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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 20/02/2025, n. 65 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 65 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAMPOBASSO
composta dai magistrati:
Maria Grazia d'Errico Presidente
Gianfranco Placentino Consigliere
Marco Giacomo Ferrucci Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello n. 467/2018 R.G., avverso la sentenza n. 288/2018 pronunciata l'8.10.2018 dal Tribunale di Larino (proc. n. 100374/2009 R.G.), avente ad oggetto: nullità e ripetizione di indebito;
TRA
( , in persona del l. r. in carica, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, in forza di procura in calce all'atto di appello, dall'avv. Andrea
Ruocco, con domicilio digitale come da pec da Registri di giustizia;
APPELLANTE PRINCIPALE
CONTRO
( , in persona del procuratore speciale e l. r. in carica, Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa, in forza di procura in calce alla comparsa di risposta, dall'avv.
Pietro Referza, con domicilio digitale come da pec da Registri di giustizia;
APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE
CONCLUSIONI
pag. 1 di 10 I procuratori delle parti hanno concluso riportandosi alle conclusioni rassegnate nei rispettivi atti introduttivi.
Per l'appellante principale:
In parziale riforma della sentenza impugnata:
a) accertare e dare atto che la , è creditrice nei confronti della Parte_1 società appellata della somma di € 301.14,57, per quanto in narrativa esposto:
b) per gli effetti, condannare la società appellata al pronto pagamento della somma di €
301.142,57 ovvero di quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, previa rivalutazione alla data della decisione, oltre interessi al soddisfo;
c) con condanna della società appellata, in ogni caso, al pagamento delle spese e competenze di lite, con distrazione in favore del difensore antistatario.
In via istruttoria, ove ritenuto necessario, disporre c.t.u. contabile per rideterminare il saldo del conto corrente, tenuto conto di tassi BOT ex art. 117 TUB, per il periodo successivo all'entrata in vigore della L. 154/1992 e del D. Lgs. 385/1993.
Per l'appellata e appellante incidentale:
In parziale riforma della sentenza di primo grado, accogliere per quanto di ragione la domanda attrice, nei limiti della prima consulenza integrativa in data 2 novembre 2011 (€
2.494,75) o nella misura diversa che parrà di giustizia, previo rinnovo parziale della C.T.U.
In ogni caso, respingere l'appello principale.
Condannare l'appellante principale alla rifusione delle spese del grado di giudizio, compensando le spese del primo grado, in toto o in parte.
FATTI DI CAUSA
1. Il Tribunale di Larino, con sentenza n. 288 dell'8.10.2018, pronunciando sulla domanda proposta dalla nei confronti della Parte_1 Controparte_2 ha condannato l'istituto di credito al pagamento in favore dell'appellante principale della somma di € 176.496,78, oltre interessi legali dal 15.4.2009 al saldo, ponendo a carico della stessa società le spese di giudizio, comprese quelle di c.t.u.
La società , titolare del rapporto di conto corrente n. 13230, acceso il 4.7.1991 Pt_1 presso la filiale di Termoli dell di TO (a cui era subentrata la Controparte_3
) ed estinto il 24.4.2007, ha agito per chiedere l'accertamento Controparte_2 dell'illegittima applicazione della capitalizzazione trimestrale, di interessi, spese, valute e commissioni nonché dell'illegittima applicazione di interessi ultralegali, spese e commissioni di massimo scoperto, nonché la condanna della banca alla restituzione delle somme indebitamente percepite, quantificate in € 329.312,55 comprensivi di interessi al pag. 2 di 10 31.3.2009, salva diversa quantificazione, e al risarcimento dei danni subiti, quantificati in €
150.000,00 o nella diversa misura ritenuta di giustizia.
Il tribunale ha:
disatteso l'eccezione di nullità della domanda per indeterminatezza;
rigettato l'eccezione di prescrizione, rilevando che le uniche rimesse solutorie fossero quelle effettuate dalla società correntista nel periodo compreso tra il
1°.
