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Sentenza 31 gennaio 2024
Sentenza 31 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 31/01/2024, n. 123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 123 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2024 |
Testo completo
N. 546/2022 R.C.F.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, Prima Sezione Civile, composto dai IGnori Magistrati:
dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente
dott.ssa Marta Diamante - Giudice est.
dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 546/22 R.C.F., promossa con ricorso depositato in data 18.2.2022
D A
, con il proc. e dom. avv. M. Masala, Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, con il proc. dom. avv. S. Cudicio CP_1
-resistente -
E CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Udine,
- intervenuto -
OGGETTO: divorzio contenzioso
C O N C L U S I O N I
Per il ricorrente
Nel merito
1) Darsi atto della volontà della figlia maggiorenne, ma non Persona_1 autosufficiente, portatrice di handicap, di vivere con il padre e conseguentemente confermarsi la sua collocazione prevalente presso questo genitore.
2) Confermarsi la revoca dell'assegnazione della residenza di famiglia alla IG.ra
, nonché confermarsi l'assegnazione di detto immobile sito in Cividale del CP_1
1 Friuli in Via Mattioni, n. 10, già residenza di famiglia, al IG. , Parte_1 genitore con il quale la figlia maggiorenne, sta vivendo stabilmente. PE
3) Disporsi a carico della SI.ra il contributo al mantenimento della CP_1 figlia in € 300,00 mensili da versarsi al IG. entro il giorno 5 di ogni PE Pt_1 mese e da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat.
4) Ordinarsi alla IG.ra di rimborsare al IG. il 50% delle spese CP_1 Pt_1 mediche sostenute per la figlia dietro esibizione di idonea documentazione. PE
5) Revocarsi l'assegno divorzile disposto dal Presidente a favore della IG.ra e darsi atto che il IG. nulla deve a titolo di contributo al CP_1 Pt_1 mantenimento della IG.ra , poichè la stessa è autosufficiente. CP_1
6) Respingersi tutte le domande così come formulate dalla resistente in via principale ed in via subordinata.
Spese rifuse
Per la resistente:
“come da comparsa dd. 13.5.2022 anche in via istruttoria e, quindi, nel merito “Nel merito in via principale Disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione,
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, per i motivi tutti esposti:
- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i coniugi e;
CP_1 Parte_1
- rigettare la domanda avversaria di collocamento della figlia presso il padre e PE prevedere il collocamento della figlia presso la madre o, in via subordinata, prevedersi un collocamento paritetico tra i due genitori;
- revocando e modificando l'ordinanza presidenziale del 05.04.2022, rigettare la domanda avversaria di assegnazione della casa familiare al SI. e disporre Pt_1
l'assegnazione della casa familiare alla SI.ra ; CP_1
- rigettare la domanda avversaria volta ad ottenere un assegno di mantenimento della figlia a carico della SI.ra e porre a carico del SI. un PE CP_1 Pt_1 assegno mensile a titolo di concorso nel mantenimento ordinario della figlia dell'importo di euro 300,00, oltre rivalutazione ISTAT, da versarsi sul conto corrente intestato alla SI.ra ; CP_1
2 - disporre che i genitori concorreranno nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie della figlia con applicazione del Protocollo di intesa tra PE
Magistrati e Avvocati di Udine del 28.08.2015;
- porre a carico del SI. un assegno divorzile dell'importo mensile di euro Pt_1
300,00, oltre rivalutazione ISTAT, da versarsi sul conto corrente intestato alla SI.ra
; CP_1
- spese e competenze di lite rifuse.
Nel merito in via subordinata
- rigettare la domanda avversaria di collocamento della figlia presso il padre e PE prevedere il collocamento paritetico della figlia tra i due genitori;
- revocando e modificando l'ordinanza presidenziale del 05.04.2022, rigettare la domanda avversaria di assegnazione della casa familiare al SI. e disporre Pt_1
l'assegnazione della casa familiare alla SI.ra ; CP_1
- rigettare la domanda avversaria volta ad ottenere un assegno di mantenimento della figlia a carico della SI.ra e disporre che i genitori provvedano al PE CP_1 mantenimento diretto della figlia PE
- disporre che i genitori concorreranno nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie della figlia con applicazione del Protocollo di intesa tra PE
Magistrati e Avvocati di Udine del 28.08.2015;
- porre a carico del SI. un assegno divorzile dell'importo mensile di euro Pt_1
300,00, oltre rivalutazione ISTAT, da versarsi sul conto corrente intestato alla SI.ra
; CP_1
- spese e competenze di lite rifuse.
Nel merito in via ulteriormente subordinata
Nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale adito ritenga di disporre il collocamento di presso il padre: PE
- prevedere che la casa familiare venga comunque assegnata alla SI.ra per i CP_1 motivi già ampiamente esposti;
- rigettare la domanda avversaria volta ad ottenere un assegno di mantenimento della figlia a carico della SI.ra ; PE CP_1
3 - porre a carico del SI. un assegno divorzile dell'importo mensile di euro Pt_1
300,00, oltre rivalutazione , da versarsi sul conto corrente intestato alla SI.ra Org_1
; CP_1
- spese e competenze di lite rifuse.
Nel merito in via ulteriormente subordinata ed alternativa
Nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale adito ritenga di disporre il collocamento della figlia presso il padre e di assegnare la casa familiare al SI. PE
Pt_1
- rigettare la domanda avversaria volta ad ottenere un assegno di mantenimento della figlia a carico della SI.ra ; PE CP_1
- porre a carico del SI. un assegno divorzile dell'importo mensile di euro Pt_1
600,00, oltre rivalutazione ISTAT, da versarsi sul conto corrente intestato alla SI.ra
; CP_1
- disporre la proroga dei termini per il rilascio dell'abitazione familiare, prevedendo che la SI.ra debba rilasciare la casa familiare entro il 31.10.2022; CP_1
- spese e competenze di lite quantomeno compensate.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
e contraevano matrimonio in Cividale del Friuli il CP_1 Parte_1
06.01.69.
