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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 19/02/2025, n. 60 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 60 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 1 7 2 1 / 2 0 2 4 V . G .
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRAPANI
S E Z I O N E C I V I L E
in composizione collegiale costituito dai dottori:
Contr A L E S S A N C A M A S S A P R E S . R e l .
A R I A N N A L O V A S C O G I U D I C E
C A R L O S A L V A T O R E H A M E L G I U D I C E
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento per separazione consensuale promosso con ricorso congiunto dei coniugi e Parte_1 Parte_2 rappresentati e difesi rispettivamente dagli avvocati
VITO COPPOLA e DOMENICO GRASSA per mandato in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Letta la domanda con cui le parti hanno chiesto congiuntamente, ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., pronunciarsi la separazione consensuale alle condizioni ivi previste;
ritualmente acquisito il parere del PM in sede;
lette le note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 13/02/2025, con le quali le parti hanno confermato la domanda, escludendo la volontà di riconciliarsi;
rilevato che il comportamento processuale di entrambe le parti attesta l'impossibilità di una riconciliazione ed è sintomatico della cessazione di qualsiasi comunione morale e materiale tra i coniugi, dovendosi sul punto valutare le deduzioni contenute nel ricorso congiunto;
considerato che
dall'unione coniugale è nata una figlia, ( , 06/12/2019), Persona_1 Per_2 ancora minorenne, e che le condizioni previste dalle parti con riferimento all'affido e mantenimento non contrastano con i principi generali dell'ordinamento;
ritenuto che
nulla osta alla conferma del regime concordato dai coniugi in sede di ricorso congiunto che appare conforme ai principi di diritto;
ritenuto di dover compensare le spese di lite in ragione della proposizione congiunta della domanda;
P.Q.M.
Il Tribunale, sulla domanda proposta, prende atto e omologa gli accordi intervenuti e, per l'effetto:
- dichiara la separazione dei coniugi Parte_1
e i quali hanno contratto
[...] Parte_2 matrimonio in Alcamo (TP) il 27/05/2017 trascritto nei registri dello stato civile del comune di Alcamo
(TP) al n. 24, parte 2, serie A, anno 2017, alle condizioni indicate nel ricorso congiunto;
-dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello Stato Civile del comune competente;
-compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in
Trapani in data 18/02/2025
Il Presidente estensore
Alessandra Camassa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRAPANI
S E Z I O N E C I V I L E
in composizione collegiale costituito dai dottori:
Contr A L E S S A N C A M A S S A P R E S . R e l .
A R I A N N A L O V A S C O G I U D I C E
C A R L O S A L V A T O R E H A M E L G I U D I C E
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento per separazione consensuale promosso con ricorso congiunto dei coniugi e Parte_1 Parte_2 rappresentati e difesi rispettivamente dagli avvocati
VITO COPPOLA e DOMENICO GRASSA per mandato in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Letta la domanda con cui le parti hanno chiesto congiuntamente, ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., pronunciarsi la separazione consensuale alle condizioni ivi previste;
ritualmente acquisito il parere del PM in sede;
lette le note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 13/02/2025, con le quali le parti hanno confermato la domanda, escludendo la volontà di riconciliarsi;
rilevato che il comportamento processuale di entrambe le parti attesta l'impossibilità di una riconciliazione ed è sintomatico della cessazione di qualsiasi comunione morale e materiale tra i coniugi, dovendosi sul punto valutare le deduzioni contenute nel ricorso congiunto;
considerato che
dall'unione coniugale è nata una figlia, ( , 06/12/2019), Persona_1 Per_2 ancora minorenne, e che le condizioni previste dalle parti con riferimento all'affido e mantenimento non contrastano con i principi generali dell'ordinamento;
ritenuto che
nulla osta alla conferma del regime concordato dai coniugi in sede di ricorso congiunto che appare conforme ai principi di diritto;
ritenuto di dover compensare le spese di lite in ragione della proposizione congiunta della domanda;
P.Q.M.
Il Tribunale, sulla domanda proposta, prende atto e omologa gli accordi intervenuti e, per l'effetto:
- dichiara la separazione dei coniugi Parte_1
e i quali hanno contratto
[...] Parte_2 matrimonio in Alcamo (TP) il 27/05/2017 trascritto nei registri dello stato civile del comune di Alcamo
(TP) al n. 24, parte 2, serie A, anno 2017, alle condizioni indicate nel ricorso congiunto;
-dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello Stato Civile del comune competente;
-compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in
Trapani in data 18/02/2025
Il Presidente estensore
Alessandra Camassa