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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 29/09/2025, n. 236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 236 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
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R.G. 904/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Gorizia – Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Riccardo Merluzzi - Presidente-
Dott.ssa Laura Di Lauro - Giudice-
Dott.ssa Francesca Di Donato - Giudice rel./est. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 904 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto: separazione personale vertente
TRA
c.f. rappresentata e difesa AR C.F._1
dall'avv. ORLANDI NINO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Udine, alla via Poscolle n. 2, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
c.f. , rappresentato e difeso E_ C.F._2
dall'avv. MONTEFIORI FRANCESCA ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in San Giorgio di Nogaro alla Piazza M. D'Agostini n. 7, giusta procura in atti
RESISTENTE
E
L'AVV. quale curatrice speciale dei minori e CP_2 Per_1
Persona_2
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia.
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INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: “IN VIA PRINCIPALE 1-Confermarsi l'affidamento condiviso dei figli minori e , i quali verranno collocati prevalentemente presso la Per_1 Per_2 madre, con cui abiteranno nella nuova abitazione in Bagnaria Arsa, via Tre Ponti n. 20.
2-Il padre potrà vederli e sentirli quando vorrà, previa comunicazione telefonica da effettuarsi almeno il giorno prima della visita, nonché di tenerli con sé a fine settimana alternati, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici dei figli, dal venerdì dall'uscita della scuola a lunedì mattina con riaccompagnamento a scuola da parte del padre, nonché il pomeriggio ed il pernotto del mercoledì di ogni settimana, metà delle vacanze natalizie, alternando annualmente con la madre il giorno di Natale ed il giorno di Capodanno, metà delle vacanze pasquali e due periodi di 10 giorni nelle vacanze estive, oltre ad altre festività che i genitori concorderanno.
2-Porre a carico del
Sig. il versamento, a titolo di contributo al mantenimento dei figli E_
e , minorenni e ancora studenti, dell'assegno mensile totale di € Per_1 Per_2
500,00 (€ 250,00 per ogni figlio), nonché un assegno mensile di € 100,00 a favore della moglie, quale contributo per il suo mantenimento, stante il divario dei redditi: il tutto da rivalutarsi annualmente ex indici ISTAT e da corrispondersi alla IG AR in via anticipata entro il 15 di ogni mese.
3- Porre a carico del sig. la E_ contribuzione nel limite del 70% delle spese straordinarie scolastiche, mediche e ludiche, che la madre dovrà sostenere per i figli, facendo, riferimento per l'individuazione di tali spese straordinarie, per il loro eventuale accordo e per le modalità di rimborso ai criteri suggeriti dall'Associazione dell'Osservatorio Nazionale Sezione territoriale di Gorizia sul diritto di famiglia. 4 – Confermare l'attribuzione della totalità dell'assegno unico per i figli minori e alla IG , sempre alla luce del Per_1 Per_2 AR divario dei redditi. 5 –Dichiarare inammissibili ed in ogni caso respingere le domande del resistente, in quanto infondate.
7- Spese rifuse, gravate di IVA, CNA e spese generali.
IN VIA SUBORDINATA:
1- Disporre l'affidamento condiviso dei figli minori Per_1
e , che continueranno ad avere residenza presso la madre in Bagnaria Arsa, via Per_2
Tre Ponti n. 20. 2- Disporre che i figli siano affidati in modo paritario e settimanalmente alternato, con gestione completa da parte di ciascun genitore nella
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settimana di competenza. Il passaggio da una casa all'altra avverrà il lunedì di ogni settimana al termine delle lezioni scolastiche, mentre durante il periodo estivo avverrà il lunedì alle 14.00. Il genitore della settimana di competenza andrà a prenderli a scuola il lunedì al termine delle lezioni e li gestirà, inclusi l'esecuzione dei compiti scolastici e la frequentazione delle attività sportive o pomeridiane, fino al lunedì mattina della settimana successiva quando li riporterà a scuola. Le vacanze di Natale saranno alternate annualmente tra i genitori: dal 23 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio, come accadrà anche a quelle di Pasqua: dall'inizio delle vacanze pasquali sino al giorno di Pasqua e dal lunedì dell'Angelo fino alla fine delle vacanze scolastiche.
Durante le vacanze estive i figli trascorreranno un periodo di tre settimane, di cui due consecutive con ciascun genitore, con periodi da concordare entro il 30 maggio di ogni anno;
I ponti e le festività non interromperanno il regolare calendario di suddivisione settimanale. I compleanni dei bambini saranno festeggiati con il genitore di competenza con facoltà per l'altro genitore di partecipare e/o di organizzare i festeggiamenti nella settimana successiva di competenza. Il genitore potrà telefonare ai figli nella settimana di competenza dell'altro genitore quando vorrà ma compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastiche dei figli.
3- Porre a carico del Sig. il versamento, a titolo di contributo al E_ mantenimento dei figli e , minorenni studenti, dell'assegno mensile Per_1 Per_2 totale di € 400,00 (€ 200,00 per ogni figlio) nonché un assegno mensile di € 100,00 a favore della moglie, quale contributo per il suo mantenimento, stante il divario dei redditi: il tutto da rivalutarsi annualmente ex indici ISTAT e da corrispondersi alla IG in via anticipata entro il 15 di ogni mese.
4- Porre a carico del sig. AR la contribuzione nel limite del 70% delle spese straordinarie E_ scolastiche, mediche e ludiche, che la madre dovrà sostenere per i figli, facendo riferimento per l'individuazione di tali spese straordinarie, per il loro eventuale accordo e per le modalità di rimborso ai criteri suggeriti dall'Associazione dell'Osservatorio
Nazionale Sezione territoriale di Gorizia sul diritto di famiglia.
5- Confermare
l'attribuzione della totalità dell'assegno unico per i figli minori e alla Per_1 Per_2 IG , sempre alla luce del divario dei redditi. AR
6- Dichiarare inammissibili ed in ogni caso respingere le domande del resistente, in quanto infondate 7- Spese integralmente, o parzialmente rifuse, gravate di IVA, CNA e spese generali.
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IN OGNI CASO: Darsi atto della pronuncia della sentenza di separazione parziale n.
138/2022 pubblicata il 12.5.22 tra i coniugi e ”; AR E_
Per parte resistente: “ IN VIA PRINCIPALE: tenuto conto dei fatti occorsi dall'inizio dell'anno e di cui si è in parte dato atto nell'istanza deposita in data 24.03.25 che qui si richiama con particolare riferimento alla denuncia querela sporta dal sig. in CP_1 data 13.03.25 per i fatti di cui al 09.03.25 nei confronti della sig.ra letta AR attentamente la relazione dei Servizi Sociali, atteso altresì il comportamento della ricorrente, che, non solo ha spostato nuovamente la residenza dei minori da Cervignano
a Bagnaria Arsa, senza avvisare il padre e senza tenere minimamente in considerazione che quest'ultimo ha acquistato un immobile a Cervignano, comune di precedente residenza dei figli, nell'ottica di addivenire al collocamente alternato degli stessi, ma ha addirittura intrapreso una nuova convivenza con il sig. frequentato Controparte_3 da poco prima di Natale, anch'egli separato, padre di un bambino di 10 anni, ritenuto figura non idonea a stare accanto ai minori da parte del sig. (come dallo stesso CP_1 riferito nella relazione dei Servizi Sociali del 26.03.25 a cui si rimanda), disporre l'affidamento condiviso dei figli minori e con collocamento prevalente Per_1 Per_2
a tutela degli stessi presso la residenza del padre e facoltà per la madre di tenerli quando vorrà in base agli impegni di studio e riposo dei minori e in ogni caso a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita da scuola al lunedì con riaccompagnamento a scuola, nonché ogni mercoledì dalla fine della scuola compreso il pernotto, metà delle vacanze natalizie, alternando annualmente con il padre il giorno di Natale ed il giorno di
Capodanno, metà delle vacanze pasquali e due periodi di 10 giorni nelle vacanze estive;
disporre un contributo al mantenimento dei figli a carico della madre nella misura di
€400,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie relative ai figli, individuate e preventivamente concordate secondo il Protocollo sulle spese straordinarie in uso presso il Tribunale di Gorizia, con percezione dell'assegno unico per i figli nella misura del 50% ciascuno come già in uso.