Dal matrimonio sono nati i figli e entrambi maggiorenni, ma solo PE Per_2 economicamente autosufficiente. Per_2
infatti, sin dal 2003 risulta affetta da psicosi schizofrenica. PE
Con sentenza parziale n. 817/2020 il Tribunale di Udine aveva pronunciato la separazione personale dei coniugi.
Il giudizio di separazione era ancora pendente. In quel contesto, già in fase presidenziale veniva disposta una c.t.u.. All'esito, veniva collocata presso la PE madre nella residenza familiare. In ottemperanza ai provvedimenti presidenziali il marito aveva conseguentemente lasciato la casa familiare e si era trasferito in altro piccolo immobile di proprietà.
4 Nelle more del procedimento di separazione la figlia aveva, però, lasciato la PE casa familiare trasferendosi dal padre. A fronte di tale fatto sopravvenuto, il g.i. aveva, quindi, revocato l'obbligo per il padre di versare alla madre un contributo nel mantenimento di PE
Con il ricorso di cui in epigrafe il marito chiedeva che fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, che venisse ordinato alla moglie il rilascio della casa familiare e che la resistente venisse onerata del pagamento, a titolo di contributo al mantenimento di della somma mensile di euro 300,00, oltre al PE
50% delle spese straordinarie. Nulla proponeva a titolo di assegno divorzile per la moglie.
Si costituiva la moglie per aderire alla domanda di divorzio ma contestando tutto quanto ex adverso allegato e richiesto. A sua volta, infatti, domandava l'assegnazione della casa coniugale a se stessa e la fissazione di un assegno mensile da porre a carico del marito a titolo di concorso nel mantenimento di Per sé PE chiedeva un assegno divorzile di euro 300,00.
Venivano dettati i provvedimenti provvisori con i quali il Presidente revocava l'assegnazione della casa coniugale alla moglie e onerava il marito del versamento di un assegno divorzile di euro 300,00 mensili.
Le parti erano rimesse davanti al giudice istruttore, che le invitava a concludere sullo status.
Pronunciata sentenza non definitiva n. 682/2022, le parti venivano nuovamente rimesse avanti al giudice istruttore.
All'udienza del 13.9.2022 le parti chiedevano la concessione dei termini ex art. 183
c. 6 c.p.c. ma il giudice istruttore riteneva preliminarmente necessario acquisire dal c.s.m. che aveva in cura una motivata relazione di aggiornamento e convocare PE
l'a.d.s. della predetta al fine avere contezza circa le dinamiche relazionali di PE con i genitori.
All'esito, venivano disposti alcuni differimenti d'udienza finalizzati, ancorché invano, ad un componimento bonario.
All'udienza del 5.9.2023 le parti precisavano le conclusioni di cui in epigrafe e il
5 giudice istruttore concedeva i termini previsti dall'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Scaduti tali termini ed esaminati gli scritti difensivi conclusivi, la causa è ora matura per la decisione.
***
1- Sul collocamento e sul mantenimento di Persona_1
Va premesso che , di anni 53, è affetta da una polarizzazione somatica Persona_1 del pensiero con apatia e mancanza di iniziativa. Per tali problematiche, è da PE tempo riconosciuta portatrice di handicap. Inoltre, con decreto dd. 6.12.2021, il giudice tutelare presso il Tribunale di Udine ha disposto l'apertura del procedimento di per la donna, nominando l'avv. Mara Tarnold sua CP_2 amministratrice di sostegno.
L'art. 337 septies c.c. stabilisce, al comma 2, che “ai figli maggiorenni portatori di handicap grave si applicano integralmente le disposizioni previste in favore dei figli minori”.
Secondo la giurisprudenza, la suddetta equiparazione tra figli disabili e figli minori deve ritenersi circoscritta ai soli aspetti patrimoniali del rapporto genitoriale, cioè quelli relativi al mantenimento dei figli e all'assegnazione della casa coniugale.
Al contrario, la disciplina dell'affidamento non è estensibile ai figli maggiorenni, in quanto essi, pur se affetti da grave disabilità, si presumono per legge capaci di intendere e di volere e, quindi, di decidere in maniera autonoma delle proprie questioni personali.
La giurisprudenza di legittimità ha osservato che, se le norme sull'affidamento fossero considerate applicabili nelle suddette ipotesi, «si dovrebbe concludere che il figlio portatore di handicap, ancorché maggiorenne, sia da considerarsi automaticamente privo della capacità di agire, mentre ciò potrà essere accertato eventualmente, in via parziale o totale, nei giudizi specifici di interdizione, inabilitazione od amministrazione di sostegno» (Cass., sez. I, 24 luglio 2012, n.
12977).
Un'interpretazione che estendesse l'applicabilità dell'affidamento ai figli
6 maggiorenni, seppur disabili, comporterebbe delle inaccettabili limitazioni alla libertà di determinazione del soggetto disabile maggiorenne, che si intende tutelare
(Trib. Torino, sez. VII, sentenza del 28 aprile 2014).
L'ordinamento predispone degli istituiti specifici, finalizzati alla tutela dei soggetti maggiorenni con limitata capacità di agire: si tratta dell'amministrazione di sostegno, dell'inabilitazione e dell'interdizione, misure di tutela che, sole, risultano idonee ad accertare la capacità di intendere e di volere e la capacità di agire del soggetto, in modo da tutelare in modo adeguato la sua libertà di autodeterminazione.
