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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 12/11/2025, n. 964 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 964 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 22/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI SALERNO Prima Sezione Civile
La Corte di Appello di Salerno, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria BALLETTI Presidente dott.ssa Giuliana GIULIANO Consigliere dott. Guerino IANNICELLI Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 22 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2025, vertente
TRA
con sede in Battipaglia alla via De Crescenzo n. 102 (p.iva Parte_1
; P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Provenza per procura allegata all'atto di appello;
- appellante -
E
, nato a [...] il [...] ; Controparte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Arturo Tuozzo per procura allegata alla comparsa di risposta;
- appellato -
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Salerno n. 5751/2024, pubblicata il 03/12/2024.
CONCLUSIONI CP_ Per l'appellante: “2) Accogliere l'opposizione a e revocare e/o dichiarare inefficace ed improduttivo di effetti giuridici l'impugnato Decreto Ingiuntivo n.
842/2021, R.G. 1653/2021, emesso dal Tribunale di Salerno, perché infondato in fatto e diritto. 2) Accertare e dichiarare che l'appellante non è inadempiente, disporre e ordinare la restituzione delle somme pari ad € 11.130,58, pagate
1 dall'appellante in favore dell'appellato, rigettare ogni domanda proposta dall'appellato e accogliere la spiegata domanda riconvenzionale e condannare il sig. al risarcimento del danno, da liquidarsi in via equitativa, a Controparte_1 titolo di responsabilità processuale aggravata per lite temeraria, ex art. 96 c.p.c.;
3) Condannare, in ogni caso, l'appellato al pagamento delle spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio con attribuzione diretta al sottoscritto procuratore antistatario”.
Per l'appellato: “
2. rigettare l'appello e confermare la sentenza n. 5751/2024 del
Tribunale di Salerno - Sezione civile;
3. condannare la al Parte_1 pagamento delle spese processuali a favore di ”. Controparte_1
FATTI DI CAUSA
L'ingiunzione e la sentenza di primo grado
Con decreto n. 842/2021 del 7.4.2021 il Tribunale di Salerno ingiungeva alla società il pagamento della somma di € 10.553,00 in favore di Parte_1
, oltre interessi e rimborso di spese processuali, per due fatture n. Controparte_1
9/2020 del 6.10.2020 (€ 5.490,00) e n. 10/2020 del 7.10.2020 (€ 5.063,00) relative al nolo di una macchina operatrice munita di braccio decespugliatore (targata
CB026175) e di un autocarro (targato CD895CN).
La sentenza in oggetto rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo (capo 1) e, stante il parziale pagamento della somma ingiunta, lo revoca (capo 2) e condanna al pagamento in favore di della somma di € Parte_1 Controparte_1
5.490,00 oggetto della fattura n. 9/2020 oltre interessi con decorrenza dal
30.12.2020 al pagamento al tasso ex art. 5 del D. L.vo n. 231/2002 (capo 3). Rigetta la domanda riconvenzionale di condanna di al risarcimento del Controparte_1 danno in favore dell'opponente, a titolo di responsabilità processuale aggravata per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c. (capo 4).
Il giudice di primo grado espone che in data 20.5.2020 le parti hanno stipulato un contratto di nolo a freddo che prevedeva il pagamento del corrispettivo pattuito con la presentazione di fattura mensile con scadenza 30 gg data fattura fine mese, previa redazione in contraddittorio tra le parti della contabilità di cantiere;
che l'opponente ha, invece, allegato alla citazione in opposizione un “preventivo” redatto in pari data rispetto al contratto, il quale non limita la pattuizione al nolo della attrezzatura, bensì estende l'impegno dell'opposta all'esecuzione dei lavori, cosicché è riconducibile al tipo contrattuale del nolo a caldo, ovvero al subappalto;
che nel
“preventivo” si stabiliva il pagamento di € 4.000,00 (iva esclusa) a fine lavori e la
2 Part restante parte “a pagamento da parte di NA del relativo ai lavori in oggetto”; che deve ritenersi che il rapporto tra le parti sia regolato solo dal contratto di nolo a freddo e non dal “preventivo” che, invece, ha ad oggetto un nolo a caldo;
che “altro elemento dal quale desumere che il contratto che regola e governa la vicenda sia solo il contratto di nolo a freddo, è data dal fatto che, benché il “preventivo” prevedesse un acconto iniziale di € 4.000,00 “ a fine lavori”, nessuno dei bonifici prodotti dall'opponente comprova un pagamento unitario di tale entità: la scadenza dei bonifici, piuttosto, milita proprio in favore della prevalenza del contratto di nolo a freddo, con pagamenti di carattere mensile”; che, mentre l'attore in senso sostanziale ha dato prova del proprio titolo (contratto di nolo a freddo), l'opponente debitore non ha congruamente provato fatti modificativi, estintivi od impeditivi del diritto;
che l'opponente ha pagato, in pendenza del procedimento di ingiunzione, con bonifico del 7.4.2021, la somma di € 5.063,00 relativa alla fattura n. 10 del
7.10.2020; che l'opposizione deve essere rigettata ma, in considerazione del parziale pagamento della somma ingiunta, va comunque revocato il decreto monitorio e l'opponente va condannata al pagamento in favore dell'opposta della somma di € 5.490,00 oggetto della fattura n. 9/2020.
