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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/05/2025, n. 4699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4699 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
N.R.G.A.C. 7394/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel. -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 7394 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: separazione giudiziale promossa con ricorso
DA
(nata a [...] il [...] - C.F. ) rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1
giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. GILIBERTI FRANCESCO presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via Seggio del Popolo n.22
RICORRENTE
CONTRO
(nato a [...] il [...] - C.F. ) CO C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda. INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 8.04.2024 , premesso che aveva contratto Parte_1
matrimonio con in Napoli il 23.05.2016; che dalla loro unione erano nati due CO
figli: (6.07.2018) e (16.03.2021); che ella era disoccupata mentre il marito era Persona_1 Per_2
detenuto; che ella viveva unitamente ai figli ospite della suocera, rappresentava la volontà di separarsi dal marito in quanto era venuta meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. Concludeva chiedendo dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni: “a) Autorizzare gli stessi a vivere separatamente e, in particolare autorizzare la ricorrente ad estromettere il sig. CP_1
dallo stato di famiglia;
b) Affidare i figli congiuntamente ad entrambi i genitori, con domicilio
[...]
prevalente presso la madre c) Regolare il diritto di visita del padre, all'atto della scarcerazione, come segue: Il padre avrà facoltà di tenere la figlia con sé, d'accordo con la madre, senza che siano definiti giorni ed orari prestabiliti. Il Signor potrà, in ogni caso, tenere con sé i figli ogni martedì e CP_1
giovedì pomeriggio, dalle ore 16:00 fino alle ore 20:00 e il sabato dalle ore 10,00 sino alle ore 20,00 della domenica a settimane alternate. Le festività natalizie e pasquali saranno trascorse dai figli alternativamente con la madre o con il padre, salvo accordi diversi che i coniugi potranno concordare insieme. In particolare, il Signor avrà facoltà di tenere con sé i figli, nei giorni 24 dicembre e 1 CP_1
gennaio, da alternarsi ogni anno con i giorni 25 dicembre e 31 dicembre. In ogni caso il genitore che non trascorrerà il giorno di Natale con i figli, li potrà tenere con sé per le festività di Pasqua. d) Disporre che il padre corrisponda un assegno mensile di € 200,00 oltre aggiornamento ISTAT, per ciascun figlio, per un totale di euro 400,00 oltre l'assegno unico quale contributo per il mantenimento dei figli
e Detta somma dovrà essere corrisposta, anche per interposta persona, entro il Persona_1 Per_2
giorno 5 (cinque) di ogni mese alla Signora presso la residenza della stessa. e) Le spese Pt_1
mediche, scolastiche, di vestiario, ricreative e sportive per i figli saranno equamente divise al 50% fra i coniugi”
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 14 cpc e con decreto veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti.
All'udienza del 15.10.2024 compariva solo la ricorrente la quale confermava la volontà di separarsi dal marito, dichiarava che il resistente era detenuto per reati associativi e che, quando l'Istituto Penitenziario lo consentiva, accompagnava i bambini per farli incontrare con il padre. Aggiungeva di percepire il reddito di cittadinanza che ammontava a € 200,00 e l'assegno unico che ammontava a € 390,00 per entrambi i figli. Il Giudice delegato, verificata la regolarità della notifica del ricorso e del decreto al resistente non costituito, ne dichiarava la contumacia, adottava i provvedimenti temporanei ed urgenti ed investiva i
Servizi Sociali territorialmente competenti dell'espletamento di un'indagine socioambientale sulle condizioni dei minori e sulla loro relazione con entrambe le figure genitoriali. La causa veniva rinviata in prosieguo per la discussione orale.
Pervenuta la relazione dei Servizi Sociali, all'udienza del 27.03.2025 il difensore di parte ricorrente si riportava ai propri scritti difensivi e la causa veniva riservata al Collegio per la decisione, previa acquisizione del parere del PM.
