Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 09/06/2025, n. 2935 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2935 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Napoli, seconda sezione civile, in persona dei magistrati:
- dr.ssa Alessandra Piscitello - Presidente -
- dr.ssa Maria Teresa Onorato - Consigliere -
- dr.ssa Maria Luisa Arienzo - Consigliere relatore -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 4224/2020, riservata in decisione all'udienza cartolare del 29.01.2025 e vertente
TRA
Avv. (C.F. ) e Avv. RR AN (C.F. Parte_1 C.F._1
, rappresentati e difesi, il primo da sé medesimo e l'Avv. C.F._2
RR AN, giusta procura speciale allegata all'atto di appello, dall'Avv. Pt_1
, presso il cui studio in Napoli, alla via Piazza Volturno n° 9, entrambi sono
[...]
elettivamente domiciliati
APPELLANTI
CONTRO
(C.F. in Controparte_1 P.IVA_1 persona dell'amm.re p.t. rappresentato e difeso, giusta procura in Controparte_2
calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Michele Zarrillo
(C.F. ), presso il cui studio in Caserta, alla Piazza Andolfato C.F._3
1, è elettivamente domiciliato
APPELLATO
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ex art. 645 c.p.c. e RR AN Parte_1
proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 225/2012 emesso in data
09.05.2012 dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con il quale, su ricorso del
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pagamento, a titolo di oneri condominiali ordinari e straordinari, della somma di €
11.508,93, oltre interessi dalla domanda ed oltre spese della procedura.
Quanto ai presupposti in fatto ed in diritto a sostegno dell'opposizione, Pt_1
e RR AN eccepivano preliminarmente la loro carenza di
[...]
legittimazione passiva, adducendo che e RR AN erano nudi CP_3 proprietari dell'immobile facente parte del condominio, mentre e Parte_1
erano usufruttuari, sicché gli oneri dovevano essere ripartiti Parte_2
proporzionalmente tenuto conto della loro natura e della diversa posizione degli obbligati;
eccepivano, inoltre, di non avere ricevuto la regolare convocazione delle assemblee in cui erano stati approvati i rendiconti posti a fondamento del titolo monitorio né tanto meno i relativi verbali, per cui si riservavano di impugnare le delibere ad avvenuta trasmissione dei verbali medesimi.
1.2 Si costituiva il condominio , che resisteva Controparte_1
all'opposizione, replicando di avere inoltrato regolare convocazione agli opponenti per le assemblee predette;
richiamava, altresì, la natura solidale delle obbligazioni gravanti sui nudi proprietari e sugli usufruttuari per il pagamento degli oneri condominiali in forza del combinato disposto dell'art. 1004 c.c. e dell'art. 67 disp. att. c.c; insisteva, pertanto, per il rigetto dell'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo opposto nonché per la condanna degli opponenti al pagamento delle spese di lite ed al risarcimento dei danni da responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
1.3 Prodotta documentazione, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione all'udienza del 03.07.2020 con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
1.4 Con sentenza pubblicata il 18.11.2020 il Tribunale di Santa Vetere CP_4
ha rigettato l'opposizione e, per l'effetto, confermato il decreto ingiuntivo opposto, condannando gli opponenti al pagamento della somma di € 1.000,00 ex art. 96 c.p.c. oltre alle spese di lite.
Segnatamente il giudice di prime cure ha preliminarmente accertato che il ha fornito prova degli avvisi di convocazione e non già, invece, dei CP_1
verbali delle adunanze assembleari;
tuttavia, sul presupposto che i vizi denunciati
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- 2 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda integrano motivi di annullabilità della delibera assembleare, da far valere con l'impugnativa ex art. 1137 c.c. entro il termine di 30 giorni, ha rilevato che gli opponenti avrebbero dovuto far valere l'invalidità delle delibere assembleari al più tardi entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del decreto ingiuntivo, che segna(va) la conoscenza delle delibere medesime e, con essa, il dies a quo della decorrenza del termine sancito dall'art. 1137 c.c; ha concluso che, considerato che il decreto ingiuntivo era stato notificato in data 30.07.2012 e che l'opposizione risultava notificata in data 24.10.2012, oltre, quindi, il termine di trenta giorni dalla notifica del titolo monitorio, senza, peraltro, che nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo venisse formulata alcuna impugnativa delle delibere sottostanti, fosse maturata la decadenza ex art. 1137 c.c., con conseguente rigetto dell'opposizione ex art. 645 c.p.c avverso il decreto reso ai sensi dell'art. 63 disp. att. c.c.; infine, considerata la genericità e l'inconsistenza dell'opposizione, ha condannato gli opponenti al pagamento di una somma equitativamente determinata ex art. 96 c.p.c. oltre alle spese di lite.
1.5 Avverso tale pronuncia con appello notificato in data 14.04.2021 Parte_1
e RR AN hanno proposto gravame affidato a tre motivi.