L'appello propone appello avverso la sentenza, che censura, nei due motivi Parte_1 di impugnazione, per averla erroneamente ritenuta inadempiente, omettendo la pronuncia sulla sua eccezione di inesigibilità del credito per il mancato avveramento della condizione sospensiva.
Deduce che entrambi i contratti esibiti dalle parti erano sospensivamente condizionati;
che il preventivo subordinava il pagamento, in parte, alla fine lavori (€
4.000,00 iva esclusa) e, per la restante parte, all'esito del pagamento da parte di
NA del SAL relativo ai lavori in oggetto;
che il contratto di nolo a freddo subordinava il pagamento della fattura mensile alla previa redazione in contraddittorio tra le parti della contabilità di cantiere;
che nessuna delle condizioni si è avverata;
che l'odierna appellante si è sempre dichiarata disponibile al pagamento, ma al verificarsi delle condizioni stabilite, contestando l'azione dell'appellato che aveva chiesto l'ingiunzione ed il pagamento delle fatture prima del verificarsi della condizione, senza attendere il SAL dell'NA, la fine dei lavori e senza la redazione della contabilità di cantiere;
che, pertanto, l'onere probatorio che gravava su non è stato assolto, non avendo provato il Controparte_1 verificarsi della condizione, trattandosi di “un contratto condizionato, subordinato
3 alla redazione della contabilità di cantiere in contraddittorio tra le parti”; che la valutazione del Giudice di primo grado di considerare prevalente il contratto di
“nolo a freddo” sul preventivo potrebbe essere accettata, ma non può prescindere dalla condizione sospensiva contenuta nel contratto considerato prevalente;
che anche nel contratto di nolo a freddo esisteva una condizione sospensiva: “la redazione della contabilità di cantiere in contraddittorio tra le parti”.
La risposta dell'appellato risponde che il riconoscimento del credito nella missiva del Controparte_1
9.12.2020, con la quale la ha dichiarato che avrebbe provveduto al Parte_1 pagamento nel termine del 30.12.2020, infruttuosamente scaduto, supera l'eccezione di inesigibilità del credito prima dell'emissione del SAL e della redazione della contabilità.; che la condizione del pagamento all'emissione del s.a.l.
