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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 25/03/2025, n. 377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 377 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
N. R.G. 4293/2022
Il Giudice dott.ssa Francesca Caselli;
Richiamato il disposto dell'art. 127, comma 3, c.p.c., come introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, secondo cui “Il giudice può disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli articoli 127-bis e 127-ter, che l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza o sia sostituita dal deposito di note scritte”; Letto l'art. 127-ter c.p.c. che consente lo svolgimento dell'udienza civile, anche se precedentemente fissata, mediante il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice;
Rilevato che la summenzionata norma stabilisce che il provvedimento necessario verrà adottato dal giudice entro trenta giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note;
Preso atto che tali disposizioni sono applicabili ai processi in corso alla data dell'1 gennaio 2023 ai sensi dell'art. 1, comma 380, L. n. 197/2022; Visto il provvedimento con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
Lette le note scritte tempestivamente depositate, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4293/2022 R.G.L., vertente
TRA
(C.F. , elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
ST (RC), in via Aspromonte, n. 63, presso lo studio dell'avv. Luigi Aloi che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti,
ricorrente
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Angelo IN, LA ZI, LA LA, DA DO, OR RI, IA ZI, in virtù di procura generale alle liti a rogito del dott. Notaio in Fiumicino, Rep. 37590/7131 del 23.1.2023, ed elettivamente Persona_1 domiciliato presso l'Agenzia in Locri Via Matteotti 48, presso i procuratori che lo difendono CP_1
congiuntamente o separatamente,
resistente
Oggetto: opposizione avverso a.t.p.o.
Conclusioni delle parti: come in atti e nelle note di trattazione depositate.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 29/12/2022, deduceva: - di aver presentato, in Parte_1
data 03.07.2021, le domande n. 3930895000559 e n. 3930895000560 dirette ad ottenere il riconoscimento del proprio stato di invalidità civile totale, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua nonché di persona disabile in situazione di gravità; - che nella seduta del 02.08.2021, la preposta Commissione la riconosceva: “INVALIDA con riduzione permanente della capacita lavorativa dal 74% al 99% ai sensi dell' art. 2 e 13 L. 118/71 e art. 9 DL
509/88 - Percentuale 75% con decorrenza 03/07/2021”; - che depositava ricorso ex art. 445 bis c.p.c.;
- che il nominato CTU, dott. depositava la propria consulenza affermando che: Persona_2
“..Dalla visita da me effettuata e in considerazione da quanto sopra esposto si può concludere che la SI , per effetto delle suddette patologie, è invalida al 100% Parte_1
dalla data del 03.07.2021 essendo inabile a svolgere qualsiasi attività lavorativa ma senza indennità di accompagnamento in quanto capace di deambulare e di compiere gli atti quotidiani della vita. -
Inoltre è persona handicappata con handicap che non assume connotazione di gravità secondo il comma 3 dell'articolo 3 della legge 104”; - che proponeva dichiarazione di dissenso, contestando le conclusioni del CTU, producendo altresì a sostegno perizia di parte.
Alla luce di quanto dedotto rassegnava le seguenti conclusioni: « .. – 2) Accertare e dichiarare che la sig.ra al 100%, non essendo autosufficiente ed essendo Parte_2 impossibilitata e incapace a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, in quanto ha difficolta persistente a compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita, ed ha bisogno di continua assistenza, dalla data della domanda amministrativa o da una data diversa accertata attraverso C.T.U., 3) nonché accertare e riconoscere i benefici concessi ai portatori di Handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. 104/92; … 5) - conseguentemente, dichiarare il diritto di parte ricorrente Invalida Totale al 100%, non essendo autosufficiente ed essendo impossibilitata e incapace a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, in quanto ha difficolta persistente a compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita, ed ha bisogno di continua assistenza, il diritto ad ottenere l'indennità di accompagnamento con decorrenza dalla data della presentazione della domanda, o in subordine e salvo gravame, dalla data che sarà accertata in sede C.T.U. medica, con rivalutazione monetaria ed interessi legali da calcolarsi sulla somma rivalutata a far tempo dalla maturazione dei singoli ratei, nonché sui ratei a scadere fino all'effettivo ed integrale soddisfo;
6) - Condannare l' in persona del legale rappresentante pt, ut supra CP_1
legittimato al pagamento delle spese e competenze del presente procedimento da distrarsi in favore del procuratore costituito».
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' , eccependo l'inammissibilità del CP_1
ricorso stante la carente specificità dei motivi di contestazione, concludendo per il rigetto della domanda con conferma di quanto già accertato dal CTU in sede di ATP.
