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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 10/03/2025, n. 312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 312 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Francesca Lucchesi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 3236 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno
2023, promosso da:
, nata a [...], il [...], elettivamente domiciliata Parte_1
in Cagliari, presso lo studio dell'Avv. SEBASTIANO DESOGUS che la rappresenta e difende per procura speciale allegata all'atto introduttivo,
Ricorrente
contro
, nato a [...], il [...], elettivamente Controparte_1
domiciliato in Cagliari, presso lo studio dell'Avv. ALBERTO PUTZOLU che lo rappresenta e difende per procura speciale allegata alla comparsa di costituzione,
Resistente
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
Pagina 1 La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni:
Nell'interesse delle parti: “Voglia il Tribunale adito:
1. Pronuncia della separazione dei coniugi e;
Parte_1 Controparte_1
2. I figli minori , di anni 17, e di anni 13, saranno affidati ad entrambi i genitori, dai Per_1 Per_2
quali dovranno continuare a ricevere cura educazione e istruzione, mantenendo con ciascuno rapporti equilibrati e continuativi, e conservando con gli ascendenti e i parenti di ciascun ramo genitoriale rapporti significativi;
3. I genitori eserciteranno entrambi la responsabilità genitoriale adottando concordemente le decisioni più importanti nell'interesse dei minori, e autonomamente soltanto le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione;
4. la casa coniugale, di proprietà piena ed esclusiva del Sig. , sarà assegnata alla Controparte_1
Sig.ra per continuare ad abitarvi con le figlie, collocate con la medesima Parte_1
5. Il padre terrà con sé le figlie tre giorni alla settimana, salvo diverso accordo, il lunedì, il mercoledì e il venerdì, dalle ore 18,00 sino alle ore 21,00 (durante il periodo estivo sino alle ore
22,00), nonché a settimane alterne, dalle ore 13,30 del sabato (o dall'uscita da scuola nel periodo scolastico) sino alle ore 21,00 della domenica (durante il periodo estivo sino alle ore 22,00). La
settimana in cui le minori trascorreranno il fine settimana con il padre, il diritto di visita sarà
concentrato nei giorni di martedì e giovedì. Tali giorni e orari saranno modificabili per le esigenze delle minori. Durante le vacanze natalizie il padre terrà con sé le figlie ad anni alterni dal 23 al 29
dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio. Nelle vacanze pasquali ad anni alterni le minori trascorreranno con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del lunedì dell'Angelo e
Per_ viceversa. Nel periodo delle vacanze estive e trascorreranno con ciascuno dei Per_1 Per_2
genitori, due settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno. Per le altre festività e per il giorno del compleanno delle minori si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
6. In considerazione delle attuali condizioni economiche delle parti, il Sig. Controparte_1
avrà l'obbligo di versare in favore di l'importo mensile di euro 300 (trecento), a Parte_1
Pagina 2 titolo di contributo al mantenimento dei figli, entro il 5 di ogni mese, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT come per legge;
7. i genitori concorrano nelle spese straordinarie per le figlie (quali, esemplificativamente, spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, di istruzione, sportive e ricreative in genere),
preventivamente concordate, salvo le urgenti, rispettivamente in ragione del 40% la ricorrente, e del
60% il resistente.
8. i coniugi dichiarano di concordare affinché l'assegno unico di euro 570 circa al mese sia percepito interamente dalla madre;
Parte_1
9. Le parti dichiarano di rinunciare, come a tutti gli effetti rinunciano, alle ulteriori domande in via principale e riconvenzionale proposte negli atti introduttivi del giudizio;
10. I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per sé stessi e per il/i figli/o.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Instaurato il giudizio per la separazione dei coniugi e , Parte_1 Controparte_1
con ricorso depositato dalla CORONA in data 30/04/2023, costituito il PUTZOLU in data
14/07/2023, sentiti i minori figli delle parti, assunti i provvedimenti temporanei ed urgenti, e ammessi ma non espletati i mezzi istruttori richiesti, i coniugi hanno dato atto di aver raggiunto un accordo in ordine alla definizione del giudizio. La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni trascritte in epigrafe.
