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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 11/04/2025, n. 737 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 737 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3136/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3136/2023
tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
All'udienza del 11.4.2025, svoltasi con la modalità della trattazione scritta:
-lette le rispettive note scritte depositate dai difensori delle parti ed avuto riguardo ai relativi contenuti;
.
Il Giudice
-all'esito dell'udienza ex art. 281 quinquies, secondo comma, c.p.c. del giorno 11.4.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato mediante contestuale deposito del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione la seguente sentenza.
Verbale chiuso alle ore 16.00.
Il giudice dott. Roberta Casoli
(atto sottoscritto digitalmente)
pagina 1 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberta Casoli ha pronunciato ex art. 281 quinquies, secondo comma, c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3136/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli avv. CORVI FEDERICA, Parte_1 P.IVA_1
RISPOLI RAFFAELE e OSNATO ALESSANDRO, elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Milano via Flavio Baracchini n. 1
opponente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
NASPI FABRIZIO, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore sito in Ancona via
Ruggeri n. 3/I opposta
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta.
pagina 2 di 10
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La società ha agito in via monitoria nei confronti della società Controparte_1
allegando e deducendo: Parte_1
-di aver svolto attività di agente plurimandatario per conto della società in forza Parte_1
dell'incarico di agenzia sottoscritto in data 3.10.2016;
-che con lettera del 7.11.2022 essa ricorrente comunicava il proprio recesso per mancato pagamento delle provvigioni maturate nel secondo e terzo trimestre 2022;
-che in ragione della cessazione del rapporto per giusta causa, essa ricorrente aveva maturato un credito per l'indennità sostitutiva del preavviso, per indennità di fine rapporto e per indennità
supplettiva di clientela pari ad €. 8.651,41,
--che, pertanto, sussisteva l'obbligo della società di corrispondere le provvigioni e le Parte_1
indennità maturate per un complessivo importo di €. 19.426,17
-che vane erano state le richieste avanzate in via stragiudiziale.
Al decreto ingiuntivo n. 619/2023 del 02.05.2023 si è opposta la società chiedendo Parte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “dichiarare la nullità e/o annullare e/o dichiarare l'inefficacia e
comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto per i motivi tutti esposti in narrativa o altri rinvenibili. In via
riconvenzionale, previa revoca del decreto opposto, accertare e dichiarare l'assenza di giusta causa del recesso
unilaterale operato dall'opposta dal contratto di agenzia intercorso. Condannare Controparte_1
[...
corrispondere in favore di l'indennità sostitutiva del periodo di preavviso per €. 5.656,95, Parte_1
conseguentemente, operate le opportune compensazioni con l'eventuale credito dell'opposta, se esistente,
riportare a quanto di giustizia le prestazioni delle parti pronunciando gli opportuni provvedimenti. In ogni caso,
per tutte le somme con rivalutazione monetaria ed interessi dalla data di maturazione del credito al saldo
effettivo, per tutte le somme anche nei diversi importi, maggiori o minori, accertati in corso di causa e ritenuti di
giustizia, anche in via equitativa.”
A sostegno della domanda, la società deduceva che in data 03.10.2016 conferiva Parte_1
l'incarico di agente plurimandatario alla società sottoscrivendo a tal fine un contratto di CP_1
agenzia a tempo indeterminato, avente ad oggetto la progettazione e produzione di robot per lo pagina 3 di 10 stampaggio delle materie plastiche nelle zone, in esclusiva, di Marche, Abruzzo, Molise e Umbria,
riferiva che il rapporto proseguiva regolarmente fino al mese di novembre 2022, evidenziava di avere ricevuto in data 7.11.2022 lettera di risoluzione del rapporto per asserito mancato pagamento delle provvigioni maturate, rilevava che, in ragione dell'addebito dell'inadempimento, la società opposta avanzava richiesta per indennità sostitutiva del mancato preavviso, indennità di fine rapporto e indennità supplettiva di clientela, ha affermato che la società era receduta dal contratto senza Pt_2
giusta causa e che, quindi, non aveva diritto alle indennità richieste, in particolare, rappresentava che il mancato pagamento delle provvigioni era dovuto sia alla presenza di errori nel conteggio, sia all'errata dicitura contenuta nelle fatture, laddove era scritto “acconto” anziché “saldo”, con la conseguenza che essa opponente aveva diritto all'indennità sostitutiva del periodo di preavviso non prestato, concludeva chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo e l'accertamento dell'esatto rapporto dare/avere tra le parti.