IN VIA SUBORDINATA: in ossequio a quanto stabilito dalla Ctu e dalla successiva nota integrativa dd. 30.09.24 disporre l'affido condiviso dei figli e in Per_1 Per_2 modo paritario e alternato nella settimana, con uguale incombenza materiale, economica e gestionale da parte di ciascun genitore, con obbligo agli stessi a riferirsi in modo unitario alla Scuola ed alle Istituzioni sanitarie ed educative, stabilendo che i genitori si attengano ai principi indicati dal Ctu: a) ogni lunedì, di ogni settimana, al termine delle
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lezioni scolastiche (e nel periodo non scolastico dalle ore 14.00, pranzo assolto) avverrà il cambio di domiciliazione di entrambi i figli minori, accompagnati in modo alternato dai genitori o da persone autorizzate dagli stessi e dotati di tutto l'occorrente, libri e vestiti per una corretta gestione delle incombenze quotidiane. b) Nella settimana di competenza genitoriale, entrambi i genitori cureranno l'esecuzione dei compiti e l'accompagnamento a Scuola ed alle attività sportive ed integrative pomeridiane dei figli. I genitori, nei tempi loro assegnati cureranno altresì, il diritto degli ascendenti a mantenere un ruolo e coltivare un rapporto affettivo con i propri nipoti. Nel caso di accesso alle strutture sanitarie entrambi i genitori hanno diritto paritario di interloquire con i medici ed il personale. c) Durante le Vacanze Natalizie, i figli minori staranno con i rispettivi genitori, in due periodi alternati negli anni: dalle ore 18.00 del 23 dicembre, alle ore 18.00 del 30 dicembre e dal 30 dicembre, ore 18.00, con accompagnamento dei bambini poi a scuola il 7 gennaio. d) Durante le Vacanze Pasquali, in alternanza tra
Pasqua e Pasquetta, da Venerdì Santo alle 10.30 fino a domenica di Pasqua alle 20.00, mentre l'altro genitore tiene i figli nelle giornate di Giovedì Santo, Pasquetta e martedì con accompagnamento a scuola dei bambini il mercoledì. I genitori si impegnano ad accordarsi entro il 30 maggio di ogni anno, per permettere, eventualmente, all'altro genitore di usufruire dell'intero periodo pasquale, in modo alternato, da trascorrere in altre regioni italiane o all'estero con rilascio reciproco delle autorizzazioni all'espatrio.
e) Durante le Ferie estive, per tre settimane (due anche consecutive),con scelta dei periodi tra i genitori, entro il 30 maggio di ogni anno. f) I ponti e le festività infrasettimanali non interrompono la cadenza regolare delle frequentazioni dei bambini con il padre e la madre. Le feste di compleanno saranno festeggiate da entrambi i genitori, nelle settimane di pertinenza, con ampia possibilità di comunicazione da parte dell'altro genitore. g) L'uso del telefono per (e ) sarà mantenuto con Per_1 Per_2 acquisto di uno smartphone, a spese paritarie di entrambi i genitori, dotato di filtri di parental control, e con possibilità di chiamate regolari (a due vie) di genitori e bambini, ogni due giorni alle ore 19.00. Le telefonate dei bambini saranno riservate, non a viva voce, e senza la presenza di terzi. - Stabilire che i minori vengano anagraficamente iscritti presso la residenza del padre essendo la casa di proprietà ed avendo pertanto questo collocamento carattere di maggiore stabilità -Stabilire che nulla è dovuto dal padre a titolo di contributo al mantenimento stante l'affido condiviso paritario alternato con uguale incombenza economica, materiale e gestionale e considerato il fatto che
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entrambi i genitori lavorano (il sig. a tempo pieno e la sig.ra part CP_1 AR time con possibilità di incrementare il proprio reddito passando a un tempo pieno), sono economicamente indipendenti e, viste le entrate e le spese mensili di ognuno, non sussiste un rilevante divario economico e patrimoniale fra gli stessi. -Disporre che le spese straordinarie relative ai figli, individuate e preventivamente concordate secondo il
Protocollo sulle spese straordinarie in uso presso il Tribunale di Gorizia siano suddivise fra i genitori nella misura del 50%, così come le detrazioni. A tal fine le fatture intestate ai minori dovranno essere consegnate all'altro genitore senza ritardo.
-Disporre che l'assegno unico per i figli minori e venga percepito Per_1 Per_2 nella misura del 50% ciascuno dai genitori. IN OGNI CASO:
-nell'interesse e a tutela dei minori, stante ad oggi la situazione di forte conflittualità fra i genitori, disporre il coordinamento genitoriale. -darsi atto che i coniugi si rilasciano reciprocamente l'assenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto o di ogni altro documento equipollente valido ai fini dell'espatrio, sia per sé che per i figli.
-Respingere le domande di parte ricorrente in quanto nuove e infondate e condannare la stessa alla refusione delle spese legali e di Ctu.”
Per la curatrice speciale: “disporre l'affidamento condiviso di e Per_1 Per_2
a entrambi i genitori, con collocamento paritario dei figli presso ciascun
[...] genitore in modo alternato di settimana in settimana;
stabilire che i tempi dei figli con ciascun genitore sia organizzato con il passaggio da una casa all'altra nella giornata del lunedì dopo la conclusione delle lezioni, ovvero sempre nel lunedì mattina durante i periodi nei quali non c'è scuola, pertanto e Per_1
staranno con ciascun genitore dal lunedì dopo scuola sino al lunedì mattina Per_2 successivo allorquando verranno accompagnati a scuola dal medesimo genitore e ripresi a conclusione delle lezioni dall'altro genitore, che così inizierà la settimana di sua spettanza, ferma la possibilità di regolari video-chiamate in via riservata non viva voce con il genitore non presente;
stabilire che ciascun genitore contribuisca direttamente al mantenimento dei figli nel tempo di propria spettanza, con naturale suddivisione al 50% delle spese straordinarie per i figli secondo il Protocollo in uso presso l'intestato Tribunale e con suddivisione dell'assegno unico a metà tra i genitori;
stabilire che durante il periodo estivo e trascorrano un periodo di Per_1 Per_2 tre settimane, di cui due consecutive, con ciascun genitore, con periodi da concordare
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entro il 30 maggio di ogni anno;
stabilire che durante il periodo delle vacanze natalizie e trascorrano pari tempo con ciascun genitore, con l'alternanza dei Per_1 Per_2 periodi di spettanza reciproca, ovvero un anno la settimana del Natale con un genitore e quella del capodanno con l'altro e l'anno successivo in modo inverso (solitamente dal 22 dopo scuola al 30 dicembre mattina con un genitore – 8 pernottamenti - e dal 30 dicembre a pranzo al 7 gennaio con accompagnamento a scuola con l'altro genitore – 8 pernottamenti -); durante le vacanze pasquali, in alternanza tra Pasqua e Lunedì dell'Angelo, e staranno, ad anni alterni, con un genitore da Venerdì Per_1 Per_2
Santo a domenica di Pasqua alle ore 20.00, mentre con l'altro genitore il Giovedì Santo con pernotto fino al Venerdì Santo mattina e poi dalla sera di Pasqua alle ore 20.00, il
Lunedì dell'Angelo, il martedì, con accompagnamento a scuola il mercoledì successivo;
i ponti e le festività non interrompono il regolare calendario di suddivisione settimanale;
i compleanni dei bambini saranno festeggiati con il genitore con il quale si trovano, con facoltà per l'altro genitore di partecipare e/o libertà di organizzare i festeggiamenti nella successiva settimana di sua spettanza;
confermare l'incarico al Servizio Sociale e a tutti i servizi specialistici (SerD,
Consultorio Familiare, Neuropsichiatria Infantile, servizio educativo e via dicendo) già formulato dall'intestato Tribunale per un periodo di monitoraggio di un anno dall'emissione del provvedimento, affinché svolgano gli interventi che saranno ritenuti necessari nel superiore interesse di e a sostegno del nucleo, Per_1 Controparte_4 dei genitori e dei figli minorenni, con incarico di relazionare al Tribunale ogni trimestre gli interventi svolti, le criticità riscontrate, gli obiettivi raggiunti;
inviare i genitori ad un percorso di coordinazione genitoriale che li accompagni nell'adempimento e rispetto dell'emanando provvedimento, conferendo espressi poteri al professionista individuato di intervenire laddove necessario per il corretto svolgimento del ruolo genitoriale, con possibilità per il coordinatore genitoriale di relazionare al Tribunale con cadenza bimestrale per la durata di un anno dall'inizio dell'incarico.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il giorno 14.9.2021, , per le ragioni AR
indicate in atto introduttivo, chiedeva la pronuncia della separazione personale da a seguito del matrimonio contratto in data 22.7.2018, oltre E_ che l'adozione di ulteriori provvedimenti accessori tra i quali: disporre
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l'affidamento condiviso dei figli minori della coppia nato il [...] a [...]