1.6 Con il primo motivo gli appellanti censurano l'errore in cui è incorso il Tribunale, il quale, anziché inquadrare la fattispecie de qua nell'alveo dell'opposizione a decreto ingiuntivo, ha qualificato il rimedio proposto come impugnativa di delibera assembleare, assoggettata al termine decadenziale di cui all'art. 1137 c.c.
1.7 Con il secondo motivo gli appellanti lamentano che il Tribunale non ha dichiarato l'improcedibilità della domanda, stante il mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria, rientrando la fattispecie de qua in quelle previste dall'art. 5 comma 1 bis D.lgs. 28/2010; essi sostengono che l'onere di introdurre il procedimento di mediazione grava(va) sull'opposto, che riveste la posizione di
“attore sostanziale” nell'opposizione a decreto ingiuntivo, considerato che il thema decidendum attiene alla verifica della legittimità della pretesa creditoria vantata dal
. CP_1
1.8 Con il terzo motivo di gravame gli appellanti rimarcano che, in tema di mediazione, è intervenuto l'arresto della Suprema Corte di Cassazione a Sezioni
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- 3 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Unite (sent. n. 1956/2020), che ha stabilito che, in tema di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la mediazione obbligatoria deve essere introdotta dall'opposto, con la conseguenza che, in difetto, deve essere dichiarata l'improcedibilità della domanda di pagamento formulata nel ricorso ingiuntivo.
1.9 Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 11.02.2021, si è costituito in giudizio il , che ha Controparte_1
resistito al gravame, chiedendone il rigetto con conferma della sentenza impugnata e con condanna degli appellanti al risarcimento dei danni da responsabilità aggravata, ex art. 96 c.p.c., anche per il grado di appello nonché condanna alle spese di lite.
1.10 All'udienza del 29.01.2025 sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, la Corte ha riservato la causa in decisione, assegnando i termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio delle comparse e delle repliche conclusionali.
2. Preliminarmente deve essere affermata, all'esito della verifica d'ufficio, la tempestività dell'appello, proposto con citazione notificata in data 23.11.2020, risultando rispettato il termine di sei mesi, di cui all'art. 327 c.p.c., decorrente dalla pubblicazione della sentenza avvenuta in data 18.11.2020.
2.1 Il primo motivo di gravame è inammissibile, non cogliendo la ratio decidendi della statuizione di primo grado.
Come è noto, nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali ex art. 63 disp. att. c.c., il giudice deve limitarsi a verificare la perdurante esistenza ed efficacia delle relative delibere assembleari, senza poter sindacare, in via incidentale, la loro validità, essendo questa riservata al giudice davanti al quale dette delibere siano state impugnate.
Il legislatore, invero, nel riservare, con l'art. 1137 c.c., ad autonomo giudizio ogni controversia sull'annullabilità delle deliberazioni assembleari, ha anche escluso che qualsivoglia questione al riguardo possa essere sollevata nell'ambito dell'eventuale opposizione al provvedimento monitorio, l'oggetto di tale giudizio rimanendo, in tal modo, circoscritto all'accertamento dell'idoneità formale (validità del verbale) e sostanziale (pertinenza della pretesa azionata alla deliberazione allegata) della
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- 4 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda documentazione posta a fondamento dell'ingiunzione e della persistenza o meno dell'obbligazione dedotta in giudizio (Cass.
8.8.00 n. 10427, 29.8. 1994 n. 7569).
In applicazione di tale principio il Tribunale ha affermato che, pur non essendovi prova della notifica, ai condomini odierni appellanti, dei verbali delle assemblee, in seno alle quali sono state approvate le delibere azionate monitoriamente, la conoscenza delle stesse, utile a far decorrere il termine di trenta giorni per l'impugnativa ai sensi dell'art. 1137 c.c, dovesse, al più tardi, farsi risalire alla notificazione del decreto ingiuntivo fondato sulle delibere medesime;
ha, quindi, ritenuto che fosse maturata la decadenza, rilevando che l'opposizione monitoria era stata proposta con citazione notificata il 24.10.2012, oltre il termine di trenta giorni dalla notificazione del decreto ingiuntivo eseguita il 30.7.2012 e che, comunque, anche in detta opposizione i si erano “riservati” di proporre l'impugnativa Pt_1
solo allorquando avessero ricevuto formale comunicazione dei verbali assembleari.
La censura mossa dagli appellanti, secondo cui il giudice a quo ha erroneamente sovrapposto il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo con quello di impugnativa della delibera, travisa, allora, il ragionamento seguito dal primo giudice e non si confronta con la questione decisiva, che, a ben vedere, concerne il dies a quo della decorrenza del termine decadenziale ex art. 1137 c.c.
Il Tribunale, invero, proprio sulla premessa della diversa natura e del diverso ambito dei due rimedi -che esclude la proponibilità, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, dei motivi integranti vizi di annullabilità della delibera assembleare, che costituisce il titolo della pretesa creditoria azionata dal ha individuato CP_1
nella conoscenza delle delibere acquisita per effetto della notificazione del decreto ingiuntivo un valido presupposto per l'inizio della decorrenza del termine di trenta giorni entro cui proporre l'impugnativa ex art. 1137 c.c., facendo discendere dallo spirare del termine così computato la preclusione a dolersi dei vizi della deliberazione quali motivi di opposizione all'ingiunzione di pagamento.