è contenuta nel preventivo del 20.5.2020, ma non è contenuta nel contratto del
20.5.2020 che prevede il pagamento entro 30 giorni dalla emissione della fattura;
che la clausola contenuta nel preventivo (ove il preventivo fosse riconducibile al credito azionato) non opera, non essendo stata riprodotta nel contratto, a significare che i contraenti non hanno inteso pattuirla;
che l'eccezione secondo cui il pagamento avrebbe dovuto essere fatto “previa redazione in contraddittorio tra le parti della contabilità di cantiere” è inammissibile poiché non dedotta tempestivamente con l'opposizione ed è infondata perché il quantum non è stato contestato (la “non ha mai contestato la prestazione” è scritto nell'atto di Parte_1 appello) ed è superata anche dalla richiamata lettera del 9.12.2020, con cui non solo non è stata contestata la somma pretesa ma non è stato fatto alcun riferimento neanche alla condizione della “previa redazione in contraddittorio tra le parti della contabilità di cantiere”, a significare che la contabilità di cantiere era stata redatta.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va osservato che in primo grado la ha dichiarato Parte_1 di aver pagato, non solo la fattura n. 10 del 2020 con bonifico di € 5.063,00 del
6.4.2021, prima della notifica del decreto ingiuntivo, ma anche la fattura n. 9 del
2020 di € 5.490,00 e che tale pagamento è stato eseguito in data 7.4.2021 con il versamento della somma di € 6.067,58 (capitale e interessi) a seguito dell'ordinanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto del 23.3.2022. Pertanto, chiede l'accoglimento dell'appello e, conseguentemente, la restituzione della somma totale di € 11.130,58 pagate per le due fatture oggetto della domanda di adempimento proposta nel ricorso monitorio. Non ha, però, documentato il
4 pagamento in corso di causa della fattura n. 9, né in primo grado, né in appello, ed esso non è stato espressamente ammesso dalla controparte, la quale nella comparsa di risposta ha sostenuto che “l'eventuale pagamento della somma di € 5.490,00 relativa alla fattura n. 9/2020 in forza della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo non significa che il Tribunale non doveva statuire la condanna al relativo pagamento”.
Ciò premesso, la questione controversa devoluta in appello consiste nello stabilire se l'obbligazione di pagamento del saldo del corrispettivo delle prestazioni oggetto delle due fatture contestate (n. 9 e n. 10) sia o meno esigibile in ragione di una condizione sospensiva pattuita dalle parti. Risulta, però, incerta la fonte contrattuale dell'obbligazione dedotta in giudizio, dal momento che nella stessa data (20.5.2020) le parti hanno sottoscritto due contratti: un “contratto di nolo a freddo” di una macchina operatrice con braccio decespugliatore e di un autocarro, che alla società servivano “per l'esecuzione di lavori nel suo Parte_1 cantiere: “SS 169” NA Basilicata per sfalcio Erba”, per il periodo dal 25.5.2020 al 15.6.2020, ed un contratto (il “preventivo di spesa per lavori di taglio erba, rovi ed arbusti su SS 169 di Genzano NA Basilicata” sottoscritto dalla Parte_1 per accettazione) avente ad oggetto la messa a disposizione di operai e dei predetti mezzi per l'esecuzione dei lavori di taglio (c.d. nolo a caldo), da iniziare il
25.5.2020 fino al 10.6.2020 circa.
Le fatture del 4.6.2020 (n. 6) e del 8.6.2020 (n. 7), pagate con bonifici rispettivamente di € 2.806,00 e di € 2.074,00, riportano nella causale il riferimento al “nolo a freddo” della macchina operatrice con braccio decespugliatore e dell'autocarro per il cantiere sulla SS 169 per il periodo dal 25.5.2020 al 1.6.2020 e dal 3.6.2020 al 8.6.2020.
Le altre fatture emesse sono la n. 8 del 5.10.2020 di € 4.880,00 e le due fatture controverse (la n. 9 del 6.10.2020 di € 5.490,00 e la n. 10 del 7.10.2020 di €
5.063,00). Queste tre fatture riportano nella causale il riferimento al “nolo” della macchina e dell'autocarro per il cantiere sulla SS 96 (la n. 8), per il cantiere sulla SS
658 (la n. 9) e per il cantiere sulla SS 655 (la n. 10).
In sostanza, a giugno del 2020 Addesso ha emesso due fatture per il CP_1
“nolo a freddo” dei mezzi (per un totale di € 4.000,00 oltre iva) e ad ottobre del
2020 ha emesso altre tre fatture che contengono il riferimento al “nolo” (e non al
“nolo al freddo”) della macchina operatrice e dell'autocarro targato ed il loro
5 impiego su altri cantieri rispetto a quello sulla SS 169 indicato nei due contratti (per un totale di € 12.650,00 oltre iva, che ammonta ad € 15.433,00).