8.1994 e il 9.10.1996, “rimaste interamente assorbite ed escluse dall'indebito calcolato dal CTU”, sulla base del rilievo dirimente che “per gli anni 1993, 1994 e
1995 il CTU ha computato a credito della banca competenze complessive che superano quelle risultanti dagli stessi estratti conto e generano una differenza a credito della banca per complessive Lire 103.437.746”;
rilevato l'illegittima capitalizzazione trimestrale di interessi debitori, escludendo ogni forma di capitalizzazione ed eliminando, altresì, tutte le spese e commissioni legate alla chiusura trimestrale del conto;
disatteso l'eccezione di irripetibilità delle somme addebitate a titolo di capitalizzazione trimestrale per adempimento di un'obbligazione naturale;
rigettato la domanda di ripetizione delle somme addebitate a titolo di interessi ultralegali;
rigettato la domanda di ripetizione delle somme addebitate a titolo di commissione di massimo scoperto;
rigettato la richiesta di ridefinizione delle valute, con riferimento alla differente decorrenza in relazione alla natura attiva o passiva dell'operazione;
rigettato la domanda di risarcimento danni, per carenza di allegazione del pregiudizio derivante dalla condotta inadempiente ascritta alla banca.
2. Ha proposto appello la con atto di citazione notificato il 14.12.2018, Parte_1 chiedendo la riforma della sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso l'illegittimità degli addebiti per interessi ultralegali e per commissione di massimo scoperto.
Si è costituita in giudizio con comparsa di risposta depositata il Controparte_1
18.2.2019, insistendo nel rigetto dell'avversa impugnazione e proponendo appello incidentale avverso la decisione di rigetto dell'eccezione di prescrizione dell'azione di ripetizione son riferimento alle rimesse di natura solutoria e quella riguardante le spese.
Riservata in decisione, la causa è stata rimessa sul ruolo con ordinanza del 3.6.2022, allo scopo di consentire a di "indicare, anche mediante semplice Controparte_1
pag. 3 di 10 allegazione (ove si tratti di atto pubblico) il titolo di successione nel rapporto controverso a
su cui si fonda la legittimazione a impugnare la sentenza". Controparte_2
Quindi, all'esito dell'udienza del 25.1.2023, di cui è stata disposta la trattazione scritta, la decisione è stata riservata, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., decorrenti dalla data di comunicazione dell'ordinanza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Le impugnazioni sono argomentate in maniera specifica e superano, pertanto, il vaglio di ammissibilità di cui all'art. 342 c.p.c.
Le critiche proposte sono motivate in termini congrui e adeguati al livello di approfondimento della pronuncia impugnata, in modo da consentire la chiara individuazione delle ragioni di doglianza, rispetto alla ricostruzione dei fatti e alla risoluzione delle questioni di diritto in primo grado, sulle quali viene fondata la richiesta di riforma della sentenza impugnata.
Va sul punto richiamata la consolidata interpretazione della giurisprudenza di legittimità
(Cass., SU n. 36481/2022), secondo la quale è necessario e sufficiente che siano individuati i punti e le questioni contestate della sentenza impugnata, con esposizione di doglianze che affianchino alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, mentre non è richiesto l'utilizzo di formule sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di sentenza.
2.1. L'appello principale si articola in due censure, con le quali si deduce: 1) l'errore in cui
è incorso il tribunale nell'aver ritenuto valida la pattuizione relativa agli interessi ultralegali, in presenza di una clausola contrattuale che rimanda agli usi su piazza, nell'aver fatto riferimento alle condizioni previste nella nota del 24.8.1992 e nel non aver considerato che la banca ha illegittimamente variato le condizioni contrattuali;
2) l'errore della sentenza impugnata per aver ritenuto valida la clausola di previsione delle commissioni di massimo scoperto.
2.2. Con i due motivi dell'appello incidentale, la banca appellata censura la sentenza impugnata: 1) per aver disatteso l'eccezione di prescrizione estintiva dell'azione di ripetizione, deducendo l'errore del primo giudice nell'aver ricostruito la natura delle rimesse sulla base del saldo depurato dalle competenze illegittimamente applicate dalla banca e non del saldo progressivo storico, richiamando, al riguardo, la rielaborazione fatta dal proprio c.t.p., dalla quale risulta un saldo a credito della società correntista nettamente inferiore a quello individuato dalla sentenza di primo grado;
2) per aver posto le spese del pag. 4 di 10 giudizio di primo grado interamente a carico dell'istituto di credito, pur in presenza di una soccombenza parziale.
3. Il primo motivo dell'appello principale riguarda la decisione con cui il tribunale, sulla base della documentazione contrattuale prodotta dall'istituto di credito e sottoscritta dalla società correntista, ha ritenuto pattuito per iscritto il tasso di interesse ultralegale, conseguentemente rigettando la domanda di indebito riguardante il pagamento degli interessi addebitati sul conto.