Palmanova, e , nato l'[...] a [...], con prevalente Per_2
collocazione abitativa presso la madre e articolazione delle visite padre - figli come indicate in ricorso, previsione di un contributo al mantenimento di euro
600,00, in ragione di euro 300,00 a figlio, a carico del padre in favore dei figli minori, oltre al contributo del 50% delle spese straordinarie.
Il resistente si costituiva in giudizio in data 12.11.2021 e si associava alla richiesta di pronuncia della separazione personale, chiedendo, altresì,
l'adozione di ulteriori provvedimenti accessori, quali: disporre l'affido condiviso dei minori, il collocamento paritetico e alternato di quest'ultimi nei termini indicati in atto, con previsione del mantenimento diretto di ciascun genitore nei periodi di competenza, oltre alla contribuzione nella misura del
50% delle spese straordinarie.
All'udienza presidenziale del 17.11.2021 il Presidente f.f. disponeva l'affido condiviso dei minori ai genitori e collocamento prevalente presso la madre, che il padre potesse tener con sé i figli dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina a week-end alternati e ogni mercoledì pomeriggio con pernottamento, previsione di un assegno di mantenimento di euro 200,00 per ciascun figlio minore, oltre il pagamento del 70% delle spese straordinarie.
Quindi il giudizio era rinviato davanti al giudice istruttore per l'udienza del
17.3.2022.
Tanto premesso, stante la richiesta avanzata dalle parti in sede di prima udienza, la causa era rimessa al Collegio per l'adozione della sentenza parziale sullo status, adottata in data 24.3.2022, disponendo con separata ordinanza la rimessione della causa sul ruolo del giudice istruttore al fine di valutare l'esito della partecipazione del percorso di mediazione richiesto congiuntamente dalle parti.
A seguito di un rinvio concesso su richiesta delle parti, per consentire la continuazione del percorso di mediazione intrapreso, perveniva una segnalazione da parte del Consultorio familiare con la quale si voleva sottoporre all'attenzione del Tribunale la conflittualità esistente tra Pt_1
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e e i riflessi della stessa sui minori, affermando la AR E_
non utilità, al momento, del percorso, stante l'incomunicabilità delle parti.
Ciò detto, a seguito della predetta segnalazione si procedeva all'espletamento di una consulenza tecnica a firma del dott. , alla nomina Persona_3
della curatrice speciale dei minori, l'avv. e l'attivazione dei Servizi CP_2
Sociali territorialmente competenti.
La causa, dopo una serie di integrazioni documentali, anche per aggiornamenti reddituali, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, trattenuta in decisione e poi rimessa sul ruolo per questioni processuali.
Successivamente, in data 23.5.2025, interveniva una segnalazione da parte della
Curatrice speciale e poi dei Servizi Sociali di Cervignano con cui si dava atto di recenti accadimenti espressione della conflittualità tra le parti. Veniva in particolare narrato di un episodio di marzo 2025, di cui peraltro le parti davano un'opposta versione, con conseguente coinvolgimento della pubblica autorità e reciproche denunce. A seguito delle predette segnalazioni era disposta l'audizione dei minori e . Per_1 Per_2
Dunque, la causa, ritenuta matura per la decisione era rinviata per la precisazione delle conclusioni e rimessa al Collegio per la decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. (20+20).
Instaurato il contraddittorio con l'Ufficio del Pubblico Ministero, quest'ultimo ha apposto il suo visto.
Tanto premesso giova rammentare, in via preliminare, che essendo già stato pronunciato lo status tra le parti residua la pronuncia in ordine all'affidamento, collocamento, regolamentazione delle visite minori - genitore non collocatario e mantenimento ordinario e straordinario.
Va, sempre in via preliminare, dichiarata inammissibile, in quanto tardiva, la domanda di mantenimento proposta da in sede di AR
precisazione delle conclusioni, non potendosi più introdurre domande nuove.
Affidamento dei figli minorenni e sul diritto di visita del genitore non collocatario.
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È noto che ad oggi è pacifica la preferenza accordata dal legislatore per l'affidamento condiviso, regime dal quale il giudice potrà discostarsi soltanto qualora ritenga che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore.
Ne discende che al giudice è imposto di valutare, a contrario, sulla premessa della preferenza accordata dal legislatore all'affidamento condiviso, se nel caso oggetto del suo esame sussistano circostanze tali da far ritenere contrario all'interesse del minore il regime di affidamento condiviso.
Nel caso di specie, ritiene il Tribunale che il regime dell'affidamento condiviso non sia contrario all'interesse dei minori. Va pertanto confermato il regime di affidamento condiviso ad entrambi i genitori in quanto, la forte conflittualità caratterizzante i rapporti tra le parti non è ostativa alla previsione di un affido condiviso atteso quanto emerso in sede di Ctu, dalle conclusioni della Curatrice speciale e dal tenore delle dichiarazioni rese dai minori in sede di ascolto.
Dall'elaborato peritale si evince in particolare che: “Ciascun genitore svolge in modo adeguato la funzione genitoriale, di accudimento materiale, alimentazione, ritmi di vita, frequentazioni scolastiche e gestione delle attività sportive. Dove i due genitori, di contro, manifestano fragilità educative, in particolare la madre, è la capacità di distinguere conflitto e rivendicazioni coniugali, e funzione protettiva e promotiva della bigenitorialità, coinvolgendo apertamente i figli a schierarsi dall'una e dell'altra parte.
Vedi, ad esempio le opposte posizioni dei genitori sulle iscrizioni scolastiche. Non vi è modo di ridurre la esacerbata conflittualità dei genitori se non si introduce nel quotidiano il principio di equità nella responsabilità genitoriale, sia nei tempi di frequentazione, sia nelle incombenze economiche sia nei rapporti con le Scuole e le
Istituzioni. In questa logica, tutte le scelte che coinvolgono i minori, concernenti la salute, la Scuola, le attività integrative pomeridiane, il tempo libero e la Religione devono essere prese di comune accordo tra i due genitori. Un affido condiviso, paritario e alternato nella settimana, appare a codesto CTU la soluzione più logica e praticabile, subordinata alla vigile presenza della Curatrice speciale dei minori, che ha rappresentato per i due bambini e per entrambi i genitori, un valido e sicuro punto di riferimento e di coordinamento genitoriale. Al termine della funzione di facilitazione della Curatrice speciale spetterà alla stessa verificare se i due genitori hanno effettivamente operato nella direzione di una bigenitorialità piena e condivisa, riferendo un tanto al Giudice,
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oppure se gli stessi, necessitano ancora di supporto e coordinamento. In questo caso il
Giudice potrà prescrivere ai due genitori di rivolgersi al Consultorio pubblico o ad un privato professionista, scelto di comune accordo da entrambi i genitori, per svolgere una specifica funzione di coordinamento genitoriale.
Dal momento che codesto CTU suggerisce al Giudice un affido condiviso, paritario alternato nella settimana, anche il principio della collocazione prevalente dovrebbe venire a cadere. Se però, dovesse permanere, per i fini burocratici ed istituzionali, la necessità di definire una collocazione anagrafica di riferimento spetta al Giudice sceglierne il luogo.”
