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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 19/09/2025, n. 1977 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1977 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA N. ____________
N. 6042 /2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA N. ___________ CRON.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO CON FIGLI MINORI
Il Tribunale Ordinario di Verona, Sezione 5^ civile, composta dai seguenti Magistrati:
DOTT. Ernesto D'Amico PRESIDENTE
DOTT. Antonella Guerra GIUDICE
DOTT. Silvia Rizzuto GIUDICE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa promossa ex art. 3 legge n. 898/70 con ricorso depositato in data 12/05/2025
, (C.F. ), nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
,(C.F., nato a [...] il [...] Parte_2 C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Silvia Marai, come da mandato in atti, presso il cui studio eleggono domicilio.
- RICORRENTI con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI:
1) dichiararsi lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi:
, (C.F. ) , nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
, (C.F. , nato a [...] il [...] Parte_2 C.F._2
celebrato il 04/09/2010 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di LAZISE al Num.
12 – PARTE I - , ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile gli adempimenti di Parte_3 cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n.396.
2) viene affidato in maniera condivisa ad entrambi i genitori;
Per_1 3) rimane collocato presso la residenza paterna, ma, vista l'età, potrà vedere e frequentare Per_1
entrambi i genitori secondo le modalità e tempistiche di volta in volta decise dal ragazzo unitamente ai genitori stessi, compatibilmente ai suoi impegni scolastici e non.
4) Il Sig. corrisponderà in favore della Sig.ra a titolo di contributo al mantenimento di _1 T_
, la somma di euro 600,00 da versarsi ogni mese entro il giorno 15 mediante bonifico bancario. Per_1
Tale somma è rivalutabile in base agli indici ISTAT a partire dal giugno 2025.
5) Il Sig. i obbliga a pagare e/o rimborsare alla sig.ra il 100% delle spese straordinarie _1 T_
per il figlio così come elencate nel Protocollo Famiglia del Tribunale di Verona attualmente Per_1
vigente.
6) Le parti concordano e stabiliscono che l'AUU verrà corrisposto in via integrale alla Sig.ra che T_
ne usufruirà al 100% con rinuncia del Sig. chiederne il rimborso. _1
7) Le parti si dichiarano autosufficienti e pertanto non è previsto alcun assegno di mantenimento per gli stessi.
CONCLUSIONI DEL P.M.: nulla oppone.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I coniugi chiedono al Tribunale di Verona di dichiarare la cessazione degli effetti civili / lo scioglimento
(cancellare l'ipotesi che non ricorre) del matrimonio ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 3,
c. 2, lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015 e s.m.
Risulta in atti la presenza di prole minorenne alla data del deposito del ricorso e che, dal momento della separazione, la convivenza non era più ripresa.
I coniugi concordano le condizioni del divorzio come in atti ed insistono per l'accoglimento della domanda. Intervenuto in causa il P.M., la causa va in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti di applicazione dell'art. 3, c. 2, lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015 e s.m.
I coniugi, in base all'accordo raggiunto, hanno dimostrato la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale, e quindi il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Dai documenti acquisiti risulta che dalla separazione personale al momento del deposito del ricorso per divorzio sono decorsi i termini di legge. I coniugi hanno raggiunto un accordo anche con riferimento alla questione dell'affidamento della prole.
La decisione appare corretta da quanto è emerso dagli elementi acquisiti al processo.
I ricorrenti hanno anche trovato un'intesa relativa alle condizioni patrimoniali del divorzio con riferimento alla posizione della prole.
Avuto riguardo alla situazione economica di ciascun genitore la determinazione delle parti può essere condivisa.
La comune volontà delle parti può dunque venire trasfusa nella sentenza atteso che le condizioni relativa alla prole appaiono conformi all'interesse della medesima.
Tenuto conto della condivisa regolamentazione dell'affidamento, collocamento e visite del genitore non collocatario si ritiene superfluo procedere all'ascolto della prole.
Vanno recepite le concordi conclusioni delle parti
P.Q.M.
Il Tribunale di VERONA definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti come indicate e alle condizioni specificate nella epigrafe della presente decisione.
2) manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, cui le parte hanno prestato acquiescenza, all'Ufficiale di Stato civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n.396.