L'appellante per un verso deduce che la determinazione degli interessi nel rapporto di conto corrente oggetto di causa è regolamentata da una clausola che fa riferimento alle condizioni usualmente praticate dalle aziende di credito sulla piazza, di cui va rilevata la nullità per indeterminatezza e, comunque, l'inefficacia a partire dal 9.7.1992, data di entrata in vigore della legge sulla trasparenza bancaria (l. n. 154/1992), per altro verso ritiene non validamente pattuite le condizioni previste nella nota del 24.8.1992, sia perché il documento non presenta la sottoscrizione della banca, sia perché non vi è corrispondenza tra i tassi in esso previsti e quelli effettivamente applicati dalla banca, sia perché è stato illegittimamente aumentato il tasso di interesse in violazione delle disposizioni di cui all'art. 118 t.u.b. (non vi è stata alcuna comunicazione da parte della banca né è stata fornita una giustificazione valida in merito alla variazione delle condizioni).
Le censure sono infondate, dovendo confermarsi la valutazione del tribunale.
3.1. La clausola a cui parte appellante fa riferimento, secondo cui gli interessi a debito del correntista si intendono dovuti alla banca alle "condizioni usualmente praticate dalle aziende di credito sulla piazza" (art. 7, comma 3 delle condizioni generali presenti nel contratto n. 13230 del 20.6.1991), indica espressamente "salvo patto diverso", quindi non trova applicazione in caso di determinazione pattizia del tasso di interesse debitore.
Tale patto è certamente ravvisabile nella nota del 24.8.1992 (data immediatamente dopo l'entrata in vigore della legge sulla trasparenza bancaria), in cui vengono espressamente indicati i tassi di interesse applicabili in relazione alle linee di credito concesse e che è stata posta a base della rielaborazione dei rapporti di dare – avere oggetto dell'incarico suppletivo conferito al c.t.u., dallo stesso espletato con la relazione datata 25.2.2016.
Prive di fondamento sono le deduzioni svolte dall'appellante principale, con cui si sostiene l'inapplicabilità delle condizioni stabilite nel suddetto documento.
In primo luogo non appare rispondere al vero l'affermazione che la nota del 24.8.1992 recherebbe la sottoscrizione del solo rappresentante legale della società correntista, risultando, al contrario, in calce alla stessa la presenza di due firme, una in corrispondenza pag. 5 di 10 di " , l'altra sotto la scritta "ISTITUTO BANCARIO SAN PAOLO DI Parte_1
TORINO Filiale di TERMOLI", quindi apparentemente riferibile alla banca appellata.
Ma anche in ipotesi di presenza della sola sottoscrizione del legale rappresentante della società correntista, essa sarebbe comunque sufficiente a far ritenere validamente perfezionato l'accordo sulla determinazione degli interessi in misura superiore a quella legale.
Trattandosi di pattuizione intervenuta dopo l'entrata in vigore della legge di trasparenza bancaria, trovano applicazione i principi di elaborazione giurisprudenziale in tema di contratto sottoscritto dalla sola banca (giurisprudenza inaugurata da Cass., SU n.
898/2018, in tema di contratto quadro in materia di intermediazione finanziaria, e successivamente estesa ai contratti bancari: Cass., n. 14646/2018; Cass., n. 16070/2018;
Cass., n. 28500/2023), secondo cui il requisito di forma prescritto dalla normativa bancaria deve essere inteso non in senso strutturale ma funzionale, con la conseguenza che la mancata sottoscrizione da parte dell'istituto di credito non determina la nullità del contratto per difetto di forma in presenza di comportamenti concludenti idonei a dimostrare la volontà della banca di avvalersi del contratto.
Quanto alla deduzione che le condizioni previste dalla nota del 24.8.1992 non sarebbero state di fatto applicate nello svolgimento del rapporto e che, in ogni caso, la banca avrebbe esercitato lo ius variandi in senso peggiorativo per il correntista in difetto delle condizioni stabilite dall'art. 118 d. lgs. n. 385/1993, va rilevato che il ricalcolo operato dal c.t.u. con la terza relazione è stato appunto effettuato "alla luce delle condizioni racchiuse nella nota del 24.8.1992" e che esso è stato parzialmente corretto dal tribunale, tenendo conto delle variazioni successive (pure regolarmente pattuite, come da documenti da 29 a
46 del sottofascicolo 2, richiamate dal primo giudice), ma solo in senso favorevole alla società correntista, tanto che il credito riconosciuto con la sentenza impugnata (€
176.496,78) è superiore a quello quantificato dal c.t.u. con la terza relazione (€
123.075,64).
