Sentenza 30 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 30/01/2025, n. 174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 174 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai seguenti Magistrati: dr. Annalisa Gianfelice, Presidente;
dr. Paola De Nisco, Consigliere;
dr. Vito Savino, Consigliere rel.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 530/22 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022, promossa
DA
(c.f. , rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale Parte_1 C.F._1
alle liti, dall'Avv. Gerardo Villanacci;
appellante
CONTRO
(c.f. ), rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale Controparte_1 P.IVA_1
alle liti, dagli Avv.ti Luca Zitiello e Paolo Francesco Bruno;
(c.f. , rappresentata e difesa, in virtù di procura Controparte_2 P.IVA_2
speciale alle liti, dagli Avv.ti Mario Tortonese, Ilaria Biagi, Alessandro Pantanetti;
appellati avente ad oggetto: responsabilità contrattuale ed extracontrattuale in tema di strumenti finanziari;
conclusioni: parte appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, in accoglimento delle ragioni esposte in fatto ed in diritto nella narrativa del presente atto che qui
1
5.04.2022, pubblicata il 9.04.2022, nel procedimento n. 7461/2019 R.G., notificata presso il domicilio eletto dall'odierno appellante in data 13.04.2022 dalla soc. e Controparte_1
per l'effetto: - in via preliminare ed istruttoria: revocare l'ordinanza emessa in data 19.10.2020 dal Tribunale Civile di Ancona, Sezione Specializzata in Materia di Imprese, e conseguentemente ammettere le istanze istruttorie formulate dal sig. con la Parte_1
memoria ex art. 183, comma VI, n. 2 c.p.c. del 30.05.2019; nel merito, in via principale: accertare e dichiarare che, per le ragioni meglio indicate nel § B dell'atto di citazione dell'8 giugno 2018, il contratto di prestito obbligazionario denominato “Subordinata Lower Tier II” perfezionatosi in data 6.12.2012 tra in persona del legale rappresentante Parte_2
pro tempore, filiale di AN AR (oggi , ed il sig. è Controparte_3 Parte_1
annullabile ai sensi degli artt. 1439 e 1429 cod. civ.; accertare e dichiarare che la società di revisione in persona del legale rappresentante pro tempore, è, Controparte_2
per le ragioni meglio indicate nel § B dell'atto di citazione dell'8 giugno 2018, responsabile di aver certificato dati relativi alla situazione economica e patrimoniale di Parte_2
rivelatisi poi completamente inattendibili ed errati;
per l'effetto, posto che in Controparte_4
persona del legale rappresentante pro tempore, filiale di AN AR, è il soggetto legittimato passivamente rispetto alle domande dell'attore per le ragioni descritte nel § A dell'atto di citazione dell'8 giugno 2018, condannare il predetto istituto di credito e la società di revisione a pagare, in solido tra di loro, al sig. Controparte_2 Parte_1
a titolo di risarcimento danni, la somma complessiva di euro 672.591,37 o del diverso importo, anche maggiore, che sarà ritenuto come dovuto. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge. Con vittoria di spese e competenze di lite;
nel merito, in via subordinata: accertare e dichiarare che, per le ragioni meglio indicate nel § C dell'atto di citazione dell'8 giugno 2018, la società in persona del legale Parte_2
rappresentante pro tempore, filiale di AN AR (oggi è Controparte_4
responsabile nei confronti del sig. della violazione della normativa di cui agli Parte_1
2 artt. 94 t.u.f. e 1337 cod. civ.; per l'effetto, posto che in persona del legale Controparte_4
rappresentante pro tempore, filiale di AN AR, è il soggetto legittimato passivamente rispetto alle domande dell'attore per le ragioni descritte nel § A dell'atto di citazione dell'8 giugno 2018, condannare il predetto istituto di credito a pagare al sig. Pt_1
a titolo di risarcimento danni, la somma complessiva di euro 672.591,37 o del diverso
[...]