Ciò detto, in punto di collocamento dei minori, il Tribunale ritiene, in considerazione degli esiti della Ctu espletata, alle cui conclusioni aderisce risultando immune da vizi o incongruità, che l'interesse degli stessi si individui nella previsione di un collocamento paritario e alternato tra i genitori. Pertanto, in merito, deve recepirsi il calendario riportato dal consulente stante l'assenza di elementi ostativi alla sua attuazione, il quale così prevede: “l'affidamento condiviso è praticabile in modo paritario e alternato nella settimana, con uguale incombenza materiale, economica e gestionale da parte di ciascun genitore, con obbligo agli stessi a riferirsi in modo unitario alla Scuola ed alle Istituzioni sanitarie ed educative. In questo contesto appare ragionevole iscrivere entrambi i bambini nelle sedi scolastiche del Comune di residenza di entrambi i genitori (Cervignano del Friuli) a partire dall'anno scolastico 2025-26. L'affido paritario alternato nella settimana, sarà regolamentato dai seguenti principi. I figli staranno con i rispettivi genitori: a) Ogni lunedì, di ogni settimana, al termine delle lezioni scolastiche avverrà il cambio di domiciliazione di entrambi i figli minori, accompagnati in modo alternato dai genitori o da persone autorizzate dagli stessi e dotati di tutto l'occorrente, libri e vestiti per una corretta gestione delle incombenze quotidiane. b) Nella settimana di competenza genitoriale, entrambi i genitori cureranno l'esecuzione dei compiti e l'accompagnamento a Scuola ed alle attività sportive ed integrative pomeridiane dei figli. I genitori, nei tempi loro assegnati cureranno altresì, Il diritto degli ascendenti a mantenere un ruolo e coltivare un rapporto affettivo con i propri nipoti. Nel caso di accesso alle strutture sanitarie entrambi i genitori hanno diritto paritario di interloquire con i medici ed il personale. c) Durante le Vacanze Natalizie,i figli minori staranno con i rispettivi genitori, in due periodi alternati negli anni: dalle ore 18.00 del 23 dicembre, alle ore
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18.00 del 30 dicembre e dal 30 dicembre, ore 18.00, con accompagnamento dei bambini poi a scuola il 7 gennaio. d) Durante le Vacanze Pasquali, in alternanza tra Pasqua e
Pasquetta, da Venerdì Santo alle 10.30 fino a domenica di Pasqua alle 20.00, mentre l'altro genitore tiene i figli nelle giornate di Giovedì Santo, Pasquetta e martedì con accompagnamento a scuola dei bambini il mercoledì. E' facoltà dei genitori accordarsi entro il 30 maggio di ogni anno, per permettere, eventualmente, all'altro genitore di usufruire dell'intero periodo pasquale, in modo alternato, da trascorrere in altre regioni italiane o all'estero con rilascio reciproco delle autorizzazioni all'espatrio. e) Durante le
Ferie estive, per tre settimane (due anche consecutive),con scelta dei periodi tra i genitori, entro il 30 maggio di ogni anno. f) I ponti e le festività infrasettimanali non interrompono la cadenza regolare delle frequentazioni dei bambini con il padre e la madre. Le feste di compleanno saranno festeggiate da entrambi i genitori, nelle settimane di pertinenza, con ampia possibilità di comunicazione da parte dell'altro genitore. g) L'uso del telefono per e ) sarà mantenuto con acquisto di Per_1 Per_2 uno smartphone, a spese paritarie di entrambi i genitori, dotato di filtri di parental control, e con possibilità di chiamate regolari(a due vie) di genitori e bambini, ogni due giorni alle ore 19.00.Le telefonate dei bambini saranno riservate, non a viva voce, e senza la presenza di terzi.
h) Tenendo presente la suddetta cornice di affidamento, i due genitori, in regime di affidamento condiviso, potranno apportare allo schema base le variazioni che riterranno più opportune a seconda delle esigenze loro e dei figli minori, salvo riprendere lo schema rigidamente alternato qualora riemergessero dissidi, contrasti o divergenze.” (cfr pagg.
3-4 dell'integrazione all'elaborato peritale)
Orbene, deve evidenziarsi che il Tribunale, pur essendo consapevole della diversa opinione espressa sul punto da parte del minore , il quale in Per_2
sede di ascolto ha dichiarato di prediligere l'attuale assetto di visite padre-figli, ritiene che, all'esito delle risultanze della Ctu e della documentazione in atti, il collocamento paritetico e alternato sia idoneo a garantire il benessere dei minori e la loro stabilità.
Detto ciò, considerata la necessità di individuare la residenza anagrafica dei minori, indipendentemente dal collocamento paritario tra i genitori, si statuisce che e stabiliranno la loro residenza anagrafica dal padre, Per_1 Per_2
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atteso che dagli atti di causa emerge che si sia attualmente AR
trasferita dalla madre a Bagnaria Arsa, mentre risiede a E_
Cervignano Del Friuli, comune in cui i minori risiedevano sino al trasferimento dalla nonna.
Deve in ogni caso evidenziarsi che il predetto trasferimento di parte ricorrente non incide sull'attuazione del collocamento paritario considerata la distanza tra
Bagnaria Arsa e Cervignano del Friuli.
Infine, si ritiene opportuno, altresì, confermare il mandato già conferito in corso di causa ai Servizi Sociali territorialmente competenti con facoltà di coordinamento con i Servizi Specialistici ritenuti necessari a sostegno del nucleo familiare, per la durata di anni due.
Sul mantenimento dei figli minorenni e sul dovere di contribuzione alle spese straordinarie.
Va, senz'altro, riconosciuto l'obbligo di entrambi i genitori di provvedere al mantenimento dei figli.
Ebbene, è noto, per giurisprudenza consolidata che la previsione di tempi paritetici di e presso ciascun genitore non implica alcun Per_2 Per_1 automatismo nella previsione del mantenimento diretto da parte dei genitori dovendosi valutare, a tal fine, la concreta situazione reddituale delle parti.
In particolare, dalle dichiarazioni dei redditi dimesse in atti da
[...] risulta che nell'anno 2023 ha percepito circa euro 9.573,00 lordi (cfr AR
730 dell'anno 2024) e nel 2022 circa euro 14.010,00 lordi (cfr 730 dell'anno 2023)
(cfr documentazione di parte ricorrente).
Diversamente ha percepito nell'anno 2023 circa euro 28.139,00 E_
lordi (cfr 730 dell'anno 2024), nel 2022 circa euro 27.196,00 lordi (cfr 730 dell'anno 2023). Inoltre, dalla documentazione depositata dal resistente emerge che lo stesso è onerato del pagamento del mutuo dell'immobile acquistato a
Cervignano del Friuli per la somma di euro 424,46, e di ulteriori debiti contratti per la predetta abitazioe, per una somma di circa euro 500,00.
Alla luce di quanto esposto, non può revocarsi in dubbio la disparità reddituale tra le parti, sussistendo, pertanto, la necessità di prevedere un assegno di
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mantenimento in favore dei minori e a carico del Per_2 Per_1 CP_1
dovendosi, tuttavia, considerare anche l'esposizione debitoria di quest'ultimo.
Pertanto, alla luce di tali elementi, ritiene il Tribunale che risulti congruo fissare in € 240,00 mensili (120,00 in ragione di ciascun figlio) il contributo di mantenimento da porre a carico del resistente nell'interesse dei minori e Tale assegno sarà rivalutato annualmente come per legge Per_2 Per_1
in base agli indici ISTAT. Tale somma andrà versata alla madre dei minori entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese.
Va, altresì, posto a carico del resistente l'obbligo di contribuire alle spese straordinarie, nella misura del 60%, in applicazione del protocollo in uso al
Tribunale di Gorizia.
Sulla regolamentazione delle spese di giudizio e di Ctu
In ordine al governo delle spese di lite, l'esito del giudizio e la reciproca soccombenza delle parti rappresentano giustificate ragioni per la loro integrale compensazione.
Le spese di Ctu vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando in via definitiva nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) dichiara inammissibile la domanda di mantenimento avanzata da AR
[...]
2) dispone l'affidamento condiviso di e ad entrambi i Per_1 Per_2
genitori;
3) dispone il collocamento dei minori in forma paritaria e alternata da attuarsi, salvo migliore accordo, nelle modalità indicate in parte motiva, con residenza anagrafica presso il padre;
4) dispone la prosecuzione dell'incarico ai Servizi Sociali territorialmente competenti per territorio nell'attività di supporto e monitoraggio del nucleo familiare con facoltà di coordinamento con i Servizi Specialistici per il periodo di anni due;
5) dispone che versi mensilmente a entro e E_ AR
non oltre il giorno cinque di ogni mese, un assegno di euro 240,00 (euro 120,00
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in ragione di ciascun figlio) a titolo di contributo al mantenimento dei figli minorenni e , somma rivalutabile automaticamente ed Per_1 Per_2
annualmente in base agli indici ISTAT Foi;
6) dispone che contribuisca al pagamento delle spese AR
straordinarie nella misura del 40% e contribuisca nella misura E_
del 60%, in applicazione del Protocollo in uso al Tribunale di Gorizia;
7) dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti;
8) dispone che le spese di CTU, ferma restando la solidarietà passiva di tutte le parti nei confronti del consulente in base al decreto di liquidazione emesso in data odierna, si pongono nei rapporti interni tra le parti in causa a carico di entrambe le parti per la misura del 50% per ciascuno, con il conseguente diritto di ciascuna parte di ripetere dall'altra le somme eventualmente versate o che saranno versate al CTU in forza del predetto decreto, in misura superiore alla quota indicata.
Manda alla cancelleria per la comunicazione ai Servizi Sociali territorialmente competenti.