È evidente che la rielaborazione del saldo di conto corrente con applicazione del tasso di interesse a debito previsto nella pattuizione del 24.8.1992 e di quelli successivi pattuiti più favorevoli esclude in radice l'applicabilità della disciplina di cui all'art. 118 t.u.b. che riguarda la modifica unilaterale delle condizioni contrattuali in senso sfavorevole al cliente.
4. Con il secondo motivo dell'appello principale, la società correntista si duole del mancato accoglimento della domanda di nullità della clausola relativa alla commissione di massimo scoperto.
pag. 6 di 10 Il tribunale, premesso che la commissione di massimo scoperto rappresenta la remunerazione concordata tra le parti per la concessione dell'affidamento, ha desunto la validità della clausola contrattuale che l'ha prevista nel caso in esame dal disposto di cui all'art. 2 bis, ult. comma del d. l. n. 185/2008, convertito nella l. n. 2/2009, "che, disponendo, per il futuro, l'adeguamento, secondo il meccanismo stabilito dall'art. 118, 1 comma, del D. Lgs 1.9.93 n. 385, dei contratti in essere al momento della sua entrata in vigore, ha inequivocabilmente riconosciuto la validità della pattuizione della commissione di massimo scoperto per il periodo pregresso".
A sostegno delle censure svolte l'appellante deduce, per un verso, che la commissione di massimo scoperto è stata calcolata sulla somma massima utilizzata nel periodo, così da costituire una voce accessoria rispetto all'interesse, per altro verso, che la clausola sarebbe nulla per indeterminatezza dell'oggetto, non essendo chiara la modalità di computo, difettando l'indicazione di tutti gli elementi che concorrono a determinare la commissione in esame (in particolare base di calcolo e periodicità di addebito).
Il motivo è infondato, dovendosi correggere la motivazione della sentenza impugnata nei termini di seguito esposti.
Se è vero che la sola specificazione del tasso percentuale in astratto rende indeterminato l'oggetto della clausola che prevede la commissione di massimo scoperto, deve verificarsi se in concreto esso sia determinabile, tenuto conto del complesso delle pattuizioni negoziali.
Posto che la stessa appellante indica che la base di computo è stata individuata nella somma massima utilizzata nel periodo (in tal senso è univoco il significato dell'espressione
"MST 1/8", vale a dire "massimo scoperto trimestrale al tasso dello 0,125 (1/8)%", quale è quello in effetti applicato nel corso del rapporto, come da estratti conto prodotti), e che tale previsione era legittima prima dell'entrata in vigore del d. l. n. 185/2008, anche la periodicità di calcolo è determinabile, sia considerando la clausola isolatamente sia, soprattutto, prendendo in considerazione il complesso delle clausole negoziali e, in particolare, la previsione riguardante la periodicità di chiusura dei conti.
L'interpretazione del contratto secondo buona fede e la valorizzazione della comune volontà delle parti consente di determinare la periodicità di calcolo della commissione di massimo scoperto, anche nella clausola è presente la sola indicazione del tasso percentuale;
in questo senso, di recente, Cass., n. 1373/2024, che ha dato rilievo alla previsione della periodicità di chiusura del conto, ritenendo che l'applicazione dei canoni di ermeneutica contrattuale doveva necessariamente condurre a ritenere che con la stessa pag. 7 di 10 periodicità dovessero regolarsi anche i rapporti relativi alla commissione di massimo scoperto.
Nel caso in esame la clausola 7 delle condizioni generali del contratto di conto corrente prevede la normale chiusura annuale dei rapporti di dare e avere (comma 1) e, per i conti debitori, anche saltuariamente, la chiusura trimestrale (comma 2); con le stesse periodicità deve, quindi, ritenersi, determinabile il calcolo della commissione di massimo scoperto.
Per completezza va detto che nel ricalcolo del saldo il c.t.u. ha computato le somme a debito a titolo di commissione di massimo scoperto, escludendo qualsiasi capitalizzazione, per le stesse ragioni per le quali è stata esclusa rispetto agli interessi.
5. Il primo motivo dell'appello incidentale censura la metodologia seguita al fine di determinare le rimesse di natura solutoria e valutare l'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca.
Sostiene l'appellante l'erroneità della preventiva riclassificazione dell'intero rapporto mediante eliminazione delle competenze addebitate illegittimamente, dovendo invece valutarsi la natura dei versamenti effettuati dal correntista sulla base dei saldi storici, così pervenendosi alla determinazione del saldo del rapporto di conto corrente, depurato dei versamenti solutori prescritti, in € 2.966,00 a favore del correntista, come da quantificazione operata dal c.t.p. di parte appellata
L'assunto è infondato.