importo, anche maggiore, che sarà ritenuto come dovuto. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge. Con vittoria di spese e competenze di lite;
nel merito, in via ancora più gradata: accertare e dichiarare che, per le ragioni meglio indicate nel § A dell'atto di citazione dell'8 giugno 2018, la società in persona del legale Parte_2
rappresentante pro tempore, filiale di AN AR (oggi è Controparte_4
responsabile nei confronti del sig. ai sensi dell'art. 1218 cod. civ., Parte_1
dell'inadempimento del contratto di prestito obbligazionario denominato “Subordinata Lower
Tier II” perfezionatosi tra le summenzionate parti in data 6.12.2012; per l'effetto posto che in persona del legale rappresentante pro tempore, filiale di AN Controparte_4
AR, è il soggetto legittimato passivamente rispetto alle domande dell'attore per le ragioni descritte nel § A dell'atto di citazione dell'8 giugno 2018, condannare il predetto istituto di credito a pagare al sig. a titolo di risarcimento danni, la somma complessiva di Parte_1
euro 672.591,37 o del diverso importo, anche maggiore, che sarà ritenuto come dovuto. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge. Con vittoria di spese e competenze di lite;
nel merito, in via principale: rigettare, in quanto prive di fondamento in fatto ed in diritto, le domande formulate in via pregiudiziale e nel merito dalla in persona del Controparte_4
legale rappresentante pro tempore, nei confronti del sig. Con vittoria di spese e Parte_1
competenze di lite;
nel merito, in via principale: rigettare, in quanto prive di fondamento in fatto ed in diritto, le domande formulate in via preliminare e nel merito dalla società
in persona del legale rappresentante pro tempore, nei confronti Controparte_2
del sig. Con vittoria di spese e competenze di lite”; Parte_1
“in via principiale: rigettare l'appello proposto dal Sig. Controparte_5 Parte_1
avverso la sentenza n. 499/2022 resa dal Tribunale di Ancona, pubblicata in data 9 aprile
2022, per i motivi esposti in atti;
(2) in via subordinata: nella non creduta e denegata ipotesi in
3 cui l'adita Corte d'Appello dovesse ritenere fondato ed ammissibile qualche motivo di gravame proposto dal Sig. insiste per l'accoglimento delle proprie Parte_1 Controparte_1
conclusioni già formulate in primo grado e qui di seguito integralmente riportate: in via pregiudiziale: 1.- accertare e dichiarare, per i motivi esposti in atti, il difetto di legittimazione passiva (e di titolarità del rapporto sostanziale) di (già Controparte_1 [...]
; in subordine, nel merito: 2.- rigettare tutte le domande dell'attore Controparte_6
siccome inammissibili, precluse, prescritte e/o infondate per i motivi esposti in atti, e comunque rigettare le avversarie domande anche di condanna al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 1227, comma 2, c.c., con applicazione in subordine dell'art. 1227, comma 1, c.c. nonchè tenendo conto anche di quanto eventualmente percepito dall'attore dal Fondo di Solidarietà, dal Fondo di Ristoro Finanziario, dal Fondo Indennizzo Risparmiatori o da qualsiasi altro fondo istituito a tutela dei risparmiatori;
in ulteriore subordine, in via riconvenzionale: 3.- nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle domande dell'attore nei confronti di - condannare in Controparte_6 Controparte_2
persona del legale rappresentante pro tempore, a tenere indenne la medesima Controparte_1
(già da qualsiasi esborso (incluso ogni importo pagato
[...] Controparte_6
a titolo di danno, di interessi e rivalutazione, di costi di lite avversari e di oneri della propria difesa) che la fosse tenuta a sostenere in favore dell'attore; ovvero, in via gradata, - Pt_2
accertare e dichiarare la quota predominante di responsabilità addebitabile alla stessa nella causazione del danno all'attore, condannando Controparte_2
quest'ultima a rifondere a (già tutte le Controparte_1 Controparte_6
somme che quest'ultima dovesse pagare all'attore in eccedenza alla propria quota interna di responsabilità; - rigettare le domande formulate da nei Controparte_2
confronti di in via istruttoria: 4.- previo rigetto di tutte le Controparte_6
istanze avversarie per i motivi in atti, ammettersi, occorrendo, i seguenti capitoli di prova: a. vero che, su richiesta del sig. lo stesso è stato informato delle caratteristiche Parte_1
delle obbligazioni subordinate e degli specifici rischi connessi all'operazione di Parte_2
acquisto di tali obbligazioni subordinate di cui all'ordine di “sottoscrizione prestito obbligazionario subordinata Lower Tier II 6% 8/05/2018 di in data 6 dicembre Parte_2
4 2012 (doc. 13 di prodotto nel giudizio innanzi al Tribunale di Macerata sub R.G. n. Contr
1785/2018 che si rammostra al teste). Vero in particolare che il sig. è stato informato del Pt_1
conflitto di interessi sul prodotto, con illustrazione delle caratteristiche del prodotto medesimo e del grado di subordinazione dello stesso, con la precisazione che in caso di liquidazione o di sottoposizione a procedure concorsuali dell'emittente il sig. avrebbe potuto incorrere in Pt_1