Con provvedimento del 18.03.2024 veniva disposto il rinnovo delle operazioni peritali nominando a tal fine il dott. il quale ha provveduto al deposito della relazione tecnica in data Persona_3
12.01.2025.
Con ordinanza del 06.10.2024, è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Preso atto che nessuna delle parti costituite si è opposta, ai sensi dell'art. 127 ter comma 2 c.p.c., alla sostituzione dell'udienza con il deposito di note, lette le note scritte tempestivamente depositate, il giudice ha deciso, entro i termini di cui all'art. 127 ter, comma 3, c.p.c.
* * *
Il ricorso è fondato e deve essere accolto nei termini di seguito precisati.
agisce in giudizio per l'accertamento del requisito sanitario utile ai fini del Parte_1 conseguimento dell'indennità di accompagno ex art. 1 L. 18/1980, nonché per il riconoscimento dello stato di disabilità grave ai sensi dell'art 3, comma 3, L. 104/92, a seguito dei mancati riconoscimenti degli stessi nella fase sommaria del giudizio.
Considerate le censure mosse all'elaborato peritale depositato dal CTU in sede di ATP, dott. , Per_2
veniva disposta la rinnovazione delle operazioni peritali nominando il dott. Persona_3
All'esito dell'attività peritale svolta dal suddetto, in base alla documentazione medica in atti, la gravità del quadro clinico riportato dalla ricorrente, ha trovato riscontro.
In particolare, il CTU così si è espresso nella consulenza depositata: “ .. Da quanto desunto dalla visita medico legale e della documentazione clinica – sanitaria del fascicolo, posso affermare che la periziando è affetto da: Spondilo disco artrosi diffusa con limitazione Parte_1
funzionale e grave deficit statico dinamico in soggetto con artroprotesi desta e sinistra,sindrome vertiginosa e cefalea quotidiana. Il predetto quadro artrosico è a carattere evolutivo, consistente inizialmente in alterazioni regressive delle cartilagini articolari e successivamente in alterazioni di tutte le altre strutture che compongono l'articolazione. Da ciò emerge la conseguente sintomatologia dolorosa che la paziente riscontra nei movimenti e nella deambulazione;
(deambula a piccoli passi se accompagnata). Stato ansioso depressivo maggiore ricorrente, in soggetto con cerebro vasculopatia. Il disturbo depressivo maggiore, noto anche come depressione clinica, depressione maggiore, depressione endogena, depressione unipolare, disturbo unipolare o depressione ricorrente, caratterizzata da episodi di umore abbassato e prostrato, accompagnati principalmente da una ridotta autostima e perdita di interesse o piacere nelle attività normalmente piacevoli. È una malattia invalidante che coinvolge spesso sia la sfera affettiva che cognitiva della persona, influendo negativamente in modo disadattivo sulla vita sociale, sullo studio, sulle abitudini alimentari, sul sonno e sulla salute fisica, con forte impatto dunque sullo stile di vita e la qualità della vita in generale. Il decorso della malattia è molto variabile: da un episodio unico della durata di alcune settimane fino a un disordine perdurante per tutta la vita con ricorrenti episodi di depressione maggiore. Come la periziando in oggetto. Cardiopatia ipertensiva scompensata in trattamento farmacologico. La cardiopatia è un'alterazione patologica del cuore, caratterizzata da un flusso ematico insufficiente a coprire il fabbisogno metabolico del miocardio, con conseguente congestione del circolo polmonare e sistemico e che, a causa di un sovraccarico di volume e di una diminuita contrattilità miocardica legata all'ipertrofia ventricolare sinistra, tende inevitabilmente allo scompenso cardiaco. Nel nostro caso, ci sono i segni tipici dello scompenso cardiaco”.
Alla luce di tali considerazioni ha così concluso: “A causa delle malattie riscontrate, posso affermare che la periziando è invalida al 100%. Ha diritto all' Indennità di Parte_1
Accompagnamento. È Portatore di Handicap, con connotazione di gravità, art 3 comma 3 della
Legge 104/92. Quindi, è invalida al 100%. Ha diritto all' Indennità di Accompagnamento dalla data di presentazione della domanda amministrativa, cioè, dal 03/07/2021. È Portatore di Handicap, con connotazione di gravità, art 3 comma 3 della Legge 104/92, dalla data di presentazione della domanda amministrativa, cioè, dal 03/07/2021”.
Considerato quanto sopra, vista la documentazione prodotta in atti, le conclusioni rassegnate dal CTU devono ritenersi condivisibili, in quanto adeguatamente motivate, coerenti ed esaustive, dovendosi ritenere provato lo stato di grave invalidità di , con diritto all'indennità di Parte_1 accompagnamento nonché al riconoscimento dello stato di persona disabile di cui all'art. 3, comma
3, l. 104/92.