Gorizia, 18.09.2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Francesca Di Donato
Il Presidente
Dott. Riccardo Merluzzi
15
R.G. 904/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Gorizia – Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Riccardo Merluzzi - Presidente-
Dott.ssa Laura Di Lauro - Giudice-
Dott.ssa Francesca Di Donato - Giudice rel./est. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 904 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto: separazione personale vertente
TRA
c.f. rappresentata e difesa AR C.F._1
dall'avv. ORLANDI NINO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Udine, alla via Poscolle n. 2, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
c.f. , rappresentato e difeso E_ C.F._2
dall'avv. MONTEFIORI FRANCESCA ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in San Giorgio di Nogaro alla Piazza M. D'Agostini n. 7, giusta procura in atti
RESISTENTE
E
L'AVV. quale curatrice speciale dei minori e CP_2 Per_1
Persona_2
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia.
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INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: “IN VIA PRINCIPALE 1-Confermarsi l'affidamento condiviso dei figli minori e , i quali verranno collocati prevalentemente presso la Per_1 Per_2 madre, con cui abiteranno nella nuova abitazione in Bagnaria Arsa, via Tre Ponti n. 20.
2-Il padre potrà vederli e sentirli quando vorrà, previa comunicazione telefonica da effettuarsi almeno il giorno prima della visita, nonché di tenerli con sé a fine settimana alternati, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici dei figli, dal venerdì dall'uscita della scuola a lunedì mattina con riaccompagnamento a scuola da parte del padre, nonché il pomeriggio ed il pernotto del mercoledì di ogni settimana, metà delle vacanze natalizie, alternando annualmente con la madre il giorno di Natale ed il giorno di Capodanno, metà delle vacanze pasquali e due periodi di 10 giorni nelle vacanze estive, oltre ad altre festività che i genitori concorderanno.
2-Porre a carico del
Sig. il versamento, a titolo di contributo al mantenimento dei figli E_
e , minorenni e ancora studenti, dell'assegno mensile totale di € Per_1 Per_2
500,00 (€ 250,00 per ogni figlio), nonché un assegno mensile di € 100,00 a favore della moglie, quale contributo per il suo mantenimento, stante il divario dei redditi: il tutto da rivalutarsi annualmente ex indici ISTAT e da corrispondersi alla IG AR in via anticipata entro il 15 di ogni mese.
3- Porre a carico del sig. la E_ contribuzione nel limite del 70% delle spese straordinarie scolastiche, mediche e ludiche, che la madre dovrà sostenere per i figli, facendo, riferimento per l'individuazione di tali spese straordinarie, per il loro eventuale accordo e per le modalità di rimborso ai criteri suggeriti dall'Associazione dell'Osservatorio Nazionale Sezione territoriale di Gorizia sul diritto di famiglia. 4 – Confermare l'attribuzione della totalità dell'assegno unico per i figli minori e alla IG , sempre alla luce del Per_1 Per_2 AR divario dei redditi. 5 –Dichiarare inammissibili ed in ogni caso respingere le domande del resistente, in quanto infondate.
7- Spese rifuse, gravate di IVA, CNA e spese generali.
IN VIA SUBORDINATA:
1- Disporre l'affidamento condiviso dei figli minori Per_1
e , che continueranno ad avere residenza presso la madre in Bagnaria Arsa, via Per_2
Tre Ponti n. 20. 2- Disporre che i figli siano affidati in modo paritario e settimanalmente alternato, con gestione completa da parte di ciascun genitore nella
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settimana di competenza. Il passaggio da una casa all'altra avverrà il lunedì di ogni settimana al termine delle lezioni scolastiche, mentre durante il periodo estivo avverrà il lunedì alle 14.00. Il genitore della settimana di competenza andrà a prenderli a scuola il lunedì al termine delle lezioni e li gestirà, inclusi l'esecuzione dei compiti scolastici e la frequentazione delle attività sportive o pomeridiane, fino al lunedì mattina della settimana successiva quando li riporterà a scuola. Le vacanze di Natale saranno alternate annualmente tra i genitori: dal 23 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio, come accadrà anche a quelle di Pasqua: dall'inizio delle vacanze pasquali sino al giorno di Pasqua e dal lunedì dell'Angelo fino alla fine delle vacanze scolastiche.
Durante le vacanze estive i figli trascorreranno un periodo di tre settimane, di cui due consecutive con ciascun genitore, con periodi da concordare entro il 30 maggio di ogni anno;
I ponti e le festività non interromperanno il regolare calendario di suddivisione settimanale. I compleanni dei bambini saranno festeggiati con il genitore di competenza con facoltà per l'altro genitore di partecipare e/o di organizzare i festeggiamenti nella settimana successiva di competenza. Il genitore potrà telefonare ai figli nella settimana di competenza dell'altro genitore quando vorrà ma compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastiche dei figli.
3- Porre a carico del Sig. il versamento, a titolo di contributo al E_ mantenimento dei figli e , minorenni studenti, dell'assegno mensile Per_1 Per_2 totale di € 400,00 (€ 200,00 per ogni figlio) nonché un assegno mensile di € 100,00 a favore della moglie, quale contributo per il suo mantenimento, stante il divario dei redditi: il tutto da rivalutarsi annualmente ex indici ISTAT e da corrispondersi alla IG in via anticipata entro il 15 di ogni mese.
4- Porre a carico del sig. AR la contribuzione nel limite del 70% delle spese straordinarie E_ scolastiche, mediche e ludiche, che la madre dovrà sostenere per i figli, facendo riferimento per l'individuazione di tali spese straordinarie, per il loro eventuale accordo e per le modalità di rimborso ai criteri suggeriti dall'Associazione dell'Osservatorio
Nazionale Sezione territoriale di Gorizia sul diritto di famiglia.
5- Confermare
l'attribuzione della totalità dell'assegno unico per i figli minori e alla Per_1 Per_2 IG , sempre alla luce del divario dei redditi. AR
6- Dichiarare inammissibili ed in ogni caso respingere le domande del resistente, in quanto infondate 7- Spese integralmente, o parzialmente rifuse, gravate di IVA, CNA e spese generali.
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IN OGNI CASO: Darsi atto della pronuncia della sentenza di separazione parziale n.
138/2022 pubblicata il 12.5.22 tra i coniugi e ”; AR E_
Per parte resistente: “ IN VIA PRINCIPALE: tenuto conto dei fatti occorsi dall'inizio dell'anno e di cui si è in parte dato atto nell'istanza deposita in data 24.03.25 che qui si richiama con particolare riferimento alla denuncia querela sporta dal sig. in CP_1 data 13.03.25 per i fatti di cui al 09.03.25 nei confronti della sig.ra letta AR attentamente la relazione dei Servizi Sociali, atteso altresì il comportamento della ricorrente, che, non solo ha spostato nuovamente la residenza dei minori da Cervignano
a Bagnaria Arsa, senza avvisare il padre e senza tenere minimamente in considerazione che quest'ultimo ha acquistato un immobile a Cervignano, comune di precedente residenza dei figli, nell'ottica di addivenire al collocamente alternato degli stessi, ma ha addirittura intrapreso una nuova convivenza con il sig. frequentato Controparte_3 da poco prima di Natale, anch'egli separato, padre di un bambino di 10 anni, ritenuto figura non idonea a stare accanto ai minori da parte del sig. (come dallo stesso CP_1 riferito nella relazione dei Servizi Sociali del 26.03.25 a cui si rimanda), disporre l'affidamento condiviso dei figli minori e con collocamento prevalente Per_1 Per_2
a tutela degli stessi presso la residenza del padre e facoltà per la madre di tenerli quando vorrà in base agli impegni di studio e riposo dei minori e in ogni caso a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita da scuola al lunedì con riaccompagnamento a scuola, nonché ogni mercoledì dalla fine della scuola compreso il pernotto, metà delle vacanze natalizie, alternando annualmente con il padre il giorno di Natale ed il giorno di
Capodanno, metà delle vacanze pasquali e due periodi di 10 giorni nelle vacanze estive;
disporre un contributo al mantenimento dei figli a carico della madre nella misura di
€400,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie relative ai figli, individuate e preventivamente concordate secondo il Protocollo sulle spese straordinarie in uso presso il Tribunale di Gorizia, con percezione dell'assegno unico per i figli nella misura del 50% ciascuno come già in uso.