una perdita, anche totale, del capitale investito;
b. vero che il sig. reso edotto Parte_1
delle caratteristiche del prodotto e degli specifici rischi connessi all'operazione di acquisto di cui al capitolo che precede, ha dato disposizione di eseguirla, come da doc. 13 di rodotto Contr
nel giudizio innanzi al Tribunale di Macerata sub R.G. n. 1785/2018 che si rammostra al teste;
c. vero che il sig. dopo l'operazione di acquisto di obbligazioni subordinate di Parte_1
cui al doc. doc. 13 di rodotto nel giudizio innanzi al Tribunale di Macerata sub R.G. n. Contr
1785/2018 che si rammostra al teste, ha manifestato l'intenzione di eseguire operazioni di acquisto di obbligazioni subordinate analoghe ed ulteriori rispetto al predetto acquisto di cui al doc. 13 di prodotto nel giudizio innanzi al Tribunale di Macerata sub R.G. n. Contr
1785/2018. Si indicano quali testi la sig.ra c/o filiale di AN AR Testimone_1
(MC) di in (62012) AN AR (MC), Corso Umberto I n. 76; nonché la sig.ra Contr
c/o filiale di AN AR (MC) di in (62012) AN Testimone_2 Contr
AR (MC), Corso Umberto I n. 76. d. vero che, anche in relazione alle attività imprenditoriali direttamente facenti capo al sig. lo stesso sig. ha Parte_1 Parte_1
sottoscritto con i contratti di apertura di credito in conto corrente per il periodo Parte_2
dal 2011 al 2014 di cui al doc. 48 di prodotto nel giudizio innanzi al Tribunale di Contr
Macerata sub R.G. n. 1785/2018 che si rammostra al teste;
e. vero che il sig. ha Parte_1
disposto l'ordine di “sottoscrizione prestito obbligazionario subordinata Lower Tier II 6%
8/05/2018 di in data 6 dicembre 2012 (doc. 13 di prodotto nel giudizio Parte_2 Contr
innanzi al Tribunale di Macerata sub R.G. n. 1785/2018 che si rammostra al teste), senza la prospettazione di subordinazione o di un condizionamento del predetto acquisto ad aperture di credito in conto corrente in favore del sig. presso;
Parte_1 Parte_2
“respinta ogni contraria istanza eccezione e deduzione, previa Controparte_2
ogni declaratoria, respingere l'impugnazione avversaria in quanto contenente domande
5 inammissibili e infondate e, per l'effetto, confermare la sentenza appellata, n. 499/2022 del
Tribunale Civile di Ancona, Sezione Specializzata in Materia d'Imprese, resa in data 5 aprile
2022, e pubblicata in data 9 aprile 2022; respingere le domande riconvenzionali svolte in via subordinata di confronti dell'esponente; e comunque, ai sensi Controparte_7
dell'art. 346 c.p.c., respinta ogni contraria istanza eccezione e deduzione, anche istruttoria, previa ogni opportuna declaratoria, ivi incluso ogni accertamento in ordine alla mancata prova della titolarità degli strumenti finanziari da parte dell'Attore e alla mancata prova della presentazione da parte dell'Attore di domanda volta a ottenere l'indennizzo da parte del FIR ovvero dell'assenza dei presupposti per la sua presentazione. In via preliminare, dichiarare la prescrizione delle pretese risarcitorie azionate dall'Attore con riferimento all'attività svolta da per quanto in atti esposto. In via principale, rigettare tutte le Controparte_2
domande proposte nei confronti di siccome inammissibili e Controparte_2
comunque infondate e indimostrate nell'an come nel quantum, anche in applicazione dell'art. 1227, comma 1 – 2, cod. civ. a) Respingere l'istanza per ordine di esibizione proposta dall'Attore nei confronti di b) respingere la richiesta di Controparte_2
consulenza tecnica d'ufficio avanzata da parte attrice;
c) Respingere i capitoli di prova sub d) ed e) di cui alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2) in quanto CP_8 Controparte_1
inammissibili; d) ordinare a di esibire in giudizio copia integrale del Controparte_1
contratto di compravendita di azioni stipulato in data 18 gennaio 2017 con la Banca d'Italia, gestore del Fondo Nazionale di Risoluzione, e avente ad oggetto la compravendita dell'intero capitale sociale dell'ente PO Nuova Banca delle AR S.p.A., eseguito in data 10 maggio
2017; e) ordinare a di esibire in giudizio copia integrale della “notice of Controparte_1
claim” inviata da alla Banca d'Italia, in qualità di gestore del Fondo Controparte_3
Nazionale di Risoluzione, dopo la proposizione, da parte dell'odierno attore sig. Parte_1
delle iniziative volte a ottenere il ristoro del pregiudizio da esso subito in relazione al default delle n. 10 obbligazioni denominate “Obbligazioni a Tasso Fisso 6,00% 08/11/2012 –
08/05/2018 Subordinate Lower Tier II” detenute dal sig. “notice of claim” con Parte_1
la quale (oggi ha domandato alla medesima Banca Controparte_3 Controparte_1
d'Italia, in qualità di gestore del Fondo Nazionale di Risoluzione, in forza delle clausole di
6 indennizzo contenute nell' di essere tenuta indenne da ogni passività che potesse CP_3
derivare a dalla relativa soccombenza;
f) ordinare all'Attore e a Controparte_3 [...]
