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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/06/2025, n. 8246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8246 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
– S E Z I O N E V I I I C I V I L E – in composizione monocratica, nella persona del dott. PAOLO D'AVINO Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 25655 R. G. affari contenziosi dell'anno 2016, vertente tra Par
(cod. fisc./Partita IVA ), Parte_1 C.F._1 con sede legale in Monterotondo (Roma), in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv.to Edoardo Mindopi, presso il cui studio in Roma, Via Arezzo n. 54, elett.te domicilia giusta procura in atti, appellante
e Par
(cod. fisc. Controparte_1
[...] C
, in persona dell'ammin. in carica pro tempore, con l'avv.to Luca C.F._2
Savini, presso il cui studio in Roma, Via Sabotino n. 12, elett.te domicilia giusta procura in atti, appellato
OGGETTO: appello in materia di appalto d'opera
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione tempestivamente notificato la Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, ha proposto
[...]
appello avverso la sentenza n. 6796/2016 resa dal Giudice di Pace di Roma e depositata in data 25.02.2016, chiedendone la riforma e, quindi, la condanna della controparte a corrispondere la somma di € 3.710,00, quale importo della fattura n.
19, emessa in data 29.07.2011.
1 C Si è costituito ritualmente il appellato, in persona dell'ammin. CP_1
in carica pro tempore, contestando l'avverso gravame, siccome inammissibile e/o infondato e chiedendo, perciò, la conferma dell'impugnata sentenza, con correzione dell'errore materiale ivi contenuto, nonché la condanna dell'appellante al risarcimento del danno, ex art. 96 c.p.c., per lite temeraria.
Alla prima udienza di trattazione la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e, dopo diversi rinvii dovuti alla mancanza di un Giudice togato titolare del ruolo, è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Il gravame è infondato e deve essere, pertanto, rigettato.
L'appellante ha censurato nel merito la sentenza di Parte_1
primo grado, a suo dire affetta da nullità ai sensi dell'art. 132, commi III e IV, c.p.c., per avere il Giudice di Pace sia travisato i fatti di causa e offerto un'erronea, insufficiente e contraddittoria motivazione in fatto e in diritto, nonché per aver violato gli artt. 115, 116, 117, 118, 232 e 203 c.p.c., essendo incorso nell'omesso o erroneo esame delle prove documentali in atti e delle risultanze istruttorie.
In particolare, la suddetta censura verte sulla pretesa, erronea identificazione, da parte del Giudice di Pace, delle opere eseguite, classificate come lavori di manutenzione di tubature dell'acqua e loro sostituzione, anziché come intervento straordinario di urgenza eseguito – su commessa dell'appaltatrice subappaltante,
l'impresa edile societaria – al fine di porre rimedio alla rottura di CP_3
alcuni condotti, siti all'interno del , nonché sulla pretesa, omessa CP_1
considerazione delle prove documentali prodotte a supporto della domanda originaria (la decisione sfavorevole essendo stata fondata unicamente sulle prove testimoniali raccolte, ma – a dire dell'appellante – del tutto inattendibili).
In ogni caso, poi, l'appellante lamenta di essere stata condannata, con la sentenza impugnata, al pagamento delle spese di lite, quantificate in € 1.300,00, malgrado il limitato valore della causa (soltanto € 3.710,00, per sorte) e malgrado l'onere del giudizio sia stato integralmente sostenuto da essa attrice in prime cure.
2 Al contrario, l'appellato ha, anzitutto, contestato l'ammissibilità CP_1
del gravame (sul rilievo del difetto di legittimazione attiva di Parte_1
stante l'inesistenza di qualsiasi rapporto con il;
l'inesistenza
[...] CP_1
della procura alle liti, ex art. 125 c.p.c., e l'omessa indicazione dei motivi specifici di cui all'art. 342, comma 2, c.p.c.), nonché, secondariamente e nel merito, eccepito la manifesta infondatezza dell'appello ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., evidenziando contraddizioni e infondatezza dell'avversa prospettazione difensiva e delle censure mosse ex adverso alla sentenza impugnata;
opponendosi alle irrituali modificazioni della domanda operate dalla controparte in primo grado e chiedendo, infine, la condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per lite temeraria.
Orbene, per quanto concerne la preliminare eccezione di difetto di legittimazione attiva della secondo cui il pendente Parte_1
giudizio di appello sarebbe stato instaurato a mezzo di procura rilasciata da soggetto ormai privo di poteri di rappresentanza, occorre preliminarmente rammentare l'insegnamento di legittimità secondo il quale la procura originaria rimane pienamente valida (Cass. civ., n. 11847/2007), poiché imputabile all'ente medesimo e non all'organo che l'ha rilasciata, fermo restando, in ogni caso, che, già secondo consolidata giurisprudenza e, oggi, a norma del novellato art. 182 c.p.c.
(che l'ha evidentemente recepita), l'eventuale vizio della procura impone al
Giudice di concedere alla parte un termine per sanarla, dovendosi, invece, escludere che il mancato deposito di una valida procura possa comportare l'automatico difetto di legittimazione della parte.
In ragione, tuttavia, della ritenuta infondatezza dell'appello nel merito e del principio della ragione più liquida, tale eccezione deve ritenersi assorbita.
Per quanto concerne il merito della controversia, infatti, come anticipato, il gravame è risultato del tutto infondato, stante la correttezza di quanto statuito dal
Giudice di prime cure.
