica del decreto, non costituisce un processo autonomo rispetto a quello che si apre con l'opposizione, ma dà luogo ad un unico giudizio nel quale le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale,
rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori, cosicchè a seguito dell'opposizione il giudizio da sommario che era si trasforma in giudizio a cognizione piena (cfr. Cass. Civ.,
Sez II, 27 maggio 2011 n.11817).
Il giudice dell'opposizione, quindi, non si limita ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma procede all'esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena (cfr. Cass. Civ., Sez I, 2 dicembre 2011 n.25857), sulla base cioè sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori ammessi ed assunti nel corso del giudizio, cosicché il creditore/opposto - al quale compete la posizione sostanziale di attore per aver richiesto l'emissione del decreto - ha nella presente fase l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato mediante il contraddittorio che scaturisce a seguito dell'opposizione.
A norma dell'articolo 645 c.p.c., poi, l'emissione di un decreto ingiuntivo presuppone che la prova dell'espletamento e dell'entità delle prestazioni possa utilmente fornirsi mediante la produzione dei documenti giustificativi e dell'estratto autentico delle scritture contabili;
detta documentazione, però, se da un lato è idonea e sufficiente per l'emissione del titolo esecutivo, dall'altro, in caso di opposizione, diviene inadeguata a fondare le eccezioni sollevate dall'opponente/convenuto in prima istanza.
Difatti, con l'opposizione, instaurandosi un giudizio a cognizione piena, l'opposto, in qualità di attore sostanziale, ha l'onere di fornire gli elementi dimostrativi della propria pretesa.
3 Pertanto, per effetto dell'opposizione non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto.
Tale situazione, quindi, esplica i suoi effetti non solo in tema di onere della prova, ma anche in ordine ai poteri ed alle preclusioni processuali rispettivamente previsti per ciascuna delle parti (cfr. Trib. Torino, Sez. VI, 3 aprile 2012 n.2365).
Preliminarmente, si rileva che il procedimento obbligatorio di mediazione non è stato esperito nei termini come indicato dalla normativa in materia e precisato dalla Suprema
Corte.
Dopo l'intervento delle Sezioni Unite, decisione n. 19596 del 18 settembre 2020, la giurisprudenza è ormai pressoché unanime nel ritenere che, nell'ambito dei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, l'onere di attivare il procedimento di mediazione ricada sul creditore opposto. La Cassazione, in particolare, interviene a distribuire definitivamente l'onere della mediazione nei giudizi di opposizione a ingiunzione civile.
Ribaltando l'indirizzo precedente (cfr. Cass. n. 24629/2015), la Suprema Corte ha formulato il seguente principio di diritto: «Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi
dell'art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto
ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione
o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di
mediazione è a carico della parte opposta;
ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di
improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo».
In via motiva, analizzando il dato normativo le Sezioni unite osservano che, ai sensi dell'art. 643 c.p.c., la pendenza della lite ha inizio con “la notificazione del decreto
ingiuntivo” e non dell'opposizione; e che la proposizione della domanda di mediazione interrompe la prescrizione dell'azione (art. 5, comma 6), trovando difficoltà a interpretare le
4 norme nel senso che l'opponente sarebbe investito di adempiere, contra se, un onere atto ad interrompere la prescrizione a favore del creditore opposto.
Su un piano più strettamente logico-sistematico, la Corte ha osservato che l'attore è
effettivamente la parte opposta e che le conseguenze del mancato avvio della procedura di mediazione sarebbero più penalizzanti per l'opponente, richiamando sul punto un conferente precedente del giudice delle leggi (Cost. n. 98/2014).
La giurisprudenza ha chiarito che nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, del D.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con richiesta di decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto,
l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta.
Da ciò discende che, ove la stessa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo. Infatti, “tale principio
rinviene il suo fondamento nel presupposto che l'accesso alla giurisdizione, condizionata al previo
adempimento di oneri, non può tradursi nella perdita del diritto di agire in giudizio tutelato
dall'articolo 24 della Costituzione, considerato che la revoca del decreto ingiuntivo non preclude
comunque al creditore la possibilità di una nuova richiesta e l'emissione di un nuovo decreto”.
Nelle ipotesi di mancato esperimento del tentativo di mediazione il giudice deve revocare il decreto ingiuntivo opposto, ponendo le spese di lite a carico del creditore.
La Corte di Cassazione, con la sentenza del 14 dicembre 2021 n. 40035 ha chiarito che il decorso del termine di 15 giorni non rende, di per sé, la domanda improcedibile. Ciò che rileva è l'utile esperimento della procedura di mediazione entro l'udienza di rinvio fissata dal giudice, ove per “utile esperimento” s'intende il primo incontro delle parti innanzi al mediatore, conclusosi senza l'accordo. Per contro, non rileva l'osservanza del termine di quindici giorni assegnato dal giudice delegante nell'ordinanza che dispone la mediazione.
5 In conclusione, la domanda giudiziale è dichiarata improcedibile solo se, all'udienza di verifica fissata dopo la scadenza del termine di durata della mediazione (3 mesi), il procedimento non è stato iniziato o non si è concluso per una colpevole inerzia iniziale della parte, che ha ritardato la presentazione dell'istanza.
Agli atti risulta che l'udienza fissata per la verifica del procedimenro di mediazione è
quella del 23 02 2024 mentre la seduta di mediazione si è tenuta il 06.06.2024. Inoltre agli atti risulta che sono state convocate le parti ma non vi è prova della regolarità delle stesse risutando solo una stampa del percorso delle raccomandate che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, non può essere ritenuta di piena prova della ricezione.
(Cass. sent. n. 511/2019, Cass. sent. n. 31845/2022.)
Se ne deduce, quindi, che nella redazione della motivazione della sentenza, il giudice non
è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, essendo necessario e sufficiente in base all'articolo 132, n.4,
c.p.c. che esponga in maniera concisa gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che, seppur non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con il percorso argomentativo seguito (cfr. Cass. Civ., Sez. VI, 17 maggio 2013,
n.12123; Cass. Civ., Sez. III, 21 febbraio 2013 n.4346; Trib. Nocera Inferiore, Sez. I, 26 novembre
2013 n.1431).
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ai sensi del
D.M. n.147/2022, giusta la natura ed il valore della controversia, l'importanza ed il numero delle questioni trattate, nonché la fase di chiusura del processo.
P.Q.M.
il giudice, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
6 1) Dichiara l'improcedibilità della domanda avanzata con decreto ingiuntivo;
2) Per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di RR UN;
3) condanna parte opposta al rimborso in favore di parte opponente dei compensi professionali che si liquidano complessivamente in euro 2.108,00 oltre IVA e CPA come per legge, e rimborso forfettario 15% con attribuzione al procuratore dichiaratosi antiostatario;
RR UN
IL Go
(dott. Salvatore Nasti)
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