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Sentenza 15 febbraio 2025
Sentenza 15 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/02/2025, n. 206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 206 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2025 |
Testo completo
n. rg. 3582/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Valeria Rosetti - Giudice -
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice rel./est. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3582 del Ruolo Generale degli Affari di volontaria giurisdizione dell'Anno 2024, avente per oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
DI
nata a [...] il Parte_1
28/05/1973 C.F. , rappresentata e difesa, giusta C.F._1 procura a margine del ricorso, dall'avv. BIANCO MARGHERITA presso il quale elettivamente domicilia
E
nato a [...] il [...] C.F. CP_1
, rappresentato e difeso, giusta procura a margine del C.F._2 ricorso, dall'avv. MARIO SCOGNAMIGLIO presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 29/02/2024, e Parte_1 CP_1 premesso di aver contratto matrimonio in TORRE DEL GRECO il 08/01/2000 da cui nascevano le figlie (03.07.2000) e (03.04.2008) – esponevano Per_1 Per_2 che tra le parti, in seguito a comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di
Napoli in data 25.02.2020, era intervenuta separazione in forza di decreto di
1 omologa n. 2322/2020 del 04/06/2020 reso nel procedimento RG 1087/2020 alle seguenti condizioni:
“"1) Essi coniugi e , vivranno separati, con reciproco Parte_1 CP_1 rispetto, con diritto di fissare liberamente la propria residenza nel territorio dell'U.E. e con obbligo di comunicare ogni variazione del proprio recapito nei termini di legge. La figlia è maggiorenne, studentessa e non autosufficiente Per_1 economicamente. La figlia minore sarà affidata congiuntamente ai Per_2 genitori e gli stessi hanno concordato tra loro il seguente protocollo: la minore sarà collocata presso la madre;
la figlia minore resterà con il padre, Per_2 durante la settimana nella giornata del martedì e del giovedì dalle ore 17.30 alle 19,00 nel rispetto delle esigenze della minore stessa. Il padre terrà altresì la figlia, a fine settimane alterne, dalle 10.30 del sabato alle 19.00 della domenica. Il padre avrà, inoltre, con sé le figlie per 15 giorni nel periodo estivo da concordare entro il giugno di ogni anno, nonché durante le festività di fine anno comprendenti ad anni alterni il Natale i giorni del 24 e 25 ed il giorno 31 con la madre ed il giorno 26 dicembre il giorno 1 gennaio e 6 gennaio con il padre e per quelle di Pasqua con la madre e il Lunedì dell'Angelo con il padre, sempre nel rispetto delle esigenze della minore ad anni alterni;
Il marito verserà alla moglie entro e non oltre i primi cinque giorni di ogni mese, a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie, a partire dal mese della sottoscrizione del presente ricorso e sino alla loro indipendenza economica, un assegno mensile di euro 350,00 (trecentocinquanta,00) oltre l'aumento ISTAT annuale da accreditare sulla posta pay evolution co IBAN [...] nonché provvederà al pagamento delle spese straordinarie al 50% per le spese di ortodontia, dentistiche, ludico scolastiche e mediche non coperte dal SSN. e quelle relative alle attività sportive da concordarsi e che comunque saranno a carico di entrambi i coniugi. La casa coniugale sita in Ercolano (NA) alla via Gabriele D'Annunzio 33, di proprietà esclusiva della sig.ra sarà assegnata alla moglie che Parte_1 provvederà alle volture entro trenta giorni dalla sottoscrizione ed al pagamento di tutte le utenze domestiche, nonché delle spese di condominio ordinarie. Il signor già trasferitosi presso altra abitazione provvederà al trasferimento CP_1 della residenza dalla casa coniugale entro 30 gg dalla sottoscrizione. Ai soli fini patrimoniali, i beni mobili esistenti nell'immobile sopracitato rimarranno nella disponibilità definitiva della moglie Ad ogni effetto di legge i coniugi si rilasciano sin d'ora reciprocamente il consenso per il rilascio del passaporto, della carta elettronica e di ogni altro documento valido per l'espatrio anche a favore della figlia e s'impegnano a concederlo nuovamente in caso di rinnovo dei Per_2 predetti documenti;
Gli stessi dichiarano di non aver null'altro a pretendere reciprocamente”.
Su tali premesse chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51.
Acquisito il parere del PM, all'udienza del 12.09.2024, celebrata in modalità cartolare, le parti facevano pervenire note scritte di trattazione con cui ribadivano la loro volontà di divorziare alle condizioni riportate nel ricorso cosi come modificate ed integrate. Il Tribunale riservava la causa alla decisione del Collegio.
2 La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1. La figlia minore sarà affidata congiuntamente ai genitori e gli stessi Per_2 hanno concordato tra loro il seguente protocollo: la minore sarà collocata presso la madre;
il padre provvederà a recarsi ad accompagnare la figlia a scuola ogni lunedì martedì e venerdì. La minore resterà con il padre, durante la Per_2 settimana nella giornata del giovedì dalle ore 17.30 alle 19,00. Il padre avrà altresì la figlia, a fine settimane alterne, dal sabato dalle 09.30 alle ore 17.00 e la domenica dalle ore 10,00 alle ore 17.00. Il padre avrà, inoltre, con sé la figlia per
15 giorni nel periodo estivo da concordare entro il giugno di ogni anno, nonché durante le festività di fine anno comprendenti ad anni alterni il Natale i giorni del
24 e 25 ed il giorno 31 con la madre ed il giorno 26 dicembre il giorno 1 gennaio e 6 gennaio con il padre e per quelle di Pasqua con la madre e il Lunedi dell'Angelo con il padre, sempre nel rispetto delle esigenze della minore ad anni alterni;
2. obbligo a carico di di versare mensilmente per il mantenimento CP_1 delle proprie figlie e la somma complessiva di un Persona_3 Persona_4 assegno mensile di euro 500,00(cinquecento/00), rivalutabile secondo gli indici
Istat come per legge, oltre al pagamento delle spese straordinarie al 50% per le spese di odontoiatria, dentistiche, ludico scolastiche e mediche non coperte dal
S.S.N. e quelle relative alle attività sportive da concordarsi e che comunque saranno a carico di entrambi i coniugi”.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare); di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e
3 rispondenti agli interessi della minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto della minore, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato dai ricorrenti a TORRE DEL GRECO il 08/01/2000 (atto n. 8, parte II , S. A, reg. Atti Matrimonio anno 2000);
b) Omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
TORRE DEL GRECO per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 06/12/2024
Il giudice estensore Il Presidente
Dott. Immacolata Cozzolino Dott. Raffaele Sdino
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