Con comparsa depositata in data 11.10.2023, si costituiva in giudizio la società Controparte_1
deducendo la sussistenza della giusta causa di recesso in quanto alla data del
[...]
7.11.2022, la società opponente era venuta meno ai principali obblighi contrattuali cui era tenuta verso il proprio agente, in particolare, la società opponente non aveva provveduto al pagamento della fattura n. 25 del 20.7.2022 di €. 2.797,35 relativa alle provvigioni maturate nel secondo trimestre 2022, non aveva inviato gli estratti conto provvigionali relativi al terzo trimestre 2022, aveva concluso nell'anno 2020 un affare rientrante nella zona di competenza di essa opposta, senza il pagamento della c.d. provvigione indiretta, precisava che l'emissione delle fatture n. 37 e 38, azionate in sede monitoria, erano state emesse sulla base degli estratti conto provvigionali inviati, in ritardo, dall'opponente e del tutto pretestuose risultavano essere le contestazioni in ordine ad aspetti formali (acconto anziché saldo), specificava che la fattura n. 1/2023, azionata in sede monitoria, si riferiva al IV trimestre 2022 ed era stata redatta sulla base degli affari conclusi, in quanto l'opponente non aveva inviato l'estratto conto provvigionale, concludeva chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo, nonché la condanna della società opponente al pagamento della provvigione indiretta per un ammontare di €. 2.280,00.
pagina 4 di 10 Con provvedimento del 30.01.2024 veniva concessa la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto per la minor sorte di €. 7.644,16.
La causa è stata istruita mediante prova testimoniale ed espletamento della CTU, all'esito è
stata rinviata per la decisione ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c. n. 2.
All'udienza del 11.4.2025, tenutasi nella modalità della trattazione scritta, le parti hanno discusso la causa, all'esito il giudice ha emesso sentenza.
Preliminarmente, in diritto, giova ricordare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali, anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (Cass. n. 17371/03),
con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza.
Ne consegue che il diritto del preteso creditore, che nel giudizio di opposizione è
formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore, deve essere adeguatamente provato,
indipendentemente dall'esistenza, ovvero, persistenza, dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo.
In base ai principi generali in tema di adempimento, dunque, il creditore, che agisce per il pagamento di un suo credito, è tenuto unicamente a fornire la prova del rapporto o del titolo,
da cui deriva il suo diritto, e della scadenza del termine per l'adempimento, ma non anche a provare il mancato pagamento, che va meramente allegato, con la conseguenza che, poiché il pagamento integra un fatto estintivo, la relativa prova incombe sul debitore che l'eccepisce, al pari della prova di eventuali fatti modificativi o impeditivi (Cass. ss.uu. n. 13533/2001).
Ciò, fermo restando l'onere di specifica contestazione di cui all'art. 115, comma 1, c.p.c.
Inoltre, va chiarito che in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto opposto può
proporre con la comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata una domanda nuova, diversa da quella posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo pagina 5 di 10 qualora tale domanda si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio,
attenga allo stesso sostanziale bene della vita e sia connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta, dovendosi riconoscere all'opposto, quale attore in senso sostanziale, di avvalersi delle stesse facoltà di modifica della domanda riconosciute nel giudizio ordinario, all'attore formale e sostanziale.
Tale sistema è preordinato all'auspicabile possibilità che le parti possano risolvere in maniera tendenzialmente definitiva le controversie che le hanno portate dinanzi al giudice, evitando così di tornare nuovamente in giudizio in relazione alla medesima vicenda.
Ne consegue l'ammissibilità della domanda riconvenzionale spiegata dalla società opposta,
trattandosi in realtà di una semplice modifica della pretesa azionata in sede monitoria.
L'opposizione è parzialmente fondata, con conseguente necessità di revocare il decreto ingiuntivo opposto.