In giurisprudenza è stato ritenuto che sia possibile, per il giudice ordinario, disciplinare il regime delle visite, da parte del genitore non convivente, al figlio maggiorenne disabile (Cass. 24 luglio 2012, n. 12977).
Altro orientamento, al contrario, reputa che la regolamentazione del regime delle visite al figlio maggiorenne disabile costituirebbe anch'essa, come l'estensione dell'affidamento, una limitazione inconciliabile con la raggiunta maggiore età del soggetto che si intende tutelare (Trib. Torino, sez. VII, sentenza del 28 aprile 2014).
Ad avviso di questo Collegio, appare maggiormente condivisibile l'orientamento che esclude la possibilità per il giudice adito in sede di giudizio di separazione o divorzio di disciplinare il diritto di visita del genitore al figlio maggiorenne disabile.
Ciò in quanto il diritto di visita costituisce un corollario all'interno dell'istituto dell'affidamento (più precisamente, viene disciplinato dal giudice nell'ipotesi in cui disponga la collocazione prevalente del minore presso uno dei genitori), istituto che, per le ragioni sopra esposte, è applicabile soltanto ai figli minori.
Come anticipato in premessa, nel corso del giudizio di separazione ha scelto PE in autonomia di vivere stabilmente con il padre;
tale convivenza sta perdurando con il genitore oramai da più di due anni e non consta che abbia creato alla figlia della coppia alcun pregiudizio psicologico.
Un tanto è stato confermato all'udienza dell'8.11.2022 dall'avv. Tarnold, amministratore di sostegno di dal mese di dicembre 2021: “… afferma PE PE
– e l'a.d.s. ha verificato un tanto – che la stessa sta bene dove sta e che non intende
7 tornare dalla madre con la quale litiga in continuazione. Precisa che ultimamente non sta frequentando la madre perché quest'ultima vive da un'amica (che non PE si sa chi è e dove vive). Prima che la madre si trasferisse, vedeva la madre PE quando si recava a Cividale. In ogni caso andava sempre a finire che litigassero. Il padre all'a.d.s. è parso una persona tranquilla e sempre pronta a sostenere PE
Analogamente a dirsi per il fratello di …”. Per quanto riguarda la salute PE dell'amministrata, l'avv. Tarnold ha riferito che era compensata e continuava PE
a recarsi con regolarità al CSM per ritirare i medicinali. Per_ Le relazioni scritte depositate dalla dr.ssa del C.S.M. che ha in cura sono PE in linea con le dichiarazioni rilasciate dall'avv. Tarnold.
Pertanto, stante anche l'assenza di pregiudizio e la serenità di il Collegio non PE può che prendere atto della relativa scelta.
Logico corollario della decisione di di vivere con il padre, è costituito PE dall'assegnazione della casa familiare, peraltro di proprietà esclusiva del , Pt_1 allo stesso.
È evidente, invece, che le frequentazioni materne dovranno avvenire secondo i desideri di PE
Venendo alle questioni economiche, va osservato che percepisce una PE pensione di invalidità pari ad euro 250,00 mensili. La stessa non risulta lavorativamente occupata. Come previsto dal giudice tutelare, l'a.d.s. di versa PE mensilmente a quest'ultima una somma di euro 40,00.
Ciò evidenziato, deve, anzitutto, escludersi una autosufficienza economica di PE idonea ad escludere l'obbligo per i genitori di contribuire al mantenimento ordinario e straordinario della figlia.
L'art. 337 ter comma 4 c.c. prevede che «Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali eSIenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3)
8 i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore».
Inoltre, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, “Nella quantificazione dell'ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio minore va osservato il principio di proporzionalità, che, a sua volta, postula una effettiva valutazione comparata dei redditi di entrambi
i genitori, oltre alla considerazione delle eSIenze attuali del figlio, del tenore di vita da lui goduto in costanza di matrimonio dei genitori e dei tempi di permanenza presso ciascuno di essi (cioè del mantenimento diretto)” (Cassazione civile, sez. I, ordinanza 5 giugno 2023 n. 15693).
Al proposito, non può non tenersi conto della pressoché totale permanenza di PE presso il padre, onde è evidente che del mantenimento ordinario della figlia si cura in via pressoché esclusiva l'anziano genitore.
Conseguentemente, deve essere posto a carico della madre l'obbligo di concorrere nel mantenimento ordinario della figlia con versamento di un assegno mensile al padre entro il giorno 5 di ogni mese.
Per la relativa quantificazione deve valorizzarsi anche la condizione reddituale dei due genitori.
Nello specifico, la gode di una propria pensione che ammonta ad euro CP_1
23.623,00 lordi annui (v. 730/2022 riferito all'annualità 2021); detratta l'imposta netta di euro 808,00 e suddiviso il risultato per 12 mensilità, la può contare CP_1 su una disponibilità netta mensile di euro 1.900,00.
La stessa non ha proprietà immobiliari. Stante l'assegnazione della casa coniugale al marito disposta in sede presidenziale, la ha dovuto reperire un alloggio CP_1 che conduce in locazione versando mensilmente un canone di euro 450,00.
, invece, può contare su una pensione imponibile complessiva di euro Pt_1
21.179,00 (v. 730/2022) che, detratta l'imposta netta di euro 2.343,00 e suddiviso il risultato per 12 mensilità, corrisponde ad una disponibilità netta mensile di euro
1.570,00. Il predetto è titolare di una rendita di euro 3.343,00 (euro 278,60 Org_2
9 mensili). Egli, differentemente dalla moglie, non deve sostenere costi fissi mensili per l'abitazione, essendo proprietario della casa coniugale (oltre che di un altro piccolo immobile e di alcuni terreni).