quest'ultima in qualità di cessionaria dell'azienda bancaria già facente capo Controparte_1
a Banca delle AR S.p.A., di esibire in giudizio: gli estratti conto relativi agli anni 2012-
2015 del c/c bancario n. 020/0010825/000 intrattenuto dal sig. presso la filiale di Parte_1
AN AR di Banca delle AR S.p.A. (oggi presso la filiale di AN AR di;
- copia del contratto di apertura di credito in conto corrente, a Controparte_1
valere sul c/c bancario n. 020/0010825/000 intrattenuto dal sig. presso la filiale Parte_1
di AN AR di Banca delle AR S.p.A. (oggi presso la filiale di AN
AR di intervenuto nell'anno 2012”; Controparte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Lo svolgimento del giudizio di primo grado è adeguatamente delineato nell'atto di appello, nelle comparse di risposta e nella sentenza impugnata, cui si rinvia e che ivi si abbiano per integralmente richiamati, dai quali, peraltro, emerge compiutamente il thema decidendum, così come appunto consolidatosi nel corso del giudizio.
Appare, pertanto, superfluo indugiare nella ricapitolazione degli accadimenti processuali e delle correlate deduzioni difensive svolte dalle parti e, di contro, risulta più proficuo procedere all'immediata delibazione dei cinque motivi di gravame, immuni da profili di inammissibilità, cui è affidato il tempestivo appello.
*****
I. Il primo ed il secondo motivo, correlati da stretta connessione e suscettibili di congiunta delibazione laddove insistono sulla medesima questione, censurano la sentenza del Tribunale di
Ancona nella parte in cui ha escluso che, in ragione della vicenda successoria intercorsa tra
Banca delle AR s.p.a. ed (ed originata dal dissesto della prima), Controparte_5
quest'ultima sia divenuta il referente soggettivo passivo delle pretese risarcitorie e restitutorie vantate da quale conseguenza dell'annullabilità del contratto di prestito Parte_1
obbligazionario denominato “Subordinata Lower Tier II” del 6.12.2012 o, comunque, dell'inadempimento di tale contratto o, ancora, della violazione del precetto comportamentale tipizzato dalla norma di cui all'art. 1337 c.c.
7 Con più precisione, la difesa appellante rappresenta che il Tribunale di Ancona ha compiuto errata esegesi delle norme di cui all'art. 43 e 47 del d.lgs. n. 180 del 2015, sì da giungere a conclusioni non conciliabili con i principi sanciti dall'art. 47 della Costituzione, e che, diversamente, la norma applicabile al caso in esame va individuata nell'art. 58 T.U.B.
Il motivo è infondato.
Il richiamo alla norma di cui all'art. 58 T.U.B. si rivela non conferente.
Tale disposizione, peraltro di carattere generale e dunque recessiva rispetto alle norme volte a disciplinare (anche) la risoluzione di Banca delle AR s.p.a. e le correlate vicende successorie, non attiene all'oggetto della cessione , ovvero il tema che rileva nel caso di specie, ma alle modalità di attuazione di essa, sotto i profili, in particolare, della necessità di rispettare le eventuali istruzioni della Banca d'Italia, degli adempimenti pubblicitari da compiere al fine dell'opposizione della cessione (nei confronti, all'evidenza, del debitore e del contraente ceduto, ovvero ipotesi inverse rispetto a quella in esame), delle prerogative negoziali dei creditori ceduti.
Del pari non è rilevante il richiamo alla norma di cui all'art. 2560 c.c., anch'essa di carattere generale e volta unicamente a disciplinare alcuni effetti della cessione di azienda realizzata in un contesto fisiologico, ossia senza alcuna pretesa di affrontate il tema specifico della risoluzione delle banche in crisi.