Al di là dell'incertezza della fonte dell'obbligazione dedotta in giudizio, elementi decisivi si ricavano dalla lettera del 9.12.2020, con la quale, in risposta alla richiesta di pagamento avanzata da con pec del 3.12.2020, la Controparte_1 Parte_1 ha contestato le tre fatture di ottobre 2010 (€ 15.433,00) per un errore
[...] nell'ammontare (poiché in data 14.7.2020 la società aveva eseguito un bonifico di €
2.000,00 “quale anticipo fuori accordi contrattuali e del tutto amichevole”), Part rinviando il pagamento a “dopo emissione del che avverrà al 31/12/2020 come da contratto controfirmato ….”. Questa condizione è riferibile a quanto previsto nel contratto di nolo a caldo, in cui è previsto il pagamento della somma di € 4.000,00 iva esclusa a fine lavori (come dovrebbe essere avvenuto con il pagamento delle fatture n. 6 e n. 7 di € 4.000,00 oltre iva) e “la restante parte a pagamento da parte di NA del SAL relativo ai lavori in oggetto”. Condizione che, secondo l'appellante, non si è verificata e che, comunque, pone a carico del creditore l'onere, non assolto, di provare la sua verificazione.
Invero, il pagamento dello stato di avanzamento dei lavori da parte dell'NA non è una condizione sospensiva del contratto (come erroneamente ritiene l'appellante), ma una condizione di esigibilità del credito relativo al pagamento del saldo del nolo. Trattandosi di un fatto da cui dipende l'esigibilità del credito dedotto in giudizio, la contestazione da parte della società debitrice dell'avveramento della condizione pone a carico del credito l'onere della prova dell'esigibilità.
L'onere può ritenersi assolto dalla prova presuntiva ricavabile dagli elementi indiziari acquisiti. In primo luogo, dalla stessa lettera del 9.12.2020, nella quale la società debitrice informava che la condizione di esigibilità del saldo (l'emissione del Sal da parte dell'NA) si sarebbe verificata per il 31.12.2020. Se è vero che nella lettera si fa riferimento ad un fatto non ancora verificatosi, è altrettanto vero che l'imminente avveramento della condizione di esigibilità dichiarato dalla debitrice non è stato successivamente smentito se non in forma generica, senza specificare le ragioni che avrebbero impedito l'approvazione dello stato di avanzamento dei lavori da parte dell'NA. In secondo luogo, il mancato avveramento della condizione è incompatibile con il pagamento spontaneo delle fatture n. 8 del 5.10.2020 e n. 10 del 7.10.2020, avvenuto prima dell'emissione del decreto ingiuntivo (con bonifici rispettivamente del 10.2.2021 e del 7.4.2021).
Mentre le due fatture di giugno 2020 (n. 6 e n. 7) si riferivano al pagamento della
6 somma (di € 4.000,00 oltre iva) che nel contratto di nolo a freddo non era condizionata all'emissione del Sal, il saldo riportato nelle tre fatture di ottobre 2020, invece, doveva essere pagato, secondo il medesimo contratto e la lettera del Part 9.122.2020, all'emissione del Il pagamento spontaneo di due fatture è, pertanto, un ulteriore indizio che l'evento da cui dipendeva l'esigibilità del saldo si era verificato.
Di qui l'infondatezza della contestazione di inesigibilità del credito riproposta in appello ed il rigetto del gravame.
Il regolamento delle spese processuali di secondo grado segue il principio di soccombenza, di cui all'art. 91, comma 1, c.p.c., con conseguente condanna di parte appellante al rimborso degli onorari di difesa in favore di parte appellata, che si liquidano come in dispositivo, tenuto conto dei parametri stabiliti con decreto del
Ministro della Giustizia 13 agosto 2022, n. 147.
Il rigetto integrale dell'impugnazione comporta l'attestazione della sussistenza del presupposto processuale per il pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione (c.d. doppio contributo).
PQM
La Corte di Appello di Salerno, prima sezione civile, definitivamente decidendo in grado di appello nella causa civile iscritta al R.G. n. 22/2025, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna la società al rimborso delle spese processuali del grado Parte_1 di appello in favore di , che liquida in € 3.500,00 per onorari Controparte_1 di difesa, oltre il rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% degli onorari, Cnap ed Iva come per legge.
