Versione
11 febbraio 1989
11 febbraio 1989
Art. 2. 1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire 300 milioni per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali ed interventi diversi".
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Giurisprudenza • 41
- 1. Trib. Napoli, sentenza 12/10/2023, n. 5946Provvedimento: […] -di essere stato assegnato, nel periodo di cui sopra, alle strutture organizzative dell'organo consiliare di cui all'art. 2 della legge regionale n. 15/1989 e di aver svolto attività di assistenza ai vari organi consiliari fuori dal normale orario di lavoro; […] il comma 4 che introduceva un ulteriore fondo per il personale in servizio presso le strutture organizzative di cui alla legge regionale, analiticamente indicate nell'art. 2 della legge n. 15/1989, al fine di assegnare risorse per l'assistenza agli organi istituzionali per l'incremento delle attività anche legate ai processi di riforma in atto consequenziali alle modifiche del Titolo V della Costituzione – parte II, […]Leggi di più...
- art. 2033 c.c.·
- ripetizione indebito·
- art. 2126 c.c.·
- trattamento economico accessorio·
- incostituzionalità legge regionale·
- competenza legislativa esclusiva statale·
- conditio indebiti·
- legittimo affidamento·
- giurisdizione Corte dei Conti·
- indebito oggettivo