Al riguardo, invero, occorre, anzitutto, evidenziare che l'appellante ha, in primo grado, più volte, irritualmente, modificato la propria domanda, allegando
3 dapprima di aver eseguito delle lavorazioni urgenti per il Condominio, per il quale aveva già concluso un contratto di appalto per la ristrutturazione della facciata quindi, successivamente, a seguito delle contestazioni della CP_4
controparte, ha precisato di aver eseguito le sole lavorazioni di urgenza, poiché la ditta a cui era stata appaltata la ristrutturazione dell'edificio condominiale non ne aveva né le competenze né il tempo;
infine, ha allegato di aver, invece, eseguito delle lavorazioni in virtù di contratto di subappaltro sottoscritto con la ditta già appaltatrice.
Ora, premesso che tali modificazioni della domanda si palesano assolutamente irrituali e, quindi, inammissibili, manca, in ogni caso, agli atti, la prova del rapporto tra il Condominio e la società appellante.
È pacifico, infatti, che i lavori di ristrutturazione della facciata condominiale siano stati commissionati alla società soggetto estraneo al Controparte_5
giudizio, e che siano stati da essa eseguiti.
Per quanto concerne, invece, i lavori straordinari, eseguiti d'urgenza, dei quali l'appellante ha chiesto il pagamento, non vi è prova non soltanto dell'affidamento degli stessi alla ma neanche della loro esecuzione da Parte_1
parte di quest'ultima.
Dalle risultanze probatorie del giudizio di primo grado, infatti, si evince soltanto, in maniera pacifica, che vi è stato, bensì, un problema d'infiltrazioni all'interno del , ma lo stesso è stato risolto dalla società appaltatrice, CP_1
la ridetta Controparte_5
Priva di pregio, in merito, risulta l'invocazione del contratto di subappalto, prodotto in primo grado dall'odierna appellante con il deposito di memoria ex art. 320 c.p.c., non solo (e non tanto) in ragione della tardiva allegazione e produzione difensive, ma anche (e soprattutto) in ragione della inopponibilità del contratto medesimo al che (essendo rimasto formalmente estraneo allo stesso) CP_1
ha, altresì, contestato sia di averne autorizzata la stipulazione sia di esserne, comunque, a conoscenza.
4 Ciò posto, va ribadito che è mancata del tutto la necessaria prova (della quale
– evidentemente – era onerata la parte attrice e oggi appellante) dell'esistenza vuoi di un qualsivoglia rapporto contrattuale fra le odierne parti in causa vuoi, tantomeno, dell'avvenuta esecuzione, a propria cura, dei lavori dei quali è stato richiesto il pagamento.
Non soltanto, infatti, come anticipato, è risultato che tutte le lavorazioni – sia ordinarie che straordinarie – venivano eseguite dalla unico Controparte_5
appaltatore, ma nessuna rilevanza possono assumere i verbali dei sopralluoghi effettuati sul posto (v. docc. nn. 5 e 6 fascicolo di I° grado) sottoscritti dal Geom.
(cioè, dal responsabile della sicurezza della società Controparte_6 CP_5
, poiché contestati dal Condominio e, prim'ancora, per la loro natura
[...]
esclusivamente tecnica e non giuridico-negoziale (per altro, in merito è appena il caso di precisare che , pur ricoprendo la carica di socio nella Controparte_6
non aveva alcun potere rappresentativo di quest'ultima, Parte_1
il cui amministratore era un diverso soggetto, ). Controparte_7
Alla luce di quanto sopra esposto, pertanto, l'appello va rigettato nel merito, tutte le questioni ed eccezioni relative a quest'ultimo dovendo, perciò, in ossequio al principio della ragione più liquida, considerarsi assorbite.
Va, parimenti, rigettato il gravame relativamente alla misura delle spese, poiché la tariffa vigente prevede (in considerazione dell'Ufficio giudiziario adito in I° grado e in relazione allo scaglione di valore della causa, compreso tra €
1.101.00 e € 5.200,00) un onorario massimo di € 1.898,00 (mentre sono stati liquidati soltanto € ).
Va, tuttavia, rigettata anche la domanda di condanna al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 c.p.c., proposta dall'appellato , non essendo stata CP_1
dimostrata la ricorrenza della malafede o della colpa grave nel comportamento dell'avversario, «nel senso della consapevolezza o dell'ignoranza, derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle sue tesi» (Cass. civ., sent. n. 15629/2010).
5 Occorre, per altro, dare atto che l'impugnata sentenza è stata effettivamente e incontrovertibilmente pronunziata dal Giudice di Pace di Roma e non già dal
Giudice di Pace di Firenze, la cui indicazione nell'intestazione del provvedimento non può che essere considerata un mero refuso.
Il regolamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, segue, naturalmente, l'integrale soccombenza sostanziale.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso la Parte_1
sentenza n. 6796/2016 pronunziata dal Giudice di pace di Roma in favore dell'allora convenuto nell'edificio di Via Francesco D'Ovidio n. 10, CP_1
Roma, oggi appellato costituito, così decide:
a) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma, in ogni sua parte, l'impugnata sentenza n. 6796/2016 del Giudice di Pace di Roma;
b) Rigetta, altresì, la domanda di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. proposta dall'appellato di Via Francesco D'Ovidio, n. 10, Controparte_1
Roma;
c) Condanna l'appellante, a rimborsare all'appellato, Parte_1
, anche le Controparte_8
spese di questo secondo grado del giudizio, che liquida, d'ufficio, in complessivi
€ 1.950,00, per competenze difensive, oltre oneri tutti, fiscali e previdenziali, di legge.
Così deciso in Roma 14/04/2025, IL GIUDICE (DOTT. PAOLO D'AVINO)
Provvedimento redatto con la collaborazione del dott. Marta Dominijanni, funzionario addetto all'Ufficio per il processo
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