TRIB
Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 12/02/2025, n. 535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 535 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4667/2023
.
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Terza Sezione Civile
Udienza del 12.2.2025
IL GIUDICE
Innanzi al Giudice dr.ssa Ambra Alvano, sono presenti: per l'opponente l'Avv. Gianluca Fuschetti, il quale si riporta a tutti i propri atti e scritti difensivi, chiedendone l'accoglimento; per parte opposta l'Avv. Rodolfo Cuomo, il quale si riporta alle note di trattazione scritta depositate in vista della precedente udienza, nonché all'istanza per la revoca delle ordinanze di fissazione dell'udienza per la decisione.
L'Avv. Cuomo per l'ipotesi in cui il Giudice dovesse ritenere non soddisfatta la condizione di procedibilità, dichiara di rinunciare al D.I. e agli atti del presente giudizio.
L'Avv. Fuschetti nell'eventualità dichiara di accettare la rinuncia, insistendo per la condanna alle spese di lite.
Alle ore 11.18 è presente l'Avv. Andrei Maria Bernardo per Lyod Adriatico, la quale si riporta alle note del 20.1.2025, accettando la rinuncia e chiedendo la condanna alle spese di controparte.
P.Q.M.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio e all'esito decide come da separata sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
SMCV, 12/02/2025 Il Giudice dott.ssa Ambra ALVANO
pagina 1 di 5 N. R.G. 4667 /2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
Terza Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Ambra Alvano ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Resa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., nella causa civile di I Grado iscritta al n.
r.g. 4667 /2023 promossa da:
IO. , In persona del Controparte_1
Liquidatore p.t. - P.I. - rappresentata e difesa dall'avv. Giandomenico P.IVA_1
Chivasso ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Caserta (CE) al Corso
Giannone, 86.
PARTE OPPONENTE contro
, C.F. rappresentato e difeso dall'avv. CP_2 C.F._1
Rodolfo Cuomo e domiciliato come in atti;
nonché
c.f. , rappresentata e Controparte_3 P.IVA_2
difesa dall'Avv. Nicolò Nadir Durzi presso il cui studio, sito in Rimini, Via Macanno
n. 32, sono elettivamente domiciliati.
PARTE OPPOSTA pagina 2 di 5 CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'odierna udienza;
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
In via preliminare e tranciante su ogni questione prospettata, va rilevata l'improcedibilità del presente giudizio di opposizione avente ad oggetto il decreto ingiuntivo n. 1194/2023 emesso da questo Tribunale su ricorso di , in forza CP_2 del quale veniva ingiunto all'odierno opponente il pagamento della somma di complessiva di € 18.387,20 per le causali di cui al ricorso.
Infatti, con ordinanza del 14.9.2024 il precedente Giudice istruttore, sulla scorta della eccezione preliminare sollevata dalla parte opponente, in merito alla clausola contrattuale di mediazione, fissava l'udienza per la discussione e contestuale decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
In effetti, nella lettera di incarico professionale sottoscritta in data 1° luglio 2021 P dalla . e dal dott. , è possibile Controparte_1 CP_2
evincere la sussistenza di una clausola di mediazione per la risoluzione di qualsiasi controversia derivante dall'esecuzione del contratto. Più di preciso, all'art. 11 del citato contratto, è espressamente previsto che “le parti convengono che ogni controversia che dovesse insorgere in relazione al presente contratto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, e degli atti che ne costituiscono emanazione, compresa ogni ragione di danni, sarà sottoposta alla Procedura di
Conciliazione da parte dell'Organismo di Conciliazione MEDI' con sede in Napoli, alla
Piazza dei Martiri, n. 30, Codice Fiscale iscritto presso il Ministero della P.IVA_3
Giustizia al n. 142 del Registro degli Organismi di Conciliazione, in base al relativo
Regolamento di Conciliazione, qui richiamato. Le parti si impegnano a ricorrere alla
Procedura di Conciliazione dell'Organismo preposto prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale. Nel caso di insuccesso del tentativo di conciliazione, è facoltà delle parti richiedere all'Organismo di Conciliazione la risoluzione della controversia con un arbitrato rituale / irrituale procedendo a nominare un arbitro in conformità al citato Regolamento. L'Arbitro deciderà secondo diritto / secondo equità”. pagina 3 di 5 La suddetta clausola di mediazione convenzionale è clausola con la quale le parti hanno inteso favorire una soluzione stragiudiziale delle controversie contrattuali e attraverso la quale le stesse si sono pertanto obbligate reciprocamente a svolgere il tentativo di mediazione prima di agire in giudizio.
Una diversa interpretazione della clausola de qua contrasterebbe con la volontà delle parti e svuoterebbe di significato la clausola stessa.
Trattasi di clausola pattizia diversa dalla condizione di procedibilità di cui all'art. 5 comma 1 bis del D.Lgs. 28/2010 alla quale pertanto non si ritiene applicabile la deroga di cui al comma 6 del predetto art. 5 D.Lgs. 28/10 con conseguente improcedibilità, stante il mancato esperimento della procedura conciliativa, della domanda ex adverso proposta anche in sede monitoria e conseguente nullità del decreto ingiuntivo opposto.
La clausola contrattuale di mediazione ha infatti valore cogente per le parti e se la stessa non viene espletata prima dell'esercizio dell'azione determina la improcedibilità della domanda (cfr. Trib. Ravenna 22.6.2023 Tribunale di Milano n. 1008/22; Tribunale
Roma n. 20690/2017) senza possibilità di una sanatoria ex post, pena la frustrazione della sua ratio deflattiva.
Pertanto l'azione monitoria dell'attore sostanziale instaurata senza prima ottemperare a quanto stabilito dalla clausola di mediazione convenzionale non è procedibile e l'azione proposta dovrà essere dichiarata improcedibile con la conseguenza che il decreto opposto andrà revocato, restando assorbita ogni altra questione, ivi compresa la pronuncia in ordine alla rinuncia al decreto ingiuntivo effettuata “in via subordinata” dal ricorrente per l'ipotesi di accoglimento dell'eccezione preliminare svolta dalla controparte. Infatti, l'esame delle condizioni di procedibilità si impone al giudice con priorità su ogni altra questione e, del resto, l'esito del giudizio sarebbe comunque stato quello della revoca del decreto ingiuntivo con condanna alle spese della parte soccombente/rinunciante, non essendovi un diverso accordo delle parti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano così come in dispositivo, tenendo conto dell'attività effettivamente svolta (soltanto fase di studio ed introduttiva)
e delle questioni trattate, circostanze queste che giustificano una liquidazione ai minimi.
pagina 4 di 5 Le ragioni della decisione giustificano invece la compensazione delle spese di lite con la Lyod Adriatico.
PQM
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Ambra
Alvano, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni altra istanza assorbita o disattesa, così provvede:
§- dichiara improcedibile la domanda svolta dall'opposta in sede monitoria;
§- revoca il decreto ingiuntivo opposto;
§- condanna al pagamento, in favore di parte IO. CP_2 [...]
delle spese processuali, che si liquidano in euro Controparte_4
849,00 per compensi, oltre a spese generali, iva e cpa, come per legge, nonché € 145,50 per esborsi.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c..
Santa Maria Capua Vetere, 12.2.2025
Il Giudice dott. ssa Ambra ALVANO
pagina 5 di 5