Ciò premesso e valutato, tenuto conto della permanenza di presso il padre ma PE anche degli esborsi che la madre deve sostenere mensilmente, il Collegio ritiene equo porre a carico della resistente, a titolo di concorso nel mantenimento di PE un assegno di euro 100,00 annualmente rivalutabile ex indici . Org_1
Tale assegno avrà decorrenza dal mese successivo alla pubblicazione del presente provvedimento, atteso che la relativa determinazione è stata effettuata all'esito dell'istruttoria.
Le spese straordinarie che si rendessero necessarie per possono essere poste a PE carico dei genitori per il 50% ciascuno.
Per l'identificazione di quelle che sono le spese straordinarie e per le quali ci sia necessità di un preventivo consenso si richiama quanto stabilito dall'osservatorio nazionale sul diritto di famiglia della sezione di Udine (protocollato presso la segreteria della presidenza del Tribunale di Udine).
2- sull'assegno divorzile.
Resta da esaminare la questione controversa relativa al riconoscimento di un assegno divorzile in favore della moglie, rivendicato dalla predetta e negato dal marito.
Giova ricordare, preliminarmente, quali sono i criteri interpretativi che devono guidare la decisione in punto di assegno divorzile: “Il riconoscimento dell' assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della l.
n. 898 del 1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell' assegno…La funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è
10 finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi.… Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto” (Cass. Sez. Unite n. 18287/2018).
Pertanto, è devoluta al giudice di merito una complessa valutazione che dovrà conto di plurimi fattori:
- anzitutto, dovrà essere accertata la sussistenza di uno squilibrio economico tra i coniugi;
- in secondo luogo, dovranno essere indagate le cause di tale squilibrio economico, per comprendere se la situazione di debolezza reddituale di un coniuge rispetto all'altro debba imputarsi al menage familiare concordemente pattuito (anche tacitamente e fattualmente) tra i coniugi durante il matrimonio;
- andranno, altresì, considerati eventuali sacrifici delle rispettive potenzialità professionali e, quindi, economiche;
- ancora, si dovrà tenere in considerazione la durata del matrimonio e la sua complessiva evoluzione.
Ebbene, nel caso di specie, senz'altro non ricorrono i presupposti per il riconoscimento, in favore della moglie, di un assegno divorzile.
Le parti in causa hanno contratto matrimonio nel 1969 e hanno radicato il giudizio di separazione dopo 50 anni di matrimonio, quando entrambi erano già pensionati da tempo.
La , come visto, gode di un reddito pensionistico superiore a quello del CP_1 marito, pari a circa 1.900,00 euro.
Anche a voler tenere in considerazione l'esborso fisso mensile sostenuto per l'alloggio, la stessa pare evidentemente autosufficiente dal punto di vista
11 economico, con la conseguenza che non risulta predicabile, nella fattispecie, alcuna funzione assistenziale dell'assegno divorzile.
A ben vedere, peraltro, tra i coniugi neppure sussiste un apprezzabile divario reddituale. Invero, il marito gode di un rateo pensionistico inferiore a quello percepito dalla moglie, pari a circa 1.570,00 euro mensili. La rendita Org_2 percepita dal marito non può essere apprezzata a fini divorzili, stante l'indubbia finalità assistenziale sottesa alla relativa erogazione.
Egli, diversamente dalla , è proprietario della casa coniugale, di un altro CP_1 piccolo immobile e di alcuni terreni;
tali cespiti patrimoniali non sono, tuttavia, indici di un apprezzabile squilibrio patrimoniale esistente tra i coniugi. Soprattutto, però, tali cespiti non possono essere valorizzati, di per sé soli considerati, sotto il profilo perequativo-compensativo, stante anche la radicale assenza di specifiche allegazioni con riferimento a ipotetiche scelte di vita caratterizzanti la gestione del c.d. menage familiare con pregiudizio per la moglie.
Con riferimento a quest'ultimo profilo, va ribadito che la moglie, sulla quale incombeva il relativo onere, non ha allegato alcun elemento di valutazione SInificativo;
in particolare la resistente non ha riferito circa l'adozione da parte dei coniugi di specifiche scelte di vita che avrebbero inciso negativamente sulla propria carriera lavorativa e/o sulla propria capacità reddituale (capacità reddituale, al contrario, indiscussa stante il tenore delle dichiarazioni dei redditi versate in atti): di qui la superfluità dei termini ex art. 183 c. 6 c.p.c. condivisibilmente non concessi dal giudice istruttore.
3- Sulle spese di lite.
Stante la reciproca parziale soccombenza, le spese del presente giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando tra le parti, ferma la sentenza n.
682/2022 sullo status,
1- Prende atto del collocamento prevalente di presso il padre;
PE
2- Assegna al padre la casa familiare;
Parte_1
12 3- pone a carico della madre l'obbligo di concorrere nel mantenimento ordinario di versando al padre, entro il giorno 5 di ogni mese, un PE assegno mensile di euro 100,00, rivalutabile annualmente ex indici ISTAT,
con decorrenza dal mese successivo alla pubblicazione del presente provvedimento;
4- dispone che le spese straordinarie vengano sostenute dai genitori per il 50% ciascuno. Per l'identificazione di quelle che sono le spese straordinarie e per le quali ci sia necessità di un preventivo consenso si richiama quanto stabilito dall'osservatorio nazionale sul diritto di famiglia della sezione di
Udine (protocollato presso la segreteria della presidenza del Tribunale di
Udine);
5- nulla a titolo di assegno divorzile per la moglie;
6- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Udine, nella Camera di ConSIlio del 22.1.2024.
Il Giudice Est. Il Presidente
Dr.ssa Marta Diamante Dr.ssa Annamaria Antonini
13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, Prima Sezione Civile, composto dai IGnori Magistrati:
dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente
dott.ssa Marta Diamante - Giudice est.
dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 546/22 R.C.F., promossa con ricorso depositato in data 18.2.2022
D A
, con il proc. e dom. avv. M. Masala, Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, con il proc. dom. avv. S. Cudicio CP_1
-resistente -
E CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Udine,
- intervenuto -
OGGETTO: divorzio contenzioso
C O N C L U S I O N I
Per il ricorrente
Nel merito
1) Darsi atto della volontà della figlia maggiorenne, ma non Persona_1 autosufficiente, portatrice di handicap, di vivere con il padre e conseguentemente confermarsi la sua collocazione prevalente presso questo genitore.
2) Confermarsi la revoca dell'assegnazione della residenza di famiglia alla IG.ra
, nonché confermarsi l'assegnazione di detto immobile sito in Cividale del CP_1
1 Friuli in Via Mattioni, n. 10, già residenza di famiglia, al IG. , Parte_1 genitore con il quale la figlia maggiorenne, sta vivendo stabilmente. PE
3) Disporsi a carico della SI.ra il contributo al mantenimento della CP_1 figlia in € 300,00 mensili da versarsi al IG. entro il giorno 5 di ogni PE Pt_1 mese e da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat.
4) Ordinarsi alla IG.ra di rimborsare al IG. il 50% delle spese CP_1 Pt_1 mediche sostenute per la figlia dietro esibizione di idonea documentazione. PE
5) Revocarsi l'assegno divorzile disposto dal Presidente a favore della IG.ra e darsi atto che il IG. nulla deve a titolo di contributo al CP_1 Pt_1 mantenimento della IG.ra , poichè la stessa è autosufficiente. CP_1
6) Respingersi tutte le domande così come formulate dalla resistente in via principale ed in via subordinata.
Spese rifuse
Per la resistente:
“come da comparsa dd. 13.5.2022 anche in via istruttoria e, quindi, nel merito “Nel merito in via principale Disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione,
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, per i motivi tutti esposti:
- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i coniugi e;
CP_1 Parte_1
- rigettare la domanda avversaria di collocamento della figlia presso il padre e PE prevedere il collocamento della figlia presso la madre o, in via subordinata, prevedersi un collocamento paritetico tra i due genitori;
- revocando e modificando l'ordinanza presidenziale del 05.04.2022, rigettare la domanda avversaria di assegnazione della casa familiare al SI. e disporre Pt_1
l'assegnazione della casa familiare alla SI.ra ; CP_1
- rigettare la domanda avversaria volta ad ottenere un assegno di mantenimento della figlia a carico della SI.ra e porre a carico del SI. un PE CP_1 Pt_1 assegno mensile a titolo di concorso nel mantenimento ordinario della figlia dell'importo di euro 300,00, oltre rivalutazione ISTAT, da versarsi sul conto corrente intestato alla SI.ra ; CP_1
2 - disporre che i genitori concorreranno nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie della figlia con applicazione del Protocollo di intesa tra PE
Magistrati e Avvocati di Udine del 28.08.2015;
- porre a carico del SI. un assegno divorzile dell'importo mensile di euro Pt_1
300,00, oltre rivalutazione ISTAT, da versarsi sul conto corrente intestato alla SI.ra
; CP_1
- spese e competenze di lite rifuse.
Nel merito in via subordinata
- rigettare la domanda avversaria di collocamento della figlia presso il padre e PE prevedere il collocamento paritetico della figlia tra i due genitori;
- revocando e modificando l'ordinanza presidenziale del 05.04.2022, rigettare la domanda avversaria di assegnazione della casa familiare al SI. e disporre Pt_1
l'assegnazione della casa familiare alla SI.ra ; CP_1
- rigettare la domanda avversaria volta ad ottenere un assegno di mantenimento della figlia a carico della SI.ra e disporre che i genitori provvedano al PE CP_1 mantenimento diretto della figlia PE
- disporre che i genitori concorreranno nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie della figlia con applicazione del Protocollo di intesa tra PE
Magistrati e Avvocati di Udine del 28.08.2015;
- porre a carico del SI. un assegno divorzile dell'importo mensile di euro Pt_1
300,00, oltre rivalutazione ISTAT, da versarsi sul conto corrente intestato alla SI.ra
; CP_1
- spese e competenze di lite rifuse.
Nel merito in via ulteriormente subordinata
Nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale adito ritenga di disporre il collocamento di presso il padre: PE
- prevedere che la casa familiare venga comunque assegnata alla SI.ra per i CP_1 motivi già ampiamente esposti;
- rigettare la domanda avversaria volta ad ottenere un assegno di mantenimento della figlia a carico della SI.ra ; PE CP_1
3 - porre a carico del SI. un assegno divorzile dell'importo mensile di euro Pt_1
300,00, oltre rivalutazione , da versarsi sul conto corrente intestato alla SI.ra Org_1
; CP_1
- spese e competenze di lite rifuse.
Nel merito in via ulteriormente subordinata ed alternativa
Nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale adito ritenga di disporre il collocamento della figlia presso il padre e di assegnare la casa familiare al SI. PE
Pt_1
- rigettare la domanda avversaria volta ad ottenere un assegno di mantenimento della figlia a carico della SI.ra ; PE CP_1
- porre a carico del SI. un assegno divorzile dell'importo mensile di euro Pt_1
600,00, oltre rivalutazione ISTAT, da versarsi sul conto corrente intestato alla SI.ra
; CP_1
- disporre la proroga dei termini per il rilascio dell'abitazione familiare, prevedendo che la SI.ra debba rilasciare la casa familiare entro il 31.10.2022; CP_1
- spese e competenze di lite quantomeno compensate.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
e contraevano matrimonio in Cividale del Friuli il CP_1 Parte_1
06.01.69.