L'art. 1 l. 18/80 stabilisce infatti che l'indennità di accompagnamento spetta al soggetto invalido civile che si trova nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, necessita di un'assistenza continua in condizioni non reversibili.
Al contempo, l'art. 3, comma 3, l. 104/92, prevede che la disabilità assuma il carattere della gravità quanto, per effetto delle minorazioni presenti, risulti ridotta l'autonomia personale del soggetto, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale continuativo e globale nella sfera individuale o di relazione dello stesso. Circostanze che secondo le risultanze peritali, sussistono nel caso di specie.
Fermo quanto sopra, risultano altresì condivisibili le determinazioni del CTU laddove lo stesso individua la decorrenza del diritto all'indennità di accompagnamento nonché dei benefici di cui all'art. 3 comma 3 L. 104/92 dal 03/07/2021, data della domanda amministrativa, in quanto le patologie riscontrate, presupposto di tali riconoscimenti, erano già presenti in tale data.
Tutto ciò premesso, il ricorso deve essere accolto nei termini sopra precisati.
Le spese di lite, complessivamente considerate, sono poste a carico dell' stante il CP_1
riconoscimento dei benefici dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
Per le medesime ragioni devono porsi a carico dell' anche le spese di CTU, che sono liquidate, CP_1
come da separato decreto, in favore dei dottori e Persona_2 Persona_3
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da (C.F. , R.G. n. 4293/2022, Parte_1 C.F._1
disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara (C.F. Parte_1
invalida nella misura del 100% con diritto all'indennità di C.F._1
accompagnamento, non essendo in grado di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita
(art. 1 l. 18/80), nonché disabile ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. 104/92, in entrambi i casi con decorrenza dalla data della domanda amministrativa (03/07/2021);
- condanna l' , in persona del L.R.P.T., al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi CP_1
€ 3.800,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15%, oltre IVA e CPA come per legge se dovuti;
importo da distrarre in favore del procuratore di parte ricorrente;
- pone definitivamente a carico dell' in persona del L.R.P.T., le spese delle C.T.U., come CP_1
liquidate con separati decreti in favore dei dottori e . Persona_2 Persona_3
Locri, 25.03.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Caselli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
N. R.G. 4293/2022
Il Giudice dott.ssa Francesca Caselli;
Richiamato il disposto dell'art. 127, comma 3, c.p.c., come introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, secondo cui “Il giudice può disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli articoli 127-bis e 127-ter, che l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza o sia sostituita dal deposito di note scritte”; Letto l'art. 127-ter c.p.c. che consente lo svolgimento dell'udienza civile, anche se precedentemente fissata, mediante il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice;
Rilevato che la summenzionata norma stabilisce che il provvedimento necessario verrà adottato dal giudice entro trenta giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note;
Preso atto che tali disposizioni sono applicabili ai processi in corso alla data dell'1 gennaio 2023 ai sensi dell'art. 1, comma 380, L. n. 197/2022; Visto il provvedimento con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
Lette le note scritte tempestivamente depositate, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4293/2022 R.G.L., vertente
TRA
(C.F. , elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
ST (RC), in via Aspromonte, n. 63, presso lo studio dell'avv. Luigi Aloi che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti,
ricorrente
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Angelo IN, LA ZI, LA LA, DA DO, OR RI, IA ZI, in virtù di procura generale alle liti a rogito del dott. Notaio in Fiumicino, Rep. 37590/7131 del 23.1.2023, ed elettivamente Persona_1 domiciliato presso l'Agenzia in Locri Via Matteotti 48, presso i procuratori che lo difendono CP_1
congiuntamente o separatamente,
resistente
Oggetto: opposizione avverso a.t.p.o.
Conclusioni delle parti: come in atti e nelle note di trattazione depositate.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 29/12/2022, deduceva: - di aver presentato, in Parte_1
data 03.07.2021, le domande n. 3930895000559 e n. 3930895000560 dirette ad ottenere il riconoscimento del proprio stato di invalidità civile totale, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua nonché di persona disabile in situazione di gravità; - che nella seduta del 02.08.2021, la preposta Commissione la riconosceva: “INVALIDA con riduzione permanente della capacita lavorativa dal 74% al 99% ai sensi dell' art. 2 e 13 L. 118/71 e art. 9 DL
509/88 - Percentuale 75% con decorrenza 03/07/2021”; - che depositava ricorso ex art. 445 bis c.p.c.;
- che il nominato CTU, dott. depositava la propria consulenza affermando che: Persona_2
“..Dalla visita da me effettuata e in considerazione da quanto sopra esposto si può concludere che la SI , per effetto delle suddette patologie, è invalida al 100% Parte_1
dalla data del 03.07.2021 essendo inabile a svolgere qualsiasi attività lavorativa ma senza indennità di accompagnamento in quanto capace di deambulare e di compiere gli atti quotidiani della vita. -
Inoltre è persona handicappata con handicap che non assume connotazione di gravità secondo il comma 3 dell'articolo 3 della legge 104”; - che proponeva dichiarazione di dissenso, contestando le conclusioni del CTU, producendo altresì a sostegno perizia di parte.