Diversamente, il perimetro della vicenda successoria che ha visto il coinvolgimento ultimo di deve essere delineato alla luce delle norme di cui agli artt. 43 e 47 del Controparte_5
d.lgs. n. 180 del 2015.
Il Tribunale di Ancona ha compiuto corretta interpretazione di tali disposizioni.
La norma di cui al primo comma dell'art. 43 del d.lgs. n. 180 del 2015 prevede che la cessione all'ente PO ha ad oggetto (anche) le passività della banca sottoposta a risoluzione.
Tuttavia, “a seguito di risoluzione della Banca delle AR s.p.a., disposta dalla Banca
d'Italia ai sensi dell'art. 43 del d.lgs. n. 180 del 2015, deve ritenersi che tra le passività cedute in favore dell'ente "PO" non rientrino quelle derivanti dalle violazioni delle norme in materia di servizi di investimento finanziari poste in essere dalla banca liquidata prima della data di efficacia della cessione e non accertate giudizialmente, poiché il concetto contabile di
8 "passività" richiede che il debito sia certo, liquido ed esigibile e non meramente potenziale, avendo il Legislatore inteso restituire al mercato una banca risanata all'esito del procedimento;
ne discende, ulteriormente, la carenza di legittimazione passiva dell'ente-PO nel relativo giudizio risarcitorio (così, Sentenza della Corte di Cassazione n. 22115 del 05/08/2024, alla cui motivazione si rinvia in ossequio al criterio redazionale contemplato dalla norma di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c.).
Ad avviso del Collegio, tale approccio ermeneutico, oltre che assolutamente aderente al dato normativo, è coerente con la ratio della disciplina speciale, volta a tutelare i soli correntisti depositari che non hanno sottoscritto strumenti finanziari rischiosi nonchè a consentire la prosecuzione dell'attività bancaria per il tramite di un soggetto che non sia ostacolato dalle pregresse passività prive di copertura patrimoniale, in particolare dai debiti non ancora emersi o correlati agli strumenti finanziari oggetto della risoluzione come le obbligazioni subordinate, ossia gli elementi di classe 2 secondo la definizione resa dagli artt. 62 e ss. del Regolamento UE
n. 575/2013.
Altresì, e dunque ad ulteriore supporto del convincimento testè riferito, va osservato che la norma di cui al quarto comma dell'art. 43 del d.lgs. n. 180 del 2015 demanda alla Banca d'Italia la prerogativa di limitare l'ambito (anche) delle passività quando ciò sia necessario per il conseguimento degli obiettivi della risoluzione.
In tale ottica, la Banca d'Italia ha adottato i provvedimenti nn.1241108/15 del 22.11.2015,
124101315 del 21.11.2015, tempestivamente prodotti nel corso del primo grado da
Controparte_2
L'esame congiunto dei provvedimenti, il cui contenuto ivi di abbia per integralmente richiamato, conferma che la cessione dell'azienda bancaria non ha riguardato gli strumenti finanziari contraddistinti dagli ISIN [...], XS0302580880 ed anche [...], ossia le obbligazioni acquistate da per un controvalore complessivo di euro Parte_1
1.000.303,86, e, dunque, nemmeno i debiti risarcitori correlati alla sottoscrizione di tali titoli, così come, coerentemente con la ratio di fondo del d.lgs. n. 180 del 2015, si evince dalla lettura congiunta degli artt. 1,2,3 del provvedimento della Banca d'Italia n. nn.1241108/15 del
22.11.2015, vagliati anche alla luce delle norme di cui all'art. 47 del d.lgs. n. 180 del 2015.
9 L'infondatezza del motivo di gravame, peraltro, emerge, in subordine, anche da un diverso angolo prospettico.
Vi è, infatti, che la successione nei contratti, quale conseguenza della procedura di risoluzione della crisi bancaria, esige necessariamente la persistente pendenza della relazione negoziale al momento del perfezionamento del fenomeno lato sensu successorio, non potendosi invero subentrare in un contratto che oramai ha totalmente esaurito la propria portata effettuale.
Declinando tali considerazioni al caso di specie, deve osservarsi che l'ordine di acquisto delle obbligazioni subordinate, risalente al 6.12.2012, aventi alterità negoziale rispetto al pregresso contratto quadro (in tal senso, Sentenza della Corte di Cassazione n.12937 del 23/05/2017 e
Ordinanza della Corte di Cassazione n. 20617 del 31/08/2017), ha originato una relazione contrattuale a consumazione immediata che, invero, si è esaurita in epoca assai anteriore rispetto al compimento della procedura di risoluzione, con conseguente preclusione al subentro dell'ente PO in tale atto negoziale, privo di persistente efficacia e non più pendente.