Dà atto, a norma dell'art 13, comma 1 quater, del d.P.R. 115/02, della sussistenza del presupposto processuale per il pagamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Salerno lì 04/11/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dott. Guerino IANNICELLI) (dott.ssa Maria BALLETTI)
7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI SALERNO Prima Sezione Civile
La Corte di Appello di Salerno, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria BALLETTI Presidente dott.ssa Giuliana GIULIANO Consigliere dott. Guerino IANNICELLI Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 22 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2025, vertente
TRA
con sede in Battipaglia alla via De Crescenzo n. 102 (p.iva Parte_1
; P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Provenza per procura allegata all'atto di appello;
- appellante -
E
, nato a [...] il [...] ; Controparte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Arturo Tuozzo per procura allegata alla comparsa di risposta;
- appellato -
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Salerno n. 5751/2024, pubblicata il 03/12/2024.
CONCLUSIONI CP_ Per l'appellante: “2) Accogliere l'opposizione a e revocare e/o dichiarare inefficace ed improduttivo di effetti giuridici l'impugnato Decreto Ingiuntivo n.
842/2021, R.G. 1653/2021, emesso dal Tribunale di Salerno, perché infondato in fatto e diritto. 2) Accertare e dichiarare che l'appellante non è inadempiente, disporre e ordinare la restituzione delle somme pari ad € 11.130,58, pagate
1 dall'appellante in favore dell'appellato, rigettare ogni domanda proposta dall'appellato e accogliere la spiegata domanda riconvenzionale e condannare il sig. al risarcimento del danno, da liquidarsi in via equitativa, a Controparte_1 titolo di responsabilità processuale aggravata per lite temeraria, ex art. 96 c.p.c.;
3) Condannare, in ogni caso, l'appellato al pagamento delle spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio con attribuzione diretta al sottoscritto procuratore antistatario”.
Per l'appellato: “
2. rigettare l'appello e confermare la sentenza n. 5751/2024 del
Tribunale di Salerno - Sezione civile;
3. condannare la al Parte_1 pagamento delle spese processuali a favore di ”. Controparte_1
FATTI DI CAUSA
L'ingiunzione e la sentenza di primo grado
Con decreto n. 842/2021 del 7.4.2021 il Tribunale di Salerno ingiungeva alla società il pagamento della somma di € 10.553,00 in favore di Parte_1
, oltre interessi e rimborso di spese processuali, per due fatture n. Controparte_1
9/2020 del 6.10.2020 (€ 5.490,00) e n. 10/2020 del 7.10.2020 (€ 5.063,00) relative al nolo di una macchina operatrice munita di braccio decespugliatore (targata
CB026175) e di un autocarro (targato CD895CN).
La sentenza in oggetto rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo (capo 1) e, stante il parziale pagamento della somma ingiunta, lo revoca (capo 2) e condanna al pagamento in favore di della somma di € Parte_1 Controparte_1
5.490,00 oggetto della fattura n. 9/2020 oltre interessi con decorrenza dal
30.12.2020 al pagamento al tasso ex art. 5 del D. L.vo n. 231/2002 (capo 3). Rigetta la domanda riconvenzionale di condanna di al risarcimento del Controparte_1 danno in favore dell'opponente, a titolo di responsabilità processuale aggravata per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c. (capo 4).
Il giudice di primo grado espone che in data 20.5.2020 le parti hanno stipulato un contratto di nolo a freddo che prevedeva il pagamento del corrispettivo pattuito con la presentazione di fattura mensile con scadenza 30 gg data fattura fine mese, previa redazione in contraddittorio tra le parti della contabilità di cantiere;
che l'opponente ha, invece, allegato alla citazione in opposizione un “preventivo” redatto in pari data rispetto al contratto, il quale non limita la pattuizione al nolo della attrezzatura, bensì estende l'impegno dell'opposta all'esecuzione dei lavori, cosicché è riconducibile al tipo contrattuale del nolo a caldo, ovvero al subappalto;
che nel
“preventivo” si stabiliva il pagamento di € 4.000,00 (iva esclusa) a fine lavori e la
2 Part restante parte “a pagamento da parte di NA del relativo ai lavori in oggetto”; che deve ritenersi che il rapporto tra le parti sia regolato solo dal contratto di nolo a freddo e non dal “preventivo” che, invece, ha ad oggetto un nolo a caldo;
che “altro elemento dal quale desumere che il contratto che regola e governa la vicenda sia solo il contratto di nolo a freddo, è data dal fatto che, benché il “preventivo” prevedesse un acconto iniziale di € 4.000,00 “ a fine lavori”, nessuno dei bonifici prodotti dall'opponente comprova un pagamento unitario di tale entità: la scadenza dei bonifici, piuttosto, milita proprio in favore della prevalenza del contratto di nolo a freddo, con pagamenti di carattere mensile”; che, mentre l'attore in senso sostanziale ha dato prova del proprio titolo (contratto di nolo a freddo), l'opponente debitore non ha congruamente provato fatti modificativi, estintivi od impeditivi del diritto;
che l'opponente ha pagato, in pendenza del procedimento di ingiunzione, con bonifico del 7.4.2021, la somma di € 5.063,00 relativa alla fattura n. 10 del
7.10.2020; che l'opposizione deve essere rigettata ma, in considerazione del parziale pagamento della somma ingiunta, va comunque revocato il decreto monitorio e l'opponente va condannata al pagamento in favore dell'opposta della somma di € 5.490,00 oggetto della fattura n. 9/2020.