Ciò posto, in ordine al saldo provvigionale, quantificato in complessivi €. 13.618,76, occorre osservare che nel contratto di agenzia, il diritto alla provvigione sorge, salvo che non sia diversamente stabilito dalle parti, solo quando l'affare sia andato a buon fine o la mancata esecuzione del contratto sia imputabile al preponente (Cass. n. 25544 del 2018), sicchè, nel giudizio avente ad oggetto l'accertamento di tale diritto, l'agente ha l'onere di provare che gli affari da lui promossi sono andati a buon fine o che il mancato pagamento sia dovuto a fatto imputabile al preponente, essendo il buon fine dell'affare un fatto costitutivo del diritto alla provvigione.
Ebbene, nel caso di specie, risulta provato il credito portato dalle fatture n. 25, 37 e 38,
azionate in sede monitoria, in quanto redatte in base agli estratti conto provvigionali inviati dalla preponente, quindi, su documentazione proveniente dalla stessa opponente, risulta,
altresì, provato documentalmente il credito relativo alla c.d. provvigione indiretta, avendo la mandante concluso un affare nella zona di competenza dell'opposta (doc. n. 6 all. alla comparsa di costituzione).
Non risulta provato, invece, il credito portato dalla fattura n. 1 del 2023 relativo alle provvigioni maturate nel IV trimestre 2022 per l'importo di €. 3.090,60.
pagina 6 di 10 Pur vero che, in base ad un consolidato e condiviso orientamento della Suprema Corte, anche al contratto di agenzia si applica, per la ripartizione dell'onere della prova tra agente e preponente, il principio della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova (Cass.
n. 6008 del 2012), sicchè, nel caso in cui i fatti costitutivi del diritto azionato possano essere noti solo al preponente e non anche all'agente, incombe sul primo l'onere di provarne l'inesistenza, tuttavia, l'agente deve dimostrare di aver richiesto al preponente le informazioni necessarie per verificare l'importo delle provvigioni.
Nel caso in esame, con riferimento alla predetta fattura n. 1/2023, la società non ha CP_1
fornito la prova di avere richiesto all'opponente le necessarie informazioni, con la conseguenza che la somma di €. 3.090,60 non può essere riconosciuta.
Ciò posto, in tema di recesso dell'agente, è ormai pacifica l'applicazione, anche ai rapporti di agenzia, dell'art. 2119 c.c. che riconosce alle parti contrattuali la facoltà di porre fine al rapporto collaborativo senza il rispetto dei termini di preavviso e con ogni successiva conseguenza in ordine alle indennità dovute all'agente, a condizione che sussista una c.d.
giusta causa, ovvero un inadempimento colpevole e di non scarsa importanza tale da ledere irrimediabilmente il rapporto di fiduciario.
Secondo i principi espressi dalla Corte di Cassazione, infatti, l'istituto del recesso per giusta causa, che è previsto dall'art. 2119 c.c. in relazione al contratto di lavoro subordinato, è
applicabile anche al contratto di agenzia. Con l'importante precisazione che si deve tener conto, ai fini della valutazione della gravità dell'inadempimento aziendale, del fatto che il rapporto di fiducia agente-società, in virtù della maggiore autonomia di gestione dell'attività,
assume una maggiore intensità, di conseguenza può essere sufficiente un inadempimento “di minore consistenza” a danno dell'agente, per fondare la sua giusta causa di recesso (Cass. n.
19300/2015).
Un esempio, tra molti, di giusta causa può ravvisarsi nel mancato pagamento di provvigioni dirette o indirette anche relativamente ad un solo specifico affare (Cass. 26 maggio 2014 n.
11728).
pagina 7 di 10 In altri casi, possono, invece, concorrere molteplici, ma meno eclatanti inadempimenti contrattuali, in quanto, secondo consolidata giurisprudenza la giusta causa può essere identificata con qualsiasi inadempimento della preponente purchè “non di scarsa importanza” (Cass. n. 1376/2018, o ancora, violazioni dei principi di correttezza e buona fede,
dal momento che secondo la Corte Suprema “in tema di rapporto di agenzia, la violazione, da parte del preponente, degli obblighi di correttezza e buona fede è idonea a giustificare, in base alla gravità delle circostanze, lo scioglimento del rapporto di agenzia per giusta causa,
sicchè, in caso di recesso, l'agente ha diritto all'indennità prevista dall'art. 1751 c.c.” (Cass. n.
19300/2015).
Nella specie, ritiene il Tribunale esistere la giusta causa di recesso dell'agente alla luce della complessiva condotta tenuta dalla mandante.