IN VIA SUBORDINATA: in ossequio a quanto stabilito dalla Ctu e dalla successiva nota integrativa dd. 30.09.24 disporre l'affido condiviso dei figli e in Per_1 Per_2 modo paritario e alternato nella settimana, con uguale incombenza materiale, economica e gestionale da parte di ciascun genitore, con obbligo agli stessi a riferirsi in modo unitario alla Scuola ed alle Istituzioni sanitarie ed educative, stabilendo che i genitori si attengano ai principi indicati dal Ctu: a) ogni lunedì, di ogni settimana, al termine delle
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lezioni scolastiche (e nel periodo non scolastico dalle ore 14.00, pranzo assolto) avverrà il cambio di domiciliazione di entrambi i figli minori, accompagnati in modo alternato dai genitori o da persone autorizzate dagli stessi e dotati di tutto l'occorrente, libri e vestiti per una corretta gestione delle incombenze quotidiane. b) Nella settimana di competenza genitoriale, entrambi i genitori cureranno l'esecuzione dei compiti e l'accompagnamento a Scuola ed alle attività sportive ed integrative pomeridiane dei figli. I genitori, nei tempi loro assegnati cureranno altresì, il diritto degli ascendenti a mantenere un ruolo e coltivare un rapporto affettivo con i propri nipoti. Nel caso di accesso alle strutture sanitarie entrambi i genitori hanno diritto paritario di interloquire con i medici ed il personale. c) Durante le Vacanze Natalizie, i figli minori staranno con i rispettivi genitori, in due periodi alternati negli anni: dalle ore 18.00 del 23 dicembre, alle ore 18.00 del 30 dicembre e dal 30 dicembre, ore 18.00, con accompagnamento dei bambini poi a scuola il 7 gennaio. d) Durante le Vacanze Pasquali, in alternanza tra
Pasqua e Pasquetta, da Venerdì Santo alle 10.30 fino a domenica di Pasqua alle 20.00, mentre l'altro genitore tiene i figli nelle giornate di Giovedì Santo, Pasquetta e martedì con accompagnamento a scuola dei bambini il mercoledì. I genitori si impegnano ad accordarsi entro il 30 maggio di ogni anno, per permettere, eventualmente, all'altro genitore di usufruire dell'intero periodo pasquale, in modo alternato, da trascorrere in altre regioni italiane o all'estero con rilascio reciproco delle autorizzazioni all'espatrio.
e) Durante le Ferie estive, per tre settimane (due anche consecutive),con scelta dei periodi tra i genitori, entro il 30 maggio di ogni anno. f) I ponti e le festività infrasettimanali non interrompono la cadenza regolare delle frequentazioni dei bambini con il padre e la madre. Le feste di compleanno saranno festeggiate da entrambi i genitori, nelle settimane di pertinenza, con ampia possibilità di comunicazione da parte dell'altro genitore. g) L'uso del telefono per (e ) sarà mantenuto con Per_1 Per_2 acquisto di uno smartphone, a spese paritarie di entrambi i genitori, dotato di filtri di parental control, e con possibilità di chiamate regolari (a due vie) di genitori e bambini, ogni due giorni alle ore 19.00. Le telefonate dei bambini saranno riservate, non a viva voce, e senza la presenza di terzi. - Stabilire che i minori vengano anagraficamente iscritti presso la residenza del padre essendo la casa di proprietà ed avendo pertanto questo collocamento carattere di maggiore stabilità -Stabilire che nulla è dovuto dal padre a titolo di contributo al mantenimento stante l'affido condiviso paritario alternato con uguale incombenza economica, materiale e gestionale e considerato il fatto che
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entrambi i genitori lavorano (il sig. a tempo pieno e la sig.ra part CP_1 AR time con possibilità di incrementare il proprio reddito passando a un tempo pieno), sono economicamente indipendenti e, viste le entrate e le spese mensili di ognuno, non sussiste un rilevante divario economico e patrimoniale fra gli stessi. -Disporre che le spese straordinarie relative ai figli, individuate e preventivamente concordate secondo il
Protocollo sulle spese straordinarie in uso presso il Tribunale di Gorizia siano suddivise fra i genitori nella misura del 50%, così come le detrazioni. A tal fine le fatture intestate ai minori dovranno essere consegnate all'altro genitore senza ritardo.
-Disporre che l'assegno unico per i figli minori e venga percepito Per_1 Per_2 nella misura del 50% ciascuno dai genitori. IN OGNI CASO:
-nell'interesse e a tutela dei minori, stante ad oggi la situazione di forte conflittualità fra i genitori, disporre il coordinamento genitoriale. -darsi atto che i coniugi si rilasciano reciprocamente l'assenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto o di ogni altro documento equipollente valido ai fini dell'espatrio, sia per sé che per i figli.
-Respingere le domande di parte ricorrente in quanto nuove e infondate e condannare la stessa alla refusione delle spese legali e di Ctu.”
Per la curatrice speciale: “disporre l'affidamento condiviso di e Per_1 Per_2
a entrambi i genitori, con collocamento paritario dei figli presso ciascun
[...] genitore in modo alternato di settimana in settimana;
stabilire che i tempi dei figli con ciascun genitore sia organizzato con il passaggio da una casa all'altra nella giornata del lunedì dopo la conclusione delle lezioni, ovvero sempre nel lunedì mattina durante i periodi nei quali non c'è scuola, pertanto e Per_1
staranno con ciascun genitore dal lunedì dopo scuola sino al lunedì mattina Per_2 successivo allorquando verranno accompagnati a scuola dal medesimo genitore e ripresi a conclusione delle lezioni dall'altro genitore, che così inizierà la settimana di sua spettanza, ferma la possibilità di regolari video-chiamate in via riservata non viva voce con il genitore non presente;
stabilire che ciascun genitore contribuisca direttamente al mantenimento dei figli nel tempo di propria spettanza, con naturale suddivisione al 50% delle spese straordinarie per i figli secondo il Protocollo in uso presso l'intestato Tribunale e con suddivisione dell'assegno unico a metà tra i genitori;
stabilire che durante il periodo estivo e trascorrano un periodo di Per_1 Per_2 tre settimane, di cui due consecutive, con ciascun genitore, con periodi da concordare
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entro il 30 maggio di ogni anno;
stabilire che durante il periodo delle vacanze natalizie e trascorrano pari tempo con ciascun genitore, con l'alternanza dei Per_1 Per_2 periodi di spettanza reciproca, ovvero un anno la settimana del Natale con un genitore e quella del capodanno con l'altro e l'anno successivo in modo inverso (solitamente dal 22 dopo scuola al 30 dicembre mattina con un genitore – 8 pernottamenti - e dal 30 dicembre a pranzo al 7 gennaio con accompagnamento a scuola con l'altro genitore – 8 pernottamenti -); durante le vacanze pasquali, in alternanza tra Pasqua e Lunedì dell'Angelo, e staranno, ad anni alterni, con un genitore da Venerdì Per_1 Per_2
Santo a domenica di Pasqua alle ore 20.00, mentre con l'altro genitore il Giovedì Santo con pernotto fino al Venerdì Santo mattina e poi dalla sera di Pasqua alle ore 20.00, il
Lunedì dell'Angelo, il martedì, con accompagnamento a scuola il mercoledì successivo;
i ponti e le festività non interrompono il regolare calendario di suddivisione settimanale;
i compleanni dei bambini saranno festeggiati con il genitore con il quale si trovano, con facoltà per l'altro genitore di partecipare e/o libertà di organizzare i festeggiamenti nella successiva settimana di sua spettanza;
confermare l'incarico al Servizio Sociale e a tutti i servizi specialistici (SerD,
Consultorio Familiare, Neuropsichiatria Infantile, servizio educativo e via dicendo) già formulato dall'intestato Tribunale per un periodo di monitoraggio di un anno dall'emissione del provvedimento, affinché svolgano gli interventi che saranno ritenuti necessari nel superiore interesse di e a sostegno del nucleo, Per_1 Controparte_4 dei genitori e dei figli minorenni, con incarico di relazionare al Tribunale ogni trimestre gli interventi svolti, le criticità riscontrate, gli obiettivi raggiunti;
inviare i genitori ad un percorso di coordinazione genitoriale che li accompagni nell'adempimento e rispetto dell'emanando provvedimento, conferendo espressi poteri al professionista individuato di intervenire laddove necessario per il corretto svolgimento del ruolo genitoriale, con possibilità per il coordinatore genitoriale di relazionare al Tribunale con cadenza bimestrale per la durata di un anno dall'inizio dell'incarico.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il giorno 14.9.2021, , per le ragioni AR
indicate in atto introduttivo, chiedeva la pronuncia della separazione personale da a seguito del matrimonio contratto in data 22.7.2018, oltre E_ che l'adozione di ulteriori provvedimenti accessori tra i quali: disporre
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l'affidamento condiviso dei figli minori della coppia nato il [...] a [...]