L'appello propone appello avverso la sentenza, che censura, nei due motivi Parte_1 di impugnazione, per averla erroneamente ritenuta inadempiente, omettendo la pronuncia sulla sua eccezione di inesigibilità del credito per il mancato avveramento della condizione sospensiva.
Deduce che entrambi i contratti esibiti dalle parti erano sospensivamente condizionati;
che il preventivo subordinava il pagamento, in parte, alla fine lavori (€
4.000,00 iva esclusa) e, per la restante parte, all'esito del pagamento da parte di
NA del SAL relativo ai lavori in oggetto;
che il contratto di nolo a freddo subordinava il pagamento della fattura mensile alla previa redazione in contraddittorio tra le parti della contabilità di cantiere;
che nessuna delle condizioni si è avverata;
che l'odierna appellante si è sempre dichiarata disponibile al pagamento, ma al verificarsi delle condizioni stabilite, contestando l'azione dell'appellato che aveva chiesto l'ingiunzione ed il pagamento delle fatture prima del verificarsi della condizione, senza attendere il SAL dell'NA, la fine dei lavori e senza la redazione della contabilità di cantiere;
che, pertanto, l'onere probatorio che gravava su non è stato assolto, non avendo provato il Controparte_1 verificarsi della condizione, trattandosi di “un contratto condizionato, subordinato
3 alla redazione della contabilità di cantiere in contraddittorio tra le parti”; che la valutazione del Giudice di primo grado di considerare prevalente il contratto di
“nolo a freddo” sul preventivo potrebbe essere accettata, ma non può prescindere dalla condizione sospensiva contenuta nel contratto considerato prevalente;
che anche nel contratto di nolo a freddo esisteva una condizione sospensiva: “la redazione della contabilità di cantiere in contraddittorio tra le parti”.
La risposta dell'appellato risponde che il riconoscimento del credito nella missiva del Controparte_1
9.12.2020, con la quale la ha dichiarato che avrebbe provveduto al Parte_1 pagamento nel termine del 30.12.2020, infruttuosamente scaduto, supera l'eccezione di inesigibilità del credito prima dell'emissione del SAL e della redazione della contabilità.; che la condizione del pagamento all'emissione del s.a.l.