La circostanza che Nuova Banca delle AR s.p.a. e poi abbiano Controparte_5
riconosciuto, tramite invio di estratto del conto deposito titoli, che ebbe ad Parte_1
acquistare le obbligazioni contraddistinte dall'ISIN [...] e che tali strumenti finanziari erano ancora presenti nel conto titoli, non contraddice quanto sopra osservato.
La titolarità dello strumento finanziario, e dunque la sua persistente inerenza al conto titoli (che sottintende un'autonoma e pregressa relazione negoziale in cui è subentrato l'ente PO) si configura come un dato statico (ed ineludibile) che, tuttavia, non interferisce con il profilo dinamico dell'individuazione del referente passivo dell'obbligazione subordinata e delle vicende risarcitorie correlate all'acquisto dello strumento finanziario.
In altri termini, e semplificando, l'ente PO è subentrato nel contratto di deposito titoli;
il deposito ha ad oggetto le obbligazioni subordinate (e, per ipotesi, anche altri strumenti finanziari); ciò, tuttavia, non comporta che l'ente PO (referente contrattuale del solo conto titoli trasferito) debba rispondere delle obbligazioni subordinate, a ciò ostando, lo si ripete, la disciplina delineata dal d.lgs. n. 180 del 2015 ed i consequenziali provvedimenti adottati dall'Autorità di vigilanza.
10 II. Il terzo motivo censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha accolto l'eccezione di prescrizione sollevata da sì da giungere al rigetto della domanda Controparte_2
di risarcimento dei danni formulata da nei confronti della prima. Parte_1
In particolare, la difesa appellante lamenta che il Tribunale di Ancona, nell'individuare il termine di prescrizione, ha applicato la norma di cui all'ultimo comma dell'art. 15 del d.lgs.
n.39 del 2010 in luogo della disposizione di cui al nono comma art. 94 T.U.F., sebbene, secondo la prospettazione difensiva in esame, la prima presenti problemi di tenuta costituzionale poiché slegherebbe il decorso della prescrizione dal momento effettivo in cui il danneggiato (il terzo, nel caso di specie) ha acquisito consapevolezza dell'inadempimento della società di revisione.
Il motivo è infondato.
Occorre ribadire che il perimetro precettivo della norma di cui al nono comma dell'art. 94
T.U.F., che attribuisce rilievo anche al momento in cui l'investitore ha scoperto le falsità delle informazioni o le omissioni del prospetto (sicché l'azione risarcitoria è tempestiva qualora proposta entro due anni dal momento dell'avvenuta conoscenza della condotta illecita), è limitato all'ipotesi in cui l'investitore abbia subito un danno quale conseguenza di un prospetto decettivo pubblicato nell'ambito di un offerta pubblica di titoli.
Come correttamente osservato dal Tribunale di Ancona, tale ipotesi non ricorre nel caso di specie poiché ha acquistato le obbligazioni sul mercato secondario, circostanza Parte_1
che, oltre ad emergere dalla documentazione tempestivamente prodotta nel corso del primo grado, nemmeno è contestata dalla difesa appellante.
Il referente normativo, alla cui luce procedere alla delibazione dell'eccezione di prescrizione, deve essere individuato, pertanto, nella norma di cui all'ultimo comma dell'art. 15 del d.lgs.
n.39 del 2010 .
Tale disposizione prevede quanto segue: “l'azione di risarcimento nei confronti dei responsabili ai sensi del presente articolo si prescrive nel termine di cinque anni dalla data della relazione di revisione sul bilancio d'esercizio o consolidato emessa al termine dell'attività di revisione cui si riferisce l'azione di risarcimento”.
Dalla lettura del primo e del secondo comma del richiamato art. 15, si comprende che il termine quinquennale ha una portata unitaria, ossia attiene sia al diritto al risarcimento del danno da
11 responsabilità contrattuale, che sottintende una relazione negoziale tra il revisore e la società che ha conferito l'incarico di revisione legale, sia (e trattasi di considerazione ovvia) al diritto al risarcimento del danno da responsabilità extracontrattuale, ove la deriva patologica della relazione negoziale nondimeno si eleva ad antecedente casuale del pregiudizio patito dal terzo estraneo al contratto.
Tal ultima fattispecie ricorre nel caso in esame e, dunque, l'azione risarcitoria formulata da nei confronti di è sottoposta al termine Parte_1 Controparte_2
quinquennale che, pertanto, dovrebbe decorrere “dalla data della relazione di revisione sul bilancio d'esercizio o consolidato emessa al termine dell'attività di revisione cui si riferisce l'azione di risarcimento”.
