CA
Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 24/06/2025, n. 933 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 933 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 228/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicola La Mantia Presidente rel/est dott. Marcella Murana Consigliere
dott. Antonio Caruso Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 228/2022
PROMOSSA DA
, (C.F. ), domiciliato in VIA AOSTA 5 CATANIA;
Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. SANTOCONO CAMPO RITA giusta procura in atti.
APPELLANTE
CONTRO
pagina 1 di 6 (C.F. ), domiciliato in via Larga 19 20122 MILANO;
Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. FIORETTI ANDREA giusta procura in atti.
APPELLATO
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 26.3.2025 le parti hanno concluso come in verbale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio dinnanzi al Tribunale Parte_1
civile di Catania la oggi deducendo la nullità dei tassi di Controparte_2 CP_1
interessi corrispettivi e di mora applicati al contratto di conto corrente distinto dal n. 301980, stipulato in data 08.08.2001, sulla base della asserita usurarietà degli stessi. L'attore, quindi, rassegnava le seguenti conclusioni: “1. Ritenere e dichiarare la nullità e/o inefficacia delle obbligazioni determinanti la corresponsione di interessi passivi nella misura ultralegale in riferimento al contratto bancario oggetto della vexata quaestio.
2. Ritenere e dichiarare illegittime e dunque non dovute le somme corrisposte in relazione al contratto in oggetto a titolo di interessi ultralegali, come risultanti dall'espletanda CTU contabile;
3.. In conseguenza di quanto sopra, condannare la alla CP_2
restituzione in favore della parte attrice della somma di euro 49.670,90 o di quelle somme che il
Tribunale riterrà versate indebitamente dalla società attrice, ovvero in subordine condannare la CP_2
al pagamento dell'importo quale indennità per l'arricchimento senza causa derivante dall'incasso di tali somme o di quelle superiori o minori che il Tribunale riterrà. In ogni caso con vittoria di spese,
competenze e onorari”.
pagina 2 di 6 Si costituiva il deducendo in via preliminare il difetto di legittimazione attiva in capo CP_1
all'odierno appellante stante che il rapporto di c/c era intercorso tra essa convenuta e la società Pt_2
e chiedendo, nel merito, il rigetto di tutte le domande spiegate.
[...]
Con sentenza n. 247/2022 il Tribunale di Catania dichiarava il difetto di legittimazione attiva di e lo condannava al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento della Parte_1
somma di euro 4.000,00 ex art. 96, c.III, c.p.c..
Avverso la predetta sentenza il ha proposto appello affidandolo a due distinti motivi. Pt_1
Si è costituito per contestare l'ammissibilità e la fondatezza dell'appello de, quale ha CP_1
chiesto il rigetto.
Con ordinanza del 30.10.2024 il giudizio è stato dichiarato interrotto a seguito del provvedimento di sospensione disciplinare adottato nei confronti del difensore di parte appellante.
Tempestivamente riassunta, la causa, sulle conclusioni precisate come in atti, è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art.190 cpc per il deposito degli scritti difensivi finali.
L'appello è inammissibile.
Con il primo motivo il lagnandosi della declaratoria di difetto di legittimazione attiva resa dal Pt_1
primo Giudice in quanto il rapporto indicato in citazione non era intestato al predetto, bensì alla società
ha dedotto di avere, in realtà, agito in qualità di fideiussore. Parte_2
Il motivo è inammissibile attesa la novità della deduzione che non è mai stata articolata in primo grado.
Nell'atto di citazione, infatti, il ha esordito affermando che “Con contratto dell'8.8.2001, Pt_1
veniva stipulato tra l'odierna parte istante e la Banca Popolare Italiana, un contratto di c/c distinto
dal n. 301980…”. E', quindi, incontestabile che l'appellante ha dichiarato di agire in proprio e non ha pagina 3 di 6 mai dedotto di essere fideiussore della società Deduzione, questa, articolata per la prima Parte_2
volta in grado di appello e, pertanto, inammissibile stante lo sbarramento imposto dall'art.345 cpc.
Con il secondo motivo di appello il di è doluto della condanna disposta dal primo Giudice ai Pt_1
sensi dell'art.96, c.III, cpc.
Il motivo è infondato e va rigettato.