La società invero, ha esercitato il recesso per giusta causa, sostenendo, tra gli altri CP_1
motivi:
-il mancato pagamento della fattura relativa al II trimestre 2022 per €. 2.797,84 circa;
-il reiterato ritardo della preponente nell'invio degli estratti conto provvigionali;
-il mancato pagamento di provvigioni indirette relative ad un affare concluso dalla mandante con un cliente rientrante nella zona di competenza della società opposta.
Ebbene, costituisce circostanza pacifica il mancato pagamento della fattura n. 25 del 2022
relativa alle provvigioni maturate nel II trimestre.
Parimenti, è circostanza pacifica e documentale il ritardo nella trasmissione degli estratti conto relativi al II trimestre 2022, inviati successivamente al recesso.
La conclusione di un affare, da parte della mandante, con un cliente rientrante nella zona di esclusiva dell'agente, non è stata contestata dall'opponente, pertanto, può dirsi elemento acquisito ai sensi dell'art. 115 c.p.c.
Ebbene, integra una violazione degli obblighi di correttezza e buona fede il mancato pagamento della provvigione indiretta in favore dell'agente relativamente all'affare concluso dalla mandante con la società Plan 2000 s.r.l. nella zona di esclusiva, in quanto le provvigioni pagina 8 di 10 sugli affari conclusi dalla mandante nella zona di competenza della società opposta, proprio a garanzia del diritto di esclusiva, non vanno escluse dal calcolo.
Tutto ciò considerato, ovvero, il mancato pagamento delle provvigioni e i reiterati ritardi negli adempimenti funzionali al pagamento delle provvigioni dirette e indirette costituiscono violazioni del contratto che incidono sul diritto dell'agente a regolare e puntuale corrispettivo mensile della prestazione lavorativa.
Nello specifico, tali condotte investono l'obbligazione principale della preponente nell'attuazione del sinallagma contrattuale e non possono ritenersi di scarsa importanza,
soprattutto qualora abbiano, come nella specie, carattere reiterato.
Merita sottolineare che le motivazioni del rifiuto di pagamento della società opponente,
illustrate nell'atto di citazione, appaiono pretestuose e contrarie alle obbligazioni assunte nel contratto.
In caso di recesso per giusta causa compete alla società opposta il diritto alla indennità di preavviso, all'indennità supplettiva di clientela e all'indennità di cessazione del rapporto.
Ciò chiarito, il Tribunale ritiene di condividere le conclusioni alle quali è pervenuto il CTU, in considerazione della completezza ed adeguatezza degli accertamenti ed esami da esso svolti,
della coerenza logica e correttezza delle valutazioni espresse e congruenza delle stesse con la documentazione versata in atti dalle parti.
In particolare, il Tribunale ritiene di condividere la seconda ipotesi di calcolo effettuata dal
CTU, atteso che è quella che afferisce al thema decidendum, ossia comprensiva delle provvigioni dirette maturate sino al III trimestre 2022, delle provvigioni indirette,
dell'indennità di mancato preavviso, dell'indennità supplettiva di clientela e dell'indennità di risoluzione del rapporto, così complessivamente per un ammontare complessivo di €.
18.696,71.
La società opponente va, dunque, condannata al pagamento di detta somma in favore dell'opposta, oltre interessi di cui al d. lgs. 231/02 dal giorno successivo alla scadenza delle singole fatture al soddisfo.
pagina 9 di 10 Le spese di lite, tenuto conto del parziale accoglimento dell'opposizione, vanno compensate per metà, mentre la restante metà va posto a carico della società opponente, secondo i parametri medi di cui al D.M. n. 55/2014 e successive integrazioni, così come le spese della
CTU.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
-accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n.
619/2023 emesso dal Tribunale di Ancona il 2.5.2023;
-condanna la società al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1 ella somma di €. 18. 696,71 oltre interessi come in parte motiva;
[...]
-rigetta la domanda riconvenzionale della società opponente;
-compensa per ½ tra le parti le spese di lite;
-condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite che liquida in €. 2.538,50 oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario;
-pone definitivamente a carico dell'opponente le spese di ctu come liquidate con separato decreto.
