Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 06/05/2025, n. 853 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 853 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Luca Venditto, all'esito dell'udienza del 17/4/2025, tenutasi nelle forme sostitutive previste dall'art. 127-ter c.p.c.; vista l'ordinanza resa all'udienza dell'11/2/2025, con cui è stata fissata l'udienza per la decisione della causa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.; lette le note scritte depositate in data 24/3/2025 da parte attrice;
pronuncia ai sensi dell'art. 281-sexies, terzo comma, c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 162 R.G. Cont. dell'anno 2023
TRA
C.F./P.IV , in persona del rappresentante Parte_1 P.IV_1
legale pro tempore, elettivamente domiciliata in via G.M. Bosco, 49 - Caserta, presso lo studio dell'avv. Biagio NARCISO, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura allegata all'atto di costituzione di nuovo avvocato;
PARTE ATTRICE
E
- C.F. ; Controparte_1 P.IV_2
PARTE CONVENUTA contumace
OGGETTO: esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato il 3/1/2023, la ha evocato in Parte_1
giudizio al fine di sentir accertare e dichiarare l'inadempimento Controparte_1
della convenuta all'obbligo di concludere il contratto definitivo per la compravendita del bene immobile costituito da un appezzamento di terreno sito in Terracina, loc.
Borgo Hermada, censito al NCT di Terracina, foglio 173, p.lle 638-639 e, con l'offerta del pagamento della somma prevista per l'acquisto pari ad € 30.000,00, ha chiesto l'emissione di sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. per la conclusione del contratto definitivo finalizzato al trasferimento di proprietà del bene indicato.
A sostegno della propria pretesa, la società attrice ha dedotto l'avvenuta stipula di contratto preliminare di compravendita, con cui la si è Controparte_1
obbligata a vendere e la ad acquistare le unità immobiliari come Parte_1 sopra identificate, al prezzo complessivo di € 30.000,00, che l'acquirente si impegnava a pagare all'esito della cancellazione dell'ipoteca legale ex art. 77 d.p.r.
602 del 1973 e d.lgs. 46 del 1999 (Reg. Part. n. 19409 e Reg. Gen. n. 2923), iscritta dal Concessionario della Riscossione Tributi per la Provincia di Latina sul bene immobile in esame, in virtù del mancato pagamento di tributi.
Avverso detta ipoteca la convenuta avrebbe proposto ricorso per declaratoria di nullità dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Latina e l'Agenzia delle
Entrate Riscossione, in adesione al ricorso, avrebbe mancato di procedere alla rinnovazione nel termine ventennale, portando l'ipoteca al perimento dal 24/7/2022.
In data 26/9/2022, tuttavia, la convenuta avrebbe Controparte_2
comunicato all'attrice la volontà di non voler procedere alla stipula del contratto definitivo di compravendita in esecuzione del preliminare, mostrando anche in altre occasioni di confermare tale volontà di non adempiere all'impegno assunto.
Rilevando, dunque, l'inadempimento della convenuta e proponendo offerta non formale di pagamento del prezzo (€ 30.000,00) pattuito all'art. 4 del contratto preliminare, parte attrice ha così concluso: “Piaccia all'adito Tribunale … così giudicare: A) Accertare e dichiarare che la , quale Controparte_1
promittente alienante, si è resa inadempiente all'obbligo di concludere il contratto definitivo per la compravendita del bene immobile costituito da un appezzamento di terreno ubicato nel comune di Terracina loc. Borgo Hermada, censito al NCT di
Terracina al foglio 173, part. 638-639, meglio descritto in narrativa, di cui al contratto preliminare concluso il 23 ottobre 2021 e, dato atto altresì che l'attore offre nuovamente con il presente atto la somma di € 30.000,00, dichiarare
l'autenticità delle sottoscrizioni apposte nel contratto preliminare sopra richiamato ed emettere sentenza costitutiva ex art. 2932 cod. civ. che tenga luogo del contratto preliminare per la compravendita del bene immobile costituito da un appezzamento di terreno ubicato nel comune di Terracina loc. Borgo Hermada, censito al NCT di
Terracina al foglio 173, part. 638-639. Ordinare conseguentemente al conservatore dei registri immobiliari di Latina la sua trascrizione ai sensi dell'art. 2652, n. 2), cod. civ., con esonero da ogni responsabilità. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
1.1 All'esito dell'udienza del 18/4/2023, verificata la ritualità della notifica, è stata dichiarata la contumacia della e sono stati assegnati, su Controparte_1
istanza di parte, i termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c.
