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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 04/06/2025, n. 332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 332 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 89/2024
TRIBUNALE DI ASTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Lavoro, dott.ssa Elisabetta Antoci, ha pronunciato la seguente
SENTENZA pronunciata ex art. 429 c.p.c. all'udienza del 04/06/2025 nella causa iscritta al n. r.g.l. 89/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
PADOVANI MASSIMO e dell'avv. GERVASI EMILIA ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BAGNASCO Controparte_1 P.IVA_1
FERNANDO
resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 25.1.2024 ha convenuto in giudizio l' Parte_1 CP_1
proponendo opposizione avverso l'avviso di addebito n. 310 2023 00006792 53 000 del
24/11/2023 e notificato, a mezzo pec, in data 18.12.2023, con il quale le è stato richiesto il pagamento della somma di € 20.662,65 a titolo di contributi dovuti alla Gestione
Agricoli e spese di notifica e riscossione, con riferimento al terzo e quarto trimestre 2021
e al primo e secondo trimestre 2022.
A fondamento dell'opposizione la ricorrente ha dedotto l'insussistenza del credito vantato dall' alla luce degli accertamenti contenuti nel verbale unico di CP_1
pagina 1 di 4 accertamento e notificazione n. 2016023176 del 20/12/2021, mai contestato da parte ricorrente nella parte relativa all'annullamento, dall'1.1.2016, dei rapporti di lavoro istaurati nel settore agricolo con i dipendenti, ad eccezione di , e alla Persona_1 conseguente iscrizione degli stessi nel settore terziario.
Costituito in giudizio, l' ha eccepito la tardività dell'opposizione e chiesto CP_1
respingersi le doglianze attoree, con conferma dell'avviso di addebito opposto, in considerazione del fatto che la pretesa contenuta nell'AVA discende da denunce mensili inviate dalla ricorrente.
La causa è stata istruita con l'acquisizione documentale ed è stata discussa all'udienza odierna.
* * * * * *
1. – Va respinta l'eccezione di tardività dell'opposizione essendovi in atti la prova della notifica via pec dell'AVA in data 18.12.2023 ed essendo il ricorso stato depositato in data
25.1.2024 e pertanto entro il termine di 40 giorni di cui all'art. 24 del d. lgs. 49/1999.
2. – Al fine di valutare la debenza delle somme oggetto dell'AVA opposto occorre ricostruire la complessiva vicenda che ha preceduto l'emissione del titolo in esame.
Con il verbale 2016023176 del 20/12/2021, (doc. 3 fascicolo ricorrente) gli ispettori hanno: disconosciuto dall'1.1.2016 la natura agrituristica dell'attività di ristorazione esercitata dalla ricorrente;
annullato dall'1.1.2016 i rapporti di lavoro istaurati nel settore agricolo con i dipendenti ad eccezione di;
contestato maggiori prestazioni Persona_1
lavorative da parte del lavoratore negli anni 2019 e 2021 nel settore agricolo. PE
Con il verbale 2021010283 del 20/12/2021 (doc. 4 fascicolo ricorrente) gli ispettori, in conseguenza del verbale madre sopra indicato e con riferimento al periodo
1.1.2016/30.6.2021, hanno: inquadrato i lavoratori regolarmente assunti nel settore agricolo come OTD o a tempo indeterminato, ad eccezione di , nel settore PE
terziario; contestato, con riferimento a taluni di essi ( , Parte_2 [...]
, e Spaho Sherhi), lo Persona_2 Persona_3 Persona_4 svolgimento di prestazioni lavorative in orari e giorni non dichiarati così rivendicando le conseguenti differenze contributive.
pagina 2 di 4 3. – L'AVA opposto attiene ad un periodo successivo a quello preso in considerazione dai verbali di accertamento richiamati, ossia al secondo semestre 2021 e al primo semestre del 2022.
Nondimeno, è pacifico che, a seguito dell'emissione dei verbali richiamati (non contestati in parte qua dalla ricorrente nei numerosi giudizi pendenti tra le parti) e con la sola eccezione del lavoratore , i lavoratori dipendenti della ricorrente Persona_1
non siano più inquadrati nel settore agricolo bensì nel settore terziario.
Ne discende che – non essendo stato dedotto da nessuna delle parti che siano intervenute modifiche nell'organizzazione dell'attività della ricorrente nel periodo successivo al giugno 2021 – anche con riferimento al periodo successivo a quello preso in considerazione dai verbali di accertamento sopra richiamati la contribuzione per i lavoratori dipendenti (ad eccezione di ) vada versata nel settore terziario e non PE
invece nel settore agricolo, come preteso con l'AVA opposto.
E' vero che, come pacifico in causa, il titolo qui in esame è stato emesso a seguito dell'invio delle denunce mensili da parte della ricorrente ma detto adempimento, in quanto pacificamente errato, se può avere un risvolto sulla regolamentazione delle spese di lite, non può in ogni caso pregiudicare l'accertamento della insussistenza della pretesa contributiva nella Gestione Agricoli (sempre con l'eccezione della contribuzione relativa al lavoratore ). PE
L'importo dell'AVA va pertanto ridotto ai soli contributi relativi al dipendente PE
e relative sanzioni.
[...]
4. – In ossequio al principio di causalità della lite e alla luce dell'invio errato da parte della ricorrente delle denunce mensili le spese di lite vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta,
- riduce l'importo di cui all'avviso di addebito 310 2023 00006792 53 000 del 24/11/2023 alla minor somma relativa alla sola contribuzione dovuta per il dipendente PE
;
[...]
pagina 3 di 4 - spese di lite compensate.
IL GIUDICE dott.ssa Elisabetta Antoci
pagina 4 di 4
TRIBUNALE DI ASTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Lavoro, dott.ssa Elisabetta Antoci, ha pronunciato la seguente
SENTENZA pronunciata ex art. 429 c.p.c. all'udienza del 04/06/2025 nella causa iscritta al n. r.g.l. 89/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
PADOVANI MASSIMO e dell'avv. GERVASI EMILIA ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BAGNASCO Controparte_1 P.IVA_1
FERNANDO
resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 25.1.2024 ha convenuto in giudizio l' Parte_1 CP_1
proponendo opposizione avverso l'avviso di addebito n. 310 2023 00006792 53 000 del
24/11/2023 e notificato, a mezzo pec, in data 18.12.2023, con il quale le è stato richiesto il pagamento della somma di € 20.662,65 a titolo di contributi dovuti alla Gestione
Agricoli e spese di notifica e riscossione, con riferimento al terzo e quarto trimestre 2021
e al primo e secondo trimestre 2022.
A fondamento dell'opposizione la ricorrente ha dedotto l'insussistenza del credito vantato dall' alla luce degli accertamenti contenuti nel verbale unico di CP_1
pagina 1 di 4 accertamento e notificazione n. 2016023176 del 20/12/2021, mai contestato da parte ricorrente nella parte relativa all'annullamento, dall'1.1.2016, dei rapporti di lavoro istaurati nel settore agricolo con i dipendenti, ad eccezione di , e alla Persona_1 conseguente iscrizione degli stessi nel settore terziario.
Costituito in giudizio, l' ha eccepito la tardività dell'opposizione e chiesto CP_1
respingersi le doglianze attoree, con conferma dell'avviso di addebito opposto, in considerazione del fatto che la pretesa contenuta nell'AVA discende da denunce mensili inviate dalla ricorrente.
La causa è stata istruita con l'acquisizione documentale ed è stata discussa all'udienza odierna.
* * * * * *
1. – Va respinta l'eccezione di tardività dell'opposizione essendovi in atti la prova della notifica via pec dell'AVA in data 18.12.2023 ed essendo il ricorso stato depositato in data
25.1.2024 e pertanto entro il termine di 40 giorni di cui all'art. 24 del d. lgs. 49/1999.
2. – Al fine di valutare la debenza delle somme oggetto dell'AVA opposto occorre ricostruire la complessiva vicenda che ha preceduto l'emissione del titolo in esame.
Con il verbale 2016023176 del 20/12/2021, (doc. 3 fascicolo ricorrente) gli ispettori hanno: disconosciuto dall'1.1.2016 la natura agrituristica dell'attività di ristorazione esercitata dalla ricorrente;
annullato dall'1.1.2016 i rapporti di lavoro istaurati nel settore agricolo con i dipendenti ad eccezione di;
contestato maggiori prestazioni Persona_1
lavorative da parte del lavoratore negli anni 2019 e 2021 nel settore agricolo. PE
Con il verbale 2021010283 del 20/12/2021 (doc. 4 fascicolo ricorrente) gli ispettori, in conseguenza del verbale madre sopra indicato e con riferimento al periodo
1.1.2016/30.6.2021, hanno: inquadrato i lavoratori regolarmente assunti nel settore agricolo come OTD o a tempo indeterminato, ad eccezione di , nel settore PE
terziario; contestato, con riferimento a taluni di essi ( , Parte_2 [...]
, e Spaho Sherhi), lo Persona_2 Persona_3 Persona_4 svolgimento di prestazioni lavorative in orari e giorni non dichiarati così rivendicando le conseguenti differenze contributive.
pagina 2 di 4 3. – L'AVA opposto attiene ad un periodo successivo a quello preso in considerazione dai verbali di accertamento richiamati, ossia al secondo semestre 2021 e al primo semestre del 2022.
Nondimeno, è pacifico che, a seguito dell'emissione dei verbali richiamati (non contestati in parte qua dalla ricorrente nei numerosi giudizi pendenti tra le parti) e con la sola eccezione del lavoratore , i lavoratori dipendenti della ricorrente Persona_1
non siano più inquadrati nel settore agricolo bensì nel settore terziario.
Ne discende che – non essendo stato dedotto da nessuna delle parti che siano intervenute modifiche nell'organizzazione dell'attività della ricorrente nel periodo successivo al giugno 2021 – anche con riferimento al periodo successivo a quello preso in considerazione dai verbali di accertamento sopra richiamati la contribuzione per i lavoratori dipendenti (ad eccezione di ) vada versata nel settore terziario e non PE
invece nel settore agricolo, come preteso con l'AVA opposto.
E' vero che, come pacifico in causa, il titolo qui in esame è stato emesso a seguito dell'invio delle denunce mensili da parte della ricorrente ma detto adempimento, in quanto pacificamente errato, se può avere un risvolto sulla regolamentazione delle spese di lite, non può in ogni caso pregiudicare l'accertamento della insussistenza della pretesa contributiva nella Gestione Agricoli (sempre con l'eccezione della contribuzione relativa al lavoratore ). PE
L'importo dell'AVA va pertanto ridotto ai soli contributi relativi al dipendente PE
e relative sanzioni.
[...]
4. – In ossequio al principio di causalità della lite e alla luce dell'invio errato da parte della ricorrente delle denunce mensili le spese di lite vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta,
- riduce l'importo di cui all'avviso di addebito 310 2023 00006792 53 000 del 24/11/2023 alla minor somma relativa alla sola contribuzione dovuta per il dipendente PE
;
[...]
pagina 3 di 4 - spese di lite compensate.
IL GIUDICE dott.ssa Elisabetta Antoci
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