Ancona, 11 aprile 2025
Il Giudice dott. Roberta Casoli
(atto sottoscritto digitalmente)
pagina 10 di 10
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3136/2023
tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
All'udienza del 11.4.2025, svoltasi con la modalità della trattazione scritta:
-lette le rispettive note scritte depositate dai difensori delle parti ed avuto riguardo ai relativi contenuti;
.
Il Giudice
-all'esito dell'udienza ex art. 281 quinquies, secondo comma, c.p.c. del giorno 11.4.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato mediante contestuale deposito del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione la seguente sentenza.
Verbale chiuso alle ore 16.00.
Il giudice dott. Roberta Casoli
(atto sottoscritto digitalmente)
pagina 1 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberta Casoli ha pronunciato ex art. 281 quinquies, secondo comma, c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3136/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli avv. CORVI FEDERICA, Parte_1 P.IVA_1
RISPOLI RAFFAELE e OSNATO ALESSANDRO, elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Milano via Flavio Baracchini n. 1
opponente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
NASPI FABRIZIO, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore sito in Ancona via
Ruggeri n. 3/I opposta
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta.
pagina 2 di 10
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La società ha agito in via monitoria nei confronti della società Controparte_1
allegando e deducendo: Parte_1
-di aver svolto attività di agente plurimandatario per conto della società in forza Parte_1
dell'incarico di agenzia sottoscritto in data 3.10.2016;
-che con lettera del 7.11.2022 essa ricorrente comunicava il proprio recesso per mancato pagamento delle provvigioni maturate nel secondo e terzo trimestre 2022;
-che in ragione della cessazione del rapporto per giusta causa, essa ricorrente aveva maturato un credito per l'indennità sostitutiva del preavviso, per indennità di fine rapporto e per indennità
supplettiva di clientela pari ad €. 8.651,41,
--che, pertanto, sussisteva l'obbligo della società di corrispondere le provvigioni e le Parte_1
indennità maturate per un complessivo importo di €. 19.426,17
-che vane erano state le richieste avanzate in via stragiudiziale.
Al decreto ingiuntivo n. 619/2023 del 02.05.2023 si è opposta la società chiedendo Parte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “dichiarare la nullità e/o annullare e/o dichiarare l'inefficacia e
comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto per i motivi tutti esposti in narrativa o altri rinvenibili. In via
riconvenzionale, previa revoca del decreto opposto, accertare e dichiarare l'assenza di giusta causa del recesso
unilaterale operato dall'opposta dal contratto di agenzia intercorso. Condannare Controparte_1
[...
corrispondere in favore di l'indennità sostitutiva del periodo di preavviso per €. 5.656,95, Parte_1
conseguentemente, operate le opportune compensazioni con l'eventuale credito dell'opposta, se esistente,
riportare a quanto di giustizia le prestazioni delle parti pronunciando gli opportuni provvedimenti. In ogni caso,
per tutte le somme con rivalutazione monetaria ed interessi dalla data di maturazione del credito al saldo
effettivo, per tutte le somme anche nei diversi importi, maggiori o minori, accertati in corso di causa e ritenuti di
giustizia, anche in via equitativa.”
A sostegno della domanda, la società deduceva che in data 03.10.2016 conferiva Parte_1
l'incarico di agente plurimandatario alla società sottoscrivendo a tal fine un contratto di CP_1
agenzia a tempo indeterminato, avente ad oggetto la progettazione e produzione di robot per lo pagina 3 di 10 stampaggio delle materie plastiche nelle zone, in esclusiva, di Marche, Abruzzo, Molise e Umbria,
riferiva che il rapporto proseguiva regolarmente fino al mese di novembre 2022, evidenziava di avere ricevuto in data 7.11.2022 lettera di risoluzione del rapporto per asserito mancato pagamento delle provvigioni maturate, rilevava che, in ragione dell'addebito dell'inadempimento, la società opposta avanzava richiesta per indennità sostitutiva del mancato preavviso, indennità di fine rapporto e indennità supplettiva di clientela, ha affermato che la società era receduta dal contratto senza Pt_2
giusta causa e che, quindi, non aveva diritto alle indennità richieste, in particolare, rappresentava che il mancato pagamento delle provvigioni era dovuto sia alla presenza di errori nel conteggio, sia all'errata dicitura contenuta nelle fatture, laddove era scritto “acconto” anziché “saldo”, con la conseguenza che essa opponente aveva diritto all'indennità sostitutiva del periodo di preavviso non prestato, concludeva chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo e l'accertamento dell'esatto rapporto dare/avere tra le parti.
Con comparsa depositata in data 11.10.2023, si costituiva in giudizio la società Controparte_1
deducendo la sussistenza della giusta causa di recesso in quanto alla data del
[...]
7.11.2022, la società opponente era venuta meno ai principali obblighi contrattuali cui era tenuta verso il proprio agente, in particolare, la società opponente non aveva provveduto al pagamento della fattura n. 25 del 20.7.2022 di €. 2.797,35 relativa alle provvigioni maturate nel secondo trimestre 2022, non aveva inviato gli estratti conto provvigionali relativi al terzo trimestre 2022, aveva concluso nell'anno 2020 un affare rientrante nella zona di competenza di essa opposta, senza il pagamento della c.d. provvigione indiretta, precisava che l'emissione delle fatture n. 37 e 38, azionate in sede monitoria, erano state emesse sulla base degli estratti conto provvigionali inviati, in ritardo, dall'opponente e del tutto pretestuose risultavano essere le contestazioni in ordine ad aspetti formali (acconto anziché saldo), specificava che la fattura n. 1/2023, azionata in sede monitoria, si riferiva al IV trimestre 2022 ed era stata redatta sulla base degli affari conclusi, in quanto l'opponente non aveva inviato l'estratto conto provvigionale, concludeva chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo, nonché la condanna della società opponente al pagamento della provvigione indiretta per un ammontare di €. 2.280,00.
pagina 4 di 10 Con provvedimento del 30.01.2024 veniva concessa la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto per la minor sorte di €. 7.644,16.
La causa è stata istruita mediante prova testimoniale ed espletamento della CTU, all'esito è
stata rinviata per la decisione ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c. n. 2.
All'udienza del 11.4.2025, tenutasi nella modalità della trattazione scritta, le parti hanno discusso la causa, all'esito il giudice ha emesso sentenza.
Preliminarmente, in diritto, giova ricordare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali, anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (Cass. n. 17371/03),
con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza.
Ne consegue che il diritto del preteso creditore, che nel giudizio di opposizione è
formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore, deve essere adeguatamente provato,
indipendentemente dall'esistenza, ovvero, persistenza, dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo.
In base ai principi generali in tema di adempimento, dunque, il creditore, che agisce per il pagamento di un suo credito, è tenuto unicamente a fornire la prova del rapporto o del titolo,
da cui deriva il suo diritto, e della scadenza del termine per l'adempimento, ma non anche a provare il mancato pagamento, che va meramente allegato, con la conseguenza che, poiché il pagamento integra un fatto estintivo, la relativa prova incombe sul debitore che l'eccepisce, al pari della prova di eventuali fatti modificativi o impeditivi (Cass. ss.uu. n. 13533/2001).
Ciò, fermo restando l'onere di specifica contestazione di cui all'art. 115, comma 1, c.p.c.
Inoltre, va chiarito che in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto opposto può
proporre con la comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata una domanda nuova, diversa da quella posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo pagina 5 di 10 qualora tale domanda si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio,
attenga allo stesso sostanziale bene della vita e sia connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta, dovendosi riconoscere all'opposto, quale attore in senso sostanziale, di avvalersi delle stesse facoltà di modifica della domanda riconosciute nel giudizio ordinario, all'attore formale e sostanziale.
Tale sistema è preordinato all'auspicabile possibilità che le parti possano risolvere in maniera tendenzialmente definitiva le controversie che le hanno portate dinanzi al giudice, evitando così di tornare nuovamente in giudizio in relazione alla medesima vicenda.
Ne consegue l'ammissibilità della domanda riconvenzionale spiegata dalla società opposta,
trattandosi in realtà di una semplice modifica della pretesa azionata in sede monitoria.
L'opposizione è parzialmente fondata, con conseguente necessità di revocare il decreto ingiuntivo opposto.
Ciò posto, in ordine al saldo provvigionale, quantificato in complessivi €. 13.618,76, occorre osservare che nel contratto di agenzia, il diritto alla provvigione sorge, salvo che non sia diversamente stabilito dalle parti, solo quando l'affare sia andato a buon fine o la mancata esecuzione del contratto sia imputabile al preponente (Cass. n. 25544 del 2018), sicchè, nel giudizio avente ad oggetto l'accertamento di tale diritto, l'agente ha l'onere di provare che gli affari da lui promossi sono andati a buon fine o che il mancato pagamento sia dovuto a fatto imputabile al preponente, essendo il buon fine dell'affare un fatto costitutivo del diritto alla provvigione.
Ebbene, nel caso di specie, risulta provato il credito portato dalle fatture n. 25, 37 e 38,
azionate in sede monitoria, in quanto redatte in base agli estratti conto provvigionali inviati dalla preponente, quindi, su documentazione proveniente dalla stessa opponente, risulta,
altresì, provato documentalmente il credito relativo alla c.d. provvigione indiretta, avendo la mandante concluso un affare nella zona di competenza dell'opposta (doc. n. 6 all. alla comparsa di costituzione).
Non risulta provato, invece, il credito portato dalla fattura n. 1 del 2023 relativo alle provvigioni maturate nel IV trimestre 2022 per l'importo di €. 3.090,60.
pagina 6 di 10 Pur vero che, in base ad un consolidato e condiviso orientamento della Suprema Corte, anche al contratto di agenzia si applica, per la ripartizione dell'onere della prova tra agente e preponente, il principio della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova (Cass.
n. 6008 del 2012), sicchè, nel caso in cui i fatti costitutivi del diritto azionato possano essere noti solo al preponente e non anche all'agente, incombe sul primo l'onere di provarne l'inesistenza, tuttavia, l'agente deve dimostrare di aver richiesto al preponente le informazioni necessarie per verificare l'importo delle provvigioni.
Nel caso in esame, con riferimento alla predetta fattura n. 1/2023, la società non ha CP_1
fornito la prova di avere richiesto all'opponente le necessarie informazioni, con la conseguenza che la somma di €. 3.090,60 non può essere riconosciuta.
Ciò posto, in tema di recesso dell'agente, è ormai pacifica l'applicazione, anche ai rapporti di agenzia, dell'art. 2119 c.c. che riconosce alle parti contrattuali la facoltà di porre fine al rapporto collaborativo senza il rispetto dei termini di preavviso e con ogni successiva conseguenza in ordine alle indennità dovute all'agente, a condizione che sussista una c.d.
giusta causa, ovvero un inadempimento colpevole e di non scarsa importanza tale da ledere irrimediabilmente il rapporto di fiduciario.
Secondo i principi espressi dalla Corte di Cassazione, infatti, l'istituto del recesso per giusta causa, che è previsto dall'art. 2119 c.c. in relazione al contratto di lavoro subordinato, è
applicabile anche al contratto di agenzia. Con l'importante precisazione che si deve tener conto, ai fini della valutazione della gravità dell'inadempimento aziendale, del fatto che il rapporto di fiducia agente-società, in virtù della maggiore autonomia di gestione dell'attività,
assume una maggiore intensità, di conseguenza può essere sufficiente un inadempimento “di minore consistenza” a danno dell'agente, per fondare la sua giusta causa di recesso (Cass. n.
19300/2015).
Un esempio, tra molti, di giusta causa può ravvisarsi nel mancato pagamento di provvigioni dirette o indirette anche relativamente ad un solo specifico affare (Cass. 26 maggio 2014 n.
11728).
pagina 7 di 10 In altri casi, possono, invece, concorrere molteplici, ma meno eclatanti inadempimenti contrattuali, in quanto, secondo consolidata giurisprudenza la giusta causa può essere identificata con qualsiasi inadempimento della preponente purchè “non di scarsa importanza” (Cass. n. 1376/2018, o ancora, violazioni dei principi di correttezza e buona fede,
dal momento che secondo la Corte Suprema “in tema di rapporto di agenzia, la violazione, da parte del preponente, degli obblighi di correttezza e buona fede è idonea a giustificare, in base alla gravità delle circostanze, lo scioglimento del rapporto di agenzia per giusta causa,
sicchè, in caso di recesso, l'agente ha diritto all'indennità prevista dall'art. 1751 c.c.” (Cass. n.
19300/2015).
Nella specie, ritiene il Tribunale esistere la giusta causa di recesso dell'agente alla luce della complessiva condotta tenuta dalla mandante.