Con ordinanza resa il 12/3/2024 il g.i. ha ammesso la prova per interpello articolata dall'attrice nella seconda memoria ai sensi dell'art. 183, comma sesto,
c.p.c., assegnando alla parte un termine per notifica della memoria istruttoria e dell'ordinanza alla convenuta contumace, fissando altresì il relativo calendario di udienza.
All'udienza del 5/12/2024, preso atto del decesso del difensore dell'attrice e della costituzione di nuovo avvocato, è stata accolta l'istanza di rimessione in termini per la notifica dell'ordinanza istruttoria al legale rappresentante della società convenuta.
All'esito dell'udienza dell'11/2/2025 verificata la ritualità della notifica al legale rappresentante della convenuta e la mancata comparizione dello stesso per l'espletamento dell'interrogatorio formale, il Tribunale, incaricata la parte di verificare la sussistenza all'attualità di iscrizione ipotecaria sul bene per cui è causa, e di depositare consulenza tecnica di parte asseverata con individuazione e descrizione del bene immobile in questione, e relativo accertamento della provenienza in capo al promittente venditore, nonché di riferire sulla destinazione urbanistica dello stesso bene immobile, ha disposto un rinvio all'udienza del 17/4/2025 per la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c..
Con ordinanza del 18/04/2025 il giudice si è riservato di provvedere ai sensi dell'art. 281-sexies, terzo comma, c.p.c..
Va rilevato sulle modalità della presente decisione che l'art. 7, comma 3, del decreto legislativo 31/10/2024, n. 164, recante Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, recante attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile
e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata dispone che «3. In deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n.
149, le disposizioni di cui agli articoli 183-ter e 183-quater e quelle di cui all'articolo
281-sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n.
149 del 2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023.»; che, ai sensi del terzo comma dell'art. 281-sexies
c.p.c., «Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni», disposizione aggiunta dall'art. 3, comma 19, lett. b), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149; che, in ragione di ciò, il giudice, come rilevato, con ordinanza del 18/4/2025, si è riservato di depositare la sentenza ai sensi dell'art. 281-sexies, terzo comma, c.p.c..
2. Preliminare alla verifica in merito alla fondatezza della domanda attorea risulta l'indagine relativa alla presenza di iscrizioni ipotecarie sul bene oggetto di causa.
In merito va specificato che: “in tema di preliminare di vendita immobiliare, la sopravvenienza di un'iscrizione ipotecaria sul bene non impedisce al promissario di esercitare l'azione ex art. 2932 c.c., potendo egli, in tal caso, sospendere il pagamento del prezzo e chiedere che la sentenza fissi condizioni e modalità di versamento idonee per un acquisto libero da vincoli e garantito da evizione” (Cass. civ., sez. II, 19/11/2015, n. 23683). E ancora: “in tema di contratto preliminare di vendita, la sopravvenienza o la mancata cancellazione da parte del venditore di iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli sull'immobile non osta a che il promissario acquirente possa chiedere
l'esecuzione specifica ai sensi dell'art. 2932 c.c. ma consente a questi, ove di tale facoltà intenda avvalersi, di sospendere il pagamento e/o di non effettuare la formale offerta del prezzo, potendo, invece, chiedere al giudice che con la sentenza sostitutiva del contratto non concluso siano fissate condizioni e modalità di versamento idoneo ad assicurare l'acquisto del bene libero da vicoli e tali da garantirlo da eventuale evizione” (Cass. civ., sez. II, 23/09/2004, n. 19135).