La domanda di separazione è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c. Ed invero, ritiene il Collegio che risulta incontrovertibilmente provato il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, nel contempo, una crisi dello stesso di tale gravità da escludere la verosimile possibilità di ricostruzione di una serena vita coniugale. Tenuto conto che la convivenza è ormai cessata da tempo e che il resistente non ha inteso costituirsi in giudizio, è agevole presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venir meno della comunione materiale e spirituale, che deve costantemente presiedere all' unione coniugale.
Passando alla regolamentazione delle condizioni accessorie della separazione e in primo luogo al regime di affido dei due figli minori, il Collegio osserva che dalle risultanze processuali, compresa la relazione resa dai SS. territorialmente competenti, non sono emersi elementi che conducano a derogare al regime di affido condiviso dei minori ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre alla quale va assegnata la casa coniugale. Stante lo stato detentivo del padre, i minori potranno incontrarlo, come attualmente già fanno, accompagnati dalla madre, secondo le modalità e i tempi stabiliti dall'Istituto
Penitenziario presso il quale il resistente è attualmente detenuto. Terminato il periodo di detenzione, il padre incontrerà i minori due giorni a settimana, da individuarsi, in mancanza di accordo, nel martedì e giovedì dalle ore 16:00 alle 20:00 e a settimane alterne dal sabato alle ore 10:00 fino alla domenica alle ore 20:00. Durante le festività natalizie, i minori staranno con ciascun genitore ad anni alterni il 24 o il 25 dicembre, il 31 dicembre o il 1 gennaio, il 26 dicembre o il 6 gennaio e così anche il giorno di Pasqua o il lunedì in Albis. Per le vacanze estive i minori trascorreranno con il padre 15 giorni consecutivi da concordare con la ricorrente entro il 30 maggio di ogni anno.
Passando al contributo nel mantenimento da porre a carico del genitore non convivente, la ricorrente ha dichiarato che in passato ha lavorato come collaboratrice domestica, ma dopo la nascita dei figli ha cessato di lavorare e che percepisce il reddito di cittadinanza – dalla relazione dei Servizi Sociali è emerso che percepisce l'Assegno di inclusione per un importo di € 620,00 - e l'assegno unico per i due figli. Ha altresì dichiarato di essere aiutata economicamente dalla sua famiglia di origine, titolare di un centro scommesse, mentre il resistente era dipendente di un centro scommesse. Ebbene, ai fini della quantificazione della misura del contributo paterno al mantenimento dei figli, in mancanza di qualsivoglia documentazione di carattere reddituale, tenuto conto dell'età dei figli, degli impegni di vita e di relazione degli stessi, del tenore di vita familiare desumibile dalle dichiarazioni della ricorrente e dello stato detentivo del resistente, il Collegio ritiene congruo confermare quanto statuito dal Giudice in sede di prima comparizione e dunque porre a carico di l'obbligo di contribuire al CO
mantenimento dei figli versando a entro il giorno 5 di ogni mese l'importo di Parte_1
Euro 400,00 oltre il 50% delle spese straordinarie individuate alla stregua del Protocollo siglato dal
Presidente del Tribunale di Napoli ed il COA di Napoli in data 7.03.2018. L'importo complessivo andrà rivalutato secondo gli indici ISTAT a decorrere da maggio 2026.
Avuto riguardo alla natura e all'esito del giudizio, sussistono i giusti motivi per dichiarare irripetibili le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso promosso da contro Parte_1 CO
così provvede:
a) dichiara la separazione personale dei coniugi e (atto n.34 Parte_1 CO
,parte I, reg. Atti Matrimonio anno 2016) ;
b) affida i figli minori ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre, disciplinando i tempi di permanenza presso il padre come in parte motiva;
c) assegna la casa coniugale in Via Carlo Miranda n. 363 a che la abiterà unitamente Parte_1
ai due figli;
d) pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli versando a CO
, entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo di Euro 400,00 oltre il 50% delle spese Parte_1
straordinarie individuate come da Protocollo siglato dal Presidente del Tribunale di Napoli ed il COA di
Napoli in data 7.03.2018. L'importo complessivo andrà rivalutato secondo gli indici ISTAT a decorrere da maggio 2026.
e) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di NAPOLI per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R 3.11.2000 n.396
(Ordinamento dello Stato Civile);
e) dichiara irripetibili le spese di lite. Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 4.04.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel. -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 7394 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: separazione giudiziale promossa con ricorso
DA
(nata a [...] il [...] - C.F. ) rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1
giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. GILIBERTI FRANCESCO presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via Seggio del Popolo n.22
RICORRENTE
CONTRO
(nato a [...] il [...] - C.F. ) CO C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda. INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 8.04.2024 , premesso che aveva contratto Parte_1
matrimonio con in Napoli il 23.05.2016; che dalla loro unione erano nati due CO
figli: (6.07.2018) e (16.03.2021); che ella era disoccupata mentre il marito era Persona_1 Per_2
detenuto; che ella viveva unitamente ai figli ospite della suocera, rappresentava la volontà di separarsi dal marito in quanto era venuta meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. Concludeva chiedendo dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni: “a) Autorizzare gli stessi a vivere separatamente e, in particolare autorizzare la ricorrente ad estromettere il sig. CP_1
dallo stato di famiglia;
b) Affidare i figli congiuntamente ad entrambi i genitori, con domicilio
[...]
prevalente presso la madre c) Regolare il diritto di visita del padre, all'atto della scarcerazione, come segue: Il padre avrà facoltà di tenere la figlia con sé, d'accordo con la madre, senza che siano definiti giorni ed orari prestabiliti. Il Signor potrà, in ogni caso, tenere con sé i figli ogni martedì e CP_1
giovedì pomeriggio, dalle ore 16:00 fino alle ore 20:00 e il sabato dalle ore 10,00 sino alle ore 20,00 della domenica a settimane alternate. Le festività natalizie e pasquali saranno trascorse dai figli alternativamente con la madre o con il padre, salvo accordi diversi che i coniugi potranno concordare insieme. In particolare, il Signor avrà facoltà di tenere con sé i figli, nei giorni 24 dicembre e 1 CP_1
gennaio, da alternarsi ogni anno con i giorni 25 dicembre e 31 dicembre. In ogni caso il genitore che non trascorrerà il giorno di Natale con i figli, li potrà tenere con sé per le festività di Pasqua. d) Disporre che il padre corrisponda un assegno mensile di € 200,00 oltre aggiornamento ISTAT, per ciascun figlio, per un totale di euro 400,00 oltre l'assegno unico quale contributo per il mantenimento dei figli
e Detta somma dovrà essere corrisposta, anche per interposta persona, entro il Persona_1 Per_2
giorno 5 (cinque) di ogni mese alla Signora presso la residenza della stessa. e) Le spese Pt_1
mediche, scolastiche, di vestiario, ricreative e sportive per i figli saranno equamente divise al 50% fra i coniugi”
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 14 cpc e con decreto veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti.
All'udienza del 15.10.2024 compariva solo la ricorrente la quale confermava la volontà di separarsi dal marito, dichiarava che il resistente era detenuto per reati associativi e che, quando l'Istituto Penitenziario lo consentiva, accompagnava i bambini per farli incontrare con il padre. Aggiungeva di percepire il reddito di cittadinanza che ammontava a € 200,00 e l'assegno unico che ammontava a € 390,00 per entrambi i figli. Il Giudice delegato, verificata la regolarità della notifica del ricorso e del decreto al resistente non costituito, ne dichiarava la contumacia, adottava i provvedimenti temporanei ed urgenti ed investiva i
Servizi Sociali territorialmente competenti dell'espletamento di un'indagine socioambientale sulle condizioni dei minori e sulla loro relazione con entrambe le figure genitoriali. La causa veniva rinviata in prosieguo per la discussione orale.
Pervenuta la relazione dei Servizi Sociali, all'udienza del 27.03.2025 il difensore di parte ricorrente si riportava ai propri scritti difensivi e la causa veniva riservata al Collegio per la decisione, previa acquisizione del parere del PM.
La domanda di separazione è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c. Ed invero, ritiene il Collegio che risulta incontrovertibilmente provato il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, nel contempo, una crisi dello stesso di tale gravità da escludere la verosimile possibilità di ricostruzione di una serena vita coniugale. Tenuto conto che la convivenza è ormai cessata da tempo e che il resistente non ha inteso costituirsi in giudizio, è agevole presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venir meno della comunione materiale e spirituale, che deve costantemente presiedere all' unione coniugale.