La società invero, ha esercitato il recesso per giusta causa, sostenendo, tra gli altri CP_1
motivi:
-il mancato pagamento della fattura relativa al II trimestre 2022 per €. 2.797,84 circa;
-il reiterato ritardo della preponente nell'invio degli estratti conto provvigionali;
-il mancato pagamento di provvigioni indirette relative ad un affare concluso dalla mandante con un cliente rientrante nella zona di competenza della società opposta.
Ebbene, costituisce circostanza pacifica il mancato pagamento della fattura n. 25 del 2022
relativa alle provvigioni maturate nel II trimestre.
Parimenti, è circostanza pacifica e documentale il ritardo nella trasmissione degli estratti conto relativi al II trimestre 2022, inviati successivamente al recesso.
La conclusione di un affare, da parte della mandante, con un cliente rientrante nella zona di esclusiva dell'agente, non è stata contestata dall'opponente, pertanto, può dirsi elemento acquisito ai sensi dell'art. 115 c.p.c.
Ebbene, integra una violazione degli obblighi di correttezza e buona fede il mancato pagamento della provvigione indiretta in favore dell'agente relativamente all'affare concluso dalla mandante con la società Plan 2000 s.r.l. nella zona di esclusiva, in quanto le provvigioni pagina 8 di 10 sugli affari conclusi dalla mandante nella zona di competenza della società opposta, proprio a garanzia del diritto di esclusiva, non vanno escluse dal calcolo.
Tutto ciò considerato, ovvero, il mancato pagamento delle provvigioni e i reiterati ritardi negli adempimenti funzionali al pagamento delle provvigioni dirette e indirette costituiscono violazioni del contratto che incidono sul diritto dell'agente a regolare e puntuale corrispettivo mensile della prestazione lavorativa.
Nello specifico, tali condotte investono l'obbligazione principale della preponente nell'attuazione del sinallagma contrattuale e non possono ritenersi di scarsa importanza,
soprattutto qualora abbiano, come nella specie, carattere reiterato.
Merita sottolineare che le motivazioni del rifiuto di pagamento della società opponente,
illustrate nell'atto di citazione, appaiono pretestuose e contrarie alle obbligazioni assunte nel contratto.
In caso di recesso per giusta causa compete alla società opposta il diritto alla indennità di preavviso, all'indennità supplettiva di clientela e all'indennità di cessazione del rapporto.
Ciò chiarito, il Tribunale ritiene di condividere le conclusioni alle quali è pervenuto il CTU, in considerazione della completezza ed adeguatezza degli accertamenti ed esami da esso svolti,
della coerenza logica e correttezza delle valutazioni espresse e congruenza delle stesse con la documentazione versata in atti dalle parti.
In particolare, il Tribunale ritiene di condividere la seconda ipotesi di calcolo effettuata dal
CTU, atteso che è quella che afferisce al thema decidendum, ossia comprensiva delle provvigioni dirette maturate sino al III trimestre 2022, delle provvigioni indirette,
dell'indennità di mancato preavviso, dell'indennità supplettiva di clientela e dell'indennità di risoluzione del rapporto, così complessivamente per un ammontare complessivo di €.
18.696,71.
La società opponente va, dunque, condannata al pagamento di detta somma in favore dell'opposta, oltre interessi di cui al d. lgs. 231/02 dal giorno successivo alla scadenza delle singole fatture al soddisfo.
pagina 9 di 10 Le spese di lite, tenuto conto del parziale accoglimento dell'opposizione, vanno compensate per metà, mentre la restante metà va posto a carico della società opponente, secondo i parametri medi di cui al D.M. n. 55/2014 e successive integrazioni, così come le spese della
CTU.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
-accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n.
619/2023 emesso dal Tribunale di Ancona il 2.5.2023;
-condanna la società al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1 ella somma di €. 18. 696,71 oltre interessi come in parte motiva;
[...]
-rigetta la domanda riconvenzionale della società opponente;
-compensa per ½ tra le parti le spese di lite;
-condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite che liquida in €. 2.538,50 oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario;
-pone definitivamente a carico dell'opponente le spese di ctu come liquidate con separato decreto.
Ancona, 11 aprile 2025
Il Giudice dott. Roberta Casoli
(atto sottoscritto digitalmente)
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