Dal matrimonio sono nati i figli e entrambi maggiorenni, ma solo PE Per_2 economicamente autosufficiente. Per_2
infatti, sin dal 2003 risulta affetta da psicosi schizofrenica. PE
Con sentenza parziale n. 817/2020 il Tribunale di Udine aveva pronunciato la separazione personale dei coniugi.
Il giudizio di separazione era ancora pendente. In quel contesto, già in fase presidenziale veniva disposta una c.t.u.. All'esito, veniva collocata presso la PE madre nella residenza familiare. In ottemperanza ai provvedimenti presidenziali il marito aveva conseguentemente lasciato la casa familiare e si era trasferito in altro piccolo immobile di proprietà.
4 Nelle more del procedimento di separazione la figlia aveva, però, lasciato la PE casa familiare trasferendosi dal padre. A fronte di tale fatto sopravvenuto, il g.i. aveva, quindi, revocato l'obbligo per il padre di versare alla madre un contributo nel mantenimento di PE
Con il ricorso di cui in epigrafe il marito chiedeva che fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, che venisse ordinato alla moglie il rilascio della casa familiare e che la resistente venisse onerata del pagamento, a titolo di contributo al mantenimento di della somma mensile di euro 300,00, oltre al PE
50% delle spese straordinarie. Nulla proponeva a titolo di assegno divorzile per la moglie.
Si costituiva la moglie per aderire alla domanda di divorzio ma contestando tutto quanto ex adverso allegato e richiesto. A sua volta, infatti, domandava l'assegnazione della casa coniugale a se stessa e la fissazione di un assegno mensile da porre a carico del marito a titolo di concorso nel mantenimento di Per sé PE chiedeva un assegno divorzile di euro 300,00.
Venivano dettati i provvedimenti provvisori con i quali il Presidente revocava l'assegnazione della casa coniugale alla moglie e onerava il marito del versamento di un assegno divorzile di euro 300,00 mensili.
Le parti erano rimesse davanti al giudice istruttore, che le invitava a concludere sullo status.
Pronunciata sentenza non definitiva n. 682/2022, le parti venivano nuovamente rimesse avanti al giudice istruttore.
All'udienza del 13.9.2022 le parti chiedevano la concessione dei termini ex art. 183
c. 6 c.p.c. ma il giudice istruttore riteneva preliminarmente necessario acquisire dal c.s.m. che aveva in cura una motivata relazione di aggiornamento e convocare PE
l'a.d.s. della predetta al fine avere contezza circa le dinamiche relazionali di PE con i genitori.
All'esito, venivano disposti alcuni differimenti d'udienza finalizzati, ancorché invano, ad un componimento bonario.
All'udienza del 5.9.2023 le parti precisavano le conclusioni di cui in epigrafe e il
5 giudice istruttore concedeva i termini previsti dall'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Scaduti tali termini ed esaminati gli scritti difensivi conclusivi, la causa è ora matura per la decisione.
***
1- Sul collocamento e sul mantenimento di Persona_1
Va premesso che , di anni 53, è affetta da una polarizzazione somatica Persona_1 del pensiero con apatia e mancanza di iniziativa. Per tali problematiche, è da PE tempo riconosciuta portatrice di handicap. Inoltre, con decreto dd. 6.12.2021, il giudice tutelare presso il Tribunale di Udine ha disposto l'apertura del procedimento di per la donna, nominando l'avv. Mara Tarnold sua CP_2 amministratrice di sostegno.
L'art. 337 septies c.c. stabilisce, al comma 2, che “ai figli maggiorenni portatori di handicap grave si applicano integralmente le disposizioni previste in favore dei figli minori”.
Secondo la giurisprudenza, la suddetta equiparazione tra figli disabili e figli minori deve ritenersi circoscritta ai soli aspetti patrimoniali del rapporto genitoriale, cioè quelli relativi al mantenimento dei figli e all'assegnazione della casa coniugale.
Al contrario, la disciplina dell'affidamento non è estensibile ai figli maggiorenni, in quanto essi, pur se affetti da grave disabilità, si presumono per legge capaci di intendere e di volere e, quindi, di decidere in maniera autonoma delle proprie questioni personali.
La giurisprudenza di legittimità ha osservato che, se le norme sull'affidamento fossero considerate applicabili nelle suddette ipotesi, «si dovrebbe concludere che il figlio portatore di handicap, ancorché maggiorenne, sia da considerarsi automaticamente privo della capacità di agire, mentre ciò potrà essere accertato eventualmente, in via parziale o totale, nei giudizi specifici di interdizione, inabilitazione od amministrazione di sostegno» (Cass., sez. I, 24 luglio 2012, n.
12977).
Un'interpretazione che estendesse l'applicabilità dell'affidamento ai figli
6 maggiorenni, seppur disabili, comporterebbe delle inaccettabili limitazioni alla libertà di determinazione del soggetto disabile maggiorenne, che si intende tutelare
(Trib. Torino, sez. VII, sentenza del 28 aprile 2014).
L'ordinamento predispone degli istituiti specifici, finalizzati alla tutela dei soggetti maggiorenni con limitata capacità di agire: si tratta dell'amministrazione di sostegno, dell'inabilitazione e dell'interdizione, misure di tutela che, sole, risultano idonee ad accertare la capacità di intendere e di volere e la capacità di agire del soggetto, in modo da tutelare in modo adeguato la sua libertà di autodeterminazione.