è contenuta nel preventivo del 20.5.2020, ma non è contenuta nel contratto del
20.5.2020 che prevede il pagamento entro 30 giorni dalla emissione della fattura;
che la clausola contenuta nel preventivo (ove il preventivo fosse riconducibile al credito azionato) non opera, non essendo stata riprodotta nel contratto, a significare che i contraenti non hanno inteso pattuirla;
che l'eccezione secondo cui il pagamento avrebbe dovuto essere fatto “previa redazione in contraddittorio tra le parti della contabilità di cantiere” è inammissibile poiché non dedotta tempestivamente con l'opposizione ed è infondata perché il quantum non è stato contestato (la “non ha mai contestato la prestazione” è scritto nell'atto di Parte_1 appello) ed è superata anche dalla richiamata lettera del 9.12.2020, con cui non solo non è stata contestata la somma pretesa ma non è stato fatto alcun riferimento neanche alla condizione della “previa redazione in contraddittorio tra le parti della contabilità di cantiere”, a significare che la contabilità di cantiere era stata redatta.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va osservato che in primo grado la ha dichiarato Parte_1 di aver pagato, non solo la fattura n. 10 del 2020 con bonifico di € 5.063,00 del
6.4.2021, prima della notifica del decreto ingiuntivo, ma anche la fattura n. 9 del
2020 di € 5.490,00 e che tale pagamento è stato eseguito in data 7.4.2021 con il versamento della somma di € 6.067,58 (capitale e interessi) a seguito dell'ordinanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto del 23.3.2022. Pertanto, chiede l'accoglimento dell'appello e, conseguentemente, la restituzione della somma totale di € 11.130,58 pagate per le due fatture oggetto della domanda di adempimento proposta nel ricorso monitorio. Non ha, però, documentato il
4 pagamento in corso di causa della fattura n. 9, né in primo grado, né in appello, ed esso non è stato espressamente ammesso dalla controparte, la quale nella comparsa di risposta ha sostenuto che “l'eventuale pagamento della somma di € 5.490,00 relativa alla fattura n. 9/2020 in forza della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo non significa che il Tribunale non doveva statuire la condanna al relativo pagamento”.
Ciò premesso, la questione controversa devoluta in appello consiste nello stabilire se l'obbligazione di pagamento del saldo del corrispettivo delle prestazioni oggetto delle due fatture contestate (n. 9 e n. 10) sia o meno esigibile in ragione di una condizione sospensiva pattuita dalle parti. Risulta, però, incerta la fonte contrattuale dell'obbligazione dedotta in giudizio, dal momento che nella stessa data (20.5.2020) le parti hanno sottoscritto due contratti: un “contratto di nolo a freddo” di una macchina operatrice con braccio decespugliatore e di un autocarro, che alla società servivano “per l'esecuzione di lavori nel suo Parte_1 cantiere: “SS 169” NA Basilicata per sfalcio Erba”, per il periodo dal 25.5.2020 al 15.6.2020, ed un contratto (il “preventivo di spesa per lavori di taglio erba, rovi ed arbusti su SS 169 di Genzano NA Basilicata” sottoscritto dalla Parte_1 per accettazione) avente ad oggetto la messa a disposizione di operai e dei predetti mezzi per l'esecuzione dei lavori di taglio (c.d. nolo a caldo), da iniziare il
25.5.2020 fino al 10.6.2020 circa.
Le fatture del 4.6.2020 (n. 6) e del 8.6.2020 (n. 7), pagate con bonifici rispettivamente di € 2.806,00 e di € 2.074,00, riportano nella causale il riferimento al “nolo a freddo” della macchina operatrice con braccio decespugliatore e dell'autocarro per il cantiere sulla SS 169 per il periodo dal 25.5.2020 al 1.6.2020 e dal 3.6.2020 al 8.6.2020.
Le altre fatture emesse sono la n. 8 del 5.10.2020 di € 4.880,00 e le due fatture controverse (la n. 9 del 6.10.2020 di € 5.490,00 e la n. 10 del 7.10.2020 di €
5.063,00). Queste tre fatture riportano nella causale il riferimento al “nolo” della macchina e dell'autocarro per il cantiere sulla SS 96 (la n. 8), per il cantiere sulla SS
658 (la n. 9) e per il cantiere sulla SS 655 (la n. 10).
In sostanza, a giugno del 2020 Addesso ha emesso due fatture per il CP_1
“nolo a freddo” dei mezzi (per un totale di € 4.000,00 oltre iva) e ad ottobre del
2020 ha emesso altre tre fatture che contengono il riferimento al “nolo” (e non al
“nolo al freddo”) della macchina operatrice e dell'autocarro targato ed il loro
5 impiego su altri cantieri rispetto a quello sulla SS 169 indicato nei due contratti (per un totale di € 12.650,00 oltre iva, che ammonta ad € 15.433,00).
