TRIB
Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 28/11/2025, n. 1848 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1848 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cosenza
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Silvana Domenica Ferrentino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5165/2024 R.G.
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. LEPORE VALERIA;
Parte_1
Ricorrente
E
Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. AVENA GILDA;
Resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 23.12.2024 e ritualmente notificato proponeva opposizione avverso Parte_1
l'avviso di addebito n. 33420240003374825000, notificato il 14.11.2024,con il quale si chiedeva il pagamento della somma di euro 4.776,71 a titolo di contributi IVS gestione commerciante anni 2022/2023.
Eccepiva l'illegittimità ed infondatezza della richiesta avendo cessato l'attività in data 23.12.2016.
L' si costituiva e rappresentava che l'ufficio CP_1 competente di sede - esaminata la documentazione prodotta dall'opponente- aveva operato lo sgravio dell'avviso di addebito.
Chiedeva pertanto dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Fissata l'udienza per il 26.11.2025, sostituita la stessa con il deposito delle note scritte, all'esito del deposito la causa è stata decisa.
L' ha dedotto lo sgravio dell'avviso di addebito CP_1 impugnato e ciò determina la cessazione della materia del contendere essendo venuta meno ogni posizione di contrasto che aveva dato origine alla controversia avente ad oggetto l'accertamento della insussistenza di una posizione debitoria in capo alla ricorrente.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano,compensate al 50%, come in dispositivo essendo l'intervenuto l'annullamento successivamente al ricorso giudiziario.
PQM
Dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna l' al pagamento delle spese di lite CP_1 che,compensate al 50%,liquida in € 605,00 oltre IVA,CPA
e rimborso forfettario con distrazione.
Cosenza,28.11.2025
Il giudice
Dott.ssa Silvana D.Ferrentino