In giurisprudenza è stato ritenuto che sia possibile, per il giudice ordinario, disciplinare il regime delle visite, da parte del genitore non convivente, al figlio maggiorenne disabile (Cass. 24 luglio 2012, n. 12977).
Altro orientamento, al contrario, reputa che la regolamentazione del regime delle visite al figlio maggiorenne disabile costituirebbe anch'essa, come l'estensione dell'affidamento, una limitazione inconciliabile con la raggiunta maggiore età del soggetto che si intende tutelare (Trib. Torino, sez. VII, sentenza del 28 aprile 2014).
Ad avviso di questo Collegio, appare maggiormente condivisibile l'orientamento che esclude la possibilità per il giudice adito in sede di giudizio di separazione o divorzio di disciplinare il diritto di visita del genitore al figlio maggiorenne disabile.
Ciò in quanto il diritto di visita costituisce un corollario all'interno dell'istituto dell'affidamento (più precisamente, viene disciplinato dal giudice nell'ipotesi in cui disponga la collocazione prevalente del minore presso uno dei genitori), istituto che, per le ragioni sopra esposte, è applicabile soltanto ai figli minori.
Come anticipato in premessa, nel corso del giudizio di separazione ha scelto PE in autonomia di vivere stabilmente con il padre;
tale convivenza sta perdurando con il genitore oramai da più di due anni e non consta che abbia creato alla figlia della coppia alcun pregiudizio psicologico.
Un tanto è stato confermato all'udienza dell'8.11.2022 dall'avv. Tarnold, amministratore di sostegno di dal mese di dicembre 2021: “… afferma PE PE
– e l'a.d.s. ha verificato un tanto – che la stessa sta bene dove sta e che non intende
7 tornare dalla madre con la quale litiga in continuazione. Precisa che ultimamente non sta frequentando la madre perché quest'ultima vive da un'amica (che non PE si sa chi è e dove vive). Prima che la madre si trasferisse, vedeva la madre PE quando si recava a Cividale. In ogni caso andava sempre a finire che litigassero. Il padre all'a.d.s. è parso una persona tranquilla e sempre pronta a sostenere PE
Analogamente a dirsi per il fratello di …”. Per quanto riguarda la salute PE dell'amministrata, l'avv. Tarnold ha riferito che era compensata e continuava PE
a recarsi con regolarità al CSM per ritirare i medicinali. Per_ Le relazioni scritte depositate dalla dr.ssa del C.S.M. che ha in cura sono PE in linea con le dichiarazioni rilasciate dall'avv. Tarnold.
Pertanto, stante anche l'assenza di pregiudizio e la serenità di il Collegio non PE può che prendere atto della relativa scelta.
Logico corollario della decisione di di vivere con il padre, è costituito PE dall'assegnazione della casa familiare, peraltro di proprietà esclusiva del , Pt_1 allo stesso.
È evidente, invece, che le frequentazioni materne dovranno avvenire secondo i desideri di PE
Venendo alle questioni economiche, va osservato che percepisce una PE pensione di invalidità pari ad euro 250,00 mensili. La stessa non risulta lavorativamente occupata. Come previsto dal giudice tutelare, l'a.d.s. di versa PE mensilmente a quest'ultima una somma di euro 40,00.
Ciò evidenziato, deve, anzitutto, escludersi una autosufficienza economica di PE idonea ad escludere l'obbligo per i genitori di contribuire al mantenimento ordinario e straordinario della figlia.
L'art. 337 ter comma 4 c.c. prevede che «Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali eSIenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3)
8 i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore».
Inoltre, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, “Nella quantificazione dell'ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio minore va osservato il principio di proporzionalità, che, a sua volta, postula una effettiva valutazione comparata dei redditi di entrambi
i genitori, oltre alla considerazione delle eSIenze attuali del figlio, del tenore di vita da lui goduto in costanza di matrimonio dei genitori e dei tempi di permanenza presso ciascuno di essi (cioè del mantenimento diretto)” (Cassazione civile, sez. I, ordinanza 5 giugno 2023 n. 15693).
Al proposito, non può non tenersi conto della pressoché totale permanenza di PE presso il padre, onde è evidente che del mantenimento ordinario della figlia si cura in via pressoché esclusiva l'anziano genitore.
Conseguentemente, deve essere posto a carico della madre l'obbligo di concorrere nel mantenimento ordinario della figlia con versamento di un assegno mensile al padre entro il giorno 5 di ogni mese.
Per la relativa quantificazione deve valorizzarsi anche la condizione reddituale dei due genitori.
Nello specifico, la gode di una propria pensione che ammonta ad euro CP_1
23.623,00 lordi annui (v. 730/2022 riferito all'annualità 2021); detratta l'imposta netta di euro 808,00 e suddiviso il risultato per 12 mensilità, la può contare CP_1 su una disponibilità netta mensile di euro 1.900,00.
La stessa non ha proprietà immobiliari. Stante l'assegnazione della casa coniugale al marito disposta in sede presidenziale, la ha dovuto reperire un alloggio CP_1 che conduce in locazione versando mensilmente un canone di euro 450,00.
, invece, può contare su una pensione imponibile complessiva di euro Pt_1
21.179,00 (v. 730/2022) che, detratta l'imposta netta di euro 2.343,00 e suddiviso il risultato per 12 mensilità, corrisponde ad una disponibilità netta mensile di euro
1.570,00. Il predetto è titolare di una rendita di euro 3.343,00 (euro 278,60 Org_2
9 mensili). Egli, differentemente dalla moglie, non deve sostenere costi fissi mensili per l'abitazione, essendo proprietario della casa coniugale (oltre che di un altro piccolo immobile e di alcuni terreni).