Al di là dell'incertezza della fonte dell'obbligazione dedotta in giudizio, elementi decisivi si ricavano dalla lettera del 9.12.2020, con la quale, in risposta alla richiesta di pagamento avanzata da con pec del 3.12.2020, la Controparte_1 Parte_1 ha contestato le tre fatture di ottobre 2010 (€ 15.433,00) per un errore
[...] nell'ammontare (poiché in data 14.7.2020 la società aveva eseguito un bonifico di €
2.000,00 “quale anticipo fuori accordi contrattuali e del tutto amichevole”), Part rinviando il pagamento a “dopo emissione del che avverrà al 31/12/2020 come da contratto controfirmato ….”. Questa condizione è riferibile a quanto previsto nel contratto di nolo a caldo, in cui è previsto il pagamento della somma di € 4.000,00 iva esclusa a fine lavori (come dovrebbe essere avvenuto con il pagamento delle fatture n. 6 e n. 7 di € 4.000,00 oltre iva) e “la restante parte a pagamento da parte di NA del SAL relativo ai lavori in oggetto”. Condizione che, secondo l'appellante, non si è verificata e che, comunque, pone a carico del creditore l'onere, non assolto, di provare la sua verificazione.
Invero, il pagamento dello stato di avanzamento dei lavori da parte dell'NA non è una condizione sospensiva del contratto (come erroneamente ritiene l'appellante), ma una condizione di esigibilità del credito relativo al pagamento del saldo del nolo. Trattandosi di un fatto da cui dipende l'esigibilità del credito dedotto in giudizio, la contestazione da parte della società debitrice dell'avveramento della condizione pone a carico del credito l'onere della prova dell'esigibilità.
L'onere può ritenersi assolto dalla prova presuntiva ricavabile dagli elementi indiziari acquisiti. In primo luogo, dalla stessa lettera del 9.12.2020, nella quale la società debitrice informava che la condizione di esigibilità del saldo (l'emissione del Sal da parte dell'NA) si sarebbe verificata per il 31.12.2020. Se è vero che nella lettera si fa riferimento ad un fatto non ancora verificatosi, è altrettanto vero che l'imminente avveramento della condizione di esigibilità dichiarato dalla debitrice non è stato successivamente smentito se non in forma generica, senza specificare le ragioni che avrebbero impedito l'approvazione dello stato di avanzamento dei lavori da parte dell'NA. In secondo luogo, il mancato avveramento della condizione è incompatibile con il pagamento spontaneo delle fatture n. 8 del 5.10.2020 e n. 10 del 7.10.2020, avvenuto prima dell'emissione del decreto ingiuntivo (con bonifici rispettivamente del 10.2.2021 e del 7.4.2021).
Mentre le due fatture di giugno 2020 (n. 6 e n. 7) si riferivano al pagamento della
6 somma (di € 4.000,00 oltre iva) che nel contratto di nolo a freddo non era condizionata all'emissione del Sal, il saldo riportato nelle tre fatture di ottobre 2020, invece, doveva essere pagato, secondo il medesimo contratto e la lettera del Part 9.122.2020, all'emissione del Il pagamento spontaneo di due fatture è, pertanto, un ulteriore indizio che l'evento da cui dipendeva l'esigibilità del saldo si era verificato.
Di qui l'infondatezza della contestazione di inesigibilità del credito riproposta in appello ed il rigetto del gravame.
Il regolamento delle spese processuali di secondo grado segue il principio di soccombenza, di cui all'art. 91, comma 1, c.p.c., con conseguente condanna di parte appellante al rimborso degli onorari di difesa in favore di parte appellata, che si liquidano come in dispositivo, tenuto conto dei parametri stabiliti con decreto del
Ministro della Giustizia 13 agosto 2022, n. 147.
Il rigetto integrale dell'impugnazione comporta l'attestazione della sussistenza del presupposto processuale per il pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione (c.d. doppio contributo).
PQM
La Corte di Appello di Salerno, prima sezione civile, definitivamente decidendo in grado di appello nella causa civile iscritta al R.G. n. 22/2025, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna la società al rimborso delle spese processuali del grado Parte_1 di appello in favore di , che liquida in € 3.500,00 per onorari Controparte_1 di difesa, oltre il rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% degli onorari, Cnap ed Iva come per legge.
Dà atto, a norma dell'art 13, comma 1 quater, del d.P.R. 115/02, della sussistenza del presupposto processuale per il pagamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Salerno lì 04/11/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dott. Guerino IANNICELLI) (dott.ssa Maria BALLETTI)
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