Per come affermato dalla giurisprudenza di legittimità “La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. è volta
a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione
dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e
probità sanciti dall'art. 88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della "potestas agendi"
con un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai
quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte. Ne
consegue che la condanna, al pagamento della somma equitativamente determinata, non richiede né la
domanda di parte né la prova del danno, essendo tuttavia necessario l'accertamento, in capo alla parte
soccombente, della mala fede (consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave
(per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza), venendo in
considerazione, a titolo esemplificativo, la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al
diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in
sede di gravame ovvero la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione. (Nella specie,
la S.C. ha cassato la sentenza di appello, che aveva escluso la condanna, nonostante l'artificiosa
evocazione in giudizio di una parte, peraltro senza proporre domanda contro di essa, finalizzata a
"bloccare" le azioni promosse all'estero, in quanto la pretestuosità sarebbe dovuta essere eccepita
pagina 4 di 6 dalla stessa parte invece rimasta contumace)” (v. Cassazione civile, Sez. Unite, sentenza n. 22405 del
13 settembre 2018).
Nella specie, a parere di questa Corte, è evidente, quanto meno, la colpa grave del che ha Pt_1
agito in primo grado violando le più basilari regole di diligenza, agendo in proprio pur non essendo titolare del rapporto bancario.
Le spese seguono la soccombenza e ricorrono i presupposti per la condanna dell'appellante ai sensi dell'art.96, c.III, cpc, ravvisandosi nel suo comportamento un abuso del diritto di impugnazione,
integrante colpa grave, per avere formulato motivi inammissibili, che evidenziano il mancato impiego della doverosa diligenza ed accuratezza nel proporre il gravame.
P.Q.M.
La Corte di appello, definitivamente decidendo, dichiara inammissibile l'appello proposto avverso la sentenza n.247/22 del Tribunale di Catania;
condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellato delle spese del presente grado di giudizio,
liquidate in euro 7.000,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA;
visto l'art.96, c.III, cpc, condanna l'appellante al pagamento in favore della controparte della somma di euro 6.000,00;
dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art.13, c. 1 quater, DPR 115/02.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte d'appello, il
18.6.2025.
IL PRESIDENTE REL/EST
dott. Nicola La Mantia
pagina 5 di 6 DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicola La Mantia Presidente rel/est dott. Marcella Murana Consigliere
dott. Antonio Caruso Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 228/2022
PROMOSSA DA
, (C.F. ), domiciliato in VIA AOSTA 5 CATANIA;
Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. SANTOCONO CAMPO RITA giusta procura in atti.
APPELLANTE
CONTRO
pagina 1 di 6 (C.F. ), domiciliato in via Larga 19 20122 MILANO;
Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. FIORETTI ANDREA giusta procura in atti.
APPELLATO
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 26.3.2025 le parti hanno concluso come in verbale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio dinnanzi al Tribunale Parte_1
civile di Catania la oggi deducendo la nullità dei tassi di Controparte_2 CP_1
interessi corrispettivi e di mora applicati al contratto di conto corrente distinto dal n. 301980, stipulato in data 08.08.2001, sulla base della asserita usurarietà degli stessi. L'attore, quindi, rassegnava le seguenti conclusioni: “1. Ritenere e dichiarare la nullità e/o inefficacia delle obbligazioni determinanti la corresponsione di interessi passivi nella misura ultralegale in riferimento al contratto bancario oggetto della vexata quaestio.
2. Ritenere e dichiarare illegittime e dunque non dovute le somme corrisposte in relazione al contratto in oggetto a titolo di interessi ultralegali, come risultanti dall'espletanda CTU contabile;
3.. In conseguenza di quanto sopra, condannare la alla CP_2
restituzione in favore della parte attrice della somma di euro 49.670,90 o di quelle somme che il
Tribunale riterrà versate indebitamente dalla società attrice, ovvero in subordine condannare la CP_2
al pagamento dell'importo quale indennità per l'arricchimento senza causa derivante dall'incasso di tali somme o di quelle superiori o minori che il Tribunale riterrà. In ogni caso con vittoria di spese,
competenze e onorari”.
pagina 2 di 6 Si costituiva il deducendo in via preliminare il difetto di legittimazione attiva in capo CP_1
all'odierno appellante stante che il rapporto di c/c era intercorso tra essa convenuta e la società Pt_2
e chiedendo, nel merito, il rigetto di tutte le domande spiegate.
[...]
Con sentenza n. 247/2022 il Tribunale di Catania dichiarava il difetto di legittimazione attiva di e lo condannava al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento della Parte_1
somma di euro 4.000,00 ex art. 96, c.III, c.p.c..
Avverso la predetta sentenza il ha proposto appello affidandolo a due distinti motivi. Pt_1
Si è costituito per contestare l'ammissibilità e la fondatezza dell'appello de, quale ha CP_1
chiesto il rigetto.
Con ordinanza del 30.10.2024 il giudizio è stato dichiarato interrotto a seguito del provvedimento di sospensione disciplinare adottato nei confronti del difensore di parte appellante.
Tempestivamente riassunta, la causa, sulle conclusioni precisate come in atti, è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art.190 cpc per il deposito degli scritti difensivi finali.
L'appello è inammissibile.
Con il primo motivo il lagnandosi della declaratoria di difetto di legittimazione attiva resa dal Pt_1
primo Giudice in quanto il rapporto indicato in citazione non era intestato al predetto, bensì alla società
ha dedotto di avere, in realtà, agito in qualità di fideiussore. Parte_2
Il motivo è inammissibile attesa la novità della deduzione che non è mai stata articolata in primo grado.
Nell'atto di citazione, infatti, il ha esordito affermando che “Con contratto dell'8.8.2001, Pt_1
veniva stipulato tra l'odierna parte istante e la Banca Popolare Italiana, un contratto di c/c distinto
dal n. 301980…”. E', quindi, incontestabile che l'appellante ha dichiarato di agire in proprio e non ha pagina 3 di 6 mai dedotto di essere fideiussore della società Deduzione, questa, articolata per la prima Parte_2
volta in grado di appello e, pertanto, inammissibile stante lo sbarramento imposto dall'art.345 cpc.
Con il secondo motivo di appello il di è doluto della condanna disposta dal primo Giudice ai Pt_1
sensi dell'art.96, c.III, cpc.
Il motivo è infondato e va rigettato.
Per come affermato dalla giurisprudenza di legittimità “La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. è volta
a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione
dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e
probità sanciti dall'art. 88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della "potestas agendi"
con un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai
quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte. Ne
consegue che la condanna, al pagamento della somma equitativamente determinata, non richiede né la
domanda di parte né la prova del danno, essendo tuttavia necessario l'accertamento, in capo alla parte
soccombente, della mala fede (consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave
(per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza), venendo in
considerazione, a titolo esemplificativo, la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al
diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in
sede di gravame ovvero la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione. (Nella specie,
la S.C. ha cassato la sentenza di appello, che aveva escluso la condanna, nonostante l'artificiosa
evocazione in giudizio di una parte, peraltro senza proporre domanda contro di essa, finalizzata a
"bloccare" le azioni promosse all'estero, in quanto la pretestuosità sarebbe dovuta essere eccepita
pagina 4 di 6 dalla stessa parte invece rimasta contumace)” (v. Cassazione civile, Sez. Unite, sentenza n. 22405 del
13 settembre 2018).
Nella specie, a parere di questa Corte, è evidente, quanto meno, la colpa grave del che ha Pt_1
agito in primo grado violando le più basilari regole di diligenza, agendo in proprio pur non essendo titolare del rapporto bancario.
Le spese seguono la soccombenza e ricorrono i presupposti per la condanna dell'appellante ai sensi dell'art.96, c.III, cpc, ravvisandosi nel suo comportamento un abuso del diritto di impugnazione,
integrante colpa grave, per avere formulato motivi inammissibili, che evidenziano il mancato impiego della doverosa diligenza ed accuratezza nel proporre il gravame.
P.Q.M.
La Corte di appello, definitivamente decidendo, dichiara inammissibile l'appello proposto avverso la sentenza n.247/22 del Tribunale di Catania;
condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellato delle spese del presente grado di giudizio,
liquidate in euro 7.000,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA;
visto l'art.96, c.III, cpc, condanna l'appellante al pagamento in favore della controparte della somma di euro 6.000,00;
dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art.13, c. 1 quater, DPR 115/02.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte d'appello, il
18.6.2025.
IL PRESIDENTE REL/EST
dott. Nicola La Mantia
pagina 5 di 6 DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 6 di 6