Così deciso in camera di consiglio in data 17/09/2025
Il Presidente
Ernesto D'Amico
N. 6042 /2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA N. ___________ CRON.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO CON FIGLI MINORI
Il Tribunale Ordinario di Verona, Sezione 5^ civile, composta dai seguenti Magistrati:
DOTT. Ernesto D'Amico PRESIDENTE
DOTT. Antonella Guerra GIUDICE
DOTT. Silvia Rizzuto GIUDICE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa promossa ex art. 3 legge n. 898/70 con ricorso depositato in data 12/05/2025
, (C.F. ), nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
,(C.F., nato a [...] il [...] Parte_2 C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Silvia Marai, come da mandato in atti, presso il cui studio eleggono domicilio.
- RICORRENTI con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI:
1) dichiararsi lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi:
, (C.F. ) , nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
, (C.F. , nato a [...] il [...] Parte_2 C.F._2
celebrato il 04/09/2010 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di LAZISE al Num.
12 – PARTE I - , ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile gli adempimenti di Parte_3 cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n.396.
2) viene affidato in maniera condivisa ad entrambi i genitori;
Per_1 3) rimane collocato presso la residenza paterna, ma, vista l'età, potrà vedere e frequentare Per_1
entrambi i genitori secondo le modalità e tempistiche di volta in volta decise dal ragazzo unitamente ai genitori stessi, compatibilmente ai suoi impegni scolastici e non.
4) Il Sig. corrisponderà in favore della Sig.ra a titolo di contributo al mantenimento di _1 T_
, la somma di euro 600,00 da versarsi ogni mese entro il giorno 15 mediante bonifico bancario. Per_1
Tale somma è rivalutabile in base agli indici ISTAT a partire dal giugno 2025.
5) Il Sig. i obbliga a pagare e/o rimborsare alla sig.ra il 100% delle spese straordinarie _1 T_
per il figlio così come elencate nel Protocollo Famiglia del Tribunale di Verona attualmente Per_1
vigente.
6) Le parti concordano e stabiliscono che l'AUU verrà corrisposto in via integrale alla Sig.ra che T_
ne usufruirà al 100% con rinuncia del Sig. chiederne il rimborso. _1
7) Le parti si dichiarano autosufficienti e pertanto non è previsto alcun assegno di mantenimento per gli stessi.
CONCLUSIONI DEL P.M.: nulla oppone.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I coniugi chiedono al Tribunale di Verona di dichiarare la cessazione degli effetti civili / lo scioglimento
(cancellare l'ipotesi che non ricorre) del matrimonio ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 3,
c. 2, lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015 e s.m.
Risulta in atti la presenza di prole minorenne alla data del deposito del ricorso e che, dal momento della separazione, la convivenza non era più ripresa.
I coniugi concordano le condizioni del divorzio come in atti ed insistono per l'accoglimento della domanda. Intervenuto in causa il P.M., la causa va in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti di applicazione dell'art. 3, c. 2, lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015 e s.m.
I coniugi, in base all'accordo raggiunto, hanno dimostrato la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale, e quindi il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Dai documenti acquisiti risulta che dalla separazione personale al momento del deposito del ricorso per divorzio sono decorsi i termini di legge. I coniugi hanno raggiunto un accordo anche con riferimento alla questione dell'affidamento della prole.
La decisione appare corretta da quanto è emerso dagli elementi acquisiti al processo.
I ricorrenti hanno anche trovato un'intesa relativa alle condizioni patrimoniali del divorzio con riferimento alla posizione della prole.
Avuto riguardo alla situazione economica di ciascun genitore la determinazione delle parti può essere condivisa.
La comune volontà delle parti può dunque venire trasfusa nella sentenza atteso che le condizioni relativa alla prole appaiono conformi all'interesse della medesima.
Tenuto conto della condivisa regolamentazione dell'affidamento, collocamento e visite del genitore non collocatario si ritiene superfluo procedere all'ascolto della prole.
Vanno recepite le concordi conclusioni delle parti
P.Q.M.
Il Tribunale di VERONA definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti come indicate e alle condizioni specificate nella epigrafe della presente decisione.
2) manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, cui le parte hanno prestato acquiescenza, all'Ufficiale di Stato civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n.396.
Così deciso in camera di consiglio in data 17/09/2025
Il Presidente
Ernesto D'Amico