Alla luce di quanto dedotto rassegnava le seguenti conclusioni: « .. – 2) Accertare e dichiarare che la sig.ra al 100%, non essendo autosufficiente ed essendo Parte_2 impossibilitata e incapace a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, in quanto ha difficolta persistente a compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita, ed ha bisogno di continua assistenza, dalla data della domanda amministrativa o da una data diversa accertata attraverso C.T.U., 3) nonché accertare e riconoscere i benefici concessi ai portatori di Handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. 104/92; … 5) - conseguentemente, dichiarare il diritto di parte ricorrente Invalida Totale al 100%, non essendo autosufficiente ed essendo impossibilitata e incapace a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, in quanto ha difficolta persistente a compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita, ed ha bisogno di continua assistenza, il diritto ad ottenere l'indennità di accompagnamento con decorrenza dalla data della presentazione della domanda, o in subordine e salvo gravame, dalla data che sarà accertata in sede C.T.U. medica, con rivalutazione monetaria ed interessi legali da calcolarsi sulla somma rivalutata a far tempo dalla maturazione dei singoli ratei, nonché sui ratei a scadere fino all'effettivo ed integrale soddisfo;
6) - Condannare l' in persona del legale rappresentante pt, ut supra CP_1
legittimato al pagamento delle spese e competenze del presente procedimento da distrarsi in favore del procuratore costituito».
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' , eccependo l'inammissibilità del CP_1
ricorso stante la carente specificità dei motivi di contestazione, concludendo per il rigetto della domanda con conferma di quanto già accertato dal CTU in sede di ATP.
Con provvedimento del 18.03.2024 veniva disposto il rinnovo delle operazioni peritali nominando a tal fine il dott. il quale ha provveduto al deposito della relazione tecnica in data Persona_3
12.01.2025.
Con ordinanza del 06.10.2024, è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Preso atto che nessuna delle parti costituite si è opposta, ai sensi dell'art. 127 ter comma 2 c.p.c., alla sostituzione dell'udienza con il deposito di note, lette le note scritte tempestivamente depositate, il giudice ha deciso, entro i termini di cui all'art. 127 ter, comma 3, c.p.c.
* * *
Il ricorso è fondato e deve essere accolto nei termini di seguito precisati.
agisce in giudizio per l'accertamento del requisito sanitario utile ai fini del Parte_1 conseguimento dell'indennità di accompagno ex art. 1 L. 18/1980, nonché per il riconoscimento dello stato di disabilità grave ai sensi dell'art 3, comma 3, L. 104/92, a seguito dei mancati riconoscimenti degli stessi nella fase sommaria del giudizio.
Considerate le censure mosse all'elaborato peritale depositato dal CTU in sede di ATP, dott. , Per_2
veniva disposta la rinnovazione delle operazioni peritali nominando il dott. Persona_3
All'esito dell'attività peritale svolta dal suddetto, in base alla documentazione medica in atti, la gravità del quadro clinico riportato dalla ricorrente, ha trovato riscontro.