2.2 Sono infondati e vanno, pertanto, rigettati il secondo ed il terzo motivo di gravame, con cui, in maniera strettamente connessa, si sollecita, in riforma della statuizione di primo grado, la declaratoria di improcedibilità per omesso assolvimento, a cura dell'opposto, della condizione del tentativo
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- 5 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda di mediazione obbligatoria, ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 28 del 2010, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo.
Con rilievo assorbente rispetto ad ogni altro profilo si evidenzia che l'improcedibilità della domanda per omesso esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria, ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis cit., deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza: ove ciò non avvenga e, cioè, qualora l'improcedibilità non sia stata eccepita tempestivamente dalla parte e nemmeno rilevata dal giudice di primo grado, la parte che impugna e il giudice di appello non possono rilevarla, non trattandosi di eccezione rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (Cass. 21381/2018; 12896/2021).
Ora, dai verbali di udienza di primo grado risulta che alla prima udienza del 2.4.2013
l'opponente non sollevava alcuna eccezione in proposito, limitandosi le parti a chiedere un rinvio per un tentativo di definizione bonaria della lite, che il giudice accordava senza procedere, a sua volta, ad alcun autonomo rilievo officioso del mancato esperimento della mediazione.
3. Le spese del presente grado seguono la soccombenza degli appellanti.
Esse si liquidano in applicazione del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M.
147/2022, entrato in vigore il 23.10.2022.
E, invero, in tema di spese processuali i parametri introdotti da una nuova disposizione, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione (Cass. 19989/2021).
Tali compensi si ispirano ai parametri medi dello scaglione delle cause di valore fino ad € 26.000,00, concretamente rapportati alle attività processuali e difensive effettivamente espletate.
4. Deve essere, invece, respinta la richiesta di condanna degli appellanti per responsabilità processuale aggravata ex art. 96 primo comma c.p.c,
L'opinione prevalente in giurisprudenza è nel senso che la responsabilità processuale aggravata ex art. 96 costituisce un'ipotesi peculiare sussumibile nella più ampia
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- 6 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda categoria della responsabilità aquiliana o extracontrattuale ex art. 2043 c.c., contemplante gli illeciti correlati alla qualità di parte del processo (Cass. Civ.
18344/2010).
Ne consegue che la parte che invoca l'altrui responsabilità processuale ha, secondo la regola generale, l'onere di provare, non solo la condotta abusiva, ma anche i danni ed il nesso tra l'una e gli altri (in base alla regola generale dell'art. 2697 c.c.). Nella specie, premesso che i danni risarcibili a tale titolo in favore della parte che abbia vinto il processo sono diversi dalla mera ripetizione delle spese di lite, a cui si aggiungono per espresso dettato normativo, e devono derivare direttamente dalla condotta processuale ingiusta, senza che a tal fine rilevino i danni da ritardato conseguimento del bene della vita (i quali sono “compensati” dai meccanismi legali di riconoscimento degli interessi da lucro cessante e di rivalutazione monetaria: C.
11221/1992; C. 3090/1990; C. 163/1989), la difesa dell'appellato non ha allegato gli elementi di fatto, necessari ad individuare l'esistenza di siffatti danni ulteriori, non riparati dalla pronunzia di condanna alle spese, la cui quantificazione possa poi essere rimessa ad una valutazione equitativa anche presuntiva da parte del giudice secondo la regola di cui all'art. 1226 cc. (C. 17902/2010; 28226/2008; C. 13395/2007).
Non si ravvisano, infine, gli estremi per l'applicazione dell'art. 96 comma 3 c.p.c., che, rispondendo, nell'interpretazione avvallata da Corte Cost. 152/2016) ad una funzione sanzionatoria dell'offesa arrecata alla giurisdizione, presuppone l'accertamento, al pari della fattispecie disciplinata dal comma 1 della succitata disposizione, della mala fede o colpa grave della parte soccombente, per integrare le quali non è sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate, postulandosi, piuttosto, la violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza della propria impostazione difensiva (Cass. Civ.
Sezioni Unite 9912/2018; 21570/2012).
5. Essendo stato rigettato l'appello, deve darsi atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 (comma inserito dall' art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di
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- 7 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda tale legge) per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio, a carico degli appellanti.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza n. 2664/2020 del
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, pubblicata in data 18.11.2020, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la statuizione impugnata;
2) condanna e RR AN, in solido tra loro, alla refusione, in favore Parte_1
dell'appellato, delle spese di lite del presente grado, che liquida in € 3.500,00 per compensi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Michele Zarrillo dichiaratosene anticipatario;
3) dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 (comma inserito dall' art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre
2012, n. 228 ed applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale legge) per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio a carico degli appellanti.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 4.6.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Maria Luisa Arienzo dr.ssa Alessandra Piscitiello
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