Passando alla regolamentazione delle condizioni accessorie della separazione e in primo luogo al regime di affido dei due figli minori, il Collegio osserva che dalle risultanze processuali, compresa la relazione resa dai SS. territorialmente competenti, non sono emersi elementi che conducano a derogare al regime di affido condiviso dei minori ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre alla quale va assegnata la casa coniugale. Stante lo stato detentivo del padre, i minori potranno incontrarlo, come attualmente già fanno, accompagnati dalla madre, secondo le modalità e i tempi stabiliti dall'Istituto
Penitenziario presso il quale il resistente è attualmente detenuto. Terminato il periodo di detenzione, il padre incontrerà i minori due giorni a settimana, da individuarsi, in mancanza di accordo, nel martedì e giovedì dalle ore 16:00 alle 20:00 e a settimane alterne dal sabato alle ore 10:00 fino alla domenica alle ore 20:00. Durante le festività natalizie, i minori staranno con ciascun genitore ad anni alterni il 24 o il 25 dicembre, il 31 dicembre o il 1 gennaio, il 26 dicembre o il 6 gennaio e così anche il giorno di Pasqua o il lunedì in Albis. Per le vacanze estive i minori trascorreranno con il padre 15 giorni consecutivi da concordare con la ricorrente entro il 30 maggio di ogni anno.
Passando al contributo nel mantenimento da porre a carico del genitore non convivente, la ricorrente ha dichiarato che in passato ha lavorato come collaboratrice domestica, ma dopo la nascita dei figli ha cessato di lavorare e che percepisce il reddito di cittadinanza – dalla relazione dei Servizi Sociali è emerso che percepisce l'Assegno di inclusione per un importo di € 620,00 - e l'assegno unico per i due figli. Ha altresì dichiarato di essere aiutata economicamente dalla sua famiglia di origine, titolare di un centro scommesse, mentre il resistente era dipendente di un centro scommesse. Ebbene, ai fini della quantificazione della misura del contributo paterno al mantenimento dei figli, in mancanza di qualsivoglia documentazione di carattere reddituale, tenuto conto dell'età dei figli, degli impegni di vita e di relazione degli stessi, del tenore di vita familiare desumibile dalle dichiarazioni della ricorrente e dello stato detentivo del resistente, il Collegio ritiene congruo confermare quanto statuito dal Giudice in sede di prima comparizione e dunque porre a carico di l'obbligo di contribuire al CO
mantenimento dei figli versando a entro il giorno 5 di ogni mese l'importo di Parte_1
Euro 400,00 oltre il 50% delle spese straordinarie individuate alla stregua del Protocollo siglato dal
Presidente del Tribunale di Napoli ed il COA di Napoli in data 7.03.2018. L'importo complessivo andrà rivalutato secondo gli indici ISTAT a decorrere da maggio 2026.
Avuto riguardo alla natura e all'esito del giudizio, sussistono i giusti motivi per dichiarare irripetibili le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso promosso da contro Parte_1 CO
così provvede:
a) dichiara la separazione personale dei coniugi e (atto n.34 Parte_1 CO
,parte I, reg. Atti Matrimonio anno 2016) ;
b) affida i figli minori ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre, disciplinando i tempi di permanenza presso il padre come in parte motiva;
c) assegna la casa coniugale in Via Carlo Miranda n. 363 a che la abiterà unitamente Parte_1
ai due figli;
d) pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli versando a CO
, entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo di Euro 400,00 oltre il 50% delle spese Parte_1
straordinarie individuate come da Protocollo siglato dal Presidente del Tribunale di Napoli ed il COA di
Napoli in data 7.03.2018. L'importo complessivo andrà rivalutato secondo gli indici ISTAT a decorrere da maggio 2026.
e) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di NAPOLI per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R 3.11.2000 n.396
(Ordinamento dello Stato Civile);
e) dichiara irripetibili le spese di lite. Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 4.04.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino