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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 14/07/2025, n. 617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 617 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
N. 1252/23 r.g.c.
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO Sezione Minorenni – Famiglia
riunita in camera di conIGlio nelle persone dei Signori Magistrati:
Dott.ssa Carmela MASCARELLO Presidente Dott.ssa Roberta COLLIDA' ConIGliere Dott.ssa Anna Giulia MELILLI ConIGliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1252/23 r.g.c. promossa in sede d'appello da
, elettivamente domiciliata in Torino, Corso Francia n. 266, presso Parte_1 lo studio dell'Avv. Williams Zaina Pipitone in forza di procura in atti;
appellante nei confronti di elettivamente domiciliato in orino, Corso Francia n. 75, Controparte_1 presso lo studio degli Avv.ti Simona Crosetto e Silvia Garetto in forza di procura in atti;
appellato e appellante incidentale avverso la sentenza emessa in data 1.9.2023 n. 3411/2023 dal Tribunale di Torino in ordine alla cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti;
dato atto della dichiarazione di non intervento del Procuratore Generale;
Conclusioni delle parti come da verbale di udienza in data 14.02.2025, in particolare,
Parte appellante:
“Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, In parziale riforma dell'impugnata sentenza n. n. 3411/23 resa dal Tribunale di Torino in data 1° settembre 2023 nella causa RG 418/2020 Previa rinuncia alla domanda di mantenimento per le figlie, vista la loro nuova collocazione presso il padre, disporre che il IG. versi alla Controparte_1 IG.ra , a titolo di assegno divorzile, l'assegno mensile da Parte_1 determinarsi in misura pari ad € 400,00 rivalutabile annualmente secondo ISTAT. Condannare l'appellato alla rifusione in favore dell'appellante delle spese del giudizio di primo grado e del presente. Confermato nel resto il provvedimento”.
Parte appellata e appellante incidentale:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis, Nel merito in via principale:
-Rigettare tutte le domande formulate dalla IG.ra nel ricorso in appello Pt_1 avverso la sentenza n. 3411/2023 perché infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti in atti;
Nel merito in accoglimento del proposto appello incidentale:
-Disporre l'affidamento esclusivo rafforzato delle figlie minori Persona_1
e in favore del padre con collocazione e Persona_2 Controparte_1 residenza principale delle minori presso il padre e con facoltà per la madre di vederle in luogo neutro alla presenza degli educatori o con le modalità che verranno ritenute opportune dal Tribunale;
-Assegnare la casa coniugale di Torino Via delle Pervinche n. 40 al padre quale genitore collocatario delle minori;
-Disporre la revoca dell'assegno di mantenimento in favore della IG.ra Parte_1
e, conseguentemente, disporre a suo carico il contributo al mantenimento
[...] delle figlie da versarsi in favore del IG. quantificato nell'importo di CP_1 euro 300,00 a figlia (€ 600,00 complessivi), o veriore accertanda o ritenuta equa e di giustizia, oltre al 50 % delle spese straordinarie come da Protocollo d'Intesa del Tribunale di Torino
-Disporre la corresponsione integrale dell'assegno unico in favore del IG.
[...]
. CP_1
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Premesso:
CHE con sentenza 1.9.2023 il Tribunale di Torino ha pronunziato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti;
ha affidato le figlie minori
(n. il 24.07.2009) e (n. il 5.03.2013), in via condivisa ad Per_1 Per_2 entrambi i genitori con residenza e dimora abituale presso la madre ed esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione;
ha disposto che il padre possa vedere e tenere con sé le figlie minori liberamente secondo accordi con la madre, o, in difetto di accordi, secondo il calendario dettagliatamente indicato nella sentenza de qua (cfr. p. 8); ha disposto la presa in carico del nucleo familiare da parte del Servizio Sociale per l'avvio di interventi di sostegno volti al contenimento della conflittualità genitoriale, con auspicato successivo avvio di un percorso di mediazione;
ha assegnato la casa familiare, con gli arredi che la compongono, alla convenuta;
in punto economico, ha disposto che il padre versi alla madre, entro il Pt_1 giorno 5 di ogni mese, la somma di € 600,00, annualmente aggiornata secondo indice Istat, a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie (€ 300/mese ciascuna), oltre il 70% delle spese straordinarie;
ha rigettato la domanda della convenuta di assegno divorzile;
ha infine dichiarato le spese di lite Pt_1 compensate integralmente tra le parti. Quanto alle modalità di affidamento delle figlie, ha ritenuto il Primo Giudice doversi confermare l'affido condiviso delle minori con collocazione presso la madre, secondo l'assetto vigente fin dalla separazione consensuale del 2019. Di tal guisa, è altresì fondata la domanda della convenuta di conferma dell'assegnazione a sé della casa ex coniugale, quale conseguenza della collocazione delle figlie presso di sé, al fine di garantire alla prole la conservazione dell'habitat domestico. In relazione all'aspetto economico, ha rilevato il Tribunale essere opportuno confermare l'onere del ricorrente di provvedere al mantenimento delle CP_1 figlie, ancora minorenni (14 e 10 anni), come già concordato in sede di separazione (complessivi € 600/mese; € 300/mese a figlia). Quanto invece all'assegno divorzile, ha ritenuto il Primo Giudice non essere fondata la domanda della convenuta di riconoscimento in suo favore di tale Pt_1 assegno, difettando i presupposti per riconoscerlo sia sotto il profilo assistenziale (la IG.ra non può essere ritenuta priva di mezzi di sussistenza o comunque Pt_1 incapace di procurarseli per ragioni oggettive), sia compensativo (non sussiste la necessità di compensare la parte convenuta rispetto a scelte di vita coniugale effettuate dalle parti di comune accordo, che hanno determinato l'attuale divergenza esistente nella situazione economica delle parti). Invero, è stato ritenuto provato in giudizio che la IG.ra abbia lavorato in costanza di Pt_1 matrimonio come parrucchiera, fino al 2011, quando, in accordo col coniuge, si è dedicata alla crescita delle figlie in tenera età. Successivamente, quando le minori hanno iniziato a frequentare la scuola dell'infanzia (2016 circa), il IG. CP_1 ha invitato la convenuta a riprendere l'attività lavorativa, ma la stessa ha rifiutato, sicché il nucleo familiare ha continuato ad essere mantenuto coi redditi conseguiti dal padre. Tuttavia, ribadisce il Giudicante che, anche dopo la separazione (2019), la convenuta, ancora in giovane età (44 anni), non ha comunque ripreso a lavorare con regolarità. Le parti, peraltro, nel corso dell'udienza presidenziale, hanno confermato di aver suddiviso tra loro, al momento della separazione, il denaro che si trovava sul c/c e la IG.ra ha Pt_1 percepito € 18.000, con ciò dovendosi ritenere la stessa compensata dalla somma ricevuta;
CHE avverso la citata pronuncia ha interposto gravame la IG.ra , chiedendo, Pt_1 in parziale riforma della sentenza, un aumento del contributo mensile per le due figlie a carico del padre da € 600,00 mensili (€ 300,00 ciascuno), ad € 450/500 per figlia;
ha inoltre chiesto disporsi un assegno divorzile in proprio favore ed a carico del marito pari ad € 400,00, con condanna della controparte alla rifusione in favore dell'appellante delle spese di entrambi i gradi di giudizio. Quanto al mancato riconoscimento dell'assegno divorzile in suo favore (nulla quaestio in ordine all'originario primo motivo d'appello, avendo l'appellante rinunciato alla domanda in punto economico relativa alle figlie minori, attesa la loro attuale collocazione presso il padre, di cui si dirà infra), precisa che il Giudice di prime cure ha errato nel ritenere che la IG.ra , a decorrere dall'anno Pt_1
2016, non si sia più occupata degli oneri di accudimento del nucleo familiare rifiutandosi finanche di riprendere l'attività lavorativa;
precisa al contrario che ella si è sempre sacrificata per accudire e crescere le proprie figlie con la conseguenza di non riuscire mai a reperire un lavoro stabile, dovendosi pertanto accontentare solo di “piccoli servizi da parrucchiera”. Precisa, inoltre, che la divisione dei risparmi familiari tra i coniugi in sede separativa non può assolvere a funzione compensativa, in quanto ella si è sempre “sacrificata” in favore della famiglia, rinunciando ad una propria prospettiva di crescita professionale consentendo, invece, al IG. di arricchire il proprio patrimonio CP_1 personale. Lamenta, infine, la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti posto che, rispetto alle domande svolte, la IG.ra è risultata soccombente solo Pt_1 rispetto a quella relativa all'assegno divorzile;
al contrario, il IG. ha CP_1 formulato conclusioni pressoché integralmente respinte;
CHE l'appellato si è costituito ed ha chiesto, in via pregiudiziale, la sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c., evidenziando la sussistenza di procedimento (RG n. 19033/23) pendente innanzi al Tribunale di Torino, in cui è stata disposta l'attuale collocazione delle figlie presso il padre, con revoca dell'assegno di mantenimento per le stesse gravante su quest'ultimo e che vi è in corso di svolgimento CTU psicologica;
ha quindi insistito per l'istanza di sospensione del processo (tale istanza è stata tuttavia rigettata con ordinanza del 9.2.24 da questa Corte d'Appello, la quale ha ritenuto che non vi sia un nesso di pregiudizialità tecnica, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., tra il presente procedimento d'appello su sentenza divorzile ed il procedimento instaurato ex artt. 473 bis 12 e ss. c.p.c. presso il Tribunale Ordinario di Torino); nel merito, ha chiesto il rigetto dei motivi di appello proposti ed, in via incidentale, l'affidamento esclusivo rafforzato delle figlie minori con collocazione presso il padre, con predisposizione di incontri con la madre in luogo neutro, assegnazione della casa ex coniugale al padre collocatario delle figlie e contributo della madre per le figlie di € 600,00 mensili, oltre paritaria suddivisione tra i genitori delle spese straordinarie delle stesse. Rileva, in primo luogo, l'appellato che, in punto di assegno di mantenimento per le figlie, la domanda formulata dalla madre risulta del tutto infondata in quanto, alla luce dei gravi e nuovi fatti occorsi alle minori che hanno determinato l'instaurazione di un giudizio in via d'urgenza (R.G. 19033/2023), sono state modificate le condizioni di affidamento delle stesse. La piccola , infatti, si Per_1
è trovata ad affrontare reiterati episodi di violenza fisica, sessuale e maltrattamenti, senza tutela alcuna da parte della madre che, in maniera preoccupante, non si è resa conto della pericolosità di lasciare che una bambina di tredici anni frequentasse un uomo di 12 anni più grande. Quanto all'assegno divorzile, l'appellato sottolinea che il Primo Giudice ha correttamente ritenuto, nel caso di specie, non sussistenti i presupposti per il riconoscimento in favore della IG.ra del suddetto assegno. La IG.ra , Pt_1 Pt_1 infatti, svolge giornalmente numerosi lavori a domicilio che la trattengono fuori casa per l'intera giornata, tanto che la stessa non riesce ad occuparsi personalmente delle bambine e viene quotidianamente aiutata in tali incombenze dai nonni materni. Quanto alle spese di lite, precisa che, anche in questo caso, il Tribunale ha correttamente ritenuto le parti parzialmente soccombenti sulle domande rispettivamente formulate, così decidendo per l'integrale compensazione delle spese di lite.
Dopo rinvio su richiesta concorde delle parti, in attesa della definizione del menzionato procedimento pendente davanti al Tribunale di Torino, la Corte ha rimesso la causa a decisione all'udienza del 14.02.2025, assegnando i termini 60+20 per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
***
L'appello proposto in via principale è infondato e deve essere respinto con parziale accoglimento dell'appello incidentale, nei limiti e per i motivi di cui di seguito. Preliminarmente, occorre brevemente ricordare quanto avvenuto nelle more del presente procedimento d'appello nonché la conseguente instaurazione di altro procedimento di modifica delle condizioni divorzili innanzi al Tribunale di Torino, esitato nella pronuncia 8.11.2024 e quindi l'attuale assetto familiare (nell'ottica del prevalente interesse delle minori): deve darsi atto quindi che in data 27 ottobre 2023 il IG. dopo aver appreso dalla figlia , di anni CP_1 Per_1
14, di essere stata vittima di violenza sessuale e maltrattamenti a partire dal maggio 2023, all'epoca tredicenne, subiti dall'ex fidanzato – - Persona_3 sporgeva denuncia querela contro quest'ultimo avanti alla Stazione dei Carabinieri di Torino AL (Proc. Pen. R.G.N.R. 22948/2023); che il padre, sempre in quella data, apprendeva dalla minore che gli episodi di violenza sessuale e maltrattamenti erano avvenuti, con il consenso della madre, presso la ex casa coniugale, sita in Torino Via delle Pervinche n. 40 alla stessa assegnata. Da quanto appreso, infatti, la IGnora da maggio 2023 aveva in più Pt_1 occasioni acconsentito al di dormire con la minore presso la Per_3 Per_1 medesima casa coniugale;
che già dalla sera del 27.10.2023 si trasferiva Per_1
a vivere con il padre dai nonni paterni, con il consenso della madre;
che a seguito della denuncia, il nucleo veniva preso in carico dai Servizi Sociali e veniva inoltrata la segnalazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni;
che a far data dal 31/10/2023, a seguito dell'intervento dei Servizi Sociali, entrambe le figlie sono state collocate presso il padre, con previsione per la IG.ra di andarle a trovare solo alla presenza dello stesso;
che alla luce dei Pt_1 gravi fatti sovra esposti, il IG. instaurava in via d'urgenza, in data CP_1
2.11.2023 avanti al Tribunale Ordinario di Torino il procedimento R.G. 19033/2023 per la revisione delle disposizioni relative ai figli ex art. 473 bis 12 e s.s. con richiesta di provvedimento indifferibile ex art. 473 bis 15 c.p.c.; che in tale instaurato giudizio veniva già, nel corso dello stesso, definita la diversa collocazione delle minori presso il padre, con revoca dell'assegno di mantenimento, oltre che fissato il calendario della disposta CTU, volta ad approfondire urgentemente la condizione psicoaffettiva delle minori e la capacità genitoriale degli adulti (“in modo da stabilire un regime di affidamento delle stesse che sia maggiormente confacente al loro interesse”). In tale procedimento, in esito al deposito della CTU (luglio 2024), condividendo il Tribunale le risultanze della stessa, quest'ultimo disponeva, in modifica della sentenza divorzile (sulla quale pende il presente appello), l'affidamento delle due minori in via esclusiva rafforzata al padre, con collocazione e residenza prevalente presso lo stesso, l'assegnazione a quest'ultimo della casa coniugale, sita in Torino, via delle Pervinche 40, la revoca, a far data dal deposito del ricorso (novembre 2023), dell'obbligo per il IG. di contribuire al mantenimento delle figlie CP_1 minori attraverso un versamento alla madre e possibilità per la madre di incontrare le stesse nei giorni di martedì e giovedì dalle 16,30 e sino alle 18,30, presso il proprio domicilio alla presenza di un educatore;
disponeva infine un obbligo per la madre di corrispondere al padre, per il mantenimento delle due minori, assegno periodico di € 400,00 (€ 200,00 per figlia), oltre al 50% delle spese straordinarie delle stesse, secondo il Protocollo di Torino;
disponeva altresì la prosecuzione degli interventi sociali e psicologici già in atto (anche di educativa domiciliare nel contesto materno quando la madre incontra le figlie); condannava la IG.ra alle spese di lite del grado. Pt_1
Occorre nella presente sede, quanto alle domande svolte dal IG. CP_1 quale appellante incidentale, osservare che le stesse devono essere sostanzialmente accolte (salvo alcune precisazioni di cui di seguito), ciò alla luce degli sviluppi, di fatto e processuali, che hanno segnato la vicenda familiare successivamente alla pronuncia divorzile di primo grado, qui appellata. E' evidente che la CTU espletata nel procedimento di modifica delle condizioni divorzili, svolta al fine di chiarire la gravissima situazione a cui sono state esposte entrambe le minori nella casa materna (e, ovviamente, in primis la minore
, segnalando qui che il IG. è stato rinviato a giudizio per i fatti Per_1 Per_3 sopra ricordati in procedimento penale che si svolgerà nel prossimo autunno) - le cui conclusioni sono per esteso riportate nella parte motivazionale del procedimento n. 19033/2023 in oggetto (alle pagg.
4-9 che qui si intendono come integralmente richiamate) – non possono essere in questa sede pretermesse, laddove hanno ravvisato, a fronte delle gravissime carenze genitoriali della madre, la necessità, nell'interesse prevalente delle minori, dell'affido rafforzato delle stesse al padre, con monitoraggio e sostegno (anche a mezzo di educativa domiciliare) nei momenti di incontro con la madre presso il domicilio di quest'ultima.
Alla luce di ciò, in accoglimento dell'appello incidentale si deve, in primo luogo, disporre l'affido esclusivo rafforzato delle due minori al padre, con collocazione e residenza principale presso lo stesso, al quale, conseguentemente, viene assegnata la casa coniugale sita in Torino, via delle Pervinche 40. Appare altresì opportuno, sempre nell'interesse esclusivo delle minori, confermare in questa sede le modalità di incontro già stabilite nel procedimento n. Parte_2
19033/2023 (sulla scorta delle indicazioni della CTU ivi espletata), come già esposte e come da analitico dispositivo che segue. In punto economico, tenuto conto anche della rinuncia dell'appellante principale su tale aspetto, attesa l'attuale collocazione delle minori presso il padre, deve conseguentemente confermarsi la revoca dell'obbligo paterno di contribuzione per le minori attraverso un versamento alla madre (ciò con decorrenza dal novembre 2023, data del deposito del ricorso per modifica delle condizioni di separazione).
La madre deve essere, viceversa, onerata di un contributo per le minori, da versare al padre, che appare in questa sede opportuno quantificare nell'importo di € 400,00 (€ 200,00 per figlia), oltre al 50% delle spese straordinarie delle stesse (quindi in importo minore di quanto richiesto dal padre nel presente appello incidentale), così come già disposto nel procedimento di modifica delle condizioni di divorzio (attribuita al padre, IG. anche la corresponsione integrale CP_1 dell'Assegno Unico per le minori, stante l'affido esclusivo delle stesse), tenuto conto delle condizioni economiche complessive delle due parti. Si osserva, invero, su tale ultimo punto, che il IG. quale lavoratore dipendente con CP_1 contratto a tempo indeterminato, percepisce una retribuzione netta di circa € 1.600,00 mensili (oltre € 900,00 a titolo di pensione di invalidità a seguito di un infortunio); entrambi gli ex coniugi sono gravati pro quota di rata di mutuo sull'abitazione ex coniugale (in comproprietà), di importo complessivo di circa € 400,00 mensili ed attualmente sullo stesso grava ogni onere di mantenimento diretto delle minori, ma beneficia in via esclusiva dell'utilizzo della casa ex coniugale. La IG.ra risulta svolgere attività non regolarizzata di Pt_1 parrucchiera.
Non sussistono né profili assistenziali né compensativi per accogliere l'appello principale della stessa in punto richiesta di assegno divorzile in proprio favore. Condividendo tutti i rilievi del Giudice a quo, occorre osservarsi che la IG.ra svolgeva attività lavorativa di parrucchiera già in precedenza ed ha interotto tale lavoro solo per circa 5 anni (2011/2016 in concomitanza con la tenera età delle due figlie). Successivamente, pur in modo non regolarizzato (la stessa peraltro non ha mai prodotto neppure certificazioni ISEE), ha sempre svolto la medesima attività. Si è separata nel 2019 e dunque ancora in giovane età (cl' 75) e risulta tuttora dotata di piena capacità lavorativa specifica nel settore di riferimento (ed attualmente non è gravata di alcun onere di accudimento della prole, essendo le figlie ora affidate in via esclusiva al padre). Non sussistono neppure profili compensativi, avendo le parti diviso dei risparmi comuni già in sede di separazione e non risulta che l'appellante abbia sacrificato alcuna diversa aspirazione professionale e lavorativa, avendo sempre svolto la medesima attività di parrucchiera. Non possono neppure sottacersi le gravi carenze dimostrate dalla IG.ra nell'attività di cura della prole stessa, attesi i gravi avvenimenti sopra Pt_1 ricordati, che certamente non supportano profili di compensazione economica di un sacrificio speso nella effettiva dedizione alla prole minore.
Infine, alla luce di tutto quanto sopra osservato, del tutto condivisibile si configura l'avvenuta compensazione delle spese del primo grado da parte del Giudice a quo, il quale ha tenuto conto delle conclusioni congiunte in allora rassegnate dalle parti (in punto affido condiviso) e delle parziali reciproche soccombenze sulle altre domande ivi proposte. Si deve quindi rigettare anche tale motivo di appello principale, con conferma sul punto di quanto stabilito nella sentenza appellata.
Quanto alle spese di lite del presente grado, la parte appellante principale, IG.ra
, soccombente, va condannata al pagamento delle spese sostenute Parte_1 per la lite dall'appellato, appellante incidentale, IG. , spese Controparte_1 che vengono liquidate secondo i parametri del DM 55/14, come modificato dal DM 147/22, per i procedimenti contenziosi nella fascia indeterminata bassa da € 26.000,01 ad € 52.000,00, pari a euro € 5.211,00 (ossia conteggiando € 2.058,00 per fase studio, € 1.418,00 per fase introduttiva ed € 1.735,00, ossia € 3.470,00/2, attesa la non elevata complessità delle questioni, per fase decisoria), oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa.
Dichiara tenuta altresì l'appellante principale a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002, introdotto dall'art. 1 L. 24.12.2012 n. 228.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino
Sezione per la Famiglia
visti gli artt. 359 e 279 c.p.c., definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza emessa in data 1.9.2023 n. 3411/2023 dal Tribunale di Torino in ordine alla cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti;
respinta ogni diversa e/o contraria istanza, eccezione o domanda, anche istruttoria,
dato atto della parziale rinuncia ai motivi dell'appello l'appello principale (come in epigrafe), rigetta i residui motivi di appello principale e accoglie (nei limiti di cui di seguito l'appello proposto dal convenuto in via incidentale e, per l'effetto, così dispone:
Dispone l'affidamento delle due minori e in via esclusiva Per_1 Per_2 rafforzata al padre IG. con collocazione e residenza Controparte_1 prevalente presso lo stesso, Dispone l'assegnazione a quest'ultimo della casa coniugale (con gli arredi che la compongono), sita in Torino, via delle Pervinche 40, Revoca, a far data dal novembre 2023, l'obbligo per il IG. di CP_1 contribuire al mantenimento delle figlie minori tramite versamento alla madre, IG.ra , Parte_1
Dispone che la madre possa incontrare le figlie minori nei giorni di martedì e giovedì dalle 16,30 e sino alle 18,30, presso il proprio domicilio alla presenza di un educatore;
Dispone l'obbligo per la madre di corrispondere al padre, per il mantenimento delle due minori, un assegno periodico di € 400,00 (€ 200,00 per figlia), oltre al 50% delle spese straordinarie delle stesse, secondo il Protocollo di Torino, Attribuisce al padre, IG. la corresponsione integrale dell'Assegno CP_1
Unico per le minori. Ferma nel resto la sentenza appellata.
Condanna la parte appellante principale, IG.ra , al pagamento delle Parte_1 spese sostenute per la lite dall'appellato, appellante incidentale, IG. CP_1
, spese che vengono liquidate secondo i parametri del DM 55/14, come
[...] modificato dal DM 147/22, per i procedimenti contenziosi nella fascia indeterminata bassa da € 26.000,01 ad € 52.000,00, pari a euro € 5.211,00 (ossia conteggiando € 2.058,00 per fase studio, € 1.418,00 per fase introduttiva ed € 1.735,00, ossia € 3.470,00/2, attesa la non elevata complessità delle questioni, per fase decisoria), oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa.
Dichiara tenuta altresì l'appellante principale, IG.ra , a versare un Parte_1 ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002, introdotto dall'art. 1 L. 24.12.2012 n. 228.
Così deciso il 4.7.2025 nella Camera di ConIGlio della Sezione Famiglia della Corte di Appello di Torino.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE Dott.ssa Anna Giulia MELILLI IL PRESIDENTE Dott.ssa Carmela MASCARELLO
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO Sezione Minorenni – Famiglia
riunita in camera di conIGlio nelle persone dei Signori Magistrati:
Dott.ssa Carmela MASCARELLO Presidente Dott.ssa Roberta COLLIDA' ConIGliere Dott.ssa Anna Giulia MELILLI ConIGliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1252/23 r.g.c. promossa in sede d'appello da
, elettivamente domiciliata in Torino, Corso Francia n. 266, presso Parte_1 lo studio dell'Avv. Williams Zaina Pipitone in forza di procura in atti;
appellante nei confronti di elettivamente domiciliato in orino, Corso Francia n. 75, Controparte_1 presso lo studio degli Avv.ti Simona Crosetto e Silvia Garetto in forza di procura in atti;
appellato e appellante incidentale avverso la sentenza emessa in data 1.9.2023 n. 3411/2023 dal Tribunale di Torino in ordine alla cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti;
dato atto della dichiarazione di non intervento del Procuratore Generale;
Conclusioni delle parti come da verbale di udienza in data 14.02.2025, in particolare,
Parte appellante:
“Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, In parziale riforma dell'impugnata sentenza n. n. 3411/23 resa dal Tribunale di Torino in data 1° settembre 2023 nella causa RG 418/2020 Previa rinuncia alla domanda di mantenimento per le figlie, vista la loro nuova collocazione presso il padre, disporre che il IG. versi alla Controparte_1 IG.ra , a titolo di assegno divorzile, l'assegno mensile da Parte_1 determinarsi in misura pari ad € 400,00 rivalutabile annualmente secondo ISTAT. Condannare l'appellato alla rifusione in favore dell'appellante delle spese del giudizio di primo grado e del presente. Confermato nel resto il provvedimento”.
Parte appellata e appellante incidentale:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis, Nel merito in via principale:
-Rigettare tutte le domande formulate dalla IG.ra nel ricorso in appello Pt_1 avverso la sentenza n. 3411/2023 perché infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti in atti;
Nel merito in accoglimento del proposto appello incidentale:
-Disporre l'affidamento esclusivo rafforzato delle figlie minori Persona_1
e in favore del padre con collocazione e Persona_2 Controparte_1 residenza principale delle minori presso il padre e con facoltà per la madre di vederle in luogo neutro alla presenza degli educatori o con le modalità che verranno ritenute opportune dal Tribunale;
-Assegnare la casa coniugale di Torino Via delle Pervinche n. 40 al padre quale genitore collocatario delle minori;
-Disporre la revoca dell'assegno di mantenimento in favore della IG.ra Parte_1
e, conseguentemente, disporre a suo carico il contributo al mantenimento
[...] delle figlie da versarsi in favore del IG. quantificato nell'importo di CP_1 euro 300,00 a figlia (€ 600,00 complessivi), o veriore accertanda o ritenuta equa e di giustizia, oltre al 50 % delle spese straordinarie come da Protocollo d'Intesa del Tribunale di Torino
-Disporre la corresponsione integrale dell'assegno unico in favore del IG.
[...]
. CP_1
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Premesso:
CHE con sentenza 1.9.2023 il Tribunale di Torino ha pronunziato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti;
ha affidato le figlie minori
(n. il 24.07.2009) e (n. il 5.03.2013), in via condivisa ad Per_1 Per_2 entrambi i genitori con residenza e dimora abituale presso la madre ed esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione;
ha disposto che il padre possa vedere e tenere con sé le figlie minori liberamente secondo accordi con la madre, o, in difetto di accordi, secondo il calendario dettagliatamente indicato nella sentenza de qua (cfr. p. 8); ha disposto la presa in carico del nucleo familiare da parte del Servizio Sociale per l'avvio di interventi di sostegno volti al contenimento della conflittualità genitoriale, con auspicato successivo avvio di un percorso di mediazione;
ha assegnato la casa familiare, con gli arredi che la compongono, alla convenuta;
in punto economico, ha disposto che il padre versi alla madre, entro il Pt_1 giorno 5 di ogni mese, la somma di € 600,00, annualmente aggiornata secondo indice Istat, a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie (€ 300/mese ciascuna), oltre il 70% delle spese straordinarie;
ha rigettato la domanda della convenuta di assegno divorzile;
ha infine dichiarato le spese di lite Pt_1 compensate integralmente tra le parti. Quanto alle modalità di affidamento delle figlie, ha ritenuto il Primo Giudice doversi confermare l'affido condiviso delle minori con collocazione presso la madre, secondo l'assetto vigente fin dalla separazione consensuale del 2019. Di tal guisa, è altresì fondata la domanda della convenuta di conferma dell'assegnazione a sé della casa ex coniugale, quale conseguenza della collocazione delle figlie presso di sé, al fine di garantire alla prole la conservazione dell'habitat domestico. In relazione all'aspetto economico, ha rilevato il Tribunale essere opportuno confermare l'onere del ricorrente di provvedere al mantenimento delle CP_1 figlie, ancora minorenni (14 e 10 anni), come già concordato in sede di separazione (complessivi € 600/mese; € 300/mese a figlia). Quanto invece all'assegno divorzile, ha ritenuto il Primo Giudice non essere fondata la domanda della convenuta di riconoscimento in suo favore di tale Pt_1 assegno, difettando i presupposti per riconoscerlo sia sotto il profilo assistenziale (la IG.ra non può essere ritenuta priva di mezzi di sussistenza o comunque Pt_1 incapace di procurarseli per ragioni oggettive), sia compensativo (non sussiste la necessità di compensare la parte convenuta rispetto a scelte di vita coniugale effettuate dalle parti di comune accordo, che hanno determinato l'attuale divergenza esistente nella situazione economica delle parti). Invero, è stato ritenuto provato in giudizio che la IG.ra abbia lavorato in costanza di Pt_1 matrimonio come parrucchiera, fino al 2011, quando, in accordo col coniuge, si è dedicata alla crescita delle figlie in tenera età. Successivamente, quando le minori hanno iniziato a frequentare la scuola dell'infanzia (2016 circa), il IG. CP_1 ha invitato la convenuta a riprendere l'attività lavorativa, ma la stessa ha rifiutato, sicché il nucleo familiare ha continuato ad essere mantenuto coi redditi conseguiti dal padre. Tuttavia, ribadisce il Giudicante che, anche dopo la separazione (2019), la convenuta, ancora in giovane età (44 anni), non ha comunque ripreso a lavorare con regolarità. Le parti, peraltro, nel corso dell'udienza presidenziale, hanno confermato di aver suddiviso tra loro, al momento della separazione, il denaro che si trovava sul c/c e la IG.ra ha Pt_1 percepito € 18.000, con ciò dovendosi ritenere la stessa compensata dalla somma ricevuta;
CHE avverso la citata pronuncia ha interposto gravame la IG.ra , chiedendo, Pt_1 in parziale riforma della sentenza, un aumento del contributo mensile per le due figlie a carico del padre da € 600,00 mensili (€ 300,00 ciascuno), ad € 450/500 per figlia;
ha inoltre chiesto disporsi un assegno divorzile in proprio favore ed a carico del marito pari ad € 400,00, con condanna della controparte alla rifusione in favore dell'appellante delle spese di entrambi i gradi di giudizio. Quanto al mancato riconoscimento dell'assegno divorzile in suo favore (nulla quaestio in ordine all'originario primo motivo d'appello, avendo l'appellante rinunciato alla domanda in punto economico relativa alle figlie minori, attesa la loro attuale collocazione presso il padre, di cui si dirà infra), precisa che il Giudice di prime cure ha errato nel ritenere che la IG.ra , a decorrere dall'anno Pt_1
2016, non si sia più occupata degli oneri di accudimento del nucleo familiare rifiutandosi finanche di riprendere l'attività lavorativa;
precisa al contrario che ella si è sempre sacrificata per accudire e crescere le proprie figlie con la conseguenza di non riuscire mai a reperire un lavoro stabile, dovendosi pertanto accontentare solo di “piccoli servizi da parrucchiera”. Precisa, inoltre, che la divisione dei risparmi familiari tra i coniugi in sede separativa non può assolvere a funzione compensativa, in quanto ella si è sempre “sacrificata” in favore della famiglia, rinunciando ad una propria prospettiva di crescita professionale consentendo, invece, al IG. di arricchire il proprio patrimonio CP_1 personale. Lamenta, infine, la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti posto che, rispetto alle domande svolte, la IG.ra è risultata soccombente solo Pt_1 rispetto a quella relativa all'assegno divorzile;
al contrario, il IG. ha CP_1 formulato conclusioni pressoché integralmente respinte;
CHE l'appellato si è costituito ed ha chiesto, in via pregiudiziale, la sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c., evidenziando la sussistenza di procedimento (RG n. 19033/23) pendente innanzi al Tribunale di Torino, in cui è stata disposta l'attuale collocazione delle figlie presso il padre, con revoca dell'assegno di mantenimento per le stesse gravante su quest'ultimo e che vi è in corso di svolgimento CTU psicologica;
ha quindi insistito per l'istanza di sospensione del processo (tale istanza è stata tuttavia rigettata con ordinanza del 9.2.24 da questa Corte d'Appello, la quale ha ritenuto che non vi sia un nesso di pregiudizialità tecnica, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., tra il presente procedimento d'appello su sentenza divorzile ed il procedimento instaurato ex artt. 473 bis 12 e ss. c.p.c. presso il Tribunale Ordinario di Torino); nel merito, ha chiesto il rigetto dei motivi di appello proposti ed, in via incidentale, l'affidamento esclusivo rafforzato delle figlie minori con collocazione presso il padre, con predisposizione di incontri con la madre in luogo neutro, assegnazione della casa ex coniugale al padre collocatario delle figlie e contributo della madre per le figlie di € 600,00 mensili, oltre paritaria suddivisione tra i genitori delle spese straordinarie delle stesse. Rileva, in primo luogo, l'appellato che, in punto di assegno di mantenimento per le figlie, la domanda formulata dalla madre risulta del tutto infondata in quanto, alla luce dei gravi e nuovi fatti occorsi alle minori che hanno determinato l'instaurazione di un giudizio in via d'urgenza (R.G. 19033/2023), sono state modificate le condizioni di affidamento delle stesse. La piccola , infatti, si Per_1
è trovata ad affrontare reiterati episodi di violenza fisica, sessuale e maltrattamenti, senza tutela alcuna da parte della madre che, in maniera preoccupante, non si è resa conto della pericolosità di lasciare che una bambina di tredici anni frequentasse un uomo di 12 anni più grande. Quanto all'assegno divorzile, l'appellato sottolinea che il Primo Giudice ha correttamente ritenuto, nel caso di specie, non sussistenti i presupposti per il riconoscimento in favore della IG.ra del suddetto assegno. La IG.ra , Pt_1 Pt_1 infatti, svolge giornalmente numerosi lavori a domicilio che la trattengono fuori casa per l'intera giornata, tanto che la stessa non riesce ad occuparsi personalmente delle bambine e viene quotidianamente aiutata in tali incombenze dai nonni materni. Quanto alle spese di lite, precisa che, anche in questo caso, il Tribunale ha correttamente ritenuto le parti parzialmente soccombenti sulle domande rispettivamente formulate, così decidendo per l'integrale compensazione delle spese di lite.