Palmanova, e , nato l'[...] a [...], con prevalente Per_2
collocazione abitativa presso la madre e articolazione delle visite padre - figli come indicate in ricorso, previsione di un contributo al mantenimento di euro
600,00, in ragione di euro 300,00 a figlio, a carico del padre in favore dei figli minori, oltre al contributo del 50% delle spese straordinarie.
Il resistente si costituiva in giudizio in data 12.11.2021 e si associava alla richiesta di pronuncia della separazione personale, chiedendo, altresì,
l'adozione di ulteriori provvedimenti accessori, quali: disporre l'affido condiviso dei minori, il collocamento paritetico e alternato di quest'ultimi nei termini indicati in atto, con previsione del mantenimento diretto di ciascun genitore nei periodi di competenza, oltre alla contribuzione nella misura del
50% delle spese straordinarie.
All'udienza presidenziale del 17.11.2021 il Presidente f.f. disponeva l'affido condiviso dei minori ai genitori e collocamento prevalente presso la madre, che il padre potesse tener con sé i figli dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina a week-end alternati e ogni mercoledì pomeriggio con pernottamento, previsione di un assegno di mantenimento di euro 200,00 per ciascun figlio minore, oltre il pagamento del 70% delle spese straordinarie.
Quindi il giudizio era rinviato davanti al giudice istruttore per l'udienza del
17.3.2022.
Tanto premesso, stante la richiesta avanzata dalle parti in sede di prima udienza, la causa era rimessa al Collegio per l'adozione della sentenza parziale sullo status, adottata in data 24.3.2022, disponendo con separata ordinanza la rimessione della causa sul ruolo del giudice istruttore al fine di valutare l'esito della partecipazione del percorso di mediazione richiesto congiuntamente dalle parti.
A seguito di un rinvio concesso su richiesta delle parti, per consentire la continuazione del percorso di mediazione intrapreso, perveniva una segnalazione da parte del Consultorio familiare con la quale si voleva sottoporre all'attenzione del Tribunale la conflittualità esistente tra Pt_1
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e e i riflessi della stessa sui minori, affermando la AR E_
non utilità, al momento, del percorso, stante l'incomunicabilità delle parti.
Ciò detto, a seguito della predetta segnalazione si procedeva all'espletamento di una consulenza tecnica a firma del dott. , alla nomina Persona_3
della curatrice speciale dei minori, l'avv. e l'attivazione dei Servizi CP_2
Sociali territorialmente competenti.
La causa, dopo una serie di integrazioni documentali, anche per aggiornamenti reddituali, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, trattenuta in decisione e poi rimessa sul ruolo per questioni processuali.
Successivamente, in data 23.5.2025, interveniva una segnalazione da parte della
Curatrice speciale e poi dei Servizi Sociali di Cervignano con cui si dava atto di recenti accadimenti espressione della conflittualità tra le parti. Veniva in particolare narrato di un episodio di marzo 2025, di cui peraltro le parti davano un'opposta versione, con conseguente coinvolgimento della pubblica autorità e reciproche denunce. A seguito delle predette segnalazioni era disposta l'audizione dei minori e . Per_1 Per_2
Dunque, la causa, ritenuta matura per la decisione era rinviata per la precisazione delle conclusioni e rimessa al Collegio per la decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. (20+20).
Instaurato il contraddittorio con l'Ufficio del Pubblico Ministero, quest'ultimo ha apposto il suo visto.
Tanto premesso giova rammentare, in via preliminare, che essendo già stato pronunciato lo status tra le parti residua la pronuncia in ordine all'affidamento, collocamento, regolamentazione delle visite minori - genitore non collocatario e mantenimento ordinario e straordinario.
Va, sempre in via preliminare, dichiarata inammissibile, in quanto tardiva, la domanda di mantenimento proposta da in sede di AR
precisazione delle conclusioni, non potendosi più introdurre domande nuove.
Affidamento dei figli minorenni e sul diritto di visita del genitore non collocatario.
9 10
È noto che ad oggi è pacifica la preferenza accordata dal legislatore per l'affidamento condiviso, regime dal quale il giudice potrà discostarsi soltanto qualora ritenga che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore.
Ne discende che al giudice è imposto di valutare, a contrario, sulla premessa della preferenza accordata dal legislatore all'affidamento condiviso, se nel caso oggetto del suo esame sussistano circostanze tali da far ritenere contrario all'interesse del minore il regime di affidamento condiviso.
Nel caso di specie, ritiene il Tribunale che il regime dell'affidamento condiviso non sia contrario all'interesse dei minori. Va pertanto confermato il regime di affidamento condiviso ad entrambi i genitori in quanto, la forte conflittualità caratterizzante i rapporti tra le parti non è ostativa alla previsione di un affido condiviso atteso quanto emerso in sede di Ctu, dalle conclusioni della Curatrice speciale e dal tenore delle dichiarazioni rese dai minori in sede di ascolto.
Dall'elaborato peritale si evince in particolare che: “Ciascun genitore svolge in modo adeguato la funzione genitoriale, di accudimento materiale, alimentazione, ritmi di vita, frequentazioni scolastiche e gestione delle attività sportive. Dove i due genitori, di contro, manifestano fragilità educative, in particolare la madre, è la capacità di distinguere conflitto e rivendicazioni coniugali, e funzione protettiva e promotiva della bigenitorialità, coinvolgendo apertamente i figli a schierarsi dall'una e dell'altra parte.
Vedi, ad esempio le opposte posizioni dei genitori sulle iscrizioni scolastiche. Non vi è modo di ridurre la esacerbata conflittualità dei genitori se non si introduce nel quotidiano il principio di equità nella responsabilità genitoriale, sia nei tempi di frequentazione, sia nelle incombenze economiche sia nei rapporti con le Scuole e le
Istituzioni. In questa logica, tutte le scelte che coinvolgono i minori, concernenti la salute, la Scuola, le attività integrative pomeridiane, il tempo libero e la Religione devono essere prese di comune accordo tra i due genitori. Un affido condiviso, paritario e alternato nella settimana, appare a codesto CTU la soluzione più logica e praticabile, subordinata alla vigile presenza della Curatrice speciale dei minori, che ha rappresentato per i due bambini e per entrambi i genitori, un valido e sicuro punto di riferimento e di coordinamento genitoriale. Al termine della funzione di facilitazione della Curatrice speciale spetterà alla stessa verificare se i due genitori hanno effettivamente operato nella direzione di una bigenitorialità piena e condivisa, riferendo un tanto al Giudice,
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oppure se gli stessi, necessitano ancora di supporto e coordinamento. In questo caso il
Giudice potrà prescrivere ai due genitori di rivolgersi al Consultorio pubblico o ad un privato professionista, scelto di comune accordo da entrambi i genitori, per svolgere una specifica funzione di coordinamento genitoriale.
Dal momento che codesto CTU suggerisce al Giudice un affido condiviso, paritario alternato nella settimana, anche il principio della collocazione prevalente dovrebbe venire a cadere. Se però, dovesse permanere, per i fini burocratici ed istituzionali, la necessità di definire una collocazione anagrafica di riferimento spetta al Giudice sceglierne il luogo.”