Ciò comporta che l'eventuale presenza di iscrizioni ipotecarie sul bene non è elemento che impedisca la proposizione e l'accoglimento della domanda ai sensi dell'art. 2932 c.c., pur dovendosi, nel caso, pronunciare sentenza costitutiva condizionata alla cancellazione delle ipoteche presenti.
2.1 Nel caso di specie, l'attrice ha dedotto che in sede di stipula del contratto preliminare le parti hanno stabilito che la sottoscrizione del contratto definitivo per il trasferimento della proprietà dell'immobile si sarebbe dovuta realizzare a seguito della cancellazione dell'iscrizione ipotecaria ai sensi dell'art. ex art. 77 d.p.r. 602 del
1973 e d.lgs. 46 del 1999 (Reg. Part. n. 19409 e Reg. Gen. n. 2923), iscritta dal
Concessionario della Riscossione Tributi per la Provincia di Latina, ed entro e non oltre tre mesi da detta cancellazione.
Su richiesta del tribunale, in ordine alla verifica in merito all'effettiva cancellazione di detta iscrizione ipotecaria, parte attrice ha depositato certificazione notarile dalla quale emerge che sul bene sito in Terracina loc. Borgo Hermada, censito al NCT del medesimo comune al foglio 173, particella 638 e 639 (ex 560 poi in seguito suddivisa) è stata iscritta ipoteca volontaria di concessione a garanzia di altra obbligazione in data 24/11/1992 (Reg. Gen. 21845, Reg. Part. 3224), a rogito del notaio (Rep. n. 48639), che risulta non essere stata poi rinnovata. Per_1
Dalla certificazione notarile emerge altresì l'iscrizione dell'ipoteca legale cui si riferisce l'attrice nell'atto introduttivo, che è anche riportata nel contratto preliminare, ossia l'ipoteca a garanzia di credito tributario ex art. 77 d.p.r. 602 del
1973 e d.lgs. 46 del 1999 (Reg. Part. n. 19409 e Reg. Gen. n. 2923), iscritta dal Concessionario della Riscossione Tributi per la Provincia di Latina in data 19/7/2002, anch'essa non rinnovata.
Ai sensi dell'art. 2847 c.c. l'iscrizione della garanzia ipotecaria conserva la sua efficacia per venti anni e viene meno se l'iscrizione non è rinnovata prima che scada detto termine ventennale.
La rinnovazione, dunque, se eseguita anteriormente alla scadenza, evita la definitiva estinzione della garanzia, e permette la conservazione degli effetti dell'iscrizione ipotecaria, incluso il grado privilegiato nell'ordine delle ipoteche.
Va chiarito che “la prescrizione dell'ipoteca riguardo ai beni acquistati da terzi, ai sensi dell'art. 2880 c.c., determina l'estinzione dell'effetto dell'iscrizione, indipendentemente dalla permanenza del credito, sicché il diritto ad iscrivere ipoteca continua a sussistere e il titolare ben può procedere a nuova iscrizione. Ne consegue che, qualora il venditore dell'immobile conceda l'ipoteca in favore di un terzo, questi, nonostante l'estinzione dell'iscrizione ipotecaria per prescrizione, conservando il titolo, può sempre procedere ad una nuova iscrizione, in quanto
l'estinzione dell'iscrizione dell'ipoteca non comporta automaticamente la relativa eliminazione, per la quale occorre anche la cancellazione dell'ipoteca, che determina, in caso di ipoteca volontaria, il venir meno del titolo” (Cass. civ. sez. III,
28/08/2019, n. 21752)
Secondo l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità in tema, tuttavia, “la mancata rinnovazione dell'ipoteca comporta, allo spirare del termine di decadenza ventennale, non l'estinzione del titolo esecutivo - permanendo la possibilità di procedere in forza di esso ad una nuova iscrizione ipotecaria con un nuovo grado -, ma l'estinzione dell'ipoteca stessa, con la conseguenza che è preclusa una re-iscrizione opponibile ai terzi acquirenti, i quali abbiano trascritto il loro titolo successivamente all'iscrizione non rinnovata, che integra una trascrizione opponibile al creditore (ex) ipotecario secondo le ordinarie regole di pubblicità immobiliare”.