In particolare, il CTU così si è espresso nella consulenza depositata: “ .. Da quanto desunto dalla visita medico legale e della documentazione clinica – sanitaria del fascicolo, posso affermare che la periziando è affetto da: Spondilo disco artrosi diffusa con limitazione Parte_1
funzionale e grave deficit statico dinamico in soggetto con artroprotesi desta e sinistra,sindrome vertiginosa e cefalea quotidiana. Il predetto quadro artrosico è a carattere evolutivo, consistente inizialmente in alterazioni regressive delle cartilagini articolari e successivamente in alterazioni di tutte le altre strutture che compongono l'articolazione. Da ciò emerge la conseguente sintomatologia dolorosa che la paziente riscontra nei movimenti e nella deambulazione;
(deambula a piccoli passi se accompagnata). Stato ansioso depressivo maggiore ricorrente, in soggetto con cerebro vasculopatia. Il disturbo depressivo maggiore, noto anche come depressione clinica, depressione maggiore, depressione endogena, depressione unipolare, disturbo unipolare o depressione ricorrente, caratterizzata da episodi di umore abbassato e prostrato, accompagnati principalmente da una ridotta autostima e perdita di interesse o piacere nelle attività normalmente piacevoli. È una malattia invalidante che coinvolge spesso sia la sfera affettiva che cognitiva della persona, influendo negativamente in modo disadattivo sulla vita sociale, sullo studio, sulle abitudini alimentari, sul sonno e sulla salute fisica, con forte impatto dunque sullo stile di vita e la qualità della vita in generale. Il decorso della malattia è molto variabile: da un episodio unico della durata di alcune settimane fino a un disordine perdurante per tutta la vita con ricorrenti episodi di depressione maggiore. Come la periziando in oggetto. Cardiopatia ipertensiva scompensata in trattamento farmacologico. La cardiopatia è un'alterazione patologica del cuore, caratterizzata da un flusso ematico insufficiente a coprire il fabbisogno metabolico del miocardio, con conseguente congestione del circolo polmonare e sistemico e che, a causa di un sovraccarico di volume e di una diminuita contrattilità miocardica legata all'ipertrofia ventricolare sinistra, tende inevitabilmente allo scompenso cardiaco. Nel nostro caso, ci sono i segni tipici dello scompenso cardiaco”.
Alla luce di tali considerazioni ha così concluso: “A causa delle malattie riscontrate, posso affermare che la periziando è invalida al 100%. Ha diritto all' Indennità di Parte_1
Accompagnamento. È Portatore di Handicap, con connotazione di gravità, art 3 comma 3 della
Legge 104/92. Quindi, è invalida al 100%. Ha diritto all' Indennità di Accompagnamento dalla data di presentazione della domanda amministrativa, cioè, dal 03/07/2021. È Portatore di Handicap, con connotazione di gravità, art 3 comma 3 della Legge 104/92, dalla data di presentazione della domanda amministrativa, cioè, dal 03/07/2021”.
Considerato quanto sopra, vista la documentazione prodotta in atti, le conclusioni rassegnate dal CTU devono ritenersi condivisibili, in quanto adeguatamente motivate, coerenti ed esaustive, dovendosi ritenere provato lo stato di grave invalidità di , con diritto all'indennità di Parte_1 accompagnamento nonché al riconoscimento dello stato di persona disabile di cui all'art. 3, comma
3, l. 104/92.
L'art. 1 l. 18/80 stabilisce infatti che l'indennità di accompagnamento spetta al soggetto invalido civile che si trova nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, necessita di un'assistenza continua in condizioni non reversibili.
Al contempo, l'art. 3, comma 3, l. 104/92, prevede che la disabilità assuma il carattere della gravità quanto, per effetto delle minorazioni presenti, risulti ridotta l'autonomia personale del soggetto, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale continuativo e globale nella sfera individuale o di relazione dello stesso. Circostanze che secondo le risultanze peritali, sussistono nel caso di specie.
Fermo quanto sopra, risultano altresì condivisibili le determinazioni del CTU laddove lo stesso individua la decorrenza del diritto all'indennità di accompagnamento nonché dei benefici di cui all'art. 3 comma 3 L. 104/92 dal 03/07/2021, data della domanda amministrativa, in quanto le patologie riscontrate, presupposto di tali riconoscimenti, erano già presenti in tale data.
Tutto ciò premesso, il ricorso deve essere accolto nei termini sopra precisati.
Le spese di lite, complessivamente considerate, sono poste a carico dell' stante il CP_1
riconoscimento dei benefici dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
Per le medesime ragioni devono porsi a carico dell' anche le spese di CTU, che sono liquidate, CP_1
come da separato decreto, in favore dei dottori e Persona_2 Persona_3
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da (C.F. , R.G. n. 4293/2022, Parte_1 C.F._1
disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara (C.F. Parte_1
invalida nella misura del 100% con diritto all'indennità di C.F._1
accompagnamento, non essendo in grado di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita
(art. 1 l. 18/80), nonché disabile ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. 104/92, in entrambi i casi con decorrenza dalla data della domanda amministrativa (03/07/2021);
- condanna l' , in persona del L.R.P.T., al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi CP_1
€ 3.800,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15%, oltre IVA e CPA come per legge se dovuti;
importo da distrarre in favore del procuratore di parte ricorrente;
- pone definitivamente a carico dell' in persona del L.R.P.T., le spese delle C.T.U., come CP_1
liquidate con separati decreti in favore dei dottori e . Persona_2 Persona_3
Locri, 25.03.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Caselli