Dopo rinvio su richiesta concorde delle parti, in attesa della definizione del menzionato procedimento pendente davanti al Tribunale di Torino, la Corte ha rimesso la causa a decisione all'udienza del 14.02.2025, assegnando i termini 60+20 per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
***
L'appello proposto in via principale è infondato e deve essere respinto con parziale accoglimento dell'appello incidentale, nei limiti e per i motivi di cui di seguito. Preliminarmente, occorre brevemente ricordare quanto avvenuto nelle more del presente procedimento d'appello nonché la conseguente instaurazione di altro procedimento di modifica delle condizioni divorzili innanzi al Tribunale di Torino, esitato nella pronuncia 8.11.2024 e quindi l'attuale assetto familiare (nell'ottica del prevalente interesse delle minori): deve darsi atto quindi che in data 27 ottobre 2023 il IG. dopo aver appreso dalla figlia , di anni CP_1 Per_1
14, di essere stata vittima di violenza sessuale e maltrattamenti a partire dal maggio 2023, all'epoca tredicenne, subiti dall'ex fidanzato – - Persona_3 sporgeva denuncia querela contro quest'ultimo avanti alla Stazione dei Carabinieri di Torino AL (Proc. Pen. R.G.N.R. 22948/2023); che il padre, sempre in quella data, apprendeva dalla minore che gli episodi di violenza sessuale e maltrattamenti erano avvenuti, con il consenso della madre, presso la ex casa coniugale, sita in Torino Via delle Pervinche n. 40 alla stessa assegnata. Da quanto appreso, infatti, la IGnora da maggio 2023 aveva in più Pt_1 occasioni acconsentito al di dormire con la minore presso la Per_3 Per_1 medesima casa coniugale;
che già dalla sera del 27.10.2023 si trasferiva Per_1
a vivere con il padre dai nonni paterni, con il consenso della madre;
che a seguito della denuncia, il nucleo veniva preso in carico dai Servizi Sociali e veniva inoltrata la segnalazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni;
che a far data dal 31/10/2023, a seguito dell'intervento dei Servizi Sociali, entrambe le figlie sono state collocate presso il padre, con previsione per la IG.ra di andarle a trovare solo alla presenza dello stesso;
che alla luce dei Pt_1 gravi fatti sovra esposti, il IG. instaurava in via d'urgenza, in data CP_1
2.11.2023 avanti al Tribunale Ordinario di Torino il procedimento R.G. 19033/2023 per la revisione delle disposizioni relative ai figli ex art. 473 bis 12 e s.s. con richiesta di provvedimento indifferibile ex art. 473 bis 15 c.p.c.; che in tale instaurato giudizio veniva già, nel corso dello stesso, definita la diversa collocazione delle minori presso il padre, con revoca dell'assegno di mantenimento, oltre che fissato il calendario della disposta CTU, volta ad approfondire urgentemente la condizione psicoaffettiva delle minori e la capacità genitoriale degli adulti (“in modo da stabilire un regime di affidamento delle stesse che sia maggiormente confacente al loro interesse”). In tale procedimento, in esito al deposito della CTU (luglio 2024), condividendo il Tribunale le risultanze della stessa, quest'ultimo disponeva, in modifica della sentenza divorzile (sulla quale pende il presente appello), l'affidamento delle due minori in via esclusiva rafforzata al padre, con collocazione e residenza prevalente presso lo stesso, l'assegnazione a quest'ultimo della casa coniugale, sita in Torino, via delle Pervinche 40, la revoca, a far data dal deposito del ricorso (novembre 2023), dell'obbligo per il IG. di contribuire al mantenimento delle figlie CP_1 minori attraverso un versamento alla madre e possibilità per la madre di incontrare le stesse nei giorni di martedì e giovedì dalle 16,30 e sino alle 18,30, presso il proprio domicilio alla presenza di un educatore;
disponeva infine un obbligo per la madre di corrispondere al padre, per il mantenimento delle due minori, assegno periodico di € 400,00 (€ 200,00 per figlia), oltre al 50% delle spese straordinarie delle stesse, secondo il Protocollo di Torino;
disponeva altresì la prosecuzione degli interventi sociali e psicologici già in atto (anche di educativa domiciliare nel contesto materno quando la madre incontra le figlie); condannava la IG.ra alle spese di lite del grado. Pt_1
Occorre nella presente sede, quanto alle domande svolte dal IG. CP_1 quale appellante incidentale, osservare che le stesse devono essere sostanzialmente accolte (salvo alcune precisazioni di cui di seguito), ciò alla luce degli sviluppi, di fatto e processuali, che hanno segnato la vicenda familiare successivamente alla pronuncia divorzile di primo grado, qui appellata. E' evidente che la CTU espletata nel procedimento di modifica delle condizioni divorzili, svolta al fine di chiarire la gravissima situazione a cui sono state esposte entrambe le minori nella casa materna (e, ovviamente, in primis la minore
, segnalando qui che il IG. è stato rinviato a giudizio per i fatti Per_1 Per_3 sopra ricordati in procedimento penale che si svolgerà nel prossimo autunno) - le cui conclusioni sono per esteso riportate nella parte motivazionale del procedimento n. 19033/2023 in oggetto (alle pagg.
4-9 che qui si intendono come integralmente richiamate) – non possono essere in questa sede pretermesse, laddove hanno ravvisato, a fronte delle gravissime carenze genitoriali della madre, la necessità, nell'interesse prevalente delle minori, dell'affido rafforzato delle stesse al padre, con monitoraggio e sostegno (anche a mezzo di educativa domiciliare) nei momenti di incontro con la madre presso il domicilio di quest'ultima.
Alla luce di ciò, in accoglimento dell'appello incidentale si deve, in primo luogo, disporre l'affido esclusivo rafforzato delle due minori al padre, con collocazione e residenza principale presso lo stesso, al quale, conseguentemente, viene assegnata la casa coniugale sita in Torino, via delle Pervinche 40. Appare altresì opportuno, sempre nell'interesse esclusivo delle minori, confermare in questa sede le modalità di incontro già stabilite nel procedimento n. Parte_2
19033/2023 (sulla scorta delle indicazioni della CTU ivi espletata), come già esposte e come da analitico dispositivo che segue. In punto economico, tenuto conto anche della rinuncia dell'appellante principale su tale aspetto, attesa l'attuale collocazione delle minori presso il padre, deve conseguentemente confermarsi la revoca dell'obbligo paterno di contribuzione per le minori attraverso un versamento alla madre (ciò con decorrenza dal novembre 2023, data del deposito del ricorso per modifica delle condizioni di separazione).