Sulla vexata quaestio, che ha visto prese di posizione diverse da parte delle corti di merito, se l'individuazione delle rimesse solutorie debba essere fatta prendendo in considerazione il "saldo banca" ovvero il "saldo rettificato", cioè epurato degli addebiti illegittimi in quanto effettuati dalla banca in base a clausole nulle, è in tempi recenti intervenuta a più riprese la
Suprema corte (a partire da Cass., n. 9141/2020, seguita da Cass., n. 3858/2021 e da
Cass., n. 7721/2023) e, prendendo le mosse dagli insegnamenti delle Sezioni unite n.
24418/2010, ha affermato il principio secondo cui il conto passivo extra-fido è solo quello che supera il limite del fido dopo che è stato depurato da tutte le competenze illegittime derivanti da nullità originarie.
Il ricalcolo del reale ed effettivo rapporto di dare/avere, mediante eliminazione di tutte le competenze addebitate dalla banca illegittimamente e quindi nulle, costituisce una mera operazione preventiva e legittima rispetto a quella di individuazione dei versamenti solutori;
in tal modo "si viene solamente ad operare una fictio iuris finalizzata a contrappore una realtà giuridica a quella storica offerta dalla banca e, quindi, il disposto dell'art. 1422 cod. civ. non risulterà violato ma varrà per tutte le rimesse "realmente" solutorie individuate in base al saldo ricalcolato" (Cass., n. 7721/2023, cit.).
pag. 8 di 10 Le argomentazioni poste dalla Cassazione a base delle decisioni sopra riportate sono condivise dal collegio, dovendo quindi concludersi che il consulente contabile ha proceduto utilizzando una corretta metodologia per ricercare i versamenti di natura solutoria, mediante individuazione ed eliminazione, in via preliminare, di tutte le competenze illegittime applicate dalla banca e solo successivamente, avendo come riferimento tale saldo rettificato, attraverso la individuazione della eventuale natura solutoria di ogni singolo versamento effettuato dal correntista nel corso del rapporto contrattuale di conto corrente con apertura di credito.
6. Infondato è anche il secondo motivo dell'appello incidentale, con cui viene censurata la decisione di condanna della banca al pagamento delle spese processuali del giudizio di primo grado, che, secondo l'appellata, il primo giudice avrebbe dovuto compensare, almeno parzialmente, in presenza di una soccombenza parziale.
Se è vero che l'accoglimento parziale di una domanda articolata in più capi determina una soccombenza parziale in riferimento ai capi non accolte, va chiarito che la decisione di disporre in tale ipotesi la compensazione parziale non costituisce un obbligo.
Nel caso in esame è condivisibile la decisione di porre integralmente a carico dell'appellata le spese del giudizio di primo grado, avuto riguardo sia alla circostanza che le domande non accolte attengono allo stesso rapporto di conto corrente, sia al fatto che la liquidazione delle spese è avvenuta avendo come parametro il decisum (cioè considerando le sole domande accolte), così di fatto realizzando gli stessi effetti della compensazione parziale, che in ipotesi avrebbe dovuto riguardare un importo complessivo liquidato tenendo conto del petitum.
7. Il rigetto di entrambe la impugnazioni configura una reciproca soccombenza e induce a disporre la compensazione integrale tra le parti delle spese processuali del presente grado.
Ricorrono i presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, comma 1 quater d.p.r. n.
115/2002, per disporre a carico dell'appellante principale e di quello incidentale il raddoppio del contributo per i casi di impugnazione respinta integralmente.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Campobasso – collegio civile, pronunciando definitivamente sull'appello principale avverso la sentenza n. 288/2018 pronunciata l'8.10.218 dal Tribunale di Larino, proposto da con citazione Parte_1
pag. 9 di 10 notificata il 14.12.2018, nei confronti di nonché sull'appello Controparte_1 incidentale da questa proposto con comparsa del 18.2.2019, così provvede:
1) rigetta l'appello principale;
2) rigetta l'appello incidentale;
3) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente grado di giudizio;
4) dichiara integralmente compensate le spese del presente grado di giudizio rispetto a Controparte_4
5) dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater,
d.p.r. n. 115/2002, ai fini del raddoppio del contributo unificato a carico di appellante principale e appellante incidentale.
Così deciso in Campobasso, nella camera di consiglio del 5.12.2024.
Il Consigliere estensore La Presidente
Marco Giacomo Ferrucci Maria Grazia d'Errico
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