Sentenza 11 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 11/03/2025, n. 359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 359 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 382/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carmen Arcellaschi Presidente rel.
Dott. Claudia Bonomi Giudice
Dott. Camilla Filauro Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. di cui sopra promossa con ricorso congiunto in data 21/01/2025 da:
(C.F. ), nata a [...], il [...] e residente Parte_1 CodiceFiscale_1
a Sesto San Giovanni (MB), in Via Morganti n. 54, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli Avv.ti
Laura De Ruie Roberta Taglioretti, presso il cui Studio elegge domicilio;
e
( ), nato in [...] il [...] e Controparte_1 CodiceFiscale_2 residente a [...], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv.
Marco Calabrese che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO
CONCLUSIONI CONGIUNTE
1. Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto in Kenya il 2 giugno 2015 tra Parte_1
C.F. , nata a [...], il [...] e residente a [...], e C.F._3
, C.F. , nato in [...], il [...] e residente a [...]C.F._4
San Giovanni (MB), matrimonio trascritto presso i Registri dello Stato Civile del Comune di Milano (anno
2015, n. 129, Parte II, Serie C).
2. Ordinare al Comune di Milano di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
OMOLOGARE LE SEGUENTI CONDIZIONI
3. Disporre l'affidamento super-esclusivo di alla madre, Signora la quale Per_1 Parte_1 eserciterà in via esclusiva la responsabilità genitoriale anche in relazione alle scelte di maggiore interesse
4. Disporre che rimanga collocato, anche ai fini della residenza anagrafica, presso la casa materna. Per_1
5. Disporre che il padre possa incontrare liberamente il figlio prendendo preventivi accordi Per_1 direttamente con la Signora Parte_1
6. Confermare l'assegnazione della casa familiare, sita in Sesto San Giovanni, Via Morganti n. 54, alla Signora Parte_1
7. Dare atto che il Signor si impegna a corrispondere a titolo di contributo al Controparte_1 mantenimento del figlio l'importo mensile di euro 150,00, oltre rivalutazione monetaria secondo gli Per_1 indici Istat, da versarsi alla Signora in via anticipata, entro il giorno 5 di ogni mese per Parte_1
12 mensilità all'anno, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Linee Guida del Tribunale di Monza e del relativo Ordine degli Avvocati del 7 maggio 2018.
8. Dare atto che le Parti hanno dichiarato di essere economicamente indipendenti ed autosufficienti e di non aver diritto reciprocamente ad alcun assegno divorzile, non sussistendone i relativi presupposti.
9. Dare atto altresì che i coniugi hanno definitivamente regolamentato, definito e risolto ogni rapporto e questione di natura economico-patrimoniale e non fra i medesimi intercorsi e di non avere l'uno dall'altro più nulla a che pretendere, per qualsivoglia ragione o titolo.
- Le spese legali sono compensate fra le Parti.
- Le Parti dichiarano di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza.
Motivi della decisione
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta, infatti, dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione giudiziale con sentenza n.
249/2023 del Tribunale di Monza emesso in data 22 dicembre 2022, passata in giudicato.
Non è contestato che tra le parti non sia intervenuta riconciliazione, né sia ripresa, sia pur temporaneamente, la convivenza.
Deve, quindi, ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai definitivamente venuta meno, così che sarebbe impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono, pertanto, i presupposti richiesti dall'art. 3 nr. 2 let. b della L.
1.12.1970 n. 898 come mod. dagli artt. 4 e 5 della L.
6.3.1987 n. 74, dall'art. 1 L.
6.5.2015 nr. 55.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le parti hanno chiesto di mantenere l'affidamento esclusivo del minore alla madre come già previsto in sede di separazione. Tale condizione deve essere accolta avuto riguardo al primario interesse del minore e alla volontà delle parti stesse.
III. Le ulteriori condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere recepite nella presente sentenza, in quanto risultano rispondenti all'interesse morale e materiale del figlio minore e, per le restanti pattuizioni, sono tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei reciproci interessi.
IV. Considerata la natura e l'esito del giudizio, le spese possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: I. pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 [...] in Gede ( Kenya) il 2.01.2015 (trascritto al n. 129, Parte II, Serie C1, del registro 1 CP_1 atti di matrimonio del Comune di Milano, anno 2015) alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni trascritte in epigrafe, da intendersi qui interamente riportate e trascritte;
II. ordina che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del
Cancelliere all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MILANO affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della L.
1.12.1970 n. 898.;
III. compensa le spese.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 27 febbraio 2025
Il Presidente Est.
Dott. Carmen Arcellaschi