La domanda di separazione personale deve essere accolta, in quanto fondata.
Emerge, infatti, dalle risultanze processuali, ed in specie dal tenore degli atti di parte e dal fallimento del tentativo di conciliazione, il venir meno tra i coniugi del reciproco affetto e di qualsiasi intesa, sicché la prosecuzione della convivenza sarebbe per loro intollerabile.
Deve pertanto pronunciarsi la separazione personale tra e Parte_1 CP_1
.
[...]
Devono essere inoltre recepite dal Collegio le condizioni concordate, in quanto eque e conformi agli interessi delle figlie nonché degli stessi coniugi.
Pagina 3 Tenuto conto dell'accordo raggiunto, le spese del giudizio devono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale definitivamente decidendo:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata a [...] Parte_1
MONREALE il 1/06/1974, e , nato a [...] il Controparte_1
22/07/1971, mandando al competente Ufficio dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza (atto n. 24, parte II, serie A, anno 2003 - Comune di GUSPINI).
Sull'accordo delle parti:
2. Affida i minori (nata il [...]) e (nata il [...]) a Persona_4 Persona_5
entrambi i genitori, dai quali dovranno continuare a ricevere cura educazione e istruzione,
mantenendo con ciascuno rapporti equilibrati e continuativi, e conservando con gli ascendenti e i parenti di ciascun ramo genitoriale rapporti significativi. I genitori eserciteranno entrambi la responsabilità genitoriale adottando concordemente le decisioni più importanti nell'interesse dei minori, e autonomamente soltanto le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione. Assegna la casa coniugale, di proprietà piena ed esclusiva di , sarà assegnata a Controparte_1 Parte_1
per continuare ad abitarvi con le figlie, collocate con la medesima.
3. Dispone che il padre terrà con sé le figlie tre giorni alla settimana, salvo diverso accordo, il lunedì, il mercoledì e il venerdì, dalle ore 18,00 sino alle ore 21,00 (durante il periodo estivo sino alle ore 22,00), nonché a settimane alterne, dalle ore 13,30 del sabato (o dall'uscita da scuola nel periodo scolastico) sino alle ore 21,00 della domenica (durante il periodo estivo sino alle ore 22,00).
La settimana in cui le minori trascorreranno il fine settimana, il diritto di visita sarà concentrato nei giorni di martedì e giovedì. Tali giorni e orari saranno modificabili per le esigenze delle minori.
Durante le vacanze natalizie il padre terrà con sé le figlie ad anni alterni dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio. Nelle vacanze pasquali ad anni alterni le minori trascorreranno con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del Lunedì dell'Angelo e
Per_ viceversa. Nel periodo delle vacanze estive e trascorreranno con ciascuno dei Per_1 Per_2
Pagina 4 genitori, due settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno. Per le altre festività e per il giorno del compleanno delle minori si seguirà il criterio dell'alternanza annuale.
4. Dispone che versi in favore di l'importo mensile di Controparte_1 Parte_1
euro 300,00, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, entro il 5 di ogni mese, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT come per legge. I genitori concorrano nelle spese straordinarie per le figlie (quali, esemplificativamente, spese mediche non coperte dal Servizio
Sanitario Nazionale, di istruzione, sportive e ricreative in genere), preventivamente concordate,
salvo le urgenti, rispettivamente in ragione del 40% la ricorrente, e del 60% il resistente.
5. Dà atto che le parti dichiarano di rinunciare, come a tutti gli effetti rinunciano, alle ulteriori domande in via principale e riconvenzionale proposte negli atti introduttivi del giudizio.
6. Dà atto che coniugi hanno espresso reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per sé stessi e per i figli.
7. compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, in data
12/02/2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Francesca Lucchesi Giorgio Latti
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