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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 26/03/2025, n. 685 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 685 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana
Dibenedetto, ha pronunciato, a seguito di discussione ex artt. 127 ter, 429 e 442 c.p.c. disposta per l'udienza del 10/3/2025, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel registro generale sotto il numero d'ordine 1469 dell'anno 2023
TRA
, nato a [...] il [...], (avvocato) in proprio;
Parte_1
- Opponente –
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Mario De Bellis, giusta procura allegata in atti;
- Opposta –
La causa viene decisa mediante deposito telematico della sentenza, all'esito della trattazione scritta, disciplinata dall'art. 127 ter c.p.c., disposta per l'udienza del 10/3/2025.
Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza e che almeno una delle parti in causa ha depositato note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27/2/2023 (avvocato) proponeva opposizione Parte_1 avverso la cartella di pagamento n. 01420220034828701000, dell'importo di € 1.122,64, notificata dall' in data 19/1/2023 per presunti contributi dovuti alla CP_2 CP_3 Parte_2
per gli anni 2015-2016-2017-2018.
[...]
L'opponente eccepiva: l'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti azionati, peraltro in assenza di una contestazione di addebito precedente;
la nullità/inesistenza della notifica della cartella di pagamento, in quanto la stessa era stata notificata da un indirizzo pec dell'
[...]
non inserito in pubblici registri;
il difetto di competenza territoriale, in quanto Controparte_4
l'atto era stato notificato dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione di Bari, territorialmente
1
incompetente in relazione alle notifiche da effettuare nel Comune di Bisceglie;
l'omessa indicazione del responsabile del procedimento di notificazione.
Si costituiva in giudizio l' , la quale eccepiva la tardività dei motivi di Controparte_5
opposizione relativi alla regolarità formale della cartella di pagamento, da opporsi entro 20 giorni dalla notifica;
l'assenza di prescrizione, in quanto nel caso in esame deve trovare applicazione il termine di prescrizione decennale;
la non addebitabilità all' di eventuali Controparte_5 vizi attinenti alla sussistenza del credito azionato dall'Ente creditore.
*******
Le eccezioni preliminari sollevate dal ricorrente, relative al vizio di notifica della cartella di pagamento, all'incompetenza territoriale del soggetto notificatore ed all'assenza di indicazione del responsabile del procedimento di notificazione sono inammissibili in quanto tardive.
Tali eccezioni sono configurabili quali motivi di opposizione agli atti esecutivi, con la conseguenza che, ai sensi degli artt. 617, comma 1, potevano essere sollevati solo nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo, ovvero della cartella di pagamento.
Nel caso in esame, poiché la cartella di pagamento è stata notificata il 19/1/2023, il termine ultimo per proporre le suddette eccezioni coincideva con il ventesimo giorno successivo alla data della notifica, cioè l'8/2/2023.
Va detto peraltro, per quanto riguarda l'eccezione di nullità/inesistenza della notifica della cartella di pagamento avvenuta da un indirizzo pec dell' non inserito in Controparte_1 pubblici registri, che la Corte di Cassazione ha precisato che “In tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale, da parte dell'agente della riscossione, l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia "ex se" la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro” (cfr., in termini, Cass. n. 18684/2023).
Pertanto, poiché il ricorrente, pur lamentando il vizio di notifica, non ha subito alcun pregiudizio sostanziale al suo diritto di difesa, a nulla rileva l'indirizzo pec dell' Controparte_4
dal quale è partito l'atto notificato.
[...]
Ciò detto, è invece fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente.
Nel caso in esame, dalla cartella impugnata si evince che i crediti iscritti a ruolo risalgono agli anni
2015, 2016, 2017 e 2018; peraltro per gli anni 2017e 2018 il credito è costituito solo da sanzioni.
Ebbene, poiché non vi è alcuna prova che l'ente creditore ( Controparte_6
o l'agente della riscossione abbiano compiuto atti interruttivi della prescrizione, il credito
[...]
si è prescritto in relazione alle somme richieste per gli anni 2015-2016 e 2017.
2
Sull'applicazione del termine di prescrizione si richiama e si fa proprio l'orientamento delle SS.UU. della Corte di Cassazione, sentenza n. 23397 del 17.11.2016, che ha affermato il seguente principio: “La scadenza del termine – pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l'effetto della conversione del termine di prescrizione breve in quello ordinario, ai sensi dell'art. 2953 cod. civ.; tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo” (vd. più di recente nello stesso senso Cass. n. 12200 del 18.5.2018).
I Giudici di legittimità hanno evidenziato, ai fini del termine di prescrizione del credito previdenziale ed assistenziale, sia l'impossibilità di equiparare la pretesa non contestata nel termine previsto a pena di decadenza ad una pronuncia giudiziale (escludendo quindi l'applicabilità dell'art. 2953 c.c. che, in quanto norma eccezionale, è insuscettibile di interpretazione analogica) sia l'impossibilità di applicare la prescrizione decennale ordinaria ai sensi dell'art. 2946 c.c., in presenza dell'art. 3, comma 9, della L. n. 335/1995, che stabilisce specificatamente la prescrizione quinquennale per i crediti previdenziali ed assistenziali.
In definitiva le SS.UU. hanno ritenuto che anche quando il credito previdenziale/assistenziale sia divenuto irretrattabile per omessa impugnazione, esso si prescrive in cinque anni e non in dieci, non potendo applicarsi né il termine decennale previsto per le pronunce giudiziali né quello ordinario, in presenza di un'apposita disposizione.
Nel caso di specie - come innanzi detto – alcun atto interruttivo della prescrizione è stato compiuto
(o per lo meno non risulta che sia stato compiuto); peraltro, in verità, a fronte dell'eccepita nullità della notifica dell'atto presupposto, l'Agente della Riscossione non ha neppure provato che quei contributi siano stati mai ritualmente richiesti all'odierno opponente.
Ciò è significativo soprattutto in relazione all'anno 2018 (unica annualità non prescritta), ma riguarda anche gli anni precedenti, in quanto nella cartella di pagamento non è indicato con quale atto, prima dell'iscrizione a ruolo, le somme iscritte a ruolo siano state richieste.
Ne consegue che, mancando la prova che tali importi siano stati ritualmente richiesti all'opponente dalla (circostanza che appunto è stata Parte_3 contestata dall'opponente), l'Agente della Riscossione non può pretenderne il pagamento.
Per i motivi innanzi indicati l'opposizione deve dunque essere accolta, con conseguente annullamento della cartella di pagamento impugnata.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono interamente poste a carico della parte opposta, nella misura liquidata in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014 e s.m.i.
P.Q.M.
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il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana
Dibenedetto, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il
27/2/2023 da nei confronti di , rigettata ogni Parte_1 Controparte_7
diversa istanza, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara non dovuto il credito contenuto nella cartella di pagamento opposta, che annulla;
2) condanna l'Agente della Riscossione, al pagamento delle spese processuali dell'opponente, che liquida in € 886,00 per compensi, oltre RSG CAP e IVA come per legge.
Trani, data del deposito telematico.
Il Giudice
Dott.ssa Floriana Dibenedetto
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