Ciò detto, in punto di collocamento dei minori, il Tribunale ritiene, in considerazione degli esiti della Ctu espletata, alle cui conclusioni aderisce risultando immune da vizi o incongruità, che l'interesse degli stessi si individui nella previsione di un collocamento paritario e alternato tra i genitori. Pertanto, in merito, deve recepirsi il calendario riportato dal consulente stante l'assenza di elementi ostativi alla sua attuazione, il quale così prevede: “l'affidamento condiviso è praticabile in modo paritario e alternato nella settimana, con uguale incombenza materiale, economica e gestionale da parte di ciascun genitore, con obbligo agli stessi a riferirsi in modo unitario alla Scuola ed alle Istituzioni sanitarie ed educative. In questo contesto appare ragionevole iscrivere entrambi i bambini nelle sedi scolastiche del Comune di residenza di entrambi i genitori (Cervignano del Friuli) a partire dall'anno scolastico 2025-26. L'affido paritario alternato nella settimana, sarà regolamentato dai seguenti principi. I figli staranno con i rispettivi genitori: a) Ogni lunedì, di ogni settimana, al termine delle lezioni scolastiche avverrà il cambio di domiciliazione di entrambi i figli minori, accompagnati in modo alternato dai genitori o da persone autorizzate dagli stessi e dotati di tutto l'occorrente, libri e vestiti per una corretta gestione delle incombenze quotidiane. b) Nella settimana di competenza genitoriale, entrambi i genitori cureranno l'esecuzione dei compiti e l'accompagnamento a Scuola ed alle attività sportive ed integrative pomeridiane dei figli. I genitori, nei tempi loro assegnati cureranno altresì, Il diritto degli ascendenti a mantenere un ruolo e coltivare un rapporto affettivo con i propri nipoti. Nel caso di accesso alle strutture sanitarie entrambi i genitori hanno diritto paritario di interloquire con i medici ed il personale. c) Durante le Vacanze Natalizie,i figli minori staranno con i rispettivi genitori, in due periodi alternati negli anni: dalle ore 18.00 del 23 dicembre, alle ore
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18.00 del 30 dicembre e dal 30 dicembre, ore 18.00, con accompagnamento dei bambini poi a scuola il 7 gennaio. d) Durante le Vacanze Pasquali, in alternanza tra Pasqua e
Pasquetta, da Venerdì Santo alle 10.30 fino a domenica di Pasqua alle 20.00, mentre l'altro genitore tiene i figli nelle giornate di Giovedì Santo, Pasquetta e martedì con accompagnamento a scuola dei bambini il mercoledì. E' facoltà dei genitori accordarsi entro il 30 maggio di ogni anno, per permettere, eventualmente, all'altro genitore di usufruire dell'intero periodo pasquale, in modo alternato, da trascorrere in altre regioni italiane o all'estero con rilascio reciproco delle autorizzazioni all'espatrio. e) Durante le
Ferie estive, per tre settimane (due anche consecutive),con scelta dei periodi tra i genitori, entro il 30 maggio di ogni anno. f) I ponti e le festività infrasettimanali non interrompono la cadenza regolare delle frequentazioni dei bambini con il padre e la madre. Le feste di compleanno saranno festeggiate da entrambi i genitori, nelle settimane di pertinenza, con ampia possibilità di comunicazione da parte dell'altro genitore. g) L'uso del telefono per e ) sarà mantenuto con acquisto di Per_1 Per_2 uno smartphone, a spese paritarie di entrambi i genitori, dotato di filtri di parental control, e con possibilità di chiamate regolari(a due vie) di genitori e bambini, ogni due giorni alle ore 19.00.Le telefonate dei bambini saranno riservate, non a viva voce, e senza la presenza di terzi.
h) Tenendo presente la suddetta cornice di affidamento, i due genitori, in regime di affidamento condiviso, potranno apportare allo schema base le variazioni che riterranno più opportune a seconda delle esigenze loro e dei figli minori, salvo riprendere lo schema rigidamente alternato qualora riemergessero dissidi, contrasti o divergenze.” (cfr pagg.
3-4 dell'integrazione all'elaborato peritale)
Orbene, deve evidenziarsi che il Tribunale, pur essendo consapevole della diversa opinione espressa sul punto da parte del minore , il quale in Per_2
sede di ascolto ha dichiarato di prediligere l'attuale assetto di visite padre-figli, ritiene che, all'esito delle risultanze della Ctu e della documentazione in atti, il collocamento paritetico e alternato sia idoneo a garantire il benessere dei minori e la loro stabilità.
Detto ciò, considerata la necessità di individuare la residenza anagrafica dei minori, indipendentemente dal collocamento paritario tra i genitori, si statuisce che e stabiliranno la loro residenza anagrafica dal padre, Per_1 Per_2
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atteso che dagli atti di causa emerge che si sia attualmente AR
trasferita dalla madre a Bagnaria Arsa, mentre risiede a E_
Cervignano Del Friuli, comune in cui i minori risiedevano sino al trasferimento dalla nonna.
Deve in ogni caso evidenziarsi che il predetto trasferimento di parte ricorrente non incide sull'attuazione del collocamento paritario considerata la distanza tra
Bagnaria Arsa e Cervignano del Friuli.
Infine, si ritiene opportuno, altresì, confermare il mandato già conferito in corso di causa ai Servizi Sociali territorialmente competenti con facoltà di coordinamento con i Servizi Specialistici ritenuti necessari a sostegno del nucleo familiare, per la durata di anni due.
Sul mantenimento dei figli minorenni e sul dovere di contribuzione alle spese straordinarie.
Va, senz'altro, riconosciuto l'obbligo di entrambi i genitori di provvedere al mantenimento dei figli.
Ebbene, è noto, per giurisprudenza consolidata che la previsione di tempi paritetici di e presso ciascun genitore non implica alcun Per_2 Per_1 automatismo nella previsione del mantenimento diretto da parte dei genitori dovendosi valutare, a tal fine, la concreta situazione reddituale delle parti.
In particolare, dalle dichiarazioni dei redditi dimesse in atti da
[...] risulta che nell'anno 2023 ha percepito circa euro 9.573,00 lordi (cfr AR
730 dell'anno 2024) e nel 2022 circa euro 14.010,00 lordi (cfr 730 dell'anno 2023)
(cfr documentazione di parte ricorrente).
Diversamente ha percepito nell'anno 2023 circa euro 28.139,00 E_
lordi (cfr 730 dell'anno 2024), nel 2022 circa euro 27.196,00 lordi (cfr 730 dell'anno 2023). Inoltre, dalla documentazione depositata dal resistente emerge che lo stesso è onerato del pagamento del mutuo dell'immobile acquistato a
Cervignano del Friuli per la somma di euro 424,46, e di ulteriori debiti contratti per la predetta abitazioe, per una somma di circa euro 500,00.
Alla luce di quanto esposto, non può revocarsi in dubbio la disparità reddituale tra le parti, sussistendo, pertanto, la necessità di prevedere un assegno di
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mantenimento in favore dei minori e a carico del Per_2 Per_1 CP_1
dovendosi, tuttavia, considerare anche l'esposizione debitoria di quest'ultimo.
Pertanto, alla luce di tali elementi, ritiene il Tribunale che risulti congruo fissare in € 240,00 mensili (120,00 in ragione di ciascun figlio) il contributo di mantenimento da porre a carico del resistente nell'interesse dei minori e Tale assegno sarà rivalutato annualmente come per legge Per_2 Per_1
in base agli indici ISTAT. Tale somma andrà versata alla madre dei minori entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese.
Va, altresì, posto a carico del resistente l'obbligo di contribuire alle spese straordinarie, nella misura del 60%, in applicazione del protocollo in uso al
Tribunale di Gorizia.
Sulla regolamentazione delle spese di giudizio e di Ctu
In ordine al governo delle spese di lite, l'esito del giudizio e la reciproca soccombenza delle parti rappresentano giustificate ragioni per la loro integrale compensazione.
Le spese di Ctu vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando in via definitiva nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) dichiara inammissibile la domanda di mantenimento avanzata da AR
[...]
2) dispone l'affidamento condiviso di e ad entrambi i Per_1 Per_2
genitori;
3) dispone il collocamento dei minori in forma paritaria e alternata da attuarsi, salvo migliore accordo, nelle modalità indicate in parte motiva, con residenza anagrafica presso il padre;
4) dispone la prosecuzione dell'incarico ai Servizi Sociali territorialmente competenti per territorio nell'attività di supporto e monitoraggio del nucleo familiare con facoltà di coordinamento con i Servizi Specialistici per il periodo di anni due;
5) dispone che versi mensilmente a entro e E_ AR
non oltre il giorno cinque di ogni mese, un assegno di euro 240,00 (euro 120,00
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in ragione di ciascun figlio) a titolo di contributo al mantenimento dei figli minorenni e , somma rivalutabile automaticamente ed Per_1 Per_2
annualmente in base agli indici ISTAT Foi;
6) dispone che contribuisca al pagamento delle spese AR
straordinarie nella misura del 40% e contribuisca nella misura E_
del 60%, in applicazione del Protocollo in uso al Tribunale di Gorizia;
7) dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti;
8) dispone che le spese di CTU, ferma restando la solidarietà passiva di tutte le parti nei confronti del consulente in base al decreto di liquidazione emesso in data odierna, si pongono nei rapporti interni tra le parti in causa a carico di entrambe le parti per la misura del 50% per ciascuno, con il conseguente diritto di ciascuna parte di ripetere dall'altra le somme eventualmente versate o che saranno versate al CTU in forza del predetto decreto, in misura superiore alla quota indicata.
Manda alla cancelleria per la comunicazione ai Servizi Sociali territorialmente competenti.
Gorizia, 18.09.2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Francesca Di Donato
Il Presidente
Dott. Riccardo Merluzzi
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