(Cass. civ., 12/3/2014, n. 5628).
In questo senso, dunque, l'eventuale nuova iscrizione dell'ipoteca, decorso il termine ventennale previsto dall'art. 2847 c.c., non è opponibile al terzo acquirente del bene ipotecato se la rinnovazione non è avvenuta prima della scadenza del termine. Ciò comporta che la sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. non è impedita dalla iscrizione ipotecaria ed essa, nel caso di specie, deve essere condizionata alla cancellazione di detta iscrizione ipotecaria, atteso che l'eventuale futura iscrizione di ipoteca, spirato il termine ventennale, non può considerarsi opponibile rispetto all'acquisto del terzo.
3. La domanda introdotta ai sensi dell'art. 2932 c.c. va accolta per i motivi che seguono.
È utile osservare che, ai fini dell'emissione della sentenza costitutiva richiesta, parte attrice è tenuta a dimostrare l'avvenuta conclusione del contratto preliminare.
L'applicazione dell'art. 2932 c.c. postula altresì che il contenuto del contratto preliminare sia sufficientemente determinato.
Difatti, nella sequenza contratto preliminare - domanda di esecuzione in forma specifica - sentenza di trasferimento deve sussistere identità di contenuto negli elementi essenziali che pertanto devono essere già individuati o individuabili nel contratto preliminare.
Nel caso di specie, l'attrice ha versato in atti il contratto preliminare di compravendita, intervenuto con la convenuta in data 23/10/2021, avente ad oggetto il trasferimento del diritto di proprietà del bene immobile costituito da un appezzamento di terreno, ubicato nel comune di Terracina, loc. Borgo Hermada, censito al NCTA del Comune di Terracina al foglio 173, particelle 638 e 639.
Sull'individuazione dei beni oggetto del preliminare per cui è causa non vi può essere incertezza.
4. La tutela dell'art. 2932 c.c. è altresì invocabile dalla parte non inadempiente a fronte di un inadempimento della controparte.
L'inadempimento tipico (pur se non esclusivo) che dà luogo all'azione ex art. 2932 è il rifiuto di una delle parti di stipulare il contratto definitivo e l'avvio dell'azione non è condizionato ad una preventiva costituzione in mora dell'obbligato a concludere il contratto, dovendosi l'interesse alla sua proposizione stabilire solo in base ad una situazione obiettiva di inadempimento.
Invero, in tema di inadempimento del contratto preliminare di compravendita immobiliare contenente un termine, non rispettato alla scadenza, per la stipulazione del definitivo, l'esercizio dell'azione di esecuzione in forma specifica, ai sensi dell'art. 2932 c.c., dell'obbligo di concludere il medesimo, non presuppone necessariamente la natura essenziale di detto termine, né la previa intimazione di una diffida ad adempiere alla controparte, essendo sufficiente la sola condizione oggettiva dell'omessa stipulazione del negozio definitivo che determina di per sé l'interesse alla pronuncia costitutiva, a prescindere da un inadempimento imputabile alla controparte stessa (Cass. civ., sez. II, 13/05/2011, n. 10687; conf. Cass. civ., sez. II, 11/04/2017,
n. 9314).
Nel caso di specie risulta allegata la circostanza che la convenuta, rimasta contumace nel presente giudizio, esprimendo la volontà di non adempiere all'obbligo di conclusione del contratto definitivo, in ragione di una valutazione di opportunità di concludere diversi investimenti, non ha reso possibile la stipula del rogito notarile.
Il dato della mancata conclusione del contratto definitivo, la domanda spiegata nei confronti della promittente venditrice e la contumacia della stessa, consentono di imputare l'inadempimento alla convenuta.