Ciò premesso e valutato, tenuto conto della permanenza di presso il padre ma PE anche degli esborsi che la madre deve sostenere mensilmente, il Collegio ritiene equo porre a carico della resistente, a titolo di concorso nel mantenimento di PE un assegno di euro 100,00 annualmente rivalutabile ex indici . Org_1
Tale assegno avrà decorrenza dal mese successivo alla pubblicazione del presente provvedimento, atteso che la relativa determinazione è stata effettuata all'esito dell'istruttoria.
Le spese straordinarie che si rendessero necessarie per possono essere poste a PE carico dei genitori per il 50% ciascuno.
Per l'identificazione di quelle che sono le spese straordinarie e per le quali ci sia necessità di un preventivo consenso si richiama quanto stabilito dall'osservatorio nazionale sul diritto di famiglia della sezione di Udine (protocollato presso la segreteria della presidenza del Tribunale di Udine).
2- sull'assegno divorzile.
Resta da esaminare la questione controversa relativa al riconoscimento di un assegno divorzile in favore della moglie, rivendicato dalla predetta e negato dal marito.
Giova ricordare, preliminarmente, quali sono i criteri interpretativi che devono guidare la decisione in punto di assegno divorzile: “Il riconoscimento dell' assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della l.
n. 898 del 1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell' assegno…La funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è
10 finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi.… Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto” (Cass. Sez. Unite n. 18287/2018).
Pertanto, è devoluta al giudice di merito una complessa valutazione che dovrà conto di plurimi fattori:
- anzitutto, dovrà essere accertata la sussistenza di uno squilibrio economico tra i coniugi;
- in secondo luogo, dovranno essere indagate le cause di tale squilibrio economico, per comprendere se la situazione di debolezza reddituale di un coniuge rispetto all'altro debba imputarsi al menage familiare concordemente pattuito (anche tacitamente e fattualmente) tra i coniugi durante il matrimonio;
- andranno, altresì, considerati eventuali sacrifici delle rispettive potenzialità professionali e, quindi, economiche;
- ancora, si dovrà tenere in considerazione la durata del matrimonio e la sua complessiva evoluzione.
Ebbene, nel caso di specie, senz'altro non ricorrono i presupposti per il riconoscimento, in favore della moglie, di un assegno divorzile.
Le parti in causa hanno contratto matrimonio nel 1969 e hanno radicato il giudizio di separazione dopo 50 anni di matrimonio, quando entrambi erano già pensionati da tempo.
La , come visto, gode di un reddito pensionistico superiore a quello del CP_1 marito, pari a circa 1.900,00 euro.
Anche a voler tenere in considerazione l'esborso fisso mensile sostenuto per l'alloggio, la stessa pare evidentemente autosufficiente dal punto di vista
11 economico, con la conseguenza che non risulta predicabile, nella fattispecie, alcuna funzione assistenziale dell'assegno divorzile.
A ben vedere, peraltro, tra i coniugi neppure sussiste un apprezzabile divario reddituale. Invero, il marito gode di un rateo pensionistico inferiore a quello percepito dalla moglie, pari a circa 1.570,00 euro mensili. La rendita Org_2 percepita dal marito non può essere apprezzata a fini divorzili, stante l'indubbia finalità assistenziale sottesa alla relativa erogazione.
Egli, diversamente dalla , è proprietario della casa coniugale, di un altro CP_1 piccolo immobile e di alcuni terreni;
tali cespiti patrimoniali non sono, tuttavia, indici di un apprezzabile squilibrio patrimoniale esistente tra i coniugi. Soprattutto, però, tali cespiti non possono essere valorizzati, di per sé soli considerati, sotto il profilo perequativo-compensativo, stante anche la radicale assenza di specifiche allegazioni con riferimento a ipotetiche scelte di vita caratterizzanti la gestione del c.d. menage familiare con pregiudizio per la moglie.
Con riferimento a quest'ultimo profilo, va ribadito che la moglie, sulla quale incombeva il relativo onere, non ha allegato alcun elemento di valutazione SInificativo;
in particolare la resistente non ha riferito circa l'adozione da parte dei coniugi di specifiche scelte di vita che avrebbero inciso negativamente sulla propria carriera lavorativa e/o sulla propria capacità reddituale (capacità reddituale, al contrario, indiscussa stante il tenore delle dichiarazioni dei redditi versate in atti): di qui la superfluità dei termini ex art. 183 c. 6 c.p.c. condivisibilmente non concessi dal giudice istruttore.
3- Sulle spese di lite.
Stante la reciproca parziale soccombenza, le spese del presente giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando tra le parti, ferma la sentenza n.
682/2022 sullo status,
1- Prende atto del collocamento prevalente di presso il padre;
PE
2- Assegna al padre la casa familiare;
Parte_1
12 3- pone a carico della madre l'obbligo di concorrere nel mantenimento ordinario di versando al padre, entro il giorno 5 di ogni mese, un PE assegno mensile di euro 100,00, rivalutabile annualmente ex indici ISTAT,
con decorrenza dal mese successivo alla pubblicazione del presente provvedimento;
4- dispone che le spese straordinarie vengano sostenute dai genitori per il 50% ciascuno. Per l'identificazione di quelle che sono le spese straordinarie e per le quali ci sia necessità di un preventivo consenso si richiama quanto stabilito dall'osservatorio nazionale sul diritto di famiglia della sezione di
Udine (protocollato presso la segreteria della presidenza del Tribunale di
Udine);
5- nulla a titolo di assegno divorzile per la moglie;
6- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Udine, nella Camera di ConSIlio del 22.1.2024.
Il Giudice Est. Il Presidente
Dr.ssa Marta Diamante Dr.ssa Annamaria Antonini
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