Tuttavia, al di là della lettera, la norma, anche in parte qua, di sottrae ad ogni censura di legittimità costituzionale.
Al riguardo, occorre rinviare alla Sentenza della Corte Costituzionale n.115 del 2024, il cui contenuto ivi si abbia per integralmente richiamato, che, nel dichiarare non fondate le questioni di legittimità sollevate alla luce degli artt. 3 e 24 Cost., ha osservato quanto segue: “in base all'art. 15, comma 1, del d.lgs. n. 39 del 2010, i soci e i terzi, in tanto possono agire nei confronti del revisore, coobbligato in solido con l'amministratore, in quanto dimostrino: che sia stata effettuata, dolosamente o colposamente, una revisione erronea o incompleta;
che la revisione abbia ingenerato un affidamento sulla attendibilità di quanto da essa erroneamente attestato, dando un contributo causale al compimento da parte di soci e di terzi di scelte per loro stessi pregiudizievoli (il che delimita necessariamente nel tempo le revisioni suscettibili di aver concorso al pregiudizio); che da ciò derivino i danni di cui soci e terzi domandano il ristoro. A fronte di tale fatto illecito, il dies a quo della prescrizione dell'azione risarcitoria di soci o di terzi non può essere quello del deposito della relazione, che è antecedente al momento in cui si possono produrre danni e sono, dunque, identificabili i soggetti danneggiati. In altri termini, il dies a quo della prescrizione di un'azione risarcitoria non può retrocedere a un momento che precede lo stesso perfezionamento del fatto illecito produttivo di danni, cui testualmente fa riferimento l'art. 2947 cod. civ. Ciò posto, per ricondurre l'art. 15, comma 3, del d.lgs. n. 39 del 2010 a una portata normativa che non contrasti in maniera manifesta con il
12 principio di ragionevolezza e con la tutela del danneggiato, è sufficiente limitare il raggio applicativo della medesima disposizione alle sole azioni con cui la società, che ha conferito l'incarico di revisione, fa valere il danno conseguente all'erronea o inesatta revisione. Del resto, come già anticipato, è proprio nel caso della responsabilità contrattuale del revisore o della società di revisione nei confronti della società, che ha conferito l'incarico, che si giustifica la riduzione della durata della prescrizione dal termine ordinario di dieci anni a quello di cinque. Rispetto, invece, all'illecito nei confronti dei soci e dei terzi – sia che venga in considerazione la responsabilità dei revisori legali o della società di revisione, sia che sia implicata quella del responsabile dell'incarico o dei dipendenti della società di revisione – in ogni caso, la responsabilità è sempre di natura aquiliana e, dunque, opera l'ordinaria durata quinquennale della prescrizione, di cui all'art. 2947 cod. civ. Quanto al dies a quo, trova parimenti applicazione l'art. 2947 cod. civ., il cui dato testuale assicura che il termine di prescrizione non possa iniziare a decorrere prima che si sia compiuto il fatto illecito e prima che si siano prodotti danni”.
Dunque, con riferimento alla posizione del terzo, la piena legittimità costituzionale della norma di cui al terzo comma dell'art. 15 del d.lgs. n. 39 del 2010 è assicurata per il tramite un approccio ermeneutico incentrato sul necessario coinvolgimento della norma generale di cui al primo comma dell'art. 2947 c.c.
Pertanto, senza che possa assumere rilievo il momento ondivago (e per ipotesi di molto posteriore al compimento della condotta illecita) dell'avvenuta acquisizione della consapevolezza della colposa o dolosa erroneità ed incompletezza della revisione, il termine quinquennale deve decorrere dal giorno in cui il fatto illecito si è verificato.
Qualora il lamentato paradigma di responsabilità extracontrattuale abbia a risolversi nel compimento di una scelta di investimento cui il terzo riferisce di essere pervenuto in ragione dell'errata o incompleta revisione legale, il fatto illecito si verifica nel momento in cui vi è
l'acquisto degli strumenti finanziari e, dunque, si perfeziona il proposito negoziale che l'investitore riferisce essere sorto a causa della condotta negligente della società di revisione.
Declinando tali considerazioni al caso di specie, e sottolineata la vaghezza e carenza di prova della deduzione difensiva secondo cui la società di revisione avrebbe compiuto un reato (sicché
13 non si ravvisa alcun margine operativo per l'applicazione della norma di cui al terzo comma dell'art. 2947 c.c.), vi è che ha acquistato le obbligazioni subordinate “Lower Tier Parte_1
II” in data 6.12.2012.