La madre deve essere, viceversa, onerata di un contributo per le minori, da versare al padre, che appare in questa sede opportuno quantificare nell'importo di € 400,00 (€ 200,00 per figlia), oltre al 50% delle spese straordinarie delle stesse (quindi in importo minore di quanto richiesto dal padre nel presente appello incidentale), così come già disposto nel procedimento di modifica delle condizioni di divorzio (attribuita al padre, IG. anche la corresponsione integrale CP_1 dell'Assegno Unico per le minori, stante l'affido esclusivo delle stesse), tenuto conto delle condizioni economiche complessive delle due parti. Si osserva, invero, su tale ultimo punto, che il IG. quale lavoratore dipendente con CP_1 contratto a tempo indeterminato, percepisce una retribuzione netta di circa € 1.600,00 mensili (oltre € 900,00 a titolo di pensione di invalidità a seguito di un infortunio); entrambi gli ex coniugi sono gravati pro quota di rata di mutuo sull'abitazione ex coniugale (in comproprietà), di importo complessivo di circa € 400,00 mensili ed attualmente sullo stesso grava ogni onere di mantenimento diretto delle minori, ma beneficia in via esclusiva dell'utilizzo della casa ex coniugale. La IG.ra risulta svolgere attività non regolarizzata di Pt_1 parrucchiera.
Non sussistono né profili assistenziali né compensativi per accogliere l'appello principale della stessa in punto richiesta di assegno divorzile in proprio favore. Condividendo tutti i rilievi del Giudice a quo, occorre osservarsi che la IG.ra svolgeva attività lavorativa di parrucchiera già in precedenza ed ha interotto tale lavoro solo per circa 5 anni (2011/2016 in concomitanza con la tenera età delle due figlie). Successivamente, pur in modo non regolarizzato (la stessa peraltro non ha mai prodotto neppure certificazioni ISEE), ha sempre svolto la medesima attività. Si è separata nel 2019 e dunque ancora in giovane età (cl' 75) e risulta tuttora dotata di piena capacità lavorativa specifica nel settore di riferimento (ed attualmente non è gravata di alcun onere di accudimento della prole, essendo le figlie ora affidate in via esclusiva al padre). Non sussistono neppure profili compensativi, avendo le parti diviso dei risparmi comuni già in sede di separazione e non risulta che l'appellante abbia sacrificato alcuna diversa aspirazione professionale e lavorativa, avendo sempre svolto la medesima attività di parrucchiera. Non possono neppure sottacersi le gravi carenze dimostrate dalla IG.ra nell'attività di cura della prole stessa, attesi i gravi avvenimenti sopra Pt_1 ricordati, che certamente non supportano profili di compensazione economica di un sacrificio speso nella effettiva dedizione alla prole minore.
Infine, alla luce di tutto quanto sopra osservato, del tutto condivisibile si configura l'avvenuta compensazione delle spese del primo grado da parte del Giudice a quo, il quale ha tenuto conto delle conclusioni congiunte in allora rassegnate dalle parti (in punto affido condiviso) e delle parziali reciproche soccombenze sulle altre domande ivi proposte. Si deve quindi rigettare anche tale motivo di appello principale, con conferma sul punto di quanto stabilito nella sentenza appellata.
Quanto alle spese di lite del presente grado, la parte appellante principale, IG.ra
, soccombente, va condannata al pagamento delle spese sostenute Parte_1 per la lite dall'appellato, appellante incidentale, IG. , spese Controparte_1 che vengono liquidate secondo i parametri del DM 55/14, come modificato dal DM 147/22, per i procedimenti contenziosi nella fascia indeterminata bassa da € 26.000,01 ad € 52.000,00, pari a euro € 5.211,00 (ossia conteggiando € 2.058,00 per fase studio, € 1.418,00 per fase introduttiva ed € 1.735,00, ossia € 3.470,00/2, attesa la non elevata complessità delle questioni, per fase decisoria), oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa.
Dichiara tenuta altresì l'appellante principale a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002, introdotto dall'art. 1 L. 24.12.2012 n. 228.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino
Sezione per la Famiglia
visti gli artt. 359 e 279 c.p.c., definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza emessa in data 1.9.2023 n. 3411/2023 dal Tribunale di Torino in ordine alla cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti;
respinta ogni diversa e/o contraria istanza, eccezione o domanda, anche istruttoria,
dato atto della parziale rinuncia ai motivi dell'appello l'appello principale (come in epigrafe), rigetta i residui motivi di appello principale e accoglie (nei limiti di cui di seguito l'appello proposto dal convenuto in via incidentale e, per l'effetto, così dispone:
Dispone l'affidamento delle due minori e in via esclusiva Per_1 Per_2 rafforzata al padre IG. con collocazione e residenza Controparte_1 prevalente presso lo stesso, Dispone l'assegnazione a quest'ultimo della casa coniugale (con gli arredi che la compongono), sita in Torino, via delle Pervinche 40, Revoca, a far data dal novembre 2023, l'obbligo per il IG. di CP_1 contribuire al mantenimento delle figlie minori tramite versamento alla madre, IG.ra , Parte_1
Dispone che la madre possa incontrare le figlie minori nei giorni di martedì e giovedì dalle 16,30 e sino alle 18,30, presso il proprio domicilio alla presenza di un educatore;
Dispone l'obbligo per la madre di corrispondere al padre, per il mantenimento delle due minori, un assegno periodico di € 400,00 (€ 200,00 per figlia), oltre al 50% delle spese straordinarie delle stesse, secondo il Protocollo di Torino, Attribuisce al padre, IG. la corresponsione integrale dell'Assegno CP_1
Unico per le minori. Ferma nel resto la sentenza appellata.
Condanna la parte appellante principale, IG.ra , al pagamento delle Parte_1 spese sostenute per la lite dall'appellato, appellante incidentale, IG. CP_1
, spese che vengono liquidate secondo i parametri del DM 55/14, come
[...] modificato dal DM 147/22, per i procedimenti contenziosi nella fascia indeterminata bassa da € 26.000,01 ad € 52.000,00, pari a euro € 5.211,00 (ossia conteggiando € 2.058,00 per fase studio, € 1.418,00 per fase introduttiva ed € 1.735,00, ossia € 3.470,00/2, attesa la non elevata complessità delle questioni, per fase decisoria), oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa.
Dichiara tenuta altresì l'appellante principale, IG.ra , a versare un Parte_1 ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002, introdotto dall'art. 1 L. 24.12.2012 n. 228.
Così deciso il 4.7.2025 nella Camera di ConIGlio della Sezione Famiglia della Corte di Appello di Torino.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE Dott.ssa Anna Giulia MELILLI IL PRESIDENTE Dott.ssa Carmela MASCARELLO