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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 21/01/2025, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO
Affari Civili Contenziosi
Il Tribunale, in composizione collegiale ed in persona dei seguenti magistrati:
Sara Marzialetti Presidente
Alberto Pavan Giudice
Francesco De Perna Giudice relatore ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1136/2024 promossa da:
(c.f. ), con l'avv.to ROBERTA Parte_1 C.F._1
CACACI;
ATTRICE
CONTRO
(c.f. ), con l'avv.to MARIA Controparte_1 C.F._2
LETIZIA CICCARELLI;
CONVENUTO
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
(contenzioso)
Conclusioni delle parti
All'udienza del 09.01.2025 gli avvocati delle parti davano atto che le parti si erano conciliate e chiedevano provvedersi sulla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale conformemente all'accordo raggiunto dalle parti e telematicamente depositato in data 08.01.2025.
Motivazione
ricorreva al Tribunale al fine di veder regolamentata la Parte_1
responsabilità genitoriale della di lei figlia minore (nata a [...] il Persona_1
26.11.2020) avuta da una relazione con . Controparte_1
Resisteva in giudizio . Controparte_1
All'udienza di prima comparizione del 05.12.2024 il Giudice delegato alla trattazione sentiva le parti ed esperiva il tentativo obbligatorio di conciliazione, formulando dunque motivata proposta conciliativa.
All'udienza del 19.12.2025, presenti personalmente le parti, gli avvocati davano atto che le parti si erano conciliate.
All'udienza del 09.01.2025 gli avvocati, dopo aver ribadito che le parti si erano conciliate chiedevano provvedersi sulla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale conformemente all'accordo raggiunto dalle parti e telematicamente depositato in data 08.01.2025; il Giudice, dunque, rimetteva la causa in decisione ai sensi dell'art. 473 bis.21 c.p.c.
L'accordo di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio intervenuto tra le parti è il seguente:
“1) la figlia viene affidata ad entrambi i genitori in regime di Persona_1
affidamento condiviso, con collocazione prevalente presso la madre nell'abitazione ove la stessa attualmente abita o altra da reperire e da comunicarsi al padre;
2) il padre terrà con sé la figlia a settimane alterne, pernottamento incluso, dal mercoledì all'uscita di scuola sino al venerdì mattina, allorquando la riaccompagnerà
a scuola, ovvero dal venerdì all'uscita di scuola fino al lunedì mattina, allorquando riaccompagnerà la figlia a scuola. Nei periodi in cui non c'è scuola, salvo quelli di vacanza con ciascun genitore in cui l'ordinario regime verrà sospeso, il padre prenderà con sé la figlia dalla casa materna alle ore 16,00 e la madre riprenderà con sé la bambina dalla casa paterna alle ore 16,00 , sempre salvo diversi accordi tra i genitori, in ragione dei rispettivi impegni lavorativi e delle esigenze della minore;
3) Le Festività saranno gestite dai genitori con il criterio dell'alternanza anno per anno: essi hanno già concordato che per quest'anno 2024- 2025 passerà Per_1
con la madre la Vigilia di Natale, con il padre il giorno di Natale e quello di Santo
Stefano, poi ancora con la madre il giorno della fine d'anno ed il Capodanno, con il padre l'Epifania. Il giorno di Pasqua, starà con il padre ed il Lunedì Per_1
dell'Angelo con la madre, il 25 aprile con la madre ed il I maggio con il padre, il 2 giugno starà con la madre, il I novembre con il padre. Il tutto salvo diversi Per_1
accordi tra i genitori;
qualora le festività dovessero ricadere durante il fine settimana, la regolamentazione della festività prevarrà sul regime ordinario. Per il giorno del compleanno della bambina i genitori avranno cura di ossequiare il medesimo criterio dell'alternanza. Essi concordano altresì che, previo preavviso, essi apporteranno modifica al calendario di permanenza della figlia per consentire la di lei partecipazione con ciascun genitore a cerimonie, eventi particolari di familiari o amici;
4) Durante le vacanze estive scolastiche ognuno dei due genitori terrà con sé
per due settimane intere non consecutive, in cui l'ordinario regime verrà Per_1
sospeso, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno. Sempre salvo diversi accordi tra i genitori;
5) I genitori avranno un contatto telefonico giornaliero con la bambina, a mezzo di chiamata o videochiamata al numero di cellulare del genitore presso cui la bambina si trova.
6) Il padre verserà alla madre un contributo per il mantenimento della figlia di
€ 200 mensili entro il giorno 15 del mese, importo che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dalla sentenza, oltre al contributo per le spese straordinarie della figlia nella misura del 50% secondo protocollo siglato in data 10.7.2024 dalla Conferenza
Distrettuale ed adottato da tutti i Tribunali del distretto della Corte d'Appello di
Ancona, che qui si intende interamente sottoscritto ed accettato dalle parti;
7) I genitori prestano sin d'ora reciprocamente il proprio consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio.”
Il Collegio non ravvisa ragioni di contrasto tra il sopra riportato accordo di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio intervenuto tra le parti e gli interessi della figlia minore delle parti, sicché deve prendersi atto dell'accordo.
Le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti, come dalle stesse richiesto (cfr. “preverbale” depositato in data 08.01.2025 da parte attrice e
“precisazione delle conclusioni” depositato in data 08.01.2025 da parte convenuta).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
❖ prende atto dell'accordo, riportato in parte motiva, intervenuto tra Pt_1
e in ordine alla regolamentazione della
[...] Controparte_1
responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio;
❖ compensa tra le parti le spese di lite del giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del 16.01.2025.
Il Presidente
Dott.ssa Sara Marzialetti
Il Giudice est.
Dott. Francesco De Perna