5. Ulteriore presupposto per l'applicazione dell'art. 2932 c.c. è costituito dal pagamento del prezzo da parte dell'acquirente cui è subordinato il trasferimento della proprietà. L'adempimento di tale obbligazione, se pure (in ipotesi) assolve alla funzione di condizione per il verificarsi dell'effetto traslativo, non perde, peraltro, la sua natura di prestazione essenziale destinata ad attuare il sinallagma contrattuale.
Nel caso di specie il prezzo convenuto dalle parti all'art. 4 del contratto preliminare è individuato in € 30.000,00, da pagarsi mediante assegno circolare emesso a favore di con altresì indicazione che la stipula del Controparte_1
contratto definitivo sarebbe avvenuta entro e non oltre tre mesi dalla data di cancellazione dell'ipoteca legale ex art. 77 d.p.r. 602 del 1973 e d.lgs. 46 del 1999
(Reg. Part. n. 19409 e Reg. Gen. n. 2923), iscritta dal Concessionario della
Riscossione Tributi per la Provincia di Latina.
Parte attrice ha dedotto, tuttavia, che a seguito della cancellazione dell'ipoteca legale sul bene avrebbe ricevuto comunicazione da parte della convenuta circa la mancata volontà di concludere il contratto.
Ha rilevato, dunque, che il mancato pagamento del prezzo sarebbe derivato dalla manifestata volontà di non adempiere della controparte. Parte attrice ha dunque chiesto pronunciarsi sentenza ai sensi dell'art. 2932
c.c. formulando contestualmente offerta non formale di pagamento della somma pattuita nell'atto di compravendita.
In proposito, l'art. 2932 c.c., al secondo comma, chiarisce che in caso di
“contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa determinata o la costituzione o il trasferimento di un altro diritto, la domanda non può essere accolta, se la parte che l'ha proposta non esegue la sua prestazione o non ne fa offerta nei modi di legge, a meno che la prestazione non sia ancora esigibile”.
In merito alla modalità di presentazione di detta offerta la Corte di legittimità ha rilevato che “l'accoglimento della domanda ex art. 2932 c.c. non è subordinato alla presentazione di un'offerta formale della controprestazione, ai sensi degli artt.
1208 e 1209 c.c., essendo a tal fine idonea anche la sola manifestazione di volontà di adempiere del promissario acquirente”. (Cass. civ., sez. II, 17/05/2024, n. 13789).
Da ciò deriva che la manifestazione di volontà espressa dall'attore di adempiere al pagamento del prezzo, per il tramite di offerta non formale contenuta nell'atto introduttivo del giudizio, impone di subordinare gli effetti della sentenza costitutiva al verificarsi dell'adempimento della propria prestazione da parte del promissario acquirente, in ossequio ad un risalente principio cristallizzato dalla giurisprudenza della Suprema Corte, sulla base della quale “in applicazione della norma contenuta nell'art. 2932, comma 2, secondo cui la domanda di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto non può essere accolta se la parte che l'ha proposta non esegue la sua prestazione o non ne fa offerta nei modi di legge, ben può essere emessa sentenza condizionata, quanto alla sua efficacia traslativa, al pagamento del prezzo” (Cass. civ., sez. I, 17/02/1983, n. 1219).
6. Da ultimo, va rilevato come l'esecuzione in forma specifica presuppone la commerciabilità del bene. È necessaria, invero, la c.d. conformità edilizia e catastale, non potendo la sentenza costitutiva di cui all'art. 2932 c.c. essere pronunciata eludendo obblighi e disposizioni normative che governano, nella forma e nel contenuto, l'autonomia negoziale dei trasferimenti immobiliari.