In carenza di pregressi atti interruttivi della prescrizione, il giudizio, tuttavia, è stato introdotto in data 8.6.2018 e, dunque, in epoca successiva al decorso del termine quinquennale di prescrizione.
III. Con il quarto motivo, la difesa appellante lamenta che il Tribunale di Ancona è giunto al rigetto della domanda di risarcimento da responsabilità extracontrattuale, formulata da
[...]
nei confronti di all'esito di errato scrutinio critico degli Pt_1 Controparte_2
elementi probatori, con correlata violazione della norma di cui all'art. 116 c.p.c.
Il motivo è infondato.
L'accoglimento dell'eccezione di prescrizione preclude di per sè l'accoglimento della domanda di risarcimento del danno e rende irrilevante ogni accertamento circa la sussistenza del nesso di derivazione causale tra la condotta stigmatizzata ed il pregiudizio patrimoniale asseritamente patito.
Al riguardo, occorre specificare che la sentenza impugnata ha rigettato la domanda di risarcimento dei danni formulata nei confronti della società di revisione in ragione dell'accoglimento dell'eccezione di prescrizione e, in via subordinata, ha affermato che, anche qualora si volesse ritenere non decorso il termine quinquennale, la pretesa creditoria non avrebbe potuto trovare accoglimento a causa della mancata prova degli elementi costitutivi della responsabilità extracontrattuale.
IV. L'infondatezza del terzo e del quarto motivo conduce all'assorbimento del quinto motivo, diretto a conseguire l'accoglimento delle istanze istruttorie formulate in primo grado e volte ad dimostrare la sussistenza del nesso teleologico, nonché all'assorbimento delle alle eccezioni riproposte dalle appellate ai sensi dell'art. 346 c.p.c.
V. Alla luce di quanto osservato, l'appello deve essere rigettato e la sentenza impugnata deve ricevere integrale conferma.
VI. Per quanto concerne la regolamentazione delle spese del presente grado, occorre muovere dal principio secondo cui “l'art. 92, comma 2, c.p.c.., nella parte in cui permette la
14 compensazione delle spese di lite allorché concorrano "gravi ed eccezionali ragioni", costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili "a priori", ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche. In particolare, anche l'oggettiva opinabilità delle questioni affrontate o l'oscillante soluzione ad esse data in giurisprudenza integra la suddetta nozione, se ed in quanto sia sintomo di un atteggiamento soggettivo del soccombente, ricollegabile alla considerazione delle ragioni che lo hanno indotto ad agire o resistere in giudizio e, quindi, da valutare con riferimento al momento in cui la lite è stata introdotta o è stata posta in essere l'attività che ha dato origine alle spese, sempre che si tratti di questioni sulle quali si sia determinata effettivamente la soccombenza, ossia di questioni decise (così, Ordinanza della
Corte di Cassazione n. 7992 del 11/03/2022)”.
Declinando tale principio al caso di specie, va rilevato che le questioni esaminate, oltre a rimandare a disposizioni non prive di eccentricità laddove dissonanti con il fisiologico incedere normativo dei fenomeni successori, non hanno ricevono inizialmente univoca risposta giurisprudenziale, dovendosi dare atto, infatti, anche della sussistenza di orientamenti giurisprudenziali di segno contrario, da ultimo superati, rispetto a quanto sopra osservato.
Con precipuo riferimento al rapporto processuale intercorso tra ed Parte_1 [...]
la compensazione delle spese del primo grado appare necessaria anche in ragione CP_5
della particolarità della vicenda, che peraltro ha avuto risalto nazionale, connotata dalla circostanza dell'avvenuto “dissolvimento normativo” del referente soggettivo passivo dell'obbligazioni, per ipotesi anche risarcitorie, vantate dall'investitore.
In ordine al rapporto processuale intercorso tra e Parte_1 Controparte_2
occorre evidenziare che la stabilizzazione interpretativa in ordine alla norma di cui al terzo comma dell'art. 15 del d.lgs. n. 39 del 2010 è stata conseguita solo nel corso del giudizio e all'esito della pronuncia della Sentenza della Corte Costituzionale n.115 del 2024.
Quanto testè osservato induce all'integrale compensazione anche delle spese del presente grado.
15 Il rigetto dell'appello principale evidenzia di per sé la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda ed eccezione assorbita o rigettata, così decide:
- rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio;
- dà atto della sussistenza, nei confronti di , dei presupposti di cui all'art. 13, Parte_1
comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002.
Ancona, 30.1.2025
Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
Il Consigliere Est.
Dott. Vito Savino
16