Deve, sul punto richiamarsi il costante orientamento giurisprudenziale (che qui rileva in generale e per la destinazione urbanistica del terreno oggetto di contratto), alla stregua del quale in tema di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto, non può essere emanata sentenza di trasferimento coattivo prevista dall'art. 2932 c.c. in assenza della dichiarazione, contenuta nel preliminare,
o successivamente prodotta in giudizio, sugli estremi della concessione edilizia, che costituisce requisito richiesto a pena di nullità dall'art. 17 della L. n. 47 del 1985 ed integra una condizione dell'azione ex art. 2932 c.c., non potendo tale pronuncia realizzare un effetto maggiore e diverso da quello possibile alle parti nei limiti della loro autonomia negoziale;
la relativa mancanza è rilevabile d'ufficio, anche in sede di legittimità se la soluzione della questione non richieda indagini non compiute nei precedenti gradi del giudizio e siano acquisiti agli atti tutti gli elementi di fatto da cui desumersi, atteso l'interesse pubblico all'ordinata trasformazione del territorio e le peculiarità della sentenza ex art. 2932 c.c. (conf. Cass. n. 9647/2006).
A ciò si aggiunga che nel caso in cui il promittente alienante, resosi inadempiente, si rifiuti di produrre i documenti attestanti la regolarità urbanistica dell'immobile ovvero di rendere la dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui all'art. 40 l. 28 febbraio 1985 n. 47, deve essere consentito al promissario acquirente di provvedere a tale produzione in giudizio o di rendere detta dichiarazione al fine di ottenere la sentenza ex art. 2932 c.c., dovendo prevalere la tutela di quest'ultimo a fronte di un inesistente concreto interesse pubblico di lotta all'abusivismo, sussistendo di fatto la regolarità urbanistica dell'immobile oggetto del preliminare di compravendita (Cass. civ., sez. III, 05/09/2019, n.22168).
Nel caso di specie, nella contumacia della promittente venditrice, parte attrice, su richiesta del giudice istruttore, ha prodotto tutta la documentazione relativa alla pratica edilizia, ed in particolare il certificato di destinazione urbanistica emesso dal dipartimento Audit del PNRR, Pianificazione Urbanistica, Condoni e Sviluppo
Economico di Terracina (LT), ove si certifica che l'appezzamento di terreno sito nel
Comune di Terracina, distinto in Catasto al foglio 173, particelle 638-639, risulta interessato dal Piano regolatore generale del Comune, approvato dalla CP_3
(deliberazione n. 873 del 28/11/1972 e da Legge Regionale del 22/12/1999,
[...]
n. 38 e s.m.i. ove è indicato l'indice di fabbricabilità, ed infine dalla Legge Regionale
12/8/1996, n. 34 in materia di disciplina urbanistica per la costruzione delle serre.
Pertanto, tale condizione dell'azione può ritenersi avverata. Alla luce delle argomentazioni che precedono, sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda proposta dall'attore nell'atto introduttivo e la conseguente pronuncia di sentenza costitutiva, ai sensi dell'art. 2932 c.c., di trasferimento degli immobili indicati nell'atto di citazione.
7. Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al DM n. 55 del 2014, aggiornati dal D.M. n. 147 del 2022, tenuto conto della natura e del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta
(scaglione ricompreso tra € 26.000,01 ed € 52.000,00, applicati i parametri tabellari ridotti del 30% relativamente a tutte le fasi, attesa la scarsa complessità della controversia svoltasi nei confronti di parte contumace) seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie la domanda proposta dall'attrice e, ai sensi dell'art. 2932 c.c. trasferisce alla l'immobile sito in Terracina, loc. Borgo Hermada, Parte_1
distinto in catasto terreni al foglio 173, p.lle 638 e 639;
- dichiara che il trasferimento predetto bene è condizionato all'adempimento del seguente obbligo da parte del promissario acquirente: pagamento del prezzo per l'importo di € 30.000,00 in favore della società convenuta;
- ordina all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Latina-Territorio, già Conservatoria dei Registri Immobiliari di Latina, con esonero da ogni responsabilità, di provvedere, a seguito della presentazione del relativo titolo da parte dell'interessato e al passaggio in giudicato, la trascrizione della presente sentenza;
- condanna la convenuta alla rifusione delle spese di lite in Controparte_1
favore della che liquida in € 545,00 per esborsi ed € 2.905,00 per Parte_1
compenso al difensore, oltre spese generali nella percentuale del 15%, iva e cpa nella misura di legge.
Latina, lì 6/5/2025
Il giudice
Luca Venditto